TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 17/11/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Vecchietti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1355/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PI IC (Cod. Fisc.: C.F._1
) elettivamente domiciliata in VIA BARATTI N. 3 47121 FORLI' presso il difensore avv.
[...]
PI IC
opponente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. TROILO TOMMASO CF , C.F._2
elettivamente domiciliata in via San Nicola 4 CASOLI presso il difensore avv. TROILO
TOMMASO
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte opponente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, “contrariis reiectis”: • nel merito:
• revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome afferente a pretese perente per intervenuta prescrizione e/o decadenza ovvero perché comunque inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto,
e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avanzate dalla nei confronti Controparte_2
della Controparte_1
• nella denegata ipotesi di conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e/o di accoglimento delle pretese avanzate dalla Società opposta, dichiarare tenuta e condannare la Mercedes-Benz
[...]
– sede in Roma (RM), Via Giulio Vincenzo Bona, 110, Codice Controparte_3
Fiscale e Partita I.V.A.: –, dopo averne autorizzata, previa revoca/modifica P.IVA_3
dell'ordinanza a suo tempo emessa, la sua chiamata in causa, a tenere manlevata ed indenne la da qualsiasi statuizione pregiudizievole ovvero a rimborsarle le somme che Controparte_1
quest'ultima fosse tenuta a corrispondere, oltre ad interessi;
• in via subordinata istruttoria, nella denegatissima ed impensata ipotesi in cui dovesse residuare qualche remota perplessità in ordine alla ammissibilità ed alla fondatezza dell'opposizione ad ingiunzione proposta dalla ammettere – previa parziale revoca/modifica delle Controparte_1
ordinanze a suo tempo emesse e senza volersi invertire gli oneri probatori ex adverso incombenti –
tutte le richieste istruttorie dalla medesima formulate nella proprie memorie ex art. 171 ter, n. 2 e 3
c.p.c., e ad oggi non ammesse, con ogni conseguente declaratoria;
• in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A., spese generali come per legge”.
Per parte opposta:
La insiste per il rigetto dell'opposizione proposta, per la conferma del decreto Controparte_4
ingiuntivo opposto e, subordine per la condanna della al pagamento della somma Controparte_1
di 35.004,00 portate nelle fatture n. 680 del 31.10.22 e n. 47 del 31.1. 23, oltre interessi legali dalla data di esigibilità (ovvero dalla data di emissione della fattura) all'effettivo soddisfo o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, vinte le spese e competenze di giudizio. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società (di seguito anche “l'opponente” o “ ) citava in giudizio la Controparte_1 CP_1
società (di seguito anche “l'opposta” o “ ) per sentire disposta Controparte_2 CP_2
la revoca del decreto ingiuntivo n. 386 del 2023, in quanto relativo a pretese perente per prescrizione e/o decadenza e comunque infondate e, nella denegata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo e/o di accoglimento delle pretese dell'opposta, dichiarare tenuta e condannare la Controparte_5
a tenere manlevata ed indenne la da qualsiasi statuizione pregiudizievole
[...] CP_1
ovvero a rimborsarle le somme che quest'ultima fosse tenuta a corrispondere, oltre ad interessi.
L'opponente contestava la ricostruzione fattuale operata da controparte in ricorso. Allegava
l'opponente, in primo luogo, che l'importo ingiunto rappresenta una somma unilateralmente determinata a titolo di danni patiti per il mancato utilizzo dei mezzi e non un credito derivante dalla assunzione di obbligazioni.
Nel merito, ad avviso dell'opponente la pretesa risarcitoria derivante da supposti vizi dei mezzi venduti dalla è perenta per intervenuta decadenza e/o prescrizione ex art. 1495 c.c., in quanto CP_1
i mezzi sono stati acquistati con contratto sottoscritto nel marzo 2021, sono stati consegnati tra agosto e settembre 2021, in ogni caso oltre un anno prima che venisse formulata la prima contestazione nei confronti dell'opponente. Inoltre, i mezzi, come attestato dalla stessa opposta, erano ricoverati presso le rispettive officine da molto più di otto giorni, il che attesterebbe anche l'intervenuta decadenza rispetto al termine di denuncia dei supposti vizi, la cui sussistenza comunque l'opponente contestava;
eccepiva inoltre l'opponente che controparte faceva ricoverare i mezzi presso officine di propria fiducia, senza consentire alcun controllo alla non potendo quest'ultimo rispondere di fatti di CP_1
terzi.
In subordine, l'opponente istava per la chiamata in causa della società Mercedes Benz Truck Italia
s.r.l., nella sua qualità di società alienante i due mezzi in contestazione per essere tenuta indenne e mallevata da quest'ultima. Si costituiva non tempestivamente in giudizio l'opposta, concludendo per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio, con vittoria di spese.
Eccepiva l'opposta l'infondatezza delle eccezioni avverse, essendo stati i vizi in questione espressamente riconosciuti dall'opponente; eccepiva che il danno da fermo tecnico veniva quantificato tenendo conto della circostanza che detti mezzi, peraltro nuovi all'epoca,
rappresentavano l'unica fonte di reddito, non essendosi l'opponente attivata, come pure avrebbe dovuto, per la fornitura di mezzi sostitutivi o per risarcire il danno. Allegava l'opposta che le officine presso le quali sono stati eseguiti gli interventi erano quelle più vicine rispetto alla verificazione dei fatti e che comunque ben avrebbe potuto l'opponente attivarsi per il trasferimento presso di sé con traino a sua cura e spese;
la richiesta risarcitoria sarebbe dunque pienamente congrua e quantificata in ordine a costi e danni effettivamente patiti.
