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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/02/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 37119 DELL'ANNO 2023
FRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. LINZOLA CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA HOEPLI P.IVA_2
3 20121 MILANO presso il difensore avv. LINZOLA CLAUDIO RICORRENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVINI Controparte_1 P.IVA_3
BARBARA, elettivamente domiciliato in VIA CARLO ALBERTO N. 5 20900 MONZA presso il difensore avv. SALVINI BARBARA RESISTENTE
Oggi 27/02/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 12,30 sono comparsi:
Per l'avv.to LINZOLA CLAUDIO Parte_1
Per l'avv.to SALVINI BARBARA Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e conclusioni e discutono in conformità e concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 37119/2023 R.G. promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. LINZOLA CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA HOEPLI P.IVA_2
3 20121 MILANO presso il difensore avv. LINZOLA CLAUDIO RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVINI Controparte_1 P.IVA_3
BARBARA, elettivamente domiciliato in VIA CARLO ALBERTO N. 5 20900 MONZA presso il difensore avv. SALVINI BARBARA RESISTENTE
- OGGETTO: impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137, II comma c.c..
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 27/02/2025 e in formato digitale depositate nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dalle e con Parte_3 Parte_4 ricorso ex art.281 decies cpc con il quale convenivano in giudizio il Controparte_2
, in Magenta (MI) per impugnarne la delibera assembleare del 18/4/2023 e sentire accogliere
[...] le seguenti conclusioni:
“previa sospensione inaudita altera parte della delibera assembleare, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, voglia dichiarare nulla, o comunque annullabile, la deliberazione assembleare impugnata del 18 aprile 2023 del Supercondominio di Via Garibaldi 84, Magenta, nella parte in cui ha autorizzato la sostituzione del citofono esistente sulla facciata dell'edificio di proprietà delle ricorrenti (punto 3 del verbale) e per l'effetto condannare il , nella denegata ipotesi in cui il Controparte_1 Controparte_1 intimato lo avesse nelle more del giudizio sostituito, alla sua rimozione ed al ripristino dello statu quo ante”
A seguito di fissazione di udienza e notifica del ricorso e del decreto, si costituiva in giudizio il convenuto, contestando integralmente le argomentazioni e conclusioni di parte attrice e chiedendone il rigetto, nonché eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda avversaria in quanto diversa dalla domanda proposta in mediazione.
Dopo varie udienze nelle quali le parti chiedevano rinvio al fine di tentare la conciliazione della lite, infine non concretizzatasi quest'ultima e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Parte attrice precisava le conclusioni come da foglio depositato in atti che di seguito si trascrivono:
" Voglia l'On.le Tribunale adito dichiarare nulla o comunque annullare, la deliberazione assembleare impugnata del 18 aprile 2023 del Supercondominio di Via Garibaldi 84, Magenta, nella parte in cui ha autorizzato la sostituzione del citofono esistente sulla facciata dell'edificio di proprietà delle ricorrenti
(punto 3 del verbale) “
Parte convenuta precisava le conclusioni come da foglio depositato in atti che di seguito si trascrivono:
“dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria in quanto diversa dalla domanda proposta in mediazione;
in ogni caso, nel merito, rigettare la domanda di Controparte_3
infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la delibera impugnata”.
[...]
Alla odierna udienza, precisate le conclusioni e discussa oralmente la causa, la stessa viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata la eccezione formulata da parte convenuta di inammissibilità della domanda attrice sull'assunto della sua diversità da quella proposta in mediazione.
Come è agevole rilevare dalla domanda formulata da parte attrice in sede in mediazione al momento di effettuare la “DESCRIZIONE DELLA CONTROVERSIA E RAGIONI DELLA PRETESA” le società ricorrenti avevano così specificato: “l'assemblea ha approvato l'installazione di impianto citofonico sulla proprietà di
e di e sono state addebitate le spese relative” Parte_2 Parte_4
Ne consegue che l'oggetto della controversia portata all'attenzione del mediatore riguardava l'impugnativa della delibera inerente le suddette opere e spese e, quindi quella del 18/4/2023, impugnata anche nel presente giudizio con riferimento alla statuizione inerente l'impianto citofonico.
Sul punto vi è quindi sostanziale coincidenza di domande tra la mediazione ed il giudizio.
Invece in quest'ultimo le società ricorrenti, nel loro ricorso introduttivo, hanno ampliato la domanda chiedendo anche che per effetto dell'accoglimento della impugnativa il fosse condannato Controparte_1 alla rimozione dell'impianto citofonico se lo stesso fosse stato nelle more installato ed al ripristino dello status quo ante.
Sul punto non vi è quindi coincidenza di domande tra la mediazione ed il giudizio, ma il ricorrente ha poi rinunciato a detta domanda non riproponendola nelle sue conclusioni come formulate in atti con foglio depositato il 25/2/2025 e sopra riportate.
Così che è cessata la materia del contendere sul punto, rilevando la circostanza solo ai fini dell'eventuale regolamento delle spese di lite tra le parti.
Nel merito della controversia, va osservato che parte attrice ha eccepito la illegittimità della delibera impugnata perché la stessa ha autorizzato la sostituzione di un citofono, che non sarebbe un impianto/installazione/opera a servizio comune dei proprietari degli edifici che compongono il
Supercondominio e dunque la decisone esulerebbe le competenze della assemblea del . Controparte_1
Di contro, il convenuto ha sostenuto la legittimità della delibera impugnata perché: Controparte_1
- vi sarebbe una relazione di accessorietà e di collegamento funzionale di tale impianto con le parti private servite dallo stesso ed ai fini della fruizione delle parti comuni, costituite dal cortile CP_4
- lo stesso esisterebbe con questa funzione fin dal momento della nascita del Supercondominio attuata dall'originario proprietario con il frazionamento della propria intera proprietà;
- la decisone avrebbe riguardato la sostituzione dell'impianto esistente e non più funzionante comprensivo dell'insieme di fili e cavi fino alle diramazioni che lo collegano al terminale posto nelle singole unità immobiliari e la tastiera esterna.
Come è noto, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che per la formazione dell'ente ” non Parte_5
è necessario un formale atto di costituzione, essendo sufficiente la presenza di un edificio in cui vi sia una separazione della proprietà delle distinte unità immobiliari che lo compongono e la presenza di talune parti comuni, in rapporto alla loro specifica funzione di servire all'utilizzazione ed al godimento delle parti di proprietà esclusiva (Cass. civ., S.U., 30.1.2006, n. 2046), con la conseguenza che “Qualora l'assemblea ritenga opportuno deliberare un atto di costituzione del , la relativa delibera avrà un effetto Parte_5 meramente dichiarativo di una situazione di fatto già esistente e che non può né deve essere accettata o rifiutata” (Cass. civ. 27.1.2012 n. 1224).
Tali principi, dapprima per elaborazione giurisprudenziale e oggi a seguito di quanto previsto dall'art.1117 bis cc, si applicano anche al c.d. "supercondominio”.
Così che, tale figura viene in essere proprio come il condominio negli edifici "ipso iure et facto", senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà (né dell'originario costruttore, né dei proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio) o tanto meno di approvazioni assembleari, essendo sufficiente che i singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini, abbiano in comune alcuni impianti e servizi, rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1117 e.e., legati da un vincolo di accessorietà ad ognuno degli edifici medesimi (Cass. Civ., Sez. II, n. 1344 del 19.1.2018; Cass. civ. Sez. II, 14/11/2012, n. 19939).
Come è noto, - con riguardo ai beni comuni in condominio e dunque anche per quelli oggetto del supercondominio per il dettato dell'art.1117 bis c.c.- , l'art. 1117 c.c. pone una presunzione di condominialità per i beni in esso indicati, la cui elencazione non è tassativa ma meramente esemplificativa dei beni da considerare oggetto di comunione, in quanto la natura condominiale o meno del bene deriva sia dall'attitudine oggettiva del bene al godimento comune, sia dalla concreta destinazione del medesimo al servizio comune, laddove tali parti siano necessarie quindi, per l'esistenza dell'edificio stesso, ovvero, siano permanentemente destinate all'uso o al godimento comune.
Tale presunzione può essere superata solo dalla prova di un titolo contrario, che non può essere data dalla mancata menzione di uno di tali beni tra le parti comuni dell'edificio o se la cosa, per obbiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all'uso o al godimento di una parte dell'immobile, giacché la destinazione particolare del bene prevale sull'attribuzione legale, alla stessa stregua del titolo contrario.
(Cfr.: Cass. civ., Sez. II, 26/07/2012, n. 13262; Cass. civ., Sez. II, 27/05/2011, n. 11812; Cass. civ., Sez. II,
02/08/2010, n.17993; Cass. civ., Sez. II, 28/02/2007, n.4787).
Al fine di verificare se un bene risulti servente ed accessorio nei confronti soltanto di alcune unità di un più ampio complesso immobiliare quale un Supercondominio e conseguentemente nei riguardi di alcuni soltanto dei gruppi di condomini, risulta fondamentale la ricerca di quali siano tutte le effettive utilità che quel bene è in grado di generare in favore dei singoli componenti la compagine condominiale.
Ciò posto in punto di diritto va osservato quanto segue.
Come pacifico in atti, il complesso immobiliare oggetto di causa è composto da un edificio, pluripiano, di proprietà delle ricorrenti che si affaccia sulla pubblica Via Garibaldi, a Magenta, dietro al quale vi sono altri edifici, di proprietà di terzi, per accedere ai quali dalla pubblica via occorre passare attraverso un androne carraio e pedonale che è posto sotto l'edificio delle ricorrenti ed una volta entrati ed attraversato detto androne, si arriva ad un cortile interno sul quale si affacciano le altre proprietà.
Tutti i proprietari, comprese le ricorrenti, sono titolari di un diritto di godimento esclusivo su porzioni di questo cortile per utilizzarle come posti auto, come individuate nei rispettivi atti di acquisto.
L'androne, poichè costituisce l'unico passaggio da e per la pubblica via delle proprietà retrostanti all'edificio delle ricorrenti, è gravato da servitù di passaggio in favore di queste ultime ed al suo ingresso è posto un cancello.
E' noto che un cortile esistente tra più edifici appartenenti a proprietari diversi se obiettivamente e strutturalmente destinato a dare aria, luce e accesso a tutti i fabbricati che lo circondano costituisce proprietà comune ai sensi dell'art. 1117 c.c., salvo che sussista un titolo contrario.
Nel caso in esame tale titolo non si rinviene in atti laddove, invece, il cortile oggetto di causa è stato esplicitamente definito come “comune con terzi” per quanto emerge dal rogito notarile con frazionamento dell'11/12/1992 repertorio n.22143 e cronologico n.2524 costituente primo atto di vendita tra l'originario proprietario e;
nonchè come “comune” tra tutti i mappali oggi costituenti il Persona_1 Controparte_5
Supercondominio nell'atto di compravendita per Notaio del 9/6/1994 tra e le Persona_2 Persona_1 società Laus S.r.l. e 13, oggi e CP_6 Parte_2 Parte_4
Deve ritenersi quindi che con riferimento a detto cortile si è in presenza di una ipotesi di Supercondominio tra le varie proprietà degli edifici insistenti attorno ad esso ad esse in quanto esplicitamente ritenuto
“comune” e, comunque, ad esse legato da un rapporto di accessorietà strumentale e funzionale, per quanto in atti.
E' irrilevante, invece, la circostanza che su parti di esso siano stati previsti degli usi esclusivi, atteso che gli stessi, in mancanza di prova diversa che non si rinviene in atti, potrebbero al più attenere a diritti reali di uso regolati dall'art.1021 cc o a rapporti obbligatori, oppure costituire manifestazione di uso della proprietà comune ai sensi dell'art.1102 cc, ma tutti comunque non escludenti la esistenza della proprietà comune condominiale (cfr.: Cass. Sezz. UU. 28972/2020).
Per quanto sopra rilevato, al fine di accedere al detto cortile è necessario entrare nel cancello posto all'ingresso dell'androne sottostante all'edificio delle società ricorrenti.
L'impianto citofonico oggetto della delibera impugnata, servendo per l'apertura di detto cancello, è dunque collegato da un rapporto di accessorietà strumentale e funzionale con la fruizione del cortile comune da parte delle proprietà costituenti il Supercondominio, perché in mancanza dello stesso queste ultime non potrebbero accedervi agevolmente.
Anche detto impianto citofonico deve quindi ritenersi comune ai proprietari degli edifici insistenti attorno al cortile e, dunque, anche alle odierne ricorrenti, ai sensi dell'art. 1117 c.c. in mancanza di un titolo contrario.
E' noto che l'assemblea del condominio o di un supercondominio può decidere solo sulle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che riguardino parti comuni, cioè in comproprietà di tutti i condomini ed in quanto siano necessarie al funzionamento e/o all'esistenza del condominio.
Per quanto sopra rilevato, tali principi risultano rispettati nel caso in esame atteso che la delibera impugnata attiene, come pacifico in atti, la sostituzione dell'impianto citofonico necessario alla fruizione delle parti comuni condominiali.
Non evidenziandosi dunque in atti il vizio di legittimità sollevato dall'attore la sua domanda va rigettata.
Con assorbimento conseguente di ogni altra domanda ed eccezione oggetto di giudizio in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del
28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Le spese e competenze del presente giudizio e della mediazione seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c., e vanno poste a carico degli attori, in solido tra di loro ed a favore del convenuto . Controparte_1
Le stesse vengono liquidate come in dispositivo, determinandola sulla scorta dei parametri dettati del D.M.
Giustizia n°55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Rigetta le domande delle società attrici e Parte_2 Parte_4
- Condanna le società attrici e in solido tra di loro, a Parte_2 Parte_4 corrispondere al convenuto , in Magenta (MI), in Controparte_2 persona del suo amministratore pro tempore, le spese e competenze di lite, liquidate in €. 5.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.. Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 27 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani