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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/08/2025, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3390/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3390/2023 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRICARICO Parte_1 C.F._1 MARTA elettivamente domiciliato in VIA SAVENELLA 5 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. TRICARICO MARTA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABBRI SILVIA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SABENELLA 2 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. FABBRI SILVIA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Attrice:
dato atto della pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto il 20/7/2013 a Trento con il sig.
nato a [...] il [...] e residente in [...] (CF CP_1
), registrato nell'anno 2013, atto n. 203P.2 S C Uff.1, C.F._2
pagina 1 di 11 − Voglia l'ill.mo Tribunale confermare l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la mamma;
- confermare le condizioni economiche previste in separazione in ordine all'obbligo del di CP_1 contribuire al mantenimento della figlia versando alla Signora in via anticipata mensile € Pt_1 281,00 mensili sino al 10/10/2023 sino alla ORDINANZA EX ART. 4 COMMA 8 LEGGE 898 DEL 1970 che ha stabilito che dalla data del provvedimento e fermo per il pregresso quanto statuito con la sentenza di separazione, la somma mensile dovuta dal padre a titolo di mantenimento ordinario – da rivalutare annualmente in base all'indice ISTAT – sia quantificata in euro 200 oltre riv istat;
sull'accordo delle parti, con analoga decorrenza, l'assegno unico sarà percepito per intero dalla madre, oltre al 50% delle spese a carattere straordinario con le modalità e specifiche di cui al protocollo vigente a Bologna approvato il 09.08.2017 dal Tribunale di Bologna sino alla data in cui venga meno l'assegno unico, in tale ipotesi il mantenimento tornerà euro 250,00 mensili oltre riv istat e oltre al 50% delle spese a carattere straordinario come da sentenza di separazione.
-Circa il calendario di frequentazione padre-figlia, dato atto che dal mese di settembre 2023 ha Pt_2 iniziato a frequentare la seconda media e non va più a scuola il sabato mattina;
contemporaneamente, le visite infrasettimanali sono diventate per il padre sempre più faticose, sia a causa della distanza notevole fra le abitazioni della madre (a Mascarino) e del padre (a Loiano), sia per l'aumento degli impegni extrascolastici, sportivi ed amicali, della ragazzina nel suo contesto di vita prevalente, cioè a Mascarino a dintorni, il padre starà con la minore a fine settimana alternati dal venerdì sera dopo l'attività sportiva alla domenica sera alle 19 e dovrà garantire alla minore di poter partecipare alle attività ricreative e sportive che la stessa potrebbe dover svolgere nei week end di sua pertinenza. Rispetto alle vacanze estive: trascorrerà con ciascun genitore due settimane consecutive nel Pt_2 mese di agosto (dall'1 al 16 e dal 16 al 31 alternandosi i due genitori negli anni i periodi). In aggiunta 1 settimana nei restanti mesi di vacanze dalla scuola, da concordare e comunicare entro il 31 maggio, che non dovrà essere consecutiva con i 15 giorni già indicati in agosto e non dovrà comprendere il compleanno di . Pt_2
− Rispetto alle vacanze di Natale: trascorrerà una settimana con ciascun genitore dal 23 al 30 Pt_2 dicembre e dal 31 al 6 gennaio, alternandosi di anno in anno
− - Rispetto alle vacanze di Pasqua: la minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore il venerdì, sabato, domenica e con l'altro genitore il lunedì, martedì e mercoledì con scambio la domenica sera entro le 21.30. Il passaggio del lunedì avverrà nella mattinata entro le ore 11.00.
− - Rispetto a ponti e le festività nazionali: equa suddivisone e alternanza di ponti e festività, e afferma che, qualora la festività nazionale cada di sabato o domenica non verrà conteggiata applicandosi già il criterio di alternanza dei week end e quindi si farà riferimento alla festività successiva;
se la festività cade in un giorno infrasettimanale di visita del sig. il padre potrà tenere la figlia dalla CP_1 mattina fino alla sera;
− - Rispetto al compleanno di : la ragazza trascorrerà il giorno del suo compleanno ad anni Pt_2 alternati con uno dei due genitori, i quali si occuperanno anche dei festeggiamenti della giornata e riporteranno la minore all'altro genitore per la cena, entro le ore 19.00. Entrambi i genitori potranno poi partecipare alla festa del compleanno della ragazza, contribuendo in egual modo alla sua organizzazione.
− - In ogni occasione nella quale la minore si recherà lontano dall'abitazione di ognuno dei due genitori entrambi dovranno comunicare all'altro il luogo di destinazione con determinazione anche del luogo in cui la bambina sarà residente. Il periodo di lontananza da casa dovrà essere concordato e comunicato all'altro genitore con almeno un mese di preavviso e dovranno essere comunicati i contatti dell'eventuale struttura alberghiera o simili in cui essa soggiornerà.
− - È necessario che possa sentire telefonicamente il genitore con il quale non si trova e le Pt_2 telefonate dovranno essere garantite quotidianamente dal genitore che in quel momento è con lei.
pagina 2 di 11 − In caso di mancato accordo su tutte le questioni relative al calendario, negli anni pari la decisione spetterà al padre, negli anni dispari alla madre;
− Nulla tra i coniugi
− Con vittoria di spese e competenze
Convenuto:
Voglia l'Ill.mo signor Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza,
1) disporre che la figlia minore venga affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con Pt_2 collocazione della medesima presso l'abitazione della madre, con facoltà di esercitare la potestà genitoriale in maniera disgiunta e autonoma, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, durante i rispettivi tempi di permanenza, mentre le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per la figlia, inerenti alla salute, alla formazione, all'indirizzo educativo, all'istruzione e alla scelta della scuola, dovranno sempre essere concordate tra i genitori, nel rispetto delle naturali inclinazioni e delle aspirazioni della figlia.
