Articolo 16 della Legge 19 gennaio 1963, n. 15
Articolo 15Articolo 17
Versione
1 gennaio 1963
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Versione
17 luglio 1969
Art. 16.

Il primo comma dell'articolo 67 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , e' sostituito dal seguente:
"L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente decreto si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale". ((3))
La norma di cui al precedente comma si applica anche alle controversie non ancora definite con sentenza passata in giudicato alla data del 11 luglio 1962.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 30 giugno-8 luglio 1969 n. 116 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1969, n. 179) ha dichiarato "in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale dell' art. 16, comma primo, della legge 19 gennaio 1963, n. 15 (modifiche e integrazioni al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 )".
Entrata in vigore il 17 luglio 1969
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