Sentenza 17 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/05/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 25048/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 25048/2024 R.G. promosso da
) (avv. ZANELLA EUGENIA) Parte_1 C.F._1
e
(avv. MAZZOCCHI ALDO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 21/3/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “a) Clausola generale. Vita separata con obbligo del mutuo rispetto.
b) Affidamento e collocamento della minore. Affidamento condiviso della figlia minore nel pieno spirito di Per_1 bigenitorialità, con collocazione prevalente presso la madre, attribuendo ai genitori l'esercizio separato della responsabilità limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. Alla sig.ra sarà assegnata la Parte_1 casa coniugale sita in Brescia, Via Bongiovanni, 2, già liberata dal sig. il quale s'impegna a trasferire la Pt_2 residenza anagrafica entro la data dell'udienza presidenziale. c) Visite e frequentazioni. Il sig. errà con sé Pt_2
i figli tutte le volte che vorrà, previo accordo con la madre, e, comunque, almeno: - due pomeriggi infrasettimanali
(indicativamente individuati nel martedì e giovedì) dalla fine della giornata lavorativa alla mattina successiva riaccompagnandola a scuola o presso la residenza materna;
- fine settimana alternati, dal venerdì sera fino al lunedì mattina accompagnandola a scuola o presso la residenza materna;
- metà delle vacanze scolastiche invernali, con alternanza negli anni, dei periodi di Natale e Capodanno (a decorrere dalle vacanze 2025); - tre giorni nel periodo pasquale, alternando il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni tra i genitori;
- due settimane, anche non consecutive, nelle vacanze estive, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. d)
Mantenimento, spese straordinarie ed assegno unico. A titolo di prestazioni economiche connesse alla genitorialità:
1
1. entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024, il Sig. erserà alla moglie, per Pt_2 il mantenimento della figlia minore, la somma di €. 500,00, oltre rivalutazione ISTAT;
d.
2. i genitori concorreranno a versare il 50% delle spese straordinarie, siccome previste nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Brescia siglato in data 14/07/2016, e precisamente: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
con la precisazione che le spese medesime dovranno essere documentate suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno e corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente;
d.
3. l'assegno unico ed universale in favore della figlia minore sarà percepito nella misura del 100% dalla
Sig.ra e) Indipendenza economica e.
1. I coniugi dichiarano di non avanzare alcuna richiesta a titolo Parte_1 di contributo nel mantenimento l'uno verso l'altro. e.
2. Salvo quanto quivi diversamente stabilito, i coniugi hanno separatamente provveduto alla divisione e attribuzione singola di tutti i beni che essi godevano in comune o avevano in comproprietà; pertanto, dichiarano di avere consensualmente ed equamente definito ogni altro rapporto patrimoniale nato dal vincolo coniugale, e si rilasciano reciproca quietanza. f) Piano genitoriale. Ai fini del piano genitoriale ora previsto per legge, le parti dichiarano che: - i coniugi congiuntamente decideranno, nell'interesse della figlia minore e dietro sereno confronto, impegni ed attività quotidiane inerenti la scuola, il percorso educativo,
le attività extrascolastiche, le frequentazioni abituali e le vacanze normalmente godute;
- a titolo puramente indicativo, e salve le risultanze dei futuri confronti inter partes e con la figlia minore, quest'ultima frequenterà
l'Istituto Scolastico indicato in precedenza, raggiungendolo e lasciandolo in autonomia (partenza h. 7.40, inizio lezioni h. 7.55, fine lezioni h. 14.15, rientro a casa h. 14.30), dedicandosi all'espletamento dei compiti scolastici nel pomeriggio, frequentando gli amici in 2/3 pomeriggi la settimana (indicativamente dalle h. 17 in poi), cenando e riposandosi durante la sera (salve occasioni particolari, quali feste di compleanno o specifiche ricorrenze); - la figlia minore sceglierà di volta in volta con i genitori come e con quale dei due trascorrere le festività (in particolare,
Natale e Pasqua) e le vacanze;
- fermo quanto sopra, qualora ciò sia compatibile con i suoi orari lavorativi sarà la
Sig.ra d accompagnare e prelevare la figlia nei luoghi deputati agli impegni extrascolastici;
- i coniugi Parte_1 si danno sin d'ora assenso reciproco al rilascio del passaporto per la minore ed allo svolgimento di periodi di vacanze all'estero con uno dei due genitori, salvi congruo preavviso e concorde organizzazione”.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/06/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Brescia (BS) (atto n. 55, parte II, serie A, anno 2013).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10/04/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Costanza Teti Andrea Marchesi
3