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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 11/09/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1060/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1060/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 28.05.2025, congiuntamente da:
, nato a [...] il [...], codice Parte_1 fiscale , residente in [...]
n. 7,
e
, nata ad [...] il Parte_2
25.02.1956, codice fiscale ammessa al C.F._2 gratuito patrocinio a spese dello stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia del 19.05.2025, residente in [...], elettivamente domiciliati in Pistoia,
Piazza San Francesco n. 27, presso e nello studio dell'Avv. Martina
Bruni (codice fiscale ), che li rappresenta e CodiceFiscale_3 difende, giuste procure in atti;
e
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 28.05.2025,
[...]
e , esponendo di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 21.10.1972 in Alessandria della OC
(AG), precisavano che dall'unione erano nati i figli Persona_1
(in data 15.06.1973), in
[...] Persona_2 data (09.03.1976) e (in data 24.09.1979), Persona_3 tutti economicamente autosufficienti e non più conviventi con i genitori.
Le parti evidenziavano che, nel corso degli anni, le condizioni di unione materiale e spirituale su cui era fondato il matrimonio venivano meno, compromettendo irrimediabilmente l'unione affettiva tra i ricorrenti.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) La casa familiare, sita in Agliana (PT) Via Tonsoni n. 7, in comproprietà tra coniugi, non viene assegnata a nessuno dei predetti in quanto sottoposta a procedura esecutiva immobiliare all'esito della quale il Tribunale di Pistoia ha già provveduto all'aggiudicazione in via provvisoria. Pertanto, la sig.ra Parte_2
si trasferirà presso l'abitazione della madre sita in
[...]
Raffadali (AG) via Spezio n. 1 ed il sig. presso Parte_1
l'immobile che provvederà a reperire.
2) I ricorrenti si danno reciproco atto di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a che pretendere reciprocamente
l'uno dall'altro, rinunciando pertanto gli stessi ad ogni forma di mantenimento reciproco.
2 3) I ricorrenti si danno reciproco atto di non avere beni mobili e/o immobili conti/depositi/titoli/azioni/obbligazioni cointestati e di aver già proceduto alla divisione e reciproca restituzione di ogni bene personale e/o quant'altro in comune.
4) Per volontà concorde dei ricorrenti, gli effetti del presente ricorso decorreranno a far data dal suo deposito presso il competente
Tribunale.
5) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data 03.09.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
3 - pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nato a [...] il [...] e ,
[...] Parte_2 nata ad [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in data 21.10.1972 in Alessandria della OC
(AG), alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alessandria della OC (AG), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(Atto n. 37, P. II, Serie A, anno 1972);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 11.09.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1060/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 28.05.2025, congiuntamente da:
, nato a [...] il [...], codice Parte_1 fiscale , residente in [...]
n. 7,
e
, nata ad [...] il Parte_2
25.02.1956, codice fiscale ammessa al C.F._2 gratuito patrocinio a spese dello stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia del 19.05.2025, residente in [...], elettivamente domiciliati in Pistoia,
Piazza San Francesco n. 27, presso e nello studio dell'Avv. Martina
Bruni (codice fiscale ), che li rappresenta e CodiceFiscale_3 difende, giuste procure in atti;
e
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 28.05.2025,
[...]
e , esponendo di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 21.10.1972 in Alessandria della OC
(AG), precisavano che dall'unione erano nati i figli Persona_1
(in data 15.06.1973), in
[...] Persona_2 data (09.03.1976) e (in data 24.09.1979), Persona_3 tutti economicamente autosufficienti e non più conviventi con i genitori.
Le parti evidenziavano che, nel corso degli anni, le condizioni di unione materiale e spirituale su cui era fondato il matrimonio venivano meno, compromettendo irrimediabilmente l'unione affettiva tra i ricorrenti.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) La casa familiare, sita in Agliana (PT) Via Tonsoni n. 7, in comproprietà tra coniugi, non viene assegnata a nessuno dei predetti in quanto sottoposta a procedura esecutiva immobiliare all'esito della quale il Tribunale di Pistoia ha già provveduto all'aggiudicazione in via provvisoria. Pertanto, la sig.ra Parte_2
si trasferirà presso l'abitazione della madre sita in
[...]
Raffadali (AG) via Spezio n. 1 ed il sig. presso Parte_1
l'immobile che provvederà a reperire.
2) I ricorrenti si danno reciproco atto di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a che pretendere reciprocamente
l'uno dall'altro, rinunciando pertanto gli stessi ad ogni forma di mantenimento reciproco.
2 3) I ricorrenti si danno reciproco atto di non avere beni mobili e/o immobili conti/depositi/titoli/azioni/obbligazioni cointestati e di aver già proceduto alla divisione e reciproca restituzione di ogni bene personale e/o quant'altro in comune.
4) Per volontà concorde dei ricorrenti, gli effetti del presente ricorso decorreranno a far data dal suo deposito presso il competente
Tribunale.
5) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data 03.09.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
3 - pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nato a [...] il [...] e ,
[...] Parte_2 nata ad [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in data 21.10.1972 in Alessandria della OC
(AG), alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alessandria della OC (AG), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(Atto n. 37, P. II, Serie A, anno 1972);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 11.09.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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