La chiamata in causa invocata dall'opponente non veniva autorizzata;
del pari, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita documentalmente nonché mediante prova orale per testi ed interrogatorio formale.
Come è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta assume il ruolo di attore sostanziale mentre l'opponente ne costituisce la parte convenuta, in senso sostanziale.
Al fine di analizzare e descrivere petitum e causa petendi della causa, occorre dunque avere riguardo al contenuto del ricorso monitorio. Ivi, l'opposta afferma che il credito sarebbe relativo a danni da
“fermo tecnico”, unilateralmente quantificati, e per i quali venivano emesse le fatture azionate,
conseguenti ai guasti, patiti da due mezzi acquistati presso l'opponente, in data 18.8.2022 e 7.11.2022.
E' evidente come sia corretta, in questo senso, l'osservazione dell'opponente, relativamente al fatto che trattasi di un credito, quanto meno, illiquido, in quanto non concordemente predeterminato nel suo ammontare sulla base di un titolo contrattuale elaborato nel mutuo consenso delle parti, trattadosi bensì di un importo determinato sulla base di una unilaterale allegazione di danni;
per altro verso, è
in ogni caso noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non il decreto in sé,
bensì il rapporto fra le parti ad esso sotteso, sì che la fattura è titolo idoneo al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo, ma in sede di opposizione il credito va provato secondo le regole ordinarie da parte dell'opposto (cfr., Cass. Civ. sez. 3, ordinanza n. 19944 del 12.07.2023); in questa sede, dunque,
l'opposta deve dare la prova del proprio credito con i mezzi ordinari.
Posto che non è contestato che i mezzi in questione fossero stati acquistati dall'opposta in qualità di acquirente e forniti dall'opponente in qualità di venditrice, dalle reciproche allegazioni delle parti si evincerebbe che il credito sarebbe conseguente alla emersione di vizi (seppure non ben descritti in ricorso), e dunque ai sensi dell'art. 1492 c.c. e 1494 c.c., per cui sarebbe dovuto il risarcimento del danno conseguente a tali vizi;
non viene chiaramente dedotta la sussistenza di una garanzia convenzionale.
Ai sensi dell'art. 1495 c.c., il compratore decade dalla garanzia se non denunzia i vizi entro otto giorni dalla scoperta;
la denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
Nel caso di specie, l'opposta afferma che i veicoli rimasero “in panne” in 18.8.2022 e 7.11.2022;
pertanto, negli otto giorni successivi, sarebbe dovuta intervenire la denuncia;
parallelamente, nella prospettazione dell'opposta, la denuncia non era tuttavia necessaria, in quanto l'opponente avrebbe
“riconosciuto” i vizi.
Accanto al termine per la denuncia dei vizi, l'art. 1495 c.c. stabilisce ulteriormente che l'azione si prescrive entro un anno dalla consegna;
detta decadenza si verifica indipendentemente dalla scoperta del vizio (cfr., Cass. Civ., sez. 6-3, ordinanza n. 3926 del 09.02.2023). Nella prospettazione dell'opposta, tuttavia, il “riconoscimento” dei vizi consentirebbe di superare anche questo ostacolo,
avendo esso dato origine ad una nuova e diversa obbligazione (l'impegno a rimuovere i vizi), soggetta solo al termine di prescrizione ordinario decennale. Premesso che la valutazione in ordine alla sussistenza di atti idonei a determinare il riconoscimento del vizio e/o di un impegno del venditore a rimuoverli, tale da costituire (o non costituire) novazione oggettiva del rapporto con creazione di una nuova obbligazione soggetta all'ordinario termine decennale, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (cfr., Cass. Civ. sez. 2,
sentenza n. 26327 del 31.10.2008), nel caso di specie si osserva quanto segue.
Come si evince dallo stesso ricorso monitorio, l'acquisto dei mezzi in questione avvenne fra agosto e settembre 2021: in particolare, il mezzo tg GG976FF fu acquistato in data 3.8.21 ed il mezzo tg
GG750FF in data 23.9.21; è inoltre acclarato che i mezzi furono utilizzati dall'opposta sin dall'acquisto (cfr., dichiarazione in sede di interrogatorio formale di , dichiarazione Parte_1
teste sul capitolo 3 di parte opponente, verbale di udienza del 6 febbraio 2025); Testimone_1
il malfunzionamento del mezzo GG976FF fu denunciato in data 7.9.2022 e quello del mezzo
GG750FF in data 11.11.2022 (doc. 9 fascicolo monitorio), in entrambi i casi oltre il termine annuale.
Nella giurisprudenza di legittimità, prendendo le mosse da Cass. SU 19702 del 2012, si è evidenziato come non possa affermarsi che l'avvenuto riconoscimento possa consentire il superamento dei termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., applicabili anche alla connessa azione di risarcimento danni;
piuttosto, il diverso termine di prescrizione decennale sarà proprio della diversa obbligazione di eliminare i vizi della cosa che il venditore abbia eventualmente assunto al di fuori dalle azioni edilizie e quindi dalla garanzia per vizi (cfr. Cassazione civile sez. II, 06/11/2015, (ud.
23/06/2015, dep. 06/11/2015), n.22690, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36052 del 22/11/2021).
