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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/02/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 8243/2024 R.G.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...] (avv. CELLURA Parte_1
GIUSEPPE ANDREA);
-parte attrice-
CONTRO
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CP_1
PALERMO;
-parte convenuta-
Oggetto: Mutamento di sesso
Conclusioni: vedi verbale dell'udienza del 16/12/2024, alla quale si rivia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha Parte_1
allegato di essere nato con caratteri biologici e anatomici di tipo maschile, ma di avere vissuto sin da tenera età la propria identità psico-sessuale come femminile, avendo una naturale inclinazione ad assumere comportamenti da donna e manifestando di riconoscersi nel nome di . Per_1
Parte attrice ha, al riguardo, dedotto che sin dalla scuola materna, nei giochi infantili, le veniva naturale assumere ruoli “tipicamente” femminili, identificandosi solo in questa categoria di personaggi. La stessa ha dedotto, altresì, di patire una grave sofferenza per l'incongruenza tra il genere espresso e il genere assegnato, accompagnata da un forte desiderio di appartenere al genere opposto e di essere trattato come appartenente al genere femminile, precisando come la medesima già da un anno utilizzi il prenome di in famiglia e nel contesto sociale. Per_1
ha, dunque, allegato di presentare una disforia di genere e di avere Pt_1
avviato un percorso di psicodiagnostica unitamente ad un iter psicologico di sostegno, sottoponendosi, altresì, a terapia ormonale nell'ambito del percorso di riattribuzione di sesso.
Alla luce di ciò ed in linea con il dettato costituzionale, parte attrice ha dedotto di avere interesse a tutelare il proprio diritto alla salute ed alla integrità psicofisica, mediante l'eliminazione di ogni dissociazione tra soma e psiche e, quindi, ottenere la rettifica degli atti civili per il mutamento del sesso anagrafico e il cambiamento del nome da a , oltre all'autorizzazione Parte_1 Persona_2 all'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso di cui all'art. 3 l.164/1982.
Il Pubblico Ministero è stato regolarmente citato in giudizio ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, e dell'art. 31 del D. Lgs. N.
150/2011; lo stesso, inoltre, presente all'udienza tenutasi in data 16/12/2024 ha espresso formale consenso all'accoglimento della domanda.
L'atto introduttivo del presente giudizio non è stato notificato ad altri soggetti, dal momento che parte attrice non risulta coniugata e che non sussiste prole (cfr. certificato contestuale anagrafico di nascita, residenza, di stato di famiglia e di stato libero, in atti); circostanza pure dalla medesiam confermata all'udienza del
16/12/2024 (cfr. verbale).
Orbene, ritiene il Tribunale che, considerata la documentazione prodotta, la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a sottoporsi al trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali maschili a quelli femminili deve essere accolta.
Nel corso dell'udienza del 16/12/2024, infatti, parte attrice ha rappresentato: “Io ho sempre avuto questa sensazione fin dalla primissima infanzia;
la consapevolezza è andata di pari passo con l'alfabetizzazione del processo da parte della società” (cfr. verbale di udienza del 16/12/2024).
Parte ricorrente ha, altresì, rappresentato di proseguire a tutt'oggi il percorso psicologico e quello ormonale, precisando che l'intervento chrurgico non è ancora stato programmato (cfr. verbale udenza cit).
Come emerge dall'atto introduttivo, inoltre, parte attrice si è immedesimata definitivamente e irreversibilmente nel genere femminile, vissuto e percepito come il proprio, affermando con forza la volontà di sottoporsi ad intervento chirurgico di riassegnazione del sesso.
L'immutabilità della volontà di parte attrice e la piena consapevolezza e accettazione delle conseguenze – anche irreversibili – ad essa connesse emergono altresì dalla documentazione medica prodotta nel corso del presente procedimento.
Alla medesima, infatti, è stata diagnosticata, in data 31/03/2023, una disforia di genere (cfr. relazione finale a firma della d.ssa , Specialista in Persona_3
Endocrinologia dell'Azienda ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di
Palermo- Unità operativa complessa di Endocrinologia e Malattie Metaboliche del
31/03/2023, in atti).
Tale diagnosi trova riscontro nella relazione clinica psicodiagnostica redatta e a firma del Dott. psicoterapeuta del 24/11/2022, ove si legge: “Dai colloqui Persona_4
effettuati è emerso che la persona delle caratteristiche tipiche del sesso opposto Pt_1 rispetto a quello attribuito alla nascita…. In base a quanto riferito dalla persona e Pt_1
da quanto ho osservato nel corso del processo di valutazione da me effettuato sono presenti aspetti di incongruenza tra il genere maschile assegnato alla nascita e il genere femminile percepito, vissuto ed espresso in alcuni comportamenti e modalità relazionali. Questi elementi evidenziano una corrispondenza tra i criteri diagnostici con i quali il DSM-V descrive la disforia di genere (codice 302.85) e la condizione della persona, osservata e raccontata da lei stessa.
