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Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/02/2024, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20/02/2024
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1754/2022 tra parte domiciliata in VIA PIETRO BELON 129 00169 ROMA Parte_1 rappresentata dall'avv. ALBANESE CLAUDIO
Parte appellante contro
Controparte_1
Parte appellata contumace
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1824 - 2022 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di
Giudice del Lavoro e pubblicata in data 25.2.2022
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
Fatto e diritto
Letto l'art. 111 Cost. nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
Letto l'art. 132 n. 4 c.p.c.; Letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att c.p.c.
La Corte osserva.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1 impugnando il ruolo e l'avviso di addebito n. 397 2021 00011225360000 notificatogli il 18.10.2021 per un importo di euro 1.526,13 e, preliminarmente affermato il proprio interesse ad agire per l'accertamento negativo del credito contributivo (essendo l'avviso di addebito un titolo esecutivo che ingloba una richiesta “permanente” verso il contribuente), ha dedotto che al momento della notifica dell'atto erano già trascorsi i termini prescrizionali delle pretese contributive ivi indicate (periodo 1.1.2015 – 31.12.2015), che si erano prescritte il 16.2.2021 tenendo in considerazione il dies a quo del termine di scadenza del pagamento del
16.2.2016 stabilito dalla circolare 24/2015. CP_1
L' era anche decaduto ex art. 25, comma 1, del DLG.Sn. 46/99, dal potere di CP_1 iscrizione a ruolo, non avendovi provveduto entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello fissato per il versamento.
Ha pertanto concluso chiedendo: In via preliminare: 1) accertare la tempestività e l'ammissibilità del presente ricorso ex art. 615 e 617 c.p.c., in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.);
2) accertare e dichiarare l'interesse ad agire dell'odierno ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art.100 c.p.c., per invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva;
3) accertare e dichiarare la decadenza dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Nel merito: 4) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell'Avviso di Addebito per somme dal 1.1.2015 al 31.12.2015 notificato in data 18 ottobre 2021, prescritta in data 31.12.2020 in subordine prescritta in data 16.02.2021 giorno del pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 e 10, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995; 5) accertare e dichiarare l'illegittimità degli interessi applicati ai ruoli, cartelle e avv. add. impugnati, per violazione dell'art. 7 comma 2 sexsies e 2 septies, Legge 106/2011 (interessi applicati successivamente al 13 luglio 2011), dell'art. 3 commi 1 e 3 della Legge 241/1990 e dell'art. 7 della Legge 212/2000 (omessa indicazione degli elementi su cui è stato basato il calcolo degli interessi nonché della data di decorrenza degli stessi), nonché della Costituzione.
Il Tribunale, ritenuta tempestiva l'opposizione e sussistente l'interesse ad agire, ha rilevato trattarsi di crediti previdenziali che dovevano essere versati entro il 16 febbraio 2021 e la cui prescrizione non era maturata, sia per la sospensione dei termini in periodo di emergenza VI (l'art. 103 D.L. 17 marzo 2020 n. 18), sia per l'assorbente rilievo che la prescrizione era stata interrotta dalla comunicazione di avviso bonario depositata dall' ricevuta dal il 19.11.2019 e non CP_1 Pt_1 specificamente contestata.
L'eccezione di decadenza era infondata, stante il disposto della L. n.122 del 30.7.2010 di conversione del D.L.78 del 31 maggio 2010.
“In particolare l'art.38 comma 12 dispone che “Le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.” Ne consegue che, in applicazione di tale previsione che di fatto sospende, nel predetto periodo, gli effetti della decadenza di cui al citato art. 25, è consentito all'Istituto di procedere all'iscrizione a ruolo di tutti i crediti, anche riferiti a periodi di competenza precedenti, omessi, accertati e notificati, nel rispetto dei termini di prescrizione, a decorrere dal 1 gennaio 2004. Ma vi è di più. La giurisprudenza di legittimità più recente ha affermato il principio per cui i termini di decadenza di cui alla succitata norma non si no applicare ai contributi previdenziali: “L'interpretazione complessiva della normativa attualmente vigente conduce a ritenere che i termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 non siano applicabili ai crediti degli enti previdenziali destinatari di una disciplina speciale per l'iscrizione a ruolo e la relativa opposizione” (Cass. civ., sez. lav., 29/04/2021, n.11348).
Era infine generica la contestazione relativa al difetto di motivazione sulle modalità di calcolo e sulla data di decorrenza degli interessi: il riferimento era ad un diverso tipo di crediti (quelli tributari), e comunque l'opponente non aveva nemmeno specificato in che cosa consisterebbe il presunto errore. In ogni caso un eventuale vizio in punto interessi non avrebbe potuto travolgere l'intero avviso di addebito ovvero determinarne la nullità, dovendo il giudice, comunque, pronunciare sul merito della pretesa contributiva, in base alle stesse regole dell'opposizione a decreto ingiuntivo (così, tra le altre, Cass. n. 14149/2012 e Cass. n. 1046/2014).
Avverso detta sentenza ha interposto appello il con cinque motivi. Pt_1
Nonostante rituale notifica non si è costituito l' . CP_1
Sostituita l'udienza del 20.2.2024 con il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°° Questi i motivi di impugnazione:
1.fondatezza del giudizio di accertamento negativo in caso di notifica di un verbale di accertamento o comunicazione di debito. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, atteso che la questione dell'interesse ad agire è stata decisa dal giudice conformemente all'assunto di parte ricorrente.
2. omessa pronuncia sulla eccezione di mancata prova del credito per mancato accertamento da parte di della maggiore contribuzione Controparte_2
IVS dovuta alla Gestione Commercianti (eccezione sollevata solo in udienza a seguito della deduzione, contenuta nella comparsa di risposta dell circa la CP_1 spettanza di tali contributi a conguaglio, in funzione di redditi superiori al minimale). Sostiene l'appellante che solo l' poteva operare tale Controparte_2 rideterminazione, e poiché era ancora in essere la causa tributaria vertente su tale accertamento, l' non avrebbe potuto procedere all'iscrizione a ruolo, mancando CP_1 perciò la prova documentale del credito.
Il motivo è infondato.
La temporanea carenza di potere-dovere dell' di agire in via esecutiva derivante CP_1 dall'avvenuta proposizione dell'azione di accertamento negativo avanti al giudice tributario è infatti circostanza evidentemente conosciuta ab initio dall'opponente, che avrebbe dovuto farla valere con l'opposizione, non essendo la relativa deduzione scaturita dalla difesa dell' come affermato in appello. L' aveva peraltro CP_1 CP_1 immediatamente eccepito, nella stessa udienza, la tardività dell'eccezione.
3. inesistenza giuridica dell'avviso bonario notificato a mezzo PEC non registrata nei pubblici registri.
La questione è stata più volte affrontata da questa Corte, da ultimo con sentenza n. 3090/22 pubblicata il 18.7.2022, le cui condivisibili motivazioni (riguardanti l'avviso di addebito, con principi applicabili anche in tema di avviso bonario) si riportano ai sensi e per goi effetti dell'art. 118 disp att cpc:
“
6. I vizi denunciati, inoltre, così come correttamente affermato dal Tribunale, devono pure ritenersi sanati ex art. 156 c.p.c.
6.1. Sul punto è sufficiente osservare che la società appellante non nega di avere ricevuto il 24.11.2017 e il 14.12.2017 le PEC con le quali sono stati rispettivamente notificati i due avvisi di addebito in discussione.
6.2. Per consolidata giurisprudenza di legittimità “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisse una mera irregolarità la mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" e
l'inserimento del codice fiscale del soggetto notificante, essendo pacifico tra le parti l'avvenuto perfezionamento della notifica)” (Cass. SU n. 23620/2018). Ed ancora “ l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nel caso affrontato dalla Cassazione il file era in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. n.7665/2016).
6.3. Le contrarie argomentazioni del gravame, con cui si assume che la notifica sarebbe inesistente e quindi nessuna sanatoria sarebbe configurabile hanno alcun supporto giuridico e si pongono in contrasto con i richiamati princìpi di diritto (anche successivamente ribaditi cfr Cass. n. 6417/2019) 6.4. L'asserita violazione della procedura di notifica dettata dal messaggio è CP_1 assolutamente inidonea ad incidere sulla validità della stessa, avendo gli atti raggiunto il loro scopo.
6.5. Le ulteriori contestazioni sono inidonea a supportare l'accoglimento del gravame non solo per ragioni già sopra esposte, ma anche perché disattese già dalla giurisprudenza di legittimità.
6.6. Ed invero, “In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Cass. n. 30948/2019). La notifica della cartella di pagamento così come quella dell'avviso di addebito può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), dove il concessionario della riscossione o lo stesso ha provveduto a inserire nel CP_1 messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF
- cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta.
6.7. Va, altresì, aggiunto che ai sensi dell'art. 22, comma 3 del CAD - come modificato dall'art. 66, comma 1, del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 - «Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.
6.8. Nel caso in esame un tale espresso disconoscimento non è mai intervenuto, dovendosi precisare che non sono certo sufficienti formule di stile generiche, necessitando di contro puntuali e circostanziate contestazioni.
6.9. Infine, in ordine alla contestata provenienza della PEC da un indirizzo non presente nei registri INI-PEC e IPA, va osservato che con precipuo riferimento alla notifica degli avvisi di addebito, l'art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 stabilisce che «L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della CP_1 polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento». Siffatta disposizione legislativa prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario debba risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo dunque a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.
6.9.1. Dal canto suo, il d.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
6.9.2. L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e l'art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, l. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni”.
4.erronea pronuncia sulla prescrizione. Il Tribunale, come visto, aveva identificato il termine a quo di prescrizione nella scadenza dei termini per il pagamento dei contributi, individuandola nel 16 Febbraio 2016, ed aveva ritenuto interrotto in termine quinquennale dall'avviso bonario ricevuto dal 19.11.2019. Pt_1
Lamenta l'appellante che, stante la decorrenza della prescrizione dei contributi dal momento in cui scadono i termini per il pagamento (30/11/2015) ed in assenza di atti interruttivi idonei, la prescrizione era maturata il 30.11.2020, e ciò anche volendo considerare operante la sospensiva “VI”.
Il motivo non si confronta con la pronuncia, che fa leva sull'effetto interruttivo della notifica dell'avviso bonario, non tenuto in considerazione dal gravame.
5. erronea pronuncia sulla decadenza ex art. 25 comma 1 d. lgs. n. 46/99 L'appellante critica la pronuncia in punto decadenza riproponendo la tesi sostenuta in primo grado. La norma invocata, ed applicabile, prevede che: “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”. Osserva la Corte che detta norma pone, pacificamente, una decadenza di natura meramente processuale dal potere di iscrizione a ruolo, sicché non determina effetti estintivi dell'obbligo contributivo determinati dal verificarsi della decadenza in questione (Cass. 27726/2019), né esime il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell' an e nel quantum (Cass. 1558/2020). Il giudice di primo grado si è pronunciato sulla pretesa dell riguardante il Pt_2 credito portato dall'opposto avviso di addebito, che nel merito non è stato oggetto di alcuna specifica contestazione, sicché pretesa creditoria dell' è fondata. Pt_2
In conclusione, l'appello è del tutto infondato e come tale va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi, con riferimento al valore della domanda. Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 960,00 oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 20/02/2024
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20/02/2024
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1754/2022 tra parte domiciliata in VIA PIETRO BELON 129 00169 ROMA Parte_1 rappresentata dall'avv. ALBANESE CLAUDIO
Parte appellante contro
Controparte_1
Parte appellata contumace
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1824 - 2022 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di
Giudice del Lavoro e pubblicata in data 25.2.2022
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
Fatto e diritto
Letto l'art. 111 Cost. nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
Letto l'art. 132 n. 4 c.p.c.; Letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att c.p.c.
La Corte osserva.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1 impugnando il ruolo e l'avviso di addebito n. 397 2021 00011225360000 notificatogli il 18.10.2021 per un importo di euro 1.526,13 e, preliminarmente affermato il proprio interesse ad agire per l'accertamento negativo del credito contributivo (essendo l'avviso di addebito un titolo esecutivo che ingloba una richiesta “permanente” verso il contribuente), ha dedotto che al momento della notifica dell'atto erano già trascorsi i termini prescrizionali delle pretese contributive ivi indicate (periodo 1.1.2015 – 31.12.2015), che si erano prescritte il 16.2.2021 tenendo in considerazione il dies a quo del termine di scadenza del pagamento del
16.2.2016 stabilito dalla circolare 24/2015. CP_1
L' era anche decaduto ex art. 25, comma 1, del DLG.Sn. 46/99, dal potere di CP_1 iscrizione a ruolo, non avendovi provveduto entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello fissato per il versamento.
Ha pertanto concluso chiedendo: In via preliminare: 1) accertare la tempestività e l'ammissibilità del presente ricorso ex art. 615 e 617 c.p.c., in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.);
2) accertare e dichiarare l'interesse ad agire dell'odierno ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art.100 c.p.c., per invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva;
3) accertare e dichiarare la decadenza dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Nel merito: 4) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell'Avviso di Addebito per somme dal 1.1.2015 al 31.12.2015 notificato in data 18 ottobre 2021, prescritta in data 31.12.2020 in subordine prescritta in data 16.02.2021 giorno del pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 e 10, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995; 5) accertare e dichiarare l'illegittimità degli interessi applicati ai ruoli, cartelle e avv. add. impugnati, per violazione dell'art. 7 comma 2 sexsies e 2 septies, Legge 106/2011 (interessi applicati successivamente al 13 luglio 2011), dell'art. 3 commi 1 e 3 della Legge 241/1990 e dell'art. 7 della Legge 212/2000 (omessa indicazione degli elementi su cui è stato basato il calcolo degli interessi nonché della data di decorrenza degli stessi), nonché della Costituzione.
