Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
5042/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Simona
D'Auria ha pronunciato, a seguito del deposito delle note in sostituzione di udienza ex art. 127- ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n. 5042 r.g. dell'anno 2020
TRA
nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via C.F._1
Toledo n. 282, presso lo studio dell'Avv. Severino Nappi (CF:
), che lo rappresenta e difende in virtù di mandato C.F._2
rilasciato su foglio separato ed allegato al ricorso;
-RICORRENTE-
CONTRO
(CF Controparte_1
con sede in Napoli alla a Piazza Francese n° 4, in persona del P.IVA_1
Presidente e legale rapp.te p.t dott. nato a [...] il Controparte_2
27.08.1955, (C.F.: ), elett.te dom.ta in Napoli, alla via C.F._3
Domenico Colasanto n°3, presso lo studio dell'Avv. Luigi Molvetti ( C.F.
) dal quale è rapp.ta e difesa, unitamente e C.F._4
1
procura in calce alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE-
OGGETTO: Interposizione di manodopera e richiesta di accertamento e costituzione di rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore.
CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa
________________________
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato ha convenuto in giudizio Parte_1
l per sentir accertare e Controparte_1
dichiarare l'intervenuta illecita interposizione di manodopera e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con l'associazione resistente e, per l'effetto, sentir condannare la convenuta alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nel IV livello retribuito del CCNL per gli impiegati e tecnici dipendenti dei teatri del 19/04/2018.
A sostegno della propria domanda parte ricorrente ha esposto: di essere stato assunto in data 01/08/2006 con contratto a tempo pieno e determinato, successivamente trasformato a tempo indeterminato, il 01/08/2008, dalla società Cooperativa Full Service, con inquadramento nel secondo livello del
CCNL servizi integrati/multiservizi con qualifica di addetto alla reception/ controllo accessi;
di essere stato, successivamente, assunto dalla CP_3
in data 01/12/2014, dalla Soc in
[...] Controparte_4
data 25/08/2015, dalla in data 14/10/2016, dalla O.D.S. Srl in Controparte_5
data 07/04/2017 ed infine dalla che le predette assunzioni si CP_6
sono determinate in conseguenza della successione nel contratto di appalto
2 originariamente sottoscritto dalla resistente con la società Parte_2
nel quale si sono succedute le predette società indicate,
[...]
determinando l'applicazione degli effetti di cui all'art. 2112 c.c.; che, per tutto l'arco di tempo iniziato nel 2010, le proprie mansioni presso il Teatro
Mercadante di Napoli, alle dipendenze dell convenuta, sono CP_1
consistite anche nella custodia e gestione del parcheggio del teatro;
nell'apertura del cancello principale per l'ingresso agli uffici, nell'azionare il quadro comandi, ricevere le forniture di materiale cartaceo, di sottoscrivere per la ricezione gli atti giudiziari che pervenivano alla resistente ed, infine, di occuparsi dell'apertura della biglietteria;
che tutte le attività in più svolte lo erano nonostante il formale inquadramento presso le società appaltatrici del servizio di gestione della sola reception;
di aver svolto la propria prestazione lavorativa in conformità alle direttive dei responsabili dell CP_1
individuati nei sig.ri e;
di essere CP_7 CP_8 Parte_3
stato oggetto di un trasferimento da parte della sua datrice di lavoro adottato in data 07/09/2019 allorquando veniva assegnato ad altro “cantiere”.
Per tutte le ragioni esposte parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
1) Previo accertamento dell'intervenuta illecita interposizione di manodopera per tutte le causali esposte nel presente atto che qui devono intendersi richiamate e ritrascritte, dichiarare ed accertare, con ogni conseguenza di legge, la sussistenza ovvero la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra il ricorrente e l Controparte_1
in persona del legale rappresentate p.t., con inquadramento nel
[...]
quarto livello del CCNL per gli impiegati e tecnici dipendenti dai teatri del 19 aprile 2018 (o comunque anche in un altro che sarà accertato dall'Ill.mo
Tribunale) e mansioni di accoglienza o comunque equivalenti a quelle da ultimo svolte, con decorrenza dalla data di inizio della prestazione lavorativa
3 ossia dal 1^ febbraio 2010 ovvero dalla differente data che sarà accertata dall'Ill.mo Tribunale adito;
2) condannare, in ogni caso, la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente causa, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
3) munire di clausola l'emananda sentenza, come per legge.
