TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 15327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15327 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34517/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 34517 / 2023 promossa da:
, c.f. , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
, c.f. , nata il [...] a [...], Parte_2 C.F._2
, c.f. nata il [...] a [...], Parte_3 C.F._3 [...]
, c.f. , nato il [...] a [...], tutti rappresentati e Pt_4 C.F._4
difesi come da mandato in atti dagli avvocati Nicola Zampieri ( c.f. ), Walter C.F._5
MI ( c.f. , FA NC ( c.f. ) e IO C.F._6 C.F._7
NA ( ), presso il cui studio in Biella, Via dei Marchi n. 4/A sono C.F._8
elettivamente domiciliati -
ATTORI
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore - Controparte_1
CONVENUTA CONUMACE
Pagina 1 in persona del Ministro pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ) dalla quale è rappresentato e difeso ex P.IVA_1
lege -
INTERVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta a Controparte_1
mezzo del canale diplomatico, nonché all'Avvocatura dello Stato a mezzo PEC a titolo di mera denuntiatio litis, gli attori, eredi del Sig. , hanno chiesto l'accoglimento delle Persona_1
seguenti conclusioni : “ 1) accertata e dichiarata la responsabilità dello stato tedesco, cd. “ CP_3
Reich”, per l'illecito costituito dalla deportazione e soggezione a lavori forzati del Sig.
[...]
dal 09/09/1943 a maggio 1945, nonché per l'illecito costituito dall'omicidio dello stesso Per_1
sig. , condannarsi la , quale successore Persona_1 Controparte_1
del cd. “ Reich”, al risarcimento del danno cagionato al defunto , CP_3 Persona_1
quantificato nella somma non minore di 8.344,60 euro, quanto al danno patrimoniale, e nella
somma non minore di 116.666,66 euro, quanto al danno non patrimoniale, maggiorata di interessi
legali al tasso annuale del 4 % calcolati, sulla somma devalutata alla data del 1° gennaio 1945 e
rivalutata anno per anno sino al giorno di pubblicazione della sentenza, oppure nella diversa
somma ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi legali e dell'adeguamento all'inflazione dalla
data di scadenza fino alla data di effettivo pagamento. 2) Condannarsi la convenuta
[...]
a corrispondere ai sig.ri , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
e , unici eredi del Sig. , la somma riconosciuta a titolo di Pt_3 Parte_4 Persona_1
risarcimento del danno al dante causa, de cuius . 3) Condannarsi, inoltre, la Persona_1
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, quale successore del cd. “ Reich”, al CP_3
risarcimento del danno cagionato ai famigliari del defunto , per il decesso dello Persona_1
stesso, quantificato nella somma complessiva non minore di 350.000,00 Euro per il coniuge Pt_1
Pagina 2 , non minore di 200.000,00 Euro per la figlia , non minore di euro Pt_1 Parte_2
200.000 per la figlia e non minore di euro 200.000,00 per il figlio , Parte_3 Parte_4
quanto al danno patrimoniale, e, quanto al danno non patrimoniale, nella somma non minore di
euro 304.007,70 per il coniuge e non minore di euro 294.201,00 per ciascuno dei Parte_1
figli, , e , o nelle diverse somme anche maggiori, Parte_2 CP_4 Parte_4
maggiorate di interessi legali al tasso annuale del 4 % calcolati, sulle somme davalutate alla data
del 1° gennaio 1945 4) Condannarsi la convenuta a Controparte_1
corrispondere a , , e le somme loro Parte_1 Per_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
spettanti a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per la perdita del
congiunto 5) Spese, diritti ed onorari rifusi con distrazione a favore dei Persona_1
procuratori che si dichiarano antistari.”. Il giudice ha differito ex art. 171 bis c.p.c. l'udienza di prima comparizione alla data del 7 maggio 2024 concedendo i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c..
Con atto di intervento depositato in data 17 gennaio 2024, si è costituita in giudizio l'Avvocatura
dello Stato per conto del , chiedendo l'accoglimento delle Controparte_2
seguenti conclusioni: “ Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato
passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al solo Controparte_2
giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente
[...]
all'introduzione dell'odierno giudizio;
b) in ogni caso, rigettare nel merito la domanda, in quanto
attinente a crediti prescritti o, comunque, perché infondata in fatto e in diritto;
c) in via gradata,
accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto,
decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il
medesimo titolo o, comunque, quelle che avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese vinte.” All'udienza del 7 maggio
2024 il giudice ha dichiarato la contumacia della Repubblica Germania. Infine, il CP_1
giudice ha rinviato la causa a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per il passaggio in decisione
Pagina 3 concedendo alle parti i termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c. e con ordinanza del 10 luglio 2025
ha trattenuto la causa in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dagli assunti attorei e dalla documentazione e certificazione prodotta è emerso il legame parentale di famiglia tra gli attori e , sussistendo sufficienti indizi ed elementi che inducono Persona_1
anche in via presuntiva a ritenere sussistente la legittimazione attiva degli attori che hanno agito qualificandosi eredi di . Dagli assunti attorei e dai documenti prodotti si apprende e Persona_1
si deduce che in data 16/09/1943 (nato il [...] – deceduto il Persona_1
02/02/1962), sergente maggiore dell'Esercito italiano, appartenente alla 155^a Sezione di Sanità
Divisione Fanteria “Emilia”, è stato catturato dalle milizie tedesche e deportato in presso CP_1
il campo STALAG I/A di OBERLANGEN ( Germania), poi trasferito “STALAG I/A” di Stablak
(Prussia Orientale attuale Polonia), dove è rimasto internato fino alla data dell' 8/05/1945 in qualità
di . E'stato altresì asserito dagli attori che durante la Persona_2 Persona_1
prigionia veniva adibito ad infermiere nell'ospedale riservato ai prigionieri italiani, subendo lavori forzati fino alla sua liberazione in data 8 maggio 1945. Gli attori hanno poi narrato che
[...]
