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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/07/2025, n. 3398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3398 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13619/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13619/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in CORSO MONTE CUCCO N.133 10141 Parte_1 TORINO presso lo studio dell'avv. ZANGARI LUANA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato in Corso Trapani, 73 10100 Torino presso lo studio CP_1 dell'avv. CALAPRISTI SARA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e resistente: come da note congiunte del 19/6/2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 CP_1 28/10/1973.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 2846 parte 2 serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1973).
pagina 1 di 3 Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: nato nel 1974, e due gemelle ed nato nel 1978. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 25/07/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che l'affectio maritalis era venuta meno tanto ché i coniugi vivevano separati da anni.
Chiedeva quindi la separazione personale e disporsi un contributo al mantenimento della moglie nella misura complessiva di € 250,00 mensili, da versarsi fin quando ella non avesse percepito altri redditi di diversa natura (assegno di inclusione e/o avrà un reddito derivante da profitti immobiliari etc.).
Con memoria depositata il 18/11/2024 , si è costituita e, pur condividendo la domanda CP_1 di separazione personale, ha eccepito la ricostruzione in fatto domandando un contributo per il suo mantenimento nella misura compressiva di € 600,00, con vittoria di spese.
All'udienza del 18/12/2025 comparivano personalmente le parti con i difensori.
All'esito il giudice relatore concedeva loro breve termine per il deposito della documentazione economica mancante e si riservava.
A scioglimento della riserva, con ordinanza ex art 473 bis .22 cpc, il Giudice relatore disponeva i provvedimenti provvisori, rinviava la causa ad altra data per il prosieguo.
Nelle more del procedimento le parti depositavano note scritte comunicando di essere addivenuti ad un accordo di separazione.
All'udienza del 2/7/2025 il giudice relatore preso atto dell'accordo si riservava di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico con riguardo al contributo al mantenimento in favore della IG.ra . CP_1
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Dichiara tenuto ed obbliga il IG. a corrispondere alla IG.ra un Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento nella misura di € 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/07/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13619/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in CORSO MONTE CUCCO N.133 10141 Parte_1 TORINO presso lo studio dell'avv. ZANGARI LUANA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato in Corso Trapani, 73 10100 Torino presso lo studio CP_1 dell'avv. CALAPRISTI SARA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e resistente: come da note congiunte del 19/6/2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 CP_1 28/10/1973.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 2846 parte 2 serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1973).
pagina 1 di 3 Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: nato nel 1974, e due gemelle ed nato nel 1978. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 25/07/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che l'affectio maritalis era venuta meno tanto ché i coniugi vivevano separati da anni.
Chiedeva quindi la separazione personale e disporsi un contributo al mantenimento della moglie nella misura complessiva di € 250,00 mensili, da versarsi fin quando ella non avesse percepito altri redditi di diversa natura (assegno di inclusione e/o avrà un reddito derivante da profitti immobiliari etc.).
Con memoria depositata il 18/11/2024 , si è costituita e, pur condividendo la domanda CP_1 di separazione personale, ha eccepito la ricostruzione in fatto domandando un contributo per il suo mantenimento nella misura compressiva di € 600,00, con vittoria di spese.
All'udienza del 18/12/2025 comparivano personalmente le parti con i difensori.
All'esito il giudice relatore concedeva loro breve termine per il deposito della documentazione economica mancante e si riservava.
A scioglimento della riserva, con ordinanza ex art 473 bis .22 cpc, il Giudice relatore disponeva i provvedimenti provvisori, rinviava la causa ad altra data per il prosieguo.
Nelle more del procedimento le parti depositavano note scritte comunicando di essere addivenuti ad un accordo di separazione.
All'udienza del 2/7/2025 il giudice relatore preso atto dell'accordo si riservava di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico con riguardo al contributo al mantenimento in favore della IG.ra . CP_1
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Dichiara tenuto ed obbliga il IG. a corrispondere alla IG.ra un Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento nella misura di € 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/07/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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