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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/06/2025, n. 2876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2876 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
-Seconda Sezione Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
Simona D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 5195/2017, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 15.1.2025, vertente
TRA
c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., (c.f. ), Parte_2 C.F._1
(c.f. ) e (c.f. Parte_3 C.F._2 Parte_4
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Pier Giuseppe Tammaro, come C.F._3
da comparsa di costituzione di nuovo difensore, presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati, in Nocera Inferiore (SA), alla via Attilio Barbarulo, n. 22
– Attori -
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., e (c.f. , entrambi elettivamente Controparte_2 C.F._4
domiciliati presso lo studio dell'avv. Giuseppina Moscato, che li rappresenta e difende in virtù di mandati in atti
– Convenuti -
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t., non costituita Controparte_3
– Terza Chiamata in Causa Contumace -
1 OGGETTO: azione di accertamento di responsabilità professionale con richiesta di condanna generica.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche depositate ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13.1.2025 e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 5.6.2017, la Parte_1
unitamente ai soci , e , convenivano Parte_2 Parte_3 Parte_4
in giudizio il dott. commercialista , sia in proprio che quale legale Controparte_2
rappresentante dello , ritenendoli professionalmente Controparte_1
responsabili per la mancata redazione e il mancato invio telematico delle dichiarazioni reddituali Modello Unico, Modello Irap e Modelli IVA per l'anno d'imposta 2013.
Gli attori sostenevano di aver conferito ai convenuti un incarico professionale che aveva ad oggetto la redazione e l'invio telematico delle predette dichiarazioni per l'anno d'imposta
2013, proseguendo un rapporto iniziato nel 2011 e continuato ininterrottamente sino al 2014.
Essi lamentavano che, a causa di tale omissione, la Parte_1
era stata oggetto di un controllo ispettivo da parte dell'Agenzia delle Entrate di Salerno, la quale, con verbale di contestazione del 29.4.2016, aveva operato un accertamento con metodo induttivo, presumendo un reddito di capitale pari a € 200.556,00 e non riconoscendo i benefici della mutualità né quelli fiscali derivanti dall'essere imprenditore agricolo in forma cooperativa. Tale accertamento aveva comportato la richiesta di pagamento di €
55.153,00 per IRES, € 15.697,00 per IRAP, € 1.553,00 per IVA, oltre a sanzioni per € 88.815,40,
per un totale di € 167.063,46 per la Cooperativa attrice. Analogamente, i soci Parte_3
, e avevano ricevuto avvisi di accertamento
[...] Parte_2 Parte_4
per somme significative, basati sulla presunzione di una ripartizione "in nero" dell'utile presunto della . Parte_1
Gli attori evidenziavano che l'utile di € 200.556,00 non era stato mai prodotto dalla
, ma era frutto di una mera presunzione dell'Agenzia delle Entrate conseguente Parte_1
2 all'omessa dichiarazione dei redditi. Essi avevano tentato, con missiva del 10.1.2015, di ottenere la documentazione fiscale dal dott. per usufruire del Controparte_2
"ravvedimento operoso", ma la missiva non era mai pervenuta. Gli attori, pur avendo attivato procedimenti in sede tributaria e penale per contestare gli avvisi, agivano in questa sede ai sensi dell'art. 278 c.p.c. per l'accertamento della responsabilità professionale dei convenuti, rimandando la quantificazione del danno patrimoniale a un successivo e autonomo giudizio. Essi sostenevano che l'obbligazione dei convenuti fosse di risultato,
rendendo la loro responsabilità acclarata dalla dedotta omissione.
Con comparsa depositata in data 29.9.2017, si costituivano in giudizio lo Controparte_1
e il dott. , impugnando e contestando le pretese attoree,
[...] Controparte_2
basando la loro difesa sull'esclusione della responsabilità professionale per mancato conferimento di incarico professionale in ordine alla redazione e all'invio della dichiarazione reddituale per l'anno d'imposta 2013. Essi affermavano che l'invio telematico della dichiarazione dei redditi richiede il conferimento di uno specifico incarico all'intermediario, non essendo un adempimento implicitamente ricompreso nel generale contratto di consulenza fiscale. A sostegno di ciò, citavano la sentenza n. 13138 dell'11
giugno 2014 e l'ordinanza n. 25289 dell'11.11.2020 rese dalla Suprema Corte di Cassazione.
