TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/04/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 4731/2021, avente ad oggetto: appalto pubblico
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Giuseppe Parte_1
Costanzo, giusta procura in atti)
Parte attrice
E
in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Domenico Controparte_1
Zampelli, giusta procura in atti)
Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate all'udienza 26/9/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. In data 22/5/2019 le parti stipulavano il contratto di appalto pubblico avente ad oggetto l'adeguamento e miglioramento sismico della casa comunale
(con atto rep. nr. 12). In data 21/10/2019 (not. prot. nr. 5784) veniva disposta la consegna parziale dei lavori, prevedendosi che la consegna totale sarebbe avvenuta in seguito allo sgombero dell'area del cantiere da personale e arredi. Con il verbale di consegna parziale dei lavori venivano disposte ed eseguite (circostanza non oggetto di contestazione entro i termini di rito) le seguenti opere: recinzione del cantiere;
fornitura e installazione di opere provvisorie;
posizionamento delle baracche per uffici, personale e servizi;
montaggio degli impianti di cantiere;
delimitazione dell'aree di scavo, lavorazione e stoccaggio;
installazione della segnaletica di cantiere e di sicurezza;
installazione del cartellone di cantiere;
individuazione delle aree per deposito materiali. Successivamente l'amministrazione predisponeva una variante in corso d'opera e fissava al 15/10/2020 la data di consegna e ripresa dei lavori e di corresponsione dell'anticipazione sul
p. 1/3 compenso. Al 4/6/2021 tale ripresa non avveniva, pertanto, parte attrice riteneva di esercitare il recesso dal contratto ex art. 5, co. 12 D.M.
49/2018. Su tali premesse, conveniva in giudizio l'ente comunale per la risoluzione (in tali termini è stata proposta l'azione) del contratto per inadempimento della stazione appaltante e per il risarcimento danni.
Si costituiva in giudizio l'ente comunale, il quale, nei termini di rito, deduceva che la mancata consegna dei lavori era dipesa da problematiche relative al mancato rilascio di un'autorizzazione sismica da parte del Genio
Civile e deduceva, altresì, di aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione quando gli ostacoli alla consegna e alla ripresa dei lavori erano venuti meno. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda per insussistenza di un proprio inadempimento.
2. Parte attrice ha depositato la nota del 4/6/2021 avente ad oggetto il recesso dal contratto di appalto. Non vi è prova, tuttavia, che tale documentato sia stato effettivamente inoltrato all'ente comunale, dunque, che sia giunto nella sua sfera di conoscibilità, atteso che parte attrice non ha provato né di averlo effettivamente inoltrato a mezzo pec (come indicato nell'atto stesso), né tanto meno di averlo trasmesso in altro modo. In giudizio, poi, non ha chiesto accertarsi il valido esercizio del diritto di recesso, ma ha proposto altra domanda avente ad oggetto la risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante.
3. Ciò premesso, dalla lettura degli atti di causa emerge in modo inequivoco che l'inadempimento imputato alla stazione appaltante è quello relativo alla mancata consegna totale dei lavori per fatto ad essa imputabile, in particolare, per la necessità di acquisire l'autorizzazione sismica (circostanza accertata anche dal C.T.U.). Se così è, si rileva che
“negli appalti di opere pubbliche, la consegna dei lavori costituisce un obbligo della P.A., il cui inadempimento è fonte di responsabilità contrattuale, ma non attribuisce all'appaltatore il diritto di risolvere il contratto, né di avanzare pretese risarcitorie, bensì solo la facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto che, se non accolta, comporta un diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. Infatti, un diritto al risarcimento del danno può venire in considerazione solo se
l'appaltatore ha preventivamente esercitato la facoltà di recesso, dovendosi altrimenti presumere che egli abbia considerato ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante” (Corte
Appello Firenze, Sez. Spec. Impresa, 27/9/2024, n.1630). Nello stesso, “in tema di appalti pubblici, in caso di ritardo nell'adempimento per fatto dell'amministrazione appaltante, non trova applicazione la disciplina
p. 2/3 civilistica in materia di risoluzione del contratto bensì la norma speciale di cui all'art. 10, comma 8, del d.P.R. n. 1063 del 1962 (Capitolato generale di appalto delle opere pubbliche), che riconosce all'appaltatore la sola facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale consegue il sorgere del diritto al compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo. La "ratio" della previsione è quella di assicurare all'Amministrazione la possibilità di valutare l'opportunità di mantenere in vita il rapporto, ovvero di adottare una diversa determinazione in vista dell'eventuale superamento degli originari limiti di spesa, in considerazione del fatto che all'appaltatore sarà dovuto il rimborso di
"maggiori oneri", a titolo indennitario, per avere egli esercitato la facoltà di recesso” (Cassazione, sez. I, ord. nr. 18897/2020).