2) dichiarare tenuto il sig. a corrispondere alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia la somma mensile di euro 200,00, oltre rivalutazione Pt_2 Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie individuate secondo i criteri previsti dal Protocollo attualmente in uso al Tribunale di Bologna. L'assegno unico universale verrà introitato dalla sig.ra
Pt_1 3) Disporre che il sig. possa frequentare la figlia secondo i seguenti tempi e CP_1 Pt_2 modalità: diritto di visita ordinario nel periodo scolastico: resterà con il padre a week end alternati dal Pt_2 venerdì sera, dopo l'allenamento di pallavolo e comunque dalle ore 18 fino alla domenica sera, riportandola a casa entro le ore 18; diritto di visita ordinario nel periodo extrascolastico: Pt_2 resterà con il padre a week end alternati dal venerdì sera dalle ore 18 fino al lunedì mattina, riportandola a casa entro le ore 11. Il padre potrà chiedere di cambiare il weekend di sua spettanza comunicandolo alla madre entro il weekend precedente, mentre nel caso in cui il padre non riesca a vedere la figlia potrà recuperare il weekend perduto entro le successive tre settimane. Il padre si farà carico di gestire le attività ricreative e sportive che la figlia dovesse avere durante i week end di sua spettanza. Vacanze estive: trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche consecutive nel mese di Pt_2 agosto ad anni alternati dal 1 al 15 e dal 16 al 31 (nel 2023 è stata con la madre dal 1 al 15 Pt_2 agosto) oltre ad una terza settimana in altro periodo di vacanza scolastica da comunicarsi entro il 31 maggio;
la terza settimana non dovrà essere consecutiva con le altre due e non dovrà comprendere il giorno del compleanno di (28 luglio) Pt_2 Vacanze di Natale: trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal Pt_2 31 dicembre al 6 gennaio. Vacanze di Pasqua: trascorrerà con ad anni alterni il venerdì, sabato e Pasqua con un genitore Pt_2 e il lunedì dell'Angelo, martedi e mercoledì con l'altro genitore con scambio la domenica sera entro le ore 21,30. Ponti e festività nazionali: entro il 31 gennaio di ogni anno i genitori si accorderanno sulla suddivisione tendenzialmente paritaria delle festività nazionali infrasettimanali e di eventuali “ponti” scolastici, che coincidano con “ponti” lavorativi dei genitori medesimi;
in caso di disaccordo si applicherà il criterio dell'alternanza. In ogni caso se il ponte cadrà nel weekend di spettanza dell'altro genitore, questi avrà diritto a recuperare il proprio week end con quello immediatamente successivo;
se la festività cade in un giorno infrasettimanale di visita del sig. il padre potrà tenere la figlia dalla mattina fino CP_1 alla sera. Compleanno di : ad anni alternati trascorrerà il giorno del proprio compleanno Pt_2 Pt_2
pagina 3 di 11 con un genitore che si occuperà di organizzare i festeggiamenti della giornata e la cena con l'altro genitore al quale la minore dovrà essere riportata entro le ore 19. 5) nulla tra i coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti. Con vittoria delle spese del giudizio oltre rimborso spese forfettario, Iva e CPA.
pagina 4 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 20.07.2013 a Trento, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n.203, Parte 2, Serie C, anno 2013; dalla loro unione è nata la figlia il 28-7-2011; con sentenza parziale sul vincolo emessa il 5.11.2018 nel Pt_2 procedimento di separazione r.g.n. 14133/2016 e successiva sentenza definitiva pronunciata su conclusioni congiunte in data 1-6-2021, si è stabilito l'affido condiviso della minore ai genitori, il collocamento prevalente presso la madre, il seguente calendario di visita:
starà con il padre, a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica Pt_2 sera alle ore 19.00 nei periodi in cui va a scuola;
ed invece dal venerdì dalle 18,30 fino al lunedì alle ore 14,30 nel periodo estivo in cui non va a scuola;
durante la settimana starà con il padre il Pt_2 mercoledì dalle 18.30 alle ore 20.30/21.00; in caso di impegni di lavoro del padre , la giornata potrà essere modificata, previo accordo con la madre e compatibilmente agli impegni ludico-scolastici della minore, con preavviso da parte del signor di almeno un giorno prima;
durante il periodo CP_1 delle vacanze estive, la minore trascorrerà tre settimane con il padre, di cui due settimane consecutive, da concordare entro il 31 maggio ogni anno;
in caso di disaccordo tra i genitori, gli anni pari deciderà il periodo di riferimento il Sig. gli anni dispari la Signora durante il CP_1 Pt_1 periodo delle vacanze di Natale, la minore resterà una settimana intera con ciascun genitore alternando di anno in anno il giorno di Natale e il Capodanno, Pasqua ed il lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
si stabiliva altresì l'obbligo a carico del padre di versare alla madre la somma di euro 250 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie definite come da
Protocollo del Tribunale di Bologna.
Con ricorso N.R.G. 11653/2022 promosso dal padre avanti al Tribunale di Bologna, si chiedeva la modifica delle condizioni di separazione ed era disposta ed espletata ctu volta a indagare sulla capacità genitoriale delle parti e a indicare le migliori soluzioni in punto di affidamento, collocamento e calendario di visita col genitore non collocatario;
il ctu depositava la propria relazione in data 17-6-
2023 che veniva prodotta nel presente procedimento di divorzio, proposto con ricorso depositato il 27-
2-2023 dalla moglie;
a seguito dell'instaurazione del presente giudizio, infatti, quello per la modifica delle condizioni di separazione era dichiarato estinto con provvedimento del 28-9-2023, essendo stato, appunto, instaurato il presente giudizio di divorzio.
All'udienza del 10-10-2023 il Giudice delegato dal Presidente interrogava liberamente le parti ed esperiva tentativo di conciliazione, con esito negativo. In quella sede le parti raggiungevano un accordo sulle questioni economiche. Si verbalizzava, infatti: “L'Avv. Tricarico […] chiede che sia mantenuto il pagina 5 di 11 contributo al mantenimento stabilito in sede di separazione propone in alternativa che il mantenimento ordinario sia ridotto ad euro 200 mensili ma che alla madre sia lasciato tutto l'assegno unico.
Controparte concorda.