Rilevavano, in particolare, l'incertezza manifestata dagli attori nell'individuazione del soggetto a cui sarebbe stato delegato l'incarico, quale prova del mancato conferimento.
In via subordinata, per mero tuziorismo difensivo, i convenuti chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa la loro compagnia assicuratrice per la Controparte_3
responsabilità professionale con polizza n. 283280502, per essere manlevati da qualsiasi costo o pregiudizio economico in caso di accertata loro responsabilità.
I convenuti, infine, chiedevano di ritenere l'azione attorea temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c., comma III°, data l'incertezza sul conferimento dell'incarico, chiedendo la condanna degli attori al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
La seppur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e ne veniva Controparte_3
dichiarata la contumacia nell'udienza del 3.4.2018.
3 Durante il giudizio, venivano escussi i testi (dipendente della MO
) che dichiarava che il dott. aveva ricevuto esplicitamente l'incarico Parte_1 CP_2
di inoltrare telematicamente le dichiarazioni fiscali di cui, successivamente, veniva richiesta copia, che il rinviava adducendo problemi al proprio PC, confermando, in ogni CP_2
caso, si aver provveduto all'inoltro. La confermava che si collegava al Tes_1 CP_2
PC dell'ufficio della per la redazione della contabilità, che si occupava di tutti Parte_1
gli adempimenti fiscali, essendo l'unico ad accedere alla contabilità stessa, e che riceveva fatture sia a nome suo che dello , in quanto il asseriva che Controparte_1 CP_2
era "sempre lui". Riferiva inoltre che aveva riconosciuto la propria responsabilità, CP_2
senza alcuna remora, anche dopo l'accertamento fiscale. Il teste (funzionario Testimone_2
dell'Agenzia delle Entrate) confermava che il dott. era presente come CP_2
commercialista della attrice per l'anno 2013 e che lo stesso aveva dichiarato di Parte_1
non aver inoltrato le dichiarazioni SC e IRAP 2013 per un problema al computer,
assumendosi ogni responsabilità.
All'udienza del 13.1.2025, sostituita dal deposito di note telematiche, venivano precisate le conclusioni dalle parti costituite e la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 15.1.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, l'azione promossa dagli attori rientra nell'alveo dell'art. 278 c.p.c., che consente al Giudice, su istanza di parte, di scindere la pronuncia di merito, accertando l'esistenza di un diritto e la sua potenzialità dannosa (l'an debeatur),
rinviando la quantificazione della somma (il quantum) a una successiva fase del medesimo giudizio o ad autonomo processo.
Nel merito, il rapporto intercorso tra la e il dott. Parte_1 CP_2
, in proprio e in qualità di titolare dello , è
[...] Controparte_1
qualificabile come contratto d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229 c.c. e ss. Tale
contratto si caratterizza per l'autonomia e la discrezionalità del professionista, seppur perimetrate dalle regole tecniche, e per il carattere fiduciario del rapporto che si instaura tra le parti (intuitus personae).
4 In materia di responsabilità professionale, la tradizionale distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato è stata oggetto di dibattito. L'obbligazione di mezzi impegna il debitore a impiegare la diligenza necessaria per raggiungere un risultato sperato, senza garantirlo.
L'obbligazione di risultato, invece, vincola il debitore al raggiungimento di un esito specifico. La giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui, se l'opus richiesto dal cliente è l'unico motivo determinante della conclusione del contratto, l'obbligazione assunta
è di risultato (Cass. Civ., Sez. II, 21 luglio 1989, n. 3476; Cass. Civ., SS. UU., 28 luglio 2005, n.
15781).
Nel caso di specie, gli attori hanno insistentemente qualificato l'obbligazione dei convenuti come obbligazione di risultato, sostenendo che il fine ultimo dell'incarico fosse proprio la redazione e l'invio telematico delle dichiarazioni reddituali societarie, come peraltro sempre avvenuto negli anni precedenti e successivi ad opera degli stessi convenuti. In effetti, la prestazione relativa alla presentazione delle dichiarazioni in qualità di intermediario fiscale
è stata qualificata, anche dalla giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 24 giugno 2014, n.
8412), come una mera attività materiale che costituisce un'obbligazione di risultato.
Secondo la giurisprudenza, in tema di responsabilità del commercialista, incombe sul cliente la prova della sussistenza del mandato professionale, del danno patito e del nesso eziologico riconducibile al negligente comportamento del professionista (Cass. Civ., Sez. III, n.
9917/2010). Nel caso di obbligazione di risultato, grava sull'attore l'onere di dimostrare solo l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre al convenuto spetta provare di aver adempiuto,
ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n.
13533).
I convenuti hanno categoricamente negato il conferimento di qualsiasi incarico specifico per la dichiarazione reddituale 2013. Tuttavia, le prove testimoniali acquisite in corso di causa risultano decisive sul punto. La teste ha dichiarato esplicitamente che MO
in sua presenza fu conferito al dott. l'incarico di effettuare l'inoltro telematico delle CP_2
dichiarazioni fiscali. Ha precisato che il dott. , fin dalla costituzione della CP_2
, aveva sottoscritto un incarico per la contabilità e che, per qualsiasi circostanza, Parte_1
in ordine alla contabilità bisognava chiamare lui. La stessa teste ha riferito di aver più volte
5 richiesto copia dell'inoltro delle dichiarazioni e che il dott. rinviava sempre la CP_2
consegna adducendo problemi al PC, pur confermando di essersene occupato. Ha inoltre affermato che il dott. si collegava al PC dell'ufficio della per la CP_2 Parte_1
redazione della contabilità e che si occupava di tutti gli adempimenti fiscali dal 2012 al 2015,
essendo l'unico ad accedere alla stessa. La teste ha infine confermato che il dott. CP_2
chiedeva pagamenti sia per sé che per lo , chiarendo che Controparte_1
"era la medesima cosa perché lui era il titolare", e, soprattutto, che dopo l'accertamento, il dott. aveva sempre riconosciuto con i sigg.ri la propria responsabilità CP_2 Pt_1
senza alcuna remora.
Le dichiarazioni del funzionario dell'Agenzia delle Entrate, , confermano Testimone_2
ulteriormente la circostanza cruciale: il dott. era presente come commercialista CP_2
della per l'anno 2013 e in presenza dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate Parte_1
dichiarò di non aver inoltrato le dichiarazioni SC ed IRAP 2013 per un problema al computer, assumendosi ogni responsabilità.
Alla luce di tali inequivocabili testimonianze, la scrivente Giudicante ritiene provato il conferimento dell'incarico professionale specifico per la redazione e l'invio telematico delle dichiarazioni reddituali per l'anno d'imposta 2013 al dott. , operante anche Controparte_2
per lo . La difesa dei convenuti, basata sul mancato Controparte_1
conferimento dell'incarico, risulta smentita dalle risultanze istruttorie.
Provato il conferimento dell'incarico e la natura di obbligazione di risultato della prestazione, la mancata presentazione delle dichiarazioni UNICO SC/2014 e IRAP 2014 per l'anno d'imposta 2013 costituisce un inequivocabile inadempimento da parte dei convenuti.
Anche qualora si volesse inquadrare l'obbligazione in termini di "obbligazione di mezzi", la condotta dei convenuti palesa una chiara responsabilità per negligenza, imperizia e imprudenza. La diligenza qualificata richiesta al professionista, ai sensi dell'art. 1176 comma
2 c.c., implica un bagaglio di nozioni tecniche e l'applicazione di soluzioni studiate dalla scienza ufficiale e accolte dalla pratica. La Suprema Corte ha statuito che la responsabilità
del dottore commercialista presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile, tenuto conto della natura e portata dell'incarico conferito (Cass. civ. Sez. III, 23-06-
6 2016, n. 13007). Il commercialista ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al cliente,
informandolo anche dei limiti della propria competenza e suggerendo, se del caso, di rivolgersi ad altri professionisti (Tribunale di Milano, sez. I, n. 1645/2020). La condotta del dott. , che ha ammesso un "problema al computer" e si è assunto la responsabilità CP_2
per la mancata trasmissione, e la sua omessa informazione circa la possibilità di un
"ravvedimento operoso", dimostrano una palese violazione del dovere di diligenza media.
Il nesso eziologico tra la condotta inadempiente dei convenuti e il danno subito dagli attori
è parimenti provato. Le sanzioni inflitte e le maggiori imposte accertate dall'Agenzia delle
Entrate derivano direttamente dalla mancata presentazione della dichiarazione Modello
SC/2014. Gli attori hanno dimostrato che la , quale società agricola, avrebbe Parte_1
avuto diritto a un regime fiscale agevolato di tassazione su base catastale ex art. 32 TUIR,
come evincibile dalle dichiarazioni degli anni precedenti e successivi, e che senza l'omissione dei convenuti, nessuna maggiore imposta né sanzione sarebbe stata dovuta per l'anno d'imposta 2013. L'accertamento induttivo e la conseguente presunzione di un reddito non effettivo sono state diretta conseguenza dell'omissione dichiarativa.
La domanda dei convenuti per lite temeraria, avanzata sulla base di una presunta incertezza degli attori sull'individuazione del professionista incaricato e sulla "presunzione" di incarico, non può essere accolta. Le risultanze istruttorie, in particolare le testimonianze della sig.ra e del funzionario dell'Agenzia delle Entrate, hanno chiaramente Tes_1
individuato il soggetto incaricato e confermato l'esistenza di un mandato professionale specifico, nonché il riconoscimento di responsabilità da parte dello stesso dott. . CP_2
L'azione degli attori, pertanto, non solo non appare temeraria, ma risulta fondata su elementi probatori robusti.
La richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della da parte dei Controparte_3
convenuti è stata accolta, stante la sussistenza di una polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dallo con la Controparte_1
predetta compagnia (n. 283280502), operante anche per l'anno 2013. La tempestiva denuncia cautelativa di sinistro da parte del Dott. è stata provata. Poiché la CP_2 Controparte_3
non si è costituita in giudizio, essa rimane contumace. In caso di accoglimento della
[...]
7 domanda risarcitoria proposta dagli attori, i convenuti hanno diritto di essere manlevati dalla compagnia assicurativa per qualsiasi costo, esborso o pregiudizio economico connesso, nei limiti della polizza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 5195/2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Accerta e dichiara l'inadempimento professionale del dott. e dello Controparte_2
nei confronti della Controparte_1 Parte_1
dei soci , e;
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
b) Per l'effetto, condanna in via generica il dott. e lo Controparte_2 Controparte_1
al risarcimento dei danni in favore della
[...] Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., di , anche in proprio, di
[...] Parte_2
e di , danni da quantificarsi in un successivo e Parte_3 Parte_4
autonomo giudizio;
c) Rigetta la domanda di condanna per lite temeraria proposta dai convenuti nei confronti degli attori;
d) In accoglimento della domanda di manleva, dà atto della vigenza di una polizza assicurativa stipulata dai convenuti con la in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., e per l'effetto condanna in via generica la predetta compagnia a manlevare il dott. e lo di qualsiasi costo, Controparte_2 Controparte_1
esborso o pregiudizio economico da corrispondere a favore di parti attrici;
e) Condanna il dott. e lo – e per essi la Controparte_2 Controparte_1
terza chiamata in forza della garanzia assicurativa - al pagamento delle spese e CP_3
competenze legali del presente giudizio in favore degli attori, che si liquidano in € 5.000,00
per compenso professionale, oltre rimborso spese vive e rimborso spese generali in misura del 15% nonché iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Salerno il 28 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
-Seconda Sezione Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
Simona D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 5195/2017, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 15.1.2025, vertente
TRA
c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., (c.f. ), Parte_2 C.F._1
(c.f. ) e (c.f. Parte_3 C.F._2 Parte_4
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Pier Giuseppe Tammaro, come C.F._3
da comparsa di costituzione di nuovo difensore, presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati, in Nocera Inferiore (SA), alla via Attilio Barbarulo, n. 22
– Attori -
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., e (c.f. , entrambi elettivamente Controparte_2 C.F._4
domiciliati presso lo studio dell'avv. Giuseppina Moscato, che li rappresenta e difende in virtù di mandati in atti
– Convenuti -
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t., non costituita Controparte_3
– Terza Chiamata in Causa Contumace -
1 OGGETTO: azione di accertamento di responsabilità professionale con richiesta di condanna generica.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche depositate ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13.1.2025 e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 5.6.2017, la Parte_1
unitamente ai soci , e , convenivano Parte_2 Parte_3 Parte_4
in giudizio il dott. commercialista , sia in proprio che quale legale Controparte_2
rappresentante dello , ritenendoli professionalmente Controparte_1
responsabili per la mancata redazione e il mancato invio telematico delle dichiarazioni reddituali Modello Unico, Modello Irap e Modelli IVA per l'anno d'imposta 2013.
Gli attori sostenevano di aver conferito ai convenuti un incarico professionale che aveva ad oggetto la redazione e l'invio telematico delle predette dichiarazioni per l'anno d'imposta
2013, proseguendo un rapporto iniziato nel 2011 e continuato ininterrottamente sino al 2014.
Essi lamentavano che, a causa di tale omissione, la Parte_1
era stata oggetto di un controllo ispettivo da parte dell'Agenzia delle Entrate di Salerno, la quale, con verbale di contestazione del 29.4.2016, aveva operato un accertamento con metodo induttivo, presumendo un reddito di capitale pari a € 200.556,00 e non riconoscendo i benefici della mutualità né quelli fiscali derivanti dall'essere imprenditore agricolo in forma cooperativa. Tale accertamento aveva comportato la richiesta di pagamento di €
55.153,00 per IRES, € 15.697,00 per IRAP, € 1.553,00 per IVA, oltre a sanzioni per € 88.815,40,
per un totale di € 167.063,46 per la Cooperativa attrice. Analogamente, i soci Parte_3
, e avevano ricevuto avvisi di accertamento
[...] Parte_2 Parte_4
per somme significative, basati sulla presunzione di una ripartizione "in nero" dell'utile presunto della . Parte_1
Gli attori evidenziavano che l'utile di € 200.556,00 non era stato mai prodotto dalla
, ma era frutto di una mera presunzione dell'Agenzia delle Entrate conseguente Parte_1
2 all'omessa dichiarazione dei redditi. Essi avevano tentato, con missiva del 10.1.2015, di ottenere la documentazione fiscale dal dott. per usufruire del Controparte_2
"ravvedimento operoso", ma la missiva non era mai pervenuta. Gli attori, pur avendo attivato procedimenti in sede tributaria e penale per contestare gli avvisi, agivano in questa sede ai sensi dell'art. 278 c.p.c. per l'accertamento della responsabilità professionale dei convenuti, rimandando la quantificazione del danno patrimoniale a un successivo e autonomo giudizio. Essi sostenevano che l'obbligazione dei convenuti fosse di risultato,
rendendo la loro responsabilità acclarata dalla dedotta omissione.
Con comparsa depositata in data 29.9.2017, si costituivano in giudizio lo Controparte_1
e il dott. , impugnando e contestando le pretese attoree,
[...] Controparte_2
basando la loro difesa sull'esclusione della responsabilità professionale per mancato conferimento di incarico professionale in ordine alla redazione e all'invio della dichiarazione reddituale per l'anno d'imposta 2013. Essi affermavano che l'invio telematico della dichiarazione dei redditi richiede il conferimento di uno specifico incarico all'intermediario, non essendo un adempimento implicitamente ricompreso nel generale contratto di consulenza fiscale. A sostegno di ciò, citavano la sentenza n. 13138 dell'11
giugno 2014 e l'ordinanza n. 25289 dell'11.11.2020 rese dalla Suprema Corte di Cassazione.
