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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Anna Maria Beneduce in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato, all'udienza dell'8.10.2024, all'esito della trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al N.R.G 23602 /2023
TRA
– CF , rappresentato e difeso dall'Avv. BIONDI Parte_1 C.F._1
PASQUALE ed elett.te dom.to c/o il difensore
Ricorrente
E
p.iva , con sede in Napoli al Corso Controparte_1 P.IVA_1
Garibaldi n. 387, in persona del Presidente del C.d.A. nato a [...] il 20 Controparte_2
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.12.23 il ricorrente conveniva in giudizio l esponendo: CP_3
- che era stato dipendente della , a decorrere dal 1 gennaio 2013 Controparte_4
e transitato, per effetto dell'atto di fusione per incorporazione del 27/12/2012, alle dipendenze della convenuta ed inquadrato, per il periodo dal 01/01/2013 a tutt'oggi, nel profilo professionale Operatore Tecnico, con parametro retributivo 170, di cui al CCNL Controparte_5
e, attualmente presta la propria opera con residenza di servizio in Napoli;
- che la retribuzione corrisposta per le giornate di ferie era stata calcolata in misura inferiore al dovuto in quanto l'azienda aveva escluso dalla base di calcolo della retribuzione giornaliera elementi retributivi fissi corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta dal ricorrente quali le voci denominate “indennita' perequativa” e
“indennità compensativa” di cui all'Accordo Regionale 15.12.2011 trasfuso nell'Accordo Aziendale Cont
del 25 luglio 2012;
- che l'azienda aveva escluso dalla base di calcolo della retribuzione giornaliera elementi retributivi fissi corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo i ticket mensa di cui agli Accordi aziendali del
25/07/2012 e del 15/03/2019, riconosciuti in virtù della riprogrammazione dei turni di servizio;
- che tali indennità erano erogate per ogni giornata di effettiva presenza;
- che aveva chiesto in data 08/08/2019 l'adeguamento dell'indennità corrisposta nei periodi di ferie alla retribuzione versata nei normali periodi di lavoro, chiedendo, altresì, il pagamento delle differenze retributive maturate, mediante presentazione di un reclamo gerarchico, ai sensi dell'art. 10 R.D. n. 148/1931 che, però, non è stato riscontrato dalla convenuta;
- che la retribuzione come determinata era illegittima perché nel concetto di normale retribuzione, erogata durante il periodo annuale di ferie, doveva comprendersi ogni emolumento fisso e continuativo ed in particolare quelli connessi all'espletamento delle mansioni svolte, ad esclusione dei soli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie. Tanto premesso, richiamata la disciplina collettiva ed eurounitaria di riferimento, chiedeva:
1. Accertare la nullità e/o la inopponibilità all'istante di qualsiasi disposizione negoziale e/o collettiva volta ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r. 2011, l'indennità compensativa a.r. 2011, il ticket buono pasto, per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria;
2. Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'istante della somma di € 11.232,49, per le causali espresse nel presente ricorso, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, in applicazione dell'art. 2099 Cod. Civ. e dell'art.36 Cost.;
3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subìto per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore.
L si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 27.05.24 con la quale CP_3 resisteva alle opposte pretese, contestando integralmente il ricorso e chiedendone il rigetto.
