Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. GI De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1068/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. ROMEO SALVATORE
Appellante nei confronti di:
(P.Iva ), già in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GIUGNO
DAVIDE EP
TR RI, n.q. di erede di TR EP, contumace
, contumace Controparte_3
Appellati
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le seguenti parti hanno così concluso:
appellante: “insiste nelle domande tutte, anche istruttorie, formulate nell'atto introduttivo
l'ammissibilità dell'appello e la regolarità della notifica, richiamati i motivi di gravame, si insiste nell'accoglimento di tutte le domande proposte con l'atto di appello e si chiede il rigetto di tutte le domande, eccezioni e difese formulate dalle appellate, in quanto infondate in fatto e in diritto. Chiede, infine, che la causa venga posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”;
società appellata: “si riporta a quanto esposto in seno alla Comparsa di Costituzione in
Appello le cui conclusioni si riportano e si chiede di Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza n. 1911/2018 emessa dal Tribunale di Marsala con condanna dell'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese di lite sostenute per il secondo grado di giudizio;
Rigettare l'appello proposto dall'appellante perché destituito di fondamento giuridico e fattuale;
Condannare l'attore ex art. 96 c.p.c. attesa
l'evidente infondatezza dell'appello. Infine, si chiede che la causa venga posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 9/5/2019 ha proposto appello avverso Parte_1 Parte_1
la sentenza n. 1119/2019 resta dal Tribunale di Marsala il 20/11/2018, con cui è stata disattesa la pretesa risarcitoria avanzata a seguito di sinistro stradale nei confronti di
[...]
BI GI (e poi dei suoi eredi collettivamente e impersonalmente) e CP_2
, contestando la statuizione per diverse ragioni. Controparte_3
Costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, Controparte_4
contestando le doglianze dell'appellante.
Senza incombenti istruttori, dopo rinnovazione della notificazione verso l'unica erede di
BI GI (giusta certificazione acquisita), e la precisazione delle conclusioni mediante note di trattazione scritta, giusta ordinanza del 15 novembre 2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 ***
Con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, aveva Parte_1
chiesto, ad (già , a BI GI e a Controparte_1 Controparte_2
, il risarcimento dei danni patiti a seguito di sinistro stradale Controparte_3
occorso il 1° novembre 2013. Aveva narrato l'attore che, mentre “si portava in prossimità delle strisce pedonali per attraversare in sicurezza” la via Alberto Favan nel Comune di
Salemi (TP), alle ore 21:30, venne urtato da un'autovettura targata CE981CT, rovinando al suolo e riportando gravi lesioni. Nel contraddittorio con l'impresa assicurativa, il proprietario (e poi i suoi eredi) e il conducente del veicolo, che aveva contestato ogni avversa deduzione, la pretesa, riscontrato che l'attore non aveva assolto al proprio onere probatorio sul danno derivatogli, come detto, è stata disattesa dal Tribunale di Marsala.
Col gravame, contesta le ragioni poste a fondamento della statuizione, basata sull'assunto di non avere il danneggiato fornito, con il compendio probatorio offerto, piena prova del nesso causale tra le lesioni riportate e il sinistro, evidenziando che sulla dinamica e sulla responsabilità la pretesa è stata accolta: evidenzia invece che il consulente tecnico d'ufficio ha riconosciuto la sussistenza del nesso causale e che il giudice di prime cure avrebbe dovuto condividerne le conclusioni.
Ebbene, le doglianze, strutturate in due motivi che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, risultano fondate per le seguenti sintetiche considerazioni.
Ribadito che non vi è più questione sulla responsabilità, vale innanzitutto osservare che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare la domanda, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore, a mente del disposto di cui all'art. 2697 c.c. Ancora il Supremo
Collegio con la sentenza n. 36638 del 25/11/2021 ha chiarito che il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta CTU “ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione
(cfr. Cass., 3/3/2011, n. 5148), specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 dalle conclusioni del CTU”.
Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale non ha ritenuto provata la sussistenza del nesso causale tra le lesioni riportate dal danneggiato e la dinamica dell'incidente descritta dallo stesso, evidenziando che il referto del presidio ospedaliero versato in atto riguardasse soggetto diverso dal danneggiato.
Sul punto, devesi evidenziare che nel fascicolo digitale versato nel presente giudizio da risultano inseriti due certificati di pronto soccorso, di pari data (1/11/2013): il n. Parte_1
8194, richiamato dall'appellante (cfr. pag. 7, atto di appello) e allo stesso riferibile, e il n.
8196, riguardante che era invece (cfr. deduzioni di prime cure) trasportato Persona_1
sull'autoveicolo che investì . Parte_1
Ebbene, dalla disamina della produzione cartacea di prime cure solo il secondo certificato risulta versato, risultando quindi che il referto n. 8194 è stato prodotto tardivamente ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Tuttavia, che lo stesso possa utilizzarsi emerge dalle seguenti circostanze;
detto viene espressamente richiamato nella relazione del perito medico dell'assicurazione; inoltre, dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio emerge che l'appellante “in seguito all'incidente stradale accadutogli il 01.11.2013 nella città di Salemi, ha riportato: severa contusione alle ginocchia, bilateralmente, e meniscopatia moderata contusione alla spalla destra e all'emitorace omolaterale” e che il nesso di causalità “è diretto e soddisfa tutti i criteri medico-legali utili al riguardo: 1) il rapporto cronologico: istantaneità fra l'evento traumatico e l'assistenza sanitaria;
2) il rapporto topografico: per la corrispondenza fra le sedi delle lesioni e il luogo di applicazione della vis vulnerandi;
3) il rapporto di compatibilità qualitativa e quantitativa per la capacità dell'evento traumatico di produrre le lesioni di ” (cfr. pagg. 5-6, consulenza medico-legale, Dott. Parte_1
), lasciando intendere di avere potuto consultarlo. Persona_2
Dalla consulenza tecnica d'ufficio risulta in ogni caso che “si terrà conto, nella valutazione del danno, dello status ante l'incidente stradale, accaduto al ricorrente all'età di 63, epoca in cui erano sicuramente presenti alterazioni degenerative articolari
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 conseguenti alla malattia artrosica polidistrettuale e processi degenerativi del sistema nervoso periferico conseguenti al diabete mellito di cui Egli è attualmente affetto” (cfr. ancora consulenza del 5/2/2018, pag. 7).
Il consulente tecnico conclude dunque affermando che: “le lesioni riportate da Parte_1
sono etiologicamente riconducibili al sinistro dello 01.11.2013”; “Dalle lesioni
[...]
di cui si sia accertato il suddetto nesso etiologico è derivato un periodo di inabilità temporanea così definibile: ITA AL 100% GIORNI QUINDICI ITP AL 50% GIORNI
VENTI”; “Alle lesioni anzidette sono residuati postumi che comportano un'invalidità permanente (danno biologico permanente) così concretizzabile: Danno biologico permanente: DUE PER CENTO Danno morale da valutare equitativamente” (cfr. ancora
CTU, pagg. 10-11).
Quanto esposto, trova conferma peraltro nella documentazione relativa alle visite mediche alle quali si è sottoposto il danneggiato nei mesi immediatamente successivi all'incidente, nel modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. modulo CAI) e nella deposizione resa dal teste Quest'ultimo, in particolare, ha dichiarato Persona_1
che: “improvvisamente, mio fratello ha frenato repentinamente, tanto che ho battuto la testa e la spalla al parabrezza;
mi sono fatto male;
dopo qualche secondo dalla frenata ho sentito un urto;
entrambi siamo scesi dall'auto e mi sono accorto che c'era una persona a terra”; “il pedone non riusciva a camminare poiché era stato urtato alla gamba;
“lo abbiamo soccorso ed accompagnato in ospedale, dove mi sono fatto visitare anch'io” (cfr. verbale di udienza del 16/1/2018, primo grado).
Tanto considerato, la mera mancanza in atti del certificato di pronto soccorso risulta superabile considerando tutto il compendio documentale versato, ivi compresa la relazione di parte della compagnia assicurativa che (come anticipato) quel certificato menziona.
Perciò, devesi riconoscere la sussistenza del nesso causale tra le lesioni patite da
[...]
e la descritta dinamica del sinistro occorso l'1/11/2013. Parte_1
Ne consegue che, in riforma della impugnata statuizione, la pretesa risarcitoria merita accoglimento, e l'appellante ha diritto al risarcimento dei danni patiti - risultando assorbita
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 ogni altra questione (domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla società appellata) -.
Venendo alle voci di danno prospettate (dettagliatamente negli atti del giudizio di primo grado), esse attengono: a) al danno alla persona complessivamente patito;
b) al danno morale;
c) al danno patrimoniale per le prestazioni sanitarie di cui ha fruito.
Tali richieste risultano solo in parte fondate: principiando dal danno biologico, che indica nella percentuale del 10%, esso si ricollega ai postumi riassunti nella Parte_1
relazione (principale e integrativa) del CTU, che risulta coerente e lineare, logicamente sviluppata, i cui risultati si condividono.
Segnatamente, l'esperto ha evidenziato che ha riportato: severa contusione alle Parte_1
ginocchia, bilateralmente, e meniscopatia moderata, contusione alla spalla destra e all'emitorace omolaterale. Secondo la relazione iniziale, detti postumi hanno comportato: periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 15, periodo di inabilità temporanea parziale al 50% giorni 20, e una menomazione dell'integrità psico-fisica, intesa quale
“danno biologico permanente” in misura pari al 2%. Tale risultato è oggetto di ulteriori contestazioni dell'appellante, che lamenta l'esiguità della valutazione dell'ausiliario del giudice: che però si scontrano con le risposte fornite da quest'ultimo sin dal primo grado, laddove aveva evidenziato che il quadro sintomatologico presentato dal danneggiato risultava coerente col diario clinico precedente al sinistro, e non correlabile a quanto derivato da quest'ultimo. In altri termini, l'esperto ha escluso il nesso causale tra le lesioni ascrivibili all'incidente e le complessive condizioni dell'infortunato, e su tale aspetto generiche sono risultate le doglianze prospettate (in prime cure, ad esempio, si era soffermato – cfr. note conclusionali – su ipotetici 'appiattimenti' di taluni consulenti sulle posizioni delle compagnie assicurative).