Rilevavano, in particolare, l'incertezza manifestata dagli attori nell'individuazione del soggetto a cui sarebbe stato delegato l'incarico, quale prova del mancato conferimento.
In via subordinata, per mero tuziorismo difensivo, i convenuti chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa la loro compagnia assicuratrice per la Controparte_3
responsabilità professionale con polizza n. 283280502, per essere manlevati da qualsiasi costo o pregiudizio economico in caso di accertata loro responsabilità.
I convenuti, infine, chiedevano di ritenere l'azione attorea temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c., comma III°, data l'incertezza sul conferimento dell'incarico, chiedendo la condanna degli attori al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
La seppur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e ne veniva Controparte_3
dichiarata la contumacia nell'udienza del 3.4.2018.
3 Durante il giudizio, venivano escussi i testi (dipendente della MO
) che dichiarava che il dott. aveva ricevuto esplicitamente l'incarico Parte_1 CP_2
di inoltrare telematicamente le dichiarazioni fiscali di cui, successivamente, veniva richiesta copia, che il rinviava adducendo problemi al proprio PC, confermando, in ogni CP_2
caso, si aver provveduto all'inoltro. La confermava che si collegava al Tes_1 CP_2
PC dell'ufficio della per la redazione della contabilità, che si occupava di tutti Parte_1
gli adempimenti fiscali, essendo l'unico ad accedere alla contabilità stessa, e che riceveva fatture sia a nome suo che dello , in quanto il asseriva che Controparte_1 CP_2
era "sempre lui". Riferiva inoltre che aveva riconosciuto la propria responsabilità, CP_2
senza alcuna remora, anche dopo l'accertamento fiscale. Il teste (funzionario Testimone_2
dell'Agenzia delle Entrate) confermava che il dott. era presente come CP_2
commercialista della attrice per l'anno 2013 e che lo stesso aveva dichiarato di Parte_1
non aver inoltrato le dichiarazioni SC e IRAP 2013 per un problema al computer,
assumendosi ogni responsabilità.
All'udienza del 13.1.2025, sostituita dal deposito di note telematiche, venivano precisate le conclusioni dalle parti costituite e la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 15.1.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, l'azione promossa dagli attori rientra nell'alveo dell'art. 278 c.p.c., che consente al Giudice, su istanza di parte, di scindere la pronuncia di merito, accertando l'esistenza di un diritto e la sua potenzialità dannosa (l'an debeatur),
rinviando la quantificazione della somma (il quantum) a una successiva fase del medesimo giudizio o ad autonomo processo.
Nel merito, il rapporto intercorso tra la e il dott. Parte_1 CP_2
, in proprio e in qualità di titolare dello , è
[...] Controparte_1
qualificabile come contratto d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229 c.c. e ss. Tale
contratto si caratterizza per l'autonomia e la discrezionalità del professionista, seppur perimetrate dalle regole tecniche, e per il carattere fiduciario del rapporto che si instaura tra le parti (intuitus personae).
4 In materia di responsabilità professionale, la tradizionale distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato è stata oggetto di dibattito. L'obbligazione di mezzi impegna il debitore a impiegare la diligenza necessaria per raggiungere un risultato sperato, senza garantirlo.
L'obbligazione di risultato, invece, vincola il debitore al raggiungimento di un esito specifico. La giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui, se l'opus richiesto dal cliente è l'unico motivo determinante della conclusione del contratto, l'obbligazione assunta
è di risultato (Cass. Civ., Sez. II, 21 luglio 1989, n. 3476; Cass. Civ., SS. UU., 28 luglio 2005, n.
15781).
