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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10722/2024 r.g., promossa da nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Novella Bugetti del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore e nato a Controparte_1
Taranto il 28 gennaio 1988 (c.f. ), rappresentato e difeso C.F._2
dall'avv. Benedetta De Bellis del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“i difensori dei ricorrenti concludono chiedendo che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
alle condizioni dagli stessi concordate e riportate nel ricorso e nel Controparte_1
verbale dell'odierna udienza del 18 febbraio 2025”.
1
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“conclude per l'accoglimento della domanda, con ogni giuridica conseguenza”.
Il Tribunale, osservato che e con ricorso depositato il 16 Parte_1 Controparte_1
settembre 2024, hanno chiesto che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, alle condizioni dagli stessi concordate;
osservato che i ricorrenti, sentiti all'udienza del 18 febbraio 2025, hanno escluso una riconciliazione ed hanno confermato la volontà di divorziare espressa nel ricorso introduttivo, alle condizioni ivi previste e riportate a verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio a Taranto il 12 maggio 2018 e che dall'unione dei coniugi è nata, in data 4 maggio 2020, la figlia ER
ritenuto che, come si desume dalla documentazione prodotta, ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, essendosi la separazione dei coniugi protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dall'udienza presidenziale tenutasi nel procedimento di separazione personale definito con la sentenza del Tribunale di Bologna del 2 novembre 2023;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni del divorzio concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo,
2 rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della figlia minore in quanto garantiscono ER
alla stessa un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
rilevato, in particolare, che fra le condizioni del divorzio concordate dai coniugi in sede di domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermata all'udienza del 18 febbraio 2025, è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“3)TRASFERIMENTO IMMOBILIARE.
I IGi e al fine di dare compiuta definizione ai reciproci rapporti CP_1 Pt_1
economici e patrimoniali derivanti dal loro matrimonio e a tacitazione di ogni altra questione economica tra loro esistente, salvo quanto disposto al precedente punto 2), ai sensi dell'art. 1376 c.c., convengono di effettuate il seguente trasferimento immobiliare
A) Consenso ed oggetto.
Il IG cede e trasferisce alla NO , che accetta e CP_1 Parte_1
acquista, e che essendo già titolare della restante quota di un mezzo diviene piena proprietaria dell'intero, la proprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), che a esso compete, del seguente immobile: porzione del fabbricato denominato “Gardenia”, sita nel
Comune di San IO di AN (BO), via Baroni n. 14 (catastalmente via E. Curiel snc), costituita da un appartamento posto al piano primo con annessi pertinenziali vani a uso cantina ed autorimessa posti al piano seminterrato;
il tutto distinto nel Catasto
Fabbricati del detto Comune come segue: - F. 24, particella 953 sub. 40, VIA
[...]
, p.
1-S1, cat. A/2, cl. 1, vani 5,5, totale superficie catastale mq. 99, CP_2
(superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 93), Rendita Euro 553,90; - F. 24, particella 953 sub. 11, VIA E. CURIEL n. SNC, p.S1, cat. C/6, cl. 2, mq. 17, totale superficie catastale mq. 19, Rendita Euro 84,29.
3 Alle unità immobiliari in oggetto competono la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione.
B) Provenienza.
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla Parte cedente per acquisto con atto del Notaio Dott. in data 17.9.2021 repertorio n 47.470 Persona_2
raccolta n. 23.840, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 23.9.2021 al n.
46847, trascritto a Bologna il 23.9.2021 all'art. 35129).
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento ai beni descritti presi a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trovano con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
C) Garanzie.
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto, nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti, salvo la ipoteca iscritta a Bologna il 23 settembre 2021 art. 9069 derivante dal mutuo bancario ipotecario contratto per l'acquisto dell'immobile stesso.
D) Dichiarazioni urbanistiche.
La Parte cedente IG ai sensi e per gli effetti della vigente normativa CP_1
urbanistica, dichiara che:
- la costruzione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari in oggetto è stata eseguita in forza di concessione edilizia n. 3381 rilasciata dal Comune di San IO di AN in data 13 febbraio 2003 pratica n. 2074 (su domanda presentata il 12 ottobre
4 2002 prot. N. 14094) e successivo permesso di costruire in variante n. 22 del 30 ottobre 2003 prat. n. 2074 nonché DIA in variante del 4 novembre 2004 prot. n. 16829 preceduta da DIA per ampliamento dell'area cortiliva presentata in data 30 settembre
2004 prot. n. 14845;
- in data 20 giugno 2005 prot. n. 10566 è stata presentata, corredata da ogni necessario documento, domanda di abitabilità e che, non avendo l'autorità comunale ad oggi sollevato eccezione alcuna, detto certificato deve intendersi rilasciato per silenzio- assenso.
La Parte cedente garantisce la conformità degli impianti posti al servizio degli immobili oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza e resta esonerata dalla consegna delle relative certificazioni.
E) Attestato di prestazione energetica.