Nel caso di specie, atteso il sicuro superamento dei termini di prescrizione e decadenza, occorre la prova che la venditrice (oggi opponente) avesse assunto specifica obbligazione di eliminare o rimediare ai vizi riconoscendone la sussistenza o, più precisamente, che l'opponente avesse assunto l'obbligo corrispondente alla pretesa azionata in sede monitoria, ed in particolare il ristoro dei danni da “fermo tecnico”.
L'opposta, a livello documentale, produce sub doc. 1 corrispondenza elettronica riconducibile alle parti, che si aggiunge alle Pec prodotte sub doc. 9 in uno al ricorso monitorio. Dalla lettura di tale corrispondenza, si evince che l'opposta non si limitò a denunciare i guasti una volta avvenuti;
la denuncia, per vero, fu espletata, al solo fine di richiedere il risarcimento dei danni, a riparazione già
avvenuta su iniziativa dell'opposta, senza che, evidentemente, l'opponente potesse intervenire sui mezzi prima che tale riparazione avvenisse;
è evidente che, a tali condizioni, non potrebbe CP_1
avere assunto alcuna obbligazione di eliminare gli eventuali i vizi in quanto, denunciati gli stessi, erano stati già riparati.
Nel corso del giudizio, sono state assunte testimonianze ed esperiti interrogatori formali.
I capitoli ammessi dell'opponente sono i seguenti (memoria n. 2), vero che:
“1. Per la prima volta in data 07/09/2022 la società ingiungente a mezzo pec che si mostra (doc. n. 1)
comunicava alla che sul mezzo Tg. GG976FF sarebbe stato riscontrato “vizio di Controparte_1
fabbrica” e che lo stesso sarebbe stato oggetto di manutenzione in garanzia” da parte di “officina autorizzata” dal 18/08/2022 al 06/09/2022.
2. Per la prima volta in data 11/11/2022 mediante pec che si mostra (doc. n. 6) la Controparte_2
scriveva nuovamente all al fine di contestare una problematica intercorsa relativa Controparte_1
all'altro automezzo acquistato Tg. GG750FF segnalando che lo stesso si trovava ricoverato presso l'officina autorizzata Mercedes Bellachioma.
3. Prima delle comunicazioni di cui ai capitoli che precedono i due mezzi ivi citati venivano utilizzati per oltre un anno dall essendo stati consegnati tra agosto e settembre 2021. Controparte_4
4. La ha ricoverato i due mezzi di cui ai capitoli 1) e 2) che precedono presso Controparte_4
officine dalla medesima prescelte ed ha fatto effettuare interventi di riparazione senza inviare alcuna contestazione o comunicazione alla fino alla due pec menzionate ai capitoli 1) e Controparte_1
2).
6. La disponeva e dispone di officina per la riparazione dei mezzi quali quelli CP_1 CP_1
venduti all . Controparte_4 Sentita in sede di interrogatorio formale in data 06.02.2025, la dott.ssa , legale Parte_1
rappresentante dell'opposta, così rispondeva:
“cap. 3) è vero abbiamo utilizzato i mezzi in questione dall'acquisto, ma nel corso dell'anno si sono verificate diverse anomalie, prima delle pec di cui al capitolo, anomalie di sensori al motore, guasti di vario genere e dunque ci siamo interfacciati con la sia con il reparto commerciale che con i CP_1
vari referenti;
faccio presente che da avevamo acquistato 10 mezzi e dunque c'era una CP_1
interlocuzione diretta e costante”.
Già si è valorizzata la dichiarazione della legale rappresentante a proposito del termine annuale di prescrizione.
Il teste sentito alla medesima udienza, sui capitoli dell'opponente così rispondeva: Testimone_2
“cap. 1) è vero, preciso però che il mezzo era stato già oggetto di riparazione;
nel senso che la Pec è
arrivata a fatti già compiuti quando i giorni di fermo tecnico erano stati già quantificati e la riparazione era già conclusa;
posso dire che attraverso la pec sono venuto a conoscenza per la prima volta del problema;
preciso che rivestendo il ruolo di responsabile sono il referente diretto e unico per le problematiche post vendita.
cap. 2) sì è vero cap.3) sì è vero cap. 4) sì è vero, le comunicazioni pec sono avvenute a posteriori.
cap. 6) sì è vero abbiamo una officina autorizzata Mercedes.
ADR avv. Festa: non posso sapere dove fossero avvenuti i guasti dei mezzi perché non sono stato coinvolto”.
La teste sentita alla medesima udienza, sui capitoli dell'opponente ha reso le Testimone_3
seguenti dichiarazioni:
“cap. 1) assolutamente no, noi abbiamo chiamato nel momento in cui il mezzo è rimasto in CP_1 strada, da quanto ricordo era accaduto circa 15 giorni prima della pec, e poi formalizzammo la pec perché il si non rispondeva;
ci furono interlocuzioni continue, continui discorsi telefonici fra CP_1
il sig. me, altri operatori, e tutte le persone che ruotavano intorno a CP_1 Testimone_1
queste informazioni;
posso riferire che le criticità sui mezzi sono emerse da subito (accensione spie,
ecc.) e la situazione era già ben nota al OL con cui avevamo un rapporto di scambio continuo,
pertanto non pensammo di fare subito una contestazione formalizzata per iscritto.
ADR avv. Pinza: io personalmente ho parlato sempre e solo con il sig. posso dire che CP_1
ha parlato con il sig. che era il nostro unico referente. Non so se altri Testimone_1 CP_1
dipendenti della nostra società avessero avuto interlocuzioni con personale della CP_6 CP_1
cap.2) no, non è vero. Abbiamo chiamato immediatamente, anche in questo caso io e Tes_1
abbiamo parlato immediatamente e direttamente con Io chiamavo dalla azienda al cellulare CP_1
di ma ricordo anche di incontri di persona tra e io personalmente ho CP_1 Tes_1 CP_1
parlato al telefono dal fisso della azienda al cellulare di Posso dire che quando si ruppe il CP_1
secondo camion, visti i precedenti, la contestazione l'abbiamo formalizzata subito dopo tre giorni.
cap. 3) venivano utilizzati ma con vari stop per via di criticità: avevano problemi sin da quando sono stati consegnati, li abbiamo adoperati ma ogni tanto presentavano criticità di cui abbiamo parlato a
Preciso che i tagliandi li abbiamo fatti da e prima del fermo non ci furono Controparte_7 CP_1
interventi esterni sui mezzi.
cap. 4) no non è vero. Personalmente non so dove si trovano le officine Mercedes autorizzate, quindi fu chiesto a da me e dove ricoverare i mezzi, e lui ci rispose di Controparte_7 Testimone_1
portare i mezzi nella officina autorizzata più vicina a dove era avvenuto il fermo;
per il primo mezzo zona Caserta nel secondo caso Bellachioma officine Mercedes, tanto che le stesse officine sollecitavano per avere i pezzi da sostituire: infine io e chiamavano le officine e loro ci Tes_1
dicevano che stavano sollecitando per avere i pezzi di ricambio.
cap. 6) sì che io sappia sì” il teste sentito alla medesima udienza, ha reso le seguenti dichiarazioni: Testimone_1
“cap. 1) no non è vero, perchè del fatto la fu informata anche prima telefonicamente, io ne CP_1
parlai infatti con al telefono e poi tramite messaggio what's app;
gli chiesi di Parte_2
intervenire per velocizzare perché erano trascorsi già un paio di giorni e temevamo il dilungarsi. La
pec fu fatta per rafforzare le nostre richieste, già svolte precedentemente.
Cap. 2) no, non è vero, perché c'erano state costanti comunicazioni telefoniche, le pec sono successive solo per rafforzare la necessità di intervento. Anche in relazione a questo secondo mezzo parlai telefonicamente co prima della pec. Parte_2
Cap. 3) sì è vero i mezzi sono stati utilizzati ma hanno manifestato anomalie con spie ecc. sin da subito, i mezzi hanno lavorato e viaggiato ma sin da subito sino emersi problemi di componentistica elettronica tanto che ne parlai con che mi disse che con questi mezzi prodotti Parte_2
durante il periodo del covid non eravamo gli unici ad avere avuto problemi di questo tipo, a noi capitò anche su un altro mezzo oltre ai due in oggetto-
Cap. 4) assolutamente no, non abbiamo scelto autonomamente ma abbiamo chiamato un servizio di rete di Mercedes che ci consigliò di recarci presso le officine autorizzate più vicine;
le comunicazioni sono avvenute non solo con le pec ma in primis verbalmente telefonicamente, fra me e
[...]
. Pt_2
Cap. 6) sì è vero;
in più occasioni lo abbiamo utilizzato quando abbiamo tagliandato i mezzi”.
Sul versante dei capitoli di prova orale dell'opposta, sono stati ammessi i seguenti capitoli:
“2) E' vero che in occasione dell'incontro tenuto nei locali della nel Controparte_2
dicembre 2022 la si impegnava ad attivarsi per sortire il coinvolgimento, suo Controparte_1
tramite, della casa madre ed il pagamento del fermo tecnico per i mezzi GG976FF e GG750FF?
3) E' vero che successivamente all'incontro, telefonicamente il venditore ha proposto il rimborso del costo del traino e in luogo del pagamento del fermo tecnico uno sconto commerciale sul futuro acquisto di altri 5 mezzi?
4) E' vero che il venditore durante il periodo del fermo ha fornito rassicurazioni circa la fornitura di 2
mezzi sostituitivi mai di fatto forniti?”
Sentito in sede di interrogatorio formale alla udienza sopra citata, il sig. ha risposto Controparte_7
come segue:
“cap. 2) mi recai presso gli uffici della a metà dicembre del 2022 per gli auguri di Natale CP_6
come di consueto e mi resi disponibile a fronte di acquisti futuri a parlare con la casa madre
Mercedes per cercare di ottenere sconti dedicati per i futuri acquisti di mezzi;
quanto al resto, cioè il pagamento del fermo tecnico, non è vero.
cap. 3) non è vero.
cap. 4) no, non è vero”.
Il teste a prova contraria sui capitoli dell'opposta ha reso le seguenti dichiarazioni: Testimone_2
“cap. 3) non ne sono a conoscenza cap. 4) non ne sono a conoscenza.
ADR avv. Pinza: considerando il mio ruolo in azienda, normalmente sarei dovuto essere a conoscenza delle proposte di cui ai capitoli precedenti, in particolare i mezzi sostitutivi ma in questo caso nulla so”.
