Articolo 1622 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1622.

(Perdite determinate da riparazioni).

Se l'esecuzione delle riparazioni che sono a carico del locatore determina per l'affittuario una perdita superiore al quinto del reddito annuale o, nel caso di affitto non superiore a un anno, al quinto del reddito complessivo, l'affittuario puo' domandare una riduzione del fitto in ragione della diminuzione del reddito oppure, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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