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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 7242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7242 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14050 /2024 avente ad oggetto : Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) promossa da:
, nata a [...] il [...] , CF Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CHEF MARIA GIUSEPPINA , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
-RICORRENTE -
Contro
, nato a [...] il [...] CF Controparte_1
rappresentanto e difeso dall'avv. PALMIERI VALERIA , presso il cui C.F._2
studio risulta elettivamente domiciliato;
-RESISTENTE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1
in Napoli il 11.6.2003 con il resistente, dalla cui unione nascevano i figli ( Persona_1
nato il [...]) e ( nata il [...]), che con sentenza n. 2096/2023 Persona_2 del __ i Tribunale di Napoli aveva pronunciato il divorzio prevedendo le seguenti condizioni “ parti aderiscono al regime dell'affido condiviso ex L. 54/06 e quindi entrambi i genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, e nel rispetto dell'alternanza, convengono […] che, fermo restando che entrambi i figli incontreranno il genitore non collocatario 1 liberamente, in ogni caso [gli incontri saranno calendarizzati come riportato in sentenza]. [omissis]
La casa coniugale, in comproprietà [tra le parti], resterà assegnata alla dott.ssa […], Pt_1
quale residenza privilegiata della minore;
le parti convengono che restano a carico della Per_3
signora , quale assegnataria della casa coniugale, le spese condominiali ordinarie, le Pt_1 utenze e le tasse gravanti sulla stessa”, rispetto alla collocazione dei figli ed al loro mantenimento veniva disposto che, alla luce del fatto che il primogenito si era già stabilito presso il padre Per_1 dal mese di febbraio 2022, e avrebbe continuato a convivere con il padre “…il sig. CP_1
verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di
[...] Per_3
euro 750,00; in ordine alle spese straordinarie per la figlia verserà il 70% di tutte le spese Per_3
indicate come da protocollo del Tribunale di Napoli. da applicarsi anche quanto alle modalità di concertazione;
quanto a , fermo che ciascun genitore provvederà in via diretta al Per_1
mantenimento dello stesso nei rispettivi periodi di permanenza, il sig. si accollerà il CP_1
100% delle spese straordinarie […]”, che dal dicembre 2023 si era nuovamente trasferito Per_1
presso la dimora materna e che da tale data nulla era stato corrisposto alla ricorrente per il mantenimento del figlio maggiorenne non autonomo.
Sulla scorta di tali circostanze la ricorrente concludeva chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio disponendo, con decorrenza dal dicembre 2023 o in via subordinata dalla data di deposito del ricorso, l'aumento dell'assegno di mantenimento dei figli posto a carico del resistente a
2500,00€ mensili ( 1250,00€ per ciascun figlio), in subordine porre a carico del resistente l'importo di 792,50€ mensili quale contributo al mantenimento del figlio , con adeguamento ISTAT Per_1
come per legge, oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli.
Costituitosi il resistente, impugnando le allegazioni di parte ricorrente ritenute infondate in fatto ed in diritto, esponeva che il figlio aveva fatto ritorno presso la residenza della madre per la Per_1
mera convenienza economica prospettatagli dalla madre, che il figlio, vistosi messo alle strette dal padre che lo aveva redarguito per validi motivi e potendo disporre di soli 300€ mensili versatigli dal padre, aveva iniziato a dividersi tra le due abitazioni senza un'effettiva stabilità alternandosi tra il domicilio materno e quello paterno, che il figlio aveva continuato a detenere le chiavi di casa del padre sino al maggio 2024 utilizzandola a suo piacimento, che durante il periodo di convivenza di con il padre, la madre era stata sempre assente e mai disponibile nei tempi di frequentazione Per_1
concordati in sede di divorzio, adottando una condotta distaccata verso il figlio, che la madre abbia poi prospettato al figlio che, in caso di trasferimento dello stesso presso il proprio domicilio, gli avrebbe elargito una somma maggiore rispetto a quella versatagli dal padre, che dal giugno 2024 il ricorrente aveva sempre versato sul conto corrente del figlio la somma mensile di 300,00€ oltre a provvedere in toto a tutte le spese per il figlio, che la il 2 febbraio 25 aveva aggredito il Pt_1
2 figlio costringendolo a recarsi in ospedale, di essersi sempre occupato di tutte le attività extrascolastiche dei figli e di essere stato un padre sempre presente e disponibile, di aver sempre pagato quanto di sua competenza anticipando anche 6 rate del mutuo della casa coniugale per la quota parte della ricorrente, di aver ricevuto diagnosi di diabete di tipo II modificando le proprie abitudini di vita e di essere impiegato presso l'Ospedale S. Maria Delle Grazie in Pozzuoli con contratto a tempo indeterminato per 38 ore settimanali non esercitando attività di libera professione percependo uno stipendio mensile di 3300,00€.