La teste sentita alla medesima udienza, sui capitoli dell'opposta ha dichiarato Testimone_3
quanto segue:
“cap. 2) sì è vero, lo ha detto ma non l'hai mai fatto, non si è mai adoperato in questo senso;
preciso che ero presente all'incontro nonostante fossi solo socia e che fu il sig. in persona ad CP_1
assumere questo impegno che non fu però assolto.
cap. 3) sì è vero, voleva venderci altri camion paventando un possibile sconto, ma per noi era impossibile acquistare altri mezzi senza avere prima risolto i problemi precedenti;
preciso che non è
stata una telefonata ma sono venuti presso la nostra sede a Pescara di persona il sig. con un CP_1
signore della Mercedes di cui non ricordo il nome e hanno detto che si sarebbero impegnati a risolvere i problema di questi due mezzi difettosi – tanto che Mercedes ha pagato la riparazione nelle officine – noi in questa occasione abbiamo chiesto al sig. di sostenerci sui costi di fermo dei CP_1
mezzi e sul traino visto che non ci hanno potuto fornire mezzi alternativi, per problemi dovuti al fatto che i mezzi erano difettosi e che i tempi di riparazione erano stati lunghi. Preciso che a questo incontro eravamo io da quanto ricordo. Pt_1 Testimone_1
cap. 4) assolutamente no, nel primo mezzo lo abbiamo chiesto e lui mi ha detto che Controparte_7
non ne aveva disponibili, per il secondo mezzo idem solo due giorni prima che il mezzo uscisse dalla officina lui disse che avevano recuperato un mezzo al che risposi che ormai non aveva più senso.
Preciso che ho il numero di cellulare del sig . CP_1
Il teste sentito alla medesima udienza, sui capitoli dell'opposta così ha risposto: Testimone_1
“cap. 2) sì è vero, io ero presente a questo incontro, ma tutto questo mi fu confermato anche telefonicamente;
all'incontro da quanto ricordo erano presenti anche per la Controparte_8
e per la era presente e non ricordo se era presente anche
[...] CP_1 Controparte_7 [...]
che era mio interlocutore sul territorio, ma penso di sì perché di solito il sig. veniva Pt_2 CP_1
con lui;
nulla so riferire se fosse dipendente o libero professionista rispetto alla Parte_2
; telefonicamente ho interloquito con e con interlocuzioni CP_1 Pt_2 Controparte_7
telefoniche comprensive di un messaggio what's app con il sig con il quale chiedevo Parte_2
di intervenire presso l'officina dove era ricoverato il mezzo, officina autorizzata Mercedes, perché i tempi non erano brevi. Da lì poi scaturì una mail per rafforzare la nostra richiesta di intervento;
si trattava di una pec proveniente dal nostro indirizzo pec aziendale non ricordo nello specifico scritta da chi, era un atto formale che seguiva a comunicazione verbale fra me e la parte commerciale della cio ed il sig CP_1 Parte_3 CP_1 cap. 3) non ricordo esattamente i tempi, ricordo però la telefonata d nella quale egli Controparte_7
proponeva uno sconto commerciale su acquisti di nuovi mezzi;
io ho risposto dicendo che per arrivare ad acquisto successivo avremmo dovuto chiudere le pendenze precedenti ed avere prova della affidabilità del marchio. Questa interlocuzione è avvenuta telefonicamente fra e Controparte_7
me personalmente. Non ricordo nello specifico del rimborso del costo del traino.
cap. 4) no, non è vero;
io chiesi dopo il fermo con di fornirci dei mezzi sostitutivi Parte_2
per non dare disservizi ai nostri clienti per le consegne;
questo non fu fatto, e il sig. rispose Pt_2
che non aveva disponibilità; solo nell'ultimo periodo quando i mezzi erano prossimi alla consegna ricordo che emerse una disponibilità da parte d ma non ricordo da parte di chi, ricordo che CP_1
ormai era inutile”.
Dalla lettura degli esiti testimoniali di cui sopra, può osservarsi quanto segue:
1) la circostanza che la denuncia scritta, a mezzo Pec, fosse stata preceduta da una o più denunce informali avvenute verbalmente non risulta tempestivamente dedotta da nel CP_2
ricorso monitorio e neppure nella comparsa di costituzione e risposta in questa sede, ove all'eccezione di decadenza/prescrizione formulata dall'opponente è stato contrapposto –
invero - il riconoscimento del vizio da parte della venditrice;
2) in ogni caso, le dichiarazioni di e (sulla cui capacità/attendibilità si tornerà in Tes_4 Tes_1
ogni caso sub punto 6) e punto 7)) sono troppo generiche per dimostrare la tempestività della denuncia, seppure verbale, dei vizi;
3) ulteriori anomalie, guasti, ecc. riferiti dai testi e diversi da quelli oggetto della domanda monitoria non assumono rilievo in questa sede in quanto non rientranti nel thema decidendum e probandum della pretesa azionata in sede monitoria;
4) la denuncia, scritta e dimostrata, delle anomalie rilevanti è avvenuta, come già evidenziato,
dopo che le riparazioni erano state già effettuate e non già allo scopo di richiedere l'intervento della venditrice per eliminare i vizi, ma di richiedere all'opponente il risarcimento dei danni;
5) pare acclarato che ebbe ad assumere il generico impegno ad adoperarsi con Controparte_7
Mercedes per l'ottenimento di sconti per eventuali futuri acquisti;
detto impegno, tuttavia, non costituisce l'oggetto della pretesa azionata in sede monitoria;
6) pare che possano sollevarsi dei dubbi circa la capacità a testimoniare (o quanto meno l'attendibilità) dei testi di parte opposta e;
quest'ultima, Testimone_1 Testimone_3
in particolare, si è così qualificata: “professione imprenditrice, sono socia della L Trasport
Logistica, non sono amministratore, non sono dipendente, mi occupo della gestione del traffico della azienda, ufficio spedizioni;
sono la mamma della dott.ssa Parte_1
legale rappresentante della società convenuta”; nella giurisprudenza di legittimità, si ammette che i soci non illimitatamente responsabili siano ammessi a testimoniare, purchè non abbiano l'amministrazione di fatto della società (cfr., Cass. Civ., sez. 2, ordinanza n. 32229 del
21.11.2013); la Cassazione, sul punto, ha evidenziato che “coloro che si siano ingeriti nella gestione sociale, in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società, possono essere considerati amministratori di fatto, a meno che non risulti che abbiano compiuto atti gestori solo occasionali...” (Cass. Civ., sez. 3, ordinanza n. 7864 del 22.03.2024); nel caso di specie, la teste, non dipendente né formalmente amministratrice di tuttavia CP_2
afferma di occuparsi della gestione del traffico della azienda, ufficio spedizioni, così
affermando, di fatto, di compiere atti di tipo gestorio, senza formale investitura;
nel corso della audizione della teste, quest'ultima ha dato atto di essersi interfacciata con il sig. legale CP_1
rappresentante dell'opponente, senza che fosse chiara la veste formale di cui era investita,
essendo formalmente solo socia;
7) per quanto concerne il teste egli si è così qualificato: “sono cognato della Testimone_1
dott.ssa legale rappresentante della società convenuta, che è sorella di mia Pt_1 Parte_1
moglie; sono dipendente e socio al 15% della L Transport S.p.A. ma non della
[...]
che tuttavia è soggetta a direzione e coordinamento della L Transport S.p.A.”; Controparte_2
non si comprende, dunque, avendo il teste dichiarato di non avere alcun ruolo formale presso (attuale opposta), per quale ragione egli fosse presente all'incontro in Controparte_2
questione e a quale titolo si fosse interfacciato con il sig. e con Persona_1 [...]
della società opponente;
anche in questo caso, può inferirsi il compimento di atti CP_7
riconducibili alla gestione della società opposta, ma senza investitura formale, con possibile venire in essere di una situazione riconducibile ad una amministrazione di fatto;
8) a fronte delle contestazioni di ed a fronte delle considerazioni di cui sopra, non CP_1
sembra raggiunta, da parte opposta a ciò onerata, la prova della conclusione, seppure verbale,
di un accordo fra l'opponente e l'opposta, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti ovvero di procuratori in grado di impegnarsi in nome e per conto delle rispettive società, che riguardassero: i) la presa d'atto ed il riconoscimento della presenza di specifici e dettagliati e specificati vizi, riconosciuti e condivisi da ambo le parti, e ii) l'assunzione da parte opponente dell'obbligo di farsi carico delle spese e dei danni da fermo tecnico, oggetto della fatturazione posta a fondamento del ricorso monitorio.
Conclusivamente, la prova del credito azionato in sede monitoria non si ritiene adeguatamente fornita, sì che, assorbita ogni questione relativamente al quantum, nonché alla richiesta di chiamata in causa del terzo, in accoglimento dell'opposizione interposta da il decreto ingiuntivo deve CP_1
essere revocato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex dm
55 del 2014, parametri medi per tutte le fasi e minimi per fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione interposta da e per l'effetto Controparte_1
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 386 del 2023 emesso dal Tribunale di Forlì in data
27.3.2023 RG 842 del 2023; 3) Condanna a rimborsare a le spese di lite del Controparte_2 Controparte_1
presente giudizio, che si liquidano in € 6164,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e
15 % per spese generali ed euro 295,46 per anticipazioni.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Forlì, 17 novembre 2025
Il Giudice
dott. Valentina Vecchietti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Vecchietti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1355/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PI IC (Cod. Fisc.: C.F._1
) elettivamente domiciliata in VIA BARATTI N. 3 47121 FORLI' presso il difensore avv.
[...]
PI IC
opponente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. TROILO TOMMASO CF , C.F._2
elettivamente domiciliata in via San Nicola 4 CASOLI presso il difensore avv. TROILO
TOMMASO
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte opponente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, “contrariis reiectis”: • nel merito:
• revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome afferente a pretese perente per intervenuta prescrizione e/o decadenza ovvero perché comunque inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto,
e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avanzate dalla nei confronti Controparte_2
della Controparte_1
• nella denegata ipotesi di conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e/o di accoglimento delle pretese avanzate dalla Società opposta, dichiarare tenuta e condannare la Mercedes-Benz
[...]
– sede in Roma (RM), Via Giulio Vincenzo Bona, 110, Codice Controparte_3
Fiscale e Partita I.V.A.: –, dopo averne autorizzata, previa revoca/modifica P.IVA_3
dell'ordinanza a suo tempo emessa, la sua chiamata in causa, a tenere manlevata ed indenne la da qualsiasi statuizione pregiudizievole ovvero a rimborsarle le somme che Controparte_1
quest'ultima fosse tenuta a corrispondere, oltre ad interessi;
• in via subordinata istruttoria, nella denegatissima ed impensata ipotesi in cui dovesse residuare qualche remota perplessità in ordine alla ammissibilità ed alla fondatezza dell'opposizione ad ingiunzione proposta dalla ammettere – previa parziale revoca/modifica delle Controparte_1
ordinanze a suo tempo emesse e senza volersi invertire gli oneri probatori ex adverso incombenti –
tutte le richieste istruttorie dalla medesima formulate nella proprie memorie ex art. 171 ter, n. 2 e 3
c.p.c., e ad oggi non ammesse, con ogni conseguente declaratoria;
• in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A., spese generali come per legge”.
