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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
8^ SEZ. CIV. riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2550/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Francesco Gargiulo (C.F. e dall'Avv. C.F._2
Pasquale Esposito (C.F. ); C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Massimo Colla' Ruvolo (C.F. ; C.F._4
APPELLATO
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 2960/2022, pubblicata in data 23.12.2022, rigettava l'opposizione che Parte_1 aveva proposto avverso l'ingiunzione di pagamento per
[...]
l'importo di euro 26.584,70, notificata, al medesimo, da Controparte_1
in data 21.01.2017.
Con atto notificato in data 25 maggio 2023, Parte_1
interponeva appello avverso l'indicata sentenza, sollecitandone l'integrale riforma.
Si costituiva resistendo al gravame e sollecitandone il Controparte_1
rigetto.
Con ordinanza del 31.5.2024, emessa all'esito della prima udienza sostituita dal deposito di note scritte, poiché l'appellante aveva chiesto
“un rinvio in prosieguo di prima udienza, sul presupposto di avere formulato, all'odierna appellata, istanza di definizione Controparte_1
agevolata delle somme per cui è causa”, questa Corte disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza mediante la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno 31.1.2025.
Con ordinanza emessa in data 3.2.2025, ritualmente comunicata, poiché, entro la scadenza del termine ad esse accordato, le parti omettevano di depositare note di trattazione scritta, la Corte concedeva alle stesse, ai sensi dell'art. 127 ter co. 4 c.p.c., nuovo termine perentorio, per deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle 09.30 del giorno 21.2.2025.
Entro la scadenza di tale termine, come si ricava dall'esame del fascicolo d'ufficio telematico, nessuna delle parti depositava note.
pag. 2/4 In siffatta ipotesi, ai sensi dell'art. 127 ter co. 4 c.p.c., il Giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, così provvede:
[...]
letto l'art. 127 ter c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 24/02/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 3/4 pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
8^ SEZ. CIV. riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2550/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Francesco Gargiulo (C.F. e dall'Avv. C.F._2
Pasquale Esposito (C.F. ); C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Massimo Colla' Ruvolo (C.F. ; C.F._4
APPELLATO
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 2960/2022, pubblicata in data 23.12.2022, rigettava l'opposizione che Parte_1 aveva proposto avverso l'ingiunzione di pagamento per
[...]
l'importo di euro 26.584,70, notificata, al medesimo, da Controparte_1
in data 21.01.2017.
Con atto notificato in data 25 maggio 2023, Parte_1
interponeva appello avverso l'indicata sentenza, sollecitandone l'integrale riforma.
Si costituiva resistendo al gravame e sollecitandone il Controparte_1
rigetto.
Con ordinanza del 31.5.2024, emessa all'esito della prima udienza sostituita dal deposito di note scritte, poiché l'appellante aveva chiesto
“un rinvio in prosieguo di prima udienza, sul presupposto di avere formulato, all'odierna appellata, istanza di definizione Controparte_1
agevolata delle somme per cui è causa”, questa Corte disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza mediante la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno 31.1.2025.
Con ordinanza emessa in data 3.2.2025, ritualmente comunicata, poiché, entro la scadenza del termine ad esse accordato, le parti omettevano di depositare note di trattazione scritta, la Corte concedeva alle stesse, ai sensi dell'art. 127 ter co. 4 c.p.c., nuovo termine perentorio, per deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle 09.30 del giorno 21.2.2025.
Entro la scadenza di tale termine, come si ricava dall'esame del fascicolo d'ufficio telematico, nessuna delle parti depositava note.
pag. 2/4 In siffatta ipotesi, ai sensi dell'art. 127 ter co. 4 c.p.c., il Giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, così provvede:
[...]
letto l'art. 127 ter c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 24/02/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 3/4 pag. 4/4