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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 16/02/2026, n. 2450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2450 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2450/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente
FILIPPI PAOLA, OR
CAVALLO MARIA BARBARA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8683/2023 depositato il 03/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200117096689 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200117096790 TASSA AUTOMOBIL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200139348963 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200145657401 IMPOSTA DOGANAL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200145657502 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200153907612 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200171198130 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210098406912 IVA-ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210098407013 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220039826902 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239033814021/000
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione per l'annullamento della intimazione di pagamento n. 097 2023
9033814021 000, notificata il 13.04.2023 per l'importo euro 1.799.922,00. ( trattasi di 11 cartelle)
La ricorrente eccepisce l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata.
Eccepisce altresì la mancata illustrazione del calcolo degli interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che afferma, allegando le relate, la regolarità delle notifiche quanto agli interessi rappresenta che essi vanno calcolati in ragione del ritardo del pagamento.
Con successiva memoria la ricorrente eccepisce la mancata allegazione della prova della notificazione della cartella indicata al numero 8.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è infondato.
Le cartelle sottese all'intimazione di pagamento oggetto il ricorso risultano notificate, in base a le relate prodotte dalla parte resistente. Quanto all'eccezione di mancata notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata si osserva dunque che la cartella di pagamento n. 09720200117096689000 è stata ritualmente notificata in data 29.09.2021; la cartella di pagamento n. 09720200117096790000, risulta essere stata ritualmente notificata in data 29.09.2021; la cartella di pagamento n. 09720200139348963000 risulta essere stata ritualmente notificata in data 01.12.2021; la cartella di pagamento n. 09720200145657401000; risulta essere stata ritualmente notificata in data 06.12.2021; la cartella di pagamento n. 09720200145657502000, risulta essere stata ritualmente notificata in data 06.12.2021; la cartella di pagamento n.
09720200153907612000, risulta essere stata ritualmente notificata in data 19.01.2022; la cartella di pagamento n. 09720200171198130000, risulta essere stata ritualmente notificata in data 04.04.2022; la cartella di pagamento n. 09720210098406912000, risulta essere stata ritualmente notificata in data
04.04.2022 ; la cartella di pagamento n. 09720210098407013000, risulta essere stata ritualmente notificata in data 16.03.2022; la cartella di pagamento n. 09720220039826902000, risulta essere stata notificata in data 05.04.2022.
Il rilievo sollevato dalla contribuente in memoria, secondo cui la cartella indicata al numero 8 non sarebbe stata accompagnata dalla prova della notifica, risulta infondato. La prova, infatti, è stata allegata e il relativo file è stato correttamente aperto. Le invalidità delle produzioni delle parti sono esclusivamente quelle previste dalla legge;
pertanto, il formato informatico dell'allegato non incide sulla validità della produzione né sull'efficacia probatoria, purché – come nel caso di specie- il contenuto sia comunque leggibile.
La regolarità di dette notificazioni preclude contestazioni per vizi delle stesse che avrebbero dovuto essere dedotti con tempestiva impugnazione.
E' infondato altresì il motivo di ricorso afferente agli interessi di mora e i compensi di riscossione in quanto per essi l'intimazione rinvia a quanto dovuto in base alle cartelle e la mancata impugnazione delle stesse preclude ogni eccezione a riguardo.
Quanto agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, e non iscritti a ruolo dall'ente impositore, che tuttavia resta sempre destinatario di tali importi, va detto che gli interessi non sono applicati, ma soltanto menzionati in cartella per avvertire il contribuente della conseguenza del mancato pagamento della cartella stessa.
Si tratta infatti di accessori solo eventuali, considerato che, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973:
"Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".
Tali interessi non possono, essere calcolati nella cartella di pagamento proprio perché la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della stessa, e solo nella misura in cui il pagamento sia successivo a tale termine. il tasso di interesse è fissato dalla legge, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo.
La condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, segue alla soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte resistente costituita che liquida in euro 10.000,00.