Con comparsa di costituzione si è tempestivamente costituita in giudizio l'
che, con varie difese ha chiesto il rigetto del Controparte_1
ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Acquisita la documentazione prodotta, escussi i testi, la causa veniva decisa
La domanda non può essere accolta
In via preliminare, quanto alla eccezione di inammissibilità della domanda proposta dall'associazione resistente, per decorrenza del termine di cui all'art. 32 della L. 04/11/2010 n. 183, essa non può trovare accoglimento.
Sul punto giova rammentare che la domanda di costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa, nell'ipotesi di illegittima interposizione di manodopera (artt. 27 e 29 del D.lgs.
276/03 (come mod. dall'art. 38 del d.lgs. 81/15)), è sottoposta all'obbligo della preventiva e tempestiva impugnazione, con conseguente richiesta di costituzione del rapporto in capo all'utilizzatore, nel termine di sessanta giorni decorrenti dal provvedimento con il quale è cessata la somministrazione.
L'art. 32 del d.lgs. 183/2010, cosiddetto Collegato lavoro, ha esteso l'obbligo della tempestiva impugnazione nel termine di 60 giorni previsto dalla L.
604/1966 ad una serie di fattispecie, tra le quali: alla lettera c) “la cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 del c.c.” ed alla lettera d) “ in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'art. 27 del d.lgs.
4 273/2003, si chieda la costituzione o l'accertamento del rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”.
Dal combinato disposto delle citate norme, discende che, in relazione agli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., il lavoratore che voglia promuovere l'accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto, debba tempestivamente impugnare ( e dar prova di aver impugnato) entro il termine di 60 giorni dall'atto ovvero dal provvedimento scritto del datore , del quale il dipendente intenda contestare la legittimità al fine di far accertare o costituire il rapporto di lavoro in capo ad altro soggetto e dal quale decorrerà il termine di decadenza (cfr. Cass. Civ. Sez. L ord. n. 6266/2024).
La Corte di Cassazione ha più volte affrontato la questione e in particolare nella sentenza n 40652 del 2021 affronta il tema dell'applicabilità della decadenza, prevista dall'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183/2010, in ipotesi di richiesta di accertamento del rapporto di lavoro, ormai risolto, nei confronti di altro e diverso datore di lavoro rispetto a quello formale.
La ratio dell'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183 del 2010 è quella di estendere ad una serie di ipotesi ulteriori la decadenza, originariamente limitata al licenziamento, anche qualora si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto.
La Corte osserva che, trattandosi di una limitazione temporale per l'esercizio dell'azione giudiziaria di non poco conto, si impone una interpretazione particolarmente rigorosa della norma.
Invero, sia nei casi di richiesta di costituzione sia nei casi di richiesta di accertamento del rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dal titolare del contratto, occorre sempre un atto o un provvedimento datoriale che renda operativo e certo il termine di decorrenza della decadenza di cui
5 all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183/2010, in un'ottica di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti.
Dunque, fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi della suddetta disposizione, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine della applicazione della relativa disciplina.
Di conseguenza, la Corte di Cassazione esprime il seguente principio di diritto:
“la disposizione di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183 del 2010, relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi – in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto – nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso”.
Dal compendio documentale allegato in atti , la richiamata decadenza non risulta maturata, atteso che la domanda di accertamento o costituzione del rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 comma 2 del D.lgs. 276/03 è stata proposta, con PEC allegata in atti al ricorso, in data 05/11/2019 e, dunque, tempestivamente, visto che l'atto di cessazione dell'ultima somministrazione è del 07/09/2019.
Neppure può accogliersi il rilievo dell'associazione resistente, per cui il mancato rispetto della normativa in tema di sottoscrizione di documento digitale, sia fonte di vizio tale da inficiare la validità ed efficacia dell'atto impeditivo della decadenza proposto dal lavoratore.
In punto di forma dell'impugnativa di licenziamento, che ben può dirsi valida altresì per gli atti di passaggio di cantiere di cui all'art. 2112 c.c. ovvero per quelli dai quali origina una scissione tra datore di lavoro formale ed effettivo,
6 ex art. 32 n. 4 lett. d) della L 183/10, va rilevato che l'art. 32 comma 1 della richiamata legge, così sancisce:” Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta , ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impedire il licenziamento stesso”.
Al riguardo, inoltre, condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, hanno evidenziato, in ordine alla impugnativa di licenziamento, cui sottende la medesima logica di certezza delle ipotesi di cui al n. 4 lett. d) art. 32 richiamato, come: “Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 604/66 il requisito della impugnazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario di un qualsiasi atto scritto avente contenuto idoneo a comunicare l'intenzione del lavoratore di impugnare il licenziamento e allo stesso con certezza riferibile …non essendo necessario l'invio di una copia informatica di un documento analogico ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo n. 82 del 2005”( cfr. Cass. Civ. sez. L ord. n. 18529 del
08.07.2024).
Tanto premesso, dunque, stante la tempestività, documentalmente provata, della proposizione della domanda di accertamento/ costituzione di rapporto di lavoro in capo a soggetto differente rispetto al titolare formale del rapporto di lavoro, non si ravvisa la decadenza eccepita da parte resistente. Il ricorso è, quindi, ammissibile e procedibile.
Nel merito, tuttavia, esso non può trovare accoglimento.
7 Parte ricorrente lamenta l'avvenuta interposizione fittizia di manodopera in capo all'associazione resistente, effettiva utilizzatrice della prestazione, nell'ambito di una serie successiva di appalti.
Sul punto non pare superfluo rammentare che, secondo condivisibile ricostruzione giurisprudenziale in tema di oneri probatori, in caso di interposizione fittizia di manodopera, il lavoratore che richieda il riconoscimento e la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo a soggetto diverso dal formale titolare dello stesso, ha, sostanzialmente, l'onere di provare i fatti costitutivi della fattispecie, ovvero che non vi sia un genuino appalto di cui all'art. 1655 c.c. bensì una somministrazione fraudolenta. Egli cioè, deve provare la sussistenza del discrimen tra la fattispecie lecita e quella illecita, che il supremo organo di nomofilachia ha rinvenuto nei seguenti termini:”…affinchè si possa configurare un genuino contratto di appalto …è necessaria l'organizzazione dei mezzi in capo all'appaltatore, che si concretizza nell'esercizio del potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti . Per contro, si ravvisa un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo
/organizzativo e disciplinare sia integralmente affidato al committente”(cfr.
Cass. Civ. Sez. L ord. del 20/06/2023 n. 17627; Cass. civ. Sez. L n. 1255/2020;
Cass. Civ. Sez. L sent. n. 1756 del 24/01/2018).
Sul punto, va precisato che l'organo di nomofilachia ha ben evidenziato che, non sarà neppure: «sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se esse siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro […] che, come ripetutamente affermato da questa Corte, “deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e
8 controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative”, sia pure nella necessaria considerazione della specificità dell'incarico conferito e del modo della sua attuazione» (Cass., 11 maggio 2021, n. 12413) e che la tesi secondo la quale l'art. 29 comma 1 del d.lgs. 276/03, consentirebbe una sorta di:
«attenuazione degli oneri probatori per cui il lavoratore è tenuto a provare solo l'esistenza di un formale rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto appaltatore, la adibizione all'appalto e ad allegarne la non genuinità, spettando alla committente, con riguardo a tale ultimo profilo, la allegazione e prova del contrario […] non ha riscontro a livello normativo, in assenza di specifica previsione che consenta di ritenere derogato il fondamentale criterio desumibile dall'articolo 2697 c.c., in base al quale è sul soggetto che agisce in giudizio per il riconoscimento di un diritto che grava l'onere di provarne i fatti costitutivi» (Cass., 10 marzo 2022, n. 7818).
Ne deriva che su parte ricorrente incombe l'onere di provare il sostanziale svuotamento delle obbligazioni contrattuali di cui all'art. 1655 c.c. nel senso che l'organizzazione dei mezzi e la gestione a proprio rischio è in capo alla committente.
Orbene, nel caso di specie, dal compendio documentale allegato in atti e dall'istruttoria espletata, non sono emersi elementi idonei, ex art. 2697 c.c., a ritenere raggiunta la prova circa la sussistenza dell'interposizione fittizia di manodopera lamentata dal lavoratore.
Al riguardo i testi di parte ricorrente hanno dichiarato:
(cfr. verbale di udienza del 13/12/2023):” ADR: Non so se Testimone_1
il Direttore artistico o del teatro coordinava le mansioni di portineria, si chiamava , e poi non ricordo in quale anno ci sono state delle Parte_4
ragazze che impartivano mansioni e direttive ai portieri, una era Persona_1
e l'altra .
[...] CP_8
9 Il teste escusso, dunque, ha dichiarato di non sapere e di non ricordare i fatti da cui desumere la subordinazione.
(cfr. verbale di udienza del 04/12/2024) ha dichiarato:” Controparte_9
A domanda dell'avvocato che chiede se il teste abbia mai sentito un rimprovero al ricorrente fatto da qualcuno del teatro il teste risponde:” Si, ma specificamente non ricordo”.
Orbene, dalle richiamate dichiarazioni non è emerso che i portieri ricevessero indicazioni da personale del teatro sistematicamente e sintomatiche di una trasposizione, in capo ai soggetti indicati come effettivi gestori del rapporto di lavoro, del potere direttivo e di organizzazione dello stesso in capo alla committente.
