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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1622.
(Perdite determinate da riparazioni).
Se l'esecuzione delle riparazioni che sono a carico del locatore determina per l'affittuario una perdita superiore al quinto del reddito annuale o, nel caso di affitto non superiore a un anno, al quinto del reddito complessivo, l'affittuario puo' domandare una riduzione del fitto in ragione della diminuzione del reddito oppure, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
(Perdite determinate da riparazioni).
Se l'esecuzione delle riparazioni che sono a carico del locatore determina per l'affittuario una perdita superiore al quinto del reddito annuale o, nel caso di affitto non superiore a un anno, al quinto del reddito complessivo, l'affittuario puo' domandare una riduzione del fitto in ragione della diminuzione del reddito oppure, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
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- 1. Cassazione civile n. 2612/1971https://www.brocardi.it/ · 302.94193
(massima n. 1) L'art. 1622 c.c. stabilisce che nel caso in cui l'esecuzione delle opere di riparazione che sono a carico del locatore, e cioè quelle straordinarie, comporti per l'affittuario una perdita superiore al quinto del reddito annuale, l'affittuario può, a sua scelta domandare una riduzione del fitto in ragione della diminuzione del reddito, oppure, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto. […]
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Giurisprudenza • 41
- 1. Corte d'Appello Cagliari, sentenza 27/02/2024, n. 73Provvedimento: […] Gli omessi interventi di riparazione delle cose oggetto del rapporto, comporta il diritto alla riduzione del canone: in proporzione alla ridotta utilizzabilità del bene locato (art.1622 c.c.) e, ciò, anche con riferimento ai fatti che hanno determinato, altresì, […] in deroga alla disposizione generale di cui all'art 1621 c.c., pone a carico dell'affittuaria i costi e le spese di cui oggi essa domanda il rimborso alla locatrice, talché la pretesa oggi scrutinata nonchè quella ad essa collegata, fondata sull'art. 1622 c.c. che presuppone che le riparazioni siano a carico del locatore, devono ritenersi infondate.Leggi di più...
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- art. 1621 c.c.·
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