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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/12/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di IA, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. IU OL Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1227/ 2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
, in proprio e quale titolare dello UD RI, con l'avv. Parte_1 STEFANO BISIGNANO, APPELLANTE
c o n t r o
, con l'avv. PIETRO CANADELLI, Controparte_1
APPELLATA, e APPELLANTE INCIDENTALE
e posta in decisione all'udienza collegiale del 10/09/2025, avente ad oggetto:
Promessa di pagamento - Ricognizione di debito
In punto: appello a sentenza del IBunale di IA, pubblicata in data pagina 1 di 42 18/05/2022 con il n. 1329/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 1329/2022 emessa dal IBunale di BRESCIA:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: Accertare e dichiarare l'obbligo della
Signora al pagamento, nei confronti dell'appellante, Controparte_1
di tutte le somme richieste in narrativa e, per l'effetto, condannarla al versamento della somma complessiva di € 316.290,46 o di quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali dalla debenza e sino all'effettivo soddisfo.
IN VIA ACCESSORIA: Riformare il capo della sentenza relativo alle spese legali del primo grado di giudizio e, per l'effetto, condannare l'appellata alla refusione integrale delle spese della fase cautelare e della fase di merito del giudizio di primo grado.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.
Dell'appellata, e appellante incidentale
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello di IA adito, contrariis reiectis,
così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: pagina 2 di 42 - emettersi ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 ter cod. proc. civ., anche per gli ampi motivi ex adverso dedotti e dimostrati a cui ci si riporta integralmente;
NEL MERITO:
- nella denegata ipotesi in cui non venisse dichiarata l'inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348 ter cod. proc. civ., respingersi integralmente le domande tutte formulate dal Signor nel proprio atto di appello in Pt_1
quanto infondate in fatto e in diritto;
- condannarsi il Signor per responsabilità aggravata ai sensi Pt_1
dell'articolo 96 cod. proc. civ. per entrambi i gradi di giudizio, per i motivi riportati nei propri atti;
IN VIA INCIDENTALE:
- in parziale riforma della sentenza n. 1329/2022 emessa dal IBunale di
IA:
1) dichiarare legittimo il disconoscimento del documento “riconoscimento di debito e promessa unilaterale” e, per l'effetto, dichiarare che la Signora
non è debitrice di alcuna somma nei confronti del Signor e CP_1 Pt_1
pertanto condannare quest'ultimo a restituire alla Signora l'importo di CP_1
€ 115.682,67 di cui
- € 79.984,00 corrisposto in data 26.04.2016 direttamente dalla Compagnia pagina 3 di 42 al Signor e trattenuta da quest'ultimo (pagina Controparte_2 Pt_1
7 penultimo capoverso dal basso della sentenza impugnata),
- € 45.253,43 corrisposto in data 03.08.2023 dalla procedura esecutiva n.
1252/2017 al Signor (come da estratto conto del procedimento di Pt_1
distribuzione allegato),
- detratta la somma di €9.555,76 relativa agli interessi moratori e già restituita dal in forza di sentenza IB IA n. 2291/2025 emessa nel giudizio Pt_1
di merito instaurato a seguito del giudizio di opposizione ex art. 617 cpc (come da sentenza allegata);
il tutto oltre interessi legali dalla data del 26.04.2016 al deposito dell'appello incidentale e oltre interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dal deposito dell'appello incidentale al saldo effettivo, il tutto come da paragrafo esplicativo che verrà redatto nella comparsa conclusionale;
2) accogliere l'eccezione di pagamento e compensazione e, per l'effetto,
dichiarare che la Signora non è debitrice di alcuna somma nei CP_1
confronti del Signor Pt_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
- con ogni più ampia riserva;
IN OGNI CASO:
- col favore delle spese tutte di causa, oltre al rimborso forfetario, C.p.a. e Iva, pagina 4 di 42 con distrazione ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ. a favore del sottoscritto difensore antistatario, e con condanna per responsabilità aggravata ex articolo
96 cod. proc. civ. per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Offrendo in comunicazione i seguenti documenti: <<1) tariffario compensi e licenza del ricorrente;
2) procura speciale notarile rilasciata dalla debitrice in data 10/06/2010; 3) contratto di incarico professionale;
4) lettere di intervento verso la compagnia di assicurazione inviate dal ricorrente;
5) pagamento in acconto di € 592.935,64 da parte della compagnia di assicurazione a seguito di solleciti ed intimazioni del ricorrente;
6) fatture, ricevute di pagamento e prestiti personali elargiti dal ricorrente alla debitrice per un importo di €
83.198,46; 7) riconoscimento di debito e promessa unilaterale sottoscritto dalla debitrice;
8) sentenza del tribunale di Verona del 06/04/2016; 9) conferma dell'incarico da parte della debitrice in data 17/04/2016; 10) revoca del mandato da parte della debitrice in data 19/04/2016; 11) intimazione di pagamento per l'importo complessivo di € 316.290,46 inviata dal 12) Pt_1
ricevute di pagamento relative a prestiti e spese processuali sostenute dal ricorrente in nome e per conto della debitrice dopo il 03/08/2012, per un importo di € 41.850,00; 13) fattura n.14/16 del 22/04/2016; 15) lettera di intervento avv. Luca Pansini;
16) decreto ingiuntivo n.383/2016 del tribunale di IA;
17) ricorso per sequestro cautelare;
18) decreto di sequestro pagina 5 di 42 inaudita altera parte dell'11/07/016; 19) visura catastale e contratto di compravendita 20) verbale udienza camerale Controparte_1
02/08/2016; 21) ordinanza di conferma sequestro del 02/08/2016, Pt_1
, titolare di licenza per la trattazione di infortunistica stradale di cui
[...]
all'art. 115 TU P.S. nonché dell'omonimo studio infortunistico denominato
“UD RI di RI OL sito in IA via della Ziziola 57, ha convenuto in giudizio innanzi al tribunale di IA, Controparte_1
esponendo:
- che la convenuta aveva affidato all'attore, mediante procura speciale notarile,
la gestione del proprio infortunio, occorsole il 3.11.2009, sottoscrivendo poi, in data 3/08/2012, “contratto di prestazione di servizi” al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante dal sinistro con previsione a titolo di compenso in favore del della somma pari al 20% oltre IVA;
Pt_1
- che grazie all'intervento dell'attore la convenuta aveva ottenuto la somma di euro 592.935,64, accettata a titolo di acconto;
- che, in virtù della citata procura notarile, l'attore aveva instaurato innanzi al tribunale di Verona la causa per ottenere un maggior risarcimento del danno;
- che l'attore aveva inoltre concesso prestiti alla per la complessiva Pt_2
somma di euro 83.198,46;
- che con scrittura del 3.8.2012 la convenuta aveva riconosciuto di essere pagina 6 di 42 debitrice dell'attore, dedotte le somme già restituite in relazione a precedenti prestiti, sia del compenso di cui al contratto di prestazione di servizi sia dell'importo di euro 83.198,46;
- che con sentenza 869/16 il tribunale di Verona aveva riconosciuto alla convenuta l'ulteriore importo di euro 79.984,00;
- che con atto del 17.4.2016, la convenuta aveva confermato la procura precedentemente conferita all'attore;
- che tuttavia con successivo atto del 19.4.2016 l'aveva revocata;
- che l'attore aveva ottenuto sequestro conservativo in danno della convenuta,
con provvedimento dell'11.7.2016, poi confermato con successiva ordinanza del 2.8.2016.
Tanto premesso, il ha chiesto disporsi la condanna della al Pt_1 CP_1
pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 316.290,46, o di altra somma ritenuta di giustizia.
***
Costituendosi tardivamente (in sede di udienza di prima comparizione) la convenuta, negando sussistere i presupposti per il sequestro conservativo a suo carico, e censurando i provvedimenti che l'avevano accordato, ha replicato osservando:
che il decreto ingiuntivo prodotto da parte attrice era inefficace, in quanto non pagina 7 di 42 notificato nel termine di legge, e, come tale, privo di qualsiasi valenza probatoria;
che la competenza, più rilevante, di € 205.330,00 doveva ritenersi arbitraria e contraddittoria;
che nessuna somma era stata incassata dalla convenuta, nè a maggior ragione la somma di € 1.026.665,00 vale a dire il 100% della percentuale asseritamente pretesa dal ricorrente;
che era compito di quest'ultimo quello di fornire certezza dell'esistenza del credito vantato, il che tuttavia non era avvenuto;
che, quanto alla somma di € 83.108,46, essa non era dovuta essendo <
di una attività di abusivo esercizio, di fatto, di attività bancaria e/o di intermediazione finanziaria, o di indebito utilizzo, sempre dal ricorrente, di somme di dubbia provenienza…>>;
che non ricorreva il presupposto del periculum in mora;
che l'attore era stato inadempiente non risultando che la delega ricevuta ai sensi dell'art.115 del TULPS contempli l'attività di trattare direttamente con le varie compagnie assicurative né di trattenere somma ingenti;
che la somma residua di € 27.852,00 per le spese processuali del IBunale di
Verona non era dovuta in quanto l'attore non era avvocato;
che con riferimento alla scrittura privata recante <ammissione del proprio pagina 8 di 42 credito nei confronti del > ne era effettuato disconoscimento ex Pt_1
art.214 cp(c) e che a tale proposito <codesta difesa chiede(va) che venga
valutata la validità, sotto ogni più ampio profilo della sottoscrizione come
apposta dalla signora in calce al documento del … cioè la presente CP_1
(presunta) ammissione del proprio credito (debito) nei confronti del > Pt_1
<Con riserva di indicare le proprie scritture comparire (comparative) nel
corso della recente (presente) causa>>.
***
Autorizzato il deposito di memorie integrative ex art.183, 6° comma, cpc, con la prima di esse l'attore ha sollevato eccezione di nullità della comparsa di costituzione del convenuto per indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto in essa contenute (facendo la stessa riferimento ai presupposti della misura cautelare del sequestro conservativo anziché prendere posizione sulle domande di merito fatte valere in giudizio); ha inoltre eccepito la decadenza per tardività della richiesta ex art.214 cpc non avendo la convenuta elevato disconoscimento di scrittura privata in sede cautelare;
ne ha poi eccepito l'invalidità per indeterminatezza in assenza di indicazione circa lo specifico documento che si intenderebbe disconoscere.
Con la prima memoria la convenuta ha replicato:
- quanto alla pretesa di pagamento del 20% sulla somma complessivamente pagina 9 di 42 percepita di € 672.949,64, che la stessa avrebbe al più potuto ritenersi fondata per la percentuale del 20% sulla somma di € 79.984,00 incassata nel 2016,
dopo la conclusione del contratto di prestazione di servizi di cui al doc.3 di parte attrice, sottoscritto in data 3/08/2012, non anche invece per la somma di €
592.935,64, ottenuta tra aprile e giugno del 2011, e quindi prima della stipulazione del contratto (doc.5 fascicolo attore); nessun ulteriore pagamento poteva del resto ritenersi dovuto, avendo la convenuta già corrisposto all'attore la maggior somma di € 561.000,00, in relazione alla quale contestualmente sollevava eccezione di compensazione;
- quanto alle spese processuali ed alle somme concesse a mutuo, che la quasi totalità delle ricevute non era riferibile all'attore, mancando quindi la prova del prestito;
- quanto alla somma di € 83.108,46 per prestito personale fino al 3/8/2012, che i documenti compresi nel doc.6 di parte attrice non erano riferibili e collegabili all'attore;
- quanto alla somma di € 27.852,00 per compensi professionali avanti al tribunale di Verona, che si trattava di voce non contemplata nell'articolo 3 del contratto, relativo a quanto la convenuta avrebbe percepito dalla compagnia di assicurazione avversa a titolo di rifusione delle spese di lite.
La convenuta ha in ogni caso opposto in compensazione il proprio pagina 10 di 42 controcredito di € 561.000,00 derivante dall'erogazione da parte sua di tale somma all'attore.
Con la seconda memoria l'attore ha replicato opponendo la tardività
dell'eccezione di compensazione e ribadendo l'eccezione di tardività del disconoscimento sul doc.7, per esser stato quest'ultimo prodotto anche nel procedimento cautelare ante causam nel corso del quale la convenuta, pur costituitasi, non l'aveva ivi disconosciuto. In ogni caso ha proposto istanza di verificazione di tale documento ai sensi dell'art.216 cpc formulando al riguardo istanze istruttorie (richiesta di apposita CTU ed in particolare di ordine di comparizione alla convenuta per il saggio grafico di cui all'art.219
cpc).
Quanto alle spese legali, ha chiarito di invocare al riguardo il disposto di cui all'art.6 del contratto, che prevede l'obbligo di pagamento <di qualsivoglia
importo che lo studio e/o si sia impegnato a Pt_1 Parte_1
corrispondere a terzi e/o professionisti, in loro (mandanti) nome e per conto
per lo svolgimento della pratica>>
Ha infine dedotto prova per testimoni sull'anticipazione di somme alla convenuta per complessivi € 83.198,46, come da doc.6, e sulla relativa restituzione;
sul conferimento dell'incarico nell'aprile del 2010 e sulla relativa conferma dapprima con procura del giugno 2011 e quindi con contratto del giugno 2012, come da docc. 2 e 3, e sulla sottoscrizione da parte della pagina 11 di 42 convenuta del contratto di cui al doc.3; sul pagamento integrale da parte della convenuta di quanto dovuto in relazione al contratto ed infine sull'ottenimento della somma di €. 592.935,64 e sulla sottoscrizione da parte della convenuta dell'incarico conferito all'attore per ottenere il risarcimento del danno già nel mese di aprile 2010.
