TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/10/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3868/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3868/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ABATE Parte_1 C.F._1 RAISSA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ABATE RAISSA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ABATE Parte_2 C.F._2 RAISSA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ABATE RAISSA
ATTORE/I P.M. INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso in data 19/03/2025; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio a ER (BO) in data 05.07.2015 – atto n. 2, Parte II, serie A, anno 2015; rilevato che dalla loro unione è nata un figlio (Bologna, 28.03.2016); Persona_1 rilevato, altresì, che i coniugi si sono separati con decreto emesso in data 30.06.2021 con cui il Tribunale di Bologna ha omologato la separazione consensuale delle parti;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (17.10.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale (26.05.2021) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
viste le precisazioni di cui al foglio di note scritte in punto di percezione dell'Assegno Unico;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 06.06.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra:
(nato ad [...], TP, il 10.04.1982) Parte_1
e
(nata a [...], BO, il 04.10.1987) Parte_2
Unitisi in matrimonio a ER (BO) in data 05.07.2015 – atto n. 2, Parte II, serie A, anno 2015;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ER (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- Il figlio minore della coppia, è affidato a entrambi i genitori i quali, Persona_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. manterrà la residenza anagrafica unitamente Per_1 alla madre;
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per_1
- il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di seguito Parte_1 indicati: il padre avrà piena libertà di frequentazione del figlio, conformemente a quanto disposto dalla vigente disciplina in materia di affido condiviso.
In ogni caso, dal lunedì al venerdì compreso, trascorrerà con il padre cinque pomeriggi Per_1 la settimana, dal ritiro del figlio da scuola fino alle ore 20:00, orario entro il quale accompagnerà presso l'abitazione della madre. Per_1
Il giovedì potrà rimanere col padre fino alle ore 21:00; Per_1 durante i fine settimana la sig.ra rimarrà col figlio tutti i sabati, mentre si alternerà con Pt_2 il padre per la domenica (a settimane alterne).
Nella domenica spettante al padre, lo stesso potrà prendere il figlio presso la residenza della madre la mattina dalle ore 11:00 e la madre potrà andarlo a riprendere presso la residenza del padre alle ore 21:00; in caso di sopravvenuti accordi da parte dei genitori, il sabato sera, ad orario da concordare, la madre potrà accompagnare il figlio dal padre che, così, rimarrà con lui fino alla domenica alle ore 21:00;
Si precisa che sarà prelevato presso le residenze dei genitori ovvero - previo accordo tra Per_1 gli stessi e compatibilmente con i propri impegni - nel luogo in cui si trova col genitore o con i nonni (materni o paterni); nel medesimo modo, nei casi di impossibilità della presenza di ciascun genitore, il figlio potrà essere prelevato (da scuola o dai luoghi dove si trova) anche dai nonni (paterni o materni), ovvero da terzi di fiducia di entrambi i coniugi;
i giorni di Natale, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Epifania e delle altre festività nazionali, verranno trascorsi dal figlio alternativamente con uno dei genitori, ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro, il tutto ad anni alterni;
il giorno del compleanno dei genitori, gli stessi avranno il diritto di trascorrere, previo accordo il pranzo o la cena col figlio;
trascorrerà con il padre un periodo di una settimana continuativa, anche frazionata, Per_1 durante le vacanze estive che dovrà essere previamente concordato con la sig.ra entro il Pt_2 30 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori.
Durante le vacanze natalizie e le vacanze pasquali il periodo che trascorrerà con il padre Per_1 sarà quello regolamentato dai punti precedenti del presente accordo. In ogni caso, durante i predetti periodi festivi e tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, la sig.ra
[...] favorirà gli incontri di con il padre come durante il periodo scolastico, previo Pt_2 Per_1 accordo con la stessa.
Per il compleanno di e per le altre ricorrenze religiose, quali, a titolo esemplificativo ma Per_1 non esaustivo, prima comunione e cresima del figlio, i genitori si impegnano a trascorrere tali ricorrenze congiuntamente col figlio;
I genitori potranno comunicare telefonicamente o con altra modalità audiovisive con il figlio quotidianamente;
- i genitori si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra ed i nonni paterni e materni Per_1
e gli zii;
- i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il figlio minore;
- ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio, (scuola, cure, sport, tempo libero) verrà presa in accordo tra i due genitori;
- i genitori prestano il consenso all'espatrio del figlio insieme ad uno dei genitori medesimi per periodi di vacanza concordati con l'altro antecedentemente all'espatrio medesimo;
- per il contributo ordinario al mantenimento del figlio, il Sig. verserà alla Sig.ra Parte_1 la somma di euro 400,00 (quattrocento/00) con rivalutazione annuale ISTAT, Parte_2 entro il giorno 05 di ogni mese sul conto corrente a lui noto, intestato a;
Parte_2
- tutte le spese straordinarie, sia quelle da concordare preventivamente che quelle da non concordate preventivamente, verranno divise nella misura del 50% fra i genitori e rimborsate nei modi di cui al vigente protocollo tra Tribunale di Bologna e COA di Bologna;
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa
- l'Assegno Unico verrà percepito interamente dalla sig.ra Parte_2
- i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.