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto
2013 n. 90, la Parte cedente dà atto che l'appartamento in oggetto è dotato di Attestato di Prestazione Energetica n. 02435-181396-2021 rilasciato in data 7 febbraio 2021, che si allega al presente verbale sub A). La Parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
F) Conformità catastale.
Ai sensi dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010, le Parti dichiarano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e documentati dalle visure catastali depositate, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in Catasto Protocollo n. BO0206480 del 5.11.2004, che si allegano al presente verbale sub B), alle quali essi fanno riferimento.
Il signor attuale intestatario dei diritti immobiliari oggetto del trasferimento, CP_1
dichiara che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto dell'immobile in base alle vigenti disposizioni in materia catastale, che non sussistono
5 difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa e la NO conferma la dichiarazione di conformità dei dati Pt_1
catastali e delle planimetrie allo stato di fatto.
Il signor dichiara che vi è conformità fra gli intestatari catastali e le CP_1
risultanze dei registri immobiliari.
G) Valore.
I IGi e per quanto occorrer possa, dichiarano che il valore della CP_1 Pt_1
quota ceduta è pari a Euro 120.000.
F) Assenza di Mediazione - Corrispettivo in denaro.
I IGi e consapevoli delle responsabilità penali previste dall'art. CP_1 Pt_1
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano:
- di non essersi avvalsi, per la conclusione del trasferimento di cui al presente procedimento, di un mediatore;
- che, a tacitazione di ogni rapporto di dare e avere tra i coniugi anche quale corrispettivo per il presente trasferimento, che avviene nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche dei coniugi non è stata versata alcuna somma, né alcuna somma è dovuta.
La NO si impegna a fare tutto quanto necessario ai fini Pt_1
dell'espromissione del IG dal contratto di mutuo ipotecario in essere con CP_1
Intesa San Paolo S.p.a. n. 0E5057885512 il cui residuo è pari ad Euro 164.174,80; la stessa si impegna altresì a continuare a corrispondere per l'intero, fino a tale momento, le rate del mutuo predetto.
G) Rinuncia ad ipoteca legale.
6 La Parte cedente IG rinuncia all'ipoteca legale. CP_1
H) Effetti.
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
I) Dichiarazioni fiscali.
I IGi e intendono avvalersi dell'esenzione dal pagamento di CP_1 Pt_1
imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione o divorzio, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
Le Parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione Tecnica
Integrata relativa all'immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari”; preso atto che i ricorrenti, quanto al trasferimento immobiliare concordato, hanno reso le prescritte dichiarazioni, sottoscrivendo il verbale dinanzi al cancelliere;
rilevato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 26 settembre 2024 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente
Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 12 febbraio 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso congiuntamente dai ricorrenti, e l'accordo dagli stessi raggiunto anche in merito alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
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P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 12 maggio
2018 a Taranto da , nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Taranto al n. 15, parte II, serie A, ufficio 8, anno 2018;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Taranto di procedere all'annotazione della sentenza;
C) prende atto che in base all'accordo fra i ricorrenti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1)AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DELLA FIGLIA.
A) Collocazione di e diritto di visita. ER
rimarrà affidata a entrambi i genitori, con collocazione in via prevalente ER
presso la madre (ivi fissandone la residenza) in via Pier Giovanni Baroni n. 14, San
IO di AN (BO), nell'immobile oggetto dell'alienazione che segue e che, pertanto, verrà assegnato alla NO La responsabilità genitoriale sarà Pt_1
esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per la minore – con riferimento a quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute – verranno prese di comune accordo tra loro, tenendo conto in primo luogo delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
quanto alle questioni di ordinaria importanza, i genitori eserciteranno la responsabilità anche in via disgiunta tra loro.
Quanto alla frequentazione con il padre, allo scopo di mantenere le attuali abitudini della minore e tenuto conto degli impegni lavorativi dello stesso, il IG ER
a settimane alterne: Controparte_1
a)prima settimana: ritirerà dall'asilo il lunedì e il mercoledì alle ore 17,30 e la ER
riaccompagnerà nell'abitazione di San IO di AN (BO), Via Pier Giovanni
Baroni, n. 14, alle ore 19,00; il venerdì il IG ritirerà dall'asilo CP_1 ER
8 alle ore 17,30 e starà con la bambina fino alla domenica sera alle ore 21,00, quando la riaccompagnerà a San IO di AN (BO) presso l'abitazione della madre;
b)seconda settimana: ritirerà il mercoledì dalla casa familiare alle ore 20 e la ER
bambina pernotterà presso il padre, che la riaccompagnerà all'asilo il mattino seguente.
Nel caso in cui i genitori siano impossibilitati a ritirare da scuola ER
personalmente, previo accordo, la bambina verrà ritirata dall'asilo da una baby-sitter, della quale i genitori divideranno i relativi costi.
Durante il fine settimana il genitore che ha presso di sé la bambina dovrà consentire all'altro di comunicare con la stessa telefonicamente e dovrà in ogni caso informare l'altro su dove la minore si trovi.
