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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 21/07/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 753/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 753/2025, congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 17 febbraio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Carlo Andriollo e IT IO (c.f. , con l'amministratore di C.F._2 sostegno Parte_2 con l'Avv. Carlo Andriollo
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti e MA PI Parte_1 hanno esposto di aver contratto matrimonio a Trento in data 29 febbraio 2004,
1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte I, N. 1,
Anno 2004, e che dalla loro unione sono nati a Trento i figli (il 24 Persona_1 dicembre 2000), (l'8 aprile 2002) e (il 25 ottobre 2004), Persona_2 Per_3 tutti maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
I coniugi hanno allegato che la sig.ra svolge la professione di insegnante con Pt_1 reddito medio annuo pari a circa € 29.000,00 mentre il sig. PI è inabile all'attività lavorativa e percepisce un reddito medio annuo pari a circa € 17.000,00.
Le parti hanno dato atto che il sig. PI vive da tempo in una struttura assistenziale residenziale a causa delle sue precarie condizioni di salute ed è stato aperto presso questo Tribunale un procedimento di amministrazione di sostegno a tutela del medesimo sub R.G. 98/2023.
I ricorrenti hanno rappresentato che la sig.ra rovvede da anni in via esclusiva Pt_1 al mantenimento proprio e dei figli, mentre il sig. PI - a causa delle ingenti spese di degenza della struttura presso la quale risiede - è in grado di contribuire unicamente al mantenimento della figlia maggiore (studentessa Persona_1 universitaria) versando una somma mensile pari ad € 250,00.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio:
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis
- autorizzare i coniugi a vivere separati, fermi restando gli obblighi di legge;
- l'abitazione coniugale sita in Trento (TN), via dei Guarinoni n. 8 – di proprietà esclusiva della signora - rimarrà nella disponibilità di Parte_1 quest'ultima che vi risiederà assieme ai figli;
2 - il signor PI MA verserà direttamente alla figlia , Persona_1 studentessa universitaria non economicamente autosufficiente, una somma mensile pari ad €uro 250,00= quale concorso al suo mantenimento ordinario;
detta somma verrà rivalutata annualmente in conformità con quanto evidenziato negli indici
ISTAT;
- la signora si farà invece carico del mantenimento integrale, Parte_1 sia ordinario che straordinario, dei figli , e , Persona_1 Persona_2 Per_3 tutti maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, fermo l'impegno sopra evidenziato assunto dal padre nei confronti della figlia maggiore;
- le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avanzare richieste di assegni per il loro mantenimento personale o pretese economiche di qualsivoglia natura, ritenendosi tacitate e soddisfatte nei rispettivi diritti.”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 753/2025, congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 17 febbraio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Carlo Andriollo e IT IO (c.f. , con l'amministratore di C.F._2 sostegno Parte_2 con l'Avv. Carlo Andriollo
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti e MA PI Parte_1 hanno esposto di aver contratto matrimonio a Trento in data 29 febbraio 2004,
1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte I, N. 1,
Anno 2004, e che dalla loro unione sono nati a Trento i figli (il 24 Persona_1 dicembre 2000), (l'8 aprile 2002) e (il 25 ottobre 2004), Persona_2 Per_3 tutti maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
I coniugi hanno allegato che la sig.ra svolge la professione di insegnante con Pt_1 reddito medio annuo pari a circa € 29.000,00 mentre il sig. PI è inabile all'attività lavorativa e percepisce un reddito medio annuo pari a circa € 17.000,00.
Le parti hanno dato atto che il sig. PI vive da tempo in una struttura assistenziale residenziale a causa delle sue precarie condizioni di salute ed è stato aperto presso questo Tribunale un procedimento di amministrazione di sostegno a tutela del medesimo sub R.G. 98/2023.
I ricorrenti hanno rappresentato che la sig.ra rovvede da anni in via esclusiva Pt_1 al mantenimento proprio e dei figli, mentre il sig. PI - a causa delle ingenti spese di degenza della struttura presso la quale risiede - è in grado di contribuire unicamente al mantenimento della figlia maggiore (studentessa Persona_1 universitaria) versando una somma mensile pari ad € 250,00.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio:
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis
- autorizzare i coniugi a vivere separati, fermi restando gli obblighi di legge;
- l'abitazione coniugale sita in Trento (TN), via dei Guarinoni n. 8 – di proprietà esclusiva della signora - rimarrà nella disponibilità di Parte_1 quest'ultima che vi risiederà assieme ai figli;
2 - il signor PI MA verserà direttamente alla figlia , Persona_1 studentessa universitaria non economicamente autosufficiente, una somma mensile pari ad €uro 250,00= quale concorso al suo mantenimento ordinario;
detta somma verrà rivalutata annualmente in conformità con quanto evidenziato negli indici
ISTAT;
- la signora si farà invece carico del mantenimento integrale, Parte_1 sia ordinario che straordinario, dei figli , e , Persona_1 Persona_2 Per_3 tutti maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, fermo l'impegno sopra evidenziato assunto dal padre nei confronti della figlia maggiore;
- le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avanzare richieste di assegni per il loro mantenimento personale o pretese economiche di qualsivoglia natura, ritenendosi tacitate e soddisfatte nei rispettivi diritti.”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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