Con riferimento ai turni nonché al potere disciplinare, inoltre, la teste escussa non ha saputo dire se i turni fossero stilati dai soggetti indicati come gli effettivi preposti alla gestione del rapporto di lavoro dal ricorrente ovvero non ricordava in cosa fosse consistito il rimprovero mosso allo stesso.
Da entrambe le deposizioni non è, dunque, possibile ricavare gli elementi della interposizione fittizia di cui al D.lgs. 276/03, nella declinazione della mancanza di organizzazione dei mezzi dell'appaltatrice ovvero della sussistenza dell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati in capo al committente, tanto è vero che né i turni né le sanzioni facevano capo alla resistente. Né è stato possibile evincere tali elementi dalle mail allegate dal ricorrente, da cui, secondo prudente apprezzamento, al più può rinvenirsi una facoltà di controllo riconosciuta al committente in ordine all'esatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto di cui all'art. 1622 c.c. (cfr. Cass. civ. sez. L ord. n. 13413/21).
10 Neppure elementi a sostegno dell'assunto del dipendente sono emersi dal teste della resistente, le cui dichiarazioni hanno suffragato il compendio documentale a sostegno di un appalto genuino.
Sul punto il teste di parte resistente, (cfr. verbale di Testimone_2
udienza del 16/10/2024) ha dichiarato:
“Io andavo al teatro per verificare la corrispondenza delle attività a quanto appaltato. I portieri operavano secondo procedure operative da me formulate e che avevo trasmesso a Hexis e sulla base del quale erano stati formati i portieri. Vi era un vero e proprio mansionario sviluppato dalla nostra società sulla base delle richieste del teatro. Il teatro comunicava le necessità a me io chiedevo le ore di servizio all'appaltatore ma non indicavo i nominativi dei lavoratori al teatro, salvo che non veniva una persona diversa dai soliti in quel caso il Mercadante andava avvisato…ADR.Oltre le mansioni indicate del mansionario non so se i portieri ne avessero altre, non sono mai emerse. Il mansionario era esaustivo.ADR. Qualsiasi malattia dei portieri o altro dovevano essere comunicate dagli stessi solo all'appaltatore. Se mi è consentito guardare un attimo il cellulare ( viene autorizzato dal giudice alla consultazione della rubrica del dispositivo) posso vedere il nominativo del responsabile operativo dell'appaltatore, che era a cui doveva Persona_2
fare riferimento il ricorrente per la gestione operativa. Il ricorrente veniva pagato da Hexis che fatturava a , che a sua volta Parte_2
emetteva a favore del teatro un'unica fattura delle attività, sia armate che non.
ADR. L'episodio della porta lasciata aperta di cui ho detto prima è stato contestato dal teatro a e da essa all'appaltatore…ADR Parte_2
Era l'appaltatore che formulava i turni settimanalmente sulla base delle ore richieste dal teatro alla . ADR. In caso di contestazioni Parte_2
disciplinari in generale o se sul servizio di appalto vi era un problema, il teatro
11 scriveva una nota lamentando un comportamento anomalo alla Parte_2
, che lo contestava al sub appaltatore che, lo contestava al dipendente,
[...]
individuato a seguito di ricerche interne a cui applicava le eventuali azioni correttive. È l'appaltatore che contesta ai propri dipendenti”.
Orbene, dalle dichiarazioni rese dal responsabile della DGS può evincersi che l'odierna convenuta non aveva alcun tipo di controllo e direzione sui lavoratori dei servizi sub appaltati tale da configurare una interposizione fittizia. In dettaglio è confermato che la committente non stilava i turni e, quanto all'ultima circostanza riferita dal in cui è indicata la modalità di Tes_2
esercizio del potere disciplinare, essa è ben confortata anche documentalmente, con riferimento all'episodio della mancata chiusura dei cancelli del teatro addebitata al ricorrente. A prescindere dalla fondatezza o meno dell'addebito, infatti, la missiva allegata alla memoria di costituzione, conferma che era l'appaltatore e non già l'utilizzatore a provvedere anche agli aspetti disciplinari, ovvero a quell'esercizio del potere tipicamente datoriale e di organizzazione che ben risulta congruente con un regolare appalto e non già sintomatica di una interposizione fraudolenta di manodopera.
Tutto ciò premesso, il ricorso va rigettato.
Tenuto conto della complessità delle questioni esaminate sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
-Rigetta il ricorso;
-Compensa le spese tra le parti.
Napoli lì 4.3.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Simona D'Auria
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