Pertanto, con ordinanza presidenziale del 27.12.2023 si stabiliva: “dalla data del presente provvedimento e fermo per il pregresso quanto statuito con la sentenza di separazione, la somma mensile dovuta dal padre a titolo di mantenimento ordinario – da rivalutare annualmente in base all'indice istat – sia quantificata in euro 200; sull'accordo delle parti, con analoga decorrenza,
l'assegno unico sarà percepito per intero dalla madre, pertanto, per il tempo occorrente a perfezionare la pratica con INPS, il padre girerà alla madre la propria quota mensile non appena INPS gliela corrisponderà”. Con la stessa ordinanza, si dava atto che Circa il calendario di frequentazione padre- figlia,[…] dal mese di settembre 2023 ha iniziato a frequentare la seconda media e non va più a Pt_2 scuola il sabato mattina;
contemporaneamente, le visite infrasettimanali sono diventate sempre più faticose, sia a causa della distanza notevole fra le abitazioni della madre (a Mascarino) e del padre (a
Loiano), sia per l'aumento degli impegni extrascolastici, sportivi ed amicali, della ragazzina nel suo contesto di vita prevalente, cioè a Mascarino a dintorni;
si dava altresì atto delle indicazioni del ctu nella relazione in data 17-6-2023 e si disponeva in conformità, recependo alcune precisazioni concordate fra le parti. In sintesi, nel periodo ordinario, che è quello che presenta maggiore criticità, si disponeva che avrebbe trascorso col padre tre weekend al mese e che Il padre dovrà però Pt_2 garantire alla minore di poter partecipare alle attività ricreative e sportive che la stessa potrebbe dover svolgere nei week end di sua pertinenza. Si conferiva al Servizio Sociale mandato di vigilanza sull'andamento del calendario e mandato di favorire la comunicazione fra i genitori.
Con sentenza n. 1468/2024 era pronunciato lo scioglimento del matrimonio e la causa era rimessa in istruttoria con assegnazione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
La causa era istruita con l'acquisizione die documenti prodotti dalle parti e di due relazioni del Servizio
Sociale, in data 11.4.2024 e 30.10.2024 nonché audizione della minore da parte del Giudice.
In data 9.5.2024, infatti, il Giudice sentiva direttamente la figlia minore nata il [...], con Pt_2 particolare riferimento all'organizzazione del calendario di visita padre-figlia.
Emergeva, sia dall'audizione della minore che dalle dichiarazioni delle parti rese alla precedente udienza del 16.4.2024, che tutti erano concordi che la minore avviasse un percorso di sostegno psicologico e che tre fine settimana al mese su quattro presso il padre non erano una buona soluzione, soprattutto a causa della lontananza tra la residenza del padre (Loiano) e della madre (Castello
D'Argile) e della prevalente concentrazione delle attività extrascolastiche della figlia e delle sue pagina 6 di 11 amicizie in prossimità dell'abitazione materna. La difesa paterna, peraltro, concordava sulla permanenza presso di sé a fine settimana alternati, purchè fossero rispettati.
Pertanto con ordinanza datata 9 maggio 2024 a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, si riteneva “opportuno reintrodurre un calendario di frequentazione padre-figlia a weekend alternati, dal venerdì sera, quando il padre la andrà a prendere dopo l'allenamento di pallavolo, fino alla domenica, quando il padre riaccompagnerà la figlia a casa della madre per le ore 18”, senza permanenza infrasettimanale e disponendo che le parti, all'inizio di ogni anno, stabilissero una suddivisione secondo un criterio paritario delle festività e ponti (ulteriori rispetto alle festività natalizie e pasquali, già regolate).
Con relazione del Servizio Sociale del 30.10.2024 si dava atto che la minore aveva intrapreso un percorso di sostegno psicologico con professionista privato di comune fiducia dei genitori, e che Ad oggi gli incontri padre-figlia hanno luogo regolarmente a weekend alternati. Tuttavia la minore continua a richiedere di potersi recare dal padre dal sabato mattina, in modo tale da trascorrere il venerdì sera con i suoi amici di Castello d'Argile. Sia la madre che il padre stanno attualmente cercando di accogliere tale richiesta della figlia, riconoscendo i suoi bisogni alla luce della fase di sviluppo in cui la stessa si trova.
Le parti precisavano congiuntamente le conclusioni con nota del 4.2.2025. Esse concordavano però, per le questioni economiche, la compensazione di reciproci crediti e debiti aventi titoli diversi e segnatamente per spese legali, spese straordinarie e contributo al mantenimento ordinario della figlia.
Per tale ragione il Giudice Relatore invitava le parti a riformularle, tenendo conto della non compensabilità dei crediti alimentari. Le parti, evidentemente, non raggiungevano un accordo e precisavano, quindi, come in epigrafe.
Si dà atto che, comunque, sull'affido condiviso della figlia e il suo collocamento prevalente presso la madre non vi è contestazione. Si dà atto anche che non vi è ragione di non recepire l'accordo raggiunto quanto al calendario di visita, così come era stato concordemente richiesto nelle conclusioni congiunte del 4.2.2025, dal momento che esso è coerente con le dichiarazioni rese in corso di causa dalle parti stesse e dalla minore e dal momento che le differenze tra le diverse conclusioni da ultimo depositate dalle parti riguardano aspetti di mero dettaglio.
Sulle questioni economiche, posto che le rispettive pretese creditorie non possono essere regolate in questa sede, se non in via transattiva (risultato che, evidentemente, non è stato possibile raggiungere da parte delle difese), deve darsi atto che, con decorrenza dall'ordinanza presidenziale (27.12.2023),
l'accordo raggiunto fra le parti e recepito nell'ordinanza presidenziale va confermato con la presente sentenza (euro 200 mensili a carico del padre per il mantenimento ordinario della figlia e attribuzione pagina 7 di 11 alla madre del 100% dell'assegno unico, attualmente pari ad euro 57,50/mese), non essendovi, inoltre, mai stata questione sulla suddivisione al 50% delle spese straordinarie. Quanto al periodo dalla proposizione della domanda (27.2.2023) all'ordinanza presidenziale (27.12.2023), si ritiene di confermare le condizioni di separazione, congiuntamente precisate e recepite con sentenza n.