Alla stregua di quanto innanzi, si rileva che, seppure abbia trovato conferma l'imputabilità alla pubblica amministrazione della mancata consegna e ripresa dei lavori nel termine indicato, non può trovare accoglimento la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dalla parte attrice. Il ritardo nella consegna dei lavori, infatti, legittima l'appaltatore a formulare domanda di risarcimento dei danni, domanda, che, tuttavia, richiede che l'istante abbia validamente e formalmente esercitato il recesso dal contratto. Nella fattispecie non vi è prova che parte attrice abbia validamente esercitato tale recesso, atteso che, come già detto, non vi è prova dell'invio a mezzo pec, né in altra forma del documento del 4/6/2021.
Neppure può essere tratta prova del valido esercizio del diritto di recesso dal contegno processuale tenuto dall'ente, il quale non ha confermato la ricezione del suindicato documento del 4/6/2021 ed ha dedotto di aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione una volta che l'iter volto alla risoluzione delle problematiche amministrative che avevano comportato la mancata consegna dei lavori stava volgendo al termine.
4. Per quanto innanzi, la domanda è rigettata.
5. Spese di lite compensate, attesa la novità delle questioni oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa e/o ulteriore domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa tra le parti le spese di lite, incluse quelle di C.T.U.
Benevento, 1° aprile 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 4731/2021, avente ad oggetto: appalto pubblico
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Giuseppe Parte_1
Costanzo, giusta procura in atti)
Parte attrice
E
in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Domenico Controparte_1
Zampelli, giusta procura in atti)
Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate all'udienza 26/9/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. In data 22/5/2019 le parti stipulavano il contratto di appalto pubblico avente ad oggetto l'adeguamento e miglioramento sismico della casa comunale
(con atto rep. nr. 12). In data 21/10/2019 (not. prot. nr. 5784) veniva disposta la consegna parziale dei lavori, prevedendosi che la consegna totale sarebbe avvenuta in seguito allo sgombero dell'area del cantiere da personale e arredi. Con il verbale di consegna parziale dei lavori venivano disposte ed eseguite (circostanza non oggetto di contestazione entro i termini di rito) le seguenti opere: recinzione del cantiere;
fornitura e installazione di opere provvisorie;
posizionamento delle baracche per uffici, personale e servizi;
montaggio degli impianti di cantiere;
delimitazione dell'aree di scavo, lavorazione e stoccaggio;
installazione della segnaletica di cantiere e di sicurezza;
installazione del cartellone di cantiere;
individuazione delle aree per deposito materiali. Successivamente l'amministrazione predisponeva una variante in corso d'opera e fissava al 15/10/2020 la data di consegna e ripresa dei lavori e di corresponsione dell'anticipazione sul
p. 1/3 compenso. Al 4/6/2021 tale ripresa non avveniva, pertanto, parte attrice riteneva di esercitare il recesso dal contratto ex art. 5, co. 12 D.M.
49/2018. Su tali premesse, conveniva in giudizio l'ente comunale per la risoluzione (in tali termini è stata proposta l'azione) del contratto per inadempimento della stazione appaltante e per il risarcimento danni.
Si costituiva in giudizio l'ente comunale, il quale, nei termini di rito, deduceva che la mancata consegna dei lavori era dipesa da problematiche relative al mancato rilascio di un'autorizzazione sismica da parte del Genio
Civile e deduceva, altresì, di aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione quando gli ostacoli alla consegna e alla ripresa dei lavori erano venuti meno. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda per insussistenza di un proprio inadempimento.
