Ordinanza collegiale 12 maggio 2023
Ordinanza cautelare 23 giugno 2023
Ordinanza cautelare 9 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 18 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 29 ottobre 2024
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 26/06/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 00603/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00334/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 334 del 2023, proposto da
DE AL AB, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in SC, via S. Caterina, 6;
U.T.G. – Prefettura di SC, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a lavoro subordinato, adottato dalla Prefettura di SC - Sportello Unico per l'Immigrazione di SC in data 28.01.2023;
- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.- Il cittadino straniero DE AL AB è stato titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio valido fino al 21.11.2022, rilasciato dalla Questura di Cuneo, avendo quegli all’epoca il proprio domicilio nel Comune di Bra, incluso in tale provincia.
1.2.- Lo stesso, il 21.9.2022, ha presentato al SUI presso la Prefettura di SC domanda per la conversione in permesso per lavoro subordinato, nell’ambito del decreto flussi 2021, indicando di essere in possesso della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato da parte di Zen S.r.l. di AN AN sedente in SC, e dichiarandosi residente ad un indirizzo in comune di TO (BS).
1.3.- La Prefettura di SC, su parere dell’Ispettorato territoriale del lavoro, ha rigettato la domanda con provvedimento del 28.1.2023, in quanto “ sulla domanda viene indicata come residenza del richiedente il Comune di TO e verificato sulla banca dati dell’Agenzia delle Entrate che il citato sig. AB DE AL risulta residente nel comune di Bra (CN), … dal 05/01/2022 (Fonte Servizio al contribuente); richiamata la Circolare del Ministero dell’Interno n° 2896 dell’01/07/2008 in cui si prevede che nel caso di conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato l’istanza “deve essere presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente per la residenza del richiedente, che deve provvedere alla sua trattazione ed all’assegnazione dell’eventuale quota per la conversione” ”.
2.- Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, DE AL AB ha impugnato il predetto rigetto, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, sulla base delle seguenti doglianze:
i) “ violazione falsa applicazione dell’art. 21 septies della l. 241/90 ”: il provvedimento sarebbe nullo, atteso che sarebbe stato indirizzato al datore di lavoro e indicherebbe nel suo incipit che la domanda di conversione sarebbe stata da quest’ultimo presentata anziché dal ricorrente;
ii) “ competenza territoriale dell’organo che ha emanato il provvedimento - violazione falsa applicazione dell’art. 5 bis co. 3° del d.lgs. 286/98 ”: il ricorrente, da un lato e con argomenti non univoci, evidenzia che la sua residenza all’atto della presentazione dell’istanza fosse già a TO e che a Bra avesse piuttosto conservato un mero domicilio e, dall’altro, sostiene che la competenza territoriale fosse radicata proprio nel SUI di SC, ai sensi dell’art. 5 bis comma 3 D.Lgs. 286/1998 (secondo cui “ il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione ”). Ad ogni modo, contesta che l’incompetenza per territorio fosse motivo sufficiente per rigettare la domanda di conversione, essendo l’Amministrazione al più onerata del trasferimento della stessa al SUI competente.
3.- Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con atto di mera forma e, a seguito dell’ordinanza collegiale istruttoria n. 420 del 10.5.2023, ha depositato una relazione interna.
4.- All’esito dell’udienza del 21.6.2023, è stata emessa l’ordinanza cautelare n. 241 del 23.6.2023, che, sul presupposto che l’incompetenza territoriale di un Ufficio locale di un’Amministrazione statale possa, al più, comportare il trasferimento della domanda all’Ufficio competente, ma non la reiezione della stessa, ha ordinato alla Prefettura di SC di trasmettere la domanda di conversione al SUI di Cuneo, cui la stessa ha dato corso, dopo sollecito giudiziale, il successivo 27.12.2023.
5.1.- Nel frattempo, il 19.12.2023 l’Amministrazione ha depositato in giudizio la nota 5.12.2023 del SUI di SC del seguente tenore “ si rappresenta che il ricorrente ha cambiato residenza in data 1/6/2023. Attualmente abita a TO … Inoltre il medesimo ha presentato una nuova domanda di conversione in data 6/4/2023 prot. 103788/2023. Si ritiene, pertanto, che il ricorso in questione possa considerarsi superato ”, tuttavia allegando, in vece di tale seconda istanza, soltanto una visura dell’Agenzia delle entrate in cui si indicava in TO l’attuale residenza del ricorrente.
5.2.- Il ricorrente, con memoria del 12.1.2024 ha ribadito la fondatezza del ricorso e, per esso, della domanda inizialmente proposta, rappresentando in merito “ alla seconda istanza di conversione inoltrata dal richiedente, … che la stessa non [era] idonea a superare l’interesse in ordine alla domanda oggetto del presente ricorso trattandosi di una richiesta formulata con permesso scaduto e già in fase di rigetto ”.
5.3.- L’8.1.2024, poi, l’Amministrazione ha depositato la comunicazione, datata 6.12.2023, di avvio del procedimento per la revoca del nulla osta emesso dalla Prefettura di SC a seguito della seconda istanza di conversione presentata dal ricorrente.
6.- All’esito dell’udienza camerale del 17.1.2024 è stata emessa l’ordinanza n. 11/2024, che, ritenuta esaurita la fase cautelare con la trasmissione del fascicolo alla Prefettura di Cuneo, ha fissato l’udienza pubblica per la discussione del ricorso.
7.- Le parti non si sono avvalse della facoltà loro concesse dall’art. 73 c.p.a..
8.- All’esito dell’udienza pubblica del 23.10.2024 è stata emessa l’ordinanza collegiale n. 871 del 29.10.2024, che, ritenuta la “ necessità di istruire la controversia per porvi ordine e comprendere quale sia l’attuale interesse alla decisione di merito rispetto al provvedimento originariamente impugnato, oggetto del ricorso in esame ”, ha ordinato alle parti di “ depositare presso la Segreteria della Sezione, entro novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, una memoria difensiva, con ogni conferente documentazione, da cui comunque risulti: - se il S.U.I. di Cuneo abbia assunto proprie determinazioni sull’iniziale domanda di conversione, e quali, depositando tali eventuali provvedimenti con la prova della comunicazione all’interessato; - se il S.U.I. di SC abbia trasmesso e quando all’interessato la comunicazione 6 dicembre 2023 d’avvio della revoca del nulla osta rilasciato e se abbia successivamente emesso e comunicato la revoca del predetto nulla osta: andranno comunque depositati presso la Segreteria della Sezione la seconda istanza del 6 aprile 2023 con gli eventuali allegati, il nulla osta e gli ulteriori documenti cennati nel presente capoverso; - se DE AL AB disponga comunque attualmente di un valido permesso di soggiorno e a quale titolo, e con quale scadenza ”, rinviando per il prosieguo alla successiva udienza del 28.5.2025.
9.- Solamente l’Amministrazione ha dato corso all’ordine giudiziale, depositando: in data 16.12.2024 nota della Prefettura di Cuneo dell’11.11.2024 e suoi allegati, in particolare il preavviso di rigetto del 22.3.2024 (notificato al ricorrente a mezzo pec agli indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata che aveva indicato nella domanda di conversione) e il provvedimento del 12.7.2024 di rigetto dell’istanza e archiviazione della pratica (notificato al ricorrente e al datore di lavoro il 17.7.2024 a mezzo pec agli indirizzi indicati nella domanda di conversione); in data 28.1.2025 la seconda istanza di conversione presentata dal ricorrente alla Prefettura di SC il 6.4.2023, nonché i suoi allegati, la comunicazione del 6.12.2023 di avvio del procedimento di revoca del nulla osta che era stato rilasciato automaticamente a seguito di quell’istanza, ed il provvedimento di revoca del nulla osta del 23.8.2024 (questi ultimi notificati al ricorrente a mezzo pec all’indirizzo indicato nella predetta istanza e caricati sul portale AL).
10.- Riepilogando la complessa vicenda, il ricorrente ha presentato una prima istanza di conversione, in data 21.9.2022, quando il permesso per studio era ancora in vigore, al SUI di SC, sulla quale ci sono stati due provvedimenti:
- il provvedimento della Prefettura di SC del 28.1.2023, che ha archiviato l’istanza assumendo che la competenza spettasse alla Prefettura di Cuneo, e che è stato impugnato col ricorso;
- il provvedimento della Prefettura di Cuneo del 12.7.2024, notificato a mezzo pec il 17.7.2024, emesso dopo che, con ordinanza cautelare emessa in questo giudizio, era stato ordinato alla Prefettura di SC di trasmettere gli atti alla Prefettura di Cuneo, contenente un nuovo rigetto dell’istanza di conversione per mancanza di riscontro alla richiesta di integrazione documentale, e a quanto risulta non impugnato.
Il ricorrente ha presentato anche una seconda istanza di conversione, in data 6.4.2024, al SUI di SC, alla quale ha fatto seguito il rilascio in automatico del nulla osta, e poi la sua revoca con provvedimento del 23.8.2024, anch’esso non impugnato.
11.- All’udienza del 28.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile improcedibilità del ricorso.
12.- Il ricorso è, effettivamente, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a..
Il provvedimento con lo stesso impugnato, infatti, ha cessato di produrre qualsivoglia effetto lesivo per il ricorrente, avendo lo Sportello Unico presso la Prefettura di SC, in ottemperanza all’ordinanza cautelare di cui al punto 4, proceduto alla trasmissione dell’istanza di conversione del 21.9.2022 al SUI di Cuneo, competente per territorio, che l’ha definita con un nuovo rigetto, in data 12.7.2024.
Il ricorrente avrebbe dovuto fare valere le proprie doglianze avverso quest’ultimo provvedimento, unico che, allo stato, risulta lesivo del suo interesse all’accoglimento della prima istanza di conversione del permesso di soggiorno.
Non assume, invece, alcun rilievo in questa sede la determinazione della Prefettura di SC sulla successiva istanza che DE AL AB ha proposto il 6.4.2023, in quanto estranea al thema decidendum : il mancato accoglimento della seconda istanza di conversione, infatti, non fa venire meno l’interesse del ricorrente all’accoglimento della prima istanza.
13.- Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda e dell’andamento complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Fede, Presidente FF
Francesca Siccardi, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Siccardi | Alessandro Fede |
IL SEGRETARIO