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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 3682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3682 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 13 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2155/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
- C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
GI AG - - (del Foro degli Avvocati di Napoli CodiceFiscale_2
Nord), e con lui elett.te dom.to presso lo Studio Legale “AG&Partners” - sito in Trentola-Ducenta (CE) alla Via Dante n. 13C (Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 cpc, dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e/o presso Email_1 il proprio recapito telefax 0818149512;
- Appellante
E in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma CP_1 il Grande 21, elettivamente domiciliato in Napoli, Via Medina n. 61 (80133) nell'ufficio legale dell' rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Pasut (C.F.: CP_1
;fax:0321088008, C.F._3
PEC: t;
Email_2
- Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.04.2023 presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, , conveniva in giudizio l' deducendo di Parte_1 CP_1 aver ricevuto, in data 23 febbraio 2023 e 8 marzo 2023, quattro distinte richieste di restituzione di somme asseritamente indebitamente percepite a titolo di assegno
1 sociale, per un importo complessivo di euro 11.975,07, riferite ai seguenti periodi: gennaio 2015 - novembre 2016; gennaio 2016 - luglio 2018; gennaio 2018 - novembre 2019; aprile 2018 - agosto 2019. L'ente previdenziale con le predette missive aveva ritenuto che la ricorrente avesse riscosso rate non spettanti a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge. L' istante proponeva dunque opposizione avverso tali provvedimenti chiedendo dichiararsi l' illegittimità della pretesa dell' ente eccependo: 1) l'omessa notifica delle note di debito;
2) la prescrizione del preteso credito;
3) la carenza di motivazione delle comunicazioni di indebito, prive di specificazione delle ragioni giustificative;
4) la violazione degli artt. 52 L. 88/1989 e 13 L. 412/1991, sostenendo la buona fede dell'accipiens e l'irripetibilità delle somme percepite in assenza di dolo. Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' che contestava CP_1 integralmente le deduzioni avverse, chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare sosteneva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per aver ritualmente comunicato gli indebiti mediante raccomandate interruttive del termine decennale di cui all' art. 2946 c.c. prodotte in atti (cfr. ricevute di consegna del 16.12.2016, 26.07.2018, 21.08.2015, 25.11.2019, 23.02.2023). Asseriva che la mancata comunicazione dei dati reddituali da parte della ricorrente, in violazione dell'art. 13 L. 412/1991 e dell'art. 35 D.L. 207/2008, integrava un comportamento doloso idoneo a fondare la ripetibilità delle somme e che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione della sanatoria di cui all'art. 52 L. 88/1989, non essendo ravvisabile alcun errore imputabile all'Ente, ma solo l'omessa comunicazione dei redditi da parte della beneficiaria.
Con sentenza n. 3173/2024, pubbl. il 17.06.2024 il giudice adito decideva la causa ritenendo che: 1) le note di debito prodotte dall' e notificate tra il 2015 e il CP_1
2023 fossero del tutto idonee a interrompere il termine prescrizionale decennale;
2) le comunicazioni di indebito risultassero sufficientemente motivate, in quanto fondate sulla mancata comunicazione dei dati reddituali o sul superamento del limite reddituale;
3) l'onere probatorio del possesso dei requisiti reddituali e della buona fede gravava sulla ricorrente, che non aveva fornito idonea prova in tal senso;
4) l'art. 52 L. 88/1989 e l'art. 13 L. 412/1991 – che prevedono la sanatoria per gli indebiti previdenziali in assenza di dolo – non si applicano all'assegno sociale, trattandosi di una prestazione assistenziale, soggetta a disciplina diversa e più rigorosa. Per tali motivi il Tribunale rigettava integralmente la domanda attorea confermando la legittimità della pretesa restitutoria dell' con condanna CP_1 della ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.865,00 oltre accessori di legge.
Con ricorso depositato in data 29.07.2024 ha proposto tempestivo appello
[...]
la quale ha censurato l'erroneità della sentenza di primo grado per Parte_1 avere omesso di considerare la documentazione attestante l'assenza di redditi dall' anno 2015 al 2019 (autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive) nonché la sussistenza dei requisiti economici per il diritto all'assegno sociale, richiamando al riguardo la sentenza n. 1253/2024 della Corte di Appello di Napoli, che le aveva riconosciuto il diritto alla prosecuzione della prestazione assistenziale. Con riferimento al profilo della buona fede, ha sostenuto che le somme percepite a titolo di assegno sociale sono state ricevute in assenza di qualsiasi reddito o rendita, avendo ella dichiarato e documentato di possedere un reddito pari a zero.
2 Ha inoltre dedotto che, alla luce dell'evoluzione normativa e tecnologica intervenuta con l'istituzione del Casellario dell'Assistenza di cui all'art. 13 del D.L. 78/2010, il cittadino non è più tenuto a comunicare all' i dati reddituali già integralmente CP_1 trasmessi all'Amministrazione finanziaria, essendo l'Ente previdenziale tenuto a reperirli autonomamente attraverso i flussi informativi interni alla pubblica amministrazione;
ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11498/1996; Cass. n. 8731/2019), secondo cui il percettore non può essere considerato responsabile – né può essere tenuto alla restituzione dell'indebito – per l'omessa comunicazione di redditi già conosciuti dall'Amministrazione finanziaria o dallo stesso , dovendo riconoscersi la buona fede del beneficiario e il
CP_1 conseguente legittimo affidamento nella continuità della prestazione. In tale prospettiva, l'appellante ha sostenuto che, essendo l'Ente in possesso delle informazioni reddituali rilevanti, eventuali errori o ritardi nell'attività di verifica e revoca della prestazione sono imputabili esclusivamente all' , con conseguente
CP_1 irripetibilità delle somme percepite. Ha, poi, ribadito la mancata o insufficiente motivazione delle note di debito emesse dall' , sostenendo che le comunicazioni
CP_1 del 2023 non consentivano di individuare gli estremi dell'obbligazione restitutoria, né le ragioni concrete della pretesa;
infine ha impugnato la statuizione sulle spese processuali adottata dal giudice di primo grado, lamentando l'ingiustizia della condanna al pagamento di euro 1.865,00 oltre accessori, in considerazione della natura previdenziale della controversia e delle condizioni economiche della ricorrente chiedendo disporsi la compensazione delle stesse. L' costituitosi ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto sulla base delle
CP_1 difese articolate nel primo grado di giudizio.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
1.Si controverte della debenza delle somme pretese in restituzione dall' con CP_1 distinte richieste di restituzione di somme asseritamente indebite percepite dalla ricorrente a titolo di assegno sociale, per un importo complessivo di euro 11.975,07, riferite ai seguenti periodi: gennaio 2015 - novembre 2016; gennaio 2016 - luglio 2018; gennaio 2018 - novembre 2019; aprile 2018 - agosto 2019, per superamento del limite reddituale.
Non vi è appello relativamente ai capi di sentenza con i quali sono stare rigettate le preliminari eccezioni di omessa notifica delle comunicazioni di indebito oltre che di prescrizione, di modo che al riguardo si è formato il giudicato.
2.La prima doglianza sollevata dall'appellante avverso la pronuncia del Giudice di prime cure è relativa alla sussistenza dei requisiti socio-economici, reddituali (reddito/rendita), dal 2015, richiamando al riguardo la sentenza n. 1253/2024 della corte di Appello di Napoli che ha riconosciuto il diritto della ricorrente a continuare a percepire l'assegno sociale sin dalla nuova domanda del 16.10.2020.
La seconda doglianza riguarda la svista in cui sarebbe incorso il primo Giudice nella parte in cui ha affermato che parte ricorrente non ha dimostrato la sua situazione reddituale omettendo, di considerare l'autocertificazione in atti.
3 I due motivi possono essere congiuntamente esaminati.
3.Deve premettersi che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “in base al principio per cui «In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento…….” (v. in motivazione C. Cass. Ord N.24180 del 04.08.2022).
Con particolare riguardo all'assegno sociale si è espressa la Suprema Corte, con la sentenza indicata in motivazione anche dal Tribunale ( n.12608 del 25/06/2020 e n. 13223/2020). In quest'ultima decisione la Cassazione ha precisato che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali (come nel caso di specie) “abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)”. In motivazione la Corte ha precisato che in materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina dell'art.13 1. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale e che “non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' .
4. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito CP_2 assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)” . Ribadito – a fronte della regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito
- il principio proprio del sottosistema di cui si discute che “esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento", ha sottolineato che questa eccentricità si giustifica “in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che 4 esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)." Ha richiamato proprie precedenti decisioni, sottolineando che “13.- Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale ….. ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento …” ….."ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme". - …… nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. CP_1
269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a CP_1 lor posizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. 19. Lo stesso principio CP_1 risulta poi ribadito e rafforzato rt.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122”. Da questo quadro normativo si è tratta la conferma che i titolari di prestazioni assistenziali “ non devono comunicare all' CP_1 la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione” (v. anche Cass.sez. L , Sentenza n. 13915 del 20/05/2021 ). Ha infine osservato la Corte che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi -natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce”. CP_1 CP_2
Nella specie la parte orrente-odier pellante non ha prodotto documentazione reddituale adeguata, limitandosi ad asserire, sulla base di una mera dichiarazione sostitutiva depositato in atti, l'assenza di reddito ostativo all'erogazione della prestazione e la permanenza delle condizioni per il godimento della stessa. La documentazione appare insufficiente ai fini di causa, dovendosi sottolineare la mancata allegazione sia di un CUD o una dichiarazione dei redditi, sia – in mancanza degli stessi – di una certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (anche negativa) attestante la situazione reddituale degli anni in contestazione. Anche in questo grado le argomentazioni restano prive di supporto probatorio attinente ad elementi costitutivi della domanda della cui produzione parte ricorrente era evidentemente onerata. Né sono allegati (e provati) elementi indicativi dell'assenza di dolo. Infine non può soccorrere al riguardo la sentenza di questa Corte n. 1253/2024 pubbl. il 10/04/2024 con la quale è stato riconosciuto il diritto al ripristino dell'assegno sociale in relazione alla domanda amministrativa del 16.10.2020, in quanto in quella sede sono state vagliate le condizioni reddituali dell'istante a
5 partire dall'anno 2020, e non già per il periodo pregresso cui si riferisce l'indebito in esame.
Da quanto sopra esposto discende il rigetto dell'appello. Le spese del grado sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie e della natura della prestazione. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese di lite del presente grado;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 13 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
6
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 13 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2155/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
- C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
GI AG - - (del Foro degli Avvocati di Napoli CodiceFiscale_2
Nord), e con lui elett.te dom.to presso lo Studio Legale “AG&Partners” - sito in Trentola-Ducenta (CE) alla Via Dante n. 13C (Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 cpc, dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e/o presso Email_1 il proprio recapito telefax 0818149512;
- Appellante
E in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma CP_1 il Grande 21, elettivamente domiciliato in Napoli, Via Medina n. 61 (80133) nell'ufficio legale dell' rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Pasut (C.F.: CP_1
;fax:0321088008, C.F._3
PEC: t;
Email_2
- Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.04.2023 presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, , conveniva in giudizio l' deducendo di Parte_1 CP_1 aver ricevuto, in data 23 febbraio 2023 e 8 marzo 2023, quattro distinte richieste di restituzione di somme asseritamente indebitamente percepite a titolo di assegno
1 sociale, per un importo complessivo di euro 11.975,07, riferite ai seguenti periodi: gennaio 2015 - novembre 2016; gennaio 2016 - luglio 2018; gennaio 2018 - novembre 2019; aprile 2018 - agosto 2019. L'ente previdenziale con le predette missive aveva ritenuto che la ricorrente avesse riscosso rate non spettanti a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge. L' istante proponeva dunque opposizione avverso tali provvedimenti chiedendo dichiararsi l' illegittimità della pretesa dell' ente eccependo: 1) l'omessa notifica delle note di debito;
2) la prescrizione del preteso credito;
3) la carenza di motivazione delle comunicazioni di indebito, prive di specificazione delle ragioni giustificative;
4) la violazione degli artt. 52 L. 88/1989 e 13 L. 412/1991, sostenendo la buona fede dell'accipiens e l'irripetibilità delle somme percepite in assenza di dolo. Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' che contestava CP_1 integralmente le deduzioni avverse, chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare sosteneva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per aver ritualmente comunicato gli indebiti mediante raccomandate interruttive del termine decennale di cui all' art. 2946 c.c. prodotte in atti (cfr. ricevute di consegna del 16.12.2016, 26.07.2018, 21.08.2015, 25.11.2019, 23.02.2023). Asseriva che la mancata comunicazione dei dati reddituali da parte della ricorrente, in violazione dell'art. 13 L. 412/1991 e dell'art. 35 D.L. 207/2008, integrava un comportamento doloso idoneo a fondare la ripetibilità delle somme e che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione della sanatoria di cui all'art. 52 L. 88/1989, non essendo ravvisabile alcun errore imputabile all'Ente, ma solo l'omessa comunicazione dei redditi da parte della beneficiaria.
Con sentenza n. 3173/2024, pubbl. il 17.06.2024 il giudice adito decideva la causa ritenendo che: 1) le note di debito prodotte dall' e notificate tra il 2015 e il CP_1
2023 fossero del tutto idonee a interrompere il termine prescrizionale decennale;
2) le comunicazioni di indebito risultassero sufficientemente motivate, in quanto fondate sulla mancata comunicazione dei dati reddituali o sul superamento del limite reddituale;
3) l'onere probatorio del possesso dei requisiti reddituali e della buona fede gravava sulla ricorrente, che non aveva fornito idonea prova in tal senso;
4) l'art. 52 L. 88/1989 e l'art. 13 L. 412/1991 – che prevedono la sanatoria per gli indebiti previdenziali in assenza di dolo – non si applicano all'assegno sociale, trattandosi di una prestazione assistenziale, soggetta a disciplina diversa e più rigorosa. Per tali motivi il Tribunale rigettava integralmente la domanda attorea confermando la legittimità della pretesa restitutoria dell' con condanna CP_1 della ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.865,00 oltre accessori di legge.
Con ricorso depositato in data 29.07.2024 ha proposto tempestivo appello
[...]
la quale ha censurato l'erroneità della sentenza di primo grado per Parte_1 avere omesso di considerare la documentazione attestante l'assenza di redditi dall' anno 2015 al 2019 (autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive) nonché la sussistenza dei requisiti economici per il diritto all'assegno sociale, richiamando al riguardo la sentenza n. 1253/2024 della Corte di Appello di Napoli, che le aveva riconosciuto il diritto alla prosecuzione della prestazione assistenziale. Con riferimento al profilo della buona fede, ha sostenuto che le somme percepite a titolo di assegno sociale sono state ricevute in assenza di qualsiasi reddito o rendita, avendo ella dichiarato e documentato di possedere un reddito pari a zero.
2 Ha inoltre dedotto che, alla luce dell'evoluzione normativa e tecnologica intervenuta con l'istituzione del Casellario dell'Assistenza di cui all'art. 13 del D.L. 78/2010, il cittadino non è più tenuto a comunicare all' i dati reddituali già integralmente CP_1 trasmessi all'Amministrazione finanziaria, essendo l'Ente previdenziale tenuto a reperirli autonomamente attraverso i flussi informativi interni alla pubblica amministrazione;
ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11498/1996; Cass. n. 8731/2019), secondo cui il percettore non può essere considerato responsabile – né può essere tenuto alla restituzione dell'indebito – per l'omessa comunicazione di redditi già conosciuti dall'Amministrazione finanziaria o dallo stesso , dovendo riconoscersi la buona fede del beneficiario e il
CP_1 conseguente legittimo affidamento nella continuità della prestazione. In tale prospettiva, l'appellante ha sostenuto che, essendo l'Ente in possesso delle informazioni reddituali rilevanti, eventuali errori o ritardi nell'attività di verifica e revoca della prestazione sono imputabili esclusivamente all' , con conseguente
CP_1 irripetibilità delle somme percepite. Ha, poi, ribadito la mancata o insufficiente motivazione delle note di debito emesse dall' , sostenendo che le comunicazioni
CP_1 del 2023 non consentivano di individuare gli estremi dell'obbligazione restitutoria, né le ragioni concrete della pretesa;
infine ha impugnato la statuizione sulle spese processuali adottata dal giudice di primo grado, lamentando l'ingiustizia della condanna al pagamento di euro 1.865,00 oltre accessori, in considerazione della natura previdenziale della controversia e delle condizioni economiche della ricorrente chiedendo disporsi la compensazione delle stesse. L' costituitosi ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto sulla base delle
CP_1 difese articolate nel primo grado di giudizio.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
1.Si controverte della debenza delle somme pretese in restituzione dall' con CP_1 distinte richieste di restituzione di somme asseritamente indebite percepite dalla ricorrente a titolo di assegno sociale, per un importo complessivo di euro 11.975,07, riferite ai seguenti periodi: gennaio 2015 - novembre 2016; gennaio 2016 - luglio 2018; gennaio 2018 - novembre 2019; aprile 2018 - agosto 2019, per superamento del limite reddituale.
Non vi è appello relativamente ai capi di sentenza con i quali sono stare rigettate le preliminari eccezioni di omessa notifica delle comunicazioni di indebito oltre che di prescrizione, di modo che al riguardo si è formato il giudicato.
2.La prima doglianza sollevata dall'appellante avverso la pronuncia del Giudice di prime cure è relativa alla sussistenza dei requisiti socio-economici, reddituali (reddito/rendita), dal 2015, richiamando al riguardo la sentenza n. 1253/2024 della corte di Appello di Napoli che ha riconosciuto il diritto della ricorrente a continuare a percepire l'assegno sociale sin dalla nuova domanda del 16.10.2020.
La seconda doglianza riguarda la svista in cui sarebbe incorso il primo Giudice nella parte in cui ha affermato che parte ricorrente non ha dimostrato la sua situazione reddituale omettendo, di considerare l'autocertificazione in atti.
3 I due motivi possono essere congiuntamente esaminati.
3.Deve premettersi che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “in base al principio per cui «In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento…….” (v. in motivazione C. Cass. Ord N.24180 del 04.08.2022).
Con particolare riguardo all'assegno sociale si è espressa la Suprema Corte, con la sentenza indicata in motivazione anche dal Tribunale ( n.12608 del 25/06/2020 e n. 13223/2020). In quest'ultima decisione la Cassazione ha precisato che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali (come nel caso di specie) “abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)”. In motivazione la Corte ha precisato che in materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina dell'art.13 1. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale e che “non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' .
4. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito CP_2 assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)” . Ribadito – a fronte della regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito
- il principio proprio del sottosistema di cui si discute che “esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento", ha sottolineato che questa eccentricità si giustifica “in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che 4 esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)." Ha richiamato proprie precedenti decisioni, sottolineando che “13.- Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale ….. ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento …” ….."ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme". - …… nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. CP_1
269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a CP_1 lor posizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. 19. Lo stesso principio CP_1 risulta poi ribadito e rafforzato rt.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122”. Da questo quadro normativo si è tratta la conferma che i titolari di prestazioni assistenziali “ non devono comunicare all' CP_1 la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione” (v. anche Cass.sez. L , Sentenza n. 13915 del 20/05/2021 ). Ha infine osservato la Corte che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi -natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce”. CP_1 CP_2
Nella specie la parte orrente-odier pellante non ha prodotto documentazione reddituale adeguata, limitandosi ad asserire, sulla base di una mera dichiarazione sostitutiva depositato in atti, l'assenza di reddito ostativo all'erogazione della prestazione e la permanenza delle condizioni per il godimento della stessa. La documentazione appare insufficiente ai fini di causa, dovendosi sottolineare la mancata allegazione sia di un CUD o una dichiarazione dei redditi, sia – in mancanza degli stessi – di una certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (anche negativa) attestante la situazione reddituale degli anni in contestazione. Anche in questo grado le argomentazioni restano prive di supporto probatorio attinente ad elementi costitutivi della domanda della cui produzione parte ricorrente era evidentemente onerata. Né sono allegati (e provati) elementi indicativi dell'assenza di dolo. Infine non può soccorrere al riguardo la sentenza di questa Corte n. 1253/2024 pubbl. il 10/04/2024 con la quale è stato riconosciuto il diritto al ripristino dell'assegno sociale in relazione alla domanda amministrativa del 16.10.2020, in quanto in quella sede sono state vagliate le condizioni reddituali dell'istante a
5 partire dall'anno 2020, e non già per il periodo pregresso cui si riferisce l'indebito in esame.
Da quanto sopra esposto discende il rigetto dell'appello. Le spese del grado sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie e della natura della prestazione. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese di lite del presente grado;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 13 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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