Art. 1.
E' fissato al 31 marzo 1975 il termine entro il quale il personale addetto ai servizi complementari di bordo deve avere effettuato il numero di ore di volo necessarie ai sensi e per gli effetti dell' articolo 8 della legge 2 marzo 1974, n. 72 .
E' fissato al 31 marzo 1975 il termine entro il quale il personale addetto ai servizi complementari di bordo deve avere effettuato il numero di ore di volo necessarie ai sensi e per gli effetti dell' articolo 8 della legge 2 marzo 1974, n. 72 .