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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/04/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1722/2022
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1722/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTI
Oggi 11 aprile 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per essuno Parte_1 Per l'avv. BOSKOWITZ Controparte_1
CLAUDIO Per l'avv. TAMAGNO MATTEO, oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. Anna Galassi L'avv. Galassi eccepisce preliminarmente l'inammissibilità delle note depositate dal ricorrente in data
10.04.2025, in quanto non autorizzate;
fa presente che il giudice aveva invitato il ricorrente a depositare le definizioni agevolate entro il 31.10.2024 e che nulla è stato depositato entro tale data;
si oppone alla declaratoria della cessazione della materia del contendere tra le parti, essendo i pagamenti ancora in corso con riferimento alle cartelle n. 04120160041083173000 e n. 04120190033846510000. Con riferimento alle ulteriori 4 cartelle oggetto di causa precisa che le adesioni alle definizioni agevolate sono decadute per il mancato pagamento delle rate ivi previste;
pertanto, la richiesta di controparte non potrà essere accolta. Insiste affinché la causa sia trattenuta in decisione e conclude come da memoria di costituzione del 7.09.2023 a seguito di domanda riconvenzionale di e come da note del CP_1
28.05.2024.
L'avv. Boskowitz si riporta alla memoria di costituzione e alle conclusioni ivi formulate;
eccepisce la inammissibilità delle note depositate dal ricorrente il 10.04.2025 e la tardività delle relative produzioni in relazione al termine assegnato dal giudice;
prende atto che, in ordine alle due cartelle suindicate, il ricorrente sta procedendo al pagamento nel rispetto delle scadenze previste;
si oppone alla declaratoria della cessazione della materia del contendere tra le parti, in quanto detti pagamenti non sono stati ancora ultimati. Parimenti, si oppone alla declaratoria di cessazione della materia del contendere tra le
1 parti con riferimento alle residue quattro cartelle, in quanto i relativi pagamenti non sono stati completati nei termini previsti ed il ricorrente è decaduto dalle relative istanze di definizione agevolata.
Chiede che sia disposta la separazione delle domande con riguardo alle ultime due cartelle, oggetto di rottamazione AT, per le quali, a norma di legge, potrà eventualmente essere disposta la sospensione del relativo giudizio, in attesa della corretta definizione dei pagamenti, mentre, per le residue 4 cartelle, non oggetto di rottamazione AT, chiede che la causa sia decisa.
L'avv. Galassi si rimette a giustizia sulle odierne richieste di parte resistente CP_1
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti, nonché separata ordinanza, con la quale viene disposta la separazione della domanda relativa alle cartelle di pagamento n. 04120160041083173000 e n. 04120190033846510000, oggetto di rottamazione AT, con formazione di un nuovo fascicolo a cura della Cancelleria.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1722/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICA MARCO, con Parte_1 C.F._1 elezione di domicilio in VIA ANTONIO DA GAETA 17 00125 ACILIA, presso il difensore avv. PICA MARCO
PARTE RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
BOSKOWITZ CLAUDIO, elettivamente domiciliata in VIALE EUROPA 145 50126 FIRENZE, presso il difensore avv. BOSKOWITZ CLAUDIO
, con il patrocinio dell'avv. TAMAGNO MATTEO, Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA MILITE IGNOTO N. 7, BUSALLA, presso il difensore avv.
TAMAGNO MATTEO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.07.2022, l'avv. ha proposto opposizione averso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 04120229005160700000, notificata il 5.07.2022, in relazione alle seguenti cartelle di pagamento relative a contribuzione dovuta alla Controparte_1
:
[...]
1) Cartella 04120110107624059000 NOT 26/01/2012 EURO 6.580,07 CONTRIBUTO
[...]
DAL 2000 AL 2008; CP_1
2) Cartella 04120120039184332000 NOT 26/01/2013 EURO 7.430,85 CONTRIBUTO CASSA
FORENSE DAL 2000 AL 2011;
3) Cartella 04120130031040848000 NOT 25/03/2014 EURO 7.199,94 CONTRIBUTO
[...]
DAL 2000 AL 2012 (esclusa una sanzione amministrativa non di competenza di CP_1
questo Ufficio);
3 4) Cartella 04120140035903822000 NOT 20/03/2015 EURO 8.204,20 CONTRIBUTO
[...]
DAL 2010 AL 2012; CP_1
5) Cartella 04120160041083173000 26/01/2017 13.255,25 CONTRIBUTO CP_1
DAL 2006 AL 2009;
6) Cartella 04120190033846510000 25/01/2020 540,60 CONTRIBUTO DAL CP_1
2012 AL 2013.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha dedotto ed eccepito: a) la mancata notifica delle cartelle di pagamento de quibus; b) la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento opposta, provenendo detta notifica da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri;
c) la prescrizione quinquennale delle pretese contributive della e del diritto di CP_1 Controparte_1
di procedere ad esecuzione forzata, in assenza di validi e tempestivi atti interruttivi della
[...]
prescrizione; d) l'errata duplicazione della pretesa creditoria.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,- in via preliminare Sospendere l'efficacia esecutiva delle cartelle n. Cartella 04120110107624059000 NOT 26/01/2012 EURO 6.580,07 CONTRIBUTO
[...]
DAL 2000 AL 2008 Cartella 04120120039184332000 NOT 26/01/2013 EURO 7.430,85 CP_1
CONTRIBUTO DAL 2000 AL 2011 Cartella 04120130031040848000 NOT CP_1
25/03/2014 EURO 7.199,94 CONTRIBUTO CASSA DAL 2000 AL 2012 (ESCLUSA UNA CP_1
SANZIONE AMMINISTRATIVA NON DI COMPETENZA DI QUESTO UFFICIO) Cartella
04120140035903822000 NOT 20/03/2015 EURO 8.204,20 CONTRIBUTO DAL CP_1
2010 AL 2012 Cartella 04120160041083173000 26/01/2017 13.255,25 CONTRIBUTO
[...]
DAL 2006 AL 2009 Cartella 04120190033846510000 25/01/2020 540,60 CONTRIBUTO CP_1
DAL 2012 AL 2013 e conseguentemente dell'intimazione n. CP_1
04120229005160700000 in ragione dell'entità degli importi azionati e prescritti, che se posti in esecuzione determinerebbero un grave ed irreparabile pregiudizio al ricorrente – nel merito 1- accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia delle cartelle n: Cartella 04120110107624059000 NOT
26/01/2012 EURO 6.580,07 CONTRIBUTO DAL 2000 AL 2008 Cartella CP_1
04120120039184332000 NOT 26/01/2013 EURO 7.430,85 CONTRIBUTO DAL CP_1
2000 AL 2011 Cartella 04120130031040848000 NOT 25/03/2014 EURO 7.199,94 CONTRIBUTO
DAL 2000 AL 2012 (ESCLUSA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA NON DI CP_1
COMPETENZA DI QUESTO UFFICIO) Cartella 04120140035903822000 NOT 20/03/2015 EURO
8.204,20 CONTRIBUTO DAL 2010 AL 2012 Cartella 04120160041083173000 CP_1
26/01/2017 13.255,25 CONTRIBUTO DAL 2006 AL 2009 Cartella CP_1
4 04120190033846510000 25/01/2020 540,60 CONTRIBUTO DAL 2012 AL 2013 e CP_1
conseguentemente dell'intimazione n. 04120229005160700000 per decorrenza del termine prescrizionale dei contributi previdenziali nonché per gli ulteriori motivi sopra esposti – nel merito in via subordinata – accertare come dovute le eventuali minor somme che dovessero risultare di giustizia. Condannare parti resistenti in solido tra loro alla refusione delle spese, competenze ed onorari di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio , formulando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale: rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
in via riconvenzionale subordinata: per la denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga fondate le eccezioni avversarie attinenti ai presunti vizi delle cartelle di pagamento impugnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, con conseguente dichiarazione di nullità/annullamento delle cartelle di pagamento opposte, accertare il credito della nei confronti dell'avv. per la somme CP_1 Parte_1
di cui ai ruoli 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 e 2019 o per quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 l. n. 576/80, dalla data del dovuto al saldo e per gli effetti condannare l'avv. al pagamento diretto in favore della medesima delle Parte_1 CP_1
somme di cui ai ruoli 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 e 2019 o per quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 l. n. 576/80, dalla data del dovuto al saldo;
ancora in via riconvenzionale subordinata, in caso di mancata dimostrazione in giudizio da parte di
[...]
di aver tempestivamente notificato le cartelle di pagamento e di aver compiuto in Controparte_2
tempo utile tutti i necessari atti interruttivi della prescrizione accertare e dichiarare la responsabilità dell'Ente avente causa di Controparte_2 Controparte_3
(già con sede in Roma, via Giuseppe Grezar 14 (c.f. e p.i,. ) in Controparte_4 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore per la non tempestiva notifica delle cartelle di pagamento di cui è causa e/o per il mancato tempestivo compimento dei relativi atti di interruzione della prescrizione e dunque la responsabilità dell' , in Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore per aver cagionato a un danno pari CP_1 all'ammontare dei contributi non percepiti, in quanto prescritti di cui ai ruoli 2011, 2012, 2013, 2014,
2016 e 2019 o per quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 l. n. 576/80, dalla data del dovuto al saldo e per gli effetti condannare
[...]
avente causa di (già Controparte_6 Controparte_3 [...]
con sede in Roma, via Giuseppe Grezar 14 (c.f. e p.i,. in persona del legale CP_4 P.IVA_1
rappresentante pro tempore al pagamento in favore di di una somma pari CP_1
5 all'ammontare dei contributi non percepiti, in quanto prescritti di cui ai ruoli 2011, 2012, 2013, 2014,
2016 e 2019, oltre interessi legali dalla data dell'odierna domanda sino al soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di avvocato”.
Si è costituita in giudizio , eccependo: a) di avere regolarmente Controparte_1
notificato le cartelle di pagamento oggetto di causa (come da doc. n.
2-7 del fascicolo di parte) e l'intimazione di pagamento opposta (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte); b) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, sussistendo validi e tempestivi atti interruttivi della prescrizione (v. doc. da n. 8 a n. 15 del fascicolo di parte), considerata, altresì, la sospensione dei termini di prescrizione dall'8.03.2020 al 31.05.2021, come disposta dalla normativa emergenziale
Covid-19.
Parte resistente ha, quindi, chiesto all'intestato Tribunale di respingere il ricorso;
con vittoria di spese. ha depositato, in data 7.09.2023, la memoria in risposta alla riconvenzionale trasversale di CP_7
formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria CP_1
istanza, azione, eccezione disattesa e respinta, RESPINGERE la domanda riconvenzionale della
ed ogni e qualsiasi domanda formulata nei confronti dell'Esponente, siccome CP_1
inammissibile, illegittima, infondata e non provata. VINTE le spese di lite, ivi comprese le competenze professionali di avvocato”.
La riscossione dei crediti previdenziali oggetto di causa è stata sospesa con il decreto di fissazione della prima udienza.
Con nota di deposito del 21.05.2024, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla svolta opposizione, per intervenuta adesione alla definizione agevolata, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere tra le parti, con compensazione delle spese di lite.
Con nota di deposito del 28.05.2024, parte resistente si è opposta alla declaratoria di cessazione CP_7
della materia del contendere tra le parti, con riferimento alle due cartelle oggetto di adesione alla rottamazione AT (n. 04120160041083173000 e n. 04120190033846510000), in attesa dell'integrale pagamento delle rate a scadere (essendo, allo stato, il ricorrente in regola con il pagamento delle relative rate); parte resistente ha evidenziato, al contrario, come il ricorrente sia decaduto dalle istanze di adesione alla definizione agevolata del 28.03.2017 e del 15.05.2018, per mancato pagamento delle rate ivi previste, con la conseguenza che senz'altro non potrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti con riferimento alle cartelle n. 04120110107624059000,
04120120039184332000, 04120130031040848000 e 04120140035903822000.
All'udienza del 31.05.2024, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato che la rinuncia alla domanda formulata con le note del 21.05.2024 concerne le cartelle n. 04120160041083173000 e n.
6 04120190033846510000, in quanto oggetto di rottamazione AT, insistendo, per le residue 4 cartelle, nella svolta eccezione di prescrizione.
Con nota di deposito del 10.04.2025, parte ricorrente ha ribadito quanto già dedotto e richiesto con la nota di deposito del 21.05.2024.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
L'art. 1, commi 235 e 236, L. 197/2022 prevede che: “235. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232. 236. Nella dichiarazione di cui al comma
235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.
Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione (Sez. 5 -, Ordinanza interlocutoria n. 24479 del
12/09/2024 (Rv. 672233 - 01) ha affermato che: “La definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231 - 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione- AT), subordina l'estinzione del giudizio, da un lato, all'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi per i quali è intervenuta la domanda e, dall'altro, all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati, per cui, in assenza di detti presupposti, non è possibile addivenire ad una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”.
Nella fattispecie è documentale l'adesione del ricorrente alla c.d. rottamazione AT (domanda presentata il 28.06.2023), con riferimento alle cartelle di pagamento n. 04120160041083173000 e n.
04120190033846510000, essendo, allo stato, il ricorrente in regola con il pagamento delle relative rate, come confermato da nella memoria del 28.05.2024 e all'odierna udienza. CP_7
Tuttavia, in adesione al soprariportato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti con riferimento alle predette cartelle,
7 non essendosi ancora perfezionata la definizione agevolata, con l'integrale pagamento delle rate
(l'ultima delle quali scadrà il 30.11.2027).
Pertanto, conformemente a quanto richiesto dal procuratore di parte resistente CP_1
all'odierna udienza, anche per esigenze di economia processuale, deve disporsi, con separata ordinanza, la separazione delle domande relative alle cartelle di pagamento n. 04120160041083173000 e n.
04120190033846510000, oggetto di c.d. rottamazione AT, con formazione di un nuovo fascicolo a cura della Cancelleria, e con contestuale sospensione di tale ultimo giudizio, nelle more del pagamento delle somme dovute a seguito della adesione del ricorrente alla rottamazione AT (essendo l'ultima rata prevista al 30.11.2027), ai sensi dell'art. 1, comma 236, L. 197/2022.
Il presente giudizio, a seguito della disposta separazione delle domande, deve proseguire, pertanto, con riferimento alle quattro cartelle di pagamento per le quali non vi è stata adesione alla rottamazione AT, ovvero le n. 04120110107624059000, 04120120039184332000, 04120130031040848000 e
04120140035903822000; a tal proposito, si osserva che parte resistente ha eccepito la CP_7
decadenza del ricorrente dalle istanze di adesione alla definizione agevolata del 28.03.2017 e del
15.05.2018, per mancato pagamento delle rate ivi previste, né parte ricorrente ha prodotto documentazione dalla quale emerga l'eventuale regolare pagamento delle predette rate, con la conseguenza che, sul punto, non può senz'altro essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Ciò posto, in ordine all'eccezione di omessa notifica delle suddette cartelle di pagamento
(rispettivamente, le n. 1, 2, 3, 4 della parte in fatto), ha prodotto gli avvisi di ricevimento delle CP_7 raccomandate inviate presso l'indirizzo del ricorrente (in via Solferino n. 22, Firenze), rispettivamente sottoscritti dal coniuge, in data 26.01.2012, con avviso di avvenuta notifica e distinta della spedizione della raccomandata informativa (per la cartella n. 1, v. doc. n. 2 del fascicolo di parte resistente), dal destinatario, in data 25.03.2014 (per la cartella n. 3, v. doc. n. 4 del fascicolo di parte resistente , CP_7
e da persona autorizzata alla ricezione degli atti, in data 20.03.2015, con distinta della spedizione della raccomandata informativa (per la cartella n. 4, v. doc. n. 5 del fascicolo di parte resistente . CP_7
Per la cartella n. 2 della parte in fatto, ha prodotto la relata di notifica ex art. 140 c.p.c., con CP_7
avviso di deposito degli atti presso la casa comunale, distinta di spedizione della raccomandata a/r e ricevuta della stessa, ritirata a mani dal destinatario in data 30.01.2014 (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte resistente . CP_7
Le predette cartelle di pagamento sono, quindi, state validamente notificate al destinatario, nelle date suindicate.
8 In ogni caso, dalla documentazione prodotta da emerge che, per le cartelle di pagamento di cui CP_7
ai n. 1, 2, 3 della parte in fatto, il ricorrente, in data 28.03.2017, ha chiesto di aderire alla definizione agevolata del debito (c.d. rottamazione uno), richiesta accolta da (v. doc. n. 13 del fascicolo di CP_7
parte resistente . CP_7
A tale ultimo proposito, si osserva che l'inclusione delle predette cartelle nella suindicata istanza di adesione alla rottamazione uno presuppone la conoscenza delle stesse da parte del ricorrente ed è incompatibile con l'eccezione di non averle ricevute e di non averne avuto conoscenza sino alla notifica della intimazione di pagamento oggetto della presente impugnazione (avvenuta il 5.07.2022).
Conseguentemente deve essere affermata l'irretrattabilità dei crediti contributivi oggetto di causa, per non avere il ricorrente proposto tempestiva opposizione averso le predette cartelle di pagamento, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, con l'ulteriore conseguenza che il ricorrente può fare valere, nella presente sede di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., soltanto eventuali fatti estintivi (con particolare riferimento all'eccepita prescrizione) verificatisi successivamente alla notifica delle cartelle de quibus, ovvero nel periodo intercorso tra le predette notifiche e la notifica della intimazione di pagamento opposta (avvenuta il 5.07.2022); si veda, a tal proposito, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 8198 del 22/03/2023 (Rv. 667144 - 01), secondo la quale, in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo.
È, pertanto, inammissibile l'eccezione relativa alla duplicazione degli importi chiesti in pagamento, attenendo al merito della pretesa contributiva dell'ente impositore.