Nel caso di specie, gli attori hanno insistentemente qualificato l'obbligazione dei convenuti come obbligazione di risultato, sostenendo che il fine ultimo dell'incarico fosse proprio la redazione e l'invio telematico delle dichiarazioni reddituali societarie, come peraltro sempre avvenuto negli anni precedenti e successivi ad opera degli stessi convenuti. In effetti, la prestazione relativa alla presentazione delle dichiarazioni in qualità di intermediario fiscale
è stata qualificata, anche dalla giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 24 giugno 2014, n.
8412), come una mera attività materiale che costituisce un'obbligazione di risultato.
Secondo la giurisprudenza, in tema di responsabilità del commercialista, incombe sul cliente la prova della sussistenza del mandato professionale, del danno patito e del nesso eziologico riconducibile al negligente comportamento del professionista (Cass. Civ., Sez. III, n.
9917/2010). Nel caso di obbligazione di risultato, grava sull'attore l'onere di dimostrare solo l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre al convenuto spetta provare di aver adempiuto,
ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n.
13533).
I convenuti hanno categoricamente negato il conferimento di qualsiasi incarico specifico per la dichiarazione reddituale 2013. Tuttavia, le prove testimoniali acquisite in corso di causa risultano decisive sul punto. La teste ha dichiarato esplicitamente che MO
in sua presenza fu conferito al dott. l'incarico di effettuare l'inoltro telematico delle CP_2
dichiarazioni fiscali. Ha precisato che il dott. , fin dalla costituzione della CP_2
, aveva sottoscritto un incarico per la contabilità e che, per qualsiasi circostanza, Parte_1
in ordine alla contabilità bisognava chiamare lui. La stessa teste ha riferito di aver più volte
5 richiesto copia dell'inoltro delle dichiarazioni e che il dott. rinviava sempre la CP_2
consegna adducendo problemi al PC, pur confermando di essersene occupato. Ha inoltre affermato che il dott. si collegava al PC dell'ufficio della per la CP_2 Parte_1
redazione della contabilità e che si occupava di tutti gli adempimenti fiscali dal 2012 al 2015,
essendo l'unico ad accedere alla stessa. La teste ha infine confermato che il dott. CP_2
chiedeva pagamenti sia per sé che per lo , chiarendo che Controparte_1
"era la medesima cosa perché lui era il titolare", e, soprattutto, che dopo l'accertamento, il dott. aveva sempre riconosciuto con i sigg.ri la propria responsabilità CP_2 Pt_1
senza alcuna remora.
Le dichiarazioni del funzionario dell'Agenzia delle Entrate, , confermano Testimone_2
ulteriormente la circostanza cruciale: il dott. era presente come commercialista CP_2
della per l'anno 2013 e in presenza dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate Parte_1
dichiarò di non aver inoltrato le dichiarazioni SC ed IRAP 2013 per un problema al computer, assumendosi ogni responsabilità.
Alla luce di tali inequivocabili testimonianze, la scrivente Giudicante ritiene provato il conferimento dell'incarico professionale specifico per la redazione e l'invio telematico delle dichiarazioni reddituali per l'anno d'imposta 2013 al dott. , operante anche Controparte_2
per lo . La difesa dei convenuti, basata sul mancato Controparte_1
conferimento dell'incarico, risulta smentita dalle risultanze istruttorie.
Provato il conferimento dell'incarico e la natura di obbligazione di risultato della prestazione, la mancata presentazione delle dichiarazioni UNICO SC/2014 e IRAP 2014 per l'anno d'imposta 2013 costituisce un inequivocabile inadempimento da parte dei convenuti.