Eventuali variazioni del calendario necessitate da esigenze dei genitori dovranno essere tra loro concordate con congruo anticipo.
I genitori trascorreranno 15 giorni consecutivi ogni estate con secondo un ER
calendario da concordarsi non oltre il 15 aprile di ogni anno.
Il calendario delle festività (Natale, Capodanno, Pasqua) sarà concordato dai genitori di anno in anno entro il 15 ottobre in modo da consentire a di celebrare le ER
feste con ambedue i genitori e le rispettive famiglie di origine.
B) Contributo al mantenimento.
Il IG verserà alla NO a titolo di assegno Controparte_1 Parte_1
perequativo per il mantenimento della figlia un assegno mensile di ER
complessivi Euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro la fine del mese precedente.
Le spese di natura straordinaria connesse al mantenimento, intendendosi per tali quelle indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare presso il Tribunale di Bologna sottoscritto il 9.8.2017, saranno a carico dei genitori in ragione del 50% e dovranno essere rimborsate secondo le modalità ivi indicate. I
9 genitori divideranno altresì i costi dei capi spalla e delle calzature da acquistarsi alla minore.
La NO si accolla l'intera retta attuale di frequenza scolastica della scuola Pt_1
dell'infanzia della figlia ER
I coniugi convengono che la NO percepisca in ragione del 100% Pt_1
l'assegno unico per la figlia ER
C) Consenso reciproco al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
I genitori si danno reciproco consenso al rilascio del loro passaporto, nonché del passaporto e della carta di identità validi per l'espatrio per la figlia ER
2)RAPPORTI ECONOMICI TRA I CONIUGI.
A) Finanziamento dell'autovettura.
La NO si impegna a versare al IG mediante bonifico Pt_1 CP_1
bancario entro il 5 di ogni mese, l'importo di Euro 146,88 a titolo di rimborso del finanziamento erogato da FIDITALIA S.p.a. per l'acquisto della automobile Aygo Sp, di proprietà esclusiva della NO Pt_1
3)TRASFERIMENTO IMMOBILIARE.
I IGi e al fine di dare compiuta definizione ai reciproci rapporti CP_1 Pt_1
economici e patrimoniali derivanti dal loro matrimonio e a tacitazione di ogni altra questione economica tra loro esistente, salvo quanto disposto al precedente punto 2), ai sensi dell'art. 1376 c.c., convengono di effettuate il seguente trasferimento immobiliare”. “Il IG cede e trasferisce alla NO , CP_1 Parte_1
che accetta e acquista, e che essendo già titolare della restante quota di un mezzo diviene piena proprietaria dell'intero, la proprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), che a esso compete, del seguente immobile: porzione del fabbricato denominato “Gardenia”, sita nel Comune di San IO di AN (BO), via Baroni n. 14 (catastalmente via E.
Curiel snc), costituita da un appartamento posto al piano primo con annessi pertinenziali vani a uso cantina ed autorimessa posti al piano seminterrato;
il tutto
10 distinto nel Catasto Fabbricati del detto Comune come segue: - F. 24, particella 953 sub. 40, VIA , p.
1-S1, cat. A/2, cl. 1, vani 5,5, totale superficie Controparte_2
catastale mq. 99, (superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 93), Rendita
Euro 553,90; - F. 24, particella 953 sub. 11, VIA E. CURIEL n. SNC, p.S1, cat. C/6, cl. 2, mq. 17, totale superficie catastale mq. 19, Rendita Euro 84,29. Alle unità immobiliari in oggetto competono la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione”. “I IGi e per CP_1 Pt_1
quanto occorrer possa, dichiarano che il valore della quota ceduta è pari a Euro
120.000” e “che, a tacitazione di ogni rapporto di dare e avere tra i coniugi anche quale corrispettivo per il presente trasferimento, che avviene nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche dei coniugi non è stata versata alcuna somma, né alcuna somma è dovuta”. “La NO si impegna a fare Pt_1
tutto quanto necessario ai fini dell'espromissione del IG dal contratto di CP_1
mutuo ipotecario in essere con Intesa San Paolo S.p.a. n. 0E5057885512 il cui residuo
è pari ad Euro 164.174,80; la stessa si impegna altresì a continuare a corrispondere per l'intero, fino a tale momento, le rate del mutuo predetto”. “La Parte cedente IG rinuncia all'ipoteca legale”. “Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per CP_1
ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del
18 febbraio 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
4) “I IGi e dichiarano che in relazione ai rapporti economici e CP_1 Pt_1
patrimoniali fra essi intercorrenti, con l'esatto adempimento di quanto indicato nel presente atto, nulla avranno a pretendere l'un l'altro”.
5) “SPESE.
11 Le spese del presente procedimento si vogliono compensate. Per quanto riguarda il compenso dell per la trascrizione del trasferimento immobiliare le spese CP_3
sono integralmente a carico del IG;
CP_1
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno
18 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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