In particolare esponeva che le giornate di ferie erano solo 25 o 26 e in nessun modo si potevano equiparare i giorni di ferie ai permessi , essendo diversa la ratio sottesa agli stessi;
che le indennità richieste dai ricorrenti erano state correttamente corrisposte in attuazione dell'Accordo regionale del 16 dicembre 2011, trattandosi di indennità legate alla presenza effettiva dei lavoratori e non al mero svolgimento di attività afferenti il contenuto della prestazione ordinaria resa dai lavoratori stessi;
che l'allegato 2 dell'Accordo del 25 luglio 2012 aveva previsto il riconoscimento delle indennità richieste non nell'ambito della retribuzione fissa bensì di quella variabile;
che la volontà dei sottoscrittori degli accordi del 2011 e del 2012 era quella di mantenere ben distinte le voci retributive contenute negli accordi di II livello che si andavano ad abrogare, tanto da istituire due specifiche modalità di erogazione;
che in ogni caso vanno escluse dalla base di calcolo le voci che per la relativa funzione e caratteristiche siano rivolte a compensare particolari prestazioni e disagi specifici , ovvero situazioni particolari meritevoli di tutela , anche se corrisposte con continuità; che la struttura della retribuzione da applicarsi nella fattispecie era individuata dal ccnl del 2000 all'articolo 3; che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduceva un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, costantemente escluso dalla giurisprudenza;
che con l'Accordo di rinnovo CCNL 10 maggio 2022 all'art. 4 (Retribuzione ferie) era stata riconosciuta una nuova indennità denominata - "indennità retribuzione ferie" del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie che sostituiva ed assorbiva ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni per cui nulla spettava in ogni caso all'istante da tale data;
che quanto al ticket mensa trattavasi di emolumento erogato per compensare un disagio legato alla prestazione lavorativa;
eccepiva altresì la decadenza e la prescrizione quinquennale del diritto, non essendo stata provata la sussistenza di atti idonei alla dimostrazione dell'avvenuta interruzione del termine se non con la notifica del ricorso, avvenuta il 16 maggio 2024, dal momento che il reclamo gerarchico prodotto in atti non può essere considerato valido atto interruttivo ai fini della prescrizione, deducendone altresì la genericità delle voci retributive rivendicate.
La causa, incardinata dinanzi al giudice istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata alla scrivente con decreto n. 253/2024.
Ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative e ulteriore termine per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale già richiamate); la causa è stata decisa, con la presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, se ne rileva l'infondatezza.
La Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato ed assolutamente condivisibile per la sua intrinseca logicità, ha affermato che a seguito delle modifiche introdotte dalla legge Fornero (l.
92/12) e dal c.d. Jobs Act (d.lgs. 23/15), il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può più considerarsi assistito da un regime di stabilità, essendo la reintegrazione ormai relegata a strumento di tutela recessivo rispetto all'indennità risarcitoria per cui la nuova disciplina sui licenziamenti manca pertanto dei presupposti necessari a scongiurare il timore di un licenziamento ingiusto in capo al lavoratore che intenda far valere i propri diritti in costanza del rapporto di lavoro;
ne deriva che, fintantoché il rapporto di lavoro non sia cessato, la prescrizione dei crediti da lavoro non può iniziare a decorrere (Cass. Sentenza 6 settembre 2022, n. 26246; Cass. Sentenza 20 ottobre 2022, n. 30957).
Inoltre dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente abbia fornito la prova della intervenuta interruzione della prescrizione, attesa l'idoneità in tal senso del ricorso gerarchico depositato. Con tale reclamo il ricorrente chiedeva espressamente che la retribuzione per i periodi di ferie venisse adeguata ai principi espressi dalla suprema Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza comunitaria per quanto riguarda la retribuzione da corrispondere durante detto periodo;
nello stesso, poi, si afferma espressamente che con tale atto si intende interrompere il termine di prescrizione.
Preliminarmente questo Giudice ritiene di aderire all'indirizzo espresso, da ultimo, nelle pronunce della Suprema Corte di Cassazione n°25840/2024 e n°25850/2024, che hanno confermato le sentenze n°553/2023 e 2346/23 rese dalla Corte di Appello di Napoli in riforma delle pronunce di rigetto del Tribunale di Napoli e quivi richiamate anche ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c.
Si osserva che ai fini della soluzione della controversia appare opportuno premettere che La nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie deve, a parere del giudicante , allinearsi ai principi fissati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che in più occasioni ha precisato che l'espressione “ferie annuali retribuite”, contenuta nell'art. 7 della direttiva n. 88 del 2003, va intesa nel senso che, per la durata delle ferie annuali, al lavoratore deve essere garantita una retribuzione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria, ciò in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie. A tali principi, che risultano vincolanti per il giudice nazionale, deve attenersi il giudice di merito considerandosi anche la potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche della retribuzione durante le ferie al godimento delle stesse e la pertinenza dei compensi esclusi dalla contrattazione aziendale rispetto alle mansioni tipiche della qualifica rivestita.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (confermata dalla successiva Cass. 15/10/2020 n. 22401), ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
In particolare si è affermato che :
" Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma
3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha
... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del
D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva
2003/88/CE).
Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre Per_ 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C- Per_1 Per_2 Per_ 214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che:
"...Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della
Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi Per_5 citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009,
e altri, C-350/06 e C- 520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, CP_6 punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...")
e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la
Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riuniteC-131/04 e C- 257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto CP_6
58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché Schultz-Hoff e altri, punto 60).
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.
He. C-385/17).
In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Cont
a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE".
Sussiste, dunque , una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore. ( cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589 ).
Fatta tale premessa, in adesione a quanto ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nelle pronunce n. 25840/2024 e n°25850/2024, la motivazione delle sentenze illo tempore impugnate che, nell'esaminare la natura e la portata delle indennità escluse dalla retribuzione corrisposta ai lavoratori nelle giornate feriali hanno affermato la legittimità della decurtazione operata, non può ritenersi condivisibile.
Ed, invero, l'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava, per i lavoratori in servizio alla data della stipula, la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza.
L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 intitolato “Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del
16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre 2012 , ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo , in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata, una “indennità perequativa/compensativa
“ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'”Indennità compensativa.
L'indennità compensativa/perequativa:
- -sarà determinata in cifra fissa;
- -non è rivalutabile;
- è pensionabile;
- confluisce nella base di calcolo del t.f.r.”
Il punto su cui discutono le parti è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali.
Si ritiene che la lettura combinata delle disposizioni pattizie, effettuata alla luce della ratio della previsione negoziale, non possa consentire l'adozione della interpretazione restrittiva proposta dall Cont Si osserva – in adesione a quanto evidenziato nelle pronunce della Corte di Appello di Napoli poi confermate dalla Suprema Corte di Cassazione nelle pronunce sopra richiamate - che la Corte di
Giustizia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della società datrice, esclude espressamente che la retribuzione feriale sia inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza "W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la Corte di
Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali). Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Non può, pertanto, ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali".
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. È proprio questa
"ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie. In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive "indennità perequativa/compensativa”, deve ritenersi illegittima l'esclusione di tali emolumenti dalla base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali. In realtà , il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art, 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esame- quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR- è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore
è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
E' anche da osservare che tale ragionamento non introduce certamente un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Nel caso di specie, come è agevole evincere dal conteggio di cui al ricorso, la corresponsione in favore dell'istante, a decorrere peraltro solo dal 01/07/2022, dell'“indennità retribuzione ferie” di cui all'A.N. del 10/05/2022, pari ad €8,00 giornalieri, non assicura la corresponsione di una retribuzione per i giorni di ferie rispettosa degli anzidetti parametri.
Questo perché l'ammontare della neo istituita “indennità retribuzione ferie” di cui all'A.N. del
10/05/2022 non è di importo tale da assorbire in sé il più elevato importo del totale degli emolumenti intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni svolte durante i periodi di servizio o in quanto collegati allo status personale e professionale del lavoratore (ovvero alle sue qualifiche professionali ed alla sua anzianità di servizio), che sono stati corrisposti in modo costante o non occasionale all'istante durante i normali periodi di lavoro e che, quindi, devono essere inclusi nel computo della retribuzione spettante per i giorni di ferie goduti. Ne consegue che, nel caso di specie, anche la disposizione di cui all'art. 4 A.N. 10/05/2022, pur istitutiva della “indennità retribuzione ferie”, deve ritenersi lesiva del diritto dei lavoratori al pagamento, quale indennità di ferie, di un trattamento economico non inferiore ai parametri enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e comunitaria in merito alla nozione Europea di
“retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della
Direttiva 2003/88.
Sul quantum questo giudice ritiene di dover aderire al conteggio così come redatto dal procuratore della parte ricorrente in quanto correttamente formulato e scevro da vizi di qualsivoglia genere, nonché non contestato in forma specifica da parte resistente.
Quanto alla misura del riconoscimento, deve rilevarsi preliminarmente, con riferimento alle contestazioni al conteggio, che quest'ultimi sono stati genericamente contestati dalla società ed inoltre vengono considerati solo i giorni ferie (nella misura media di gg.26 annui), come riportati, appunto, nelle buste paga rilasciate dalla datrice di lavoro, e non dei giorni di permesso sostitutivi delle ex festività. , come lamentato da controparte.
In ogni caso prive di pregio sono poi le contestazioni della convenuta in ordine al numero di giorni di ferie usufruiti dal ricorrente e alla distinzione tra ferie ,festività soppresse e permessi dal momento che tali giornate , per quanto inizialmente distinte quanto a disciplina e ratio, sono ormai sostanzialmente assimilate al riposo del lavoratore e ,dunque, seguono lo stesso regime di fruibilità delle giornate di ferie per cui vanno compensate con la retribuzione ordinaria
Con riguardo alla richiesta dei ticket mensa , la stessa non può trovare accoglimento per le seguenti considerazioni.
Tale voce, infatti, a differenza dell'indennità di mensa, regolarmente conteggiata ai fini che ne occupa, è estranea al concetto di retribuzione che funge da riferimento ineludibile nella soluzione della questione posta. Il “ticket” presuppone, per come lucidamente obiettato dalla società resistente, un collegamento non tanto con la presenza fisica del dipendente sul posto di lavoro quanto con l'orario effettivamente osservato dallo stesso. Trattasi di una voce -in qualunque modo la si voglia etichettare- necessariamente “aggiuntiva” alla retribuzione normale/ordinaria, strettamente connessa all'andamento della singola giornata lavorativa. La differenza giuridico- ermeneutica fra il “ticket” e l'indennità di mensa è ravvisabile nel fatto, difficilmente opinabile, che solo la seconda è stata attratta nell'alveo della retribuzione normale da appositi accordi siglati dalle parti sociali. Pertanto la relativa voce del ticket mensa, non spettante nei giorni di ferie, va espunta dal calcolo delle differenze retribuite dovute.
In definitiva, alla stregua di tutto quanto sovra esposto, in parziale accoglimento della domanda giudiziale, previa declaratoria di nullità delle disposizioni negoziali e/o collettive sopra analiticamente indicate volte ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r. 2011, l'indennità compensativa a.r. 2011 e l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981, si accerta e si dichiara il diritto di parte ricorrente al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione comprensiva delle voci “indennità perequativa ar
11 ” e “indennità compensativa ar 11” con la conseguente condanna della resistente in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere, in suo favore, le differenze retributive conseguenti, a decorrere dal 01/01/2013 e fino al 30/06/2023. Per la determinazione del dovuto può farsi utile riferimento ai conteggi predisposti dall'istante che appaiono privi di errori formali o di calcolo con la sola riduzione dovuta a quanto detto in relazione ai ticket mensa.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda proposta ai sensi dell'art. 429, 3 comma c.p.c., non essendo stato allegato né provato l'eventuale maggior danno subito dal lavoratore.
La complessità della materia, dimostrata dalle oscillazioni nella giurisprudenza di merito richiamata dalle parti nonché le sopravvenute pronunce di legittimità anche in ordine al decorso della prescrizione, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per compensare nella misura di un terzo le spese di lite.
La rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M.
147/2022, in misura minima tenuto conto della serialità della controversia, considerata l'attività svolta, con attribuzione in favore dell'avv. antistatario
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Anna Maria
Beneduce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
accoglie il ricorso e per l'effetto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni di contrattazione collettiva e/o norma di accordo volta ad escludere il pagamento dell'indennità perequativa e dell'indennità compensativa Accordo Regionale 2011 nel giorno di ferie, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione comprensiva delle voci “indennità perequativa ar 11 ” e “indennità compensativa ar 11” e, per l'effetto, condanna l in persona del legale rapp.te p.t., a Controparte_1 corrispondere, in suo favore, le differenze retributive conseguenti, a decorrere dall'01.01.2013 al
30.06.2023, per un importo pari ad euro 9.136,49 oltre accessori di legge;
compensa, nella misura di un terzo, le spese di lite e condanna l in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., al pagamento della rimanente parte che liquida in euro 1.500,00 oltre IVA, CPA
e rimborso spese forfettarie, come per legge ed € 118,50 a titolo di contributo unificato, con attribuzione. Si comunichi.
Napoli, 21 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Anna Maria Beneduce