Sentenza 21 gennaio 1985
Massime • 2
L'art. 25 secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sulla nuova disciplina del contenzioso tributario, il quale dispone che il ricorso alla commissione centrale deve contenere "l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi d'impugnazione", non impone rigidi moduli formali, ma va inteso, quale espressione di un principio generale comune a tutti i mezzi d'impugnazione, nel senso che il ricorso medesimo deve fornire gli elementi necessari per identificare, con sufficiente chiarezza, la decisione impugnata e l'ambito del giudizio d'impugnazione. Ne consegue che la Mancanza di una specifica elencazione delle vicende processuali non determina l'inammissibilità del suddetto ricorso, qualora l'atto contenga comunque tutti i dati idonei a soddisfare l'indicata esigenza.*
Con riguardo ai benefici fiscali previsti dall'art. 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729, per la costruzione di strade ed autostrade, la loro estensione alle opere concernenti strade di grande comunicazione e raccordi autostradali, disposta dall'art. 2 terzo comma della legge 9 aprile 1971 n. 167, è circoscritta al caso in cui le suddette opere vengano realizzate dall'ANAS, e, pertanto, non è invocabile nella diversa ipotesi in cui siano eseguite da amministrazioni comunali o provinciali (salvo restando, per queste ultime opere, il contributo finanziario dello stato, ai sensi del quarto comma del citato art. 2 e del successivo art. 6).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/1985, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 1985 |
Testo completo
L'art. 25 secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sulla nuova disciplina del contenzioso tributario, il quale dispone che il ricorso alla commissione centrale deve contenere "l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi d'impugnazione", non impone rigidi moduli formali, ma va inteso, quale espressione di un principio generale comune a tutti i mezzi d'impugnazione, nel senso che il ricorso medesimo deve fornire gli elementi necessari per identificare, con sufficiente chiarezza, la decisione impugnata e l'ambito del giudizio d'impugnazione. Ne consegue che la Mancanza di una specifica elencazione delle vicende processuali non determina l'inammissibilità del suddetto ricorso, qualora l'atto contenga comunque tutti i dati idonei a soddisfare l'indicata esigenza.*