Anche qualora si volesse inquadrare l'obbligazione in termini di "obbligazione di mezzi", la condotta dei convenuti palesa una chiara responsabilità per negligenza, imperizia e imprudenza. La diligenza qualificata richiesta al professionista, ai sensi dell'art. 1176 comma
2 c.c., implica un bagaglio di nozioni tecniche e l'applicazione di soluzioni studiate dalla scienza ufficiale e accolte dalla pratica. La Suprema Corte ha statuito che la responsabilità
del dottore commercialista presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile, tenuto conto della natura e portata dell'incarico conferito (Cass. civ. Sez. III, 23-06-
6 2016, n. 13007). Il commercialista ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al cliente,
informandolo anche dei limiti della propria competenza e suggerendo, se del caso, di rivolgersi ad altri professionisti (Tribunale di Milano, sez. I, n. 1645/2020). La condotta del dott. , che ha ammesso un "problema al computer" e si è assunto la responsabilità CP_2
per la mancata trasmissione, e la sua omessa informazione circa la possibilità di un
"ravvedimento operoso", dimostrano una palese violazione del dovere di diligenza media.
Il nesso eziologico tra la condotta inadempiente dei convenuti e il danno subito dagli attori
è parimenti provato. Le sanzioni inflitte e le maggiori imposte accertate dall'Agenzia delle
Entrate derivano direttamente dalla mancata presentazione della dichiarazione Modello
SC/2014. Gli attori hanno dimostrato che la , quale società agricola, avrebbe Parte_1
avuto diritto a un regime fiscale agevolato di tassazione su base catastale ex art. 32 TUIR,
come evincibile dalle dichiarazioni degli anni precedenti e successivi, e che senza l'omissione dei convenuti, nessuna maggiore imposta né sanzione sarebbe stata dovuta per l'anno d'imposta 2013. L'accertamento induttivo e la conseguente presunzione di un reddito non effettivo sono state diretta conseguenza dell'omissione dichiarativa.
La domanda dei convenuti per lite temeraria, avanzata sulla base di una presunta incertezza degli attori sull'individuazione del professionista incaricato e sulla "presunzione" di incarico, non può essere accolta. Le risultanze istruttorie, in particolare le testimonianze della sig.ra e del funzionario dell'Agenzia delle Entrate, hanno chiaramente Tes_1
individuato il soggetto incaricato e confermato l'esistenza di un mandato professionale specifico, nonché il riconoscimento di responsabilità da parte dello stesso dott. . CP_2
L'azione degli attori, pertanto, non solo non appare temeraria, ma risulta fondata su elementi probatori robusti.
La richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della da parte dei Controparte_3
convenuti è stata accolta, stante la sussistenza di una polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dallo con la Controparte_1
predetta compagnia (n. 283280502), operante anche per l'anno 2013. La tempestiva denuncia cautelativa di sinistro da parte del Dott. è stata provata. Poiché la CP_2 Controparte_3
non si è costituita in giudizio, essa rimane contumace. In caso di accoglimento della
[...]
7 domanda risarcitoria proposta dagli attori, i convenuti hanno diritto di essere manlevati dalla compagnia assicurativa per qualsiasi costo, esborso o pregiudizio economico connesso, nei limiti della polizza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 5195/2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Accerta e dichiara l'inadempimento professionale del dott. e dello Controparte_2
nei confronti della Controparte_1 Parte_1
dei soci , e;
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
b) Per l'effetto, condanna in via generica il dott. e lo Controparte_2 Controparte_1
al risarcimento dei danni in favore della
[...] Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., di , anche in proprio, di
[...] Parte_2
e di , danni da quantificarsi in un successivo e Parte_3 Parte_4
autonomo giudizio;
c) Rigetta la domanda di condanna per lite temeraria proposta dai convenuti nei confronti degli attori;
d) In accoglimento della domanda di manleva, dà atto della vigenza di una polizza assicurativa stipulata dai convenuti con la in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., e per l'effetto condanna in via generica la predetta compagnia a manlevare il dott. e lo di qualsiasi costo, Controparte_2 Controparte_1
esborso o pregiudizio economico da corrispondere a favore di parti attrici;
e) Condanna il dott. e lo – e per essi la Controparte_2 Controparte_1
terza chiamata in forza della garanzia assicurativa - al pagamento delle spese e CP_3
competenze legali del presente giudizio in favore degli attori, che si liquidano in € 5.000,00
per compenso professionale, oltre rimborso spese vive e rimborso spese generali in misura del 15% nonché iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Salerno il 28 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
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