Sulla base della valutazione psicologica e di personalità effettuata nel corso dei colloqui, i cambiamenti cui la persona intende sottoporsi, sono considerati, allo stato attuale, Pt_1
necessari alla risoluzione della componente disforica di genere e, dunque, in grado di produrre un sostanziale miglioramento del grado di benessere psicologico della persona interessata. Il forte desiderio di demascolinizzare il proprio corpo, adeguando l'identità fisica a quella psichica, evidenzia un vissuto estremamente conflittuale verso il proprio sesso anatomico che la porta ad un netto rifiuto di alcune parti di sé e di alcune caratteristiche del proprio corpo.
Considerando l'attuale condizione psicologica della persona appare rilevante la Pt_1
necessità di poter procedere a trattamenti che consentano di adeguare la sua identità fisica e sociale ad un'identità più fluida in cui si riconosce pienamente e in modo definitivo. Questi primi cambiamenti, avvenendo all'interno di un contesto di psicoterapia già positivamente avviato, saranno, inoltre, di aiuto per comprendere eventuali e ulteriori modalità di intervento nel percorso di affermazione di genere. Le aree di funzionamento globale della persona e le risorse interne ed esterne con cui allinearsi sembrano essere in grado di supportare l'avvio di una terapia ormonale” (cfr. relazione del Dott. Persona_4 psicoterapeuta del 24/11/2022).
Parte attrice è sottoposto a terapia ormonale, come da certificazione del 25.1.2024, a firma del Dott. specialista in endocrinologia, dirigente medico Persona_5
presso il Policlinico Giaccone (in atti allegata).
Dalla documentazione emerge, poi, la necessità dei cambiamenti cui la persona intende sottoporsi, al fine di risolvere la componente disforica di genere e Pt_1 realizzare un sostanziale miglioramento del grado di benessere psicologico della persona interessata (vedi relazione clinica psicodiagnostica del 24 novembre 2022).
In definitiva, alla luce della documentazione medica prodotta, deve ritenersi che non sussista alcuna artificiosità nella espressione femminile e che non sussistano alterazioni psichiatriche che facciano considerare patologica la decisione di parte attrice di modificare i propri caratteri sessuali, dovendosi, viceversa, ritenere che la decisione assunta di sottoporsi ad intervento chirurgico di correzione del sesso sia corrispondente ad una effettiva e valida necessità psicologica, consistente nella necessità di un adeguamento del proprio aspetto esteriore alla propria identità psicologica femminile.
In conclusione, secondo le diagnosi disponibili, l'attrice non appare inficiata da disturbi psichiatrici mentre, allo stato, la presenza degli originari caratteri sessuali maschili determina un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale, rappresentando un ostacolo al diritto di i assumere l'identità sessuale di Pt_1 cui lo stesso si sente portatore.
Il trattamento chirurgico appare, pertanto, necessario per consentire al medesimo un'identificazione accettabile della propria personalità.
Parimenti deve essere accolta la domanda di rettifica dell'atto di nascita.
Ed infatti, dalla certificazione medica prodotta si evince che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici maschili a fronte di un aspetto femminile, già assunto a seguito di terapia ormonale femminilizzante, provoca grandi difficoltà nella vita di relazione di parte attrice, arrecandogli un profondo disagio.
Tanto premesso, osserva il Collegio che, com'è noto, in materia è intervenuta la Corte di Cassazione, che con la pronuncia n. 15138/2015, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa
“quando risulti necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere.
Tale lettura ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale che, con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che “L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”.
In particolare, partendo da un “concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato” non più comprensivo soltanto degli organi genitali esterni, ma anche degli
“elementi di carattere psicologico e sociale” (Corte cost., sent. n. 161/1985, punto 4 del
Considerato in diritto), il giudice delle leggi ha affermato che l'intervento chirurgico non deve considerarsi inderogabile per la rettificazione anagrafica. La Consulta è addivenuta a tale conclusione seguendo il canone dell'interpretazione conforme a Costituzione;
in particolare, si è richiamata ai diritti della persona, cioè alla sfera di autodeterminazione del singolo, al suo diritto alla salute e all'identità di genere, che per l'appunto inducono a ritenere non necessario l'intervento operatorio in ragione dell'assenza nel testo di legge di ogni riferimento alle modalità
(chirurgiche o ormonali) necessarie per la modifica dei caratteri sessuali (Corte cost., sent. n. 221/2015, punto 4.1 del Considerato in diritto).