Ai postumi residuati, poi, integranti danno biologico, va poi aggiunto il danno morale, da sofferenza soggettiva derivante da fatto in astratto integrante fattispecie penalmente rilevante, che nel caso di specie all'evidenza emerge dagli effetti dei citati postumi;
detto ben può liquidarsi, stante la difficoltà di una precisa stima e in difetto di criteri normativi specifici, in una percentuale del danno biologico complessivo, che si determina nel 20%
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 (come peraltro suggerito da col prospetto allegato alle note conclusive di prime Parte_1
cure).
Quanto al danno patrimoniale richiesto, il riferimento alle spese mediche per € 1.502,00, voce ritenuta congrua dal consulente, e con importo da rivalutare a oggi;
invece, la voce
'altre spese', presente nel già richiamato prospetto allegato alle note conclusive, oltre a non essere meglio specificata e documentata, non trova riscontro nel precedente prospetto versato all'avvio del giudizio da (quello ove si fa riferimento alle tabelle di Parte_1
liquidazione al 2014), e va quindi esclusa.
Sviluppando i calcoli, si perviene ai seguenti risultati, così schematizzati: tabella di riferimento di cui al dm. 16/7/2024 ex art. 139 codice assicurazioni: età del danneggiato alla data del sinistro 64 anni punto base danno permanente € 947,30, valore giornaliero per ITP € 55,24 danno biologico permanente € 1.521,36 invalidità temporanea totale € 828,60 invalidità temporanea parziale al 50% € 552,40 totale danno biologico temporaneo € 1.381,00 danno morale (20%) € 580,47 spese mediche € 1.502,00 pari oggi a € 1.828,00
TOTALE COMPLESSIVO: € 5.310,83
A questo importo, poi, vanno aggiunti gli interessi da ritardato pagamento: difatti, la somma sin qui liquidata, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione;
ciò in quanto nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della Suprema
Corte con sentenza 17/2/1995, n° 1712 (ribadito da Cassazione sez. II civile sentenza
3/12/1997 n° 12262, nonché da Cassazione civile sez. III, 10 marzo 2000 n° 2796) sulla
“somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Effettuati i calcoli (con devalutazione all'epoca del sinistro e rivalutazione ad oggi), a partire dalla data della sentenza, gli interessi sull'ammontare complessivo cui si perviene di € 5.940,83 (comprensivo di € 630,00 per interessi da ritardato pagamento, calcolati secondo quanto appena spiegato, sulla posta via via rivalutata), al cui pagamento vanno condannati i convenuti in solido, proseguono al tasso legale fino al saldo.
Quanto alla condanna alle spese di lite, sul punto, la regola generale è prevista dall'art. 91
c.p.c., ai sensi del quale “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte”. In sede di legittimità, è stato precisato che il principio di causazione “unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza
7/3/2024 n. 6144). In particolare, “il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale” (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza
24/03/2015 n. 5842).
Ebbene, è innegabile che nella fattispecie in esame ha dovuto avviare il Parte_1
giudizio per ottenere il ristoro del danno patito a seguito del sinistro occorso l'1/11/2013; emerge quindi la soccombenza degli appellati. D'altronde, è da evidenziare che
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 “l'accoglimento parziale di una singola domanda non genera reciproca soccombenza, che si verifica solo con pluralità di domande contrapposte o accoglimento parziale di una domanda con più capi, Ciò non comporta condanna alle spese per la parte vittoriosa, ma può giustificare una compensazione delle spese, se presenti i presupposti dell'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cassazione civile sez. III 3/9/2024 n. 23641), norma espressamente richiamata dall'art. 91 c.p.c.
Pertanto, gli appellati andavano e vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore di , e dette spese Parte_1
vengono liquidate nell'intero in complessivi € 4.300,00 (d.m. 55/2014 tabelle vigenti), oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.).
Anche le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico degli appellati in solido, e vengono liquidate, in € 3.200,00 per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.).
Conclusivamente, l'appello proposto va accolto e la sentenza impugnata riformata,
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da , con atto di citazione Parte_1
del 6/5/2019 avverso la sentenza n. 1119/2018 resa dal Tribunale di Marsala il 20/11/2018,
e in riforma di detta sentenza: condanna (già , TR Controparte_1 Controparte_2
RI (n.q. di erede di TR EP) e , Controparte_3
in solido, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
5.940,83.= oltre interessi come per legge dalla data della presente decisione sino al completo soddisfo;
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 condanna (già , in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, TR RI (n.q. di erede di TR
EP) e , in solido, al pagamento in favore Controparte_3
dell'appellante delle spese del primo grado del giudizio, liquidate in € 4.300,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, IVA e CPA per legge (con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.).
Condanna già , in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, TR RI (n.q. di erede di TR
EP) e , in solido, al pagamento in favore Controparte_3
dell'appellante delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in € 3.200,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
(con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 24 aprile
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
GI De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10