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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/06/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2862 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto inadempimento contrattuale, trattenuta in decisione all'udienza del 21/11/2024 e vertente tra:
TRA
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. IULIUCCI ANTONIO, in virtù della procura in calce all'atto di citazione ed elett/te domiciliati presso il suo studio;
attori
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. VOLINO EDOARDO ed elett/te domiciliata CP_1
presso il suo studio, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la al fine di vedere accertare la sua responsabilità per il CP_1
ritardo nella liquidazione delle somme loro spettanti e, per l'effetto, per vederla condannare al pagamento in loro favore di € 25.000,00; in particolare, gli attori asserivano che - a fronte della rinuncia all'eredità da parte della loro madre, - avevano accettato per Parte_3
rappresentazione ex art. 467 c.c. l'eredità del nonno materno , avendo così diritto Persona_1
alla loro quota di eredità delle somme del nonno depositate presso la , pari ad € 19.975,74. CP_1
Nonostante avessero reso edotto l'istituto bancario di tale circostanza già in data 21.4.2017, la non provvedeva tempestivamente alla liquidazione in favore dei sig.ri , che – quindi CP_1 Pt_1
– a causa di tale ritardo – subivano un atto di pignoramento presso terzi, su istanza di Pt_4
con debitore esecutato (per un pregresso rapporto obbligatorio, per il
[...] Parte_3 quale vantava nei confronti di un credito di € 22.214,28) nel Parte_4 Parte_3
1 corso del quale la liquidava la citata quota (di spettanza degli odierni attori) direttamente in CP_1
favore del creditore procedente. I fratelli fondavano la propria domanda sulla sentenza n. Pt_1
1971/2019 del 28.10.2019 con la quale il Tribunale di Avellino aveva chiarito le ragioni per le quali i fratelli non potevano essere qualificati quali eredi della sig.ra – ancora Pt_1 Parte_3
in vita -, essendo meri eredi diretti di , di talchè non potevano essere tenuti a Persona_1
rispondere dei debiti della prima. Espletato infruttuosamente l'obbligatorio procedimento di mediazione, quindi, i adivano il Tribunale di Avellino per vedere accertare la Pt_1 responsabilità dell'istituto bancario.
Costituitasi in giudizio, la preliminarmente eccepiva l'incompetenza territoriale del CP_1
Tribunale adito a favore del Tribunale di Benevento. L'eccezione veniva accolta e la causa veniva riassunta dinanzi al Tribunale di Benevento territorialmente competente, dove gli attori reiteravano l'azione di accertamento della responsabilità dell'istituto di credito e la convenuta eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione, quindi contestava specificamente nel merito la fondatezza della domanda attorea argomentando in ordine alla legittimità del proprio comportamento.
Assegnati i termini istruttori e ritenuta superflua la prova orale articolata, all'udienza del
21.11.2024 la causa veniva direttamente riservata in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti (che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi) ed assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente, alla luce del verbale di mancata conciliazione allegato dagli attori già al proprio atto introduttivo ed avente ad oggetto “contratti bancari in materia di eredità e successione”, occorre rigettare l'eccezione di improcedibilità spiegata dall'istituto convenuto.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e – per l'effetto – deve essere rigettata.
Come dedotto e debitamente documentato dalla , infatti, ella non procedeva CP_1
immediatamente alla liquidazione della quota spettante ai fratelli , quali eredi del nonno Pt_1
per rappresentazione ex art 467 c.c. avendo ricevuto una diffida in data 30.4.2017 Persona_1
ed una in data 14.6.2017 da parte dell'altro coerede, , con la quale s'invitava Parte_4
l'istituto bancario a “evitare ogni eventuale liquidazione della quota di essa o Parte_3
eventuali beneficiari, per tutti i motivi di cui sopra, e al fine di poter esercitare il proprio diritto di credito nei confronti della stessa” (all. n.4-5 – produzione parte convenuta); successivamente, poi, procedeva a liquidare detta quota in favore del predetto in esecuzione Parte_4 dell'ordinanza di assegnazione del 02.07.2019 resa dal Tribunale di Avellino (all. 12 – parte convenuta) nell'ambito del pignoramento presso terzi intrapreso dal citato coerede, quindi, in forza
2 di un titolo giudiziale che solo una tempestiva opposizione dei fratelli avrebbe potuto Pt_1
evitare.
La condivisibile sentenza n. 1971/2019 (allegata all'atto di citazione) con la quale il Tribunale di
Avellino dichiarava l'inefficacia dei precetti notificati agli odierni attori quali eredi della madre
(ancora in vita), invece, interveniva solo in data 28.10.2019, allorquando il pignoramento presso terzi si era già concluso con la citata ordinanza di assegnazione.
Nessun inadempimento, quindi, è imputabile alla che agiva quale terzo pignorato, nel CP_1
rispetto della normativa vigente ed in esecuzione di un'ordinanza di assegnazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) NN e , in Parte_1 Parte_2
solido, a rimborsare in favore della le spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 4.477,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.080,00 per la trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisoria), oltre a IVA,
CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 12/06/2025
Il Giudice
(dott.ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della Dott.ssa Ilaria Pietrovito, funzionario CP_2
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