In ordine all'eccezione di prescrizione del diritto di di procedere a esecuzione forzata (in CP_7
relazione agli avvisi di addebito di cui ai n. 1, 2, 3, 4 della parte in fatto), ha versato in atti validi CP_7
e tempestivi atti interruttivi della prescrizione (anche considerando un termine di prescrizione quinquennale, come sostenuto dal ricorrente) con riferimento a tutte le cartelle oggetto di causa
(documentazione non oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente), ovvero: l'intimazione di pagamento n. 041 2013 9010871768000, notificata il 12.11.2013 (relativa alla cartella n. 1 della parte in fatto;
v. doc. n. 8 del fascicolo di parte resistente ), l'intimazione di pagamento n. 041 CP_7
2016 9007995383000, notificata il 3.11.2016 (relativa alle cartelle n. 1, 2, 3, 4 della parte in fatto;
v. doc. n. 9 del fascicolo di parte resistente); l'intimazione di pagamento n. 041 2018 90006044268000, notificata il 16.05.2018 (relativa alle cartelle n. 1, 2, 3, 4 della parte in fatto;
v. doc. n. 10 del fascicolo
9 di parte resistente), la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 041 762018 00001338000, notificata il 3.07.2018 (relativa alle cartelle n. 1, 2, 3, 4 della parte in fatto;
v. doc. n. 11 del fascicolo di parte resistente), la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del debito (c.d. rottamazione uno) del 28.03.2017, relativa alle cartelle di cui ai n. 1, 2, 3 della parte in fatto (v. doc. n. 13 del fascicolo di parte resistente , oltre alla intimazione di pagamento oggetto della presente CP_7
impugnazione, notificata il 5.07.2022 (riferita a tutte le cartelle oggetto di causa). ha, altresì, richiamato la normativa emergenziale in materia di sospensione dei termini di CP_7 prescrizione, di cui: a) all'art. 67, comma 1, del D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito in L. n. 27 del
24.04.2020, così detto “Decreto Cura Italia”, il quale prevedeva che: “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi all'attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione
e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. Il successivo comma 4 stabiliva, inoltre, che: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, l'articolo 12, ((commi 1 e 3)), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”; disposizione che, a sua volta, prevede che: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”. (…). “L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”; b) all'art. 154, comma 1, lett. a) del D.L. n. 34 del 19.05.2020, convertito in L. n. 77 del 17.07.2020, così detto “Decreto Rilancio”, che ha prorogato i termini di cui sopra al 31.08.2020; c) all'art. 99, comma 1, del D.L. n. 104 del 14.08.2020, convertito in L. 126 del 13.10.2020, così detto “Decreto Agosto”, che ha prorogato i termini di cui sopra al 15.10.2020; d) all'art.1, comma 3, del D.L. n. 125 del 07.10.2020, convertito in L. n. 159 del 27.11.2020, che ha prorogato i termini di cui sopra al 31.12.2020; e) al D.L.
n. 183/2020, convertito in l. n. 21/2020, che ha prorogato i termini di cui sopra al 28.02.2021; f) all'art. 4, comma 1, lett. a) del D.L. n. 41 del 22.03.2021, convertito in L. n. 69 del 21.05.2021., così detto
“Decreto Sostegni”, che ha prorogato i termini di cui sopra al 30 aprile 2021; g) al D.L. n. 73 del
10 25.05.2021, convertito in L. n. 106 de 23.07.2021, così detto “Decreto sostegni bis”, che ha prorogato i termini di cui sopra al 31 agosto 2021. Pertanto, l'attività di riscossione è stata sospesa ex lege dall'8.03.2020 al 31.08.2021, per complessivi n. 541 giorni.
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente in ricorso deve, quindi, essere respinta, tenuto conto dei validi e tempestivi atti interruttivi della prescrizione sopraindicati (anche considerando un termine di prescrizione quinquennale, come sostenuto dal ricorrente, mentre la resistente ha CP_1
sostenuto l'applicabilità del termine di prescrizione decennale).
È, infine, infondata l'eccezione di nullità della notifica della intimazione di pagamento opposta, sulla base del consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale la doglianza circa l'indirizzo di provenienza della comunicazione via PEC (soprattutto quando non risulti seriamente contestato che l'estensione sia comunque un indirizzo di , certamente non può condurre alla CP_7
nullità o alla inesistenza della notifica tramite posta elettronica certificata, dal momento che sia l'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, che l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78/2010, pongono un unico vincolo in punto di utilizzo dell'indirizzo risultante dagli elenchi previsti per legge, e cioè il riferimento alla casella del destinatario e non del mittente (v. Corte d'Appello di Roma, S.L., sent. n. 89/2022 del
19.01.2022; nonché la pronuncia del Tribunale di Roma n. 7381/2021; ancora, v. Tribunale di Firenze sent. n. 230/2021 del 31/03/2021 – RG 1925/2020).
Si richiama, altresì, la sentenza della Cassazione a Sez. U -n. 15979 del 18/05/2022, secondo la quale in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura
Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione – Sezione V- sentenza n. 18684 del 03/07/2023, ha affermato, in relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali, che: “l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante (…) D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della
11 riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra
Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023). Di tale concreto pregiudizio la ricorrente non ha dato sufficiente indicazione nella specie;
consegue, anche sotto tale profilo, l'infondatezza della censura.”.
Ebbene, nel caso di specie, la doglianza di parte ricorrente attiene esclusivamente al mancato inserimento dell'indirizzo PEC dal quale è stata effettuata la notifica in un pubblico elenco, non essendo contestato che detto indirizzo PEC sia comunque riferito ad ed avendo, comunque, il CP_7
ricorrente potuto compiutamente esplicare, nel presente giudizio, il proprio diritto di difesa.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con riferimento alle cartelle di cui ai n. 1, 2, 3, 4 della parte in fatto, con assorbimento di ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio, compreso quello relativo alla domanda riconvenzionale trasversale proposta in via subordinata da nei CP_1
confronti di CP_7
Spese
Le spese di lite, nel rapporto processuale intercorso tra parte ricorrente e le parti resistenti, seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (valori minimi dello scaglione di riferimento, senza liquidazione per la fase istruttoria, in quanto non espletata).
Le spese devono, invece, essere integralmente compensate nel rapporto processuale intercorso tra le resistenti, con riferimento alla domanda riconvenzionale trasversale proposta da nei CP_1
confronti di CP_7
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando sulle domande relative alle cartelle di pagamento n. 04120110107624059000, 04120120039184332000, 04120130031040848000 e
04120140035903822000, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dà atto che, con riferimento alle cartelle di pagamento n. 04120160041083173000 e n.
04120190033846510000, per le quali vi è stata adesione alla rottamazione AT, viene disposta, con
12 separata ordinanza, la separazione delle relative domande, con costituzione di un nuovo fascicolo, a cura della Cancelleria, e con contestuale sospensione del relativo giudizio, ai sensi dell'art. 1, commi
235 e 236, L. 197/2022;
- per il resto, rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, a favore di e di Controparte_1 [...]
, delle spese processuali, liquidate, per ciascuna parte Controparte_1
resistente, in euro 3.291,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre all'IVA e al CPA, se dovute, come per legge;
- compensa integralmente le spese processuali nel rapporto processuale intercorso tra
[...]
e , in ordine alla domanda Controparte_1 Controparte_1
riconvenzionale trasversale proposta da nei Controparte_1
confronti di . Controparte_1
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 11 aprile 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
13
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1722/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTI
Oggi 11 aprile 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per essuno Parte_1 Per l'avv. BOSKOWITZ Controparte_1
CLAUDIO Per l'avv. TAMAGNO MATTEO, oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. Anna Galassi L'avv. Galassi eccepisce preliminarmente l'inammissibilità delle note depositate dal ricorrente in data
10.04.2025, in quanto non autorizzate;
fa presente che il giudice aveva invitato il ricorrente a depositare le definizioni agevolate entro il 31.10.2024 e che nulla è stato depositato entro tale data;
si oppone alla declaratoria della cessazione della materia del contendere tra le parti, essendo i pagamenti ancora in corso con riferimento alle cartelle n. 04120160041083173000 e n. 04120190033846510000. Con riferimento alle ulteriori 4 cartelle oggetto di causa precisa che le adesioni alle definizioni agevolate sono decadute per il mancato pagamento delle rate ivi previste;
pertanto, la richiesta di controparte non potrà essere accolta. Insiste affinché la causa sia trattenuta in decisione e conclude come da memoria di costituzione del 7.09.2023 a seguito di domanda riconvenzionale di e come da note del CP_1
28.05.2024.
L'avv. Boskowitz si riporta alla memoria di costituzione e alle conclusioni ivi formulate;
eccepisce la inammissibilità delle note depositate dal ricorrente il 10.04.2025 e la tardività delle relative produzioni in relazione al termine assegnato dal giudice;
prende atto che, in ordine alle due cartelle suindicate, il ricorrente sta procedendo al pagamento nel rispetto delle scadenze previste;
si oppone alla declaratoria della cessazione della materia del contendere tra le parti, in quanto detti pagamenti non sono stati ancora ultimati. Parimenti, si oppone alla declaratoria di cessazione della materia del contendere tra le
1 parti con riferimento alle residue quattro cartelle, in quanto i relativi pagamenti non sono stati completati nei termini previsti ed il ricorrente è decaduto dalle relative istanze di definizione agevolata.
Chiede che sia disposta la separazione delle domande con riguardo alle ultime due cartelle, oggetto di rottamazione AT, per le quali, a norma di legge, potrà eventualmente essere disposta la sospensione del relativo giudizio, in attesa della corretta definizione dei pagamenti, mentre, per le residue 4 cartelle, non oggetto di rottamazione AT, chiede che la causa sia decisa.
L'avv. Galassi si rimette a giustizia sulle odierne richieste di parte resistente CP_1
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti, nonché separata ordinanza, con la quale viene disposta la separazione della domanda relativa alle cartelle di pagamento n. 04120160041083173000 e n. 04120190033846510000, oggetto di rottamazione AT, con formazione di un nuovo fascicolo a cura della Cancelleria.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1722/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICA MARCO, con Parte_1 C.F._1 elezione di domicilio in VIA ANTONIO DA GAETA 17 00125 ACILIA, presso il difensore avv. PICA MARCO
PARTE RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
BOSKOWITZ CLAUDIO, elettivamente domiciliata in VIALE EUROPA 145 50126 FIRENZE, presso il difensore avv. BOSKOWITZ CLAUDIO
, con il patrocinio dell'avv. TAMAGNO MATTEO, Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA MILITE IGNOTO N. 7, BUSALLA, presso il difensore avv.
TAMAGNO MATTEO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.07.2022, l'avv. ha proposto opposizione averso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 04120229005160700000, notificata il 5.07.2022, in relazione alle seguenti cartelle di pagamento relative a contribuzione dovuta alla Controparte_1
:
[...]
1) Cartella 04120110107624059000 NOT 26/01/2012 EURO 6.580,07 CONTRIBUTO
[...]
DAL 2000 AL 2008; CP_1
2) Cartella 04120120039184332000 NOT 26/01/2013 EURO 7.430,85 CONTRIBUTO CASSA
FORENSE DAL 2000 AL 2011;
3) Cartella 04120130031040848000 NOT 25/03/2014 EURO 7.199,94 CONTRIBUTO
[...]
DAL 2000 AL 2012 (esclusa una sanzione amministrativa non di competenza di CP_1
questo Ufficio);
3 4) Cartella 04120140035903822000 NOT 20/03/2015 EURO 8.204,20 CONTRIBUTO
[...]
DAL 2010 AL 2012; CP_1
5) Cartella 04120160041083173000 26/01/2017 13.255,25 CONTRIBUTO CP_1
DAL 2006 AL 2009;
6) Cartella 04120190033846510000 25/01/2020 540,60 CONTRIBUTO DAL CP_1
2012 AL 2013.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha dedotto ed eccepito: a) la mancata notifica delle cartelle di pagamento de quibus; b) la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento opposta, provenendo detta notifica da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri;
c) la prescrizione quinquennale delle pretese contributive della e del diritto di CP_1 Controparte_1
di procedere ad esecuzione forzata, in assenza di validi e tempestivi atti interruttivi della
[...]
prescrizione; d) l'errata duplicazione della pretesa creditoria.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,- in via preliminare Sospendere l'efficacia esecutiva delle cartelle n. Cartella 04120110107624059000 NOT 26/01/2012 EURO 6.580,07 CONTRIBUTO
[...]
DAL 2000 AL 2008 Cartella 04120120039184332000 NOT 26/01/2013 EURO 7.430,85 CP_1
CONTRIBUTO DAL 2000 AL 2011 Cartella 04120130031040848000 NOT CP_1
25/03/2014 EURO 7.199,94 CONTRIBUTO CASSA DAL 2000 AL 2012 (ESCLUSA UNA CP_1
SANZIONE AMMINISTRATIVA NON DI COMPETENZA DI QUESTO UFFICIO) Cartella
04120140035903822000 NOT 20/03/2015 EURO 8.204,20 CONTRIBUTO DAL CP_1
2010 AL 2012 Cartella 04120160041083173000 26/01/2017 13.255,25 CONTRIBUTO
[...]