nell'ottobre 1943 rifiutò di aderire alla RSI, subendo un peggioramento dei Per_1
maltrattamenti contraendo altresì pleurite e tubercolosi. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la moglie ( e i figli ( , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
) di hanno agito quali eredi di quest'ultimo per chiedere che venga dichiarata Pt_4 Persona_1
la responsabilità della per l'ingiusta detenzione e deportazione Controparte_1
perpetrate nei confronti del de cuius militare italiano, adibito ai lavori forzati, e, quindi, per sentir condannare la al risarcimento dei danni patrimoniali richiesti Controparte_1
nella misura di € 8.344,60 e dei danni non patrimoniali richiesti nella misura di € 58.333,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, sul presupposto dell'accertamento della commissione di "crimini contro l'umanità" imprescrittibili, richiamando la difesa degli attori in argomento “la Risoluzione ONU n. 95 (I) dell'11.12.1946, che afferma i principi di Norimberga, e
Pagina 4 la Risoluzione ONU n. 2391 (XXIII) del 26.11.1968, sulla non applicabilità di statuti di limitazione a crimini di guerra e crimini contro l'umanità”. Il (MEF) Controparte_2
italiano si è costituito in giudizio evidenziando in primo luogo che, ai sensi del citato art. 43 del
D.L. 36/2022, lo Stato italiano ha assunto il debito della nei confronti delle vittime CP_1
italiane, realizzando una forma di accollo liberatorio ex art. 1272 c.c. Pertanto, l'unico soggetto passivamente legittimato alla data di proposizione della domanda (dopo il 1° maggio 2022) è il
Contr
stesso. In secondo luogo, il ha eccepito la prescrizione del diritto azionato, CP_2
richiamando l'art. 2947, comma 3, c.c., che consente di applicare il termine più lungo previsto per il reato presupposto, ma comunque soggetto alla decorrenza della prescrizione tenuto conto del fatto che i reati risalgono al 1943-45 e che non sussistono norme internazionali né interne che rendano
Contr imprescrittibile il diritto al risarcimento. La difesa erariale per il ha osservato anche che il diritto era già azionabile prima delle sentenze della Corte Costituzionale n. 238/2014 e n. 30/2015 e che il principio di imprescrittibilità dei crimini internazionali, anche qualora vigente, non avrebbe potuto applicarsi retroattivamente al caso di specie (reati del 1943-45), dovendosi altresì, secondo la difesa erariale, presumere la morte degli autori dei fatti illeciti, ritenendosi, quindi, applicabile la prescrizione breve ex art. 2947, co. 3, seconda parte (5 anni dalla morte del reo), con presunzione di morte fondata su elementi temporali e statistici (età media e data degli eventi). In terzo luogo, la difesa erariale ha richiamato l'art. 6 del D.P.R. 2043/1963 e la L. 646/1966, che prevedevano decadenze per ottenere gli indennizzi statali concessi alle vittime della deportazione nazista, per cui il mancato esercizio tempestivo di tali diritti, ove accertato, precluderebbe oggi ulteriori pretese
Contr indennitarie. In via subordinata, il ha chiesto la decurtazione dal risarcimento eventualmente accordato agli attori delle somme eventualmente già percepite dal de cuius o dagli eredi, o che sarebbero state ottenibili se costoro (de cuius e/o eredi) avessero esercitato con diligenza il diritto a provvidenze economiche erogate dallo Stato italiano con: L. 96/1955; D.P.R. 2043/1963; L.
Contr 791/1980; L. 94/1994. Infine, è stata espressamente richiesta dal l'applicazione dell'art. 1227,
co. 2, c.c., con onere probatorio a carico della controparte (anche mediante ordine di esibizione ex
Pagina 5 art. 210 c.p.c.), nonché è stata eccepita l'infondatezza nel merito della domanda risarcitoria, rispetto all'onere della prova a carico degli attori sulla qualità di eredi e sulla riconducibilità della vicenda a crimini lesivi di diritti inviolabili, evidenziandosi l'indeterminatezza della tipologia di trattamento subito dal de cuius, l'assenza di prova dei danni effettivamente patiti e della loro entità, nonché la necessità di decurtare dall'eventuale risarcimento quanto eventualmente sia stato già percepito dal de cuius e/o dagli eredi a titolo di indennizzo o di altro beneficio economico. Sul piano probatorio il giudice ha rilevato che le circostanze di interrogatorio formale come deferito dalla difesa degli attori nella seconda memoria e art. 171 ter c.p.c., verosimilmente non sono cadute sotto la percezione sensoriale diretta dell'attuale legale rappresentante della , CP_1 Controparte_1
considerato il lungo tempo trascorso dai fatti dedotti in lite, per cui non è stato ammesso l'interrogatorio formale. La prova per testi richiesta da parti attrici non è stata ammessa dal giudice in quanto i testi indicati coincidono con gli attori in causa non essendo stato specificato che i testi indicati siano stati testimoni oculari diretti degli eventi durante la prigionia del dante causa degli attori. La richiesta di ordine di esibizione documentale non è stata accolta non essendo specificato quale singolo documento non sia stato possibile reperire entro il termine processuale di cui alla seconda memoria istruttoria attorea ex art. 171 ter c.p.c.. La Controparte_1
convenuta contumace, deve ritenersi legittimata passiva nel presente giudizio in cui si deve accertare nei confronti della , quale Stato che si pone in continuità Controparte_1
giuridica con la Germania del Terzo Reich, se siano o meno stati commessi crimini di guerra e contro l'umanità dai soldati tedeschi durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio di
Cassibile del settembre 1943 in danno del militare italiano dante causa degli attori. Persona_1
Il va riconosciuto come parte interessata all'intervento e Controparte_2
alla costituzione nel presente giudizio in quanto gestore del istituito ex art. 43 D.L. 36/2022 e CP_6
successiva L. di conversione n. 79/2022. La competenza per territorio del Tribunale di Roma
sussiste e si deduce dal fatto che il Fondo previsto dall'art. 43 D.L. 36/2022 è stato istituito presso il in Roma, per cui, in caso di sentenza passata in giudicato, Controparte_2
Pagina 6 che riconosca il risarcimento a chi abbia agito in giudizio civile per far accertare crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati dalle forze tedesche durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio del 8-9-1943, al fine di accedere al Fondo suddetto il primo luogo in cui il creditore,
dopo il passaggio in giudicato della sentenza, deve chiedere il pagamento è la sede del
[...]
in Roma. Pertanto, è applicabile il foro del convenuto , Controparte_2 CP_2
dovendosi ritenere competente il giudice del luogo in cui ha sede il Controparte_2
in Roma dove è stato istituito il Fondo suddetto e dove il creditore, munito di sentenza
[...]
passata in giudicato deve indirizzare necessariamente la propria richiesta di insinuazione nel CP_6
o di accesso al La sentenza passata in giudicato emessa nei giudizi come quello in decisione, CP_6
qualora contenga il riconoscimento del diritto al risarcimento, non determina automaticamente la liquidità dell'effettivo credito, in quanto costituisce unicamente titolo per l'accesso al Fondo di cui all'art. 43 D.L. 36/2022. Infatti, il in base alla suddetta Controparte_2
normativa e legge di conversione n. 79/2022, potrà, al concorrere di specifiche circostanze o contestazioni, ridurre o meno l'importo portato dalla sentenza. Di conseguenza, non può ritenersi in riferimento ai giudizi come quello in decisione che la sentenza passata in giudicato costituisca titolo che determini automaticamente l'esatto ammontare economico del risarcimento da pagare, in quanto l'ammontare del risarcimento da pagare in concreto non può ritenersi obbligazione pecuniaria già definitivamente liquida, potendo essere ancora decurtato il quantum debeatur dal dopo l'istanza del creditore, munito di sentenza passata in Controparte_2
giudicato, di accesso o di insinuazione nel Fondo di cui all'art. 43 D.L. 37/2022 e successiva legge
79/2022 di conversione. In tema di forum destinatae solutionis la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite con la Sentenza n. 17989/2016 ha chiarito con valenza nomofilattica che le obbligazioni pecuniarie che si pagano al domicilio del creditore sono solo quelle liquide ovvero quelle il cui titolo ne determini l'esatto ammontare. Pertanto, poiché il creditore, dopo aver ottenuto una sentenza passata in giudicato, ha l'onere nel caso di specie di insinuarsi nel Fondo facendo domanda al per poter ottenere un pagamento, il pagamento Controparte_2
Pagina 7 dell'obbligazione pecuniaria non può avvenire automaticamente ed immediatamente al domicilio del creditore in forza della sola sentenza passata in giudicato, in quanto la liquidità del credito dipende ancora dal vaglio del suddetto presso il quale dovrà iniziare l'iter previsto per CP_2
poter ottenere un pagamento, conservando il in base alla normativa sopra indicata la CP_2
possibilità di decurtare gli importi eventualmente riconosciuti in sentenza. Sulla questione di competenza per territorio recentemente è altresì intervenuta la Corte di Cassazione con Ordinanza n.
7371 del 19-3-2025 che ha confermato la competenza del Tribunale di Roma quale forum
destinatae solutionis. Assodata, per quanto sopra argomentato la competenza territoriale del
Tribunale di Roma adito, nel cui circondario ha sede il Controparte_2
deputato a ricevere, dopo il passaggio in giudicato delle sentenze in materia, le domande e ad istruire le pratiche di pagamento a carico del Fondo all'uopo istituito, nel giudizio in decisione, in riferimento alle domande degli attori quali erede di un Internato Militare Italiano (IMI), occorre necessariamente affrontare la tematica della posizione dei militari italiani in seguito all'armistizio dell'8-9-1943. In seguito all'armistizio dell'8-9-1943 da un lato, furono dichiarate cessate le ostilità
da parte delle forze militari italiane nei confronti delle riconosciute superiori e prevalenti forze militari alleate angloamericane e, dall'altro, si precisò che le forze italiane avrebbero reagito ad attacchi di qualsiasi altra provenienza. All'epoca gran parte della penisola italiana era occupata da truppe naziste. In tale quadro è evidente il mutato scenario di guerra rispetto alla situazione antecedente all'armistizio del 1943 che vedeva l'Italia alleata della Dopo l'armistizio CP_1
dell'8-9-1943 i militari italiani sono stati considerati nemici di guerra dai militari tedeschi in quanto l'Italia di fatto aveva con l'armistizio rotto il pregresso schieramento di guerra a fianco della divenuta potenza militare straniera occupante il territorio italiano. Non si può, pertanto, CP_1
ritenere che l'Italia fosse divenuta un paese neutrale rispetto al conflitto in corso che, dopo l'armistizio dell'8-9-1943 ha assunto nel territorio italiano i connotati di guerra di liberazione dall'occupazione nazista. Occorre a questo punto chiarire quale fosse all'epoca la disciplina che regolamentava la condizione del nemico fatto prigioniero in tempo di guerra. La Convenzione
Pagina 8 dell'Aja del 1907 e la Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del
27.07.1929 sono i punti di riferimento da considerare per ricostruire il trattamento riservato al militare nemico fatto prigioniero in guerra dopo l'armistizio del 1943, dovendosi prendere atto che all'epoca la deportazione, l'internamento e la sottoposizione a lavoro coatto erano possibili evenienze. In base al Regolamento accluso alla Convenzione dell'Aja sui prigionieri di guerra (artt.
4, 5 6), infatti, si può dedurre che i prigionieri di guerra erano in potere del Governo nemico,
potevano essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, nonché potevano essere dallo Stato belligerante che li aveva catturati sottoposti a lavori secondo il loro grado e le loro attitudini. Di conseguenza la cattura e la deportazione in di militari italiani, nonché il CP_1
lavoro coatto a cui gli stessi potevano essere adibiti, non possono essere considerati di per sé indici sintomatici di crimini di guerra né di crimini contro l'umanità, rientrando tali evenienze nell'ambito dei trattamenti riservati ai nemici in armi fatti prigionieri in tempo di guerra. Il giudice civile, del resto, non ha il compito dello storico, non deve ricercare documenti e fonti per ricostruire e narrare gli eventi del passato, ma deve limitarsi a giudicare iuxta alligata et probata, in applicazione delle norme dell'ordinamento civilistico vigente sull'onere della prova, che impongono all'attore di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Nel caso di specie occorre verificare se sia stata o meno fornita la prova oggettiva del trattamento in concreto subito dal dante causa degli attori, sì da poter scrutinare poi se tale trattamento, per la particolare intensa efferatezza e disumanità, sia risultato effettivamente lesivo di diritti umani inviolabili. A tal fine occorre la prova del comportamento in concreto tenuto dai militari tedeschi durante la prigionia e l'internamento del militare italiano . Non basta, dunque, la sola condizione di deportato, di internato o Persona_1
di sottoposto a lavoro coatto del militare nemico di guerra e fatto prigioniero dalla milizia germanica dopo l'armistizio dell'8-9-1943 per configurare ipso iure ed automaticamente un crimine di guerra e/o contro l'umanità, stanti le previsioni delle Convenzioni sopra richiamate che non autorizzano detta presunzione, occorrendo, invece, nel presente giudizio civile, finalizzato ad accertare il compimento di crimini di guerra e contro l'umanità, la prova di un quid pluris in
Pagina 9 riferimento specifico alla particolare efferatezza e crudeltà del trattamento inflitto in concreto al militare italiano prigioniero in termini di vessazioni, privazioni, violenze o torture, sì da poter discernere caso per caso tra ciò che sia ricaduto nel perimetro “normale” del regime consentito dalle suddette Convenzioni da ciò che, invece, sia trasmodato in veri e propri crimini di guerra e contro l'umanità comportando la lesione di diritti umani inviolabili. Siamo ai limiti della cd. probatio
diabolica in quanto oggettivamente il lungo lasso di tempo trascorso non ha certo agevolato l'assolvimento dell'onere probatorio incombente su parti attrici. Non sono stati espressamente indicati come testi persone che abbiano direttamente assistito a violenze, vessazioni, torture,
privazioni, commesse dai soldati tedeschi durante la prigionia in danno di . La Persona_1
Sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3
della legge 14 gennaio 2013, n. 5, e dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, nella parte in cui obbliga il giudice italiano a negare la giurisdizione su crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati da uno Stato estero essendo coinvolta la lesione di diritti inviolabili della persona, per cui di fronte ai crimini suddetti si azzera la norma consuetudinaria di diritto internazionale che stabilisce il principio di immunità per gli atti compiuti dallo Stato estero iure imperii e si espande l'area della risarcibilità dei danni per la lesione di diritti umani fondamentali ed inviolabili della persona. Per
converso, qualora non si verta nella categoria dei crimini di guerra o contro l'umanità che comportino la lesione dei diritti inviolabili della persona, si riespande la vigenza e cogenza dell'art. 1 Legge 848 e dell'art. 94 della Carta delle NU, dall'art 3 Legge 2013 n. 5 e delle loro applicazioni declinate anche nelle decisioni adottate dalla Corte Internazionale di Giustizia tra cui va qui ricordata la decisione assunta nei confronti dell'Italia nell'anno 2012 nel primo contenzioso promosso dalla (decisione con la quale l'Italia è stata condannata a rimuovere le sentenze CP_1
di condanna in precedenza emesse dai giudici italiani contro la Repubblica Federale di Germania).
