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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 19/06/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 500/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 500/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
26.2.2025 e promossa d a
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Russolillo Katzaitis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Monza, Via Vittorio Emanuele II n.1, giusta procura allegata all'atto di costituzione in appello.
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F.: ), in proprio e anche a nome e Controparte_1 C.F._2
per conto delle figlie minori (C.F.: e Persona_1 C.F._3 (C.F.: ) sulle quali esercita la potestà CP_2 C.F._4
genitoriale, rappresentata e difeso dall'Avv. Corrado Centurelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo, Galleria Fanzago n.17, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATE
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data
21.3.2022 con il n.° 669/2022.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in
riforma integrale della sentenza n. 669/2022 Reg. Sent. del Tribunale civile di Bergamo,
emessa in data 18/03/2022 e pubblicata in data 21/03/2022, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
A) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in atti, l'infondatezza della pretesa
risarcitoria avversaria, sia per ciò che riguarda l'an, sia per ciò che concerne il
quantum richiesto e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avversarie;
IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO:
B) Nella denegata e non temuta ipotesi in cui dovesse essere accertata la responsabilità
del Sig. nella causazione dell'evento de quo, ridurre, per i motivi tutti Parte_1
indicati in atti e nella misura ritenuta equitativamente congrua dall'Autorità giudiziaria
adita, la quantificazione del danno risarcibile a ciascuna parte attrice in considerazione
della dinamica degli eventi, del concorso di colpa della vittima nella causazione
dell'evento in parola e dell'assenza di specifica prova circa il danno asseritamente patito, sia a titolo patrimoniale che a titolo non patrimoniale;
C) In ogni caso: con refusione delle spese e compensi legali del giudizio di primo grado
e del pendente giudizio d'appello, oltre al rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con riserva di produrre, dedurre e documentare a fronte delle difese avversarie”.
Delle appellate:
“IN VIA PRELIMINARE
dichiarare inammissibile e comunque rigettare, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e 348 bis
cpc l'impugnazione del signor e rigettare l'istanza di sospensione Parte_1
dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di gravame, perché destituita di
fondamento giuridico e fattuale.
NEL MERITO
Rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti dal
signor , confermando in ogni sua parte la Sentenza n. 669/2022 pubbl. il Parte_1
21/03/2022, RG n. 257/2021 Repert. n. 1135/2022 del 21/03/2022 emessa dal Tribunale
di Bergamo, oggetto del presente gravame, e pertanto condannare il signor Pt_1
medesimo a risarcire alla SI e alle minori e
[...] CP_1 Persona_1 CP_2
le seguenti somme, richiamate nella predetta sentenza: - Euro 372.839,00 a
[...]
favore di (di cui Euro 250.000,00 a titolo di danno non patrimoniale Controparte_1
nonchè Euro 19.227,00 a titolo di danno patrimoniale calcolato dalla morte del signor
sino all'emissione della sentenza, oltre ad Euro 103.612,00 a titolo di Persona_2
danno patrimoniale per lucro cessante); - Euro 353.262,00 a favore di Persona_1
(di cui Euro 300.000,00 a titolo di danno non patrimoniale ed Euro 19.227,00 a titolo di danno patrimoniale subito dalla morte del signor sino all'emissione Persona_2
della sentenza, oltre ad Euro 34.035,00 a titolo di danno patrimoniale per lucro
cessante); - Euro 365.218,00 a favore di (di cui Euro 300.000,00 a titolo CP_2
di danno non patrimoniale ed Euro 19.227,00 a titolo di danno patrimoniale subito
calcolato dalla morte dal signor sino all'emissione della sentenza, Persona_2
oltre ad Euro 45.991,00 a titolo di lucro cessante); il tutto come meglio disposto dal
Tribunale di Bergamo nella appellata Sentenza n. 669/2022 pubbl. il 21/03/2022, RG n.
257/2021 Repert. n. 1135/2022 del 21/03/2022, qui appellata, che si richiama in ogni
sua parte, insistendo per l'integrale accoglimento, ovvero in quella diversa somma
contenuta nei limiti degli importi sopra richiamati, che l'Ill.mo Giudice riterrà dovuta
di giustizia, anche in via equitativa. Il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
– in ogni caso: condannare controparte alle spese di causa di primo grado e secondo
grado per il presente appello, da intendersi interamente rifuse.
-In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova, dei testi e dell'interrogatorio formale
del signor non ammessi in primo grado, come di seguito richiamati;
Si Parte_1
chiede l'ammissione dei testi signor e SI , Testimone_1 Testimone_2
residenti in [...]; della SI , residente in [...]
Villa d'Adda, Via Caravaggio n.5; SI residente in [...], Testimone_4
SI residente in [...]; signor Testimone_5
e , residenti in [...], Controparte_3 Controparte_4
SI , residente in [...], del signor Controparte_5 Tes_6
residente in [...], Via Don Bosco, ed infine del signor
[...] Tes_7 Tes_8 residenti in [...] a n 38; - Del teste
[...]
dottor con studio in Sotto il Monte, Via Bedesco n.45 sul capitolo Testimone_1
n.38 e del teste , presso la Banca Popolare di RI, agenzia di Carvico, Tes_9
P.zza degli Alpini sul cap. 19 e 22 e 25. Sui capitoli da 1 al n.13, si chiede infine
l'ammissione del teste il Brigadiere il Carabiniere Testimone_10 Per_3
e Carabiniere , del maresciallo c/o la Stazione
[...] Persona_4 Persona_5
Carabinieri Calusco d'Adda: 1) vero che il giorno 27 maggio 2017 in Villa d'Adda,
località Tassodine, il signor veniva attinto al capo da un colpo partito Persona_2
dalla carabina di proprietà e detenuta dal signor , che ne provocava la Parte_1
morte; 2) Vero che il signor , in data 27 maggio 2017 alle ore 5,40 in Villa Parte_1
d'Adda, località Tassodine, i Carabinieri accorsi in loco trovavano il signor
[...]
disteso a terra con una ferita al capo;
3) Vero che in data 27 maggio 2017 Per_2
alle ore 5,40 in Villa d'Adda, località Tassodine, il signor dichiarava ai Parte_1
Carabinieri accorsi in loco che nel mentre era alla finestra del casolare in
ristrutturazione ivi allocato, a circa 100 mt dal luogo in cui era disteso il signor
dal proprio fucile che teneva in mano era partito accidentalmente un colpo, Per_2
che aveva attinto al capo il signor (doc.n.2 pag.
2 - Verbale di Persona_2
sommaria ricostruzione del fatto datato 27.5.2017 che si mostra per conferma 4) Vero
che 27 maggio 2017 veniva disposto il sequestro della carabina del signor Pt_1
, dal quale era partito il colpo che colpiva al capo il signor e veniva
[...] Per_2
eseguito l'accertamento con lo STUB, oltre che il sequestro degli abiti dal signor Pt_1
in quell'occasione indossati (doc.n.2 pag.
2 - Verbale di sommaria ricostruzione del
fatto datato 27.5.2017 che si mostra per conferma). 5) Vero che in data 27 maggio 2017, in Villa d'Adda, Località Tassodine, nell'edificio in cui partiva il colpo di arma da fuoco
che attingeva al capo il signor venivano dai carabinieri rinvenuti dei Persona_2
bossoli e che in tale occasione il signor consegnava ai militari una scatola Tes_11
di munizioni (Si mostri al teste per conferma il Verbale di sequestro di cose pertinenti
al reato art 354, 2 comma del 27 maggio 2017- doc n.2, pag.5); 6) Si chiede il signor
in data 27 maggio 2017 dichiarava agli Agenti di Polizia Giudiziaria, Parte_1
Carabiniere e Carabiniere che “mentre si trovava Persona_6 Persona_3
nel casolare in corso di costruzione, il quale è posizionato a circa 100 mt dal luogo
dove il figlio veniva colpito, nel maneggiare l'arma da fuoco faceva partire un colpo in
maniera accidentale che successivamente colpiva il figlio alla testa”, come dagli stessi
redatto nel Verbale di Annotazioni dell'attività di Polizia Giudiziaria, datato 27 maggio
2017, prodotto al doc n.2, pagina 10, 11 e 12, del quale si chiede conferma, 7) Vero che
i fotogrammi contenuti nel fascicolo della Procura della Repubblica di Bergamo, APU
n.P2017/440139 prodotto in atti al doc.n.2, a pagina 13 sino alla pagina 38, si
riferiscono al luogo teatro del ferimento mortale del signor avvenuto Persona_2
in data 27 maggio 2017 e sono state eseguite dagli ufficiali di Polizia Giudiziaria del
Comando di Calusco d'Adda accorsi in loco (doc 2, da pag 13 a pag.38); 8) Vero che
il signor PE , risentito in data 27 maggio 2017 dagli Ufficiali di PG Mar di Per_7
e Brig dichiarava che poco prima dello sparo che CP_6 Testimone_10
colpiva il fratello aveva comunicato al padre che, con Per_2 Parte_1
sarebbe uscito dal casolare dove erano riparati per fare un giro (si mostri Per_2
al teste il Verbale di sommarie informazioni del 27 maggio 2017, doc.n.2, pag.41 - 42);
9) Vero che il signor , in data 3 novembre 2017 ribadiva avanti di avere Testimone_12 avvisato il padre che in data 27 maggi 2017 col fratello stavano uscendo dal Per_2
casolare sito in Villa d'Adda, in Tassodine, e che dopo circa 5 minuti sentiva il colpo di
arma da fuoco che colpiva quest'ultimo. Vero che in tale occasione chiedeva spiegazioni
al padre sul perché avesse sparato (si mostri per conferma il doc 17). 10) Vero che sulla
persona del signor e sugli indumenti indossati in data 27 maggio 2017, Parte_1
in occasione del ferimento del figlio venivano eseguiti accertamenti STUB Per_2
che confermavano al presenza di polvere da sparo (si mostri il doc.n.2, pag.51-52, per
conferma) 11) Vero che veniva sequestrata la carabina marca CZ, modello Mercury cal
22 LR, matricola B270851, di proprietà ed uso del signor oltre a dei Parte_1
bossoli rinvenuto sul posto, sui quali venivano eseguite delle analisi da parte dei Ris di
Parma (si mostra al teste il doc.2, pag.4); 12) Vero che l'attività venatoria è sospesa in
data 27 maggio 2017 e che in Villa D'Adda, località Tassodine, vi era inoltre il divieto
di caccia;
13) Si chiede conferma della veridicità dei documenti contenuti nel fascicolo
della Procura della Repubblica di Bergamo, APU n.P2017/440139 prodotto in atti al
doc.n.2, da pagina 1 a pag. 65, che si mostrano al teste per conferma;
oltre ai documenti
n.16, 17 e 25 per conferma”. 14) Vero che la SI ed il signor Controparte_1
iniziavano il loro fidanzamento nell'anno 2007 e tre anni dopo, Persona_2
nell'anno 2010, tale legame affettivo diveniva stabile convivenza, che si protraeva
ininterrottamente sino alla morte del medesimo, avvenuta nell'anno 2017; 15) vero che
la SI ed il signor iniziavano una stabile Controparte_1 Persona_2
convivenza nell'anno 2010 andando a risiedere in Carvico, Via Cavour n.13 e
successivamente nell'agosto 2015 si trasferivano stabilmente in via Budriago n.12, per
ivi convivere ininterrottamente, ogni giorno e ogni notte, sino alla data della morte del signor stesso;
16) vero che il signor durante la settimana, Per_2 Persona_2
nella pausa lavorativa di mezzogiorno, tornava a casa in Carvico, Via Budriago n.12,
per pranzare con la SI , cosi come faceva anche la sera, al Controparte_1
termine del lavoro, rientrando in tale residenza per rimanerci tutta la notte, per poi
alzarsi al mattino ed iniziare un nuovo giorno lavorativo;
17) Vero che la convivenza
tra la SI ed il signor era caratterizzata da una Controparte_1 Persona_2
comunanza di vita equiparabile ad un rapporto coniugale, che iniziava nell'anno 2010
e proseguiva ininterrottamente sino alla morte del medesimo, avvenuta nel maggio
2017; 18) vero che il signor e la SI nell'anno Persona_2 Controparte_1
2010 costituivano presso la Banca Popolare di RI, filiale di Carvico, il conto
corrente n.117/0003985, che veniva ad essi cointestato, (doc n 19 e 22); 19) vero che
dal 2010 sino all'anno della sua morte, il signor versava interamente Persona_2
il proprio stipendio sul conto corrente n.117/0003985, cointestato con la SI
presso la Banca Popolare di RI, Filiale di Carvico, (doc.19, 22), 20) vero CP_1
che la società Mollificio Bergamasco, con sede in Carvico, presso il quale era
stabilmente impiegato il signor , con contratto di lavoro indeterminato, Persona_2
accreditava lo stipendio del medesimo sul conto corrente n.117/0003985 presso la
Banca Popolare, filiale di Carvico, intestato ai signori e Persona_2 CP_1
(doc 18); 21) vero che il signor una volta rientrato la sera
[...] Persona_2
dal lavoro, gestiva le due figlie e , facendole giocare, lavandole e Per_1 CP_2
prendendosi cura di metterle a letto, per poi successivamente aiutare la SI CP_1
nelle rimanenti faccende di casa, prima di coricarsi anche lui stesso con la medesima;
22) vero che il signor nel fine settimana, aiutava la SI nello Per_2 CP_1 svolgimento delle attività domestiche, accudiva le due figlie ed e le Per_1 CP_2
seguiva nei giochi, andavano inoltre tutti insieme a fare la spesa in paese e/o presso
centri commerciali, per acquistare quanto necessario per le provviste settimanali;
23)
vero che il signor e la SI da circa dieci anni e Persona_2 Controparte_1
sino alla data della di lui morte, erano soliti frequentare durante la settimana i propri
amici ed in particolare i signori e recandosi presso le Tes_7 Tes_8
rispettive abitazioni;
24) vero che dopo la morte del signor la Persona_2
frequentazione della SI con i signori Controparte_1 Tes_7 Tes_8
si è definitivamente interrotta;
25) vero che la SI , dopo la morte Controparte_1
del signor terminate le ore quotidiane di lavoro e nei fine settimana, Persona_2
rimane pressochè sempre in casa, uscendo solo per fare la spesa, per andare al cimitero
e/o per esigenze familiari e delle figlie;
26) vero che la SI , dopo Controparte_1
la morte dei signor si astiene dal frequentare persone esterne al Persona_2
proprio ambito familiare;
27) Vero che il signor prima della sua Persona_2
morte, era solito organizzare con la famiglia, più volte al mese, delle gite in provincia
di Bergamo o di Lecco, per vivere momenti di convivenza e serenità familiare;
28) Vero
che ogni anno, con decorrenza dall'anno 2008 sino alla data della sua morte, il signor
e la SI con le due figlie (per loro dall'anno della loro Persona_2 CP_1
nascita) erano soliti in estate andare insieme in vacanza, come lo dimostrano i
fotogrammi allegati che si richiamano per conferma (doc.n.6); 29) Vero che il signor
e la SI , con le figlie, tutte le domeniche e da Persona_2 Controparte_1
circa dieci anni, sino al giorno al giorno della di lui morte, facevano colazione con
l'amica di famiglia e che tale iniziativa costante si interrompeva dopo Testimone_4 la morte del signor 30) Vero che nei mesi successivi alla morte del Persona_2
signor le figlie ed , evitavano i giochi e Parte_2 Per_1 CP_2
continuavano a chiedere del loro padre. 31) Vero che gli stipendi mensilmente
accreditati dai signori e sul conto corrente Persona_2 Controparte_1
n.117/0003985, presso la Banca Popolare di RI, Filiale di Carvico, venivano
utilizzati per assolvere alle esigenze della famiglia, quindi anche per il mantenimento
delle figlie ed (doc. 7 e 19) 32) Vero che circa sei mesi prima della Per_1 CP_2
morte, i signori e avevano manifestato la comune Persona_2 Controparte_1
l'intenzione di avere un terzo figlio e stavano programmando inoltre di sposarsi
nell'anno 2019; 33) Vero che la morte del signor ha modificato le Persona_2
abitudini di vita della SI la quale oggi si presente più taciturna rispetto CP_1
al passato ed evita di frequentare quegli amici che un tempo frequentava ogni mese con
34) Vero che le minori ed ancor oggi vogliono sentire Per_2 Per_1 CP_2
parlare del loro padre, lamentando la sua presenza soprattutto nelle varie feste e nei
vari eventi presso l'asilo e presso la scuola;
35) Vero che ed , dalla Per_1 CP_2
morte del padre, ogni settimana, chiedono specificatamente alla madre di venire
accompagnate al cimitero, sulla tomba del medesimo per pregare e per salutarlo. 36)
Vero che gli unici parenti che attualmente frequentano le minori ed Per_1 CP_2
nelle festività e/o in occasioni rilevanti per esse, sono i nonni materni e la zia Tes_3
; 37) Vero che in occasione della celebrità della Santa Comunione di ,
[...] CP_2
vi erano presenti esclusivamente i parenti materni;
38) Vero che la SI CP_1
dal giorno della morte del signor subiva gli effetti di una
[...] Persona_2
sindrome ansioso depressiva reattiva post traumatica e veniva trattata con farmaci ansiolitici e antidepressivi, per i quali oggi si osserva un lento miglioramento, come
conferma il certificato medico prodotto del quale si chiede conferma (doc.20). Sui
capitoli eventualmente ammessi a controparte, si chiede sin da ora l'interrogatorio
formale dei signor e SI , residenti in [...]
Carvico, Via Budriago n.12; della la SI , residente in [...]
d'Adda, Via Caravaggio n.5 Se ritenuto necessario, - si chiede l'ammissione della CTU
medico psicologica sulla SI , al fine di confermare gli effetti Controparte_1
psicofisici dalla stessa subiti, conseguentemente la morte del signor . Persona_2
Nel caso di contestazioni in merito alla veridicità ed alla validità della documentazione
prodotta in atti, si chiede all'Ill.mo Corte di procedere all'acquisizione d'ufficio presso
la Procura della Repubblica del Tribunale di Bergamo, del fascicolo n.5761/17 RG,
relativo al caso penale in oggetto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 8.1.2021, , in Controparte_1
proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori Persona_1
e conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bergamo, per CP_2 Parte_1
sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti per l'effetto dell'uccisione del compagno e padre a causa di un colpo di Persona_2
fucile sparato dal convenuto in data 27.5.2017, nel corso di una battuta di caccia, in località Tassodine, nel Comune di Villa d'Adda (BG).
A fondamento della domanda, assumeva che lo stesso avesse colpito al capo il figlio con un proiettile esploso dalla carabina che teneva in mano, mentre era Per_2
appostato alla finestra di un casolare in costruzione, dal quale i due figli si erano allontanati di prima mattina per andare tra i ciliegi, non avvedendosi della sua presenza nella zona sottostante (tra le balze, ad una distanza di circa 100 metri) e causandone il decesso dopo 4 giorni di ricovero in ospedale.
Una volta intervenuti sul luogo i Carabinieri, gli stessi procedevano ad effettuare i rilievi di rito e a raccogliere le dichiarazioni rese da , il quale ammetteva la propria Parte_1
responsabilità, nonché, quelle del teste , presente ai fatti, il quale Testimone_12
confermava il coinvolgimento del padre nella dinamica dell'evento.
Le successive indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Bergamo confermavano le responsabilità di in ordine all'accaduto, Parte_1
portando all'emissione del decreto di rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 589 c.p.,
in quanto ritenuto colpevole di aver causato, per colpa, il decesso del figlio
[...]
Per_2
Seguiva la richiesta, da parte dell'imputato, di patteggiamento della pena ex art 444
c.p.p. e la conseguente condanna alla pena di anni 1 e mesi 6, come disposto dalla sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 16.10.2019.
Si costituiva , contestando sia l'an, sia il quantum debeatur, evidenziando Parte_1
che il colpo era stato sparato in modo accidentale, mentre maneggiava il fucile e domandando, pertanto, il rigetto delle domande formulate da parte attrice.
In corso di causa, il Tribunale rigettava l'istanza di sequestro conservativo avente ad oggetto i beni di ed ammetteva le prove testimoniali attoree Parte_1
Con sentenza n.° 669/2022, pubblicata il 21.3.2022, il Tribunale accertava l'esclusiva responsabilità di nella causazione della morte di e, per Parte_1 Persona_2
l'effetto, lo condannava a risarcire a , in proprio e in qualità di genitore Controparte_1 di e le somme di: Persona_1 CP_2
- € 372.839,00 a favore di (di cui € 250.000,00, a titolo di danno non Controparte_1
patrimoniale, nonché, € 19.227,00, a titolo di danno patrimoniale calcolato dalla morte del compagno sino all'emissione della sentenza, oltre ad € 103.612,00, a titolo di danno patrimoniale per lucro cessante;
- € 353.262,00 a favore di (di cui € 300.000,00, a titolo di danno non Persona_1
patrimoniale ed € 19.227,00, a titolo di danno patrimoniale subito dalla morte del padre sino all'emissione della sentenza, oltre ad € 34.035,00 a titolo di danno patrimoniale per lucro cessante;
- € 365.218,00 a favore di (di cui € 300.000,00, a titolo di danno non CP_2
patrimoniale ed € 19.227,00, a titolo di danno patrimoniale subito calcolato dalla morte del padre sino all'emissione della sentenza, oltre ad € 45.991,00 a titolo di lucro cessante.
Il convenuto veniva condannato a rifondere all'attrice le spese di lite.
In particolare, il primo giudice così motivava:
- quanto all'an, affermava l'esclusiva responsabilità di ai sensi dell'art. Parte_1
2043 c.c., ritenendone sussistenti tutti i presupposti e ha reputato che tale accertamento escludesse ogni ulteriore valutazione in merito ad un'eventuale responsabilità ex art. 2051 c.c., implicando peraltro, quest'ultima, una prova liberatoria ancor più rigorosa.
Secondo il Tribunale, il colpo era partito dal fucile mentre il convenuto lo stava maneggiando e lo stesso era a conoscenza che l'arma fosse carica, dato il contesto e la presenza degli altri soggetti in loco per una battuta di caccia.
Di conseguenza, indipendentemente dal motivo per cui stava impugnando l'arma, egli avrebbe avuto il dovere di usare ogni cautela nel maneggiarla, al fine di evitare qualsiasi rischio di danno.
Secondo il giudice di primo grado, poi, il fatto che il colpo sia stato sparato verso l'esterno del casolare, pur trovandosi all'interno, suggerisce che il Parte_1
convenuto potesse aver puntato l'arma verso un bersaglio, colpendo invece per errore il figlio.
Il Tribunale, inoltre, non ha ritenuto sussistente alcuna ipotesi di caso fortuito, poiché
l'esplosione del colpo non è risultata né imprevedibile, né eccezionale, trattandosi di un rischio intrinseco al maneggio di un'arma da fuoco carica.
A sostegno di questa valutazione, il primo giudice ha anche considerato la sentenza di patteggiamento emessa in sede penale in data 16.10.2019, che, pur non vincolante,
costituisce un fatto storico rilevante, poiché rende verosimile ritenere che, qualora il convenuto avesse avuto a disposizione elementi di considerevole valore probatorio a suo favore, egli avrebbe scelto di difendersi attivamente nel processo penale, anziché optare per tale rito.
Da ultimo, il Tribunale ha escluso qualsiasi responsabilità concorrente della vittima,
poiché, anche ammesso un accordo preventivo tra padre e figli sul loro allontanamento dal casolare era, comunque, evidente che il padre fosse consapevole della loro assenza e, quindi, tenuto a verificare l'assenza di movimenti nei dintorni prima di agire.
In relazione ai danni subiti dalla compagna convivente e dalle figlie Controparte_1
e il primo giudice ha innanzitutto riconosciuto il danno non Persona_1 CP_2
patrimoniale da perdita del rapporto parentale: a favore delle figlie (conviventi con i genitori) è stato liquidato nella misura quasi massima indicata dalle Tabelle di MI (€ 300.000,00), in ragione della tenera età delle bambine (al momento del fatto di anni
2 e 6), del profondo impatto destabilizzante che la perdita della figura paterna può
determinare nella loro vita, della modalità violenta e tragica della morte e della inevitabile rottura dei rapporti con la famiglia del padre, che priva le bambine di un sostegno emotivo da parte di quel nucleo familiare;
a favore di , è stato Controparte_1
liquidato (nella misura di € 250.000,00) in ragione della dimostrata esistenza di un legame affettivo solido e duraturo con la vittima (con cui conviveva dal 2010),
ulteriormente, confermato dalla gestione economica condivisa, con un conto corrente unico da cui venivano attinte le risorse per i bisogni della famiglia ed in considerazione dell'età della donna, del dolore per la perdita del compagno, nonché punto di riferimento nella gestione della famiglia e nell'educazione delle figlie e tenendo conto anche delle testimonianze che descrivono il suo attuale stile di vita riservato e isolato.
Nulla è stato liquidato in termini di personalizzazione, in assenza di specifiche circostanze peculiari che la giustificassero.
Da ultimo, quanto ai danni patrimoniali, il Tribunale li ha liquidati in termini di perdita dell'apporto economico che la vittima assicurava alla famiglia, calcolando, sia l'importo maturato fino alla data della sentenza (considerando il reddito percepito dalla data dell'evento e ipotizzando una quota pari alla metà del reddito da destinarsi ai bisogni della famiglia), sia il lucro cessante per la perdita della quota di reddito futura – ottenuto,
per moltiplicando il reddito perduto per un coefficiente di Controparte_1
capitalizzazione delle rendite vitalizie legato all'età della convivente superstite e, per ciascuna delle figlie, utilizzando un coefficiente per rendite temporanee – ipotizzando che tale apporto economico sarebbe perdurato fino alla vecchiaia della compagna e sino all'indipendenza economica delle figlie (circa 26 anni).
La sentenza era gravata da , a cui resistevano in proprio e Parte_1 Controparte_1
per le figlie e Persona_1 CP_2
Con ordinanza datata 9.11.2022, questa Corte disponeva il rigetto dell'istanza di sospensiva e la causa era rimessa in decisione all'udienza del 26.2.2025 di precisazione delle conclusioni, una volta decorsi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, parte appellante censura la sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'affermazione della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c..
Secondo a mente del suddetto articolo, è necessario che l'evento sia Parte_1
conseguenza diretta della condotta e deduce, non solo che la parte appellata non abbia assolto al relativo onere probatorio, ma anche che il giudice non abbia accertato il nesso causale tra evento e danno, finendo così per attribuire a un illecito civile Parte_1
solo ed esclusivamente sulla scorta del fatto che il colpo mortale, sia esploso dalla sua carabina.
L'appellante aggiunge poi che, sempre secondo l'art. 2043 c.c., ai fini dell'esclusione della responsabilità rilevano, sia il caso fortuito, sia la forza maggiore e contesta il giudizio presuntivo di colpa espresso dal primo giudice, il quale, ha ipotizzato che il padre non avesse usato la massima attenzione nell'utilizzo dell'arma da fuoco ed ha dedotto la sua responsabilità per non essersi strenuamente difeso in sede penale,
valorizzando erroneamente la sentenza penale di patteggiamento e ritenendola una prova, mentre la stessa avrebbe valore, di mero indizio. Al contrario, il Tribunale avrebbe dovuto valutare attentamente, oltre al rapporto causale anche tutte le circostanze fattuali che hanno contribuito a determinare l'evento morte,
tra cui il caso fortuito e il comportamento stesso del danneggiato.
Lamenta, infatti, che il giudice di prime cure non abbia adeguatamente motivato l'esclusione del carattere imprevedibile ed eccezionale dell'evento, disattendendo l'esame di vari elementi esterni alla sfera di controllo dello stesso , da lui Parte_1
allegati (quali la sua posizione all'interno del casolare, quella pericolosa del figlio mimetizzatosi dietro un grosso cespuglio, la vegetazione folta circostante, la distanza di
100 metri tra i due e la traiettoria del colpo, che fuoriesce da una finestra del sottotetto del casolare e che trapassa le piante).
Contesta, altresì, l'esclusione della concorrente responsabilità della vittima, la quale avrebbe invece tenuto una condotta imprudente ed, in quanto tale, idonea ad interrompere il nesso causale, non solo omettendo di rispettare l'avvertimento del padre di dare comunicazione circa la propria posizione, ma anche mimetizzandosi tra gli arbusti e non rendendosi visibile.
Con il secondo motivo, parte appellante contesta al Tribunale di aver erroneamente e infondatamente ritenuto sussistente il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, sia nei confronti delle minori, sia nei confronti della loro madre.
Rispetto alle minori, critica le mere deduzioni psicologiche operate dal Tribunale,
laddove, parla di stravolgimento completo della loro vita, di perdita di una protezione quotidiana o del nucleo familiare paterno sul quale le bambine non potrebbero più fare affidamento, arrivando, quindi, a sostenere che tale danno esista in re ipsa in mancanza di qualsivoglia prova sulle loro effettive condizioni psicofisiche. Con riguardo, invece, a , lamenta che il giudice di prime cure abbia Controparte_1
ritenuto raggiunta la prova del danno da perdita parentale interpretando, erroneamente,
le testimonianze rese dai testi attorei (la sorella e l'amica dell'odierna appellata) – dalle quali nulla emergerebbe circa il rapporto di coppia tra e la compagna, Persona_2
su come eventualmente si sarebbe modificato o su come sarebbe mutata la vita famigliare – e deduce che le motivazioni del giudice siano, al più, il frutto di una personale convinzione, di per sé inutilizzabile per ritenere provato il danno.
Per ciò che concerne, poi, la quantificazione del danno operata dal Tribunale, contesta l'utilizzo delle tabelle milanesi per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, dovendosi preferire parametri basati sul punto variabile e richiama precedenti di legittimità (Cass. n.° 33005/2021; Cass. n.° 10579/2021; Cass. n.° 26300/2021) che hanno affermato l'inidoneità delle suddette tabelle per la liquidazione di questa tipologia di danno, poiché non seguono la tecnica del punto, ma individuano un tetto minimo e massimo fra i quali ricorre una significativa differenza e mancano di indicare i criteri determinati per stabilire quale importo liquidare.
Da ultimo, per quanto attiene al danno patrimoniale riconosciuto nella pronuncia del
Tribunale, l'appellante lamenta che quest'ultimo abbia liquidato il c.d. “danno emergente” e il c.d. “lucro cessante” sulla scorta di presunzioni, in quanto parte attrice-
appellata, non avrebbe fornito sufficienti elementi di prova per poter affermare la fondatezza del ristoro di tali voci di danno.
Con il terzo motivo, parte appellante censura la sentenza in punto di condanna alle spese.
In primo luogo, reputa eccessiva la liquidazione delle spese disposta dal Tribunale che, pur avendo invitato le parti a valutare soluzioni conciliative, non avrebbe nemmeno adeguatamente considerato le due offerte risarcitorie avanzate dall'allora convenuto,
entrambe respinte dalla controparte, la quale, in particolare rispetto alla seconda proposta migliorativa, non avrebbe nemmeno fornito risposta.
A ciò, si aggiunga che il Tribunale avrebbe, altresì, omesso di considerare che il sub procedimento cautelare si era concluso senza una pronuncia sulle spese e che il ricorso per sequestro conservativo di era stato integralmente rigettato: in base Controparte_1
al principio di soccombenza ciò, avrebbe dovuto comportare una condanna alle spese in capo alla ricorrente o, comunque, avrebbe dovuto incidere sulla determinazione delle spese complessive del giudizio ordinario.
Da ultimo, ribadisce come la condotta della controparte, ritenuta ingiustificatamente ostruzionistica e contraria a una soluzione conciliativa concreta durante il processo,
avrebbe dovuto essere valutata, non solo ai fini del calcolo delle spese, ma anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
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Ad avviso della Corte l'esame della documentazione acquisita in giudizio, con particolare riferimento alle relazioni redatte dai Carabinieri intervenuti sul luogo ed ai verbali di sommarie informazioni, consente di ritenere infondato il primo motivo.
È pacifico, infatti, che, mentre si trovava affacciato alla finestra di un Parte_1
casolare in ristrutturazione, sito in Villa d'Adda, località Tassodine, in occasione di una battuta di caccia, dalla carabina che teneva in mano esplodeva, accidentalmente, un colpo che feriva mortalmente il figlio che si trovava nella zona Persona_2
sottostante, tra i ciliegi. Tale dinamica è coerente con la ricostruzione dei fatti operata dai Carabinieri nella relazione di Polizia Giudiziaria in atti, con l'esame balistico eseguito dalla Procura di
Bergamo, con la testimonianza di , nonché, con le dichiarazioni rese dallo Testimone_12
stesso ai Carabinieri – e da lui più volte ribadite in atti – a mente delle Parte_1
quali dal fucile che teneva in mano sarebbe partito un colpo “accidentale”, che avrebbe colpito alla testa il figlio.
Non si comprende, dunque, come l'appellante possa contestare al giudice di prime cure di non aver considerato la presenza del caso fortuito, quale elemento esterno alla sua sfera di controllo ed, in quanto tale, causa autonoma, imprevedibile ed inevitabile dell'evento morte, essendo per l'appunto indubbio e incontestato che il colpo mortale sia esploso dal fucile di , mentre questi lo stava maneggiando. Parte_1
Non può logicamente sostenersi, infatti, che l'evento sia da attribuirsi a una causa eccezionale, esterna e imprevedibile, quando è lo stesso appellante a riferire che l'esplosione del colpo è avvenuta nel corso del proprio diretto maneggio dell'arma.
Il comportamento dell'appellante, infatti, lungi dal rappresentare un caso di forza maggiore, costituisce piuttosto una violazione cosciente delle più basilari regole cautelari nell'uso delle armi.
Alla luce di ciò, non solo l'ipotesi del caso fortuito appare giuridicamente infondata, ma non è stata in alcun modo provata: l'appellante non ha infatti fornito, né in primo grado,
né in appello alcuna spiegazione plausibile circa le circostanze che avrebbero determinato l'“accidentalità” dello sparo, né ha illustrato quali fattori esterni avrebbero reso inevitabile l'evento.
Nessuna responsabilità concorrente può poi, essere addebitata alla vittima. Dalla ricostruzione dei fatti e dall'analisi degli elementi probatori acquisiti in atti, risulta accertato che e avevano osservato le precauzioni convenute in Persona_2 Per_7
occasione della battuta di caccia, avvisando il padre del loro allontanamento dal casolare.
Secondo consolidata giurisprudenza, costituisce obbligo imprescindibile del cacciatore accertarsi con il massimo scrupolo, dell'assenza di persone lungo la traiettoria del colpo,
nonché, controllare gli spostamenti dei compagni di battuta (Cass. Pen., Sez. IV, 5 marzo
2013, n.° 12948).
Sul punto, merita richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte che, in casi analoghi, ha affermato che non è configurabile alcuna responsabilità concorrente della vittima solo per il fatto di trovarsi nella stessa zona di caccia spettando, comunque, al cacciatore l'obbligo di accertarsi della libertà del campo di tiro prima di aprire il fuoco
(Cass. Pen., Sez. IV, 30 aprile 1985, n.° 101; Sez. IV, 5 febbraio 1982, n.° 7029; Sez.
IV, 2 giugno 1981, n.° 8361; Cass. Civ., 12 maggio 1983, n.° 547). L'attività venatoria,
infatti, per sua natura pericolosa, impone il rispetto di rigorose regole di cautela e prudenza, essendo assolutamente prevedibile che i partecipanti possano muoversi anche in modo improvviso, all'interno della zona di caccia.
L'appellante ha disatteso in modo deliberato tali regole di condotta, ponendo in essere un comportamento connotato da grave imprudenza e, alla luce di quanto sopra, risulta pienamente condivisibile la conclusione del giudice di prime cure, che ha ritenuto Pt_1
unico responsabile dell'evento lesivo, per avere agito in violazione dei
[...]
fondamentali doveri di diligenza, prudenza e perizia imposti dall'attività venatoria e dalle norme di sicurezza. Deve, dunque, ritenersi pienamente corretta la decisione del Tribunale, che ha affermato la responsabilità di ai sensi dell'art. 2043 c.c. e la sentenza impugnata Parte_1
merita, pertanto, in punto di an, integrale conferma.
Anche il secondo motivo con cui parte appellante contesta al primo giudice di avere erroneamente ritenuto sussistente il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, risulta infondato.
Nel caso concreto, deve ritenersi accertata l'esistenza di un danno non patrimoniale in capo a ed alle figlie minori e derivante dalla morte del Controparte_1 Per_1 CP_2
padre Persona_2
Parte appellata, al momento del fatto, aveva 31 anni ed era legata alla vittima da una stabile e duratura relazione affettiva, protrattasi per circa dieci anni e concretatasi nella convivenza e nella nascita di due figlie: e Per_1 CP_2
Trattasi di un rapporto pienamente noto anche alla stessa parte appellante, la quale, a più riprese, nei propri scritti, ha espressamente riconosciuto la stabile convivenza,
nonché l'esistenza di una vera e propria famiglia di fatto, rendendo tali dichiarazioni rilevanti ai sensi degli artt. 115 c.p.c. e 2733 c.c., con pieno valore probatorio.
La solidità del vincolo familiare è, ulteriormente, dimostrata dalla documentata gestione condivisa delle finanze familiari attraverso il conto corrente cointestato presso la Banca
Popolare, sul quale e facevano confluire i rispettivi Parte_1 Controparte_1
stipendi per sostenere le spese quotidiane della famiglia: ulteriore indice, dell'esistenza di un progetto di vita comune, interrotto bruscamente dall'evento luttuoso.
Pertanto, si comprende agevolmente come la morte di possa aver Persona_2
causato un trauma profondo e permanente nella vita delle appellate. Le testimonianze acquisite hanno confermato che ha vissuto un lungo Controparte_1
periodo di isolamento e di disadattamento emotivo, durante il quale si è interamente dedicata alla cura delle figlie, rinunciando a qualsiasi attività sociale o personale.
In particolare, la documentazione medica in atti (certificato del 15.6.2021) attesta che
, è stata colpita da una sindrome ansioso-depressiva reattiva post- Controparte_1
traumatica, riconducibile in via causale diretta all'evento luttuoso e che la stessa è stata sottoposta a trattamento farmacologico protratto nel tempo.
Tali elementi sono idonei a comprovare la persistenza di una sofferenza profonda e duratura.
Con riferimento alla minore , allora di 6 anni, e alla sorella di appena 2 Per_1 CP_2
anni, si osserva che la perdita della figura paterna incide in maniera particolarmente traumatica e permanente sul percorso evolutivo, compromettendo il naturale sviluppo affettivo e relazionale.
È noto che, in età infantile, la comprensione della morte e la gestione della perdita siano limitate, ma che le conseguenze si manifestino nel tempo con alterazioni della sfera emotiva e sociale.
Sul punto, il Collegio richiama il condivisibile insegnamento delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, secondo cui il danno da perdita del rapporto parentale “consiste nella privazione di un valore non economico ma personale, costituito dalla definitiva preclusione delle relazioni affettive e della reciproca solidarietà nell'ambito del nucleo familiare” (Cass. civ., SS.UU., n. ° 26972/2008; conf. Cass. civ., n.° 21230/2016).
In coerenza con tale orientamento, la giurisprudenza ha chiarito che, ai fini dell'accertamento del danno parentale, può farsi ricorso al criterio della presunzione semplice ai sensi dell'art. 2727 c.c., essendo fatto notorio, secondo l'id quod plerumque
accidit, che la morte di un congiunto stretto comporti una sofferenza interiore rilevante e un'alterazione delle abitudini di vita (Cass. civ., n.° 25541/2022; Cass. civ., n.°
24689/2020; Cass. civ., n.° 8827/2003).
Pertanto, non è richiesto un rigoroso accertamento medico-psicologico per ogni singolo superstite, potendosi fondare la liquidazione del danno su elementi oggettivi e presuntivi che dimostrino l'esistenza e l'intensità del vincolo affettivo, la giovane età dei soggetti coinvolti, la convivenza e la coesistenza progettuale.
Nel caso di specie, tutti tali presupposti risultano ampiamente integrati per cui in assenza di prova contraria, discende la piena fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dall'appellata, iure proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori, trattandosi di danno conseguente ad un fatto illecito, che ha determinato l'estinzione di un legame affettivo primario e irrinunciabile, con lesione evidente dei diritti inviolabili della persona tutelati dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione.
Alla luce di quanto esposto, deve confermarsi integralmente il giudizio espresso dal
Tribunale in ordine alla sussistenza e alla risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in favore delle appellate.
Passando ora all'esame del quantum del risarcimento, questo Collegio reputa di condividere anche le modalità di liquidazione del danno non patrimoniale adottate dal primo giudice.
Occorre, innanzitutto, premettere che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte
di Cassazione (cfr. Cass. civ., ord. n.° 14285/2025), in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il danneggiato può legittimamente invocare, anche in sede di appello, l'applicazione delle tabelle “a punti” sopravvenute, in luogo di quelle
“a forbice” utilizzate per liquidare il danno, a condizione che alleghi come specifico motivo di gravame una precisa differenza tra i valori minimi e massimi indicati nei due sistemi tabellari e che tale differenza comporti un risultato economicamente più
favorevole.
Ciò posto, nel caso di specie, anche applicando le nuove tabelle “a punti”, si arriverebbe addirittura ad una quantificazione di gran lunga superiore, rispetto a quella effettuata dal giudice di prime cure.
A titolo esemplificativo, solo a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, alle figlie verrebbe liquidato l'importo di € 363.723,00 (in luogo della somma di €
300.000,00 disposta in sentenza) ed alla madre l'importo di € 340.257,00 (in luogo della somma di € 250.000,00 disposta in sentenza), senza attribuire neanche i valori massimi che il giudice può discrezionalmente assegnare in ragione della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: per le figlie, 22 punti (età vittima primaria) + 28 punti (età vittima secondaria) + 16 punti
(convivenza) + 12 punti (in presenza di 2 superstiti) + 15 punti discrezionali (qualità ed intensità della relazione affettiva), per un totale di 93 punti, da moltiplicare per il valore per punto di € 3911,00; per la compagna, 22 punti (età vittima primaria) + 22 punti (età
vittima secondaria) + 16 punti (convivenza) + 12 punti (in presenza di 2 superstiti) + 15
punti discrezionali (qualità ed intensità della relazione affettiva), per un totale di 87
punti, da moltiplicare per il valore per punto di € 3911,00.
Da ultimo, quanto ai danni patrimoniali, anche la liquidazione in termini di “danno emergente” e di “lucro cessante”, effettuata dal Tribunale, risulta pienamente condivisibile da questa Corte.
È comprovato in atti, infatti, che il de cuius assicurava mensilmente un apporto economico stabile alla famiglia, pari ad € 1.800,00 circa, che veniva regolarmente versato dalla società Mollificio Lombardo S.r.l., datrice di lavoro sul conto corrente n.°117/0003985 presso la Banca Popolare di RI (cointestato con ). Controparte_1
Dal predetto conto, venivano effettuati prelievi abituali per soddisfare le esigenze familiari, a dimostrazione del fatto che la famiglia traeva sostentamento dal reddito del
de cuius, la cui improvvisa e ingiusta interruzione ha generato un danno patrimoniale concreto, attuale e futuro. La perdita economica subita è stata dunque quantificata dal
Tribunale, in relazione al periodo intercorrente dalla data del decesso, fino alla data della pronuncia, stimando che almeno il 50% del reddito fosse destinato al mantenimento dei familiari superstiti e, conseguentemente, il giudice di primo grado, ha correttamente ripartito tale importo tra i beneficiari, liquidando a ciascuna figlia ed alla compagna la somma di € 19.227,00, quale danno patrimoniale già maturato alla data della sentenza.
Parimenti corretta risulta la liquidazione del danno patrimoniale futuro per lucro cessante, eseguita secondo criteri oggettivi e consolidati, che trovano puntuale riscontro nella giurisprudenza della Corte di cassazione (ex multis, Cass. civ., sez. III, n.°
6619/2018), che ha affermato la legittimità della capitalizzazione del reddito perduto in favore dei superstiti, in quanto, in assenza dell'illecito, gli stessi avrebbero continuato a godere del sostegno economico della vittima per un arco temporale determinato. A ciò,
si aggiunga che secondo la costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, per la quantificazione del danno patrimoniale futuro, non è corretto un mero calcolo aritmetico effettuato partendo dal reddito mensile, moltiplicato per il numero dei mesi durante i quali la vittima avrebbe presumibilmente lavorato, dovendosi invece procedere alla capitalizzazione del danno – ossia moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione – al fine di tener conto del “montante di anticipazione”,
cioè, del vantaggio economico insito nella percezione immediata di somme che altrimenti il danneggiato avrebbe perduto solo in futuro.
Anche il terzo motivo risulta infondato.
In particolare, la censura mossa in ordine alla regolamentazione delle spese di lite non può trovare accoglimento, essendo errata in diritto la tesi dell'appellante, secondo cui la liquidazione delle spese dovrebbe avvenire tenendo conto separatamente delle singole fasi o gradi del giudizio, con attribuzione proporzionale delle spese in base ai parziali esiti favorevoli ottenuti nel corso del procedimento.
Tale interpretazione si pone in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il criterio della soccombenza va applicato in modo unitario e globale, con riguardo all'esito finale della lite.
Non è ammissibile, pertanto, alcun frazionamento del giudizio ai fini della ripartizione delle spese processuali tra le parti.
Analoga posizione è stata ribadita anche da Cass. civ., sent. n.° 6369 del 13.3.2013, ove si è, ulteriormente, precisato che “ai fini della liquidazione delle spese processuali deve
aversi riguardo all'esito complessivo della lite e non a singole statuizioni favorevoli
contenute nelle pronunce dei diversi gradi di giudizio”.
In conclusione, l'appello proposto da va pertanto rigettato con conseguente Parte_1
integrale conferma della sentenza impugnata.
L'appellante va condannato alla rifusione delle spese del grado nei confronti di parte appellata che si liquidano come da dispositivo.
Ricorrono le condizioni, ex art. 13 quater D.P.R. n.° 115/2002 per porre a carico dell'appellante, l'onere del pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato corrisposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.° 669/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Bergamo, in data 21.03.2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere, solidalmente, a , Parte_1 Controparte_1 Persona_1
ed le spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € CP_2
24.064,00 di cui € 7.418,00 per la fase di studio, € 4.313,00 per la fase introduttiva ed €
12.333,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.° 115/2002 a carico dell'appellante . Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025.
Il Presidente est.
