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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 8966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8966 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 03/12/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.2650 del ruolo gen. dell'anno 2025
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Emanuele Improta presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Gianfranco Pepe, presso il quale elettivamente domicilia convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.02.2025, la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di aver richiesto all' convenuto con domanda n. 9107000281846 del 28.05.2024 il CP_2 riconoscimento dell'assegno sociale;
di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti in quanto extracomunitaria con permesso di lungo soggiorno in Italia, regolarmente residente sul territorio dello Stato;
di essere coniugata e di aver maturato il requisito anagrafico previsto dalla legge di anni 67 , nonché di essere priva di redditi personali e coniugali;
che CP_ con comunicazione del 05.06.2024 l ha rigettato la richiesta con la seguente motivazione “Necessaria presentazione nuova domanda con indicazione stato civile corretto, codice fiscale e redditi del coniuge,eventualmente, assegnazione codice fiscale del coniuge”; di aver presentato un'ulteriore domanda amministrativa in data 10.10.2024 indicando il codice fiscale attribuito al marito;
che la predetta domanda è stata parimenti rigettata per i medesimi motivi;
di aver presentato una successiva domanda amministrativa CP_ in data 16.12.2024, al fine di comunicare all' la variazione del proprio stato civile da coniugata a divorziata, domanda che è stata però ugualmente rigettata;
di aver inoltrato in CP_ data 10.06.2024 ricorso amministrativo al comitato provinciale , dimostrando l'infondatezza della richiesta integrativa dell' , allegando in ogni caso al predetto CP_2
CP_ ricorso, la documentazione richiesta dall' in sede di rigetto;
che l non ha CP_2 riscontrato il proposto ricorso;
di essere dunque costretta a ricorrere giudizialmente atteso che, pur in possesso di tutte le informazioni utili al riconoscimento della prestazione richiesta, l convenuto, a causa di un errore materiale nella compilazione della prima CP_2 domanda, ha rigettato illegittimamente non solo la domanda iniziale, ma anche le due successive, ritenendo altresì irrilevante il divorzio intervenuto.
CP_ Tanto premesso, evidenziando l'illegittimità dell'operato dell' e ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per la percezione dell'assegno sociale, ha concluso chiedendo di “ - Accertare che la sig.ra (C.F. ), Parte_1 C.F._1 per i motivi in ricorso, ha diritto all'assegno sociale in misura integrale da Giugno a Dicembre
2024 oltre 13° mensilità per €4052,61 nonché in misura parziale per Gennaio e Febbraio
2025 per €865,34, per la complessiva somma maturata di €4917,95.
- Per l'effetto condannare I' al pagamento della prestazione per il periodo già maturato CP_1 da Giugno 2024 a Febbraio 2025 per complessivi €4917,95 oltre al pagamento dei ratei che matureranno in corso di causa (di cui si fa espressa riserva di quantificazione), nonché al pagamento della maggior somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito dal singolo mese di spettanza del rateo maturato al saldo effettivo.” Spese vinte con domandi di maggiorazione ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014
Nel resistere alla domanda l' ne ha dedotto l'inammissibilità oltre che l'infondatezza CP_1 in fatto ed in diritto concludendo per l'integrale rigetto.
In particolare, ha rappresentato che la ricorrente ha presentato domanda di assegno sociale in data 28\05\2024, nella quale si è dichiarata nubile mentre diversamente, da visure effettuate, è emerso il suo stato di coniugio;
che pertanto, considerato che la misura richiesta è legata al reddito di tutto il nucleo familiare la domanda è stata respinta con i motivi così come descritti in ricorso;
che nelle domande successive, la ricorrente ha dichiarato uno stato civile diverso da quello risultante nei registri anagrafici, senza produrre né il codice fiscale del coniuge, né un'eventuale provvedimento di separazione;
che l CP_2 non è stato posto in condizione di avere un chiaro quadro dello stato civile della ricorrente, evidenziando dunque la legittimità del proprio operato.