1802/2021 pubbl. il 29/07/2021 in quanto, appunto, frutto di accordo, oltre che sostanzialmente sovrapponibili, quanto al contenuto economico, a quanto successivamente concordato (le condizioni di separazione prevedevano un contributo a carico del padre di euro 250 mensili e la divisione al 50% dell'assegno unico), tenuto anche conto che una diminuzione significativa del reddito paterno si è realizzata per la prima volta nel corso dell'anno 2023 e non poteva – né può oggi – ritenersi consolidata
(il padre ha un canone di locazione di 350 euro mensili, all'epoca della separazione aveva un reddito netto mensile medio di euro 1.895 (a.i. 2020) che è poi salito ad euro 2.339 (a.i. 2021) e 2.119 (a.i.
2022) per poi calare solo nell'a.i 2023 ad euro 1.513, ignorandosi, peraltro, quale sia stato il successivo andamento. La madre dalla separazione ha registrato un incremento complessivo di circa 2.500 euro annui lordi, pertanto il netto medio mensile del periodo è di 1.880 euro. Ella non ha allegato spese di alloggio, pertanto il contributo concordato all'udienza presidenziale risulta congruo.
Conformemente alle indicazioni della ctu e in ragione del miglioramento solo recente della capacità di collaborazione fra le parti, va mantenuta per 24 mesi la vigilanza del Servizio Sociale.
Spese legali compensate in ragione dell'accordo raggiunto, quantomeno in via sostanziale, sulla maggior parte delle questioni sub iudice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - dispone l'affido condiviso della figlia minore nata il [...], a [...] i genitori;
le Pt_2 decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha la figlia presso di sé;
2. – conferma per la durata di 24 mesi il mandato di vigilanza al Servizio Sociale territorialmente competente, con incarico di monitorare la salute psicofisica e l'andamento scolastico della figlia e il suo rapporto coi genitori e di favorire la comunicazione e l'accordo fra i genitori nell'assunzione delle decisioni relative alla figlia e nella gestione concreta del calendario di visita, in relazione al mutamento delle esigenze della figlia col crescere dell'età;
pagina 8 di 11 3 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente della figlia minore presso la madre;
5 – dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia con i seguenti tempi e modalità, salvo diverso accordo: periodo scolastico: a fine settimana alternati dal venerdì sera dopo l'attività sportiva o comunque dalle ore 18:00 alla domenica sera alle 19 e dovrà garantire alla minore di poter partecipare alle attività ricreative e sportive che la stessa potrebbe dover svolgere nei week end di sua pertinenza;
periodo extra-scolastico: a fine settimana alternati dal venerdì sera dalle ore 18:00 al lunedì mattina entro le ore 11:00; RECUPERI. Nel caso in cui il padre non possa vedere la figlia nel fine settimana di sua spettanza concorderà con la mamma il recupero da effettuarsi entro le tre settimane successive Rispetto alle vacanze estive: trascorrerà con ciascun genitore due settimane Pt_2 consecutive nel mese di agosto (dall'1 al 16 e dal 16 al 31, alternandosi i due genitori negli anni i periodi). In aggiunta 1 settimana nei restanti mesi di vacanze dalla scuola, da concordare e comunicare entro il 31 maggio, che non dovrà essere consecutiva con i 15 giorni già indicati in agosto e non dovrà comprendere il compleanno di - Rispetto alle vacanze di Natale: trascorrerà una Pt_2 Pt_2 settimana con ciascun genitore dal 23 al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio, alternandosi di anno in anno - Rispetto alle vacanze di Pasqua: la minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore il venerdì, sabato, domenica e con l'altro genitore il lunedì, martedì e mercoledì con scambio la domenica sera entro le 21.30. - Rispetto a ponti scolastici che coincidano con ponti lavorativi dei genitori medesimi e le festività nazionali infrasettimanali: sono da concordarsi entro il 31 gennaio di ogni anno con suddivisione equa, paritaria e in alternanza, modulando il calendario ordinario in considerazione di tali festività e ponti Se la festività cade in un giorno infrasettimanale e in base al criterio dell'alternanza spetta al padre questi potrà tenere la figlia dalla mattina fino alla sera;
- -
Rispetto al compleanno di la ragazza trascorrerà il giorno del suo compleanno ad anni alternati Pt_2 con uno dei due genitori, i quali si occuperanno anche dei festeggiamenti della giornata e riporteranno la minore all'altro genitore per la cena, entro le ore 19.00. Entrambi i genitori potranno poi partecipare alla festa del compleanno della ragazza, contribuendo in egual modo alla sua organizzazione. - In ogni occasione nella quale la minore si recherà lontano dall'abitazione di ognuno dei due genitori entrambi dovranno comunicare all'altro il luogo di destinazione con determinazione anche del luogo in cui la bambina sarà residente. Il periodo di lontananza da casa dovrà essere concordato e comunicato all'altro genitore con almeno una settimana di preavviso e dovranno essere comunicati i contatti dell'eventuale pagina 9 di 11 struttura alberghiera o simili in cui essa soggiornerà. - È necessario che possa sentire Pt_2 telefonicamente il genitore con il quale non si trova e le telefonate dovranno essere garantite quotidianamente dal genitore che in quel momento è con lei. - In caso di mancato accordo su tutte le questioni applicative relative al calendario, i genitori tenteranno di risolvere le divergenze con l'aiuto del Servizio Sociale e qualora il disaccordo permanga, negli anni pari la decisione spetterà al padre, negli anni dispari alla madre;
6 – fermo per il pregresso quanto stabilito con la sentenza di separazione, dalla data dell'ordinanza presidenziale (27.12.2023) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 200 alla madre;
con analoga decorrenza, l'assegno unico sarà percepito per intero dalla madre, pertanto, per il tempo occorrente a perfezionare la pratica con INPS, il padre girerà alla madre la propria quota mensile non appena INPS gliela corrisponderà; pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
pagina 10 di 11 Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Assegno unico: spetta alla madre nella misura del 100% a decorrere dal 27.12.2023, fermo per il pregresso quanto stabilito con la sentenza di separazione.
