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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 05/12/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1225/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Ada Cappello presidente relatore dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1225/2025 promossa da: appresentato e difeso dall'Avv. ROCCA CHIARA Parte_1 ricorrente nei confronti di: rappresentato e difeso dall'Avv. PERRONE Controparte_1
GIAMMARIA resistente PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Affido condiviso, collocamento di presso la madre, assegnazione della casa Per_1 familiare alla madre, visite paterne come da accordi, contributo paterno per il mantenimento dei figli pari a complessivi euro 700,00 con decorrenza da dicembre 2025 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano, 50% AU”.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 4.7.2025 ha chiesto la separazione Parte_1 giudiziale dalla moglie con cui ha contratto matrimonio in data Controparte_1
20.6.2002 in Cutrofiano (LE), l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, l'affido condiviso del figlio (nato l'[...]) con collocamento materno e Per_1 regolamentazione delle visite paterne, il versamento di un contributo paterno pari a euro 300,00 per ciascun figlio ( e Matteo), oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Con comparsa di costituzione depositata in data 24.10.2025 si è costituita la sig.ra CP_1 aderendo alla domanda di separazione, alla domanda di assegnazione della casa coniugale, affido e collocamento del figlio regolamentando le visite paterne, chiedendo un Per_1 contributo paterno per il mantenimento dei figli pari a euro 700,00 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie, AU al 50%. Inoltre, la parte ha formulato ulteriori domande economiche concernenti rapporti di dare-avere tra le parti. In occasione della prima udienza del 25.11.2025, le parti hanno dichiarato quanto segue:
“Per quanto attiene alle visite paterne le parti concordano sul fatto che possa Per_1 vedere il padre a weekend alternati dal sabato alla domenica, oltre a un giorno infrasettimanale da concordare con il padre e il ragazzo e in ogni caso secondo i desideri e le esigenze del figlio minore”. Il Giudice ha formulato, relativamente alla separazione, la seguente proposta conciliativa: affido condiviso, collocamento di presso la madre, assegnazione della casa Per_1 familiare alla madre, visite paterne come da accordi, contributo paterno per il mantenimento dei figli pari a complessivi euro 700,00 con decorrenza da dicembre 2025 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano, 50% AU;
spese compensate. Le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice e, fermi i provvedimenti, concernenti le altre domande formulate da parte della sig.ra hanno CP_1 chiesto che la causa venga trattenuta in decisione. Il Giudice, recependo l'accordo intervenuto tra le parti, ha provveduto ex art. 473-bis.22 c.p.c. conformemente allo stesso. Inoltre, si è riservato di riferire al Collegio sulla causa di separazione (con le domande di affido e mantenimento), disponendo la separazione delle domande di cui alla comparsa di costituzione dalle lettere i) alla lettera r) dalle altre domande e si riserva di provvedere sulle modalità di prosecuzione del giudizio ex art. 473- bis co. 3 c.p.c. (in quanto parte resistente ha proposto domande connesse alla domanda di separazione ma che esulano dall'oggetto previsto dall'art. 473-bis co. 1 c.p.c.) Il G.I., datone atto ed intervenuto il P.M., rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il Tribunale rileva che nulla osta all'accoglimento delle condizioni così come concordate dalle parti. Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti: 1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
unitisi in matrimonio concordatario in Cutrofiano (LE) in data 20.6.2002, con atto
[...] trascritto presso i registri dello stato civile del relativo Comune, parte II, serie A, n. 14;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cutrofiano (LE) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni concordate tra le parti conformemente alla proposta del Giudice;
4) Dispone che le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti. Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 3.12.2025.
Il presidente dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Ada Cappello presidente relatore dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1225/2025 promossa da: appresentato e difeso dall'Avv. ROCCA CHIARA Parte_1 ricorrente nei confronti di: rappresentato e difeso dall'Avv. PERRONE Controparte_1
GIAMMARIA resistente PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Affido condiviso, collocamento di presso la madre, assegnazione della casa Per_1 familiare alla madre, visite paterne come da accordi, contributo paterno per il mantenimento dei figli pari a complessivi euro 700,00 con decorrenza da dicembre 2025 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano, 50% AU”.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 4.7.2025 ha chiesto la separazione Parte_1 giudiziale dalla moglie con cui ha contratto matrimonio in data Controparte_1
20.6.2002 in Cutrofiano (LE), l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, l'affido condiviso del figlio (nato l'[...]) con collocamento materno e Per_1 regolamentazione delle visite paterne, il versamento di un contributo paterno pari a euro 300,00 per ciascun figlio ( e Matteo), oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Con comparsa di costituzione depositata in data 24.10.2025 si è costituita la sig.ra CP_1 aderendo alla domanda di separazione, alla domanda di assegnazione della casa coniugale, affido e collocamento del figlio regolamentando le visite paterne, chiedendo un Per_1 contributo paterno per il mantenimento dei figli pari a euro 700,00 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie, AU al 50%. Inoltre, la parte ha formulato ulteriori domande economiche concernenti rapporti di dare-avere tra le parti. In occasione della prima udienza del 25.11.2025, le parti hanno dichiarato quanto segue:
“Per quanto attiene alle visite paterne le parti concordano sul fatto che possa Per_1 vedere il padre a weekend alternati dal sabato alla domenica, oltre a un giorno infrasettimanale da concordare con il padre e il ragazzo e in ogni caso secondo i desideri e le esigenze del figlio minore”. Il Giudice ha formulato, relativamente alla separazione, la seguente proposta conciliativa: affido condiviso, collocamento di presso la madre, assegnazione della casa Per_1 familiare alla madre, visite paterne come da accordi, contributo paterno per il mantenimento dei figli pari a complessivi euro 700,00 con decorrenza da dicembre 2025 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano, 50% AU;
spese compensate. Le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice e, fermi i provvedimenti, concernenti le altre domande formulate da parte della sig.ra hanno CP_1 chiesto che la causa venga trattenuta in decisione. Il Giudice, recependo l'accordo intervenuto tra le parti, ha provveduto ex art. 473-bis.22 c.p.c. conformemente allo stesso. Inoltre, si è riservato di riferire al Collegio sulla causa di separazione (con le domande di affido e mantenimento), disponendo la separazione delle domande di cui alla comparsa di costituzione dalle lettere i) alla lettera r) dalle altre domande e si riserva di provvedere sulle modalità di prosecuzione del giudizio ex art. 473- bis co. 3 c.p.c. (in quanto parte resistente ha proposto domande connesse alla domanda di separazione ma che esulano dall'oggetto previsto dall'art. 473-bis co. 1 c.p.c.) Il G.I., datone atto ed intervenuto il P.M., rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il Tribunale rileva che nulla osta all'accoglimento delle condizioni così come concordate dalle parti. Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti: 1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
unitisi in matrimonio concordatario in Cutrofiano (LE) in data 20.6.2002, con atto
[...] trascritto presso i registri dello stato civile del relativo Comune, parte II, serie A, n. 14;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cutrofiano (LE) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni concordate tra le parti conformemente alla proposta del Giudice;
4) Dispone che le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti. Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 3.12.2025.
Il presidente dott.ssa Ada Cappello
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