La non indispensabilità dell'intervento è ancora più vera considerato che quello in questione è un trattamento chirurgico particolarmente invasivo, oltre che potenzialmente incompatibile con talune situazioni soggettive, quali l'età, le patologie pregresse, ecc.
Nel contesto prospettato dalla Corte costituzionale, per cui l'intervento chirurgico
”costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”, emerge allora che deve essere affidato all'apprezzamento del giudice […] l'effettiva necessità dello stesso [cioè dell'intervento chirurgico], in relazione alla specificità del caso concreto” (punto 4.1 del Considerato in diritto).
Ed ancora la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180 del 13/07/2017, ha affermato che “L'interpretazione costituzionalmente conforme della legge n. 164/1982 consente di escludere che la rettificazione di attribuzione di sesso sia condizionata dal requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso, non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere”.
Nel caso di specie, va, quindi, autorizzato il trattamento medicochirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili e, tuttavia, appare altresì accertato, alla luce dei contenuti della relazione medica, che sia contestualmente necessario autorizzare anche la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psicofisica dell'attore nelle more dell'intervento.
Alla luce delle considerazioni svolte e della documentazione prodotta va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione di parte attrice del nome “ Per_2
”, in luogo del nome “ ”.
[...] Parte_1 La natura del giudizio, proposto unicamente nei confronti del P.M., legittima la non ripetibilità delle spese di causa anticipate dalla medesima, dovendosi escludere la configurabilità della soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando:
- autorizza nato a [...] il [...], a Parte_1
sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici ritenuti dai sanitari necessari all'adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità di genere femminile;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo di rettificare l'atto di nascita di parte attrice (atto n. 166, P. I , S.A, volume 4295, dell'anno 2020), nel senso che laddove, in ogni occorrenza, si legge, quale generalità dell'intestatario, il nome
“ ” debba, invece, leggersi ed intendersi “ ” Parte_1 Persona_2
e laddove si legga, quanto al sesso dell'intestatario la dicitura “maschile”, debba leggersi ed intendersi invece quella “femminile”;
- lascia a carico di parte attrice le spese dalla medesima sostenute per il giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adepimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del
Tribunale, il 13/2/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 8243/2024 R.G.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...] (avv. CELLURA Parte_1
GIUSEPPE ANDREA);
-parte attrice-
CONTRO
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CP_1
PALERMO;
-parte convenuta-
Oggetto: Mutamento di sesso
Conclusioni: vedi verbale dell'udienza del 16/12/2024, alla quale si rivia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha Parte_1
allegato di essere nato con caratteri biologici e anatomici di tipo maschile, ma di avere vissuto sin da tenera età la propria identità psico-sessuale come femminile, avendo una naturale inclinazione ad assumere comportamenti da donna e manifestando di riconoscersi nel nome di . Per_1
Parte attrice ha, al riguardo, dedotto che sin dalla scuola materna, nei giochi infantili, le veniva naturale assumere ruoli “tipicamente” femminili, identificandosi solo in questa categoria di personaggi. La stessa ha dedotto, altresì, di patire una grave sofferenza per l'incongruenza tra il genere espresso e il genere assegnato, accompagnata da un forte desiderio di appartenere al genere opposto e di essere trattato come appartenente al genere femminile, precisando come la medesima già da un anno utilizzi il prenome di in famiglia e nel contesto sociale. Per_1
ha, dunque, allegato di presentare una disforia di genere e di avere Pt_1
avviato un percorso di psicodiagnostica unitamente ad un iter psicologico di sostegno, sottoponendosi, altresì, a terapia ormonale nell'ambito del percorso di riattribuzione di sesso.
Alla luce di ciò ed in linea con il dettato costituzionale, parte attrice ha dedotto di avere interesse a tutelare il proprio diritto alla salute ed alla integrità psicofisica, mediante l'eliminazione di ogni dissociazione tra soma e psiche e, quindi, ottenere la rettifica degli atti civili per il mutamento del sesso anagrafico e il cambiamento del nome da a , oltre all'autorizzazione Parte_1 Persona_2 all'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso di cui all'art. 3 l.164/1982.
Il Pubblico Ministero è stato regolarmente citato in giudizio ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, e dell'art. 31 del D. Lgs. N.
150/2011; lo stesso, inoltre, presente all'udienza tenutasi in data 16/12/2024 ha espresso formale consenso all'accoglimento della domanda.