Ciò posto il resistente concludeva chiedendo di confermare il regime di affido condiviso della minore , confermare l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che la abiterà Per_3 unitamente ai figli;
disporre un assegno mensile di 650,00€ quale contributo al mantenimento di ciascun figlio;
porre le spese straordinarie al 50% tra i genitori, confermare la calendarizzazione del diritto di visita paterno come da condizioni di divorzio.
Tanto premesso la ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva di :
All'udienza ex art. 473 bis n.21 c.p.c. del 22.05.2025 le parti comparivano dinanzi al Giudice
Istruttore dichiarando di aver raggiunto un accordo a totale componimento della controversia e chiedevano recepirsi le seguenti condizioni : “ 1. Il dott. verserà la somma Controparte_1 di 1450,00€ mensili a titolo di mantenimento per i figli ed ( 725,00€ a figlio) con Per_1 Per_3
decorrenza dal mese di aprile 2025; 2. Le spese straordinarie di entrambi i figli saranno a carico del padre in misura del 70%, lo stesso inoltre si graverà del 100% delle spese mediche relative ai figli con decorrenza dal mese di aprile 2025; 2.1. Per tutte le altre spese di natura straordinaria, comprendendo tra queste anche il periodi di vacanza che eventualmente i ragazzi effettueranno senza i genitori, le cui spese, se preventivamente concordate, saranno equamente suddivise ( 50%), sarà applicato il Protocollo di Intesa adottato da Codesto On.le Tribunale, di cui alla Delbera del
COA di Napoli del 07.03.2018; 2.2. In ogni casom tutte le spese di natura straordinarie di natura diversa da quelle indicare, in ossequio al principio di bi- genitorialità, dovranno sempre essere preventivamente concordate tra i genitori e documentate in modo idoneo ( fattura, ricevuta fiscale, preventivo ecc) e, se anticipate e sostenute da uno di essi, con debita documentazione fiscale, saranno oggetto di conguaglio entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese successivo alla data di esborso;
2.3 Le parti convengono altresì che, nel caso in cui i figli, uno o entrambi, frequenteranno
Università e/o corsi di formazione e specializzazione ( Erasmua, università privata e pubblica, master e/o specialistiche) fuori sede, le spese relative a rette, libri, alloggio saranno supportate da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, e, trattandosi di spese di natura straordinariadi cui all'art. 5 del Protocollo invocato, saranno dovute nella predetta misura a prescindere dall'assegno di mantenimento che dovrà essere sempre versato alla sig.ra ;
3. Gli incontri Pt_1
3 padre- figlia minore , restano regolati come da sentenza di cessazione degli effetti civili del Per_3
matrimonio n.2096/2023 pubblicata il 27.2.2023 nel procedimento recante R.g. n.22132/2022 pertanto (…) a fine settimana alternati, sarà dal padre dal giovedì dalla fine del'orario Per_3
scolastico fino al lunedì mattina con pernottamento e accompagnamento a scuola e/o casa familiare e quanto cade il fine- settimana con la madre due pomeriggi a settimana ( martedì e giovedì con le medesime modalità con pernottamento presso il padre) secondo i turni orari del padre, che saranno comunicati ogni fine mese (,…); durante le vacanze estive, ad anni alterni, [ la figlia minore resterà] con ciascun genitore 15 gg consecutivi nel mese di agosto dal 1 Per_3
agosto al 15 agosto compreso e dal 16 agosto al 31 agosto salvo diverso accordo tra loro che sarà comunicato per iscritto ( mail, sms, w.app) da ciascun genitore entro e non oltre il 10 maggi odi ogni anno, previa comunicazione del luogo di destinazione e dei recapiti telefonici;
durante le vacanze natalizie e di fine anno, alternativamente di anno in anno, [ la minore resterà] con il padre il giorno 24 dicembre di ogni anno al 1 gennaio , ovvero dal 1 gennaio al 6 gennaio incluso, salvo diverso accordo tra i genitori comunicato per iscritto;
durante le festività pasquali, ad anni alterni per tutto il periodo secondo il calendario scolastico, e precisamente dal giovedì Santo al Lunedì dell'Angelo incluso, per la festività di compleanno del padre, onomastico del padre, festa del papà
e per le ricorrenze dei prossimi parenti così come starà con la madre per le medesime festività; per tutte le ricorrenze [ della minore] entrambi i genitori potranno partecipare alle predette occasioni senza escludere l'altro fermo restando quanto sopral gli incontri saranno sospesi durante i rispettibi periodi di ferie, come si conviene salvo diverso accordo tra i genitori”; 4 Il mutuo cointestato n.13002375, di durata trentennale acceso presso la per Parte_2
l'acquisto della casa familiare nel marzo 2014, sarà equamente diviso tra le parti al 50% come è sempre avvenuto. Tuttavia, il dott. rinuncia alla restituzione della somma di CP_1
2580,00€ relativa alla quota della sig.ra per quattro ratei- ciascuno di 645,00€- di cui, Pt_1
allo stato è creditore della stessa;
5 il Dott. si obbliga al pagamento delle multe per CP_1
le autovetture e il motociclo in suo uso esclusivo ( autovettura Peugeut targa FDX509XP, BMW targa CY198YF, ciclomotore Vespa) male cui cartelle esattoriali per un ammontare complessivo di
26.000,00 gravano sulla sig.ra , con il contributo mensile di 150,00€ fino alla fine dei due Pt_1 piani di ammortamento concordati con l' per il rateizzo degli importi dovuti, Controparte_2 che avverranno l'uno nel mese di agosto 2030 e l'altro nel mese di novembre 2030 e a corrisponderle gli arrtetrati dal mese di gennaio 2025 per la somma di 450,00€ ( 3 mesi compreso quello di marzo 2025); 6 il resistente verserà entro il mese di aprile 2025 alla sig.ra Pt_1
l'ulteriore somma forfettaria di 3.000,00€ come arretrato dovuto per il mantenimento del figlio
” Per_1
4 A questo punto la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
- Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite avendo le parti reso conclusioni congiunte.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- A parziale modifica della sentenza n. 2096/2023 del 03.02.2023 emessa dal Tribunale di
Napoli, dispone in conformità agli accordi di cui in parte motiva;
- Spese compensate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 30.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssaClaudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14050 /2024 avente ad oggetto : Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) promossa da:
, nata a [...] il [...] , CF Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CHEF MARIA GIUSEPPINA , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
-RICORRENTE -
Contro
, nato a [...] il [...] CF Controparte_1
rappresentanto e difeso dall'avv. PALMIERI VALERIA , presso il cui C.F._2
studio risulta elettivamente domiciliato;
-RESISTENTE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1
in Napoli il 11.6.2003 con il resistente, dalla cui unione nascevano i figli ( Persona_1
nato il [...]) e ( nata il [...]), che con sentenza n. 2096/2023 Persona_2 del __ i Tribunale di Napoli aveva pronunciato il divorzio prevedendo le seguenti condizioni “ parti aderiscono al regime dell'affido condiviso ex L. 54/06 e quindi entrambi i genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, e nel rispetto dell'alternanza, convengono […] che, fermo restando che entrambi i figli incontreranno il genitore non collocatario 1 liberamente, in ogni caso [gli incontri saranno calendarizzati come riportato in sentenza]. [omissis]
La casa coniugale, in comproprietà [tra le parti], resterà assegnata alla dott.ssa […], Pt_1
quale residenza privilegiata della minore;
le parti convengono che restano a carico della Per_3
signora , quale assegnataria della casa coniugale, le spese condominiali ordinarie, le Pt_1 utenze e le tasse gravanti sulla stessa”, rispetto alla collocazione dei figli ed al loro mantenimento veniva disposto che, alla luce del fatto che il primogenito si era già stabilito presso il padre Per_1 dal mese di febbraio 2022, e avrebbe continuato a convivere con il padre “…il sig. CP_1
verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di
[...] Per_3
euro 750,00; in ordine alle spese straordinarie per la figlia verserà il 70% di tutte le spese Per_3
indicate come da protocollo del Tribunale di Napoli. da applicarsi anche quanto alle modalità di concertazione;
quanto a , fermo che ciascun genitore provvederà in via diretta al Per_1
mantenimento dello stesso nei rispettivi periodi di permanenza, il sig. si accollerà il CP_1
100% delle spese straordinarie […]”, che dal dicembre 2023 si era nuovamente trasferito Per_1
presso la dimora materna e che da tale data nulla era stato corrisposto alla ricorrente per il mantenimento del figlio maggiorenne non autonomo.
Sulla scorta di tali circostanze la ricorrente concludeva chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio disponendo, con decorrenza dal dicembre 2023 o in via subordinata dalla data di deposito del ricorso, l'aumento dell'assegno di mantenimento dei figli posto a carico del resistente a
2500,00€ mensili ( 1250,00€ per ciascun figlio), in subordine porre a carico del resistente l'importo di 792,50€ mensili quale contributo al mantenimento del figlio , con adeguamento ISTAT Per_1
come per legge, oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli.
Costituitosi il resistente, impugnando le allegazioni di parte ricorrente ritenute infondate in fatto ed in diritto, esponeva che il figlio aveva fatto ritorno presso la residenza della madre per la Per_1
mera convenienza economica prospettatagli dalla madre, che il figlio, vistosi messo alle strette dal padre che lo aveva redarguito per validi motivi e potendo disporre di soli 300€ mensili versatigli dal padre, aveva iniziato a dividersi tra le due abitazioni senza un'effettiva stabilità alternandosi tra il domicilio materno e quello paterno, che il figlio aveva continuato a detenere le chiavi di casa del padre sino al maggio 2024 utilizzandola a suo piacimento, che durante il periodo di convivenza di con il padre, la madre era stata sempre assente e mai disponibile nei tempi di frequentazione Per_1
concordati in sede di divorzio, adottando una condotta distaccata verso il figlio, che la madre abbia poi prospettato al figlio che, in caso di trasferimento dello stesso presso il proprio domicilio, gli avrebbe elargito una somma maggiore rispetto a quella versatagli dal padre, che dal giugno 2024 il ricorrente aveva sempre versato sul conto corrente del figlio la somma mensile di 300,00€ oltre a provvedere in toto a tutte le spese per il figlio, che la il 2 febbraio 25 aveva aggredito il Pt_1
2 figlio costringendolo a recarsi in ospedale, di essersi sempre occupato di tutte le attività extrascolastiche dei figli e di essere stato un padre sempre presente e disponibile, di aver sempre pagato quanto di sua competenza anticipando anche 6 rate del mutuo della casa coniugale per la quota parte della ricorrente, di aver ricevuto diagnosi di diabete di tipo II modificando le proprie abitudini di vita e di essere impiegato presso l'Ospedale S. Maria Delle Grazie in Pozzuoli con contratto a tempo indeterminato per 38 ore settimanali non esercitando attività di libera professione percependo uno stipendio mensile di 3300,00€.
Ciò posto il resistente concludeva chiedendo di confermare il regime di affido condiviso della minore , confermare l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che la abiterà Per_3 unitamente ai figli;
disporre un assegno mensile di 650,00€ quale contributo al mantenimento di ciascun figlio;
porre le spese straordinarie al 50% tra i genitori, confermare la calendarizzazione del diritto di visita paterno come da condizioni di divorzio.
Tanto premesso la ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva di :
All'udienza ex art. 473 bis n.21 c.p.c. del 22.05.2025 le parti comparivano dinanzi al Giudice
Istruttore dichiarando di aver raggiunto un accordo a totale componimento della controversia e chiedevano recepirsi le seguenti condizioni : “ 1. Il dott. verserà la somma Controparte_1 di 1450,00€ mensili a titolo di mantenimento per i figli ed ( 725,00€ a figlio) con Per_1 Per_3
decorrenza dal mese di aprile 2025; 2. Le spese straordinarie di entrambi i figli saranno a carico del padre in misura del 70%, lo stesso inoltre si graverà del 100% delle spese mediche relative ai figli con decorrenza dal mese di aprile 2025; 2.1. Per tutte le altre spese di natura straordinaria, comprendendo tra queste anche il periodi di vacanza che eventualmente i ragazzi effettueranno senza i genitori, le cui spese, se preventivamente concordate, saranno equamente suddivise ( 50%), sarà applicato il Protocollo di Intesa adottato da Codesto On.le Tribunale, di cui alla Delbera del
COA di Napoli del 07.03.2018; 2.2. In ogni casom tutte le spese di natura straordinarie di natura diversa da quelle indicare, in ossequio al principio di bi- genitorialità, dovranno sempre essere preventivamente concordate tra i genitori e documentate in modo idoneo ( fattura, ricevuta fiscale, preventivo ecc) e, se anticipate e sostenute da uno di essi, con debita documentazione fiscale, saranno oggetto di conguaglio entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese successivo alla data di esborso;
2.3 Le parti convengono altresì che, nel caso in cui i figli, uno o entrambi, frequenteranno
Università e/o corsi di formazione e specializzazione ( Erasmua, università privata e pubblica, master e/o specialistiche) fuori sede, le spese relative a rette, libri, alloggio saranno supportate da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, e, trattandosi di spese di natura straordinariadi cui all'art. 5 del Protocollo invocato, saranno dovute nella predetta misura a prescindere dall'assegno di mantenimento che dovrà essere sempre versato alla sig.ra ;
3. Gli incontri Pt_1
3 padre- figlia minore , restano regolati come da sentenza di cessazione degli effetti civili del Per_3
matrimonio n.2096/2023 pubblicata il 27.2.2023 nel procedimento recante R.g. n.22132/2022 pertanto (…) a fine settimana alternati, sarà dal padre dal giovedì dalla fine del'orario Per_3
scolastico fino al lunedì mattina con pernottamento e accompagnamento a scuola e/o casa familiare e quanto cade il fine- settimana con la madre due pomeriggi a settimana ( martedì e giovedì con le medesime modalità con pernottamento presso il padre) secondo i turni orari del padre, che saranno comunicati ogni fine mese (,…); durante le vacanze estive, ad anni alterni, [ la figlia minore resterà] con ciascun genitore 15 gg consecutivi nel mese di agosto dal 1 Per_3
agosto al 15 agosto compreso e dal 16 agosto al 31 agosto salvo diverso accordo tra loro che sarà comunicato per iscritto ( mail, sms, w.app) da ciascun genitore entro e non oltre il 10 maggi odi ogni anno, previa comunicazione del luogo di destinazione e dei recapiti telefonici;
durante le vacanze natalizie e di fine anno, alternativamente di anno in anno, [ la minore resterà] con il padre il giorno 24 dicembre di ogni anno al 1 gennaio , ovvero dal 1 gennaio al 6 gennaio incluso, salvo diverso accordo tra i genitori comunicato per iscritto;
durante le festività pasquali, ad anni alterni per tutto il periodo secondo il calendario scolastico, e precisamente dal giovedì Santo al Lunedì dell'Angelo incluso, per la festività di compleanno del padre, onomastico del padre, festa del papà
e per le ricorrenze dei prossimi parenti così come starà con la madre per le medesime festività; per tutte le ricorrenze [ della minore] entrambi i genitori potranno partecipare alle predette occasioni senza escludere l'altro fermo restando quanto sopral gli incontri saranno sospesi durante i rispettibi periodi di ferie, come si conviene salvo diverso accordo tra i genitori”; 4 Il mutuo cointestato n.13002375, di durata trentennale acceso presso la per Parte_2
l'acquisto della casa familiare nel marzo 2014, sarà equamente diviso tra le parti al 50% come è sempre avvenuto. Tuttavia, il dott. rinuncia alla restituzione della somma di CP_1
2580,00€ relativa alla quota della sig.ra per quattro ratei- ciascuno di 645,00€- di cui, Pt_1
allo stato è creditore della stessa;
5 il Dott. si obbliga al pagamento delle multe per CP_1
le autovetture e il motociclo in suo uso esclusivo ( autovettura Peugeut targa FDX509XP, BMW targa CY198YF, ciclomotore Vespa) male cui cartelle esattoriali per un ammontare complessivo di
26.000,00 gravano sulla sig.ra , con il contributo mensile di 150,00€ fino alla fine dei due Pt_1 piani di ammortamento concordati con l' per il rateizzo degli importi dovuti, Controparte_2 che avverranno l'uno nel mese di agosto 2030 e l'altro nel mese di novembre 2030 e a corrisponderle gli arrtetrati dal mese di gennaio 2025 per la somma di 450,00€ ( 3 mesi compreso quello di marzo 2025); 6 il resistente verserà entro il mese di aprile 2025 alla sig.ra Pt_1
l'ulteriore somma forfettaria di 3.000,00€ come arretrato dovuto per il mantenimento del figlio
” Per_1
4 A questo punto la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
- Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite avendo le parti reso conclusioni congiunte.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- A parziale modifica della sentenza n. 2096/2023 del 03.02.2023 emessa dal Tribunale di
Napoli, dispone in conformità agli accordi di cui in parte motiva;
- Spese compensate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 30.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssaClaudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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