Per parte opposta:
La insiste per il rigetto dell'opposizione proposta, per la conferma del decreto Controparte_4
ingiuntivo opposto e, subordine per la condanna della al pagamento della somma Controparte_1
di 35.004,00 portate nelle fatture n. 680 del 31.10.22 e n. 47 del 31.1. 23, oltre interessi legali dalla data di esigibilità (ovvero dalla data di emissione della fattura) all'effettivo soddisfo o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, vinte le spese e competenze di giudizio. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società (di seguito anche “l'opponente” o “ ) citava in giudizio la Controparte_1 CP_1
società (di seguito anche “l'opposta” o “ ) per sentire disposta Controparte_2 CP_2
la revoca del decreto ingiuntivo n. 386 del 2023, in quanto relativo a pretese perente per prescrizione e/o decadenza e comunque infondate e, nella denegata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo e/o di accoglimento delle pretese dell'opposta, dichiarare tenuta e condannare la Controparte_5
a tenere manlevata ed indenne la da qualsiasi statuizione pregiudizievole
[...] CP_1
ovvero a rimborsarle le somme che quest'ultima fosse tenuta a corrispondere, oltre ad interessi.
L'opponente contestava la ricostruzione fattuale operata da controparte in ricorso. Allegava
l'opponente, in primo luogo, che l'importo ingiunto rappresenta una somma unilateralmente determinata a titolo di danni patiti per il mancato utilizzo dei mezzi e non un credito derivante dalla assunzione di obbligazioni.
Nel merito, ad avviso dell'opponente la pretesa risarcitoria derivante da supposti vizi dei mezzi venduti dalla è perenta per intervenuta decadenza e/o prescrizione ex art. 1495 c.c., in quanto CP_1
i mezzi sono stati acquistati con contratto sottoscritto nel marzo 2021, sono stati consegnati tra agosto e settembre 2021, in ogni caso oltre un anno prima che venisse formulata la prima contestazione nei confronti dell'opponente. Inoltre, i mezzi, come attestato dalla stessa opposta, erano ricoverati presso le rispettive officine da molto più di otto giorni, il che attesterebbe anche l'intervenuta decadenza rispetto al termine di denuncia dei supposti vizi, la cui sussistenza comunque l'opponente contestava;
eccepiva inoltre l'opponente che controparte faceva ricoverare i mezzi presso officine di propria fiducia, senza consentire alcun controllo alla non potendo quest'ultimo rispondere di fatti di CP_1
terzi.
In subordine, l'opponente istava per la chiamata in causa della società Mercedes Benz Truck Italia
s.r.l., nella sua qualità di società alienante i due mezzi in contestazione per essere tenuta indenne e mallevata da quest'ultima. Si costituiva non tempestivamente in giudizio l'opposta, concludendo per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio, con vittoria di spese.
Eccepiva l'opposta l'infondatezza delle eccezioni avverse, essendo stati i vizi in questione espressamente riconosciuti dall'opponente; eccepiva che il danno da fermo tecnico veniva quantificato tenendo conto della circostanza che detti mezzi, peraltro nuovi all'epoca,
rappresentavano l'unica fonte di reddito, non essendosi l'opponente attivata, come pure avrebbe dovuto, per la fornitura di mezzi sostitutivi o per risarcire il danno. Allegava l'opposta che le officine presso le quali sono stati eseguiti gli interventi erano quelle più vicine rispetto alla verificazione dei fatti e che comunque ben avrebbe potuto l'opponente attivarsi per il trasferimento presso di sé con traino a sua cura e spese;
la richiesta risarcitoria sarebbe dunque pienamente congrua e quantificata in ordine a costi e danni effettivamente patiti.
La chiamata in causa invocata dall'opponente non veniva autorizzata;
del pari, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita documentalmente nonché mediante prova orale per testi ed interrogatorio formale.
Come è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta assume il ruolo di attore sostanziale mentre l'opponente ne costituisce la parte convenuta, in senso sostanziale.
Al fine di analizzare e descrivere petitum e causa petendi della causa, occorre dunque avere riguardo al contenuto del ricorso monitorio. Ivi, l'opposta afferma che il credito sarebbe relativo a danni da
“fermo tecnico”, unilateralmente quantificati, e per i quali venivano emesse le fatture azionate,
conseguenti ai guasti, patiti da due mezzi acquistati presso l'opponente, in data 18.8.2022 e 7.11.2022.
E' evidente come sia corretta, in questo senso, l'osservazione dell'opponente, relativamente al fatto che trattasi di un credito, quanto meno, illiquido, in quanto non concordemente predeterminato nel suo ammontare sulla base di un titolo contrattuale elaborato nel mutuo consenso delle parti, trattadosi bensì di un importo determinato sulla base di una unilaterale allegazione di danni;
per altro verso, è
in ogni caso noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non il decreto in sé,
bensì il rapporto fra le parti ad esso sotteso, sì che la fattura è titolo idoneo al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo, ma in sede di opposizione il credito va provato secondo le regole ordinarie da parte dell'opposto (cfr., Cass. Civ. sez. 3, ordinanza n. 19944 del 12.07.2023); in questa sede, dunque,
l'opposta deve dare la prova del proprio credito con i mezzi ordinari.