In definitiva nel presente giudizio, in mancanza di prova in concreto di trattamento crudele,
violento, efferato, di tortura, in aperta violazione della Convenzione di Ginevra del 1929 e del diritto internazionale di guerra all'epoca vigente, non può configurarsi nel caso di specie l'evidenza
Pagina 10 probatoria della categoria dei crimini imprescrittibili contro l'umanità, non essendo equiparabile la deportazione in di militari italiani, per quanto sopra argomentato, alla deportazione di CP_1
civili italiani. La Corte di Cassazione italiana (n. 5044 del 2004), infatti, definisce come sicuri indici sintomatici di crimini internazionali contro l'umanità la deportazione subita dalla popolazione civile (ovvero, secondo l'esegesi logico-deduttiva di questo giudicante, la popolazione non di rango militare e non partecipante alla lotta armata di liberazione dall'occupazione nazista) nel corso di un conflitto armato e l'assoggettamento dei civili deportati ai lavori forzati. La Corte Costituzionale
italiana con la Sentenza n. 238/2014 ha chiarito che nell'ordinamento italiano non possono trovare ingresso norme di diritto internazionale che pongano limiti alla repressione dei crimini contro l'umanità. Rispetto al problema dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale sulla possibilità di repressione in ogni tempo dei crimini contro l'umanità, va segnalato che hanno contribuito a delineare la regola
(consuetudine di diritto internazionale) della imprescrittibilità e retroattività non soltanto le decisioni di Corti Supreme, tra cui la Cassazione italiana (Sent. n. 5044/2004), ma anche convenzioni internazionali (Conv. ONU 26-11- 1968 e Conv. Europea 25-1-1974), sicché, sebbene la consapevolezza dell'imprescrittibilità sia maturata nella comunità internazionale in tempi successivi ai crimini perpetrati dal Terzo Reich, si può ritenere che sia emersa comunque la convinzione e la necessità della possibilità di apprestare forme di tutela e repressione dei crimini contro l'umanità anche in senso retroattivo, proprio per consolidare il concetto stesso di imprescrittibilità che diversamente sarebbe minato in radice in caso di diversificata disciplina
“ratione temporis” e/o rispetto ai singoli soggetti (Stati) coinvolti. Nel diritto civile non si pongono le rigidità dei principi del sistema penale posti a tutela della libertà personale, per cui non può
ritenersi vietata nell'ambito dell'ordinamento civilistico italiano una deroga al principio generale di irretroattività della legge nel caso in cui un'altra fonte normativa di pari rango consenta la retroattività. L'art. 2043 c.c. è un baluardo posto a tutela della parte danneggiata e norma di chiusura dell'ordinamento nella direzione della risarcibilità del danno derivante da qualsiasi fatto
Pagina 11 illecito non richiedendosi che il fatto illecito civile, diversamente dal reato penale, debba essere necessariamente tipizzato “ex ante” ovvero prima della sua commissione. Di conseguenza soltanto per i cittadini civili italiani non combattenti deportati dai militari tedeschi in ed CP_1
assoggettati ai lavori coatti dopo l'armistizio del 1943 si configurano sempre il crimine contro l'umanità imprescrittibile e la retroattività della norma consuetudinaria che reprime i crimini contro l'umanità, con conseguente estensione dell'area della risarcibilità del danno nell'ottica di reprimere
Part detti crimini, mentre per gli (internati militari italiani) si deve valutare caso per caso se il trattamento subito dal militare italiano fatto prigioniero e deportato nella Germania di abbia Per_3
in concreto oltrepassato (in termini di crudeltà, efferatezza e disumanità) i limiti della sola deportazione, del solo internamento e del solo lavoro coatto, consentiti dalle Convenzioni sopra richiamate all'epoca vigenti. Nel caso di specie, non essendo emersa idonea prova in concreto di trattamenti crudeli, efferati e disumani da parte dei militari tedeschi esorbitanti rispetto al trattamento previsto dalle Convenzioni di diritto internazionale sopra richiamate, non può sorgere il diritto al risarcimento per i soli fatti di deportazione, internamento e lavoro coatto. Peraltro, in mancanza dei suddetti profili probatori, non potendosi far riferimento alla categoria dell'imprescrittibilità, si pone anche il problema della prescrizione. In proposito recentemente la
Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. III n. 3642 del 8-2-2024) ha ribadito che dopo la cd. Sentenza
RR (Cass. n. 5044 del 2004) è stato possibile l'esercizio del diritto (art. 2035 c.c.), per cui il tempo trascorso dal 2004 al 2023 (anno di instaurazione del presente giudizio), oltrepassa il decennio di prescrizione ordinaria, in riferimento a pretese pecuniarie che non risultino fondate su prove di specifici crimini di guerra e/o di crimini contro l'umanità imprescrittibili. In quest'ottica si spiega perché il legislatore nel D.L. 36/2022, come convertito in legge 79/2022, ha fatto comunque salvi nell'art. 43 comma 6 del testo vigente gli effetti della prescrizione ordinaria. Peraltro, per la configurabilità di un illecito penale, che non debordi in crimine imprescrittibile contro l'umanità,
occorre fornire in concreto la prova rigorosa della sussistenza di tutti i presupposti della fattispecie criminosa, ponendosi comunque il problema del decorso della prescrizione secondo il disposto di
Pagina 12 cui all'art. 2947 c.c.. Se è vero che il principio di cui all'articolo 2935 c.c., secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, sul rilievo che avendo trovato emersione e consolidamento il riconoscimento giuridico del limite della prerogativa dell'immunità statale in presenza di crimini di guerra e contro l'umanità soltanto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 22 ottobre 2014, è esclusivamente da quella data che può
essere fatto valere il relativo diritto risarcitorio (in tal senso Cassazione, Sezioni Unite, 28
Settembre 2020, n.25231), tuttavia, se non è possibile (come nel caso di specie sopra affermato per le riscontrate carenze probatorie) riconoscere la sussistenza di crimine di guerra e contro l'umanità,
non può valere il richiamo alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2014. La domanda degli attori, in definitiva, va respinta per carenza di idonei elementi probatori oggettivi sulla commissione di crimini di guerra e contro l'umanità imprescrittibili perpetrati dalle milizie tedesche in danno di . Tenuto conto della complessità e della novità delle questioni dedotte Persona_1
in lite, sia dal punto di vista della recente legislazione che della giurisprudenza recente sopra citata ed ancora in evoluzione sull'argomento trattato, si reputano sussistere giustificati motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da , . Parte_1 Parte_3 Parte_6 Parte_4
Spese compensate.
