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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 29/09/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1191/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Claudia MANCONI - Giudice
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 07/04/2025 da:
(C.F. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) nata a [...] il [...] elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati in SA (SS), in viale Umberto n. 52, presso e nello studio dell'avv. Simone Giua (C.F.
) che li rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso introduttivo, C.F._3
RICORRENTI
Nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 07/04/2025, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo di seguito riportate:
“1. I Sig.ri e vivranno separati con obbligo di reciproco Parte_1 Parte_2 rispetto;
2. le figlie e sono affidate ad entrambi i genitori e collocate presso la genitrice, Per_1 Per_2 nell'abitazione familiare di proprietà di entrambi i coniugi;
3. il padre incontrerà le figlie tutte le volte che lo desidererà, sempre previo accordo con la Sig.ra e compatibilmente con gli impegni delle figlie;
Pt_2
pagina 1 di 4 4. il padre potrà tenere con sé le figlie anche per l'intero fine settimana, sempre compatibilmente con gli impegni delle stesse e della madre. Per quanto riguarda i periodi di vacanza, i tempi di permanenza delle figlie presso l'uno o l'altro genitore seguiranno il criterio dell'alternanza, al fine di consentire a ciascun genitore di trascorrere del tempo con le figlie, e durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie due settimane, anche non consecutive, che i genitori concorderanno entro il mese di giugno di ogni anno.
5. il Sig. si obbliga a contribuire al mantenimento delle figlie con il versamento, a Parte_1 favore della genitrice mediante bonifico sul conto Intesa San Paolo intestato a Parte_2
(Iban [...]), della somma mensile, anticipata al giorno 15 del mese di riferimento, di euro 750,00 (settecentocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici
Istat sul costo della vita;
6. la Sig.ra dichiara di essere economicamente indipendente e di non volere né Parte_2 necessitare di alcuna somma a titolo di mantenimento per sé;
7. l'obbligo al versamento del contributo al mantenimento delle figlie decorre dal corrente mese di marzo 2025;
8. gli assegni familiari (ora assegno unico) e ogni altro beneficio fosse riconosciuto per la figlia, è e sarà interamente richiesto ed incassato dalla genitrice;
9. i genitori contribuiranno in pari misura (50%) al pagamento delle spese straordinarie da sopportarsi nell'interesse delle figlie (mediche, scolastiche: libri, tasse, scuolabus ecc;
di istruzione e/o educazione: es gite scolastiche, per la pratica di una attività sportiva); dette spese non necessitano di previo accordo, se necessarie per frequentare la scuola, l'università o per salvaguardare la salute delle figlie, ma dovrà a richiesta, esibirsi la relativa documentazione;
pertanto, per esemplificare, non saranno oggetto di previo accordo le spese per l'iscrizione scolastica di ogni grado, le tasse relative, le spese sanitarie urgenti, quelle relative all'acquisto di farmaci prescritti, le spese dentistiche, oculistiche o per acquisto di occhiali correttivi;
dovranno invece essere previamente concordate, sempre per esemplificare, le spese di istruzione ed educazione ulteriori ed eventuali rispetto a quella dell'obbligo, quali l'iscrizione a corsi ulteriori a quello scolastico ordinario, corsi o scuole per l'apprendimento di una lingua straniera o per suonare uno strumento musicale, qualunque altro corso specialistico o professionale non obbligatorio, la partecipazione a viaggi di istruzione, il costo di ripetizioni private o quant'altro non rientrante nella obbligatorietà scolastica e sociale). Nel caso in cui uno dei genitori anticipasse il costo intero della spesa straordinaria, l'altro sarà tenuto al rimborso, in misura pari alla quota di sua competenza, entro 15 giorni dalla richiesta, ma sempre e pagina 2 di 4 solo a condizione che la spesa sia stata previamente concordata tra i genitori, ove rientrante tra quelle non obbligatorie e non necessarie, così come individuate nel presente paragrafo;
10. I coniugi acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio con l'inserimento del nome della figlia minore in quello dell'altro.
11. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.”.
All'udienza del 11/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario in data 23 maggio 1998 in SASSARI (SS), iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 1998, Atto 100, P. 2, Serie A, dalla cui unione sono nate le figlie,
, in SA (SS), il 03/07/2007 e in SA, il 19/04/2003 maggiori di età Persona_3 Persona_4
ma non economicamente indipendenti.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di SA, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi (C.F. Parte_1
nato a [...] il [...] e C.F._1 Parte_2
(C.F. ) nata a [...] il [...] entrambi residenti in [...], in C.F._2
S.V. Serra di Lioni n. 39/E, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data
23/05/1998 in SA, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 1998, Atto 100. P. 2, Serie A alle condizioni congiunte sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte,
2. manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA
(SS) per l'annotazione della presente sentenza.