DAL 2006 AL 2009 Cartella 04120190033846510000 25/01/2020 540,60 CONTRIBUTO CP_1
DAL 2012 AL 2013 e conseguentemente dell'intimazione n. CP_1
04120229005160700000 in ragione dell'entità degli importi azionati e prescritti, che se posti in esecuzione determinerebbero un grave ed irreparabile pregiudizio al ricorrente – nel merito 1- accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia delle cartelle n: Cartella 04120110107624059000 NOT
26/01/2012 EURO 6.580,07 CONTRIBUTO DAL 2000 AL 2008 Cartella CP_1
04120120039184332000 NOT 26/01/2013 EURO 7.430,85 CONTRIBUTO DAL CP_1
2000 AL 2011 Cartella 04120130031040848000 NOT 25/03/2014 EURO 7.199,94 CONTRIBUTO
DAL 2000 AL 2012 (ESCLUSA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA NON DI CP_1
COMPETENZA DI QUESTO UFFICIO) Cartella 04120140035903822000 NOT 20/03/2015 EURO
8.204,20 CONTRIBUTO DAL 2010 AL 2012 Cartella 04120160041083173000 CP_1
26/01/2017 13.255,25 CONTRIBUTO DAL 2006 AL 2009 Cartella CP_1
4 04120190033846510000 25/01/2020 540,60 CONTRIBUTO DAL 2012 AL 2013 e CP_1
conseguentemente dell'intimazione n. 04120229005160700000 per decorrenza del termine prescrizionale dei contributi previdenziali nonché per gli ulteriori motivi sopra esposti – nel merito in via subordinata – accertare come dovute le eventuali minor somme che dovessero risultare di giustizia. Condannare parti resistenti in solido tra loro alla refusione delle spese, competenze ed onorari di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio , formulando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale: rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
in via riconvenzionale subordinata: per la denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga fondate le eccezioni avversarie attinenti ai presunti vizi delle cartelle di pagamento impugnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, con conseguente dichiarazione di nullità/annullamento delle cartelle di pagamento opposte, accertare il credito della nei confronti dell'avv. per la somme CP_1 Parte_1
di cui ai ruoli 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 e 2019 o per quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 l. n. 576/80, dalla data del dovuto al saldo e per gli effetti condannare l'avv. al pagamento diretto in favore della medesima delle Parte_1 CP_1
somme di cui ai ruoli 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 e 2019 o per quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 l. n. 576/80, dalla data del dovuto al saldo;
ancora in via riconvenzionale subordinata, in caso di mancata dimostrazione in giudizio da parte di
[...]
di aver tempestivamente notificato le cartelle di pagamento e di aver compiuto in Controparte_2
tempo utile tutti i necessari atti interruttivi della prescrizione accertare e dichiarare la responsabilità dell'Ente avente causa di Controparte_2 Controparte_3
(già con sede in Roma, via Giuseppe Grezar 14 (c.f. e p.i,. ) in Controparte_4 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore per la non tempestiva notifica delle cartelle di pagamento di cui è causa e/o per il mancato tempestivo compimento dei relativi atti di interruzione della prescrizione e dunque la responsabilità dell' , in Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore per aver cagionato a un danno pari CP_1 all'ammontare dei contributi non percepiti, in quanto prescritti di cui ai ruoli 2011, 2012, 2013, 2014,
2016 e 2019 o per quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 l. n. 576/80, dalla data del dovuto al saldo e per gli effetti condannare
[...]
avente causa di (già Controparte_6 Controparte_3 [...]
con sede in Roma, via Giuseppe Grezar 14 (c.f. e p.i,. in persona del legale CP_4 P.IVA_1
rappresentante pro tempore al pagamento in favore di di una somma pari CP_1
5 all'ammontare dei contributi non percepiti, in quanto prescritti di cui ai ruoli 2011, 2012, 2013, 2014,
2016 e 2019, oltre interessi legali dalla data dell'odierna domanda sino al soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di avvocato”.
Si è costituita in giudizio , eccependo: a) di avere regolarmente Controparte_1
notificato le cartelle di pagamento oggetto di causa (come da doc. n.
2-7 del fascicolo di parte) e l'intimazione di pagamento opposta (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte); b) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, sussistendo validi e tempestivi atti interruttivi della prescrizione (v. doc. da n. 8 a n. 15 del fascicolo di parte), considerata, altresì, la sospensione dei termini di prescrizione dall'8.03.2020 al 31.05.2021, come disposta dalla normativa emergenziale
Covid-19.
Parte resistente ha, quindi, chiesto all'intestato Tribunale di respingere il ricorso;
con vittoria di spese. ha depositato, in data 7.09.2023, la memoria in risposta alla riconvenzionale trasversale di CP_7
formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria CP_1
istanza, azione, eccezione disattesa e respinta, RESPINGERE la domanda riconvenzionale della
ed ogni e qualsiasi domanda formulata nei confronti dell'Esponente, siccome CP_1
inammissibile, illegittima, infondata e non provata. VINTE le spese di lite, ivi comprese le competenze professionali di avvocato”.
La riscossione dei crediti previdenziali oggetto di causa è stata sospesa con il decreto di fissazione della prima udienza.
Con nota di deposito del 21.05.2024, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla svolta opposizione, per intervenuta adesione alla definizione agevolata, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere tra le parti, con compensazione delle spese di lite.
Con nota di deposito del 28.05.2024, parte resistente si è opposta alla declaratoria di cessazione CP_7
della materia del contendere tra le parti, con riferimento alle due cartelle oggetto di adesione alla rottamazione AT (n. 04120160041083173000 e n. 04120190033846510000), in attesa dell'integrale pagamento delle rate a scadere (essendo, allo stato, il ricorrente in regola con il pagamento delle relative rate); parte resistente ha evidenziato, al contrario, come il ricorrente sia decaduto dalle istanze di adesione alla definizione agevolata del 28.03.2017 e del 15.05.2018, per mancato pagamento delle rate ivi previste, con la conseguenza che senz'altro non potrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti con riferimento alle cartelle n. 04120110107624059000,
04120120039184332000, 04120130031040848000 e 04120140035903822000.
All'udienza del 31.05.2024, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato che la rinuncia alla domanda formulata con le note del 21.05.2024 concerne le cartelle n. 04120160041083173000 e n.
6 04120190033846510000, in quanto oggetto di rottamazione AT, insistendo, per le residue 4 cartelle, nella svolta eccezione di prescrizione.
Con nota di deposito del 10.04.2025, parte ricorrente ha ribadito quanto già dedotto e richiesto con la nota di deposito del 21.05.2024.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
L'art. 1, commi 235 e 236, L. 197/2022 prevede che: “235. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232. 236. Nella dichiarazione di cui al comma
235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.
Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione (Sez. 5 -, Ordinanza interlocutoria n. 24479 del
12/09/2024 (Rv. 672233 - 01) ha affermato che: “La definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231 - 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione- AT), subordina l'estinzione del giudizio, da un lato, all'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi per i quali è intervenuta la domanda e, dall'altro, all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati, per cui, in assenza di detti presupposti, non è possibile addivenire ad una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”.
Nella fattispecie è documentale l'adesione del ricorrente alla c.d. rottamazione AT (domanda presentata il 28.06.2023), con riferimento alle cartelle di pagamento n. 04120160041083173000 e n.
04120190033846510000, essendo, allo stato, il ricorrente in regola con il pagamento delle relative rate, come confermato da nella memoria del 28.05.2024 e all'odierna udienza. CP_7
Tuttavia, in adesione al soprariportato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti con riferimento alle predette cartelle,
7 non essendosi ancora perfezionata la definizione agevolata, con l'integrale pagamento delle rate
(l'ultima delle quali scadrà il 30.11.2027).
Pertanto, conformemente a quanto richiesto dal procuratore di parte resistente CP_1
all'odierna udienza, anche per esigenze di economia processuale, deve disporsi, con separata ordinanza, la separazione delle domande relative alle cartelle di pagamento n. 04120160041083173000 e n.
04120190033846510000, oggetto di c.d. rottamazione AT, con formazione di un nuovo fascicolo a cura della Cancelleria, e con contestuale sospensione di tale ultimo giudizio, nelle more del pagamento delle somme dovute a seguito della adesione del ricorrente alla rottamazione AT (essendo l'ultima rata prevista al 30.11.2027), ai sensi dell'art. 1, comma 236, L. 197/2022.
Il presente giudizio, a seguito della disposta separazione delle domande, deve proseguire, pertanto, con riferimento alle quattro cartelle di pagamento per le quali non vi è stata adesione alla rottamazione AT, ovvero le n. 04120110107624059000, 04120120039184332000, 04120130031040848000 e
04120140035903822000; a tal proposito, si osserva che parte resistente ha eccepito la CP_7
decadenza del ricorrente dalle istanze di adesione alla definizione agevolata del 28.03.2017 e del
15.05.2018, per mancato pagamento delle rate ivi previste, né parte ricorrente ha prodotto documentazione dalla quale emerga l'eventuale regolare pagamento delle predette rate, con la conseguenza che, sul punto, non può senz'altro essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Ciò posto, in ordine all'eccezione di omessa notifica delle suddette cartelle di pagamento
(rispettivamente, le n. 1, 2, 3, 4 della parte in fatto), ha prodotto gli avvisi di ricevimento delle CP_7 raccomandate inviate presso l'indirizzo del ricorrente (in via Solferino n. 22, Firenze), rispettivamente sottoscritti dal coniuge, in data 26.01.2012, con avviso di avvenuta notifica e distinta della spedizione della raccomandata informativa (per la cartella n. 1, v. doc. n. 2 del fascicolo di parte resistente), dal destinatario, in data 25.03.2014 (per la cartella n. 3, v. doc. n. 4 del fascicolo di parte resistente , CP_7
e da persona autorizzata alla ricezione degli atti, in data 20.03.2015, con distinta della spedizione della raccomandata informativa (per la cartella n. 4, v. doc. n. 5 del fascicolo di parte resistente . CP_7
Per la cartella n. 2 della parte in fatto, ha prodotto la relata di notifica ex art. 140 c.p.c., con CP_7
avviso di deposito degli atti presso la casa comunale, distinta di spedizione della raccomandata a/r e ricevuta della stessa, ritirata a mani dal destinatario in data 30.01.2014 (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte resistente . CP_7
Le predette cartelle di pagamento sono, quindi, state validamente notificate al destinatario, nelle date suindicate.
8 In ogni caso, dalla documentazione prodotta da emerge che, per le cartelle di pagamento di cui CP_7
ai n. 1, 2, 3 della parte in fatto, il ricorrente, in data 28.03.2017, ha chiesto di aderire alla definizione agevolata del debito (c.d. rottamazione uno), richiesta accolta da (v. doc. n. 13 del fascicolo di CP_7
parte resistente . CP_7
A tale ultimo proposito, si osserva che l'inclusione delle predette cartelle nella suindicata istanza di adesione alla rottamazione uno presuppone la conoscenza delle stesse da parte del ricorrente ed è incompatibile con l'eccezione di non averle ricevute e di non averne avuto conoscenza sino alla notifica della intimazione di pagamento oggetto della presente impugnazione (avvenuta il 5.07.2022).
Conseguentemente deve essere affermata l'irretrattabilità dei crediti contributivi oggetto di causa, per non avere il ricorrente proposto tempestiva opposizione averso le predette cartelle di pagamento, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, con l'ulteriore conseguenza che il ricorrente può fare valere, nella presente sede di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., soltanto eventuali fatti estintivi (con particolare riferimento all'eccepita prescrizione) verificatisi successivamente alla notifica delle cartelle de quibus, ovvero nel periodo intercorso tra le predette notifiche e la notifica della intimazione di pagamento opposta (avvenuta il 5.07.2022); si veda, a tal proposito, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 8198 del 22/03/2023 (Rv. 667144 - 01), secondo la quale, in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo.
È, pertanto, inammissibile l'eccezione relativa alla duplicazione degli importi chiesti in pagamento, attenendo al merito della pretesa contributiva dell'ente impositore.
In ordine all'eccezione di prescrizione del diritto di di procedere a esecuzione forzata (in CP_7
relazione agli avvisi di addebito di cui ai n. 1, 2, 3, 4 della parte in fatto), ha versato in atti validi CP_7
e tempestivi atti interruttivi della prescrizione (anche considerando un termine di prescrizione quinquennale, come sostenuto dal ricorrente) con riferimento a tutte le cartelle oggetto di causa
(documentazione non oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente), ovvero: l'intimazione di pagamento n. 041 2013 9010871768000, notificata il 12.11.2013 (relativa alla cartella n. 1 della parte in fatto;
v. doc. n. 8 del fascicolo di parte resistente ), l'intimazione di pagamento n. 041 CP_7
2016 9007995383000, notificata il 3.11.2016 (relativa alle cartelle n. 1, 2, 3, 4 della parte in fatto;
v. doc. n. 9 del fascicolo di parte resistente); l'intimazione di pagamento n. 041 2018 90006044268000, notificata il 16.05.2018 (relativa alle cartelle n. 1, 2, 3, 4 della parte in fatto;
v. doc. n. 10 del fascicolo
9 di parte resistente), la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 041 762018 00001338000, notificata il 3.07.2018 (relativa alle cartelle n. 1, 2, 3, 4 della parte in fatto;
v. doc. n. 11 del fascicolo di parte resistente), la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del debito (c.d. rottamazione uno) del 28.03.2017, relativa alle cartelle di cui ai n. 1, 2, 3 della parte in fatto (v. doc. n. 13 del fascicolo di parte resistente , oltre alla intimazione di pagamento oggetto della presente CP_7
impugnazione, notificata il 5.07.2022 (riferita a tutte le cartelle oggetto di causa). ha, altresì, richiamato la normativa emergenziale in materia di sospensione dei termini di CP_7 prescrizione, di cui: a) all'art. 67, comma 1, del D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito in L. n. 27 del
24.04.2020, così detto “Decreto Cura Italia”, il quale prevedeva che: “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi all'attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione
e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. Il successivo comma 4 stabiliva, inoltre, che: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, l'articolo 12, ((commi 1 e 3)), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”; disposizione che, a sua volta, prevede che: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”. (…). “L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”; b) all'art. 154, comma 1, lett. a) del D.L. n. 34 del 19.05.2020, convertito in L. n. 77 del 17.07.2020, così detto “Decreto Rilancio”, che ha prorogato i termini di cui sopra al 31.08.2020; c) all'art. 99, comma 1, del D.L. n. 104 del 14.08.2020, convertito in L. 126 del 13.10.2020, così detto “Decreto Agosto”, che ha prorogato i termini di cui sopra al 15.10.2020; d) all'art.1, comma 3, del D.L. n. 125 del 07.10.2020, convertito in L. n. 159 del 27.11.2020, che ha prorogato i termini di cui sopra al 31.12.2020; e) al D.L.
n. 183/2020, convertito in l. n. 21/2020, che ha prorogato i termini di cui sopra al 28.02.2021; f) all'art. 4, comma 1, lett. a) del D.L. n. 41 del 22.03.2021, convertito in L. n. 69 del 21.05.2021., così detto
“Decreto Sostegni”, che ha prorogato i termini di cui sopra al 30 aprile 2021; g) al D.L. n. 73 del
10 25.05.2021, convertito in L. n. 106 de 23.07.2021, così detto “Decreto sostegni bis”, che ha prorogato i termini di cui sopra al 31 agosto 2021. Pertanto, l'attività di riscossione è stata sospesa ex lege dall'8.03.2020 al 31.08.2021, per complessivi n. 541 giorni.
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente in ricorso deve, quindi, essere respinta, tenuto conto dei validi e tempestivi atti interruttivi della prescrizione sopraindicati (anche considerando un termine di prescrizione quinquennale, come sostenuto dal ricorrente, mentre la resistente ha CP_1
sostenuto l'applicabilità del termine di prescrizione decennale).
È, infine, infondata l'eccezione di nullità della notifica della intimazione di pagamento opposta, sulla base del consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale la doglianza circa l'indirizzo di provenienza della comunicazione via PEC (soprattutto quando non risulti seriamente contestato che l'estensione sia comunque un indirizzo di , certamente non può condurre alla CP_7
nullità o alla inesistenza della notifica tramite posta elettronica certificata, dal momento che sia l'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, che l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78/2010, pongono un unico vincolo in punto di utilizzo dell'indirizzo risultante dagli elenchi previsti per legge, e cioè il riferimento alla casella del destinatario e non del mittente (v. Corte d'Appello di Roma, S.L., sent. n. 89/2022 del
19.01.2022; nonché la pronuncia del Tribunale di Roma n. 7381/2021; ancora, v. Tribunale di Firenze sent. n. 230/2021 del 31/03/2021 – RG 1925/2020).
Si richiama, altresì, la sentenza della Cassazione a Sez. U -n. 15979 del 18/05/2022, secondo la quale in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura
Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione – Sezione V- sentenza n. 18684 del 03/07/2023, ha affermato, in relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali, che: “l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante (…) D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della
11 riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra
Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023). Di tale concreto pregiudizio la ricorrente non ha dato sufficiente indicazione nella specie;
consegue, anche sotto tale profilo, l'infondatezza della censura.”.
Ebbene, nel caso di specie, la doglianza di parte ricorrente attiene esclusivamente al mancato inserimento dell'indirizzo PEC dal quale è stata effettuata la notifica in un pubblico elenco, non essendo contestato che detto indirizzo PEC sia comunque riferito ad ed avendo, comunque, il CP_7
ricorrente potuto compiutamente esplicare, nel presente giudizio, il proprio diritto di difesa.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con riferimento alle cartelle di cui ai n. 1, 2, 3, 4 della parte in fatto, con assorbimento di ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio, compreso quello relativo alla domanda riconvenzionale trasversale proposta in via subordinata da nei CP_1
confronti di CP_7
Spese
Le spese di lite, nel rapporto processuale intercorso tra parte ricorrente e le parti resistenti, seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (valori minimi dello scaglione di riferimento, senza liquidazione per la fase istruttoria, in quanto non espletata).
Le spese devono, invece, essere integralmente compensate nel rapporto processuale intercorso tra le resistenti, con riferimento alla domanda riconvenzionale trasversale proposta da nei CP_1
confronti di CP_7
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando sulle domande relative alle cartelle di pagamento n. 04120110107624059000, 04120120039184332000, 04120130031040848000 e
04120140035903822000, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dà atto che, con riferimento alle cartelle di pagamento n. 04120160041083173000 e n.
04120190033846510000, per le quali vi è stata adesione alla rottamazione AT, viene disposta, con
12 separata ordinanza, la separazione delle relative domande, con costituzione di un nuovo fascicolo, a cura della Cancelleria, e con contestuale sospensione del relativo giudizio, ai sensi dell'art. 1, commi
235 e 236, L. 197/2022;
- per il resto, rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, a favore di e di Controparte_1 [...]
, delle spese processuali, liquidate, per ciascuna parte Controparte_1
resistente, in euro 3.291,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre all'IVA e al CPA, se dovute, come per legge;
- compensa integralmente le spese processuali nel rapporto processuale intercorso tra
[...]
e , in ordine alla domanda Controparte_1 Controparte_1
riconvenzionale trasversale proposta da nei Controparte_1
confronti di . Controparte_1
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 11 aprile 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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