L'atto introduttivo del presente giudizio non è stato notificato ad altri soggetti, dal momento che parte attrice non risulta coniugata e che non sussiste prole (cfr. certificato contestuale anagrafico di nascita, residenza, di stato di famiglia e di stato libero, in atti); circostanza pure dalla medesiam confermata all'udienza del
16/12/2024 (cfr. verbale).
Orbene, ritiene il Tribunale che, considerata la documentazione prodotta, la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a sottoporsi al trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali maschili a quelli femminili deve essere accolta.
Nel corso dell'udienza del 16/12/2024, infatti, parte attrice ha rappresentato: “Io ho sempre avuto questa sensazione fin dalla primissima infanzia;
la consapevolezza è andata di pari passo con l'alfabetizzazione del processo da parte della società” (cfr. verbale di udienza del 16/12/2024).
Parte ricorrente ha, altresì, rappresentato di proseguire a tutt'oggi il percorso psicologico e quello ormonale, precisando che l'intervento chrurgico non è ancora stato programmato (cfr. verbale udenza cit).
Come emerge dall'atto introduttivo, inoltre, parte attrice si è immedesimata definitivamente e irreversibilmente nel genere femminile, vissuto e percepito come il proprio, affermando con forza la volontà di sottoporsi ad intervento chirurgico di riassegnazione del sesso.
L'immutabilità della volontà di parte attrice e la piena consapevolezza e accettazione delle conseguenze – anche irreversibili – ad essa connesse emergono altresì dalla documentazione medica prodotta nel corso del presente procedimento.
Alla medesima, infatti, è stata diagnosticata, in data 31/03/2023, una disforia di genere (cfr. relazione finale a firma della d.ssa , Specialista in Persona_3
Endocrinologia dell'Azienda ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di
Palermo- Unità operativa complessa di Endocrinologia e Malattie Metaboliche del
31/03/2023, in atti).
Tale diagnosi trova riscontro nella relazione clinica psicodiagnostica redatta e a firma del Dott. psicoterapeuta del 24/11/2022, ove si legge: “Dai colloqui Persona_4
effettuati è emerso che la persona delle caratteristiche tipiche del sesso opposto Pt_1 rispetto a quello attribuito alla nascita…. In base a quanto riferito dalla persona e Pt_1
da quanto ho osservato nel corso del processo di valutazione da me effettuato sono presenti aspetti di incongruenza tra il genere maschile assegnato alla nascita e il genere femminile percepito, vissuto ed espresso in alcuni comportamenti e modalità relazionali. Questi elementi evidenziano una corrispondenza tra i criteri diagnostici con i quali il DSM-V descrive la disforia di genere (codice 302.85) e la condizione della persona, osservata e raccontata da lei stessa.
Sulla base della valutazione psicologica e di personalità effettuata nel corso dei colloqui, i cambiamenti cui la persona intende sottoporsi, sono considerati, allo stato attuale, Pt_1
necessari alla risoluzione della componente disforica di genere e, dunque, in grado di produrre un sostanziale miglioramento del grado di benessere psicologico della persona interessata. Il forte desiderio di demascolinizzare il proprio corpo, adeguando l'identità fisica a quella psichica, evidenzia un vissuto estremamente conflittuale verso il proprio sesso anatomico che la porta ad un netto rifiuto di alcune parti di sé e di alcune caratteristiche del proprio corpo.
Considerando l'attuale condizione psicologica della persona appare rilevante la Pt_1
necessità di poter procedere a trattamenti che consentano di adeguare la sua identità fisica e sociale ad un'identità più fluida in cui si riconosce pienamente e in modo definitivo. Questi primi cambiamenti, avvenendo all'interno di un contesto di psicoterapia già positivamente avviato, saranno, inoltre, di aiuto per comprendere eventuali e ulteriori modalità di intervento nel percorso di affermazione di genere. Le aree di funzionamento globale della persona e le risorse interne ed esterne con cui allinearsi sembrano essere in grado di supportare l'avvio di una terapia ormonale” (cfr. relazione del Dott. Persona_4 psicoterapeuta del 24/11/2022).
Parte attrice è sottoposto a terapia ormonale, come da certificazione del 25.1.2024, a firma del Dott. specialista in endocrinologia, dirigente medico Persona_5
presso il Policlinico Giaccone (in atti allegata).
Dalla documentazione emerge, poi, la necessità dei cambiamenti cui la persona intende sottoporsi, al fine di risolvere la componente disforica di genere e Pt_1 realizzare un sostanziale miglioramento del grado di benessere psicologico della persona interessata (vedi relazione clinica psicodiagnostica del 24 novembre 2022).
In definitiva, alla luce della documentazione medica prodotta, deve ritenersi che non sussista alcuna artificiosità nella espressione femminile e che non sussistano alterazioni psichiatriche che facciano considerare patologica la decisione di parte attrice di modificare i propri caratteri sessuali, dovendosi, viceversa, ritenere che la decisione assunta di sottoporsi ad intervento chirurgico di correzione del sesso sia corrispondente ad una effettiva e valida necessità psicologica, consistente nella necessità di un adeguamento del proprio aspetto esteriore alla propria identità psicologica femminile.
In conclusione, secondo le diagnosi disponibili, l'attrice non appare inficiata da disturbi psichiatrici mentre, allo stato, la presenza degli originari caratteri sessuali maschili determina un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale, rappresentando un ostacolo al diritto di i assumere l'identità sessuale di Pt_1 cui lo stesso si sente portatore.
Il trattamento chirurgico appare, pertanto, necessario per consentire al medesimo un'identificazione accettabile della propria personalità.
Parimenti deve essere accolta la domanda di rettifica dell'atto di nascita.
Ed infatti, dalla certificazione medica prodotta si evince che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici maschili a fronte di un aspetto femminile, già assunto a seguito di terapia ormonale femminilizzante, provoca grandi difficoltà nella vita di relazione di parte attrice, arrecandogli un profondo disagio.
Tanto premesso, osserva il Collegio che, com'è noto, in materia è intervenuta la Corte di Cassazione, che con la pronuncia n. 15138/2015, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa
“quando risulti necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere.
Tale lettura ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale che, con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che “L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”.
In particolare, partendo da un “concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato” non più comprensivo soltanto degli organi genitali esterni, ma anche degli
“elementi di carattere psicologico e sociale” (Corte cost., sent. n. 161/1985, punto 4 del
Considerato in diritto), il giudice delle leggi ha affermato che l'intervento chirurgico non deve considerarsi inderogabile per la rettificazione anagrafica. La Consulta è addivenuta a tale conclusione seguendo il canone dell'interpretazione conforme a Costituzione;
in particolare, si è richiamata ai diritti della persona, cioè alla sfera di autodeterminazione del singolo, al suo diritto alla salute e all'identità di genere, che per l'appunto inducono a ritenere non necessario l'intervento operatorio in ragione dell'assenza nel testo di legge di ogni riferimento alle modalità
(chirurgiche o ormonali) necessarie per la modifica dei caratteri sessuali (Corte cost., sent. n. 221/2015, punto 4.1 del Considerato in diritto).
La non indispensabilità dell'intervento è ancora più vera considerato che quello in questione è un trattamento chirurgico particolarmente invasivo, oltre che potenzialmente incompatibile con talune situazioni soggettive, quali l'età, le patologie pregresse, ecc.
Nel contesto prospettato dalla Corte costituzionale, per cui l'intervento chirurgico
”costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”, emerge allora che deve essere affidato all'apprezzamento del giudice […] l'effettiva necessità dello stesso [cioè dell'intervento chirurgico], in relazione alla specificità del caso concreto” (punto 4.1 del Considerato in diritto).
Ed ancora la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180 del 13/07/2017, ha affermato che “L'interpretazione costituzionalmente conforme della legge n. 164/1982 consente di escludere che la rettificazione di attribuzione di sesso sia condizionata dal requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso, non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere”.
Nel caso di specie, va, quindi, autorizzato il trattamento medicochirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili e, tuttavia, appare altresì accertato, alla luce dei contenuti della relazione medica, che sia contestualmente necessario autorizzare anche la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psicofisica dell'attore nelle more dell'intervento.
Alla luce delle considerazioni svolte e della documentazione prodotta va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione di parte attrice del nome “ Per_2
”, in luogo del nome “ ”.
[...] Parte_1 La natura del giudizio, proposto unicamente nei confronti del P.M., legittima la non ripetibilità delle spese di causa anticipate dalla medesima, dovendosi escludere la configurabilità della soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando:
- autorizza nato a [...] il [...], a Parte_1
sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici ritenuti dai sanitari necessari all'adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità di genere femminile;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo di rettificare l'atto di nascita di parte attrice (atto n. 166, P. I , S.A, volume 4295, dell'anno 2020), nel senso che laddove, in ogni occorrenza, si legge, quale generalità dell'intestatario, il nome
“ ” debba, invece, leggersi ed intendersi “ ” Parte_1 Persona_2
e laddove si legga, quanto al sesso dell'intestatario la dicitura “maschile”, debba leggersi ed intendersi invece quella “femminile”;
- lascia a carico di parte attrice le spese dalla medesima sostenute per il giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adepimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del
Tribunale, il 13/2/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.