3. Spese interamente compensate
Così deciso in SA nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
pagina 3 di 4 Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Claudia MANCONI - Giudice
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 07/04/2025 da:
(C.F. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) nata a [...] il [...] elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati in SA (SS), in viale Umberto n. 52, presso e nello studio dell'avv. Simone Giua (C.F.
) che li rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso introduttivo, C.F._3
RICORRENTI
Nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 07/04/2025, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo di seguito riportate:
“1. I Sig.ri e vivranno separati con obbligo di reciproco Parte_1 Parte_2 rispetto;
2. le figlie e sono affidate ad entrambi i genitori e collocate presso la genitrice, Per_1 Per_2 nell'abitazione familiare di proprietà di entrambi i coniugi;
3. il padre incontrerà le figlie tutte le volte che lo desidererà, sempre previo accordo con la Sig.ra e compatibilmente con gli impegni delle figlie;
Pt_2
pagina 1 di 4 4. il padre potrà tenere con sé le figlie anche per l'intero fine settimana, sempre compatibilmente con gli impegni delle stesse e della madre. Per quanto riguarda i periodi di vacanza, i tempi di permanenza delle figlie presso l'uno o l'altro genitore seguiranno il criterio dell'alternanza, al fine di consentire a ciascun genitore di trascorrere del tempo con le figlie, e durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie due settimane, anche non consecutive, che i genitori concorderanno entro il mese di giugno di ogni anno.
5. il Sig. si obbliga a contribuire al mantenimento delle figlie con il versamento, a Parte_1 favore della genitrice mediante bonifico sul conto Intesa San Paolo intestato a Parte_2
(Iban [...]), della somma mensile, anticipata al giorno 15 del mese di riferimento, di euro 750,00 (settecentocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici
Istat sul costo della vita;
6. la Sig.ra dichiara di essere economicamente indipendente e di non volere né Parte_2 necessitare di alcuna somma a titolo di mantenimento per sé;
7. l'obbligo al versamento del contributo al mantenimento delle figlie decorre dal corrente mese di marzo 2025;
8. gli assegni familiari (ora assegno unico) e ogni altro beneficio fosse riconosciuto per la figlia, è e sarà interamente richiesto ed incassato dalla genitrice;
9. i genitori contribuiranno in pari misura (50%) al pagamento delle spese straordinarie da sopportarsi nell'interesse delle figlie (mediche, scolastiche: libri, tasse, scuolabus ecc;
di istruzione e/o educazione: es gite scolastiche, per la pratica di una attività sportiva); dette spese non necessitano di previo accordo, se necessarie per frequentare la scuola, l'università o per salvaguardare la salute delle figlie, ma dovrà a richiesta, esibirsi la relativa documentazione;
pertanto, per esemplificare, non saranno oggetto di previo accordo le spese per l'iscrizione scolastica di ogni grado, le tasse relative, le spese sanitarie urgenti, quelle relative all'acquisto di farmaci prescritti, le spese dentistiche, oculistiche o per acquisto di occhiali correttivi;
dovranno invece essere previamente concordate, sempre per esemplificare, le spese di istruzione ed educazione ulteriori ed eventuali rispetto a quella dell'obbligo, quali l'iscrizione a corsi ulteriori a quello scolastico ordinario, corsi o scuole per l'apprendimento di una lingua straniera o per suonare uno strumento musicale, qualunque altro corso specialistico o professionale non obbligatorio, la partecipazione a viaggi di istruzione, il costo di ripetizioni private o quant'altro non rientrante nella obbligatorietà scolastica e sociale). Nel caso in cui uno dei genitori anticipasse il costo intero della spesa straordinaria, l'altro sarà tenuto al rimborso, in misura pari alla quota di sua competenza, entro 15 giorni dalla richiesta, ma sempre e pagina 2 di 4 solo a condizione che la spesa sia stata previamente concordata tra i genitori, ove rientrante tra quelle non obbligatorie e non necessarie, così come individuate nel presente paragrafo;
10. I coniugi acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio con l'inserimento del nome della figlia minore in quello dell'altro.
11. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.”.
All'udienza del 11/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario in data 23 maggio 1998 in SASSARI (SS), iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 1998, Atto 100, P. 2, Serie A, dalla cui unione sono nate le figlie,
, in SA (SS), il 03/07/2007 e in SA, il 19/04/2003 maggiori di età Persona_3 Persona_4
ma non economicamente indipendenti.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di SA, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi (C.F. Parte_1
nato a [...] il [...] e C.F._1 Parte_2
(C.F. ) nata a [...] il [...] entrambi residenti in [...], in C.F._2
S.V. Serra di Lioni n. 39/E, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data
23/05/1998 in SA, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 1998, Atto 100. P. 2, Serie A alle condizioni congiunte sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte,
2. manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA
(SS) per l'annotazione della presente sentenza.
3. Spese interamente compensate
Così deciso in SA nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
pagina 3 di 4 Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
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