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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/07/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 29.05.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 294 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2025
TRA
, , quali EREDI di Parte_1 Parte_2
Parte_3 rappresentati e difesi come da mandato in atti dall'avv. Teodolinda Stocchetti ricorrenti E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dalla funzionaria dip. dr.ssa Andreana Fattore resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli epigrafati ricorrenti hanno proposto ricorso il 15.01.2025 al fine di ottenere dall'
[...]
convenuto il pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento loro CP_2 spettanti in qualità di eredi, stante l'accertata sussistenza del requisito sanitario in capo al loro dante causa – il de cuius – con decreto di omologa del 15.06.2023. Parte_3
CP_ Nel costituirsi in giudizio, l ha dedotto e documentato di aver provveduto, nelle more,
a liquidare la prestazione reclamata (come da comunicazione di liquidazione del
24.01.2025; cfr. fascic. chiedendo pertanto che il Tribunale dichiari la cessazione CP_1 della materia del contendere. Ciò posto, si evidenzia preliminarmente che nelle note scritte depositate il 6.05.2025, il difensore attoreo ha dato atto dell'intervenuto pagamento, chiedendo tuttavia la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e permanendo unicamente l'interesse delle stesse in ordine alla pronuncia sulle spese del giudizio.
A tal proposito, ritiene il giudicante che le spese di lite vadano interamente compensate, in considerazione del fatto che il provvedimento di liquidazione è stato emesso in data praticamente coeva al deposito del ricorso giudiziale, tenuto conto, altresì, dei tempi tecnici ragionevolmente necessari per predisporre il pagamento dei singoli ratei spettanti CP_ agli eredi: tanto ciò è vero che, come si legge nella memoria difensiva dell' , “l'omologa citata in premessa era stata liquidata in data 10/07/2024 e ad essa, era seguita la domanda di rateo di cui si chiedeva la liquidazione nel presente ricorso”; infatti, anche dalle allegazioni attoree risulta che “a nome dell'attuale ricorrente , in qualità Parte_1 di erede del signor , veniva altresì regolarmente trasmesso modello Ap 23 Parte_3
(ratei maturati e non riscossi) in data 08.08.2024”.
P.Q.M.
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Compensa le spese.
S.M.C.V., 08.07.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino