TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/10/2025, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13/2022 promossa da: on l'Avv. POMPEI DANILA (PEC: Parte_1 Email_1 ATTORE contro con l'Avv. SANNA LUCA (PEC: certificata: Controparte_1 Email_2 e in persona del Procuratore speciale pro-tempore, con l'Avv. Controparte_2 Muratore Laura Agata (pec: Email_3 CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 20.10.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.12.2021 ha proposto opposizione avverso la Parte_1 cartella esattoriale 097 2020 01099535 82001 notificata il 26.11.2021 e, per tale mezzo, in via recuperatoria avverso l'ordinanza ingiunzione del n. 269 del 7.9.2018 di cui ha Controparte_1 eccepito l'estinzione dell'obbligazione ex artt. 14 - 15 L. 689/81 in ragione dell'omessa notifica degli atti presupposti, ossia il verbale di accertamento e l'ordinanza ingiunzione n. 269 in essa citata precisando in particolare che “La cartella odierna è stata emessa nei confronti del sig.
[...] in qualità di coobligato. Essa fa riferimento all'ordinanza ingiunzione n. 269 del 7.9.2018 Parte_1 del . Tale ordinanza-ingiunzione fu notificata all'epoca solamente alla società CA Controparte_1 DS PA (di cui era il legale rappresentante) per la violazione di cui agli artt. 101 Parte_1
-133 TU Ambiente Dlg. 152/2006 (superamento dei valori consentiti per lo scarico delle acque reflue)
– all.
2. La detta ordinanza scaturiva dal verbale di accertamento redatto dall'ARPA n. 3217 del 12.3.2015 – all.
3. Orbene, sia il verbale di accertamento n. 3217 del 12.3.2015 sia l'ordinanza ingiunzione n. 269 del 7.9.2018 furono notificate esclusivamente alla società CA DS PA presso la sede legale in , via Pontina km 27650, ma non anche al sig. in proprio e CP_1 Parte_1 presso la sua residenza, in qualità di co-obbligato (come invece è avvenuto per l'odierna cartella).
Si è costituito in giudizio il con comparsa depositata in data 1.8.2023 Controparte_1
“rimettendosi al Giudicante per l'eventuale annullamento della cartella esattoriale, si confida nella pagina 1 di 3 compensazione delle spese di lite ovvero nella condanna in solido con l' per le ragioni sopra CP_2 espresse.”.
Si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 26.4.2026 avanzando le seguenti CP_2 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice adito, contrariis reiectis, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione per i motivi sopra esposti, emettendo ogni consequenziale statuizione.”
Ritenuto che:
- in via preliminare deve essere revocata la dichiarazione di contumacia del Controparte_1
- nel merito l'opposizione deve essere accolta essendo non contestata dallo stesso Ente impositore la mancata notifica degli atti presupposti;
Controparte_1
- in ordine al governo delle spese di lite, in applicazione del condiviso indirizzo nomofilattico espresso da Cass. 7716/2022 (“Nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione diretto avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva tanto in capo all' che all'ente impositore che ebbe ad emettere gli Controparte_3 atti presupposti alla cartella, va distinta, ai fini del governo delle spese di lite, l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto –nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione– dal diverso caso in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione. Mentre nel primo caso il Giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione, poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità. Di conseguenza, è corretta la decisione del giudice di merito, di compensare le spese nei confronti dell'ente impositore, limitando la condanna a carico della sola parte alla cui condotta sia, in concreto, addebitabile l'accoglimento dell'opposizione”) le stesse seguono la soccombenza nel rapporto dell'opponente con l' (posto che la corretta instaurazione Controparte_4 CP_1 della procedura di riscossione da parte dell' impone all'Ente il preventivo controllo della CP_2 legittimità formale della pretesa creditoria avanzata dall'Ente impositore, che deve pertanto sincerarsi dell'intervenuta positiva notifica dell'atto presupposto cfr. Cass. 30094/2019) e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi in ragione della semplicità delle questioni affrontate e dell'assenza di istruttoria tento conto del valore della domanda. Nei rapporti interni tra il ed occorre richiamare il condiviso indirizzo nomofilattico CP_1 CP_2 sopra citato secondo cui “in materia di opposizione a cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la contestazione attinente alla prospettazione dell'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione irrogante, va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa (ora regolamentata dall'art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011), trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti.” (cfr. Cass. 30094/2019). Ne segue che non l'Amministrazione comunale costituita Parte fornito prova della relativa notifica del e dell'ordinanza ingiunzione le spese di lite dovranno essere addebitate al stante non imputabilità dell'intervenuta prescrizione ad CP_1
CP_2
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca la dichiarazione di contumacia del Controparte_1 annulla la cartella esattoriale opposta e dichiara prescritte le relative pretese sanzionatorie;
condanna e il a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano CP_2 Controparte_1 in € 264,00 per spese, € 1.700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
condanna il a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per Controparte_1 CP_2 onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Velletri, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13/2022 promossa da: on l'Avv. POMPEI DANILA (PEC: Parte_1 Email_1 ATTORE contro con l'Avv. SANNA LUCA (PEC: certificata: Controparte_1 Email_2 e in persona del Procuratore speciale pro-tempore, con l'Avv. Controparte_2 Muratore Laura Agata (pec: Email_3 CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 20.10.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.12.2021 ha proposto opposizione avverso la Parte_1 cartella esattoriale 097 2020 01099535 82001 notificata il 26.11.2021 e, per tale mezzo, in via recuperatoria avverso l'ordinanza ingiunzione del n. 269 del 7.9.2018 di cui ha Controparte_1 eccepito l'estinzione dell'obbligazione ex artt. 14 - 15 L. 689/81 in ragione dell'omessa notifica degli atti presupposti, ossia il verbale di accertamento e l'ordinanza ingiunzione n. 269 in essa citata precisando in particolare che “La cartella odierna è stata emessa nei confronti del sig.