2. Parte attrice ha depositato la nota del 4/6/2021 avente ad oggetto il recesso dal contratto di appalto. Non vi è prova, tuttavia, che tale documentato sia stato effettivamente inoltrato all'ente comunale, dunque, che sia giunto nella sua sfera di conoscibilità, atteso che parte attrice non ha provato né di averlo effettivamente inoltrato a mezzo pec (come indicato nell'atto stesso), né tanto meno di averlo trasmesso in altro modo. In giudizio, poi, non ha chiesto accertarsi il valido esercizio del diritto di recesso, ma ha proposto altra domanda avente ad oggetto la risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante.
3. Ciò premesso, dalla lettura degli atti di causa emerge in modo inequivoco che l'inadempimento imputato alla stazione appaltante è quello relativo alla mancata consegna totale dei lavori per fatto ad essa imputabile, in particolare, per la necessità di acquisire l'autorizzazione sismica (circostanza accertata anche dal C.T.U.). Se così è, si rileva che
“negli appalti di opere pubbliche, la consegna dei lavori costituisce un obbligo della P.A., il cui inadempimento è fonte di responsabilità contrattuale, ma non attribuisce all'appaltatore il diritto di risolvere il contratto, né di avanzare pretese risarcitorie, bensì solo la facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto che, se non accolta, comporta un diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. Infatti, un diritto al risarcimento del danno può venire in considerazione solo se
l'appaltatore ha preventivamente esercitato la facoltà di recesso, dovendosi altrimenti presumere che egli abbia considerato ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante” (Corte
Appello Firenze, Sez. Spec. Impresa, 27/9/2024, n.1630). Nello stesso, “in tema di appalti pubblici, in caso di ritardo nell'adempimento per fatto dell'amministrazione appaltante, non trova applicazione la disciplina
p. 2/3 civilistica in materia di risoluzione del contratto bensì la norma speciale di cui all'art. 10, comma 8, del d.P.R. n. 1063 del 1962 (Capitolato generale di appalto delle opere pubbliche), che riconosce all'appaltatore la sola facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale consegue il sorgere del diritto al compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo. La "ratio" della previsione è quella di assicurare all'Amministrazione la possibilità di valutare l'opportunità di mantenere in vita il rapporto, ovvero di adottare una diversa determinazione in vista dell'eventuale superamento degli originari limiti di spesa, in considerazione del fatto che all'appaltatore sarà dovuto il rimborso di
"maggiori oneri", a titolo indennitario, per avere egli esercitato la facoltà di recesso” (Cassazione, sez. I, ord. nr. 18897/2020).
Alla stregua di quanto innanzi, si rileva che, seppure abbia trovato conferma l'imputabilità alla pubblica amministrazione della mancata consegna e ripresa dei lavori nel termine indicato, non può trovare accoglimento la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dalla parte attrice. Il ritardo nella consegna dei lavori, infatti, legittima l'appaltatore a formulare domanda di risarcimento dei danni, domanda, che, tuttavia, richiede che l'istante abbia validamente e formalmente esercitato il recesso dal contratto. Nella fattispecie non vi è prova che parte attrice abbia validamente esercitato tale recesso, atteso che, come già detto, non vi è prova dell'invio a mezzo pec, né in altra forma del documento del 4/6/2021.
Neppure può essere tratta prova del valido esercizio del diritto di recesso dal contegno processuale tenuto dall'ente, il quale non ha confermato la ricezione del suindicato documento del 4/6/2021 ed ha dedotto di aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione una volta che l'iter volto alla risoluzione delle problematiche amministrative che avevano comportato la mancata consegna dei lavori stava volgendo al termine.
4. Per quanto innanzi, la domanda è rigettata.
5. Spese di lite compensate, attesa la novità delle questioni oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa e/o ulteriore domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa tra le parti le spese di lite, incluse quelle di C.T.U.
Benevento, 1° aprile 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 3/3