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Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/06/2024, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
R.G.N. 2128/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
Il Giudice, dott.ssa Maria Carmela Magarò, ha pronunciato, ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2128 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, emessa a seguito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20.06.2024 e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Ronciglione, Via dell'Ex Ospedale n. Parte_1
15, presso lo studio dell'avv. Alessia Colonna, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata in Civita Castellana, Viale della Repubblica CP_1
n. 24, presso lo studio dell'avv. Giuseppe La Bella, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: azione di restituzione – azione di rivendicazione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.12.2023, conveniva in giudizio Parte_1
, nella pendenza del giudizio di separazione (RG 2565/2023) medio CP_1 tempore instaurato, chiedendone la condanna alla restituzione dell'autovettura Ford
Fiesta targata FS432MM, della quale rivendicava, in subordine, l'esclusiva proprietà, in quanto prelevata indebitamente dalla resistente al momento dell'allontanamento dalla casa coniugale e dalla stessa utilizzata. Nonostante i diversi solleciti rivoltile la non provvedeva spontaneamente alla restituzione del veicolo. CP_1 Si costituiva in giudizio , chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del CP_1
ricorso, perché proposto in pendenza del giudizio di separazione RG 2565/2023, per cui ogni domanda doveva essere trattata in quella sede;
rigettarsi nel merito il ricorso, in quanto l'autovettura Ford Fiesta targata FS432MM era sempre rimasta nella sua disponibilità, mentre il aveva utilizzato l'autovettura Fiat Panda targata Pt_1
EF846ZG, intestata al di lui padre;
condannarsi il ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
In data 29.05.2024 il ricorrente depositava la transazione a mezzo della quale le parti avevano definito in via stragiudiziale la controversia, alle seguenti condizioni:
“2. La proprietà dell'autovettura modello Ford Fiesta tg FS432MM verrà trasferita dal IG. alla IG.ra , con pedissequo passaggio di proprietà e Parte_1 CP_1 relativi incombenti ad integrale [soddisfazione] di quest'ultima da effettuarsi entro e non oltre il giorno 15.05.2024;
3. Il IG. dichiara di rinunciare alla richiesta di restituzione del mobilio CP_2 che arreda l'ex casa coniugale sita in Fabrica di Roma (VT), Via Paolo Borsellino n.
940, ove il IG. vive, lasciando i mobili nella piena disponibilità di Parte_1 quest'ultimo;
4. Il Sig. si impegna a restituire alla IG.ra i seguenti Parte_1 CP_1
oggetti/beni personali entro e non oltre il 15.05.2024:
- Quadro con stampa dell'ottocento con scena di caccia
- Cassapanca in legno FS
- Divano letto
- Otre in terracotta
- Televisore
- Piumone e centrini del corredo
- Cassettina da lavoro Stanley and trowel (strumenti archeologici)
- Casco e pantaloni equitazione;
5. Le parti si impegnano a rinunciare agli atti della causa recante rg n. 2821/2023, pendente dianzi al Tribunale di Viterbo, Giudice che verrà abbandonata ex Pt_2
art. 309 c.p.c.;
2
6. Le parti espressamente rinunciano a tutte le azioni giudiziarie presenti e future relative all'oggetto del suesteso accordo;
7. il presente accordo transattivo è vincolante per ciascuna delle parti e le parti dichiarano di aver chiarito integralmente i rapporti reciproci di dare e avere, a tacitazione di ogni pretesa in relazione alla presente controversia”.
All'udienza di discussione del 20.06.2024 parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione della materia del contendere in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti.
Parte resistente non depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c..
In considerazione dell'accordo sottoscritto da entrambe le parti, sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, essendo venute meno le ragioni di contrasto ed avendo le parti mostrato di non avere interesse alla prosecuzione dell'odierna controversia (Cass., Ord. 19 aprile 2019, n. 11153;
Cassazione Civile, n. 16150 del 08/07/2010; Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass.
522/05/2006, n. 11931; Cass. 18/03/2005, n. 5974).
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2821/2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Viterbo, il 20.6.24
Il Giudice dott.ssa Maria Carmela Magarò
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
Il Giudice, dott.ssa Maria Carmela Magarò, ha pronunciato, ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2128 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, emessa a seguito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20.06.2024 e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Ronciglione, Via dell'Ex Ospedale n. Parte_1
15, presso lo studio dell'avv. Alessia Colonna, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata in Civita Castellana, Viale della Repubblica CP_1
n. 24, presso lo studio dell'avv. Giuseppe La Bella, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: azione di restituzione – azione di rivendicazione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.12.2023, conveniva in giudizio Parte_1
, nella pendenza del giudizio di separazione (RG 2565/2023) medio CP_1 tempore instaurato, chiedendone la condanna alla restituzione dell'autovettura Ford
Fiesta targata FS432MM, della quale rivendicava, in subordine, l'esclusiva proprietà, in quanto prelevata indebitamente dalla resistente al momento dell'allontanamento dalla casa coniugale e dalla stessa utilizzata. Nonostante i diversi solleciti rivoltile la non provvedeva spontaneamente alla restituzione del veicolo. CP_1 Si costituiva in giudizio , chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del CP_1
ricorso, perché proposto in pendenza del giudizio di separazione RG 2565/2023, per cui ogni domanda doveva essere trattata in quella sede;
rigettarsi nel merito il ricorso, in quanto l'autovettura Ford Fiesta targata FS432MM era sempre rimasta nella sua disponibilità, mentre il aveva utilizzato l'autovettura Fiat Panda targata Pt_1
EF846ZG, intestata al di lui padre;
condannarsi il ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
In data 29.05.2024 il ricorrente depositava la transazione a mezzo della quale le parti avevano definito in via stragiudiziale la controversia, alle seguenti condizioni:
“2. La proprietà dell'autovettura modello Ford Fiesta tg FS432MM verrà trasferita dal IG. alla IG.ra , con pedissequo passaggio di proprietà e Parte_1 CP_1 relativi incombenti ad integrale [soddisfazione] di quest'ultima da effettuarsi entro e non oltre il giorno 15.05.2024;
3. Il IG. dichiara di rinunciare alla richiesta di restituzione del mobilio CP_2 che arreda l'ex casa coniugale sita in Fabrica di Roma (VT), Via Paolo Borsellino n.
940, ove il IG. vive, lasciando i mobili nella piena disponibilità di Parte_1 quest'ultimo;
4. Il Sig. si impegna a restituire alla IG.ra i seguenti Parte_1 CP_1
oggetti/beni personali entro e non oltre il 15.05.2024:
- Quadro con stampa dell'ottocento con scena di caccia
- Cassapanca in legno FS
- Divano letto
- Otre in terracotta
- Televisore
- Piumone e centrini del corredo
- Cassettina da lavoro Stanley and trowel (strumenti archeologici)
- Casco e pantaloni equitazione;
5. Le parti si impegnano a rinunciare agli atti della causa recante rg n. 2821/2023, pendente dianzi al Tribunale di Viterbo, Giudice che verrà abbandonata ex Pt_2
art. 309 c.p.c.;
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6. Le parti espressamente rinunciano a tutte le azioni giudiziarie presenti e future relative all'oggetto del suesteso accordo;
7. il presente accordo transattivo è vincolante per ciascuna delle parti e le parti dichiarano di aver chiarito integralmente i rapporti reciproci di dare e avere, a tacitazione di ogni pretesa in relazione alla presente controversia”.
All'udienza di discussione del 20.06.2024 parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione della materia del contendere in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti.
Parte resistente non depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c..
In considerazione dell'accordo sottoscritto da entrambe le parti, sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, essendo venute meno le ragioni di contrasto ed avendo le parti mostrato di non avere interesse alla prosecuzione dell'odierna controversia (Cass., Ord. 19 aprile 2019, n. 11153;
Cassazione Civile, n. 16150 del 08/07/2010; Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass.
522/05/2006, n. 11931; Cass. 18/03/2005, n. 5974).
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2821/2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Viterbo, il 20.6.24
Il Giudice dott.ssa Maria Carmela Magarò
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