Con la sua seconda memoria la convenuta ha replicato, contestandone la fondatezza, all'eccezione di nullità della comparsa di costituzione e risposta, in quanto riferibile unicamente alla domanda riconvenzionale, o ad eccezioni non rilevabili d'ufficio, qui non proposte;
ha inoltre sottolineato che unica conseguenza della tardività della costituzione in giudizio era costituita dalle decadenze ex art.167 cpc, nel mentre l'attività svolta era di mera difesa. Nel
merito ha ribadito la contestazione alla pretesa attorea del pagamento del compenso del 20% di cui al contratto 3/08/2012 con riferimento alle somme incassate in precedenza;
ha contestato come illegittimo il trattenimento da parte dell'attore della somma ottenuta all'esito del giudizio di Verona, di €
79.984,00, liquidata in sentenza, instando per l'adozione di ordine ex art.210
cpc a carico della per l'esibizione Controparte_3
di tutta la documentazione relativa al sinistro stradale da cui era derivato il danno subito. Quanto al disconoscimento ha ribadito non poter sussistere dubbi in ordine al documento cui lo stesso si riferiva, trattandosi dell'unico atto ricognitivo, né potersene affermare la tardività, perché proposto col primo atto pagina 12 di 42 difensivo nel presente giudizio, irrilevante essendo l'assenza di disconoscimento in sede cautelare ante causam, data l'autonomia del presente giudizio rispetto a quest'ultimo. Ha poi dedotto prova per interrogatorio formale dell'attore: sul fatto che col contratto 3/08/2012 le parti avevano regolato il corrispettivo che sarebbe maturato dopo tale data per l'attività
prestato nel giudizio incardinato avanti al tribunale di Verona con RG
n.12688/2011; sull'integrale pagamento del corrispettivo maturato in favore dell'attore alla data del 3/08/2012; sulla sottoscrizione del “riconoscimento di debito e promessa unilaterale” di cui al doc.7 da parte di persona diversa dalla convenuta;
sul riconoscimento da parte dell'attore nel novembre 2011 in occasione dell'instaurazione della causa avanti al tribunale di Verona ed in data 3/08/2012 in occasione della firma del contratto di prestazione di servizi del fatto che la convenuta avrebbe sostenuto le spese legali in favore del proprio avvocato nel misura in cui le stesse fossero state liquidate dal tribunale di Verona;
sull'avvenuta corresponsione all'attore della somma di €
561.000,00; sull'avvenuto incasso da parte dell'attore della somma di €
79.984,00 liquidata dalla sentenza n.869/2017 del tribunale di Verona. Ha
infine prodotto gli estratti del proprio conto corrente relativi agli anni 2011,
2012 e 2013 da cui risultava il versamento all'attore della complessiva somma di € 561.000,00, cui aggiungere l'importo a suo dire illegittimamente trattenuto di € 79.984,00, da opporsi in compensazione rispetto alla minor somma di €
pagina 13 di 42 312.290,46 pretesa dall'attore. Ha infine depositato prospetto riepilogativo dei pagamenti ricevuti ed effettuati.
Con memoria n.3 l'attore ha controreplicato evidenziando che i versamenti indicati dalla convenuta erano tutti di data anteriore a quella del riconoscimento di debito di cui al doc.7 col quale la convenuta, affermando di aver provveduto alla restituzione all'attore delle somme dallo stesso corrispostele a titolo di personale sino al 3/06/2011, aveva con ciò ammesso l'esistenza di pregressi debiti nei suoi confronti. Contestando l'ammissibilità
dei mezzi di prova orale dedotti da parte convenuta, l'attore ha prodotto a doc.22 contratto preliminare di compravendita del 25/03/2011 ed ulteriore dichiarazione ricognitiva del 29/09/2015, deducendo infine prova per interpello e testi sulla sottoscrizione di tale dichiarazione ricognitiva.
Con la sua terza memoria la convenuta ha sostenuto esser illegittimo l'incasso in data 19/04/2016 da parte dell'attore della somma corrisposta dalla compagnia assicuratrice per esser precedentemente intervenuta revoca della procura speciale. Ha infine contestato l'ammissibilità dei mezzi di prova orale dedotti da parte attrice.
***
Con ordinanza 9/01/2019 il giudice istruttore ha rigettato tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti;
ha disposto l'acquisizione agli atti del pagina 14 di 42 fascicolo cautelare ed infine ha disposto il rinvio della causa all'udienza del
9/12/2021 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza le parti così hanno rassegnato le proprie conclusioni:
per parte attrice:
1) In via principale e nel merito: previa ogni declaratoria del caso, tutte e nessuna esclusa,
accertare il credito vantato da parte attrice verso parte convenuta e per l'effetto condannare
parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 316.290,46, o di quella
maggiore o minore somma che verrà quantificata in corso di causa, per l'adempimento del
contratto di prestazione di servizi sottoscritto, le somme prestata a mutuo e per le spese
anticipate, come in narrativa dell'atto introduttivo, oltre interessi legali dal dovuto sino al
soddisfo, al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali, ex art. 1284, 4° comma, cod. civ.;
2) In via istruttoria, si reiterano, per scrupolo difensivistico, le istanze formulate con la
memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., qui da intendersi richiamate e non rinunciate;
Con vittoria di spese e compensi.
per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo IBunale di IA, contrariis reiectis, così giudicare
NEL MERITO:
- respingere la domanda avversaria per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- per l'effetto dichiarare che la Signora non è debitrice di alcuna somma nei CP_1
confronti dell'Attore;
- in ogni caso compensare i rispettivi debiti accertandi in corso di causa tra le parti ex art. pagina 15 di 42 1241 c.c.
- dichiarare inesistente il diritto a cautela del quale è stato concesso e, per l'effetto, disporre
la perdita d'efficacia del procedimento cautelare avente Rg n. 11844/2016;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettersi prova per interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova….:
***
Il IBunale di IA ha definito la controversia prendendo le mosse dalla articolazione in quattro segmenti della domanda di condanna complessiva di €
316.290,46 proposta dall'attore nei confronti della convenuta.
A tal fine ha rilevato che l'attore aveva chiesto disporsi la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma:
a) di € 163.480,00 quale compenso dovuto in forza del contratto stipulato tra le parti, pari al 20% sulle somme dalla stessa complessivamente percepite (€
592.935,64 + € 79.984,00 = € 672.919,65), ovvero euro € 134.583,93,
arrotondati con fattura n. 14/2016 nella minor somma di € 134.000,00 oltre
I.V.A. per € 29.480,00
b) di € 41.850,00, risultante dai vari prestiti ed esborsi asseritamente da lui effettuati nell'interesse della controparte successivamente al 3/8/2012;
c) di € 83.108,46 risultante dai vari prestiti ed esborsi da lui effettuati sino al
3/8/2012;
pagina 16 di 42 d) di € 27.000,00 quali spese processuali sostenute nel procedimento avanti al
IBunale di Verona come da nota pro forma dell'avv. TI UR.
Quanto alla domanda di cui al capo a), il IBunale ha ritenuto di accedere all'interpretazione del contratto di cui al doc.3 proposta da parte convenuta e quindi all'applicazione della percentuale del 20% sui soli incassi ottenuti nel giudizio civile incardinato dall'attore, quale procuratore della convenuta, non invece alla somma che quest'ultima aveva già ricevuto. Ha pertanto riconosciuto come dovuto all'attore il pagamento della somma di € 15.996,80,
pari al 20% della somma di € 79.984,00 attribuita risarcitorio dopo il perfezionamento del contratto, oltre IVA (€ 3519,29), e, quindi complessivamente € 19.516,09.
Quanto alla domanda di cui al capo b), il IBunale ha ritenuto di non poterla accogliere, in quanto basata su produzione documentale alla quale tuttavia non avrebbe corrisposto la formulazione di un'adeguata attività di allegazione,
essendo questa risultata totalmente generica.
Quanto alla domanda di cui al capo c), il IBunale l'ha accolta perché il credito fatto valere risultava da dichiarazione ricognitiva (scrittura del 3.8.2012
“Riconoscimento di debito e promessa unilaterale”, di cui al doc.7 attore), in relazione alla quale non avrebbe potuto spiegare effetto il disconoscimento espresso in comparsa di risposta perché < del tutto generico senza nemmeno lo specifico riferimento al documento ed al profilo contestato (Cass. n. pagina 17 di 42 17313/2021)>>.
Quanto alla domanda di cui al capo d), basata sul disposto di cui al punto 6) del contratto (“I mandanti esonerano espressamente il sig. e l'impresa Parte_1
individuale UD RI di RI OL da qualsivoglia onere e/o responsabilità, anche di
spese esercitate a loro favore e si obbligano espressamente a manlevarlo da qualsiasi
responsabilità civile e/o amministrativa e/o penale, connessa allo svolgimento della pratica e
a provvedere personalmente al pagamento di qualsivoglia importo che lo UD RI e/o il
sig. si sia impegnato a corrispondere, a terzi e/o a professionisti, in loro nome Parte_1
e per conto per lo svolgimento della pratica”) e sulla parcella pro forma del
15/05/2016, apparentemente riconducibile all'avv. TI UR (doc. 14
attore), difensore della e dei propri congiunti nel procedimento avanti CP_1
al IBunale di Verona, il IBunale ha ritenuto di non poterla accogliere per difetto di prova dell'avvenuto esborso da parte dell'attore, in ragione dell'assenza di solleciti da parte del professionista e di regolare fattura e, prima ancora, di sottoscrizione da parte dell'avv. UR e di prova dell'invio della fattura pro forma all'attore.
Il IBunale ha pertanto concluso accogliendo la domanda di accertamento del credito di parte attrice nel limite della minor somma in linea capitale di €
102.624,55, pari alla somma di € 19.516,09 + € 83.108,46), rigettando l'eccezione di compensazione sollevata da parte convenuta, in quanto gli accrediti in favore dell'attore, risultanti dagli estratti del conto corrente prodotti dalla convenuta e dal prospetto riepilogativo, erano risalenti al 2011, e quindi pagina 18 di 42 presumibilmente relativi ai prestiti ricevuti prima del 3/08/2012.
Essendo incontestato che l'attore, in forza di quanto stabilito dal punto 5) del contratto, aveva trattenuto l'importo di € 79.984,00 corrisposto dalla compagnia assicuratrice in forza della sentenza del IBunale di Verona, il
IBunale ha concluso disponendo la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attore della differenza ancora dovuta pari ad € 22.640,55 oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione.
Ha infine regolato le spese di lite disponendone la compensazione in ragione della metà con condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attore della restante metà delle spese stesse, liquidate per l'intero, in base ai parametri di cui al DM 55/14, in € 2430.00 per studio, € 1550,00 per la fase introduttiva
€ 3780,00 per la fase istruttoria ed € 4050,00 per la fase decisoria, e per la fase cautelare, in € 2430,00 per studio, € 1145,00 per la fase introduttiva ed €
1687,00 per la fase decisoria.
Ha pertanto così stabilito: < Il IBunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
quale titolare dello UD RI di RI OL della somma di euro
22.640,55 oltre interessi legali dalla notifica della citazione al saldo;
2) Compensa per metà le spese di lite e, per l'effetto, condanna CP_1
pagina 19 di 42 al rimborso della restante metà delle spese di lite liquidate, per l'intero, CP_1
in euro 5.262,00 per la fase cautelare ed in euro 11.810,00 per il presente procedimento, oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.>>
***
Avverso la sentenza n.1329/2022 del IBunale di IA ha proposto tempestiva impugnazione , in proprio e quale titolare dello UD Parte_1
RI, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe per i motivi che seguono;
si è costituita l'appellata resistendo al gravame avversario, del quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità ex art.348 bis cpc ed ex art.342 cpc, ed a sua volta proponendo appello incidentale, come da conclusioni riportate in epigrafe.
Con ordinanza 19/04/2023 questa corte,
- rilevato che l'appellata, la quale aveva chiesto dichiararsi inammissibile l'appello ex art.348 bis cpc perché l'impugnazione non avrebbe una ragionevole probabilità di essere accolta, aveva nel contempo proposto appello incidentale;
- considerato che, ai sensi del secondo comma dell'art.348 ter cpc (testo abrogato ma operante ratione temporis nella fattispecie), <l'ordinanza di
inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella
incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma
dell'articolo 348–bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le
impugnazioni comunque proposte contro la sentenza>>; pagina 20 di 42 - ritenuto che, con riferimento all'appello incidentale, e segnatamente alla doglianza relativa al disconoscimento della dichiarazione ricognitiva, non potevano ravvisarsi i predetti presupposti;
- ritenuto, pertanto doversi procedere, secondo quanto disposto dall'ultima parte del secondo comma dell'art.348 ter cpc, “alla trattazione di tutte le
impugnazioni comunque proposte contro la sentenza”;
- ritenuto, quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame ex art.342 cpc,
che il relativo esame dovesse essere condotto unitamente al merito;
ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex artt.348 bis e ter cpc, riservando al merito l'esame circa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art.342 cpc ed ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 settembre 2025.
***
A tale udienza, tenutasi con modalità cartolare, ex art.127 ter cpc, la causa è
stata posta in decisione con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sintesi dei motivi di gravame principale.
L'appellante principale ha premesso che la sua pretesa, solo parzialmente accolta con l'impugnata sentenza, poggiava su 4 distinte voci di credito: pagina 21 di 42 A. € 163.480,00 quale compenso professionale dovuto in forza di contratto stipulato tra le Parti;
B. € 41.850,00 per prestiti ed esborsi effettuati in favore dell'appellata in data successiva al 3.8.2012;
C. € 83.108,46 per prestiti ed esborsi effettuati in favore dell'appellata in data precedente al 3.8.2012;
D. € 27.000,00 per spese processuali sostenute nel procedimento avanti il
IBunale di VERONA, come da nota pro-forma dell'Avv. TI
BURATTIN.