8 – spese legali integralmente compensate.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29.7.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3390/2023 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRICARICO Parte_1 C.F._1 MARTA elettivamente domiciliato in VIA SAVENELLA 5 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. TRICARICO MARTA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABBRI SILVIA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SABENELLA 2 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. FABBRI SILVIA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Attrice:
dato atto della pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto il 20/7/2013 a Trento con il sig.
nato a [...] il [...] e residente in [...] (CF CP_1
), registrato nell'anno 2013, atto n. 203P.2 S C Uff.1, C.F._2
pagina 1 di 11 − Voglia l'ill.mo Tribunale confermare l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la mamma;
- confermare le condizioni economiche previste in separazione in ordine all'obbligo del di CP_1 contribuire al mantenimento della figlia versando alla Signora in via anticipata mensile € Pt_1 281,00 mensili sino al 10/10/2023 sino alla ORDINANZA EX ART. 4 COMMA 8 LEGGE 898 DEL 1970 che ha stabilito che dalla data del provvedimento e fermo per il pregresso quanto statuito con la sentenza di separazione, la somma mensile dovuta dal padre a titolo di mantenimento ordinario – da rivalutare annualmente in base all'indice ISTAT – sia quantificata in euro 200 oltre riv istat;
sull'accordo delle parti, con analoga decorrenza, l'assegno unico sarà percepito per intero dalla madre, oltre al 50% delle spese a carattere straordinario con le modalità e specifiche di cui al protocollo vigente a Bologna approvato il 09.08.2017 dal Tribunale di Bologna sino alla data in cui venga meno l'assegno unico, in tale ipotesi il mantenimento tornerà euro 250,00 mensili oltre riv istat e oltre al 50% delle spese a carattere straordinario come da sentenza di separazione.
-Circa il calendario di frequentazione padre-figlia, dato atto che dal mese di settembre 2023 ha Pt_2 iniziato a frequentare la seconda media e non va più a scuola il sabato mattina;
contemporaneamente, le visite infrasettimanali sono diventate per il padre sempre più faticose, sia a causa della distanza notevole fra le abitazioni della madre (a Mascarino) e del padre (a Loiano), sia per l'aumento degli impegni extrascolastici, sportivi ed amicali, della ragazzina nel suo contesto di vita prevalente, cioè a Mascarino a dintorni, il padre starà con la minore a fine settimana alternati dal venerdì sera dopo l'attività sportiva alla domenica sera alle 19 e dovrà garantire alla minore di poter partecipare alle attività ricreative e sportive che la stessa potrebbe dover svolgere nei week end di sua pertinenza. Rispetto alle vacanze estive: trascorrerà con ciascun genitore due settimane consecutive nel Pt_2 mese di agosto (dall'1 al 16 e dal 16 al 31 alternandosi i due genitori negli anni i periodi). In aggiunta 1 settimana nei restanti mesi di vacanze dalla scuola, da concordare e comunicare entro il 31 maggio, che non dovrà essere consecutiva con i 15 giorni già indicati in agosto e non dovrà comprendere il compleanno di . Pt_2
− Rispetto alle vacanze di Natale: trascorrerà una settimana con ciascun genitore dal 23 al 30 Pt_2 dicembre e dal 31 al 6 gennaio, alternandosi di anno in anno
− - Rispetto alle vacanze di Pasqua: la minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore il venerdì, sabato, domenica e con l'altro genitore il lunedì, martedì e mercoledì con scambio la domenica sera entro le 21.30. Il passaggio del lunedì avverrà nella mattinata entro le ore 11.00.
− - Rispetto a ponti e le festività nazionali: equa suddivisone e alternanza di ponti e festività, e afferma che, qualora la festività nazionale cada di sabato o domenica non verrà conteggiata applicandosi già il criterio di alternanza dei week end e quindi si farà riferimento alla festività successiva;
se la festività cade in un giorno infrasettimanale di visita del sig. il padre potrà tenere la figlia dalla CP_1 mattina fino alla sera;
− - Rispetto al compleanno di : la ragazza trascorrerà il giorno del suo compleanno ad anni Pt_2 alternati con uno dei due genitori, i quali si occuperanno anche dei festeggiamenti della giornata e riporteranno la minore all'altro genitore per la cena, entro le ore 19.00. Entrambi i genitori potranno poi partecipare alla festa del compleanno della ragazza, contribuendo in egual modo alla sua organizzazione.
− - In ogni occasione nella quale la minore si recherà lontano dall'abitazione di ognuno dei due genitori entrambi dovranno comunicare all'altro il luogo di destinazione con determinazione anche del luogo in cui la bambina sarà residente. Il periodo di lontananza da casa dovrà essere concordato e comunicato all'altro genitore con almeno un mese di preavviso e dovranno essere comunicati i contatti dell'eventuale struttura alberghiera o simili in cui essa soggiornerà.
− - È necessario che possa sentire telefonicamente il genitore con il quale non si trova e le Pt_2 telefonate dovranno essere garantite quotidianamente dal genitore che in quel momento è con lei.
pagina 2 di 11 − In caso di mancato accordo su tutte le questioni relative al calendario, negli anni pari la decisione spetterà al padre, negli anni dispari alla madre;
− Nulla tra i coniugi
− Con vittoria di spese e competenze
Convenuto:
Voglia l'Ill.mo signor Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza,
1) disporre che la figlia minore venga affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con Pt_2 collocazione della medesima presso l'abitazione della madre, con facoltà di esercitare la potestà genitoriale in maniera disgiunta e autonoma, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, durante i rispettivi tempi di permanenza, mentre le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per la figlia, inerenti alla salute, alla formazione, all'indirizzo educativo, all'istruzione e alla scelta della scuola, dovranno sempre essere concordate tra i genitori, nel rispetto delle naturali inclinazioni e delle aspirazioni della figlia.
2) dichiarare tenuto il sig. a corrispondere alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia la somma mensile di euro 200,00, oltre rivalutazione Pt_2 Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie individuate secondo i criteri previsti dal Protocollo attualmente in uso al Tribunale di Bologna. L'assegno unico universale verrà introitato dalla sig.ra
Pt_1 3) Disporre che il sig. possa frequentare la figlia secondo i seguenti tempi e CP_1 Pt_2 modalità: diritto di visita ordinario nel periodo scolastico: resterà con il padre a week end alternati dal Pt_2 venerdì sera, dopo l'allenamento di pallavolo e comunque dalle ore 18 fino alla domenica sera, riportandola a casa entro le ore 18; diritto di visita ordinario nel periodo extrascolastico: Pt_2 resterà con il padre a week end alternati dal venerdì sera dalle ore 18 fino al lunedì mattina, riportandola a casa entro le ore 11. Il padre potrà chiedere di cambiare il weekend di sua spettanza comunicandolo alla madre entro il weekend precedente, mentre nel caso in cui il padre non riesca a vedere la figlia potrà recuperare il weekend perduto entro le successive tre settimane. Il padre si farà carico di gestire le attività ricreative e sportive che la figlia dovesse avere durante i week end di sua spettanza. Vacanze estive: trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche consecutive nel mese di Pt_2 agosto ad anni alternati dal 1 al 15 e dal 16 al 31 (nel 2023 è stata con la madre dal 1 al 15 Pt_2 agosto) oltre ad una terza settimana in altro periodo di vacanza scolastica da comunicarsi entro il 31 maggio;
la terza settimana non dovrà essere consecutiva con le altre due e non dovrà comprendere il giorno del compleanno di (28 luglio) Pt_2 Vacanze di Natale: trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal Pt_2 31 dicembre al 6 gennaio. Vacanze di Pasqua: trascorrerà con ad anni alterni il venerdì, sabato e Pasqua con un genitore Pt_2 e il lunedì dell'Angelo, martedi e mercoledì con l'altro genitore con scambio la domenica sera entro le ore 21,30. Ponti e festività nazionali: entro il 31 gennaio di ogni anno i genitori si accorderanno sulla suddivisione tendenzialmente paritaria delle festività nazionali infrasettimanali e di eventuali “ponti” scolastici, che coincidano con “ponti” lavorativi dei genitori medesimi;
in caso di disaccordo si applicherà il criterio dell'alternanza. In ogni caso se il ponte cadrà nel weekend di spettanza dell'altro genitore, questi avrà diritto a recuperare il proprio week end con quello immediatamente successivo;
se la festività cade in un giorno infrasettimanale di visita del sig. il padre potrà tenere la figlia dalla mattina fino CP_1 alla sera. Compleanno di : ad anni alternati trascorrerà il giorno del proprio compleanno Pt_2 Pt_2
pagina 3 di 11 con un genitore che si occuperà di organizzare i festeggiamenti della giornata e la cena con l'altro genitore al quale la minore dovrà essere riportata entro le ore 19. 5) nulla tra i coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti. Con vittoria delle spese del giudizio oltre rimborso spese forfettario, Iva e CPA.
pagina 4 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 20.07.2013 a Trento, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n.203, Parte 2, Serie C, anno 2013; dalla loro unione è nata la figlia il 28-7-2011; con sentenza parziale sul vincolo emessa il 5.11.2018 nel Pt_2 procedimento di separazione r.g.n. 14133/2016 e successiva sentenza definitiva pronunciata su conclusioni congiunte in data 1-6-2021, si è stabilito l'affido condiviso della minore ai genitori, il collocamento prevalente presso la madre, il seguente calendario di visita:
starà con il padre, a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica Pt_2 sera alle ore 19.00 nei periodi in cui va a scuola;
ed invece dal venerdì dalle 18,30 fino al lunedì alle ore 14,30 nel periodo estivo in cui non va a scuola;
durante la settimana starà con il padre il Pt_2 mercoledì dalle 18.30 alle ore 20.30/21.00; in caso di impegni di lavoro del padre , la giornata potrà essere modificata, previo accordo con la madre e compatibilmente agli impegni ludico-scolastici della minore, con preavviso da parte del signor di almeno un giorno prima;
durante il periodo CP_1 delle vacanze estive, la minore trascorrerà tre settimane con il padre, di cui due settimane consecutive, da concordare entro il 31 maggio ogni anno;
in caso di disaccordo tra i genitori, gli anni pari deciderà il periodo di riferimento il Sig. gli anni dispari la Signora durante il CP_1 Pt_1 periodo delle vacanze di Natale, la minore resterà una settimana intera con ciascun genitore alternando di anno in anno il giorno di Natale e il Capodanno, Pasqua ed il lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
si stabiliva altresì l'obbligo a carico del padre di versare alla madre la somma di euro 250 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie definite come da
Protocollo del Tribunale di Bologna.
Con ricorso N.R.G. 11653/2022 promosso dal padre avanti al Tribunale di Bologna, si chiedeva la modifica delle condizioni di separazione ed era disposta ed espletata ctu volta a indagare sulla capacità genitoriale delle parti e a indicare le migliori soluzioni in punto di affidamento, collocamento e calendario di visita col genitore non collocatario;
il ctu depositava la propria relazione in data 17-6-
2023 che veniva prodotta nel presente procedimento di divorzio, proposto con ricorso depositato il 27-
2-2023 dalla moglie;
a seguito dell'instaurazione del presente giudizio, infatti, quello per la modifica delle condizioni di separazione era dichiarato estinto con provvedimento del 28-9-2023, essendo stato, appunto, instaurato il presente giudizio di divorzio.
All'udienza del 10-10-2023 il Giudice delegato dal Presidente interrogava liberamente le parti ed esperiva tentativo di conciliazione, con esito negativo. In quella sede le parti raggiungevano un accordo sulle questioni economiche. Si verbalizzava, infatti: “L'Avv. Tricarico […] chiede che sia mantenuto il pagina 5 di 11 contributo al mantenimento stabilito in sede di separazione propone in alternativa che il mantenimento ordinario sia ridotto ad euro 200 mensili ma che alla madre sia lasciato tutto l'assegno unico.
Controparte concorda.