Il Tribunale, ritenuta tempestiva l'opposizione e sussistente l'interesse ad agire, ha rilevato trattarsi di crediti previdenziali che dovevano essere versati entro il 16 febbraio 2021 e la cui prescrizione non era maturata, sia per la sospensione dei termini in periodo di emergenza VI (l'art. 103 D.L. 17 marzo 2020 n. 18), sia per l'assorbente rilievo che la prescrizione era stata interrotta dalla comunicazione di avviso bonario depositata dall' ricevuta dal il 19.11.2019 e non CP_1 Pt_1 specificamente contestata.
L'eccezione di decadenza era infondata, stante il disposto della L. n.122 del 30.7.2010 di conversione del D.L.78 del 31 maggio 2010.
“In particolare l'art.38 comma 12 dispone che “Le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.” Ne consegue che, in applicazione di tale previsione che di fatto sospende, nel predetto periodo, gli effetti della decadenza di cui al citato art. 25, è consentito all'Istituto di procedere all'iscrizione a ruolo di tutti i crediti, anche riferiti a periodi di competenza precedenti, omessi, accertati e notificati, nel rispetto dei termini di prescrizione, a decorrere dal 1 gennaio 2004. Ma vi è di più. La giurisprudenza di legittimità più recente ha affermato il principio per cui i termini di decadenza di cui alla succitata norma non si no applicare ai contributi previdenziali: “L'interpretazione complessiva della normativa attualmente vigente conduce a ritenere che i termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 non siano applicabili ai crediti degli enti previdenziali destinatari di una disciplina speciale per l'iscrizione a ruolo e la relativa opposizione” (Cass. civ., sez. lav., 29/04/2021, n.11348).
Era infine generica la contestazione relativa al difetto di motivazione sulle modalità di calcolo e sulla data di decorrenza degli interessi: il riferimento era ad un diverso tipo di crediti (quelli tributari), e comunque l'opponente non aveva nemmeno specificato in che cosa consisterebbe il presunto errore. In ogni caso un eventuale vizio in punto interessi non avrebbe potuto travolgere l'intero avviso di addebito ovvero determinarne la nullità, dovendo il giudice, comunque, pronunciare sul merito della pretesa contributiva, in base alle stesse regole dell'opposizione a decreto ingiuntivo (così, tra le altre, Cass. n. 14149/2012 e Cass. n. 1046/2014).
Avverso detta sentenza ha interposto appello il con cinque motivi. Pt_1
Nonostante rituale notifica non si è costituito l' . CP_1
Sostituita l'udienza del 20.2.2024 con il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°° Questi i motivi di impugnazione:
1.fondatezza del giudizio di accertamento negativo in caso di notifica di un verbale di accertamento o comunicazione di debito. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, atteso che la questione dell'interesse ad agire è stata decisa dal giudice conformemente all'assunto di parte ricorrente.
2. omessa pronuncia sulla eccezione di mancata prova del credito per mancato accertamento da parte di della maggiore contribuzione Controparte_2
IVS dovuta alla Gestione Commercianti (eccezione sollevata solo in udienza a seguito della deduzione, contenuta nella comparsa di risposta dell circa la CP_1 spettanza di tali contributi a conguaglio, in funzione di redditi superiori al minimale). Sostiene l'appellante che solo l' poteva operare tale Controparte_2 rideterminazione, e poiché era ancora in essere la causa tributaria vertente su tale accertamento, l' non avrebbe potuto procedere all'iscrizione a ruolo, mancando CP_1 perciò la prova documentale del credito.
Il motivo è infondato.
La temporanea carenza di potere-dovere dell' di agire in via esecutiva derivante CP_1 dall'avvenuta proposizione dell'azione di accertamento negativo avanti al giudice tributario è infatti circostanza evidentemente conosciuta ab initio dall'opponente, che avrebbe dovuto farla valere con l'opposizione, non essendo la relativa deduzione scaturita dalla difesa dell' come affermato in appello. L' aveva peraltro CP_1 CP_1 immediatamente eccepito, nella stessa udienza, la tardività dell'eccezione.
3. inesistenza giuridica dell'avviso bonario notificato a mezzo PEC non registrata nei pubblici registri.