*****
Al fine della preliminare delimitazione del thema probandum deve rilevarsi che l' istanza di assegno sociale presentata dalla ricorrente è stata respinta in ragione di un'asserita omessa allegazione di documentazione, con particolare riferimento allo stato civile della ricorrente, che tuttavia dalla domanda amministrativa presentata in data 28.05.2024 risulta espressamente riportato, anche con indicazione del nominativo del coniuge, da cui la stessa ha divorziato il 4.11.2024, ossia successivamente alla presentazione della suddetta domanda amministrativa ( cfr all. 9 nella prod ricorr).
Ciò posto deve rilevarsi che dalla produzione documentale si evince la stabile permanenza della ricorrente in Italia, per più di dieci anni e, in ogni caso, nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda amministrativa ( cfr all. alle note nn 3
e 4 nella produzione della ricorrente)
Ciò posto giova ricordare che L'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, nr. 335, riconosce il diritto all'assegno sociale ai cittadini italiani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età (67 anni dal 1° gennaio 2019), risiedano effettivamente
e abitualmente in Italia e possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge.
Successivamente, la legge nr. 40 del 1998, art. 39, ha effettuato l'equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e gli stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali.
La legge nr. 388 del 2000, art. 80, comma 19, ha, poi, subordinato il diritto a percepire l'assegno sociale, per gli stranieri extracomunitari, alla titolarità della carta di soggiorno, ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La carta di soggiorno, infatti, è stata sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
(id est: soggiornanti da almeno cinque anni), di cui al D.Lgs. nr. 286 del 1998, art. 9, come sostituito dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, art. 1, e ha, quindi, assunto la denominazione di «permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo», a seguito della modifica in tal senso apportata alla rubrica del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 9, dalla disposizione finale di cui al D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12, art. 3.
Infine, il D.L. nr. 112 del 2008, art. 20, comma 10, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui alla legge nr. 335 del 1995, art. 3, comma 6,
è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale.
Con particolare riguardo a questo requisito la Suprema Corte ha chiarito che esso si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale.
La Corte Costituzionale nella sentenza n. 50 del 2019 ha delineato il beneficio dell'assegno sociale non già come componente dell'assistenza sociale (che l'art. 38, primo comma, Cost. riserva al «cittadino») ma come necessario strumento di garanzia di un diritto inviolabile della persona (art. 2 Cost.) e ha ancora una volta ricordato che per
«la limitatezza delle risorse disponibili, al di là del confine invalicabile appena indicato, rientra dunque nella discrezionalità del legislatore graduare con criteri restrittivi, o financo di esclusione, l'accesso dello straniero extracomunitario a provvidenze ulteriori. Per esse, laddove è la cittadinanza stessa, italiana o comunitaria, a presupporre e giustificare l'erogazione della prestazione ai membri della comunità, viceversa ben può il legislatore esigere in capo al cittadino extracomunitario ulteriori requisiti, non manifestamente irragionevoli, che ne comprovino un inserimento stabile e attivo;
in tal modo, le provvidenze divengono il corollario dello stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo. Ha poi chiarito che «la titolarità del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, diversamente dalla mera residenza legale in Italia, è subordinata a requisiti (la produzione di un reddito;
la disponibilità di un alloggio;
la conoscenza della lingua italiana: art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998) che sono in sé indici non irragionevoli di una simile partecipazione;
essa perciò rappresenta l'attribuzione di un peculiare status che comporta diritti aggiuntivi rispetto al solo permesso di soggiorno;
infatti, consente (art. 9, comma 12, del d.lgs. n. 286 del 1998) di entrare in Italia senza visto, di svolgervi qualsiasi attività lavorativa autonoma o subordinata, di accedere ai servizi e alle prestazioni della pubblica amministrazione in materia sanitaria, scolastica, sociale e previdenziale, e di partecipare alla vita pubblica locale. Il permesso di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, che ha durata indeterminata, consente l'inclusione dello straniero nella comunità nazionale ben distinguendo il relativo status dalla provvisorietà in cui resta confinato il titolare di permesso di soggiorno di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998». Il Giudice delle leggi, con la recente decisione ha pertanto ritenuto non discriminatorio, né manifestamente irragionevole che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sia il presupposto per godere di una provvidenza economica, quale l'assegno sociale, che si rivolge a chi abbia compiuto 65 anni di età (che dal 10 gennaio 2019 spetta a coloro che abbiano raggiunto l'età di 67 anni), trattandosi di persone che ottengono infatti, alle soglie dell'uscita dal mondo del lavoro, un sostegno da parte della collettività nella quale hanno operato (non a caso il legislatore esige in capo al cittadino stesso una residenza almeno decennale in Italia), che è anche un corrispettivo solidaristico per quanto doverosamente offerto al progresso materiale o spirituale della società (art. 4
Cost.). E' risultata così confermata la discrezionalità del legislatore nel riconoscere una prestazione economica al solo straniero, indigente e privo di pensione, il cui stabile inserimento nella comunità lo ha reso meritevole dello stesso sussidio concesso al cittadino italiano.