Così deciso il 15. 01.2026
La giudice relatrice Paola Filippi
La Presidente Donatella Ferranti
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente
FILIPPI PAOLA, OR
CAVALLO MARIA BARBARA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8683/2023 depositato il 03/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200117096689 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200117096790 TASSA AUTOMOBIL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200139348963 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200145657401 IMPOSTA DOGANAL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200145657502 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200153907612 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200171198130 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210098406912 IVA-ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210098407013 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220039826902 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239033814021/000
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione per l'annullamento della intimazione di pagamento n. 097 2023
9033814021 000, notificata il 13.04.2023 per l'importo euro 1.799.922,00. ( trattasi di 11 cartelle)
La ricorrente eccepisce l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata.
Eccepisce altresì la mancata illustrazione del calcolo degli interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che afferma, allegando le relate, la regolarità delle notifiche quanto agli interessi rappresenta che essi vanno calcolati in ragione del ritardo del pagamento.
Con successiva memoria la ricorrente eccepisce la mancata allegazione della prova della notificazione della cartella indicata al numero 8.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è infondato.
Le cartelle sottese all'intimazione di pagamento oggetto il ricorso risultano notificate, in base a le relate prodotte dalla parte resistente. Quanto all'eccezione di mancata notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata si osserva dunque che la cartella di pagamento n. 09720200117096689000 è stata ritualmente notificata in data 29.09.2021; la cartella di pagamento n. 09720200117096790000, risulta essere stata ritualmente notificata in data 29.09.2021; la cartella di pagamento n. 09720200139348963000 risulta essere stata ritualmente notificata in data 01.12.2021; la cartella di pagamento n. 09720200145657401000; risulta essere stata ritualmente notificata in data 06.12.2021; la cartella di pagamento n. 09720200145657502000, risulta essere stata ritualmente notificata in data 06.12.2021; la cartella di pagamento n.
09720200153907612000, risulta essere stata ritualmente notificata in data 19.01.2022; la cartella di pagamento n. 09720200171198130000, risulta essere stata ritualmente notificata in data 04.04.2022; la cartella di pagamento n. 09720210098406912000, risulta essere stata ritualmente notificata in data
04.04.2022 ; la cartella di pagamento n. 09720210098407013000, risulta essere stata ritualmente notificata in data 16.03.2022; la cartella di pagamento n. 09720220039826902000, risulta essere stata notificata in data 05.04.2022.
Il rilievo sollevato dalla contribuente in memoria, secondo cui la cartella indicata al numero 8 non sarebbe stata accompagnata dalla prova della notifica, risulta infondato. La prova, infatti, è stata allegata e il relativo file è stato correttamente aperto. Le invalidità delle produzioni delle parti sono esclusivamente quelle previste dalla legge;
pertanto, il formato informatico dell'allegato non incide sulla validità della produzione né sull'efficacia probatoria, purché – come nel caso di specie- il contenuto sia comunque leggibile.
La regolarità di dette notificazioni preclude contestazioni per vizi delle stesse che avrebbero dovuto essere dedotti con tempestiva impugnazione.
E' infondato altresì il motivo di ricorso afferente agli interessi di mora e i compensi di riscossione in quanto per essi l'intimazione rinvia a quanto dovuto in base alle cartelle e la mancata impugnazione delle stesse preclude ogni eccezione a riguardo.
Quanto agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, e non iscritti a ruolo dall'ente impositore, che tuttavia resta sempre destinatario di tali importi, va detto che gli interessi non sono applicati, ma soltanto menzionati in cartella per avvertire il contribuente della conseguenza del mancato pagamento della cartella stessa.
Si tratta infatti di accessori solo eventuali, considerato che, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973:
"Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".
Tali interessi non possono, essere calcolati nella cartella di pagamento proprio perché la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della stessa, e solo nella misura in cui il pagamento sia successivo a tale termine. il tasso di interesse è fissato dalla legge, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo.
La condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, segue alla soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte resistente costituita che liquida in euro 10.000,00.
Così deciso il 15. 01.2026
La giudice relatrice Paola Filippi
La Presidente Donatella Ferranti