[...] in qualità di coobligato. Essa fa riferimento all'ordinanza ingiunzione n. 269 del 7.9.2018 Parte_1 del . Tale ordinanza-ingiunzione fu notificata all'epoca solamente alla società CA Controparte_1 DS PA (di cui era il legale rappresentante) per la violazione di cui agli artt. 101 Parte_1
-133 TU Ambiente Dlg. 152/2006 (superamento dei valori consentiti per lo scarico delle acque reflue)
– all.
2. La detta ordinanza scaturiva dal verbale di accertamento redatto dall'ARPA n. 3217 del 12.3.2015 – all.
3. Orbene, sia il verbale di accertamento n. 3217 del 12.3.2015 sia l'ordinanza ingiunzione n. 269 del 7.9.2018 furono notificate esclusivamente alla società CA DS PA presso la sede legale in , via Pontina km 27650, ma non anche al sig. in proprio e CP_1 Parte_1 presso la sua residenza, in qualità di co-obbligato (come invece è avvenuto per l'odierna cartella).
Si è costituito in giudizio il con comparsa depositata in data 1.8.2023 Controparte_1
“rimettendosi al Giudicante per l'eventuale annullamento della cartella esattoriale, si confida nella pagina 1 di 3 compensazione delle spese di lite ovvero nella condanna in solido con l' per le ragioni sopra CP_2 espresse.”.
Si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 26.4.2026 avanzando le seguenti CP_2 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice adito, contrariis reiectis, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione per i motivi sopra esposti, emettendo ogni consequenziale statuizione.”
Ritenuto che:
- in via preliminare deve essere revocata la dichiarazione di contumacia del Controparte_1
- nel merito l'opposizione deve essere accolta essendo non contestata dallo stesso Ente impositore la mancata notifica degli atti presupposti;
Controparte_1
- in ordine al governo delle spese di lite, in applicazione del condiviso indirizzo nomofilattico espresso da Cass. 7716/2022 (“Nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione diretto avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva tanto in capo all' che all'ente impositore che ebbe ad emettere gli Controparte_3 atti presupposti alla cartella, va distinta, ai fini del governo delle spese di lite, l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto –nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione– dal diverso caso in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione. Mentre nel primo caso il Giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione, poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità. Di conseguenza, è corretta la decisione del giudice di merito, di compensare le spese nei confronti dell'ente impositore, limitando la condanna a carico della sola parte alla cui condotta sia, in concreto, addebitabile l'accoglimento dell'opposizione”) le stesse seguono la soccombenza nel rapporto dell'opponente con l' (posto che la corretta instaurazione Controparte_4 CP_1 della procedura di riscossione da parte dell' impone all'Ente il preventivo controllo della CP_2 legittimità formale della pretesa creditoria avanzata dall'Ente impositore, che deve pertanto sincerarsi dell'intervenuta positiva notifica dell'atto presupposto cfr. Cass. 30094/2019) e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi in ragione della semplicità delle questioni affrontate e dell'assenza di istruttoria tento conto del valore della domanda. Nei rapporti interni tra il ed occorre richiamare il condiviso indirizzo nomofilattico CP_1 CP_2 sopra citato secondo cui “in materia di opposizione a cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la contestazione attinente alla prospettazione dell'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione irrogante, va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa (ora regolamentata dall'art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011), trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti.” (cfr. Cass. 30094/2019). Ne segue che non l'Amministrazione comunale costituita Parte fornito prova della relativa notifica del e dell'ordinanza ingiunzione le spese di lite dovranno essere addebitate al stante non imputabilità dell'intervenuta prescrizione ad CP_1
CP_2
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca la dichiarazione di contumacia del Controparte_1 annulla la cartella esattoriale opposta e dichiara prescritte le relative pretese sanzionatorie;
condanna e il a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano CP_2 Controparte_1 in € 264,00 per spese, € 1.700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
condanna il a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per Controparte_1 CP_2 onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Velletri, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3