Pertanto, con ordinanza presidenziale del 27.12.2023 si stabiliva: “dalla data del presente provvedimento e fermo per il pregresso quanto statuito con la sentenza di separazione, la somma mensile dovuta dal padre a titolo di mantenimento ordinario – da rivalutare annualmente in base all'indice istat – sia quantificata in euro 200; sull'accordo delle parti, con analoga decorrenza,
l'assegno unico sarà percepito per intero dalla madre, pertanto, per il tempo occorrente a perfezionare la pratica con INPS, il padre girerà alla madre la propria quota mensile non appena INPS gliela corrisponderà”. Con la stessa ordinanza, si dava atto che Circa il calendario di frequentazione padre- figlia,[…] dal mese di settembre 2023 ha iniziato a frequentare la seconda media e non va più a Pt_2 scuola il sabato mattina;
contemporaneamente, le visite infrasettimanali sono diventate sempre più faticose, sia a causa della distanza notevole fra le abitazioni della madre (a Mascarino) e del padre (a
Loiano), sia per l'aumento degli impegni extrascolastici, sportivi ed amicali, della ragazzina nel suo contesto di vita prevalente, cioè a Mascarino a dintorni;
si dava altresì atto delle indicazioni del ctu nella relazione in data 17-6-2023 e si disponeva in conformità, recependo alcune precisazioni concordate fra le parti. In sintesi, nel periodo ordinario, che è quello che presenta maggiore criticità, si disponeva che avrebbe trascorso col padre tre weekend al mese e che Il padre dovrà però Pt_2 garantire alla minore di poter partecipare alle attività ricreative e sportive che la stessa potrebbe dover svolgere nei week end di sua pertinenza. Si conferiva al Servizio Sociale mandato di vigilanza sull'andamento del calendario e mandato di favorire la comunicazione fra i genitori.
Con sentenza n. 1468/2024 era pronunciato lo scioglimento del matrimonio e la causa era rimessa in istruttoria con assegnazione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
La causa era istruita con l'acquisizione die documenti prodotti dalle parti e di due relazioni del Servizio
Sociale, in data 11.4.2024 e 30.10.2024 nonché audizione della minore da parte del Giudice.
In data 9.5.2024, infatti, il Giudice sentiva direttamente la figlia minore nata il [...], con Pt_2 particolare riferimento all'organizzazione del calendario di visita padre-figlia.
Emergeva, sia dall'audizione della minore che dalle dichiarazioni delle parti rese alla precedente udienza del 16.4.2024, che tutti erano concordi che la minore avviasse un percorso di sostegno psicologico e che tre fine settimana al mese su quattro presso il padre non erano una buona soluzione, soprattutto a causa della lontananza tra la residenza del padre (Loiano) e della madre (Castello
D'Argile) e della prevalente concentrazione delle attività extrascolastiche della figlia e delle sue pagina 6 di 11 amicizie in prossimità dell'abitazione materna. La difesa paterna, peraltro, concordava sulla permanenza presso di sé a fine settimana alternati, purchè fossero rispettati.
Pertanto con ordinanza datata 9 maggio 2024 a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, si riteneva “opportuno reintrodurre un calendario di frequentazione padre-figlia a weekend alternati, dal venerdì sera, quando il padre la andrà a prendere dopo l'allenamento di pallavolo, fino alla domenica, quando il padre riaccompagnerà la figlia a casa della madre per le ore 18”, senza permanenza infrasettimanale e disponendo che le parti, all'inizio di ogni anno, stabilissero una suddivisione secondo un criterio paritario delle festività e ponti (ulteriori rispetto alle festività natalizie e pasquali, già regolate).
Con relazione del Servizio Sociale del 30.10.2024 si dava atto che la minore aveva intrapreso un percorso di sostegno psicologico con professionista privato di comune fiducia dei genitori, e che Ad oggi gli incontri padre-figlia hanno luogo regolarmente a weekend alternati. Tuttavia la minore continua a richiedere di potersi recare dal padre dal sabato mattina, in modo tale da trascorrere il venerdì sera con i suoi amici di Castello d'Argile. Sia la madre che il padre stanno attualmente cercando di accogliere tale richiesta della figlia, riconoscendo i suoi bisogni alla luce della fase di sviluppo in cui la stessa si trova.
Le parti precisavano congiuntamente le conclusioni con nota del 4.2.2025. Esse concordavano però, per le questioni economiche, la compensazione di reciproci crediti e debiti aventi titoli diversi e segnatamente per spese legali, spese straordinarie e contributo al mantenimento ordinario della figlia.
Per tale ragione il Giudice Relatore invitava le parti a riformularle, tenendo conto della non compensabilità dei crediti alimentari. Le parti, evidentemente, non raggiungevano un accordo e precisavano, quindi, come in epigrafe.
Si dà atto che, comunque, sull'affido condiviso della figlia e il suo collocamento prevalente presso la madre non vi è contestazione. Si dà atto anche che non vi è ragione di non recepire l'accordo raggiunto quanto al calendario di visita, così come era stato concordemente richiesto nelle conclusioni congiunte del 4.2.2025, dal momento che esso è coerente con le dichiarazioni rese in corso di causa dalle parti stesse e dalla minore e dal momento che le differenze tra le diverse conclusioni da ultimo depositate dalle parti riguardano aspetti di mero dettaglio.
Sulle questioni economiche, posto che le rispettive pretese creditorie non possono essere regolate in questa sede, se non in via transattiva (risultato che, evidentemente, non è stato possibile raggiungere da parte delle difese), deve darsi atto che, con decorrenza dall'ordinanza presidenziale (27.12.2023),
l'accordo raggiunto fra le parti e recepito nell'ordinanza presidenziale va confermato con la presente sentenza (euro 200 mensili a carico del padre per il mantenimento ordinario della figlia e attribuzione pagina 7 di 11 alla madre del 100% dell'assegno unico, attualmente pari ad euro 57,50/mese), non essendovi, inoltre, mai stata questione sulla suddivisione al 50% delle spese straordinarie. Quanto al periodo dalla proposizione della domanda (27.2.2023) all'ordinanza presidenziale (27.12.2023), si ritiene di confermare le condizioni di separazione, congiuntamente precisate e recepite con sentenza n.
