Versione
2 marzo 2006
2 marzo 2006
Art. 813-ter.
(( (Responsabilita' degli arbitri).)) ((Risponde dei danni cagionati alle parti l'arbitro che:
1) con dolo o colpa grave ha omesso o ritardato atti dovuti ed e' stato percio' dichiarato decaduto, ovvero ha rinunciato all'incarico senza giustificato motivo;
2) con dolo o colpa grave ha omesso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine fissato a norma degli articoli 820 o 826.
Fuori dai precedenti casi, gli arbitri rispondono esclusivamente per dolo o colpa grave entro i limiti previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117.
L'azione di responsabilita' puo' essere proposta in pendenza del giudizio arbitrale soltanto nel caso previsto dal primo comma, n. 1).
Se e' stato pronunciato il lodo, l'azione di responsabilita' puo' essere proposta soltanto dopo l'accoglimento dell'impugnazione con sentenza. passata in giudicato e per i motivi per cui l'impugnazione e' stata accolta.
Se la responsabilita non dipende da dolo dell'arbitro, la misura del risarcimento non puo' superare una somma pari al triplo del compenso' convenuto o, in mancanza di determinazione convenzionale, pari al triplo del compenso previsto dalla tariffa applicabile.
Nei casi di responsabilita' dell'arbitro il corrispettivo e il rimborso delle spese non gli sono dovuti o, nel caso di nullita' parziale del lodo, sono soggetti a riduzione.
Ciascun arbitro risponde solo del fatto proprio.))
(( (Responsabilita' degli arbitri).)) ((Risponde dei danni cagionati alle parti l'arbitro che:
1) con dolo o colpa grave ha omesso o ritardato atti dovuti ed e' stato percio' dichiarato decaduto, ovvero ha rinunciato all'incarico senza giustificato motivo;
2) con dolo o colpa grave ha omesso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine fissato a norma degli articoli 820 o 826.
Fuori dai precedenti casi, gli arbitri rispondono esclusivamente per dolo o colpa grave entro i limiti previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117.
L'azione di responsabilita' puo' essere proposta in pendenza del giudizio arbitrale soltanto nel caso previsto dal primo comma, n. 1).
Se e' stato pronunciato il lodo, l'azione di responsabilita' puo' essere proposta soltanto dopo l'accoglimento dell'impugnazione con sentenza. passata in giudicato e per i motivi per cui l'impugnazione e' stata accolta.
Se la responsabilita non dipende da dolo dell'arbitro, la misura del risarcimento non puo' superare una somma pari al triplo del compenso' convenuto o, in mancanza di determinazione convenzionale, pari al triplo del compenso previsto dalla tariffa applicabile.
Nei casi di responsabilita' dell'arbitro il corrispettivo e il rimborso delle spese non gli sono dovuti o, nel caso di nullita' parziale del lodo, sono soggetti a riduzione.
Ciascun arbitro risponde solo del fatto proprio.))
Commentari • 10
- 1. Libertà di contrarre e giudizio arbitraleAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 18 febbraio 2025 · 21.023367
Giurisprudenza • 45
- 1. Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 4583Provvedimento: […] Controparte_1 nell'annullamento del lodo e conseguentemente condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi quantificati, ex art. 813-ter c.p.c., in € 90.000, […] D.lgs. n.163/2006, 810 c.p.c. e 1174-1176 -1392 c.c. ed integrante colpa grave ai sensi dell'art 813 ter c.p.c. , […] Sotto il primo profilo rileva, innanzitutto , l'art. 813 ter c.p.c. rubricato “Responsabilità degli arbitri” il quale prevede che “ Risponde dei danni cagionati alle parti l'arbitro che: “1) con dolo […] Ne deriva l'assenza del presupposto della colpa grave necessaria a configurare la responsabilità dell'arbitro Controparte_1 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 813 ter cpc.Leggi di più...
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- art. 241 D.lgs. n. 163/2006·
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