Col primo motivo di gravame l'appellante principale ha sottoposto a censura la decisione del IBunale di accogliere la domanda di cui al punto A)
limitatamente all'importo di € 19.516,09, circoscrivendo l'ambito di applicazione della percentuale del 20%, convenzionalmente pattuita, alle sole somme che la mandante avrebbe ottenuto in epoca successiva alla sottoscrizione del contratto datato 3.8.2012, sulla base di un'interpretazione meramente letterale di quest'ultimo, in relazione all'utilizzo nello stesso di verbi al futuro, laddove, invece, tenuto conto: 1) della dichiarazione ricognitiva in pari data dell'appellata, con cui la stessa aveva dato atto di non aver corrisposto alcuna somma a titolo di pagamento per prestazioni ed i servizi già
precedentemente eseguiti in suo favore, nonché 2) della presunzione di pagina 22 di 42 onerosità del mandato, ed infine 3) del contenuto della tabella delle prestazioni di cui all'art.120 TULPS, ove si indica la tariffa applicata alla generalità dei clienti nella percentuale del 20% (+ iva) degli importi ottenuti a titolo di risarcimento, la comune volontà delle parti avrebbe dovuto essere ricostruita nel senso della spettanza del compenso nella predetta percentuale anche sulla parte del risarcimento già ottenuta.
Col secondo motivo di gravame l'appellante principale ha sottoposto a censura il rigetto della domanda di restituzione di € 41.850,00 per esborsi e prestiti in favore dell'appellata in epoca precedente il 3/08/2012 sostenendo esser erroneo il ragionamento del giudice di prime cure che aveva ritenuto che la relativa allegazione fosse del tutto generica, mentre al contrario la totalità
dei documenti prodotti a doc.13 avrebbe reso possibile l'accertamento dell'esborso sostenuto dall'appellante a beneficio dell'appellata. A titolo esemplificativo ha fornito specifica indicazione di 20 situazioni di fatto che avrebbero giustificato la corrispondente pretesa restitutoria1, sostenendo che 1
1. disposizione di bonifico BANCA LO RO in data 28.8.2012 con causale “prestito personale senza interessi” per € 1.000,00;
2. disposizione di bonifico AR in data 14.11.2012 con causale “prestito personale senza interessi” per € 1.000,00;
3. pagamento F24 intestato a ed allegata disposizione del pagamento stesso Controparte_1 da conto corrente AR intestato al er € 73,00, in data 13.12.2012; Pt_1
4. disposizione di bonifico BANCA LO RO in data 17.12.2012 con causale “prestito personale senza interessi” per € 1.500,00;
5. disposizione di bonifico AR in data 9.1.2013 con causale “prestito personale senza interessi” per € 500,00;
6. disposizione di bonifico BANCA LO RO in data 19.2.2013 con causale “prestito personale senza interessi” per € 1.000,00;
7. disposizione di pagamento di MAV vari per complessivi € 1.592,16 da c/c riferibile al CP_4 n data 1.8.2013; Pt_1 pagina 23 di 42 l'accoglimento della corrispondente domanda avrebbe dovuto far seguito al solo <semplice calcolo matematico delle pezze giustificative offerte al giudizio e
neppure contestate>>.
Col terzo motivo di gravame ha sottoposto a censura il capo di decisione col quale era stata respinta la sua richiesta di restituzione della somma di €
27.000,00 per spese legali relative alla causa promossa avanti al IBunale di
Verona, a tal fine affermando di aver versato:
- il fondo spese al C.T.U. nella causa R.G. 12668/2011 per € 1.210,00 in favore dell'ing. con disposizione di bonifico AR del 19.6.2013; Per_1
- il fondo spese al C.T.U. nella causa R.G. 12668/2011 per € 341,60 in favore
8. disposizione di pagamento AR fattura 197 emessa da ELA-CON S.N.C. per elaborazione prospetti paga della badante, in data 7.8.2013, per € 239,58;
9. disposizione di bonifico AR in data 10.10.2013 con causale “prestito personale senza interessi” per € 2.000,00;
10. pagamento F24 intestato a ed allegata disposizione del pagamento Controparte_1 stesso da conto corrente AR intestato al er € 69,00 in data 21.1.2014; Pt_1
11. disposizione di bonifico AR in data 12.5.2014 con causale “prestito personale senza interessi” per € 2.000,00;
12. pagamento F24 intestato a ed allegata disposizione del pagamento Controparte_1 stesso da conto corrente AR intestato al er € 108,00 in data 16.6.2014; Pt_1
13. disposizione di bonifico AR in data 19.11.2014 con causale “prestito personale senza interessi” per € 3.000,00;
14. disposizione di bonifico AR in data 16.12.2014 con causale “prestito personale senza interessi” per € 108,00;
15. disposizione di pagamento AR fatture 66/226/299 emesse da ELA-CON S.N.C. per elaborazione prospetti paga della badante, in data 13.1.2015, per complessivi € 644,16;
16. disposizione di bonifico AR in data 21.1.2015 con causale “prestito personale senza interessi” per € 1.000,00;
17. pagamento F24 intestato a ed allegata disposizione del pagamento Controparte_1 stesso da conto corrente AR intestato al er € 108,00 in data 16.12.2015; Pt_1
18. disposizione di pagamento AR fatture 166 e 290 emesse da ELA-CON S.N.C. per elaborazione prospetti paga della badante, in data 22.12.2015, per complessivi € 407,48
19. disposizione di pagamento AR in data 16.3.2016 per€ 99,15 per polizza assicurativa immobile della signora;
CP_1
20. disposizione di bonifico AR in data 19.5.2015 con causale “prestito personale senza interessi” per € 2.000,00 . pagina 24 di 42 del Geom. con disposizione di bonifico AR del CP_5
13.2.2015;
- il fondo spese al C.T.U. nella causa R.G. 12668/2011 per € 341,60 in favore del Geom. con disposizione di bonifico AR del CP_5
13.2.2015;
- il saldo C.T.U. per € 2.841,73 in favore del Geom. con CP_5
disposizione di bonifico AR del 8.2.2016;
ed ha aggiunto:
- esser dovuto l'onorario del C.T.P. Arch. , per € 1.389,44 come Per_2
da pro-forma del 2.9.2015;
- aver onorato a mezzo assegno la parcella per consulenza medico-legale del
13.9.2013 per € 423,50.
Ha evidenziato che il contratto prevede all'art. 6 l'obbligo della signora al “pagamento di qualsivoglia importo che lo UD RI e/o il CP_1
Sig. si sia impegnato a corrispondere a terzi e/o a professionisti, Parte_1
in loro nome e per conto per lo svolgimento della pratica” e ne ha dedotto doversi ritenere fondata la pretesa basata sulla parcella pro-forma emessa (in accordo ai parametri forensi) dall'Avv. TI BURATTIN per l'importo di €
27.852,00, essendo al fine sufficiente l'assunzione dell'impegno a corrispondere i predetti onorari, senza che occorra dimostrazione dell'avvenuta pagina 25 di 42 effettuazione del corrispondente pagamento.
Ha infine evidenziato che agli atti di causa (documentazione di spesa) vi è
fattura d'acconto dell'Avv. BURATTIN, regolarmente saldata, per € 10.745,33
Da ultimo ha chiesto che in conseguenza dell'accoglimento del gravame venga diversamente disposto quanto a spese legali, da porsi per intero per ambo i gradi a carico di parte appellata, senza alcuna compensazione.
***
Col primo motivo di gravame incidentale ha Controparte_1
sottoposto a censura il capo di sentenza col quale era stato disatteso il disconoscimento di scrittura privata dalla stessa formulato con comparsa di costituzione e risposta, rilevando che era stato ivi individuato con precisione il documento oggetto di contestazione, come quello recante la “presunta ammissione del proprio credito nei confronti del , che altro non poteva CP_6
essere se non il doc.7, denominato “riconoscimento di debito e promessa unilaterale”. Di qui la richiesta di riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto in favore dell'appellante un credito di € 83.108,46
per esborsi e prestiti per il periodo temporale successivo al 3/08/2012.
Col secondo motivo di gravame incidentale ha sottoposto a censura il capo di decisione col quale era stata rigettata l'eccezione di estinzione per compensazione del credito di controparte, sul rilievo dell'avvenuta pagina 26 di 42 corresponsione dell'importo di € 561.000,00 contro il minor credito preteso dai
€ 353.253,07.
Col terzo motivo di gravame incidentale ha sottoposto a censura la decisione in punto spese, con cui ne era stata disposta la compensazione in ragione della metà, pur a fronte di un accoglimento della domanda in misura di gran lunga ridotta (del 90%) rispetto a quanto richiesto da parte attrice.
***
Le valutazioni del collegio.
1) Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis cpc.
Sul punto è sufficiente far richiamo a quanto già precedentemente affermato con ordinanza 19/04/2013, cui si rinvia.
2) Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 cpc.
L'eccezione in discorso è infondata. L'art. 342 c.p.c., infatti, impone all'appellante di indicare, in modo chiaro e puntuale, l'oggetto del gravame, circoscrivendo il giudizio di impugnazione con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (sul punto, cfr. Cass. civ., Sez. Unite, n. 27199/2017); tanto basta affinché la pagina 27 di 42 Corte d'appello venga posta in condizione di individuare e valutare le ragioni che potrebbero determinare le modifiche richieste alla sentenza appellata. Nel caso in esame, il gravame proposto individua in modo sufficientemente chiaro sia le parti della sentenza impugnata di cui viene chiesta la rifor.ma, sia il modo in cui l'appellante ritiene che queste debbano essere modificate.
3) Sul primo motivo di appello incidentale.
Si ritiene opportuno procedere dapprima all'esame del primo motivo di appello incidentale, in quanto l'utilizzabilità o meno della scrittura privata del cui disconoscimento si tratta (doc.7 di parte attrice/appellante principale) può
risultare di rilievo non soltanto ai fini dell'accertamento circa la debenza o meno della restituzione della somma di € 83.108,46 per esborsi e prestiti per il periodo temporale successivo al 3/08/2012 ma anche ai fini dell'individuazione della corretta interpretazione del contestuale “contratto di prestazione di servizi”.
***
Il IBunale ha ritenuto di disattendere il disconoscimento formulato da parte convenuta sulla base della seguente considerazione: <In sede di comparsa di
costituzione la convenuta ha disconosciuto la propria sottoscrizione: trattasi,
però, di disconoscimento del tutto generico senza nemmeno lo specifico
riferimento al documento ed al profilo contestato (Cass. n.17313/2021)>>
La parte attrice aveva replicato eccependo la tardività di tale disconoscimento pagina 28 di 42 in quanto non precedentemente proposto in sede di giudizio cautelare ante causam. Tale eccezione non può tuttavia trovare accoglimento attesa l'autonomia del procedimento di merito rispetto a quello cautelare, nell'ambito del quale, peraltro, non si rendeva necessaria la proposizione di tale contestazione.
L'appellante incidentale afferma l'erroneità della statuizione del giudice di prime cure sostenendo che dall'esame del testo complessivo dell'eccezione emergerebbe con certezza il chiaro riferimento all'unico documento prodotto avente carattere ricognitivo, e cioè il doc.7, intitolato <riconoscimento di
debito e promessa unilaterale>>.
Tale considerazione, tuttavia, non può ritenersi sufficiente ad infirmare il giudizio di invalidità del disconoscimento, perché nella valutazione del
IBunale tale conclusione sarebbe derivata dal carattere generico di tale atto,
privo tra l'altro – ma quindi non solo – dello “specifico riferimento al
documento ed al profilo contestato”.
Giova in proposito riportare letteralmente il testo di tale atto:
<Sul disconoscimento di scrittura ex art.214 cp.
Codesta difesa chiede che venga valutata la validità, sotto ogni più ampio
profilo della sottoscrizione come apposta dalla signora in calce al CP_1
documento del … cioè la presenta ammissione del proprio credito nei
pagina 29 di 42 confronti del . Parte_1
Rileva al riguardo questa corte che, sebbene l'atto faccia riferimento al disconoscimento di scrittura privata ed alla disposizione di cui all'art.214 cpc,
non è in esso espressa alcuna effettiva contestazione circa la provenienza della scrittura dalla mano dell'eccipiente signora CP_1
A tale riguardo sebbene non sia necessario per la valida formulazione del disconoscimento il ricorso ad alcuna specifica formalità ritiene tuttavia il collegio che quanto meno esso debba esprimere l'inequivoca negazione della propria sottoscrizione sul documento offerto in comunicazione dalla controparte.
La dichiarazione di non conoscenza è infatti di rilievo soltanto nel caso di disconoscimento della scrittura privata operato dagli eredi del soggetto che vi appare come sottoscrittore.
Ritiene il collegio che nell'istanza < che venga valutata la validità, sotto ogni
più ampio profilo della sottoscrizione come apposta dalla signora in CP_1
calce al documento>> sia implicita ma inequivoca la richiesta di un accertamento circa il carattere genuino o al contrario apocrifo della sottoscrizione, conclusione quest'ultima ulteriormente avvalorata dalle parole che seguono: <Con riserva di indicare le proprie scritture comparire
(comparative) nel corso della recente (presente) causa>>, che rimandano ad pagina 30 di 42 una successiva indagine tecnica. La quale è di regola richiesta dalla parte che,
intendendo utilizzare la scrittura privata disconosciuta, abbia aperto, a seguito del disconoscimento, un procedimento di verificazione della scrittura privata.
Nel caso in esame, invece, l'eccipiente, pur parlando di disconoscimento, non ha, in sede di comparsa di costituzione e risposta, neppure dichiarato di non aver firmato il documento;
ha invece chiesto procedersi all'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione che gli veniva attribuita, con ciò
implicitamente ma inequivocabilmente non esprimendo una chiara e definitiva negazione della stessa.