1802/2021 pubbl. il 29/07/2021 in quanto, appunto, frutto di accordo, oltre che sostanzialmente sovrapponibili, quanto al contenuto economico, a quanto successivamente concordato (le condizioni di separazione prevedevano un contributo a carico del padre di euro 250 mensili e la divisione al 50% dell'assegno unico), tenuto anche conto che una diminuzione significativa del reddito paterno si è realizzata per la prima volta nel corso dell'anno 2023 e non poteva – né può oggi – ritenersi consolidata
(il padre ha un canone di locazione di 350 euro mensili, all'epoca della separazione aveva un reddito netto mensile medio di euro 1.895 (a.i. 2020) che è poi salito ad euro 2.339 (a.i. 2021) e 2.119 (a.i.
2022) per poi calare solo nell'a.i 2023 ad euro 1.513, ignorandosi, peraltro, quale sia stato il successivo andamento. La madre dalla separazione ha registrato un incremento complessivo di circa 2.500 euro annui lordi, pertanto il netto medio mensile del periodo è di 1.880 euro. Ella non ha allegato spese di alloggio, pertanto il contributo concordato all'udienza presidenziale risulta congruo.
Conformemente alle indicazioni della ctu e in ragione del miglioramento solo recente della capacità di collaborazione fra le parti, va mantenuta per 24 mesi la vigilanza del Servizio Sociale.
Spese legali compensate in ragione dell'accordo raggiunto, quantomeno in via sostanziale, sulla maggior parte delle questioni sub iudice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - dispone l'affido condiviso della figlia minore nata il [...], a [...] i genitori;
le Pt_2 decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha la figlia presso di sé;
2. – conferma per la durata di 24 mesi il mandato di vigilanza al Servizio Sociale territorialmente competente, con incarico di monitorare la salute psicofisica e l'andamento scolastico della figlia e il suo rapporto coi genitori e di favorire la comunicazione e l'accordo fra i genitori nell'assunzione delle decisioni relative alla figlia e nella gestione concreta del calendario di visita, in relazione al mutamento delle esigenze della figlia col crescere dell'età;
pagina 8 di 11 3 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente della figlia minore presso la madre;
5 – dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia con i seguenti tempi e modalità, salvo diverso accordo: periodo scolastico: a fine settimana alternati dal venerdì sera dopo l'attività sportiva o comunque dalle ore 18:00 alla domenica sera alle 19 e dovrà garantire alla minore di poter partecipare alle attività ricreative e sportive che la stessa potrebbe dover svolgere nei week end di sua pertinenza;
periodo extra-scolastico: a fine settimana alternati dal venerdì sera dalle ore 18:00 al lunedì mattina entro le ore 11:00; RECUPERI. Nel caso in cui il padre non possa vedere la figlia nel fine settimana di sua spettanza concorderà con la mamma il recupero da effettuarsi entro le tre settimane successive Rispetto alle vacanze estive: trascorrerà con ciascun genitore due settimane Pt_2 consecutive nel mese di agosto (dall'1 al 16 e dal 16 al 31, alternandosi i due genitori negli anni i periodi). In aggiunta 1 settimana nei restanti mesi di vacanze dalla scuola, da concordare e comunicare entro il 31 maggio, che non dovrà essere consecutiva con i 15 giorni già indicati in agosto e non dovrà comprendere il compleanno di - Rispetto alle vacanze di Natale: trascorrerà una Pt_2 Pt_2 settimana con ciascun genitore dal 23 al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio, alternandosi di anno in anno - Rispetto alle vacanze di Pasqua: la minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore il venerdì, sabato, domenica e con l'altro genitore il lunedì, martedì e mercoledì con scambio la domenica sera entro le 21.30. - Rispetto a ponti scolastici che coincidano con ponti lavorativi dei genitori medesimi e le festività nazionali infrasettimanali: sono da concordarsi entro il 31 gennaio di ogni anno con suddivisione equa, paritaria e in alternanza, modulando il calendario ordinario in considerazione di tali festività e ponti Se la festività cade in un giorno infrasettimanale e in base al criterio dell'alternanza spetta al padre questi potrà tenere la figlia dalla mattina fino alla sera;
- -
Rispetto al compleanno di la ragazza trascorrerà il giorno del suo compleanno ad anni alternati Pt_2 con uno dei due genitori, i quali si occuperanno anche dei festeggiamenti della giornata e riporteranno la minore all'altro genitore per la cena, entro le ore 19.00. Entrambi i genitori potranno poi partecipare alla festa del compleanno della ragazza, contribuendo in egual modo alla sua organizzazione. - In ogni occasione nella quale la minore si recherà lontano dall'abitazione di ognuno dei due genitori entrambi dovranno comunicare all'altro il luogo di destinazione con determinazione anche del luogo in cui la bambina sarà residente. Il periodo di lontananza da casa dovrà essere concordato e comunicato all'altro genitore con almeno una settimana di preavviso e dovranno essere comunicati i contatti dell'eventuale pagina 9 di 11 struttura alberghiera o simili in cui essa soggiornerà. - È necessario che possa sentire Pt_2 telefonicamente il genitore con il quale non si trova e le telefonate dovranno essere garantite quotidianamente dal genitore che in quel momento è con lei. - In caso di mancato accordo su tutte le questioni applicative relative al calendario, i genitori tenteranno di risolvere le divergenze con l'aiuto del Servizio Sociale e qualora il disaccordo permanga, negli anni pari la decisione spetterà al padre, negli anni dispari alla madre;
6 – fermo per il pregresso quanto stabilito con la sentenza di separazione, dalla data dell'ordinanza presidenziale (27.12.2023) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 200 alla madre;
con analoga decorrenza, l'assegno unico sarà percepito per intero dalla madre, pertanto, per il tempo occorrente a perfezionare la pratica con INPS, il padre girerà alla madre la propria quota mensile non appena INPS gliela corrisponderà; pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
pagina 10 di 11 Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Assegno unico: spetta alla madre nella misura del 100% a decorrere dal 27.12.2023, fermo per il pregresso quanto stabilito con la sentenza di separazione.
8 – spese legali integralmente compensate.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29.7.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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