In definitiva, il Giudice delle leggi ha ribadito che il legislatore può legittimamente prevedere specifiche condizioni per il godimento delle prestazioni assistenziali eccedenti i bisogni primari della persona, purché tali condizioni non siano manifestamente irragionevoli né intrinsecamente discriminatorie, com'è appunto nella specie la considerazione dell'inserimento socio-giuridico del cittadino extracomunitario nel contesto nazionale, come certificata dal permesso di soggiorno UE di lungo periodo, al quale l'ordinamento fa conseguire il riconoscimento di peculiari situazioni giuridiche che equiparano il cittadino extracomunitario - a determinati fini - ai cittadini italiani e comunitari. La continuità della permanenza va valutata, avuto riguardo all'ampiezza dell'arco temporale previsto dalla norma, come indicativa di un radicamento con il territorio da non identificare con la assoluta costante ed ininterrotta permanenza del soggetto, appunto, sul territorio nazionale ( cfr Cass. n.16989/2019)
La residenza – come chiarito dalla Suprema Corte - è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento così che la stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. ( cfr Cass 15170/2019; Cass n.16867/2020 in motivazione).
Nella fattispecie in esame devono ritenersi soddisfatti i requisiti analizzati, dal momento che dalla documentazione prodotta emerge che la ricorrente è in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo ( rilasciato in data 27.04.2018), che come si è visto viene riconosciuto solo in presenza di specifici requisiti soggettivi e oggettivi
La ricorrente ha altresì depositato copia dell'estratto conto assicurativo da cui è possibile evincere altresì un continuativo impegno lavorativo in Italia, con mansioni di collaboratrice familiare, dall'1.4.2009 e fino a dicembre 2019; nonché la certificazione dell'Agenzia delle Entrate per gli anni di imposta 2023 e 2024, il CU 2025, i certificati di pensione estera propria dell'ex coniuge ( cfr allegati nella produzione ricorr).
Ne consegue che il diniego dell' non risulta fondato sull'assenza in concreto dei CP_1 requisiti di legge.
Conclusivamente la domanda va accolta con il riconoscimento del diritto della ricorrente all'assegno sociale, nella misura che compete per legge in base alla posizione reddituale e familiare dal mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e quindi dall'1.6.2024, secondo gli importi indicati in ricorso in relazione ai quali non vi è contestazione contabile. Inoltre l va condannato, come da quantificazione operata CP_1 fino alla data della presente decisione ( cfr note per la trattazione scritta), al pagamento di € 3.559,63, a titolo di ratei maturati da giugno a dicembre 2024 e di € 5.624,71 a titolo di ratei maturati da gennaio 2025 a dicembre 2025. In totale € 9.184,34 oltre interessi legali dalla maturazione mensile di ciascuna componente del credito al soddisfo.
Le spese seguono a soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo, con la CP_1 maggiorazione del 10% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 secondo cui “-bis.
Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.”