Ad ulteriore conferma di tale conclusione sta la considerazione degli atti successivi: nelle memorie integrative ex art.183, 6° comma, cpc la convenuta ha, per la prima volta, formulato un'espressa ed inequivoca contestazione della propria sottoscrizione della scrittura ricognitiva di cui al doc.7 di parte attrice,
così dando ingresso un chiaro disconoscimento della stessa, tanto che la parte attrice, di conseguenza, ha proposto apposita istanza di verificazione.
Di tale disconoscimento, tuttavia, non si può tenere conto, perché tardivo, in quanto effettuato dopo la prima difesa o udienza successiva a quella di produzione della scrittura privata in discorso.
Per le anzidette considerazioni ritiene il collegio di dover confermare la valutazione fatta dal giudice di prime cure quanto ad invalidità del pagina 31 di 42 disconoscimento e, quindi, all'attribuzione alla convenuta della sottoscrizione del documento 7, recante ricognizione di debito e promessa di pagamento.
Il quale, com'è noto, produce l'effetto di astrazione processuale, di cui all'art.1988 c.c., cioè di porre “sull'autore della ricognizione l'onere di
allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è
estinto” (da ultimo Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31818 del 10/12/2024; in precedenza Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 20689 del 13/10/2016; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 13506 del 13/06/2014). Nella specie non sussiste né prova né
ancor prima allegazione circa l'insussistenza, l'invalidità o l'intervenuta estinzione del rapporto da cui è scaturita la dichiarazione ricognitiva.
Il primo motivo di appello incidentale non può pertanto trovare accoglimento.
***
4) Sul primo motivo di gravame principale.
Ritiene il collegio che, ai fini della corretta ricostruzione della comune volontà
delle parti sia necessario, come implicitamente richiesto dall'appellante principale, valutarne il comportamento complessivo, risultante sia dalla contestuale (in quanto rilasciata nella medesima data del 3/08/2012)
dichiarazione a carattere ricognitivo, di cui al doc.7, laddove vi si riconosce il mancato pagamento di alcun compenso per le pregresse attività svolte dal in favore della sia dalla successiva dichiarazione (17/04/2016) Pt_1 CP_1
pagina 32 di 42 di quest'ultima a doc.9, laddove si richiama la <
10.6.2010>>, seguita da revoca due giorni dopo, sia, soprattutto, da tale procura, scrittura privata offerta in comunicazione da parte attrice a doc.2
recante non soltanto il conferimento di poteri di rappresentanza processuale e sostanziale ma anche un vero e proprio incarico di mandato, regolato, quanto a corrispettivi, dalle seguenti clausole, apparentemente l'una contraddittoria rispetto all'altra:
la prima: <Noi, i mandanti, ci impegnamo inoltre a pagare al signor
[...]
ed allo UD RI di RI OL, le spese che spettano per il Pt_1
mandato svolto, e che saranno previste in un contratto di prestazioni-servizi
che concluderemo ulteriormente con il mandatario>>;
la seconda: <Il presente mandato è dato a titolo gratuito, essendo valido fino
al suo adempimento oppure fino alla sua cancellazione nelle condizioni
dell'art.1552 e le seguenti del codice civile romeno>> (e cioè alla sua risoluzione: ndr).
Ritiene al riguardo il collegio che l'antinomia sia soltanto apparente, perché
dalla lettura combinata e coordinata delle due disposizioni emerge chiara la volontà delle parti di prevedere il conferimento dell'incarico provvisoriamente a titolo gratuito sino ad intervenuta effettiva regolamentazione del rapporto mediante sua definizione contrattuale, che avrebbe disposto solo per l'avvenire. pagina 33 di 42 Conclusione quest'ultima coerente col tenore letterale dell'accordo espresso nel contratto che sarebbe poi stato stipulato il 3 agosto del 2012, che prevedeva la corresponsione del compenso nella percentuale pattuita sull'eventuale ulteriore somma che la avesse in seguito ottenuto grazie all'attività nel CP_1
suo interesse svolta dal Coerente, inoltre, con l'ulteriore dato letterale, Pt_1
costituito dall'assenza in contratto di qualsiasi riferimento ad un obbligo di pagamento del compenso, nella percentuale pattuita, sull'ammontare delle somme già precedentemente incassate dalla ciò, peraltro, anche in CP_1
funzione del canone di cui all'art.1364 c.c. Ma soprattutto coerente con il contenuto della contestuale dichiarazione ricognitiva di cui al doc.7, laddove è
dichiarato l'impegno della al pagamento in favore del della CP_1 Pt_1
somma di € 83.198,46, dallo stesso corrispostale <a titolo di prestito
personale sino alla data del 3-6-2011>>, ma non anche quello a corrispondergli il compenso a percentuale (20%) sulle somme già
precedentemente incassate.
La giustificazione di tale conclusione è agevolmente individuabile nella funzione stessa dell'incarico conferito al volto a far conseguire alla Pt_1
un utile che ella autonomamente non avrebbe potuto realisticamente CP_1
ottenere, o che avrebbe difficilmente potuto ottenere. Il corrispettivo,
nell'ampia misura del 20% di quanto ottenuto, in tanto si giustificava in quanto da ritenersi frutto dell'opera del mandatario. Nessun compenso avrebbe avuto pagina 34 di 42 ragion d'essere per quanto alla fosse pervenuto comunque, anche a CP_1
prescindere dall'intervento del mandatario. Ed in tale prospettiva non può
dimenticarsi da un lato che il risarcimento richiesto dalla traeva CP_1
origine da un incidente stradale che l'aveva vista coinvolta come persona trasportata su una delle due vetture entrate in collisione e dall'altro lato che,
definito il danno per le lesioni subite in un importo ben superiore ad un milione di euro, il aveva avanzato una proposta transattiva per € 900.000,00, Pt_1
non accettata dalla compagnia assicuratrice avversa, la quale, appunto perciò,
aveva offerto la minor somma di € 592.935,64, determinata sul presupposto di un concorso di colpa del 40%, per mancato allacciamento delle cinture di sicurezza. Quello (il pagamento della somma di € 592.935,64) veniva dunque a costituire non il risultato dell'attività del ma il punto di partenza, il Pt_1
dato cioè ovvio ed incontroverso, a partire dal quale egli avrebbe dovuto operare onde far conseguire alla cliente un compenso effettivamente corrispondente a ciò che le sarebbe spettato in ragione delle gravissime lesioni subite in conseguenza del sinistro stradale occorsole il 3/11/2009.
A conferma della correttezza dell'interpretazione del contratto 3/8/2012 così
come fatta dal giudice di prime cure sta dunque non soltanto il dato letterale ma anche la ricostruzione dell'effettiva volontà delle parti, così come effettuata sulla base delle considerazioni che precedono.
Né a diversa conclusione può condurre la dichiarazione resa dalla nel CP_1
pagina 35 di 42 doc.7 di aver ricevuto dalla compagnia d'assicurazione in due rate CP_2
l'importo complessivo di € 592.935,64, trattenuto a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta, e di non aver sinora corrisposto alcun importo al a titolo di pagamento per le prestazioni ed i servizi eseguiti in suo Pt_1
favore: tale dichiarazione, invero, si giustifica da un lato con la previsione della gratuità del rapporto sino a sua definizione con apposito contratto,
affermazione con ciò implicitamente confermata nonostante l'intervenuta corresponsione in favore del della complessiva somma di € 561.000,00; Pt_3
dall'altro lato con le considerazioni testè esposte quanto a giustificazione sul piano causale del corrispettivo pattuito.
Il primo motivo di gravame principale non può pertanto trovare accoglimento.
***
5) Sul secondo motivo di gravame principale
L'appellante sottopone a censura il rigetto della domanda di restituzione di €
41.850,00 per esborsi e prestiti in favore dell'appellata in epoca precedente il
3/08/2012 sostenendo esser erroneo il ragionamento del giudice di prime cure che aveva ritenuto che la relativa allegazione fosse del tutto generica, mentre al contrario la totalità dei documenti prodotti a doc.13 avrebbe reso possibile l'accertamento dell'esborso sostenuto dall'appellante a beneficio dell'appellata.
pagina 36 di 42 A giudizio del collegio deve ritenersi corretta e condivisibile l'affermazione fatta dal giudice di prime cure secondo cui <era … preciso onere dell'attore
indicare specificamente le spese e i prestiti cui si>> riferiva <il complessivo
importo richiesto>>, adempimento possibile come dimostrato dalla stessa condotta dell'attore il quale a ciò ha parzialmente provveduto in atto d'appello fornendo indicazioni più precise, seppur sintetiche, su alcuni rimborsi spese e prestiti richiesti (riportati nella nota n.1 che precede).
Va pertanto confermata la valutazione espressa in sentenza circa il difetto di allegazione, non sanato con l'integrazione di cui all'atto d'appello, perché da ritenersi non consentita, giusta il disposto di cui all'art.345 cpc.
Anche il secondo motivo di gravame principale va pertanto rigettato.
***
6) Sul terzo motivo di gravame principale.
L'appellante principale con il terzo motivo censura il capo di decisione col quale è stata respinta la sua richiesta di restituzione della somma di €
27.000,00 per spese legali relative alla causa promossa avanti al IBunale di
Verona.
A fronte dell'affermazione in sentenza secondo cui nessun elemento era stato portato dall'attore in merito all'esborso di tale esborso, non potendosi ritenere sufficiente, in assenza di ulteriori elementi, la parcella pro forma, l'appellante pagina 37 di 42 sostiene esser irrilevante la mancata prova del rimborso bastando l'assunzione del corrispondente obbligo.
A tale proposito, a prescindere dalla considerazione della novità di tale prospettazione, è appena il caso di rilevare che nessuna critica risulta esser stata sollevata avverso il rilievo circa la mancata sottoscrizione della parcella pro forma e l'assenza di prova in ordine al relativo invio al signor
[...]
Pt_1
Non conoscendosi il contenuto dell'eventuale accordo tra il e l'avv. Pt_1
TI UR in ordine alla regolamentazione del compenso per la difesa nella causa innanzi al IBunale di Verona, e non essendosi fornita alcuna idonea prova circa la formulazione di una richiesta di pagamento al da Pt_1
parte del legale, non può pertanto comunque ritersi raggiunta la prova della assunzione della corrispondente obbligazione da parte del Pt_1
***
Va pertanto conclusivamente confermato l'accertamento del credito di parte attrice/appellante principale nell'importo di € 102.624,55 (€ 83.108,46 + €
19.516,09), oltre interessi.
***
7) Col secondo motivo l'appellante incidentale, sul rilievo della prova dell'avvenuta corresponsione da parte sua al dell'importo di € Pt_1
pagina 38 di 42 561.000,00, contro il minor credito vantato da quest'ultimo € 353.253,07,
sottopone a censura, come erroneo, il capo di decisione col quale è stata rigettata l'eccezione di estinzione per compensazione del credito di controparte.
Ritiene il collegio che tale motivo di censura sia privo di giuridico fondamento.
La dimostrazione dell'avvenuta corresponsione alla controparte della somma di € 561.000,00 non vale di per sé a dimostrare il carattere indebito dell'erogazione, né dell'assunzione da parte dell'accipiens dell'obbligo alla relativa restituzione.
Non vi è dunque prova della sussistenza di un corrispondente credito restitutorio a favore della ed a carico del che possa essere CP_1 Pt_1
opposto in compensazione a quest'ultimo. Tanto meno sussistono i presupposti richiesti per l'operatività dell'estinzione per compensazione, e cioè che il controcredito sia certo, esigibile, liquido o di pronta e facile liquidazione.
Anche il secondo motivo di gravame incidentale non può pertanto trovare accoglimento.
***
8) Col terzo motivo di gravame incidentale la sottopone a censura la CP_1
decisione in punto spese, con cui ne è stata disposta la compensazione in ragione della metà, pur a fronte di un accoglimento della domanda in misura di pagina 39 di 42 gran lunga ridotta (del 90%) rispetto a quanto richiesto da parte attrice.
Ritiene il collegio infondata l'impugnazione avverso la sopra indicata regolamentazione delle spese.
Nel giudizio di primo grado, infatti, l'odierna appellante incidentale,
costituendosi, ha chiesto respingersi in toto le domande di parte attrice, che invece hanno trovato accoglimento, sia pure nella minor somma di € 22.640,55
oltre interessi legali dalla notifica della citazione al saldo, risultante dalla detrazione dall'importo accertato di € 102.624,55 di quello di € 79.984,00,
corrisposto dalla compagnia assicuratrice in esecuzione della sentenza del
IBunale di Verona al e da quest'ultimo trattenuta. Pt_1
La convenuta è pertanto risultata soccombente e non può pertanto dolersi della compensazione in misura soltanto parziale delle spese di lite.
Il collegio ritiene pertanto di non poter accogliere neppure il terzo motivo di gravame incidentale.
***
9) Nell'atto di citazione in appello il ha chiesto riformarsi la sentenza Pt_1
riconoscendogli per intero le spese di lite sul presupposto dell'accoglimento nel merito del gravame. Che invece viene qui respinto, restandone perciò
assorbita la richiesta di riforma in punto spese.
*** pagina 40 di 42 10) La sentenza n.1329/2022 del IBunale di IA va pertanto integralmente confermata.
Quanto alle spese di lite del presente grado d'appello, atteso il rigetto tanto del gravame principale quanto di quello incidentale, ne va disposta l'integrale compensazione tra le parti.
***
11) Atteso il rigetto di entrambe le contrapposte impugnazioni si rileva, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012, la sussistenza dei presupposti per la duplicazione a carico dell'appellante principale e di quello incidentale del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di IA – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge tanto l'appello principale quanto quello incidentale e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza n.1329/2022 del IBunale di IA.
Compensa le spese di lite del presente grado d'appello.
Accerta i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012 a carico dell'appellante principale e di quello pagina 41 di 42 incidentale.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE
IU OL
pagina 42 di 42
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di IA, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. IU OL Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1227/ 2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
, in proprio e quale titolare dello UD RI, con l'avv. Parte_1 STEFANO BISIGNANO, APPELLANTE
c o n t r o
, con l'avv. PIETRO CANADELLI, Controparte_1
APPELLATA, e APPELLANTE INCIDENTALE
e posta in decisione all'udienza collegiale del 10/09/2025, avente ad oggetto:
Promessa di pagamento - Ricognizione di debito
In punto: appello a sentenza del IBunale di IA, pubblicata in data pagina 1 di 42 18/05/2022 con il n. 1329/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 1329/2022 emessa dal IBunale di BRESCIA:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: Accertare e dichiarare l'obbligo della
Signora al pagamento, nei confronti dell'appellante, Controparte_1
di tutte le somme richieste in narrativa e, per l'effetto, condannarla al versamento della somma complessiva di € 316.290,46 o di quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali dalla debenza e sino all'effettivo soddisfo.
IN VIA ACCESSORIA: Riformare il capo della sentenza relativo alle spese legali del primo grado di giudizio e, per l'effetto, condannare l'appellata alla refusione integrale delle spese della fase cautelare e della fase di merito del giudizio di primo grado.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.
Dell'appellata, e appellante incidentale
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello di IA adito, contrariis reiectis,
così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: pagina 2 di 42 - emettersi ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 ter cod. proc. civ., anche per gli ampi motivi ex adverso dedotti e dimostrati a cui ci si riporta integralmente;
NEL MERITO:
- nella denegata ipotesi in cui non venisse dichiarata l'inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348 ter cod. proc. civ., respingersi integralmente le domande tutte formulate dal Signor nel proprio atto di appello in Pt_1
quanto infondate in fatto e in diritto;
- condannarsi il Signor per responsabilità aggravata ai sensi Pt_1
dell'articolo 96 cod. proc. civ. per entrambi i gradi di giudizio, per i motivi riportati nei propri atti;
IN VIA INCIDENTALE:
- in parziale riforma della sentenza n. 1329/2022 emessa dal IBunale di
IA:
1) dichiarare legittimo il disconoscimento del documento “riconoscimento di debito e promessa unilaterale” e, per l'effetto, dichiarare che la Signora
non è debitrice di alcuna somma nei confronti del Signor e CP_1 Pt_1
pertanto condannare quest'ultimo a restituire alla Signora l'importo di CP_1
€ 115.682,67 di cui
- € 79.984,00 corrisposto in data 26.04.2016 direttamente dalla Compagnia pagina 3 di 42 al Signor e trattenuta da quest'ultimo (pagina Controparte_2 Pt_1
7 penultimo capoverso dal basso della sentenza impugnata),
- € 45.253,43 corrisposto in data 03.08.2023 dalla procedura esecutiva n.
1252/2017 al Signor (come da estratto conto del procedimento di Pt_1
distribuzione allegato),
- detratta la somma di €9.555,76 relativa agli interessi moratori e già restituita dal in forza di sentenza IB IA n. 2291/2025 emessa nel giudizio Pt_1
di merito instaurato a seguito del giudizio di opposizione ex art. 617 cpc (come da sentenza allegata);
il tutto oltre interessi legali dalla data del 26.04.2016 al deposito dell'appello incidentale e oltre interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dal deposito dell'appello incidentale al saldo effettivo, il tutto come da paragrafo esplicativo che verrà redatto nella comparsa conclusionale;
2) accogliere l'eccezione di pagamento e compensazione e, per l'effetto,
dichiarare che la Signora non è debitrice di alcuna somma nei CP_1
confronti del Signor Pt_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
- con ogni più ampia riserva;
IN OGNI CASO:
- col favore delle spese tutte di causa, oltre al rimborso forfetario, C.p.a. e Iva, pagina 4 di 42 con distrazione ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ. a favore del sottoscritto difensore antistatario, e con condanna per responsabilità aggravata ex articolo
96 cod. proc. civ. per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Offrendo in comunicazione i seguenti documenti: <<1) tariffario compensi e licenza del ricorrente;
2) procura speciale notarile rilasciata dalla debitrice in data 10/06/2010; 3) contratto di incarico professionale;
4) lettere di intervento verso la compagnia di assicurazione inviate dal ricorrente;
5) pagamento in acconto di € 592.935,64 da parte della compagnia di assicurazione a seguito di solleciti ed intimazioni del ricorrente;
6) fatture, ricevute di pagamento e prestiti personali elargiti dal ricorrente alla debitrice per un importo di €
83.198,46; 7) riconoscimento di debito e promessa unilaterale sottoscritto dalla debitrice;
8) sentenza del tribunale di Verona del 06/04/2016; 9) conferma dell'incarico da parte della debitrice in data 17/04/2016; 10) revoca del mandato da parte della debitrice in data 19/04/2016; 11) intimazione di pagamento per l'importo complessivo di € 316.290,46 inviata dal 12) Pt_1
ricevute di pagamento relative a prestiti e spese processuali sostenute dal ricorrente in nome e per conto della debitrice dopo il 03/08/2012, per un importo di € 41.850,00; 13) fattura n.14/16 del 22/04/2016; 15) lettera di intervento avv. Luca Pansini;
16) decreto ingiuntivo n.383/2016 del tribunale di IA;
17) ricorso per sequestro cautelare;
18) decreto di sequestro pagina 5 di 42 inaudita altera parte dell'11/07/016; 19) visura catastale e contratto di compravendita 20) verbale udienza camerale Controparte_1
02/08/2016; 21) ordinanza di conferma sequestro del 02/08/2016, Pt_1
, titolare di licenza per la trattazione di infortunistica stradale di cui
[...]
all'art. 115 TU P.S. nonché dell'omonimo studio infortunistico denominato
“UD RI di RI OL sito in IA via della Ziziola 57, ha convenuto in giudizio innanzi al tribunale di IA, Controparte_1
esponendo:
- che la convenuta aveva affidato all'attore, mediante procura speciale notarile,
la gestione del proprio infortunio, occorsole il 3.11.2009, sottoscrivendo poi, in data 3/08/2012, “contratto di prestazione di servizi” al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante dal sinistro con previsione a titolo di compenso in favore del della somma pari al 20% oltre IVA;
Pt_1
- che grazie all'intervento dell'attore la convenuta aveva ottenuto la somma di euro 592.935,64, accettata a titolo di acconto;
- che, in virtù della citata procura notarile, l'attore aveva instaurato innanzi al tribunale di Verona la causa per ottenere un maggior risarcimento del danno;
- che l'attore aveva inoltre concesso prestiti alla per la complessiva Pt_2
somma di euro 83.198,46;
- che con scrittura del 3.8.2012 la convenuta aveva riconosciuto di essere pagina 6 di 42 debitrice dell'attore, dedotte le somme già restituite in relazione a precedenti prestiti, sia del compenso di cui al contratto di prestazione di servizi sia dell'importo di euro 83.198,46;
- che con sentenza 869/16 il tribunale di Verona aveva riconosciuto alla convenuta l'ulteriore importo di euro 79.984,00;
- che con atto del 17.4.2016, la convenuta aveva confermato la procura precedentemente conferita all'attore;
- che tuttavia con successivo atto del 19.4.2016 l'aveva revocata;
- che l'attore aveva ottenuto sequestro conservativo in danno della convenuta,
con provvedimento dell'11.7.2016, poi confermato con successiva ordinanza del 2.8.2016.
Tanto premesso, il ha chiesto disporsi la condanna della al Pt_1 CP_1
pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 316.290,46, o di altra somma ritenuta di giustizia.
***
Costituendosi tardivamente (in sede di udienza di prima comparizione) la convenuta, negando sussistere i presupposti per il sequestro conservativo a suo carico, e censurando i provvedimenti che l'avevano accordato, ha replicato osservando:
che il decreto ingiuntivo prodotto da parte attrice era inefficace, in quanto non pagina 7 di 42 notificato nel termine di legge, e, come tale, privo di qualsiasi valenza probatoria;
che la competenza, più rilevante, di € 205.330,00 doveva ritenersi arbitraria e contraddittoria;
che nessuna somma era stata incassata dalla convenuta, nè a maggior ragione la somma di € 1.026.665,00 vale a dire il 100% della percentuale asseritamente pretesa dal ricorrente;
che era compito di quest'ultimo quello di fornire certezza dell'esistenza del credito vantato, il che tuttavia non era avvenuto;
che, quanto alla somma di € 83.108,46, essa non era dovuta essendo <
di una attività di abusivo esercizio, di fatto, di attività bancaria e/o di intermediazione finanziaria, o di indebito utilizzo, sempre dal ricorrente, di somme di dubbia provenienza…>>;
che non ricorreva il presupposto del periculum in mora;
che l'attore era stato inadempiente non risultando che la delega ricevuta ai sensi dell'art.115 del TULPS contempli l'attività di trattare direttamente con le varie compagnie assicurative né di trattenere somma ingenti;
che la somma residua di € 27.852,00 per le spese processuali del IBunale di
Verona non era dovuta in quanto l'attore non era avvocato;
che con riferimento alla scrittura privata recante <ammissione del proprio pagina 8 di 42 credito nei confronti del > ne era effettuato disconoscimento ex Pt_1
art.214 cp(c) e che a tale proposito <codesta difesa chiede(va) che venga
valutata la validità, sotto ogni più ampio profilo della sottoscrizione come
apposta dalla signora in calce al documento del … cioè la presente CP_1
(presunta) ammissione del proprio credito (debito) nei confronti del > Pt_1
<Con riserva di indicare le proprie scritture comparire (comparative) nel
corso della recente (presente) causa>>.
***
Autorizzato il deposito di memorie integrative ex art.183, 6° comma, cpc, con la prima di esse l'attore ha sollevato eccezione di nullità della comparsa di costituzione del convenuto per indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto in essa contenute (facendo la stessa riferimento ai presupposti della misura cautelare del sequestro conservativo anziché prendere posizione sulle domande di merito fatte valere in giudizio); ha inoltre eccepito la decadenza per tardività della richiesta ex art.214 cpc non avendo la convenuta elevato disconoscimento di scrittura privata in sede cautelare;
ne ha poi eccepito l'invalidità per indeterminatezza in assenza di indicazione circa lo specifico documento che si intenderebbe disconoscere.
Con la prima memoria la convenuta ha replicato:
- quanto alla pretesa di pagamento del 20% sulla somma complessivamente pagina 9 di 42 percepita di € 672.949,64, che la stessa avrebbe al più potuto ritenersi fondata per la percentuale del 20% sulla somma di € 79.984,00 incassata nel 2016,
dopo la conclusione del contratto di prestazione di servizi di cui al doc.3 di parte attrice, sottoscritto in data 3/08/2012, non anche invece per la somma di €
592.935,64, ottenuta tra aprile e giugno del 2011, e quindi prima della stipulazione del contratto (doc.5 fascicolo attore); nessun ulteriore pagamento poteva del resto ritenersi dovuto, avendo la convenuta già corrisposto all'attore la maggior somma di € 561.000,00, in relazione alla quale contestualmente sollevava eccezione di compensazione;
- quanto alle spese processuali ed alle somme concesse a mutuo, che la quasi totalità delle ricevute non era riferibile all'attore, mancando quindi la prova del prestito;
- quanto alla somma di € 83.108,46 per prestito personale fino al 3/8/2012, che i documenti compresi nel doc.6 di parte attrice non erano riferibili e collegabili all'attore;
- quanto alla somma di € 27.852,00 per compensi professionali avanti al tribunale di Verona, che si trattava di voce non contemplata nell'articolo 3 del contratto, relativo a quanto la convenuta avrebbe percepito dalla compagnia di assicurazione avversa a titolo di rifusione delle spese di lite.
La convenuta ha in ogni caso opposto in compensazione il proprio pagina 10 di 42 controcredito di € 561.000,00 derivante dall'erogazione da parte sua di tale somma all'attore.
Con la seconda memoria l'attore ha replicato opponendo la tardività
dell'eccezione di compensazione e ribadendo l'eccezione di tardività del disconoscimento sul doc.7, per esser stato quest'ultimo prodotto anche nel procedimento cautelare ante causam nel corso del quale la convenuta, pur costituitasi, non l'aveva ivi disconosciuto. In ogni caso ha proposto istanza di verificazione di tale documento ai sensi dell'art.216 cpc formulando al riguardo istanze istruttorie (richiesta di apposita CTU ed in particolare di ordine di comparizione alla convenuta per il saggio grafico di cui all'art.219
cpc).
Quanto alle spese legali, ha chiarito di invocare al riguardo il disposto di cui all'art.6 del contratto, che prevede l'obbligo di pagamento <di qualsivoglia
importo che lo studio e/o si sia impegnato a Pt_1 Parte_1
corrispondere a terzi e/o professionisti, in loro (mandanti) nome e per conto
per lo svolgimento della pratica>>
Ha infine dedotto prova per testimoni sull'anticipazione di somme alla convenuta per complessivi € 83.198,46, come da doc.6, e sulla relativa restituzione;
sul conferimento dell'incarico nell'aprile del 2010 e sulla relativa conferma dapprima con procura del giugno 2011 e quindi con contratto del giugno 2012, come da docc. 2 e 3, e sulla sottoscrizione da parte della pagina 11 di 42 convenuta del contratto di cui al doc.3; sul pagamento integrale da parte della convenuta di quanto dovuto in relazione al contratto ed infine sull'ottenimento della somma di €. 592.935,64 e sulla sottoscrizione da parte della convenuta dell'incarico conferito all'attore per ottenere il risarcimento del danno già nel mese di aprile 2010.
Con la sua seconda memoria la convenuta ha replicato, contestandone la fondatezza, all'eccezione di nullità della comparsa di costituzione e risposta, in quanto riferibile unicamente alla domanda riconvenzionale, o ad eccezioni non rilevabili d'ufficio, qui non proposte;
ha inoltre sottolineato che unica conseguenza della tardività della costituzione in giudizio era costituita dalle decadenze ex art.167 cpc, nel mentre l'attività svolta era di mera difesa. Nel
merito ha ribadito la contestazione alla pretesa attorea del pagamento del compenso del 20% di cui al contratto 3/08/2012 con riferimento alle somme incassate in precedenza;
ha contestato come illegittimo il trattenimento da parte dell'attore della somma ottenuta all'esito del giudizio di Verona, di €
79.984,00, liquidata in sentenza, instando per l'adozione di ordine ex art.210
cpc a carico della per l'esibizione Controparte_3
di tutta la documentazione relativa al sinistro stradale da cui era derivato il danno subito. Quanto al disconoscimento ha ribadito non poter sussistere dubbi in ordine al documento cui lo stesso si riferiva, trattandosi dell'unico atto ricognitivo, né potersene affermare la tardività, perché proposto col primo atto pagina 12 di 42 difensivo nel presente giudizio, irrilevante essendo l'assenza di disconoscimento in sede cautelare ante causam, data l'autonomia del presente giudizio rispetto a quest'ultimo. Ha poi dedotto prova per interrogatorio formale dell'attore: sul fatto che col contratto 3/08/2012 le parti avevano regolato il corrispettivo che sarebbe maturato dopo tale data per l'attività
prestato nel giudizio incardinato avanti al tribunale di Verona con RG
n.12688/2011; sull'integrale pagamento del corrispettivo maturato in favore dell'attore alla data del 3/08/2012; sulla sottoscrizione del “riconoscimento di debito e promessa unilaterale” di cui al doc.7 da parte di persona diversa dalla convenuta;
sul riconoscimento da parte dell'attore nel novembre 2011 in occasione dell'instaurazione della causa avanti al tribunale di Verona ed in data 3/08/2012 in occasione della firma del contratto di prestazione di servizi del fatto che la convenuta avrebbe sostenuto le spese legali in favore del proprio avvocato nel misura in cui le stesse fossero state liquidate dal tribunale di Verona;
sull'avvenuta corresponsione all'attore della somma di €
561.000,00; sull'avvenuto incasso da parte dell'attore della somma di €
79.984,00 liquidata dalla sentenza n.869/2017 del tribunale di Verona. Ha
infine prodotto gli estratti del proprio conto corrente relativi agli anni 2011,
2012 e 2013 da cui risultava il versamento all'attore della complessiva somma di € 561.000,00, cui aggiungere l'importo a suo dire illegittimamente trattenuto di € 79.984,00, da opporsi in compensazione rispetto alla minor somma di €
pagina 13 di 42 312.290,46 pretesa dall'attore. Ha infine depositato prospetto riepilogativo dei pagamenti ricevuti ed effettuati.
Con memoria n.3 l'attore ha controreplicato evidenziando che i versamenti indicati dalla convenuta erano tutti di data anteriore a quella del riconoscimento di debito di cui al doc.7 col quale la convenuta, affermando di aver provveduto alla restituzione all'attore delle somme dallo stesso corrispostele a titolo di personale sino al 3/06/2011, aveva con ciò ammesso l'esistenza di pregressi debiti nei suoi confronti. Contestando l'ammissibilità
dei mezzi di prova orale dedotti da parte convenuta, l'attore ha prodotto a doc.22 contratto preliminare di compravendita del 25/03/2011 ed ulteriore dichiarazione ricognitiva del 29/09/2015, deducendo infine prova per interpello e testi sulla sottoscrizione di tale dichiarazione ricognitiva.
Con la sua terza memoria la convenuta ha sostenuto esser illegittimo l'incasso in data 19/04/2016 da parte dell'attore della somma corrisposta dalla compagnia assicuratrice per esser precedentemente intervenuta revoca della procura speciale. Ha infine contestato l'ammissibilità dei mezzi di prova orale dedotti da parte attrice.
***
Con ordinanza 9/01/2019 il giudice istruttore ha rigettato tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti;
ha disposto l'acquisizione agli atti del pagina 14 di 42 fascicolo cautelare ed infine ha disposto il rinvio della causa all'udienza del
9/12/2021 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza le parti così hanno rassegnato le proprie conclusioni:
per parte attrice:
1) In via principale e nel merito: previa ogni declaratoria del caso, tutte e nessuna esclusa,
accertare il credito vantato da parte attrice verso parte convenuta e per l'effetto condannare
parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 316.290,46, o di quella
maggiore o minore somma che verrà quantificata in corso di causa, per l'adempimento del
contratto di prestazione di servizi sottoscritto, le somme prestata a mutuo e per le spese
anticipate, come in narrativa dell'atto introduttivo, oltre interessi legali dal dovuto sino al
soddisfo, al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali, ex art. 1284, 4° comma, cod. civ.;
2) In via istruttoria, si reiterano, per scrupolo difensivistico, le istanze formulate con la
memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., qui da intendersi richiamate e non rinunciate;
Con vittoria di spese e compensi.
per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo IBunale di IA, contrariis reiectis, così giudicare
NEL MERITO:
- respingere la domanda avversaria per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- per l'effetto dichiarare che la Signora non è debitrice di alcuna somma nei CP_1
confronti dell'Attore;
- in ogni caso compensare i rispettivi debiti accertandi in corso di causa tra le parti ex art. pagina 15 di 42 1241 c.c.
- dichiarare inesistente il diritto a cautela del quale è stato concesso e, per l'effetto, disporre
la perdita d'efficacia del procedimento cautelare avente Rg n. 11844/2016;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettersi prova per interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova….:
***
Il IBunale di IA ha definito la controversia prendendo le mosse dalla articolazione in quattro segmenti della domanda di condanna complessiva di €
316.290,46 proposta dall'attore nei confronti della convenuta.
A tal fine ha rilevato che l'attore aveva chiesto disporsi la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma:
a) di € 163.480,00 quale compenso dovuto in forza del contratto stipulato tra le parti, pari al 20% sulle somme dalla stessa complessivamente percepite (€
592.935,64 + € 79.984,00 = € 672.919,65), ovvero euro € 134.583,93,
arrotondati con fattura n. 14/2016 nella minor somma di € 134.000,00 oltre
I.V.A. per € 29.480,00
b) di € 41.850,00, risultante dai vari prestiti ed esborsi asseritamente da lui effettuati nell'interesse della controparte successivamente al 3/8/2012;
c) di € 83.108,46 risultante dai vari prestiti ed esborsi da lui effettuati sino al
3/8/2012;
pagina 16 di 42 d) di € 27.000,00 quali spese processuali sostenute nel procedimento avanti al
IBunale di Verona come da nota pro forma dell'avv. TI UR.
Quanto alla domanda di cui al capo a), il IBunale ha ritenuto di accedere all'interpretazione del contratto di cui al doc.3 proposta da parte convenuta e quindi all'applicazione della percentuale del 20% sui soli incassi ottenuti nel giudizio civile incardinato dall'attore, quale procuratore della convenuta, non invece alla somma che quest'ultima aveva già ricevuto. Ha pertanto riconosciuto come dovuto all'attore il pagamento della somma di € 15.996,80,
pari al 20% della somma di € 79.984,00 attribuita risarcitorio dopo il perfezionamento del contratto, oltre IVA (€ 3519,29), e, quindi complessivamente € 19.516,09.
Quanto alla domanda di cui al capo b), il IBunale ha ritenuto di non poterla accogliere, in quanto basata su produzione documentale alla quale tuttavia non avrebbe corrisposto la formulazione di un'adeguata attività di allegazione,
essendo questa risultata totalmente generica.
Quanto alla domanda di cui al capo c), il IBunale l'ha accolta perché il credito fatto valere risultava da dichiarazione ricognitiva (scrittura del 3.8.2012
“Riconoscimento di debito e promessa unilaterale”, di cui al doc.7 attore), in relazione alla quale non avrebbe potuto spiegare effetto il disconoscimento espresso in comparsa di risposta perché < del tutto generico senza nemmeno lo specifico riferimento al documento ed al profilo contestato (Cass. n. pagina 17 di 42 17313/2021)>>.
Quanto alla domanda di cui al capo d), basata sul disposto di cui al punto 6) del contratto (“I mandanti esonerano espressamente il sig. e l'impresa Parte_1
individuale UD RI di RI OL da qualsivoglia onere e/o responsabilità, anche di
spese esercitate a loro favore e si obbligano espressamente a manlevarlo da qualsiasi
responsabilità civile e/o amministrativa e/o penale, connessa allo svolgimento della pratica e
a provvedere personalmente al pagamento di qualsivoglia importo che lo UD RI e/o il
sig. si sia impegnato a corrispondere, a terzi e/o a professionisti, in loro nome Parte_1
e per conto per lo svolgimento della pratica”) e sulla parcella pro forma del
15/05/2016, apparentemente riconducibile all'avv. TI UR (doc. 14
attore), difensore della e dei propri congiunti nel procedimento avanti CP_1
al IBunale di Verona, il IBunale ha ritenuto di non poterla accogliere per difetto di prova dell'avvenuto esborso da parte dell'attore, in ragione dell'assenza di solleciti da parte del professionista e di regolare fattura e, prima ancora, di sottoscrizione da parte dell'avv. UR e di prova dell'invio della fattura pro forma all'attore.
Il IBunale ha pertanto concluso accogliendo la domanda di accertamento del credito di parte attrice nel limite della minor somma in linea capitale di €
102.624,55, pari alla somma di € 19.516,09 + € 83.108,46), rigettando l'eccezione di compensazione sollevata da parte convenuta, in quanto gli accrediti in favore dell'attore, risultanti dagli estratti del conto corrente prodotti dalla convenuta e dal prospetto riepilogativo, erano risalenti al 2011, e quindi pagina 18 di 42 presumibilmente relativi ai prestiti ricevuti prima del 3/08/2012.
Essendo incontestato che l'attore, in forza di quanto stabilito dal punto 5) del contratto, aveva trattenuto l'importo di € 79.984,00 corrisposto dalla compagnia assicuratrice in forza della sentenza del IBunale di Verona, il
IBunale ha concluso disponendo la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attore della differenza ancora dovuta pari ad € 22.640,55 oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione.
Ha infine regolato le spese di lite disponendone la compensazione in ragione della metà con condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attore della restante metà delle spese stesse, liquidate per l'intero, in base ai parametri di cui al DM 55/14, in € 2430.00 per studio, € 1550,00 per la fase introduttiva
€ 3780,00 per la fase istruttoria ed € 4050,00 per la fase decisoria, e per la fase cautelare, in € 2430,00 per studio, € 1145,00 per la fase introduttiva ed €
1687,00 per la fase decisoria.
Ha pertanto così stabilito: < Il IBunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
quale titolare dello UD RI di RI OL della somma di euro
22.640,55 oltre interessi legali dalla notifica della citazione al saldo;
2) Compensa per metà le spese di lite e, per l'effetto, condanna CP_1
pagina 19 di 42 al rimborso della restante metà delle spese di lite liquidate, per l'intero, CP_1
in euro 5.262,00 per la fase cautelare ed in euro 11.810,00 per il presente procedimento, oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.>>
***
Avverso la sentenza n.1329/2022 del IBunale di IA ha proposto tempestiva impugnazione , in proprio e quale titolare dello UD Parte_1
RI, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe per i motivi che seguono;
si è costituita l'appellata resistendo al gravame avversario, del quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità ex art.348 bis cpc ed ex art.342 cpc, ed a sua volta proponendo appello incidentale, come da conclusioni riportate in epigrafe.
Con ordinanza 19/04/2023 questa corte,
- rilevato che l'appellata, la quale aveva chiesto dichiararsi inammissibile l'appello ex art.348 bis cpc perché l'impugnazione non avrebbe una ragionevole probabilità di essere accolta, aveva nel contempo proposto appello incidentale;
- considerato che, ai sensi del secondo comma dell'art.348 ter cpc (testo abrogato ma operante ratione temporis nella fattispecie), <l'ordinanza di
inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella
incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma
dell'articolo 348–bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le
impugnazioni comunque proposte contro la sentenza>>; pagina 20 di 42 - ritenuto che, con riferimento all'appello incidentale, e segnatamente alla doglianza relativa al disconoscimento della dichiarazione ricognitiva, non potevano ravvisarsi i predetti presupposti;
- ritenuto, pertanto doversi procedere, secondo quanto disposto dall'ultima parte del secondo comma dell'art.348 ter cpc, “alla trattazione di tutte le
impugnazioni comunque proposte contro la sentenza”;
- ritenuto, quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame ex art.342 cpc,
che il relativo esame dovesse essere condotto unitamente al merito;
ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex artt.348 bis e ter cpc, riservando al merito l'esame circa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art.342 cpc ed ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 settembre 2025.
***
A tale udienza, tenutasi con modalità cartolare, ex art.127 ter cpc, la causa è
stata posta in decisione con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sintesi dei motivi di gravame principale.
L'appellante principale ha premesso che la sua pretesa, solo parzialmente accolta con l'impugnata sentenza, poggiava su 4 distinte voci di credito: pagina 21 di 42 A. € 163.480,00 quale compenso professionale dovuto in forza di contratto stipulato tra le Parti;
B. € 41.850,00 per prestiti ed esborsi effettuati in favore dell'appellata in data successiva al 3.8.2012;
C. € 83.108,46 per prestiti ed esborsi effettuati in favore dell'appellata in data precedente al 3.8.2012;
D. € 27.000,00 per spese processuali sostenute nel procedimento avanti il
IBunale di VERONA, come da nota pro-forma dell'Avv. TI
BURATTIN.
Col primo motivo di gravame l'appellante principale ha sottoposto a censura la decisione del IBunale di accogliere la domanda di cui al punto A)
limitatamente all'importo di € 19.516,09, circoscrivendo l'ambito di applicazione della percentuale del 20%, convenzionalmente pattuita, alle sole somme che la mandante avrebbe ottenuto in epoca successiva alla sottoscrizione del contratto datato 3.8.2012, sulla base di un'interpretazione meramente letterale di quest'ultimo, in relazione all'utilizzo nello stesso di verbi al futuro, laddove, invece, tenuto conto: 1) della dichiarazione ricognitiva in pari data dell'appellata, con cui la stessa aveva dato atto di non aver corrisposto alcuna somma a titolo di pagamento per prestazioni ed i servizi già
precedentemente eseguiti in suo favore, nonché 2) della presunzione di pagina 22 di 42 onerosità del mandato, ed infine 3) del contenuto della tabella delle prestazioni di cui all'art.120 TULPS, ove si indica la tariffa applicata alla generalità dei clienti nella percentuale del 20% (+ iva) degli importi ottenuti a titolo di risarcimento, la comune volontà delle parti avrebbe dovuto essere ricostruita nel senso della spettanza del compenso nella predetta percentuale anche sulla parte del risarcimento già ottenuta.
Col secondo motivo di gravame l'appellante principale ha sottoposto a censura il rigetto della domanda di restituzione di € 41.850,00 per esborsi e prestiti in favore dell'appellata in epoca precedente il 3/08/2012 sostenendo esser erroneo il ragionamento del giudice di prime cure che aveva ritenuto che la relativa allegazione fosse del tutto generica, mentre al contrario la totalità
dei documenti prodotti a doc.13 avrebbe reso possibile l'accertamento dell'esborso sostenuto dall'appellante a beneficio dell'appellata. A titolo esemplificativo ha fornito specifica indicazione di 20 situazioni di fatto che avrebbero giustificato la corrispondente pretesa restitutoria1, sostenendo che 1
1. disposizione di bonifico BANCA LO RO in data 28.8.2012 con causale “prestito personale senza interessi” per € 1.000,00;
2. disposizione di bonifico AR in data 14.11.2012 con causale “prestito personale senza interessi” per € 1.000,00;
3. pagamento F24 intestato a ed allegata disposizione del pagamento stesso Controparte_1 da conto corrente AR intestato al er € 73,00, in data 13.12.2012; Pt_1
4. disposizione di bonifico BANCA LO RO in data 17.12.2012 con causale “prestito personale senza interessi” per € 1.500,00;
5. disposizione di bonifico AR in data 9.1.2013 con causale “prestito personale senza interessi” per € 500,00;
6. disposizione di bonifico BANCA LO RO in data 19.2.2013 con causale “prestito personale senza interessi” per € 1.000,00;
7. disposizione di pagamento di MAV vari per complessivi € 1.592,16 da c/c riferibile al CP_4 n data 1.8.2013; Pt_1 pagina 23 di 42 l'accoglimento della corrispondente domanda avrebbe dovuto far seguito al solo <semplice calcolo matematico delle pezze giustificative offerte al giudizio e
neppure contestate>>.
Col terzo motivo di gravame ha sottoposto a censura il capo di decisione col quale era stata respinta la sua richiesta di restituzione della somma di €
27.000,00 per spese legali relative alla causa promossa avanti al IBunale di
Verona, a tal fine affermando di aver versato:
- il fondo spese al C.T.U. nella causa R.G. 12668/2011 per € 1.210,00 in favore dell'ing. con disposizione di bonifico AR del 19.6.2013; Per_1
- il fondo spese al C.T.U. nella causa R.G. 12668/2011 per € 341,60 in favore
8. disposizione di pagamento AR fattura 197 emessa da ELA-CON S.N.C. per elaborazione prospetti paga della badante, in data 7.8.2013, per € 239,58;
9. disposizione di bonifico AR in data 10.10.2013 con causale “prestito personale senza interessi” per € 2.000,00;
10. pagamento F24 intestato a ed allegata disposizione del pagamento Controparte_1 stesso da conto corrente AR intestato al er € 69,00 in data 21.1.2014; Pt_1
11. disposizione di bonifico AR in data 12.5.2014 con causale “prestito personale senza interessi” per € 2.000,00;
12. pagamento F24 intestato a ed allegata disposizione del pagamento Controparte_1 stesso da conto corrente AR intestato al er € 108,00 in data 16.6.2014; Pt_1
13. disposizione di bonifico AR in data 19.11.2014 con causale “prestito personale senza interessi” per € 3.000,00;
14. disposizione di bonifico AR in data 16.12.2014 con causale “prestito personale senza interessi” per € 108,00;
15. disposizione di pagamento AR fatture 66/226/299 emesse da ELA-CON S.N.C. per elaborazione prospetti paga della badante, in data 13.1.2015, per complessivi € 644,16;
16. disposizione di bonifico AR in data 21.1.2015 con causale “prestito personale senza interessi” per € 1.000,00;
17. pagamento F24 intestato a ed allegata disposizione del pagamento Controparte_1 stesso da conto corrente AR intestato al er € 108,00 in data 16.12.2015; Pt_1
18. disposizione di pagamento AR fatture 166 e 290 emesse da ELA-CON S.N.C. per elaborazione prospetti paga della badante, in data 22.12.2015, per complessivi € 407,48
19. disposizione di pagamento AR in data 16.3.2016 per€ 99,15 per polizza assicurativa immobile della signora;
CP_1
20. disposizione di bonifico AR in data 19.5.2015 con causale “prestito personale senza interessi” per € 2.000,00 . pagina 24 di 42 del Geom. con disposizione di bonifico AR del CP_5
13.2.2015;
- il fondo spese al C.T.U. nella causa R.G. 12668/2011 per € 341,60 in favore del Geom. con disposizione di bonifico AR del CP_5
13.2.2015;
- il saldo C.T.U. per € 2.841,73 in favore del Geom. con CP_5
disposizione di bonifico AR del 8.2.2016;
ed ha aggiunto:
- esser dovuto l'onorario del C.T.P. Arch. , per € 1.389,44 come Per_2
da pro-forma del 2.9.2015;
- aver onorato a mezzo assegno la parcella per consulenza medico-legale del
13.9.2013 per € 423,50.
Ha evidenziato che il contratto prevede all'art. 6 l'obbligo della signora al “pagamento di qualsivoglia importo che lo UD RI e/o il CP_1
Sig. si sia impegnato a corrispondere a terzi e/o a professionisti, Parte_1
in loro nome e per conto per lo svolgimento della pratica” e ne ha dedotto doversi ritenere fondata la pretesa basata sulla parcella pro-forma emessa (in accordo ai parametri forensi) dall'Avv. TI BURATTIN per l'importo di €
27.852,00, essendo al fine sufficiente l'assunzione dell'impegno a corrispondere i predetti onorari, senza che occorra dimostrazione dell'avvenuta pagina 25 di 42 effettuazione del corrispondente pagamento.
Ha infine evidenziato che agli atti di causa (documentazione di spesa) vi è
fattura d'acconto dell'Avv. BURATTIN, regolarmente saldata, per € 10.745,33
Da ultimo ha chiesto che in conseguenza dell'accoglimento del gravame venga diversamente disposto quanto a spese legali, da porsi per intero per ambo i gradi a carico di parte appellata, senza alcuna compensazione.
***
Col primo motivo di gravame incidentale ha Controparte_1
sottoposto a censura il capo di sentenza col quale era stato disatteso il disconoscimento di scrittura privata dalla stessa formulato con comparsa di costituzione e risposta, rilevando che era stato ivi individuato con precisione il documento oggetto di contestazione, come quello recante la “presunta ammissione del proprio credito nei confronti del , che altro non poteva CP_6
essere se non il doc.7, denominato “riconoscimento di debito e promessa unilaterale”. Di qui la richiesta di riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto in favore dell'appellante un credito di € 83.108,46
per esborsi e prestiti per il periodo temporale successivo al 3/08/2012.
Col secondo motivo di gravame incidentale ha sottoposto a censura il capo di decisione col quale era stata rigettata l'eccezione di estinzione per compensazione del credito di controparte, sul rilievo dell'avvenuta pagina 26 di 42 corresponsione dell'importo di € 561.000,00 contro il minor credito preteso dai
€ 353.253,07.
Col terzo motivo di gravame incidentale ha sottoposto a censura la decisione in punto spese, con cui ne era stata disposta la compensazione in ragione della metà, pur a fronte di un accoglimento della domanda in misura di gran lunga ridotta (del 90%) rispetto a quanto richiesto da parte attrice.
***
Le valutazioni del collegio.
1) Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis cpc.
Sul punto è sufficiente far richiamo a quanto già precedentemente affermato con ordinanza 19/04/2013, cui si rinvia.
2) Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 cpc.
L'eccezione in discorso è infondata. L'art. 342 c.p.c., infatti, impone all'appellante di indicare, in modo chiaro e puntuale, l'oggetto del gravame, circoscrivendo il giudizio di impugnazione con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (sul punto, cfr. Cass. civ., Sez. Unite, n. 27199/2017); tanto basta affinché la pagina 27 di 42 Corte d'appello venga posta in condizione di individuare e valutare le ragioni che potrebbero determinare le modifiche richieste alla sentenza appellata. Nel caso in esame, il gravame proposto individua in modo sufficientemente chiaro sia le parti della sentenza impugnata di cui viene chiesta la rifor.ma, sia il modo in cui l'appellante ritiene che queste debbano essere modificate.
3) Sul primo motivo di appello incidentale.
Si ritiene opportuno procedere dapprima all'esame del primo motivo di appello incidentale, in quanto l'utilizzabilità o meno della scrittura privata del cui disconoscimento si tratta (doc.7 di parte attrice/appellante principale) può
risultare di rilievo non soltanto ai fini dell'accertamento circa la debenza o meno della restituzione della somma di € 83.108,46 per esborsi e prestiti per il periodo temporale successivo al 3/08/2012 ma anche ai fini dell'individuazione della corretta interpretazione del contestuale “contratto di prestazione di servizi”.
***
Il IBunale ha ritenuto di disattendere il disconoscimento formulato da parte convenuta sulla base della seguente considerazione: <In sede di comparsa di
costituzione la convenuta ha disconosciuto la propria sottoscrizione: trattasi,
però, di disconoscimento del tutto generico senza nemmeno lo specifico
riferimento al documento ed al profilo contestato (Cass. n.17313/2021)>>
La parte attrice aveva replicato eccependo la tardività di tale disconoscimento pagina 28 di 42 in quanto non precedentemente proposto in sede di giudizio cautelare ante causam. Tale eccezione non può tuttavia trovare accoglimento attesa l'autonomia del procedimento di merito rispetto a quello cautelare, nell'ambito del quale, peraltro, non si rendeva necessaria la proposizione di tale contestazione.
L'appellante incidentale afferma l'erroneità della statuizione del giudice di prime cure sostenendo che dall'esame del testo complessivo dell'eccezione emergerebbe con certezza il chiaro riferimento all'unico documento prodotto avente carattere ricognitivo, e cioè il doc.7, intitolato <riconoscimento di
debito e promessa unilaterale>>.
Tale considerazione, tuttavia, non può ritenersi sufficiente ad infirmare il giudizio di invalidità del disconoscimento, perché nella valutazione del
IBunale tale conclusione sarebbe derivata dal carattere generico di tale atto,
privo tra l'altro – ma quindi non solo – dello “specifico riferimento al
documento ed al profilo contestato”.
Giova in proposito riportare letteralmente il testo di tale atto:
<Sul disconoscimento di scrittura ex art.214 cp.
Codesta difesa chiede che venga valutata la validità, sotto ogni più ampio
profilo della sottoscrizione come apposta dalla signora in calce al CP_1
documento del … cioè la presenta ammissione del proprio credito nei
pagina 29 di 42 confronti del . Parte_1
Rileva al riguardo questa corte che, sebbene l'atto faccia riferimento al disconoscimento di scrittura privata ed alla disposizione di cui all'art.214 cpc,
non è in esso espressa alcuna effettiva contestazione circa la provenienza della scrittura dalla mano dell'eccipiente signora CP_1
A tale riguardo sebbene non sia necessario per la valida formulazione del disconoscimento il ricorso ad alcuna specifica formalità ritiene tuttavia il collegio che quanto meno esso debba esprimere l'inequivoca negazione della propria sottoscrizione sul documento offerto in comunicazione dalla controparte.
La dichiarazione di non conoscenza è infatti di rilievo soltanto nel caso di disconoscimento della scrittura privata operato dagli eredi del soggetto che vi appare come sottoscrittore.
Ritiene il collegio che nell'istanza < che venga valutata la validità, sotto ogni
più ampio profilo della sottoscrizione come apposta dalla signora in CP_1
calce al documento>> sia implicita ma inequivoca la richiesta di un accertamento circa il carattere genuino o al contrario apocrifo della sottoscrizione, conclusione quest'ultima ulteriormente avvalorata dalle parole che seguono: <Con riserva di indicare le proprie scritture comparire
(comparative) nel corso della recente (presente) causa>>, che rimandano ad pagina 30 di 42 una successiva indagine tecnica. La quale è di regola richiesta dalla parte che,
intendendo utilizzare la scrittura privata disconosciuta, abbia aperto, a seguito del disconoscimento, un procedimento di verificazione della scrittura privata.
Nel caso in esame, invece, l'eccipiente, pur parlando di disconoscimento, non ha, in sede di comparsa di costituzione e risposta, neppure dichiarato di non aver firmato il documento;
ha invece chiesto procedersi all'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione che gli veniva attribuita, con ciò
implicitamente ma inequivocabilmente non esprimendo una chiara e definitiva negazione della stessa.
Ad ulteriore conferma di tale conclusione sta la considerazione degli atti successivi: nelle memorie integrative ex art.183, 6° comma, cpc la convenuta ha, per la prima volta, formulato un'espressa ed inequivoca contestazione della propria sottoscrizione della scrittura ricognitiva di cui al doc.7 di parte attrice,
così dando ingresso un chiaro disconoscimento della stessa, tanto che la parte attrice, di conseguenza, ha proposto apposita istanza di verificazione.
Di tale disconoscimento, tuttavia, non si può tenere conto, perché tardivo, in quanto effettuato dopo la prima difesa o udienza successiva a quella di produzione della scrittura privata in discorso.
Per le anzidette considerazioni ritiene il collegio di dover confermare la valutazione fatta dal giudice di prime cure quanto ad invalidità del pagina 31 di 42 disconoscimento e, quindi, all'attribuzione alla convenuta della sottoscrizione del documento 7, recante ricognizione di debito e promessa di pagamento.
Il quale, com'è noto, produce l'effetto di astrazione processuale, di cui all'art.1988 c.c., cioè di porre “sull'autore della ricognizione l'onere di
allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è
estinto” (da ultimo Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31818 del 10/12/2024; in precedenza Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 20689 del 13/10/2016; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 13506 del 13/06/2014). Nella specie non sussiste né prova né
ancor prima allegazione circa l'insussistenza, l'invalidità o l'intervenuta estinzione del rapporto da cui è scaturita la dichiarazione ricognitiva.
Il primo motivo di appello incidentale non può pertanto trovare accoglimento.
***
4) Sul primo motivo di gravame principale.
Ritiene il collegio che, ai fini della corretta ricostruzione della comune volontà
delle parti sia necessario, come implicitamente richiesto dall'appellante principale, valutarne il comportamento complessivo, risultante sia dalla contestuale (in quanto rilasciata nella medesima data del 3/08/2012)
dichiarazione a carattere ricognitivo, di cui al doc.7, laddove vi si riconosce il mancato pagamento di alcun compenso per le pregresse attività svolte dal in favore della sia dalla successiva dichiarazione (17/04/2016) Pt_1 CP_1
pagina 32 di 42 di quest'ultima a doc.9, laddove si richiama la <
10.6.2010>>, seguita da revoca due giorni dopo, sia, soprattutto, da tale procura, scrittura privata offerta in comunicazione da parte attrice a doc.2
recante non soltanto il conferimento di poteri di rappresentanza processuale e sostanziale ma anche un vero e proprio incarico di mandato, regolato, quanto a corrispettivi, dalle seguenti clausole, apparentemente l'una contraddittoria rispetto all'altra:
la prima: <Noi, i mandanti, ci impegnamo inoltre a pagare al signor
[...]
ed allo UD RI di RI OL, le spese che spettano per il Pt_1
mandato svolto, e che saranno previste in un contratto di prestazioni-servizi
che concluderemo ulteriormente con il mandatario>>;
la seconda: <Il presente mandato è dato a titolo gratuito, essendo valido fino
al suo adempimento oppure fino alla sua cancellazione nelle condizioni
dell'art.1552 e le seguenti del codice civile romeno>> (e cioè alla sua risoluzione: ndr).
Ritiene al riguardo il collegio che l'antinomia sia soltanto apparente, perché
dalla lettura combinata e coordinata delle due disposizioni emerge chiara la volontà delle parti di prevedere il conferimento dell'incarico provvisoriamente a titolo gratuito sino ad intervenuta effettiva regolamentazione del rapporto mediante sua definizione contrattuale, che avrebbe disposto solo per l'avvenire. pagina 33 di 42 Conclusione quest'ultima coerente col tenore letterale dell'accordo espresso nel contratto che sarebbe poi stato stipulato il 3 agosto del 2012, che prevedeva la corresponsione del compenso nella percentuale pattuita sull'eventuale ulteriore somma che la avesse in seguito ottenuto grazie all'attività nel CP_1
suo interesse svolta dal Coerente, inoltre, con l'ulteriore dato letterale, Pt_1
costituito dall'assenza in contratto di qualsiasi riferimento ad un obbligo di pagamento del compenso, nella percentuale pattuita, sull'ammontare delle somme già precedentemente incassate dalla ciò, peraltro, anche in CP_1
funzione del canone di cui all'art.1364 c.c. Ma soprattutto coerente con il contenuto della contestuale dichiarazione ricognitiva di cui al doc.7, laddove è
dichiarato l'impegno della al pagamento in favore del della CP_1 Pt_1
somma di € 83.198,46, dallo stesso corrispostale <a titolo di prestito
personale sino alla data del 3-6-2011>>, ma non anche quello a corrispondergli il compenso a percentuale (20%) sulle somme già
precedentemente incassate.
La giustificazione di tale conclusione è agevolmente individuabile nella funzione stessa dell'incarico conferito al volto a far conseguire alla Pt_1
un utile che ella autonomamente non avrebbe potuto realisticamente CP_1
ottenere, o che avrebbe difficilmente potuto ottenere. Il corrispettivo,
nell'ampia misura del 20% di quanto ottenuto, in tanto si giustificava in quanto da ritenersi frutto dell'opera del mandatario. Nessun compenso avrebbe avuto pagina 34 di 42 ragion d'essere per quanto alla fosse pervenuto comunque, anche a CP_1
prescindere dall'intervento del mandatario. Ed in tale prospettiva non può
dimenticarsi da un lato che il risarcimento richiesto dalla traeva CP_1
origine da un incidente stradale che l'aveva vista coinvolta come persona trasportata su una delle due vetture entrate in collisione e dall'altro lato che,
definito il danno per le lesioni subite in un importo ben superiore ad un milione di euro, il aveva avanzato una proposta transattiva per € 900.000,00, Pt_1
non accettata dalla compagnia assicuratrice avversa, la quale, appunto perciò,
aveva offerto la minor somma di € 592.935,64, determinata sul presupposto di un concorso di colpa del 40%, per mancato allacciamento delle cinture di sicurezza. Quello (il pagamento della somma di € 592.935,64) veniva dunque a costituire non il risultato dell'attività del ma il punto di partenza, il Pt_1
dato cioè ovvio ed incontroverso, a partire dal quale egli avrebbe dovuto operare onde far conseguire alla cliente un compenso effettivamente corrispondente a ciò che le sarebbe spettato in ragione delle gravissime lesioni subite in conseguenza del sinistro stradale occorsole il 3/11/2009.
A conferma della correttezza dell'interpretazione del contratto 3/8/2012 così
come fatta dal giudice di prime cure sta dunque non soltanto il dato letterale ma anche la ricostruzione dell'effettiva volontà delle parti, così come effettuata sulla base delle considerazioni che precedono.
Né a diversa conclusione può condurre la dichiarazione resa dalla nel CP_1
pagina 35 di 42 doc.7 di aver ricevuto dalla compagnia d'assicurazione in due rate CP_2
l'importo complessivo di € 592.935,64, trattenuto a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta, e di non aver sinora corrisposto alcun importo al a titolo di pagamento per le prestazioni ed i servizi eseguiti in suo Pt_1
favore: tale dichiarazione, invero, si giustifica da un lato con la previsione della gratuità del rapporto sino a sua definizione con apposito contratto,
affermazione con ciò implicitamente confermata nonostante l'intervenuta corresponsione in favore del della complessiva somma di € 561.000,00; Pt_3
dall'altro lato con le considerazioni testè esposte quanto a giustificazione sul piano causale del corrispettivo pattuito.
Il primo motivo di gravame principale non può pertanto trovare accoglimento.
***
5) Sul secondo motivo di gravame principale
L'appellante sottopone a censura il rigetto della domanda di restituzione di €
41.850,00 per esborsi e prestiti in favore dell'appellata in epoca precedente il
3/08/2012 sostenendo esser erroneo il ragionamento del giudice di prime cure che aveva ritenuto che la relativa allegazione fosse del tutto generica, mentre al contrario la totalità dei documenti prodotti a doc.13 avrebbe reso possibile l'accertamento dell'esborso sostenuto dall'appellante a beneficio dell'appellata.
pagina 36 di 42 A giudizio del collegio deve ritenersi corretta e condivisibile l'affermazione fatta dal giudice di prime cure secondo cui <era … preciso onere dell'attore
indicare specificamente le spese e i prestiti cui si>> riferiva <il complessivo
importo richiesto>>, adempimento possibile come dimostrato dalla stessa condotta dell'attore il quale a ciò ha parzialmente provveduto in atto d'appello fornendo indicazioni più precise, seppur sintetiche, su alcuni rimborsi spese e prestiti richiesti (riportati nella nota n.1 che precede).
Va pertanto confermata la valutazione espressa in sentenza circa il difetto di allegazione, non sanato con l'integrazione di cui all'atto d'appello, perché da ritenersi non consentita, giusta il disposto di cui all'art.345 cpc.
Anche il secondo motivo di gravame principale va pertanto rigettato.
***
6) Sul terzo motivo di gravame principale.
L'appellante principale con il terzo motivo censura il capo di decisione col quale è stata respinta la sua richiesta di restituzione della somma di €
27.000,00 per spese legali relative alla causa promossa avanti al IBunale di
Verona.
A fronte dell'affermazione in sentenza secondo cui nessun elemento era stato portato dall'attore in merito all'esborso di tale esborso, non potendosi ritenere sufficiente, in assenza di ulteriori elementi, la parcella pro forma, l'appellante pagina 37 di 42 sostiene esser irrilevante la mancata prova del rimborso bastando l'assunzione del corrispondente obbligo.
A tale proposito, a prescindere dalla considerazione della novità di tale prospettazione, è appena il caso di rilevare che nessuna critica risulta esser stata sollevata avverso il rilievo circa la mancata sottoscrizione della parcella pro forma e l'assenza di prova in ordine al relativo invio al signor
[...]
Pt_1
Non conoscendosi il contenuto dell'eventuale accordo tra il e l'avv. Pt_1
TI UR in ordine alla regolamentazione del compenso per la difesa nella causa innanzi al IBunale di Verona, e non essendosi fornita alcuna idonea prova circa la formulazione di una richiesta di pagamento al da Pt_1
parte del legale, non può pertanto comunque ritersi raggiunta la prova della assunzione della corrispondente obbligazione da parte del Pt_1
***
Va pertanto conclusivamente confermato l'accertamento del credito di parte attrice/appellante principale nell'importo di € 102.624,55 (€ 83.108,46 + €
19.516,09), oltre interessi.
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7) Col secondo motivo l'appellante incidentale, sul rilievo della prova dell'avvenuta corresponsione da parte sua al dell'importo di € Pt_1
pagina 38 di 42 561.000,00, contro il minor credito vantato da quest'ultimo € 353.253,07,
sottopone a censura, come erroneo, il capo di decisione col quale è stata rigettata l'eccezione di estinzione per compensazione del credito di controparte.
Ritiene il collegio che tale motivo di censura sia privo di giuridico fondamento.
La dimostrazione dell'avvenuta corresponsione alla controparte della somma di € 561.000,00 non vale di per sé a dimostrare il carattere indebito dell'erogazione, né dell'assunzione da parte dell'accipiens dell'obbligo alla relativa restituzione.
Non vi è dunque prova della sussistenza di un corrispondente credito restitutorio a favore della ed a carico del che possa essere CP_1 Pt_1
opposto in compensazione a quest'ultimo. Tanto meno sussistono i presupposti richiesti per l'operatività dell'estinzione per compensazione, e cioè che il controcredito sia certo, esigibile, liquido o di pronta e facile liquidazione.
Anche il secondo motivo di gravame incidentale non può pertanto trovare accoglimento.
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8) Col terzo motivo di gravame incidentale la sottopone a censura la CP_1
decisione in punto spese, con cui ne è stata disposta la compensazione in ragione della metà, pur a fronte di un accoglimento della domanda in misura di pagina 39 di 42 gran lunga ridotta (del 90%) rispetto a quanto richiesto da parte attrice.
Ritiene il collegio infondata l'impugnazione avverso la sopra indicata regolamentazione delle spese.
Nel giudizio di primo grado, infatti, l'odierna appellante incidentale,
costituendosi, ha chiesto respingersi in toto le domande di parte attrice, che invece hanno trovato accoglimento, sia pure nella minor somma di € 22.640,55
oltre interessi legali dalla notifica della citazione al saldo, risultante dalla detrazione dall'importo accertato di € 102.624,55 di quello di € 79.984,00,
corrisposto dalla compagnia assicuratrice in esecuzione della sentenza del
IBunale di Verona al e da quest'ultimo trattenuta. Pt_1
La convenuta è pertanto risultata soccombente e non può pertanto dolersi della compensazione in misura soltanto parziale delle spese di lite.
Il collegio ritiene pertanto di non poter accogliere neppure il terzo motivo di gravame incidentale.
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9) Nell'atto di citazione in appello il ha chiesto riformarsi la sentenza Pt_1
riconoscendogli per intero le spese di lite sul presupposto dell'accoglimento nel merito del gravame. Che invece viene qui respinto, restandone perciò
assorbita la richiesta di riforma in punto spese.
*** pagina 40 di 42 10) La sentenza n.1329/2022 del IBunale di IA va pertanto integralmente confermata.
Quanto alle spese di lite del presente grado d'appello, atteso il rigetto tanto del gravame principale quanto di quello incidentale, ne va disposta l'integrale compensazione tra le parti.
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11) Atteso il rigetto di entrambe le contrapposte impugnazioni si rileva, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012, la sussistenza dei presupposti per la duplicazione a carico dell'appellante principale e di quello incidentale del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di IA – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge tanto l'appello principale quanto quello incidentale e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza n.1329/2022 del IBunale di IA.
Compensa le spese di lite del presente grado d'appello.
Accerta i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012 a carico dell'appellante principale e di quello pagina 41 di 42 incidentale.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE
IU OL
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