La questione è stata più volte affrontata da questa Corte, da ultimo con sentenza n. 3090/22 pubblicata il 18.7.2022, le cui condivisibili motivazioni (riguardanti l'avviso di addebito, con principi applicabili anche in tema di avviso bonario) si riportano ai sensi e per goi effetti dell'art. 118 disp att cpc:
“
6. I vizi denunciati, inoltre, così come correttamente affermato dal Tribunale, devono pure ritenersi sanati ex art. 156 c.p.c.
6.1. Sul punto è sufficiente osservare che la società appellante non nega di avere ricevuto il 24.11.2017 e il 14.12.2017 le PEC con le quali sono stati rispettivamente notificati i due avvisi di addebito in discussione.
6.2. Per consolidata giurisprudenza di legittimità “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisse una mera irregolarità la mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" e
l'inserimento del codice fiscale del soggetto notificante, essendo pacifico tra le parti l'avvenuto perfezionamento della notifica)” (Cass. SU n. 23620/2018). Ed ancora “ l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nel caso affrontato dalla Cassazione il file era in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. n.7665/2016).
6.3. Le contrarie argomentazioni del gravame, con cui si assume che la notifica sarebbe inesistente e quindi nessuna sanatoria sarebbe configurabile hanno alcun supporto giuridico e si pongono in contrasto con i richiamati princìpi di diritto (anche successivamente ribaditi cfr Cass. n. 6417/2019) 6.4. L'asserita violazione della procedura di notifica dettata dal messaggio è CP_1 assolutamente inidonea ad incidere sulla validità della stessa, avendo gli atti raggiunto il loro scopo.
6.5. Le ulteriori contestazioni sono inidonea a supportare l'accoglimento del gravame non solo per ragioni già sopra esposte, ma anche perché disattese già dalla giurisprudenza di legittimità.
6.6. Ed invero, “In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Cass. n. 30948/2019). La notifica della cartella di pagamento così come quella dell'avviso di addebito può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), dove il concessionario della riscossione o lo stesso ha provveduto a inserire nel CP_1 messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF
- cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta.
6.7. Va, altresì, aggiunto che ai sensi dell'art. 22, comma 3 del CAD - come modificato dall'art. 66, comma 1, del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 - «Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.
6.8. Nel caso in esame un tale espresso disconoscimento non è mai intervenuto, dovendosi precisare che non sono certo sufficienti formule di stile generiche, necessitando di contro puntuali e circostanziate contestazioni.
6.9. Infine, in ordine alla contestata provenienza della PEC da un indirizzo non presente nei registri INI-PEC e IPA, va osservato che con precipuo riferimento alla notifica degli avvisi di addebito, l'art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 stabilisce che «L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della CP_1 polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento». Siffatta disposizione legislativa prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario debba risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo dunque a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.
6.9.1. Dal canto suo, il d.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
6.9.2. L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e l'art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, l. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni”.
4.erronea pronuncia sulla prescrizione. Il Tribunale, come visto, aveva identificato il termine a quo di prescrizione nella scadenza dei termini per il pagamento dei contributi, individuandola nel 16 Febbraio 2016, ed aveva ritenuto interrotto in termine quinquennale dall'avviso bonario ricevuto dal 19.11.2019. Pt_1
Lamenta l'appellante che, stante la decorrenza della prescrizione dei contributi dal momento in cui scadono i termini per il pagamento (30/11/2015) ed in assenza di atti interruttivi idonei, la prescrizione era maturata il 30.11.2020, e ciò anche volendo considerare operante la sospensiva “VI”.
Il motivo non si confronta con la pronuncia, che fa leva sull'effetto interruttivo della notifica dell'avviso bonario, non tenuto in considerazione dal gravame.
5. erronea pronuncia sulla decadenza ex art. 25 comma 1 d. lgs. n. 46/99 L'appellante critica la pronuncia in punto decadenza riproponendo la tesi sostenuta in primo grado. La norma invocata, ed applicabile, prevede che: “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”. Osserva la Corte che detta norma pone, pacificamente, una decadenza di natura meramente processuale dal potere di iscrizione a ruolo, sicché non determina effetti estintivi dell'obbligo contributivo determinati dal verificarsi della decadenza in questione (Cass. 27726/2019), né esime il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell' an e nel quantum (Cass. 1558/2020). Il giudice di primo grado si è pronunciato sulla pretesa dell riguardante il Pt_2 credito portato dall'opposto avviso di addebito, che nel merito non è stato oggetto di alcuna specifica contestazione, sicché pretesa creditoria dell' è fondata. Pt_2
In conclusione, l'appello è del tutto infondato e come tale va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi, con riferimento al valore della domanda. Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 960,00 oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 20/02/2024
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste