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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/07/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2516/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 2516/2023 del ruolo generale
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. CARRICATO FRANCESCO, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. TRAVAGLI SUSANNA, elettivamente domiciliati come in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: “ I difensori delle parti, muniti di debito potere nel proprio mandato, dichiarano in nome e per conto dei propri assistiti di rinunciare alla domanda di divorzio inizialmente proposta, con accettazione reciproca della rinuncia avversaria, a spese di lite compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 1 Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio, chiedendo la regolamentazione delle relative condizioni.
Si è costituito in giudizio il resistente in epigrafe indicato, il quale ha aderito alle domande sullo status, ma chiedendo una diversa regolamentazione delle condizioni aventi contenuto patrimoniale.
Con sentenza n. 596/2024 del 16.7.2024 il tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e disposto la rimessione delle parti avanti il giudice relatore per la prosecuzione del procedimento sulla domanda di divorzio, ossia per la precisazione congiunta delle medesime conclusioni individuate per la separazione personale, come da accordo raggiunto dai coniugi a verbale dell'udienza del 15.5.2024.
Con ordinanza del 22.7.2024 il giudice relatore ha fissato l'udienza di comparizione delle parti, onerandole di depositare telematicamente la prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 18.6.2025, i procuratori delle parti, muniti di specifica procura speciale, hanno dichiarato, rispettivamente, di rinunciare alla domanda di divorzio e di accettare la rinuncia a spese di lite interamente compensate.
Il Collegio, stante il potere conferito dalle parti ai difensori, prende atto delle dichiarazioni formulate a verbale di udienza e, stante la loro regolarità, dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art. 306 cpc.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti, dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, ferma la sentenza di separazione n. 596/2024 emessa in data 22.07.2025 nel presente procedimento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta di scioglimento del matrimonio, così provvede:
A. DICHIARA l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 cpc.
B. DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 15.07.2025
Il Presidente rel. dott. Federica Abiuso
Pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 2516/2023 del ruolo generale
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. CARRICATO FRANCESCO, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. TRAVAGLI SUSANNA, elettivamente domiciliati come in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: “ I difensori delle parti, muniti di debito potere nel proprio mandato, dichiarano in nome e per conto dei propri assistiti di rinunciare alla domanda di divorzio inizialmente proposta, con accettazione reciproca della rinuncia avversaria, a spese di lite compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 1 Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio, chiedendo la regolamentazione delle relative condizioni.
Si è costituito in giudizio il resistente in epigrafe indicato, il quale ha aderito alle domande sullo status, ma chiedendo una diversa regolamentazione delle condizioni aventi contenuto patrimoniale.
Con sentenza n. 596/2024 del 16.7.2024 il tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e disposto la rimessione delle parti avanti il giudice relatore per la prosecuzione del procedimento sulla domanda di divorzio, ossia per la precisazione congiunta delle medesime conclusioni individuate per la separazione personale, come da accordo raggiunto dai coniugi a verbale dell'udienza del 15.5.2024.
Con ordinanza del 22.7.2024 il giudice relatore ha fissato l'udienza di comparizione delle parti, onerandole di depositare telematicamente la prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 18.6.2025, i procuratori delle parti, muniti di specifica procura speciale, hanno dichiarato, rispettivamente, di rinunciare alla domanda di divorzio e di accettare la rinuncia a spese di lite interamente compensate.
Il Collegio, stante il potere conferito dalle parti ai difensori, prende atto delle dichiarazioni formulate a verbale di udienza e, stante la loro regolarità, dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art. 306 cpc.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti, dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, ferma la sentenza di separazione n. 596/2024 emessa in data 22.07.2025 nel presente procedimento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta di scioglimento del matrimonio, così provvede:
A. DICHIARA l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 cpc.
B. DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 15.07.2025
Il Presidente rel. dott. Federica Abiuso
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