Roma, 3-11-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 13 Pagina 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 34517 / 2023 promossa da:
, c.f. , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
, c.f. , nata il [...] a [...], Parte_2 C.F._2
, c.f. nata il [...] a [...], Parte_3 C.F._3 [...]
, c.f. , nato il [...] a [...], tutti rappresentati e Pt_4 C.F._4
difesi come da mandato in atti dagli avvocati Nicola Zampieri ( c.f. ), Walter C.F._5
MI ( c.f. , FA NC ( c.f. ) e IO C.F._6 C.F._7
NA ( ), presso il cui studio in Biella, Via dei Marchi n. 4/A sono C.F._8
elettivamente domiciliati -
ATTORI
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore - Controparte_1
CONVENUTA CONUMACE
Pagina 1 in persona del Ministro pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ) dalla quale è rappresentato e difeso ex P.IVA_1
lege -
INTERVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta a Controparte_1
mezzo del canale diplomatico, nonché all'Avvocatura dello Stato a mezzo PEC a titolo di mera denuntiatio litis, gli attori, eredi del Sig. , hanno chiesto l'accoglimento delle Persona_1
seguenti conclusioni : “ 1) accertata e dichiarata la responsabilità dello stato tedesco, cd. “ CP_3
Reich”, per l'illecito costituito dalla deportazione e soggezione a lavori forzati del Sig.
[...]
dal 09/09/1943 a maggio 1945, nonché per l'illecito costituito dall'omicidio dello stesso Per_1
sig. , condannarsi la , quale successore Persona_1 Controparte_1
del cd. “ Reich”, al risarcimento del danno cagionato al defunto , CP_3 Persona_1
quantificato nella somma non minore di 8.344,60 euro, quanto al danno patrimoniale, e nella
somma non minore di 116.666,66 euro, quanto al danno non patrimoniale, maggiorata di interessi
legali al tasso annuale del 4 % calcolati, sulla somma devalutata alla data del 1° gennaio 1945 e
rivalutata anno per anno sino al giorno di pubblicazione della sentenza, oppure nella diversa
somma ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi legali e dell'adeguamento all'inflazione dalla
data di scadenza fino alla data di effettivo pagamento. 2) Condannarsi la convenuta
[...]
a corrispondere ai sig.ri , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
e , unici eredi del Sig. , la somma riconosciuta a titolo di Pt_3 Parte_4 Persona_1
risarcimento del danno al dante causa, de cuius . 3) Condannarsi, inoltre, la Persona_1
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, quale successore del cd. “ Reich”, al CP_3
risarcimento del danno cagionato ai famigliari del defunto , per il decesso dello Persona_1
stesso, quantificato nella somma complessiva non minore di 350.000,00 Euro per il coniuge Pt_1
Pagina 2 , non minore di 200.000,00 Euro per la figlia , non minore di euro Pt_1 Parte_2
200.000 per la figlia e non minore di euro 200.000,00 per il figlio , Parte_3 Parte_4
quanto al danno patrimoniale, e, quanto al danno non patrimoniale, nella somma non minore di
euro 304.007,70 per il coniuge e non minore di euro 294.201,00 per ciascuno dei Parte_1
figli, , e , o nelle diverse somme anche maggiori, Parte_2 CP_4 Parte_4
maggiorate di interessi legali al tasso annuale del 4 % calcolati, sulle somme davalutate alla data
del 1° gennaio 1945 4) Condannarsi la convenuta a Controparte_1
corrispondere a , , e le somme loro Parte_1 Per_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
spettanti a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per la perdita del
congiunto 5) Spese, diritti ed onorari rifusi con distrazione a favore dei Persona_1
procuratori che si dichiarano antistari.”. Il giudice ha differito ex art. 171 bis c.p.c. l'udienza di prima comparizione alla data del 7 maggio 2024 concedendo i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c..
Con atto di intervento depositato in data 17 gennaio 2024, si è costituita in giudizio l'Avvocatura
dello Stato per conto del , chiedendo l'accoglimento delle Controparte_2
seguenti conclusioni: “ Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato
passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al solo Controparte_2
giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente
[...]
all'introduzione dell'odierno giudizio;
b) in ogni caso, rigettare nel merito la domanda, in quanto
attinente a crediti prescritti o, comunque, perché infondata in fatto e in diritto;
c) in via gradata,
accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto,
decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il
medesimo titolo o, comunque, quelle che avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese vinte.” All'udienza del 7 maggio
2024 il giudice ha dichiarato la contumacia della Repubblica Germania. Infine, il CP_1
giudice ha rinviato la causa a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per il passaggio in decisione
Pagina 3 concedendo alle parti i termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c. e con ordinanza del 10 luglio 2025
ha trattenuto la causa in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dagli assunti attorei e dalla documentazione e certificazione prodotta è emerso il legame parentale di famiglia tra gli attori e , sussistendo sufficienti indizi ed elementi che inducono Persona_1
anche in via presuntiva a ritenere sussistente la legittimazione attiva degli attori che hanno agito qualificandosi eredi di . Dagli assunti attorei e dai documenti prodotti si apprende e Persona_1
si deduce che in data 16/09/1943 (nato il [...] – deceduto il Persona_1
02/02/1962), sergente maggiore dell'Esercito italiano, appartenente alla 155^a Sezione di Sanità
Divisione Fanteria “Emilia”, è stato catturato dalle milizie tedesche e deportato in presso CP_1
il campo STALAG I/A di OBERLANGEN ( Germania), poi trasferito “STALAG I/A” di Stablak
(Prussia Orientale attuale Polonia), dove è rimasto internato fino alla data dell' 8/05/1945 in qualità
di . E'stato altresì asserito dagli attori che durante la Persona_2 Persona_1
prigionia veniva adibito ad infermiere nell'ospedale riservato ai prigionieri italiani, subendo lavori forzati fino alla sua liberazione in data 8 maggio 1945. Gli attori hanno poi narrato che
[...]
nell'ottobre 1943 rifiutò di aderire alla RSI, subendo un peggioramento dei Per_1
maltrattamenti contraendo altresì pleurite e tubercolosi. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la moglie ( e i figli ( , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
) di hanno agito quali eredi di quest'ultimo per chiedere che venga dichiarata Pt_4 Persona_1
la responsabilità della per l'ingiusta detenzione e deportazione Controparte_1
perpetrate nei confronti del de cuius militare italiano, adibito ai lavori forzati, e, quindi, per sentir condannare la al risarcimento dei danni patrimoniali richiesti Controparte_1
nella misura di € 8.344,60 e dei danni non patrimoniali richiesti nella misura di € 58.333,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, sul presupposto dell'accertamento della commissione di "crimini contro l'umanità" imprescrittibili, richiamando la difesa degli attori in argomento “la Risoluzione ONU n. 95 (I) dell'11.12.1946, che afferma i principi di Norimberga, e
Pagina 4 la Risoluzione ONU n. 2391 (XXIII) del 26.11.1968, sulla non applicabilità di statuti di limitazione a crimini di guerra e crimini contro l'umanità”. Il (MEF) Controparte_2
italiano si è costituito in giudizio evidenziando in primo luogo che, ai sensi del citato art. 43 del
D.L. 36/2022, lo Stato italiano ha assunto il debito della nei confronti delle vittime CP_1
italiane, realizzando una forma di accollo liberatorio ex art. 1272 c.c. Pertanto, l'unico soggetto passivamente legittimato alla data di proposizione della domanda (dopo il 1° maggio 2022) è il
Contr
stesso. In secondo luogo, il ha eccepito la prescrizione del diritto azionato, CP_2
richiamando l'art. 2947, comma 3, c.c., che consente di applicare il termine più lungo previsto per il reato presupposto, ma comunque soggetto alla decorrenza della prescrizione tenuto conto del fatto che i reati risalgono al 1943-45 e che non sussistono norme internazionali né interne che rendano
Contr imprescrittibile il diritto al risarcimento. La difesa erariale per il ha osservato anche che il diritto era già azionabile prima delle sentenze della Corte Costituzionale n. 238/2014 e n. 30/2015 e che il principio di imprescrittibilità dei crimini internazionali, anche qualora vigente, non avrebbe potuto applicarsi retroattivamente al caso di specie (reati del 1943-45), dovendosi altresì, secondo la difesa erariale, presumere la morte degli autori dei fatti illeciti, ritenendosi, quindi, applicabile la prescrizione breve ex art. 2947, co. 3, seconda parte (5 anni dalla morte del reo), con presunzione di morte fondata su elementi temporali e statistici (età media e data degli eventi). In terzo luogo, la difesa erariale ha richiamato l'art. 6 del D.P.R. 2043/1963 e la L. 646/1966, che prevedevano decadenze per ottenere gli indennizzi statali concessi alle vittime della deportazione nazista, per cui il mancato esercizio tempestivo di tali diritti, ove accertato, precluderebbe oggi ulteriori pretese
Contr indennitarie. In via subordinata, il ha chiesto la decurtazione dal risarcimento eventualmente accordato agli attori delle somme eventualmente già percepite dal de cuius o dagli eredi, o che sarebbero state ottenibili se costoro (de cuius e/o eredi) avessero esercitato con diligenza il diritto a provvidenze economiche erogate dallo Stato italiano con: L. 96/1955; D.P.R. 2043/1963; L.
Contr 791/1980; L. 94/1994. Infine, è stata espressamente richiesta dal l'applicazione dell'art. 1227,
co. 2, c.c., con onere probatorio a carico della controparte (anche mediante ordine di esibizione ex
Pagina 5 art. 210 c.p.c.), nonché è stata eccepita l'infondatezza nel merito della domanda risarcitoria, rispetto all'onere della prova a carico degli attori sulla qualità di eredi e sulla riconducibilità della vicenda a crimini lesivi di diritti inviolabili, evidenziandosi l'indeterminatezza della tipologia di trattamento subito dal de cuius, l'assenza di prova dei danni effettivamente patiti e della loro entità, nonché la necessità di decurtare dall'eventuale risarcimento quanto eventualmente sia stato già percepito dal de cuius e/o dagli eredi a titolo di indennizzo o di altro beneficio economico. Sul piano probatorio il giudice ha rilevato che le circostanze di interrogatorio formale come deferito dalla difesa degli attori nella seconda memoria e art. 171 ter c.p.c., verosimilmente non sono cadute sotto la percezione sensoriale diretta dell'attuale legale rappresentante della , CP_1 Controparte_1
considerato il lungo tempo trascorso dai fatti dedotti in lite, per cui non è stato ammesso l'interrogatorio formale. La prova per testi richiesta da parti attrici non è stata ammessa dal giudice in quanto i testi indicati coincidono con gli attori in causa non essendo stato specificato che i testi indicati siano stati testimoni oculari diretti degli eventi durante la prigionia del dante causa degli attori. La richiesta di ordine di esibizione documentale non è stata accolta non essendo specificato quale singolo documento non sia stato possibile reperire entro il termine processuale di cui alla seconda memoria istruttoria attorea ex art. 171 ter c.p.c.. La Controparte_1
convenuta contumace, deve ritenersi legittimata passiva nel presente giudizio in cui si deve accertare nei confronti della , quale Stato che si pone in continuità Controparte_1
giuridica con la Germania del Terzo Reich, se siano o meno stati commessi crimini di guerra e contro l'umanità dai soldati tedeschi durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio di
Cassibile del settembre 1943 in danno del militare italiano dante causa degli attori. Persona_1
Il va riconosciuto come parte interessata all'intervento e Controparte_2
alla costituzione nel presente giudizio in quanto gestore del istituito ex art. 43 D.L. 36/2022 e CP_6
successiva L. di conversione n. 79/2022. La competenza per territorio del Tribunale di Roma
sussiste e si deduce dal fatto che il Fondo previsto dall'art. 43 D.L. 36/2022 è stato istituito presso il in Roma, per cui, in caso di sentenza passata in giudicato, Controparte_2
Pagina 6 che riconosca il risarcimento a chi abbia agito in giudizio civile per far accertare crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati dalle forze tedesche durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio del 8-9-1943, al fine di accedere al Fondo suddetto il primo luogo in cui il creditore,
dopo il passaggio in giudicato della sentenza, deve chiedere il pagamento è la sede del
[...]
in Roma. Pertanto, è applicabile il foro del convenuto , Controparte_2 CP_2
dovendosi ritenere competente il giudice del luogo in cui ha sede il Controparte_2
in Roma dove è stato istituito il Fondo suddetto e dove il creditore, munito di sentenza
[...]
passata in giudicato deve indirizzare necessariamente la propria richiesta di insinuazione nel CP_6
o di accesso al La sentenza passata in giudicato emessa nei giudizi come quello in decisione, CP_6
qualora contenga il riconoscimento del diritto al risarcimento, non determina automaticamente la liquidità dell'effettivo credito, in quanto costituisce unicamente titolo per l'accesso al Fondo di cui all'art. 43 D.L. 36/2022. Infatti, il in base alla suddetta Controparte_2
normativa e legge di conversione n. 79/2022, potrà, al concorrere di specifiche circostanze o contestazioni, ridurre o meno l'importo portato dalla sentenza. Di conseguenza, non può ritenersi in riferimento ai giudizi come quello in decisione che la sentenza passata in giudicato costituisca titolo che determini automaticamente l'esatto ammontare economico del risarcimento da pagare, in quanto l'ammontare del risarcimento da pagare in concreto non può ritenersi obbligazione pecuniaria già definitivamente liquida, potendo essere ancora decurtato il quantum debeatur dal dopo l'istanza del creditore, munito di sentenza passata in Controparte_2
giudicato, di accesso o di insinuazione nel Fondo di cui all'art. 43 D.L. 37/2022 e successiva legge
79/2022 di conversione. In tema di forum destinatae solutionis la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite con la Sentenza n. 17989/2016 ha chiarito con valenza nomofilattica che le obbligazioni pecuniarie che si pagano al domicilio del creditore sono solo quelle liquide ovvero quelle il cui titolo ne determini l'esatto ammontare. Pertanto, poiché il creditore, dopo aver ottenuto una sentenza passata in giudicato, ha l'onere nel caso di specie di insinuarsi nel Fondo facendo domanda al per poter ottenere un pagamento, il pagamento Controparte_2
Pagina 7 dell'obbligazione pecuniaria non può avvenire automaticamente ed immediatamente al domicilio del creditore in forza della sola sentenza passata in giudicato, in quanto la liquidità del credito dipende ancora dal vaglio del suddetto presso il quale dovrà iniziare l'iter previsto per CP_2
poter ottenere un pagamento, conservando il in base alla normativa sopra indicata la CP_2
possibilità di decurtare gli importi eventualmente riconosciuti in sentenza. Sulla questione di competenza per territorio recentemente è altresì intervenuta la Corte di Cassazione con Ordinanza n.
7371 del 19-3-2025 che ha confermato la competenza del Tribunale di Roma quale forum
destinatae solutionis. Assodata, per quanto sopra argomentato la competenza territoriale del
Tribunale di Roma adito, nel cui circondario ha sede il Controparte_2
deputato a ricevere, dopo il passaggio in giudicato delle sentenze in materia, le domande e ad istruire le pratiche di pagamento a carico del Fondo all'uopo istituito, nel giudizio in decisione, in riferimento alle domande degli attori quali erede di un Internato Militare Italiano (IMI), occorre necessariamente affrontare la tematica della posizione dei militari italiani in seguito all'armistizio dell'8-9-1943. In seguito all'armistizio dell'8-9-1943 da un lato, furono dichiarate cessate le ostilità
da parte delle forze militari italiane nei confronti delle riconosciute superiori e prevalenti forze militari alleate angloamericane e, dall'altro, si precisò che le forze italiane avrebbero reagito ad attacchi di qualsiasi altra provenienza. All'epoca gran parte della penisola italiana era occupata da truppe naziste. In tale quadro è evidente il mutato scenario di guerra rispetto alla situazione antecedente all'armistizio del 1943 che vedeva l'Italia alleata della Dopo l'armistizio CP_1
dell'8-9-1943 i militari italiani sono stati considerati nemici di guerra dai militari tedeschi in quanto l'Italia di fatto aveva con l'armistizio rotto il pregresso schieramento di guerra a fianco della divenuta potenza militare straniera occupante il territorio italiano. Non si può, pertanto, CP_1
ritenere che l'Italia fosse divenuta un paese neutrale rispetto al conflitto in corso che, dopo l'armistizio dell'8-9-1943 ha assunto nel territorio italiano i connotati di guerra di liberazione dall'occupazione nazista. Occorre a questo punto chiarire quale fosse all'epoca la disciplina che regolamentava la condizione del nemico fatto prigioniero in tempo di guerra. La Convenzione
Pagina 8 dell'Aja del 1907 e la Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del
27.07.1929 sono i punti di riferimento da considerare per ricostruire il trattamento riservato al militare nemico fatto prigioniero in guerra dopo l'armistizio del 1943, dovendosi prendere atto che all'epoca la deportazione, l'internamento e la sottoposizione a lavoro coatto erano possibili evenienze. In base al Regolamento accluso alla Convenzione dell'Aja sui prigionieri di guerra (artt.
4, 5 6), infatti, si può dedurre che i prigionieri di guerra erano in potere del Governo nemico,
potevano essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, nonché potevano essere dallo Stato belligerante che li aveva catturati sottoposti a lavori secondo il loro grado e le loro attitudini. Di conseguenza la cattura e la deportazione in di militari italiani, nonché il CP_1
lavoro coatto a cui gli stessi potevano essere adibiti, non possono essere considerati di per sé indici sintomatici di crimini di guerra né di crimini contro l'umanità, rientrando tali evenienze nell'ambito dei trattamenti riservati ai nemici in armi fatti prigionieri in tempo di guerra. Il giudice civile, del resto, non ha il compito dello storico, non deve ricercare documenti e fonti per ricostruire e narrare gli eventi del passato, ma deve limitarsi a giudicare iuxta alligata et probata, in applicazione delle norme dell'ordinamento civilistico vigente sull'onere della prova, che impongono all'attore di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Nel caso di specie occorre verificare se sia stata o meno fornita la prova oggettiva del trattamento in concreto subito dal dante causa degli attori, sì da poter scrutinare poi se tale trattamento, per la particolare intensa efferatezza e disumanità, sia risultato effettivamente lesivo di diritti umani inviolabili. A tal fine occorre la prova del comportamento in concreto tenuto dai militari tedeschi durante la prigionia e l'internamento del militare italiano . Non basta, dunque, la sola condizione di deportato, di internato o Persona_1
di sottoposto a lavoro coatto del militare nemico di guerra e fatto prigioniero dalla milizia germanica dopo l'armistizio dell'8-9-1943 per configurare ipso iure ed automaticamente un crimine di guerra e/o contro l'umanità, stanti le previsioni delle Convenzioni sopra richiamate che non autorizzano detta presunzione, occorrendo, invece, nel presente giudizio civile, finalizzato ad accertare il compimento di crimini di guerra e contro l'umanità, la prova di un quid pluris in
Pagina 9 riferimento specifico alla particolare efferatezza e crudeltà del trattamento inflitto in concreto al militare italiano prigioniero in termini di vessazioni, privazioni, violenze o torture, sì da poter discernere caso per caso tra ciò che sia ricaduto nel perimetro “normale” del regime consentito dalle suddette Convenzioni da ciò che, invece, sia trasmodato in veri e propri crimini di guerra e contro l'umanità comportando la lesione di diritti umani inviolabili. Siamo ai limiti della cd. probatio
diabolica in quanto oggettivamente il lungo lasso di tempo trascorso non ha certo agevolato l'assolvimento dell'onere probatorio incombente su parti attrici. Non sono stati espressamente indicati come testi persone che abbiano direttamente assistito a violenze, vessazioni, torture,
privazioni, commesse dai soldati tedeschi durante la prigionia in danno di . La Persona_1
Sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3
della legge 14 gennaio 2013, n. 5, e dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, nella parte in cui obbliga il giudice italiano a negare la giurisdizione su crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati da uno Stato estero essendo coinvolta la lesione di diritti inviolabili della persona, per cui di fronte ai crimini suddetti si azzera la norma consuetudinaria di diritto internazionale che stabilisce il principio di immunità per gli atti compiuti dallo Stato estero iure imperii e si espande l'area della risarcibilità dei danni per la lesione di diritti umani fondamentali ed inviolabili della persona. Per
converso, qualora non si verta nella categoria dei crimini di guerra o contro l'umanità che comportino la lesione dei diritti inviolabili della persona, si riespande la vigenza e cogenza dell'art. 1 Legge 848 e dell'art. 94 della Carta delle NU, dall'art 3 Legge 2013 n. 5 e delle loro applicazioni declinate anche nelle decisioni adottate dalla Corte Internazionale di Giustizia tra cui va qui ricordata la decisione assunta nei confronti dell'Italia nell'anno 2012 nel primo contenzioso promosso dalla (decisione con la quale l'Italia è stata condannata a rimuovere le sentenze CP_1
di condanna in precedenza emesse dai giudici italiani contro la Repubblica Federale di Germania).
In definitiva nel presente giudizio, in mancanza di prova in concreto di trattamento crudele,
violento, efferato, di tortura, in aperta violazione della Convenzione di Ginevra del 1929 e del diritto internazionale di guerra all'epoca vigente, non può configurarsi nel caso di specie l'evidenza
Pagina 10 probatoria della categoria dei crimini imprescrittibili contro l'umanità, non essendo equiparabile la deportazione in di militari italiani, per quanto sopra argomentato, alla deportazione di CP_1
civili italiani. La Corte di Cassazione italiana (n. 5044 del 2004), infatti, definisce come sicuri indici sintomatici di crimini internazionali contro l'umanità la deportazione subita dalla popolazione civile (ovvero, secondo l'esegesi logico-deduttiva di questo giudicante, la popolazione non di rango militare e non partecipante alla lotta armata di liberazione dall'occupazione nazista) nel corso di un conflitto armato e l'assoggettamento dei civili deportati ai lavori forzati. La Corte Costituzionale
italiana con la Sentenza n. 238/2014 ha chiarito che nell'ordinamento italiano non possono trovare ingresso norme di diritto internazionale che pongano limiti alla repressione dei crimini contro l'umanità. Rispetto al problema dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale sulla possibilità di repressione in ogni tempo dei crimini contro l'umanità, va segnalato che hanno contribuito a delineare la regola
(consuetudine di diritto internazionale) della imprescrittibilità e retroattività non soltanto le decisioni di Corti Supreme, tra cui la Cassazione italiana (Sent. n. 5044/2004), ma anche convenzioni internazionali (Conv. ONU 26-11- 1968 e Conv. Europea 25-1-1974), sicché, sebbene la consapevolezza dell'imprescrittibilità sia maturata nella comunità internazionale in tempi successivi ai crimini perpetrati dal Terzo Reich, si può ritenere che sia emersa comunque la convinzione e la necessità della possibilità di apprestare forme di tutela e repressione dei crimini contro l'umanità anche in senso retroattivo, proprio per consolidare il concetto stesso di imprescrittibilità che diversamente sarebbe minato in radice in caso di diversificata disciplina
“ratione temporis” e/o rispetto ai singoli soggetti (Stati) coinvolti. Nel diritto civile non si pongono le rigidità dei principi del sistema penale posti a tutela della libertà personale, per cui non può
ritenersi vietata nell'ambito dell'ordinamento civilistico italiano una deroga al principio generale di irretroattività della legge nel caso in cui un'altra fonte normativa di pari rango consenta la retroattività. L'art. 2043 c.c. è un baluardo posto a tutela della parte danneggiata e norma di chiusura dell'ordinamento nella direzione della risarcibilità del danno derivante da qualsiasi fatto
Pagina 11 illecito non richiedendosi che il fatto illecito civile, diversamente dal reato penale, debba essere necessariamente tipizzato “ex ante” ovvero prima della sua commissione. Di conseguenza soltanto per i cittadini civili italiani non combattenti deportati dai militari tedeschi in ed CP_1
assoggettati ai lavori coatti dopo l'armistizio del 1943 si configurano sempre il crimine contro l'umanità imprescrittibile e la retroattività della norma consuetudinaria che reprime i crimini contro l'umanità, con conseguente estensione dell'area della risarcibilità del danno nell'ottica di reprimere
Part detti crimini, mentre per gli (internati militari italiani) si deve valutare caso per caso se il trattamento subito dal militare italiano fatto prigioniero e deportato nella Germania di abbia Per_3
in concreto oltrepassato (in termini di crudeltà, efferatezza e disumanità) i limiti della sola deportazione, del solo internamento e del solo lavoro coatto, consentiti dalle Convenzioni sopra richiamate all'epoca vigenti. Nel caso di specie, non essendo emersa idonea prova in concreto di trattamenti crudeli, efferati e disumani da parte dei militari tedeschi esorbitanti rispetto al trattamento previsto dalle Convenzioni di diritto internazionale sopra richiamate, non può sorgere il diritto al risarcimento per i soli fatti di deportazione, internamento e lavoro coatto. Peraltro, in mancanza dei suddetti profili probatori, non potendosi far riferimento alla categoria dell'imprescrittibilità, si pone anche il problema della prescrizione. In proposito recentemente la
Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. III n. 3642 del 8-2-2024) ha ribadito che dopo la cd. Sentenza
RR (Cass. n. 5044 del 2004) è stato possibile l'esercizio del diritto (art. 2035 c.c.), per cui il tempo trascorso dal 2004 al 2023 (anno di instaurazione del presente giudizio), oltrepassa il decennio di prescrizione ordinaria, in riferimento a pretese pecuniarie che non risultino fondate su prove di specifici crimini di guerra e/o di crimini contro l'umanità imprescrittibili. In quest'ottica si spiega perché il legislatore nel D.L. 36/2022, come convertito in legge 79/2022, ha fatto comunque salvi nell'art. 43 comma 6 del testo vigente gli effetti della prescrizione ordinaria. Peraltro, per la configurabilità di un illecito penale, che non debordi in crimine imprescrittibile contro l'umanità,
occorre fornire in concreto la prova rigorosa della sussistenza di tutti i presupposti della fattispecie criminosa, ponendosi comunque il problema del decorso della prescrizione secondo il disposto di
Pagina 12 cui all'art. 2947 c.c.. Se è vero che il principio di cui all'articolo 2935 c.c., secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, sul rilievo che avendo trovato emersione e consolidamento il riconoscimento giuridico del limite della prerogativa dell'immunità statale in presenza di crimini di guerra e contro l'umanità soltanto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 22 ottobre 2014, è esclusivamente da quella data che può
essere fatto valere il relativo diritto risarcitorio (in tal senso Cassazione, Sezioni Unite, 28
Settembre 2020, n.25231), tuttavia, se non è possibile (come nel caso di specie sopra affermato per le riscontrate carenze probatorie) riconoscere la sussistenza di crimine di guerra e contro l'umanità,
non può valere il richiamo alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2014. La domanda degli attori, in definitiva, va respinta per carenza di idonei elementi probatori oggettivi sulla commissione di crimini di guerra e contro l'umanità imprescrittibili perpetrati dalle milizie tedesche in danno di . Tenuto conto della complessità e della novità delle questioni dedotte Persona_1
in lite, sia dal punto di vista della recente legislazione che della giurisprudenza recente sopra citata ed ancora in evoluzione sull'argomento trattato, si reputano sussistere giustificati motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da , . Parte_1 Parte_3 Parte_6 Parte_4
Spese compensate.
Roma, 3-11-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 13 Pagina 14