Ordinanza cautelare 2 dicembre 2021
Sentenza 8 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 02/12/2021, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/12/2021
N. 01230/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1230 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Pignoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- - -OMISSIS-, in persona del -OMISSIS- pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza San Marco, n. 63;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto -OMISSIS-, con cui è stata respinta l’istanza presentata -OMISSIS- volta ad ottenere il rilascio del -OMISSIS- in favore del sig. -OMISSIS-;
- di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso;
e per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell’illegittimo atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS- - -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato
- che lo svolgimento dell’attività di guardia giurata presuppone una condotta irreprensibile ed immune da censure e che, nella valutazione di tale requisito, l’Autorità di Pubblica Sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale;
- che la frequentazione di soggetti pregiudicati appare costituire elemento ostativo al riconoscimento del requisito della buona condotta;
- che dalla nota del -OMISSIS- sembra emergere che il ricorrente abbia avuto rapporti con soggetti pregiudicati per reati specifici, tra cui il furto e la rapina, in modo protratto nel tempo e non meramente occasionale;
- che il ricorrente risulta attualmente svolgere la mansione di “ -OMISSIS-” e non pare avere evidenziato un danno specifico;
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
Ritenuto altresì che vi siano le condizioni per compensare le spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.