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente all'assegno sociale con decorrenza dall'1.6.2026 nella misura spettante per legge b) condanna a l per le causali di cui in motivazione al pagamento di complessivi € CP_1
9.184,34 oltre interessi legali dalla maturazione mensile di ciascuna componente del credito al soddisfo;
b) condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi CP_1
€ 2.970,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione;
Napoli, 03.12.2025
Il giudice del lavoro
( dott.ssa A. Bonfiglio)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 03/12/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.2650 del ruolo gen. dell'anno 2025
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Emanuele Improta presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Gianfranco Pepe, presso il quale elettivamente domicilia convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.02.2025, la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di aver richiesto all' convenuto con domanda n. 9107000281846 del 28.05.2024 il CP_2 riconoscimento dell'assegno sociale;
di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti in quanto extracomunitaria con permesso di lungo soggiorno in Italia, regolarmente residente sul territorio dello Stato;
di essere coniugata e di aver maturato il requisito anagrafico previsto dalla legge di anni 67 , nonché di essere priva di redditi personali e coniugali;
che CP_ con comunicazione del 05.06.2024 l ha rigettato la richiesta con la seguente motivazione “Necessaria presentazione nuova domanda con indicazione stato civile corretto, codice fiscale e redditi del coniuge,eventualmente, assegnazione codice fiscale del coniuge”; di aver presentato un'ulteriore domanda amministrativa in data 10.10.2024 indicando il codice fiscale attribuito al marito;
che la predetta domanda è stata parimenti rigettata per i medesimi motivi;
di aver presentato una successiva domanda amministrativa CP_ in data 16.12.2024, al fine di comunicare all' la variazione del proprio stato civile da coniugata a divorziata, domanda che è stata però ugualmente rigettata;
di aver inoltrato in CP_ data 10.06.2024 ricorso amministrativo al comitato provinciale , dimostrando l'infondatezza della richiesta integrativa dell' , allegando in ogni caso al predetto CP_2
CP_ ricorso, la documentazione richiesta dall' in sede di rigetto;
che l non ha CP_2 riscontrato il proposto ricorso;
di essere dunque costretta a ricorrere giudizialmente atteso che, pur in possesso di tutte le informazioni utili al riconoscimento della prestazione richiesta, l convenuto, a causa di un errore materiale nella compilazione della prima CP_2 domanda, ha rigettato illegittimamente non solo la domanda iniziale, ma anche le due successive, ritenendo altresì irrilevante il divorzio intervenuto.
CP_ Tanto premesso, evidenziando l'illegittimità dell'operato dell' e ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per la percezione dell'assegno sociale, ha concluso chiedendo di “ - Accertare che la sig.ra (C.F. ), Parte_1 C.F._1 per i motivi in ricorso, ha diritto all'assegno sociale in misura integrale da Giugno a Dicembre
2024 oltre 13° mensilità per €4052,61 nonché in misura parziale per Gennaio e Febbraio
2025 per €865,34, per la complessiva somma maturata di €4917,95.
- Per l'effetto condannare I' al pagamento della prestazione per il periodo già maturato CP_1 da Giugno 2024 a Febbraio 2025 per complessivi €4917,95 oltre al pagamento dei ratei che matureranno in corso di causa (di cui si fa espressa riserva di quantificazione), nonché al pagamento della maggior somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito dal singolo mese di spettanza del rateo maturato al saldo effettivo.” Spese vinte con domandi di maggiorazione ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014
Nel resistere alla domanda l' ne ha dedotto l'inammissibilità oltre che l'infondatezza CP_1 in fatto ed in diritto concludendo per l'integrale rigetto.
In particolare, ha rappresentato che la ricorrente ha presentato domanda di assegno sociale in data 28\05\2024, nella quale si è dichiarata nubile mentre diversamente, da visure effettuate, è emerso il suo stato di coniugio;
che pertanto, considerato che la misura richiesta è legata al reddito di tutto il nucleo familiare la domanda è stata respinta con i motivi così come descritti in ricorso;
che nelle domande successive, la ricorrente ha dichiarato uno stato civile diverso da quello risultante nei registri anagrafici, senza produrre né il codice fiscale del coniuge, né un'eventuale provvedimento di separazione;
che l CP_2 non è stato posto in condizione di avere un chiaro quadro dello stato civile della ricorrente, evidenziando dunque la legittimità del proprio operato.
*****
Al fine della preliminare delimitazione del thema probandum deve rilevarsi che l' istanza di assegno sociale presentata dalla ricorrente è stata respinta in ragione di un'asserita omessa allegazione di documentazione, con particolare riferimento allo stato civile della ricorrente, che tuttavia dalla domanda amministrativa presentata in data 28.05.2024 risulta espressamente riportato, anche con indicazione del nominativo del coniuge, da cui la stessa ha divorziato il 4.11.2024, ossia successivamente alla presentazione della suddetta domanda amministrativa ( cfr all. 9 nella prod ricorr).
Ciò posto deve rilevarsi che dalla produzione documentale si evince la stabile permanenza della ricorrente in Italia, per più di dieci anni e, in ogni caso, nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda amministrativa ( cfr all. alle note nn 3
e 4 nella produzione della ricorrente)
Ciò posto giova ricordare che L'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, nr. 335, riconosce il diritto all'assegno sociale ai cittadini italiani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età (67 anni dal 1° gennaio 2019), risiedano effettivamente
e abitualmente in Italia e possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge.
Successivamente, la legge nr. 40 del 1998, art. 39, ha effettuato l'equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e gli stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali.
La legge nr. 388 del 2000, art. 80, comma 19, ha, poi, subordinato il diritto a percepire l'assegno sociale, per gli stranieri extracomunitari, alla titolarità della carta di soggiorno, ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La carta di soggiorno, infatti, è stata sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
(id est: soggiornanti da almeno cinque anni), di cui al D.Lgs. nr. 286 del 1998, art. 9, come sostituito dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, art. 1, e ha, quindi, assunto la denominazione di «permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo», a seguito della modifica in tal senso apportata alla rubrica del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 9, dalla disposizione finale di cui al D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12, art. 3.
Infine, il D.L. nr. 112 del 2008, art. 20, comma 10, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui alla legge nr. 335 del 1995, art. 3, comma 6,
è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale.
Con particolare riguardo a questo requisito la Suprema Corte ha chiarito che esso si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale.
La Corte Costituzionale nella sentenza n. 50 del 2019 ha delineato il beneficio dell'assegno sociale non già come componente dell'assistenza sociale (che l'art. 38, primo comma, Cost. riserva al «cittadino») ma come necessario strumento di garanzia di un diritto inviolabile della persona (art. 2 Cost.) e ha ancora una volta ricordato che per
«la limitatezza delle risorse disponibili, al di là del confine invalicabile appena indicato, rientra dunque nella discrezionalità del legislatore graduare con criteri restrittivi, o financo di esclusione, l'accesso dello straniero extracomunitario a provvidenze ulteriori. Per esse, laddove è la cittadinanza stessa, italiana o comunitaria, a presupporre e giustificare l'erogazione della prestazione ai membri della comunità, viceversa ben può il legislatore esigere in capo al cittadino extracomunitario ulteriori requisiti, non manifestamente irragionevoli, che ne comprovino un inserimento stabile e attivo;
in tal modo, le provvidenze divengono il corollario dello stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo. Ha poi chiarito che «la titolarità del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, diversamente dalla mera residenza legale in Italia, è subordinata a requisiti (la produzione di un reddito;
la disponibilità di un alloggio;
la conoscenza della lingua italiana: art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998) che sono in sé indici non irragionevoli di una simile partecipazione;
essa perciò rappresenta l'attribuzione di un peculiare status che comporta diritti aggiuntivi rispetto al solo permesso di soggiorno;
infatti, consente (art. 9, comma 12, del d.lgs. n. 286 del 1998) di entrare in Italia senza visto, di svolgervi qualsiasi attività lavorativa autonoma o subordinata, di accedere ai servizi e alle prestazioni della pubblica amministrazione in materia sanitaria, scolastica, sociale e previdenziale, e di partecipare alla vita pubblica locale. Il permesso di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, che ha durata indeterminata, consente l'inclusione dello straniero nella comunità nazionale ben distinguendo il relativo status dalla provvisorietà in cui resta confinato il titolare di permesso di soggiorno di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998». Il Giudice delle leggi, con la recente decisione ha pertanto ritenuto non discriminatorio, né manifestamente irragionevole che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sia il presupposto per godere di una provvidenza economica, quale l'assegno sociale, che si rivolge a chi abbia compiuto 65 anni di età (che dal 10 gennaio 2019 spetta a coloro che abbiano raggiunto l'età di 67 anni), trattandosi di persone che ottengono infatti, alle soglie dell'uscita dal mondo del lavoro, un sostegno da parte della collettività nella quale hanno operato (non a caso il legislatore esige in capo al cittadino stesso una residenza almeno decennale in Italia), che è anche un corrispettivo solidaristico per quanto doverosamente offerto al progresso materiale o spirituale della società (art. 4
Cost.). E' risultata così confermata la discrezionalità del legislatore nel riconoscere una prestazione economica al solo straniero, indigente e privo di pensione, il cui stabile inserimento nella comunità lo ha reso meritevole dello stesso sussidio concesso al cittadino italiano.
In definitiva, il Giudice delle leggi ha ribadito che il legislatore può legittimamente prevedere specifiche condizioni per il godimento delle prestazioni assistenziali eccedenti i bisogni primari della persona, purché tali condizioni non siano manifestamente irragionevoli né intrinsecamente discriminatorie, com'è appunto nella specie la considerazione dell'inserimento socio-giuridico del cittadino extracomunitario nel contesto nazionale, come certificata dal permesso di soggiorno UE di lungo periodo, al quale l'ordinamento fa conseguire il riconoscimento di peculiari situazioni giuridiche che equiparano il cittadino extracomunitario - a determinati fini - ai cittadini italiani e comunitari. La continuità della permanenza va valutata, avuto riguardo all'ampiezza dell'arco temporale previsto dalla norma, come indicativa di un radicamento con il territorio da non identificare con la assoluta costante ed ininterrotta permanenza del soggetto, appunto, sul territorio nazionale ( cfr Cass. n.16989/2019)
La residenza – come chiarito dalla Suprema Corte - è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento così che la stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. ( cfr Cass 15170/2019; Cass n.16867/2020 in motivazione).
Nella fattispecie in esame devono ritenersi soddisfatti i requisiti analizzati, dal momento che dalla documentazione prodotta emerge che la ricorrente è in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo ( rilasciato in data 27.04.2018), che come si è visto viene riconosciuto solo in presenza di specifici requisiti soggettivi e oggettivi
La ricorrente ha altresì depositato copia dell'estratto conto assicurativo da cui è possibile evincere altresì un continuativo impegno lavorativo in Italia, con mansioni di collaboratrice familiare, dall'1.4.2009 e fino a dicembre 2019; nonché la certificazione dell'Agenzia delle Entrate per gli anni di imposta 2023 e 2024, il CU 2025, i certificati di pensione estera propria dell'ex coniuge ( cfr allegati nella produzione ricorr).
Ne consegue che il diniego dell' non risulta fondato sull'assenza in concreto dei CP_1 requisiti di legge.
Conclusivamente la domanda va accolta con il riconoscimento del diritto della ricorrente all'assegno sociale, nella misura che compete per legge in base alla posizione reddituale e familiare dal mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e quindi dall'1.6.2024, secondo gli importi indicati in ricorso in relazione ai quali non vi è contestazione contabile. Inoltre l va condannato, come da quantificazione operata CP_1 fino alla data della presente decisione ( cfr note per la trattazione scritta), al pagamento di € 3.559,63, a titolo di ratei maturati da giugno a dicembre 2024 e di € 5.624,71 a titolo di ratei maturati da gennaio 2025 a dicembre 2025. In totale € 9.184,34 oltre interessi legali dalla maturazione mensile di ciascuna componente del credito al soddisfo.
Le spese seguono a soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo, con la CP_1 maggiorazione del 10% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 secondo cui “-bis.
Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.”
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente all'assegno sociale con decorrenza dall'1.6.2026 nella misura spettante per legge b) condanna a l per le causali di cui in motivazione al pagamento di complessivi € CP_1
9.184,34 oltre interessi legali dalla maturazione mensile di ciascuna componente del credito al soddisfo;
b) condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi CP_1
€ 2.970,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione;
Napoli, 03.12.2025
Il giudice del lavoro
( dott.ssa A. Bonfiglio)