Giuseppe Serao
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 500/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
26.2.2025 e promossa d a
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Russolillo Katzaitis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Monza, Via Vittorio Emanuele II n.1, giusta procura allegata all'atto di costituzione in appello.
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F.: ), in proprio e anche a nome e Controparte_1 C.F._2
per conto delle figlie minori (C.F.: e Persona_1 C.F._3 (C.F.: ) sulle quali esercita la potestà CP_2 C.F._4
genitoriale, rappresentata e difeso dall'Avv. Corrado Centurelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo, Galleria Fanzago n.17, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATE
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data
21.3.2022 con il n.° 669/2022.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in
riforma integrale della sentenza n. 669/2022 Reg. Sent. del Tribunale civile di Bergamo,
emessa in data 18/03/2022 e pubblicata in data 21/03/2022, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
A) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in atti, l'infondatezza della pretesa
risarcitoria avversaria, sia per ciò che riguarda l'an, sia per ciò che concerne il
quantum richiesto e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avversarie;
IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO:
B) Nella denegata e non temuta ipotesi in cui dovesse essere accertata la responsabilità
del Sig. nella causazione dell'evento de quo, ridurre, per i motivi tutti Parte_1
indicati in atti e nella misura ritenuta equitativamente congrua dall'Autorità giudiziaria
adita, la quantificazione del danno risarcibile a ciascuna parte attrice in considerazione
della dinamica degli eventi, del concorso di colpa della vittima nella causazione
dell'evento in parola e dell'assenza di specifica prova circa il danno asseritamente patito, sia a titolo patrimoniale che a titolo non patrimoniale;
C) In ogni caso: con refusione delle spese e compensi legali del giudizio di primo grado
e del pendente giudizio d'appello, oltre al rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con riserva di produrre, dedurre e documentare a fronte delle difese avversarie”.
Delle appellate:
“IN VIA PRELIMINARE
dichiarare inammissibile e comunque rigettare, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e 348 bis
cpc l'impugnazione del signor e rigettare l'istanza di sospensione Parte_1
dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di gravame, perché destituita di
fondamento giuridico e fattuale.
NEL MERITO
Rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti dal
signor , confermando in ogni sua parte la Sentenza n. 669/2022 pubbl. il Parte_1
21/03/2022, RG n. 257/2021 Repert. n. 1135/2022 del 21/03/2022 emessa dal Tribunale
di Bergamo, oggetto del presente gravame, e pertanto condannare il signor Pt_1
medesimo a risarcire alla SI e alle minori e
[...] CP_1 Persona_1 CP_2
le seguenti somme, richiamate nella predetta sentenza: - Euro 372.839,00 a
[...]
favore di (di cui Euro 250.000,00 a titolo di danno non patrimoniale Controparte_1
nonchè Euro 19.227,00 a titolo di danno patrimoniale calcolato dalla morte del signor
sino all'emissione della sentenza, oltre ad Euro 103.612,00 a titolo di Persona_2
danno patrimoniale per lucro cessante); - Euro 353.262,00 a favore di Persona_1
(di cui Euro 300.000,00 a titolo di danno non patrimoniale ed Euro 19.227,00 a titolo di danno patrimoniale subito dalla morte del signor sino all'emissione Persona_2
della sentenza, oltre ad Euro 34.035,00 a titolo di danno patrimoniale per lucro
cessante); - Euro 365.218,00 a favore di (di cui Euro 300.000,00 a titolo CP_2
di danno non patrimoniale ed Euro 19.227,00 a titolo di danno patrimoniale subito
calcolato dalla morte dal signor sino all'emissione della sentenza, Persona_2
oltre ad Euro 45.991,00 a titolo di lucro cessante); il tutto come meglio disposto dal
Tribunale di Bergamo nella appellata Sentenza n. 669/2022 pubbl. il 21/03/2022, RG n.
257/2021 Repert. n. 1135/2022 del 21/03/2022, qui appellata, che si richiama in ogni
sua parte, insistendo per l'integrale accoglimento, ovvero in quella diversa somma
contenuta nei limiti degli importi sopra richiamati, che l'Ill.mo Giudice riterrà dovuta
di giustizia, anche in via equitativa. Il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
– in ogni caso: condannare controparte alle spese di causa di primo grado e secondo
grado per il presente appello, da intendersi interamente rifuse.
-In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova, dei testi e dell'interrogatorio formale
del signor non ammessi in primo grado, come di seguito richiamati;
Si Parte_1
chiede l'ammissione dei testi signor e SI , Testimone_1 Testimone_2
residenti in [...]; della SI , residente in [...]
Villa d'Adda, Via Caravaggio n.5; SI residente in [...], Testimone_4
SI residente in [...]; signor Testimone_5
e , residenti in [...], Controparte_3 Controparte_4
SI , residente in [...], del signor Controparte_5 Tes_6
residente in [...], Via Don Bosco, ed infine del signor
[...] Tes_7 Tes_8 residenti in [...] a n 38; - Del teste
[...]
dottor con studio in Sotto il Monte, Via Bedesco n.45 sul capitolo Testimone_1
n.38 e del teste , presso la Banca Popolare di RI, agenzia di Carvico, Tes_9
P.zza degli Alpini sul cap. 19 e 22 e 25. Sui capitoli da 1 al n.13, si chiede infine
l'ammissione del teste il Brigadiere il Carabiniere Testimone_10 Per_3
e Carabiniere , del maresciallo c/o la Stazione
[...] Persona_4 Persona_5
Carabinieri Calusco d'Adda: 1) vero che il giorno 27 maggio 2017 in Villa d'Adda,
località Tassodine, il signor veniva attinto al capo da un colpo partito Persona_2
dalla carabina di proprietà e detenuta dal signor , che ne provocava la Parte_1
morte; 2) Vero che il signor , in data 27 maggio 2017 alle ore 5,40 in Villa Parte_1
d'Adda, località Tassodine, i Carabinieri accorsi in loco trovavano il signor
[...]
disteso a terra con una ferita al capo;
3) Vero che in data 27 maggio 2017 Per_2
alle ore 5,40 in Villa d'Adda, località Tassodine, il signor dichiarava ai Parte_1
Carabinieri accorsi in loco che nel mentre era alla finestra del casolare in
ristrutturazione ivi allocato, a circa 100 mt dal luogo in cui era disteso il signor
dal proprio fucile che teneva in mano era partito accidentalmente un colpo, Per_2
che aveva attinto al capo il signor (doc.n.2 pag.
2 - Verbale di Persona_2
sommaria ricostruzione del fatto datato 27.5.2017 che si mostra per conferma 4) Vero
che 27 maggio 2017 veniva disposto il sequestro della carabina del signor Pt_1
, dal quale era partito il colpo che colpiva al capo il signor e veniva
[...] Per_2
eseguito l'accertamento con lo STUB, oltre che il sequestro degli abiti dal signor Pt_1
in quell'occasione indossati (doc.n.2 pag.
2 - Verbale di sommaria ricostruzione del
fatto datato 27.5.2017 che si mostra per conferma). 5) Vero che in data 27 maggio 2017, in Villa d'Adda, Località Tassodine, nell'edificio in cui partiva il colpo di arma da fuoco
che attingeva al capo il signor venivano dai carabinieri rinvenuti dei Persona_2
bossoli e che in tale occasione il signor consegnava ai militari una scatola Tes_11
di munizioni (Si mostri al teste per conferma il Verbale di sequestro di cose pertinenti
al reato art 354, 2 comma del 27 maggio 2017- doc n.2, pag.5); 6) Si chiede il signor
in data 27 maggio 2017 dichiarava agli Agenti di Polizia Giudiziaria, Parte_1
Carabiniere e Carabiniere che “mentre si trovava Persona_6 Persona_3
nel casolare in corso di costruzione, il quale è posizionato a circa 100 mt dal luogo
dove il figlio veniva colpito, nel maneggiare l'arma da fuoco faceva partire un colpo in
maniera accidentale che successivamente colpiva il figlio alla testa”, come dagli stessi
redatto nel Verbale di Annotazioni dell'attività di Polizia Giudiziaria, datato 27 maggio
2017, prodotto al doc n.2, pagina 10, 11 e 12, del quale si chiede conferma, 7) Vero che
i fotogrammi contenuti nel fascicolo della Procura della Repubblica di Bergamo, APU
n.P2017/440139 prodotto in atti al doc.n.2, a pagina 13 sino alla pagina 38, si
riferiscono al luogo teatro del ferimento mortale del signor avvenuto Persona_2
in data 27 maggio 2017 e sono state eseguite dagli ufficiali di Polizia Giudiziaria del
Comando di Calusco d'Adda accorsi in loco (doc 2, da pag 13 a pag.38); 8) Vero che
il signor PE , risentito in data 27 maggio 2017 dagli Ufficiali di PG Mar di Per_7
e Brig dichiarava che poco prima dello sparo che CP_6 Testimone_10
colpiva il fratello aveva comunicato al padre che, con Per_2 Parte_1
sarebbe uscito dal casolare dove erano riparati per fare un giro (si mostri Per_2
al teste il Verbale di sommarie informazioni del 27 maggio 2017, doc.n.2, pag.41 - 42);
9) Vero che il signor , in data 3 novembre 2017 ribadiva avanti di avere Testimone_12 avvisato il padre che in data 27 maggi 2017 col fratello stavano uscendo dal Per_2
casolare sito in Villa d'Adda, in Tassodine, e che dopo circa 5 minuti sentiva il colpo di
arma da fuoco che colpiva quest'ultimo. Vero che in tale occasione chiedeva spiegazioni
al padre sul perché avesse sparato (si mostri per conferma il doc 17). 10) Vero che sulla
persona del signor e sugli indumenti indossati in data 27 maggio 2017, Parte_1
in occasione del ferimento del figlio venivano eseguiti accertamenti STUB Per_2
che confermavano al presenza di polvere da sparo (si mostri il doc.n.2, pag.51-52, per
conferma) 11) Vero che veniva sequestrata la carabina marca CZ, modello Mercury cal
22 LR, matricola B270851, di proprietà ed uso del signor oltre a dei Parte_1
bossoli rinvenuto sul posto, sui quali venivano eseguite delle analisi da parte dei Ris di
Parma (si mostra al teste il doc.2, pag.4); 12) Vero che l'attività venatoria è sospesa in
data 27 maggio 2017 e che in Villa D'Adda, località Tassodine, vi era inoltre il divieto
di caccia;
13) Si chiede conferma della veridicità dei documenti contenuti nel fascicolo
della Procura della Repubblica di Bergamo, APU n.P2017/440139 prodotto in atti al
doc.n.2, da pagina 1 a pag. 65, che si mostrano al teste per conferma;
oltre ai documenti
n.16, 17 e 25 per conferma”. 14) Vero che la SI ed il signor Controparte_1
iniziavano il loro fidanzamento nell'anno 2007 e tre anni dopo, Persona_2
nell'anno 2010, tale legame affettivo diveniva stabile convivenza, che si protraeva
ininterrottamente sino alla morte del medesimo, avvenuta nell'anno 2017; 15) vero che
la SI ed il signor iniziavano una stabile Controparte_1 Persona_2
convivenza nell'anno 2010 andando a risiedere in Carvico, Via Cavour n.13 e
successivamente nell'agosto 2015 si trasferivano stabilmente in via Budriago n.12, per
ivi convivere ininterrottamente, ogni giorno e ogni notte, sino alla data della morte del signor stesso;
16) vero che il signor durante la settimana, Per_2 Persona_2
nella pausa lavorativa di mezzogiorno, tornava a casa in Carvico, Via Budriago n.12,
per pranzare con la SI , cosi come faceva anche la sera, al Controparte_1
termine del lavoro, rientrando in tale residenza per rimanerci tutta la notte, per poi
alzarsi al mattino ed iniziare un nuovo giorno lavorativo;
17) Vero che la convivenza
tra la SI ed il signor era caratterizzata da una Controparte_1 Persona_2
comunanza di vita equiparabile ad un rapporto coniugale, che iniziava nell'anno 2010
e proseguiva ininterrottamente sino alla morte del medesimo, avvenuta nel maggio
2017; 18) vero che il signor e la SI nell'anno Persona_2 Controparte_1
2010 costituivano presso la Banca Popolare di RI, filiale di Carvico, il conto
corrente n.117/0003985, che veniva ad essi cointestato, (doc n 19 e 22); 19) vero che
dal 2010 sino all'anno della sua morte, il signor versava interamente Persona_2
il proprio stipendio sul conto corrente n.117/0003985, cointestato con la SI
presso la Banca Popolare di RI, Filiale di Carvico, (doc.19, 22), 20) vero CP_1
che la società Mollificio Bergamasco, con sede in Carvico, presso il quale era
stabilmente impiegato il signor , con contratto di lavoro indeterminato, Persona_2
accreditava lo stipendio del medesimo sul conto corrente n.117/0003985 presso la
Banca Popolare, filiale di Carvico, intestato ai signori e Persona_2 CP_1
(doc 18); 21) vero che il signor una volta rientrato la sera
[...] Persona_2
dal lavoro, gestiva le due figlie e , facendole giocare, lavandole e Per_1 CP_2
prendendosi cura di metterle a letto, per poi successivamente aiutare la SI CP_1
nelle rimanenti faccende di casa, prima di coricarsi anche lui stesso con la medesima;
22) vero che il signor nel fine settimana, aiutava la SI nello Per_2 CP_1 svolgimento delle attività domestiche, accudiva le due figlie ed e le Per_1 CP_2
seguiva nei giochi, andavano inoltre tutti insieme a fare la spesa in paese e/o presso
centri commerciali, per acquistare quanto necessario per le provviste settimanali;
23)
vero che il signor e la SI da circa dieci anni e Persona_2 Controparte_1
sino alla data della di lui morte, erano soliti frequentare durante la settimana i propri
amici ed in particolare i signori e recandosi presso le Tes_7 Tes_8
rispettive abitazioni;
24) vero che dopo la morte del signor la Persona_2
frequentazione della SI con i signori Controparte_1 Tes_7 Tes_8
si è definitivamente interrotta;
25) vero che la SI , dopo la morte Controparte_1
del signor terminate le ore quotidiane di lavoro e nei fine settimana, Persona_2
rimane pressochè sempre in casa, uscendo solo per fare la spesa, per andare al cimitero
e/o per esigenze familiari e delle figlie;
26) vero che la SI , dopo Controparte_1
la morte dei signor si astiene dal frequentare persone esterne al Persona_2
proprio ambito familiare;
27) Vero che il signor prima della sua Persona_2
morte, era solito organizzare con la famiglia, più volte al mese, delle gite in provincia
di Bergamo o di Lecco, per vivere momenti di convivenza e serenità familiare;
28) Vero
che ogni anno, con decorrenza dall'anno 2008 sino alla data della sua morte, il signor
e la SI con le due figlie (per loro dall'anno della loro Persona_2 CP_1
nascita) erano soliti in estate andare insieme in vacanza, come lo dimostrano i
fotogrammi allegati che si richiamano per conferma (doc.n.6); 29) Vero che il signor
e la SI , con le figlie, tutte le domeniche e da Persona_2 Controparte_1
circa dieci anni, sino al giorno al giorno della di lui morte, facevano colazione con
l'amica di famiglia e che tale iniziativa costante si interrompeva dopo Testimone_4 la morte del signor 30) Vero che nei mesi successivi alla morte del Persona_2
signor le figlie ed , evitavano i giochi e Parte_2 Per_1 CP_2
continuavano a chiedere del loro padre. 31) Vero che gli stipendi mensilmente
accreditati dai signori e sul conto corrente Persona_2 Controparte_1
n.117/0003985, presso la Banca Popolare di RI, Filiale di Carvico, venivano
utilizzati per assolvere alle esigenze della famiglia, quindi anche per il mantenimento
delle figlie ed (doc. 7 e 19) 32) Vero che circa sei mesi prima della Per_1 CP_2
morte, i signori e avevano manifestato la comune Persona_2 Controparte_1
l'intenzione di avere un terzo figlio e stavano programmando inoltre di sposarsi
nell'anno 2019; 33) Vero che la morte del signor ha modificato le Persona_2
abitudini di vita della SI la quale oggi si presente più taciturna rispetto CP_1
al passato ed evita di frequentare quegli amici che un tempo frequentava ogni mese con
34) Vero che le minori ed ancor oggi vogliono sentire Per_2 Per_1 CP_2
parlare del loro padre, lamentando la sua presenza soprattutto nelle varie feste e nei
vari eventi presso l'asilo e presso la scuola;
35) Vero che ed , dalla Per_1 CP_2
morte del padre, ogni settimana, chiedono specificatamente alla madre di venire
accompagnate al cimitero, sulla tomba del medesimo per pregare e per salutarlo. 36)
Vero che gli unici parenti che attualmente frequentano le minori ed Per_1 CP_2
nelle festività e/o in occasioni rilevanti per esse, sono i nonni materni e la zia Tes_3
; 37) Vero che in occasione della celebrità della Santa Comunione di ,
[...] CP_2
vi erano presenti esclusivamente i parenti materni;
38) Vero che la SI CP_1
dal giorno della morte del signor subiva gli effetti di una
[...] Persona_2
sindrome ansioso depressiva reattiva post traumatica e veniva trattata con farmaci ansiolitici e antidepressivi, per i quali oggi si osserva un lento miglioramento, come
conferma il certificato medico prodotto del quale si chiede conferma (doc.20). Sui
capitoli eventualmente ammessi a controparte, si chiede sin da ora l'interrogatorio
formale dei signor e SI , residenti in [...]
Carvico, Via Budriago n.12; della la SI , residente in [...]
d'Adda, Via Caravaggio n.5 Se ritenuto necessario, - si chiede l'ammissione della CTU
medico psicologica sulla SI , al fine di confermare gli effetti Controparte_1
psicofisici dalla stessa subiti, conseguentemente la morte del signor . Persona_2
Nel caso di contestazioni in merito alla veridicità ed alla validità della documentazione
prodotta in atti, si chiede all'Ill.mo Corte di procedere all'acquisizione d'ufficio presso
la Procura della Repubblica del Tribunale di Bergamo, del fascicolo n.5761/17 RG,
relativo al caso penale in oggetto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 8.1.2021, , in Controparte_1
proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori Persona_1
e conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bergamo, per CP_2 Parte_1
sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti per l'effetto dell'uccisione del compagno e padre a causa di un colpo di Persona_2
fucile sparato dal convenuto in data 27.5.2017, nel corso di una battuta di caccia, in località Tassodine, nel Comune di Villa d'Adda (BG).
A fondamento della domanda, assumeva che lo stesso avesse colpito al capo il figlio con un proiettile esploso dalla carabina che teneva in mano, mentre era Per_2
appostato alla finestra di un casolare in costruzione, dal quale i due figli si erano allontanati di prima mattina per andare tra i ciliegi, non avvedendosi della sua presenza nella zona sottostante (tra le balze, ad una distanza di circa 100 metri) e causandone il decesso dopo 4 giorni di ricovero in ospedale.
Una volta intervenuti sul luogo i Carabinieri, gli stessi procedevano ad effettuare i rilievi di rito e a raccogliere le dichiarazioni rese da , il quale ammetteva la propria Parte_1
responsabilità, nonché, quelle del teste , presente ai fatti, il quale Testimone_12
confermava il coinvolgimento del padre nella dinamica dell'evento.
Le successive indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Bergamo confermavano le responsabilità di in ordine all'accaduto, Parte_1
portando all'emissione del decreto di rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 589 c.p.,
in quanto ritenuto colpevole di aver causato, per colpa, il decesso del figlio
[...]
Per_2
Seguiva la richiesta, da parte dell'imputato, di patteggiamento della pena ex art 444
c.p.p. e la conseguente condanna alla pena di anni 1 e mesi 6, come disposto dalla sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 16.10.2019.
Si costituiva , contestando sia l'an, sia il quantum debeatur, evidenziando Parte_1
che il colpo era stato sparato in modo accidentale, mentre maneggiava il fucile e domandando, pertanto, il rigetto delle domande formulate da parte attrice.
In corso di causa, il Tribunale rigettava l'istanza di sequestro conservativo avente ad oggetto i beni di ed ammetteva le prove testimoniali attoree Parte_1
Con sentenza n.° 669/2022, pubblicata il 21.3.2022, il Tribunale accertava l'esclusiva responsabilità di nella causazione della morte di e, per Parte_1 Persona_2
l'effetto, lo condannava a risarcire a , in proprio e in qualità di genitore Controparte_1 di e le somme di: Persona_1 CP_2
- € 372.839,00 a favore di (di cui € 250.000,00, a titolo di danno non Controparte_1
patrimoniale, nonché, € 19.227,00, a titolo di danno patrimoniale calcolato dalla morte del compagno sino all'emissione della sentenza, oltre ad € 103.612,00, a titolo di danno patrimoniale per lucro cessante;
- € 353.262,00 a favore di (di cui € 300.000,00, a titolo di danno non Persona_1
patrimoniale ed € 19.227,00, a titolo di danno patrimoniale subito dalla morte del padre sino all'emissione della sentenza, oltre ad € 34.035,00 a titolo di danno patrimoniale per lucro cessante;
- € 365.218,00 a favore di (di cui € 300.000,00, a titolo di danno non CP_2
patrimoniale ed € 19.227,00, a titolo di danno patrimoniale subito calcolato dalla morte del padre sino all'emissione della sentenza, oltre ad € 45.991,00 a titolo di lucro cessante.
Il convenuto veniva condannato a rifondere all'attrice le spese di lite.
In particolare, il primo giudice così motivava:
- quanto all'an, affermava l'esclusiva responsabilità di ai sensi dell'art. Parte_1
2043 c.c., ritenendone sussistenti tutti i presupposti e ha reputato che tale accertamento escludesse ogni ulteriore valutazione in merito ad un'eventuale responsabilità ex art. 2051 c.c., implicando peraltro, quest'ultima, una prova liberatoria ancor più rigorosa.
Secondo il Tribunale, il colpo era partito dal fucile mentre il convenuto lo stava maneggiando e lo stesso era a conoscenza che l'arma fosse carica, dato il contesto e la presenza degli altri soggetti in loco per una battuta di caccia.
Di conseguenza, indipendentemente dal motivo per cui stava impugnando l'arma, egli avrebbe avuto il dovere di usare ogni cautela nel maneggiarla, al fine di evitare qualsiasi rischio di danno.
Secondo il giudice di primo grado, poi, il fatto che il colpo sia stato sparato verso l'esterno del casolare, pur trovandosi all'interno, suggerisce che il Parte_1
convenuto potesse aver puntato l'arma verso un bersaglio, colpendo invece per errore il figlio.
Il Tribunale, inoltre, non ha ritenuto sussistente alcuna ipotesi di caso fortuito, poiché
l'esplosione del colpo non è risultata né imprevedibile, né eccezionale, trattandosi di un rischio intrinseco al maneggio di un'arma da fuoco carica.
A sostegno di questa valutazione, il primo giudice ha anche considerato la sentenza di patteggiamento emessa in sede penale in data 16.10.2019, che, pur non vincolante,
costituisce un fatto storico rilevante, poiché rende verosimile ritenere che, qualora il convenuto avesse avuto a disposizione elementi di considerevole valore probatorio a suo favore, egli avrebbe scelto di difendersi attivamente nel processo penale, anziché optare per tale rito.
Da ultimo, il Tribunale ha escluso qualsiasi responsabilità concorrente della vittima,
poiché, anche ammesso un accordo preventivo tra padre e figli sul loro allontanamento dal casolare era, comunque, evidente che il padre fosse consapevole della loro assenza e, quindi, tenuto a verificare l'assenza di movimenti nei dintorni prima di agire.
In relazione ai danni subiti dalla compagna convivente e dalle figlie Controparte_1
e il primo giudice ha innanzitutto riconosciuto il danno non Persona_1 CP_2
patrimoniale da perdita del rapporto parentale: a favore delle figlie (conviventi con i genitori) è stato liquidato nella misura quasi massima indicata dalle Tabelle di MI (€ 300.000,00), in ragione della tenera età delle bambine (al momento del fatto di anni
2 e 6), del profondo impatto destabilizzante che la perdita della figura paterna può
determinare nella loro vita, della modalità violenta e tragica della morte e della inevitabile rottura dei rapporti con la famiglia del padre, che priva le bambine di un sostegno emotivo da parte di quel nucleo familiare;
a favore di , è stato Controparte_1
liquidato (nella misura di € 250.000,00) in ragione della dimostrata esistenza di un legame affettivo solido e duraturo con la vittima (con cui conviveva dal 2010),
ulteriormente, confermato dalla gestione economica condivisa, con un conto corrente unico da cui venivano attinte le risorse per i bisogni della famiglia ed in considerazione dell'età della donna, del dolore per la perdita del compagno, nonché punto di riferimento nella gestione della famiglia e nell'educazione delle figlie e tenendo conto anche delle testimonianze che descrivono il suo attuale stile di vita riservato e isolato.
Nulla è stato liquidato in termini di personalizzazione, in assenza di specifiche circostanze peculiari che la giustificassero.
Da ultimo, quanto ai danni patrimoniali, il Tribunale li ha liquidati in termini di perdita dell'apporto economico che la vittima assicurava alla famiglia, calcolando, sia l'importo maturato fino alla data della sentenza (considerando il reddito percepito dalla data dell'evento e ipotizzando una quota pari alla metà del reddito da destinarsi ai bisogni della famiglia), sia il lucro cessante per la perdita della quota di reddito futura – ottenuto,
per moltiplicando il reddito perduto per un coefficiente di Controparte_1
capitalizzazione delle rendite vitalizie legato all'età della convivente superstite e, per ciascuna delle figlie, utilizzando un coefficiente per rendite temporanee – ipotizzando che tale apporto economico sarebbe perdurato fino alla vecchiaia della compagna e sino all'indipendenza economica delle figlie (circa 26 anni).
La sentenza era gravata da , a cui resistevano in proprio e Parte_1 Controparte_1
per le figlie e Persona_1 CP_2
Con ordinanza datata 9.11.2022, questa Corte disponeva il rigetto dell'istanza di sospensiva e la causa era rimessa in decisione all'udienza del 26.2.2025 di precisazione delle conclusioni, una volta decorsi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, parte appellante censura la sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'affermazione della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c..
Secondo a mente del suddetto articolo, è necessario che l'evento sia Parte_1
conseguenza diretta della condotta e deduce, non solo che la parte appellata non abbia assolto al relativo onere probatorio, ma anche che il giudice non abbia accertato il nesso causale tra evento e danno, finendo così per attribuire a un illecito civile Parte_1
solo ed esclusivamente sulla scorta del fatto che il colpo mortale, sia esploso dalla sua carabina.
L'appellante aggiunge poi che, sempre secondo l'art. 2043 c.c., ai fini dell'esclusione della responsabilità rilevano, sia il caso fortuito, sia la forza maggiore e contesta il giudizio presuntivo di colpa espresso dal primo giudice, il quale, ha ipotizzato che il padre non avesse usato la massima attenzione nell'utilizzo dell'arma da fuoco ed ha dedotto la sua responsabilità per non essersi strenuamente difeso in sede penale,
valorizzando erroneamente la sentenza penale di patteggiamento e ritenendola una prova, mentre la stessa avrebbe valore, di mero indizio. Al contrario, il Tribunale avrebbe dovuto valutare attentamente, oltre al rapporto causale anche tutte le circostanze fattuali che hanno contribuito a determinare l'evento morte,
tra cui il caso fortuito e il comportamento stesso del danneggiato.
Lamenta, infatti, che il giudice di prime cure non abbia adeguatamente motivato l'esclusione del carattere imprevedibile ed eccezionale dell'evento, disattendendo l'esame di vari elementi esterni alla sfera di controllo dello stesso , da lui Parte_1
allegati (quali la sua posizione all'interno del casolare, quella pericolosa del figlio mimetizzatosi dietro un grosso cespuglio, la vegetazione folta circostante, la distanza di
100 metri tra i due e la traiettoria del colpo, che fuoriesce da una finestra del sottotetto del casolare e che trapassa le piante).
Contesta, altresì, l'esclusione della concorrente responsabilità della vittima, la quale avrebbe invece tenuto una condotta imprudente ed, in quanto tale, idonea ad interrompere il nesso causale, non solo omettendo di rispettare l'avvertimento del padre di dare comunicazione circa la propria posizione, ma anche mimetizzandosi tra gli arbusti e non rendendosi visibile.
Con il secondo motivo, parte appellante contesta al Tribunale di aver erroneamente e infondatamente ritenuto sussistente il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, sia nei confronti delle minori, sia nei confronti della loro madre.
Rispetto alle minori, critica le mere deduzioni psicologiche operate dal Tribunale,
laddove, parla di stravolgimento completo della loro vita, di perdita di una protezione quotidiana o del nucleo familiare paterno sul quale le bambine non potrebbero più fare affidamento, arrivando, quindi, a sostenere che tale danno esista in re ipsa in mancanza di qualsivoglia prova sulle loro effettive condizioni psicofisiche. Con riguardo, invece, a , lamenta che il giudice di prime cure abbia Controparte_1
ritenuto raggiunta la prova del danno da perdita parentale interpretando, erroneamente,
le testimonianze rese dai testi attorei (la sorella e l'amica dell'odierna appellata) – dalle quali nulla emergerebbe circa il rapporto di coppia tra e la compagna, Persona_2
su come eventualmente si sarebbe modificato o su come sarebbe mutata la vita famigliare – e deduce che le motivazioni del giudice siano, al più, il frutto di una personale convinzione, di per sé inutilizzabile per ritenere provato il danno.
Per ciò che concerne, poi, la quantificazione del danno operata dal Tribunale, contesta l'utilizzo delle tabelle milanesi per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, dovendosi preferire parametri basati sul punto variabile e richiama precedenti di legittimità (Cass. n.° 33005/2021; Cass. n.° 10579/2021; Cass. n.° 26300/2021) che hanno affermato l'inidoneità delle suddette tabelle per la liquidazione di questa tipologia di danno, poiché non seguono la tecnica del punto, ma individuano un tetto minimo e massimo fra i quali ricorre una significativa differenza e mancano di indicare i criteri determinati per stabilire quale importo liquidare.
Da ultimo, per quanto attiene al danno patrimoniale riconosciuto nella pronuncia del
Tribunale, l'appellante lamenta che quest'ultimo abbia liquidato il c.d. “danno emergente” e il c.d. “lucro cessante” sulla scorta di presunzioni, in quanto parte attrice-
appellata, non avrebbe fornito sufficienti elementi di prova per poter affermare la fondatezza del ristoro di tali voci di danno.
Con il terzo motivo, parte appellante censura la sentenza in punto di condanna alle spese.
In primo luogo, reputa eccessiva la liquidazione delle spese disposta dal Tribunale che, pur avendo invitato le parti a valutare soluzioni conciliative, non avrebbe nemmeno adeguatamente considerato le due offerte risarcitorie avanzate dall'allora convenuto,
entrambe respinte dalla controparte, la quale, in particolare rispetto alla seconda proposta migliorativa, non avrebbe nemmeno fornito risposta.
A ciò, si aggiunga che il Tribunale avrebbe, altresì, omesso di considerare che il sub procedimento cautelare si era concluso senza una pronuncia sulle spese e che il ricorso per sequestro conservativo di era stato integralmente rigettato: in base Controparte_1
al principio di soccombenza ciò, avrebbe dovuto comportare una condanna alle spese in capo alla ricorrente o, comunque, avrebbe dovuto incidere sulla determinazione delle spese complessive del giudizio ordinario.
Da ultimo, ribadisce come la condotta della controparte, ritenuta ingiustificatamente ostruzionistica e contraria a una soluzione conciliativa concreta durante il processo,
avrebbe dovuto essere valutata, non solo ai fini del calcolo delle spese, ma anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
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Ad avviso della Corte l'esame della documentazione acquisita in giudizio, con particolare riferimento alle relazioni redatte dai Carabinieri intervenuti sul luogo ed ai verbali di sommarie informazioni, consente di ritenere infondato il primo motivo.
È pacifico, infatti, che, mentre si trovava affacciato alla finestra di un Parte_1
casolare in ristrutturazione, sito in Villa d'Adda, località Tassodine, in occasione di una battuta di caccia, dalla carabina che teneva in mano esplodeva, accidentalmente, un colpo che feriva mortalmente il figlio che si trovava nella zona Persona_2
sottostante, tra i ciliegi. Tale dinamica è coerente con la ricostruzione dei fatti operata dai Carabinieri nella relazione di Polizia Giudiziaria in atti, con l'esame balistico eseguito dalla Procura di
Bergamo, con la testimonianza di , nonché, con le dichiarazioni rese dallo Testimone_12
stesso ai Carabinieri – e da lui più volte ribadite in atti – a mente delle Parte_1
quali dal fucile che teneva in mano sarebbe partito un colpo “accidentale”, che avrebbe colpito alla testa il figlio.
Non si comprende, dunque, come l'appellante possa contestare al giudice di prime cure di non aver considerato la presenza del caso fortuito, quale elemento esterno alla sua sfera di controllo ed, in quanto tale, causa autonoma, imprevedibile ed inevitabile dell'evento morte, essendo per l'appunto indubbio e incontestato che il colpo mortale sia esploso dal fucile di , mentre questi lo stava maneggiando. Parte_1
Non può logicamente sostenersi, infatti, che l'evento sia da attribuirsi a una causa eccezionale, esterna e imprevedibile, quando è lo stesso appellante a riferire che l'esplosione del colpo è avvenuta nel corso del proprio diretto maneggio dell'arma.
Il comportamento dell'appellante, infatti, lungi dal rappresentare un caso di forza maggiore, costituisce piuttosto una violazione cosciente delle più basilari regole cautelari nell'uso delle armi.
Alla luce di ciò, non solo l'ipotesi del caso fortuito appare giuridicamente infondata, ma non è stata in alcun modo provata: l'appellante non ha infatti fornito, né in primo grado,
né in appello alcuna spiegazione plausibile circa le circostanze che avrebbero determinato l'“accidentalità” dello sparo, né ha illustrato quali fattori esterni avrebbero reso inevitabile l'evento.
Nessuna responsabilità concorrente può poi, essere addebitata alla vittima. Dalla ricostruzione dei fatti e dall'analisi degli elementi probatori acquisiti in atti, risulta accertato che e avevano osservato le precauzioni convenute in Persona_2 Per_7
occasione della battuta di caccia, avvisando il padre del loro allontanamento dal casolare.
Secondo consolidata giurisprudenza, costituisce obbligo imprescindibile del cacciatore accertarsi con il massimo scrupolo, dell'assenza di persone lungo la traiettoria del colpo,
nonché, controllare gli spostamenti dei compagni di battuta (Cass. Pen., Sez. IV, 5 marzo
2013, n.° 12948).
Sul punto, merita richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte che, in casi analoghi, ha affermato che non è configurabile alcuna responsabilità concorrente della vittima solo per il fatto di trovarsi nella stessa zona di caccia spettando, comunque, al cacciatore l'obbligo di accertarsi della libertà del campo di tiro prima di aprire il fuoco
(Cass. Pen., Sez. IV, 30 aprile 1985, n.° 101; Sez. IV, 5 febbraio 1982, n.° 7029; Sez.
IV, 2 giugno 1981, n.° 8361; Cass. Civ., 12 maggio 1983, n.° 547). L'attività venatoria,
infatti, per sua natura pericolosa, impone il rispetto di rigorose regole di cautela e prudenza, essendo assolutamente prevedibile che i partecipanti possano muoversi anche in modo improvviso, all'interno della zona di caccia.
L'appellante ha disatteso in modo deliberato tali regole di condotta, ponendo in essere un comportamento connotato da grave imprudenza e, alla luce di quanto sopra, risulta pienamente condivisibile la conclusione del giudice di prime cure, che ha ritenuto Pt_1
unico responsabile dell'evento lesivo, per avere agito in violazione dei
[...]
fondamentali doveri di diligenza, prudenza e perizia imposti dall'attività venatoria e dalle norme di sicurezza. Deve, dunque, ritenersi pienamente corretta la decisione del Tribunale, che ha affermato la responsabilità di ai sensi dell'art. 2043 c.c. e la sentenza impugnata Parte_1
merita, pertanto, in punto di an, integrale conferma.
Anche il secondo motivo con cui parte appellante contesta al primo giudice di avere erroneamente ritenuto sussistente il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, risulta infondato.
Nel caso concreto, deve ritenersi accertata l'esistenza di un danno non patrimoniale in capo a ed alle figlie minori e derivante dalla morte del Controparte_1 Per_1 CP_2
padre Persona_2
Parte appellata, al momento del fatto, aveva 31 anni ed era legata alla vittima da una stabile e duratura relazione affettiva, protrattasi per circa dieci anni e concretatasi nella convivenza e nella nascita di due figlie: e Per_1 CP_2
Trattasi di un rapporto pienamente noto anche alla stessa parte appellante, la quale, a più riprese, nei propri scritti, ha espressamente riconosciuto la stabile convivenza,
nonché l'esistenza di una vera e propria famiglia di fatto, rendendo tali dichiarazioni rilevanti ai sensi degli artt. 115 c.p.c. e 2733 c.c., con pieno valore probatorio.
La solidità del vincolo familiare è, ulteriormente, dimostrata dalla documentata gestione condivisa delle finanze familiari attraverso il conto corrente cointestato presso la Banca
Popolare, sul quale e facevano confluire i rispettivi Parte_1 Controparte_1
stipendi per sostenere le spese quotidiane della famiglia: ulteriore indice, dell'esistenza di un progetto di vita comune, interrotto bruscamente dall'evento luttuoso.
Pertanto, si comprende agevolmente come la morte di possa aver Persona_2
causato un trauma profondo e permanente nella vita delle appellate. Le testimonianze acquisite hanno confermato che ha vissuto un lungo Controparte_1
periodo di isolamento e di disadattamento emotivo, durante il quale si è interamente dedicata alla cura delle figlie, rinunciando a qualsiasi attività sociale o personale.
In particolare, la documentazione medica in atti (certificato del 15.6.2021) attesta che
, è stata colpita da una sindrome ansioso-depressiva reattiva post- Controparte_1
traumatica, riconducibile in via causale diretta all'evento luttuoso e che la stessa è stata sottoposta a trattamento farmacologico protratto nel tempo.
Tali elementi sono idonei a comprovare la persistenza di una sofferenza profonda e duratura.
Con riferimento alla minore , allora di 6 anni, e alla sorella di appena 2 Per_1 CP_2
anni, si osserva che la perdita della figura paterna incide in maniera particolarmente traumatica e permanente sul percorso evolutivo, compromettendo il naturale sviluppo affettivo e relazionale.
È noto che, in età infantile, la comprensione della morte e la gestione della perdita siano limitate, ma che le conseguenze si manifestino nel tempo con alterazioni della sfera emotiva e sociale.
Sul punto, il Collegio richiama il condivisibile insegnamento delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, secondo cui il danno da perdita del rapporto parentale “consiste nella privazione di un valore non economico ma personale, costituito dalla definitiva preclusione delle relazioni affettive e della reciproca solidarietà nell'ambito del nucleo familiare” (Cass. civ., SS.UU., n. ° 26972/2008; conf. Cass. civ., n.° 21230/2016).
In coerenza con tale orientamento, la giurisprudenza ha chiarito che, ai fini dell'accertamento del danno parentale, può farsi ricorso al criterio della presunzione semplice ai sensi dell'art. 2727 c.c., essendo fatto notorio, secondo l'id quod plerumque
accidit, che la morte di un congiunto stretto comporti una sofferenza interiore rilevante e un'alterazione delle abitudini di vita (Cass. civ., n.° 25541/2022; Cass. civ., n.°
24689/2020; Cass. civ., n.° 8827/2003).
Pertanto, non è richiesto un rigoroso accertamento medico-psicologico per ogni singolo superstite, potendosi fondare la liquidazione del danno su elementi oggettivi e presuntivi che dimostrino l'esistenza e l'intensità del vincolo affettivo, la giovane età dei soggetti coinvolti, la convivenza e la coesistenza progettuale.
Nel caso di specie, tutti tali presupposti risultano ampiamente integrati per cui in assenza di prova contraria, discende la piena fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dall'appellata, iure proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori, trattandosi di danno conseguente ad un fatto illecito, che ha determinato l'estinzione di un legame affettivo primario e irrinunciabile, con lesione evidente dei diritti inviolabili della persona tutelati dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione.
Alla luce di quanto esposto, deve confermarsi integralmente il giudizio espresso dal
Tribunale in ordine alla sussistenza e alla risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in favore delle appellate.
Passando ora all'esame del quantum del risarcimento, questo Collegio reputa di condividere anche le modalità di liquidazione del danno non patrimoniale adottate dal primo giudice.
Occorre, innanzitutto, premettere che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte
di Cassazione (cfr. Cass. civ., ord. n.° 14285/2025), in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il danneggiato può legittimamente invocare, anche in sede di appello, l'applicazione delle tabelle “a punti” sopravvenute, in luogo di quelle
“a forbice” utilizzate per liquidare il danno, a condizione che alleghi come specifico motivo di gravame una precisa differenza tra i valori minimi e massimi indicati nei due sistemi tabellari e che tale differenza comporti un risultato economicamente più
favorevole.
Ciò posto, nel caso di specie, anche applicando le nuove tabelle “a punti”, si arriverebbe addirittura ad una quantificazione di gran lunga superiore, rispetto a quella effettuata dal giudice di prime cure.
A titolo esemplificativo, solo a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, alle figlie verrebbe liquidato l'importo di € 363.723,00 (in luogo della somma di €
300.000,00 disposta in sentenza) ed alla madre l'importo di € 340.257,00 (in luogo della somma di € 250.000,00 disposta in sentenza), senza attribuire neanche i valori massimi che il giudice può discrezionalmente assegnare in ragione della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: per le figlie, 22 punti (età vittima primaria) + 28 punti (età vittima secondaria) + 16 punti
(convivenza) + 12 punti (in presenza di 2 superstiti) + 15 punti discrezionali (qualità ed intensità della relazione affettiva), per un totale di 93 punti, da moltiplicare per il valore per punto di € 3911,00; per la compagna, 22 punti (età vittima primaria) + 22 punti (età
vittima secondaria) + 16 punti (convivenza) + 12 punti (in presenza di 2 superstiti) + 15
punti discrezionali (qualità ed intensità della relazione affettiva), per un totale di 87
punti, da moltiplicare per il valore per punto di € 3911,00.
Da ultimo, quanto ai danni patrimoniali, anche la liquidazione in termini di “danno emergente” e di “lucro cessante”, effettuata dal Tribunale, risulta pienamente condivisibile da questa Corte.
È comprovato in atti, infatti, che il de cuius assicurava mensilmente un apporto economico stabile alla famiglia, pari ad € 1.800,00 circa, che veniva regolarmente versato dalla società Mollificio Lombardo S.r.l., datrice di lavoro sul conto corrente n.°117/0003985 presso la Banca Popolare di RI (cointestato con ). Controparte_1
Dal predetto conto, venivano effettuati prelievi abituali per soddisfare le esigenze familiari, a dimostrazione del fatto che la famiglia traeva sostentamento dal reddito del
de cuius, la cui improvvisa e ingiusta interruzione ha generato un danno patrimoniale concreto, attuale e futuro. La perdita economica subita è stata dunque quantificata dal
Tribunale, in relazione al periodo intercorrente dalla data del decesso, fino alla data della pronuncia, stimando che almeno il 50% del reddito fosse destinato al mantenimento dei familiari superstiti e, conseguentemente, il giudice di primo grado, ha correttamente ripartito tale importo tra i beneficiari, liquidando a ciascuna figlia ed alla compagna la somma di € 19.227,00, quale danno patrimoniale già maturato alla data della sentenza.
Parimenti corretta risulta la liquidazione del danno patrimoniale futuro per lucro cessante, eseguita secondo criteri oggettivi e consolidati, che trovano puntuale riscontro nella giurisprudenza della Corte di cassazione (ex multis, Cass. civ., sez. III, n.°
6619/2018), che ha affermato la legittimità della capitalizzazione del reddito perduto in favore dei superstiti, in quanto, in assenza dell'illecito, gli stessi avrebbero continuato a godere del sostegno economico della vittima per un arco temporale determinato. A ciò,
si aggiunga che secondo la costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, per la quantificazione del danno patrimoniale futuro, non è corretto un mero calcolo aritmetico effettuato partendo dal reddito mensile, moltiplicato per il numero dei mesi durante i quali la vittima avrebbe presumibilmente lavorato, dovendosi invece procedere alla capitalizzazione del danno – ossia moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione – al fine di tener conto del “montante di anticipazione”,
cioè, del vantaggio economico insito nella percezione immediata di somme che altrimenti il danneggiato avrebbe perduto solo in futuro.
Anche il terzo motivo risulta infondato.
In particolare, la censura mossa in ordine alla regolamentazione delle spese di lite non può trovare accoglimento, essendo errata in diritto la tesi dell'appellante, secondo cui la liquidazione delle spese dovrebbe avvenire tenendo conto separatamente delle singole fasi o gradi del giudizio, con attribuzione proporzionale delle spese in base ai parziali esiti favorevoli ottenuti nel corso del procedimento.
Tale interpretazione si pone in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il criterio della soccombenza va applicato in modo unitario e globale, con riguardo all'esito finale della lite.
Non è ammissibile, pertanto, alcun frazionamento del giudizio ai fini della ripartizione delle spese processuali tra le parti.
Analoga posizione è stata ribadita anche da Cass. civ., sent. n.° 6369 del 13.3.2013, ove si è, ulteriormente, precisato che “ai fini della liquidazione delle spese processuali deve
aversi riguardo all'esito complessivo della lite e non a singole statuizioni favorevoli
contenute nelle pronunce dei diversi gradi di giudizio”.
In conclusione, l'appello proposto da va pertanto rigettato con conseguente Parte_1
integrale conferma della sentenza impugnata.
L'appellante va condannato alla rifusione delle spese del grado nei confronti di parte appellata che si liquidano come da dispositivo.
Ricorrono le condizioni, ex art. 13 quater D.P.R. n.° 115/2002 per porre a carico dell'appellante, l'onere del pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato corrisposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.° 669/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Bergamo, in data 21.03.2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere, solidalmente, a , Parte_1 Controparte_1 Persona_1
ed le spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € CP_2
24.064,00 di cui € 7.418,00 per la fase di studio, € 4.313,00 per la fase introduttiva ed €
12.333,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.° 115/2002 a carico dell'appellante . Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025.
Il Presidente est.
Giuseppe Serao