Spese legali compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 22.10.2025
Il Presidente estensore dott. Bruno Perla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3868/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ABATE Parte_1 C.F._1 RAISSA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ABATE RAISSA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ABATE Parte_2 C.F._2 RAISSA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ABATE RAISSA
ATTORE/I P.M. INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso in data 19/03/2025; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio a ER (BO) in data 05.07.2015 – atto n. 2, Parte II, serie A, anno 2015; rilevato che dalla loro unione è nata un figlio (Bologna, 28.03.2016); Persona_1 rilevato, altresì, che i coniugi si sono separati con decreto emesso in data 30.06.2021 con cui il Tribunale di Bologna ha omologato la separazione consensuale delle parti;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (17.10.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale (26.05.2021) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
viste le precisazioni di cui al foglio di note scritte in punto di percezione dell'Assegno Unico;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 06.06.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra:
(nato ad [...], TP, il 10.04.1982) Parte_1
e
(nata a [...], BO, il 04.10.1987) Parte_2
Unitisi in matrimonio a ER (BO) in data 05.07.2015 – atto n. 2, Parte II, serie A, anno 2015;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ER (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- Il figlio minore della coppia, è affidato a entrambi i genitori i quali, Persona_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. manterrà la residenza anagrafica unitamente Per_1 alla madre;
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per_1
- il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di seguito Parte_1 indicati: il padre avrà piena libertà di frequentazione del figlio, conformemente a quanto disposto dalla vigente disciplina in materia di affido condiviso.
In ogni caso, dal lunedì al venerdì compreso, trascorrerà con il padre cinque pomeriggi Per_1 la settimana, dal ritiro del figlio da scuola fino alle ore 20:00, orario entro il quale accompagnerà presso l'abitazione della madre. Per_1
Il giovedì potrà rimanere col padre fino alle ore 21:00; Per_1 durante i fine settimana la sig.ra rimarrà col figlio tutti i sabati, mentre si alternerà con Pt_2 il padre per la domenica (a settimane alterne).
Nella domenica spettante al padre, lo stesso potrà prendere il figlio presso la residenza della madre la mattina dalle ore 11:00 e la madre potrà andarlo a riprendere presso la residenza del padre alle ore 21:00; in caso di sopravvenuti accordi da parte dei genitori, il sabato sera, ad orario da concordare, la madre potrà accompagnare il figlio dal padre che, così, rimarrà con lui fino alla domenica alle ore 21:00;
Si precisa che sarà prelevato presso le residenze dei genitori ovvero - previo accordo tra Per_1 gli stessi e compatibilmente con i propri impegni - nel luogo in cui si trova col genitore o con i nonni (materni o paterni); nel medesimo modo, nei casi di impossibilità della presenza di ciascun genitore, il figlio potrà essere prelevato (da scuola o dai luoghi dove si trova) anche dai nonni (paterni o materni), ovvero da terzi di fiducia di entrambi i coniugi;
i giorni di Natale, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Epifania e delle altre festività nazionali, verranno trascorsi dal figlio alternativamente con uno dei genitori, ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro, il tutto ad anni alterni;
il giorno del compleanno dei genitori, gli stessi avranno il diritto di trascorrere, previo accordo il pranzo o la cena col figlio;
trascorrerà con il padre un periodo di una settimana continuativa, anche frazionata, Per_1 durante le vacanze estive che dovrà essere previamente concordato con la sig.ra entro il Pt_2 30 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori.
Durante le vacanze natalizie e le vacanze pasquali il periodo che trascorrerà con il padre Per_1 sarà quello regolamentato dai punti precedenti del presente accordo. In ogni caso, durante i predetti periodi festivi e tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, la sig.ra
[...] favorirà gli incontri di con il padre come durante il periodo scolastico, previo Pt_2 Per_1 accordo con la stessa.
Per il compleanno di e per le altre ricorrenze religiose, quali, a titolo esemplificativo ma Per_1 non esaustivo, prima comunione e cresima del figlio, i genitori si impegnano a trascorrere tali ricorrenze congiuntamente col figlio;
I genitori potranno comunicare telefonicamente o con altra modalità audiovisive con il figlio quotidianamente;
- i genitori si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra ed i nonni paterni e materni Per_1
e gli zii;
- i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il figlio minore;
- ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio, (scuola, cure, sport, tempo libero) verrà presa in accordo tra i due genitori;
- i genitori prestano il consenso all'espatrio del figlio insieme ad uno dei genitori medesimi per periodi di vacanza concordati con l'altro antecedentemente all'espatrio medesimo;
- per il contributo ordinario al mantenimento del figlio, il Sig. verserà alla Sig.ra Parte_1 la somma di euro 400,00 (quattrocento/00) con rivalutazione annuale ISTAT, Parte_2 entro il giorno 05 di ogni mese sul conto corrente a lui noto, intestato a;
Parte_2
- tutte le spese straordinarie, sia quelle da concordare preventivamente che quelle da non concordate preventivamente, verranno divise nella misura del 50% fra i genitori e rimborsate nei modi di cui al vigente protocollo tra Tribunale di Bologna e COA di Bologna;
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa
- l'Assegno Unico verrà percepito interamente dalla sig.ra Parte_2
- i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.
Spese legali compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 22.10.2025
Il Presidente estensore dott. Bruno Perla