Posto che non è contestato che i mezzi in questione fossero stati acquistati dall'opposta in qualità di acquirente e forniti dall'opponente in qualità di venditrice, dalle reciproche allegazioni delle parti si evincerebbe che il credito sarebbe conseguente alla emersione di vizi (seppure non ben descritti in ricorso), e dunque ai sensi dell'art. 1492 c.c. e 1494 c.c., per cui sarebbe dovuto il risarcimento del danno conseguente a tali vizi;
non viene chiaramente dedotta la sussistenza di una garanzia convenzionale.
Ai sensi dell'art. 1495 c.c., il compratore decade dalla garanzia se non denunzia i vizi entro otto giorni dalla scoperta;
la denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
Nel caso di specie, l'opposta afferma che i veicoli rimasero “in panne” in 18.8.2022 e 7.11.2022;
pertanto, negli otto giorni successivi, sarebbe dovuta intervenire la denuncia;
parallelamente, nella prospettazione dell'opposta, la denuncia non era tuttavia necessaria, in quanto l'opponente avrebbe
“riconosciuto” i vizi.
Accanto al termine per la denuncia dei vizi, l'art. 1495 c.c. stabilisce ulteriormente che l'azione si prescrive entro un anno dalla consegna;
detta decadenza si verifica indipendentemente dalla scoperta del vizio (cfr., Cass. Civ., sez. 6-3, ordinanza n. 3926 del 09.02.2023). Nella prospettazione dell'opposta, tuttavia, il “riconoscimento” dei vizi consentirebbe di superare anche questo ostacolo,
avendo esso dato origine ad una nuova e diversa obbligazione (l'impegno a rimuovere i vizi), soggetta solo al termine di prescrizione ordinario decennale. Premesso che la valutazione in ordine alla sussistenza di atti idonei a determinare il riconoscimento del vizio e/o di un impegno del venditore a rimuoverli, tale da costituire (o non costituire) novazione oggettiva del rapporto con creazione di una nuova obbligazione soggetta all'ordinario termine decennale, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (cfr., Cass. Civ. sez. 2,
sentenza n. 26327 del 31.10.2008), nel caso di specie si osserva quanto segue.
Come si evince dallo stesso ricorso monitorio, l'acquisto dei mezzi in questione avvenne fra agosto e settembre 2021: in particolare, il mezzo tg GG976FF fu acquistato in data 3.8.21 ed il mezzo tg
GG750FF in data 23.9.21; è inoltre acclarato che i mezzi furono utilizzati dall'opposta sin dall'acquisto (cfr., dichiarazione in sede di interrogatorio formale di , dichiarazione Parte_1
teste sul capitolo 3 di parte opponente, verbale di udienza del 6 febbraio 2025); Testimone_1
il malfunzionamento del mezzo GG976FF fu denunciato in data 7.9.2022 e quello del mezzo
GG750FF in data 11.11.2022 (doc. 9 fascicolo monitorio), in entrambi i casi oltre il termine annuale.
Nella giurisprudenza di legittimità, prendendo le mosse da Cass. SU 19702 del 2012, si è evidenziato come non possa affermarsi che l'avvenuto riconoscimento possa consentire il superamento dei termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., applicabili anche alla connessa azione di risarcimento danni;
piuttosto, il diverso termine di prescrizione decennale sarà proprio della diversa obbligazione di eliminare i vizi della cosa che il venditore abbia eventualmente assunto al di fuori dalle azioni edilizie e quindi dalla garanzia per vizi (cfr. Cassazione civile sez. II, 06/11/2015, (ud.
23/06/2015, dep. 06/11/2015), n.22690, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36052 del 22/11/2021).
Nel caso di specie, atteso il sicuro superamento dei termini di prescrizione e decadenza, occorre la prova che la venditrice (oggi opponente) avesse assunto specifica obbligazione di eliminare o rimediare ai vizi riconoscendone la sussistenza o, più precisamente, che l'opponente avesse assunto l'obbligo corrispondente alla pretesa azionata in sede monitoria, ed in particolare il ristoro dei danni da “fermo tecnico”.
L'opposta, a livello documentale, produce sub doc. 1 corrispondenza elettronica riconducibile alle parti, che si aggiunge alle Pec prodotte sub doc. 9 in uno al ricorso monitorio. Dalla lettura di tale corrispondenza, si evince che l'opposta non si limitò a denunciare i guasti una volta avvenuti;
la denuncia, per vero, fu espletata, al solo fine di richiedere il risarcimento dei danni, a riparazione già
avvenuta su iniziativa dell'opposta, senza che, evidentemente, l'opponente potesse intervenire sui mezzi prima che tale riparazione avvenisse;
è evidente che, a tali condizioni, non potrebbe CP_1
avere assunto alcuna obbligazione di eliminare gli eventuali i vizi in quanto, denunciati gli stessi, erano stati già riparati.
Nel corso del giudizio, sono state assunte testimonianze ed esperiti interrogatori formali.
I capitoli ammessi dell'opponente sono i seguenti (memoria n. 2), vero che:
“1. Per la prima volta in data 07/09/2022 la società ingiungente a mezzo pec che si mostra (doc. n. 1)
comunicava alla che sul mezzo Tg. GG976FF sarebbe stato riscontrato “vizio di Controparte_1
fabbrica” e che lo stesso sarebbe stato oggetto di manutenzione in garanzia” da parte di “officina autorizzata” dal 18/08/2022 al 06/09/2022.
2. Per la prima volta in data 11/11/2022 mediante pec che si mostra (doc. n. 6) la Controparte_2
scriveva nuovamente all al fine di contestare una problematica intercorsa relativa Controparte_1
all'altro automezzo acquistato Tg. GG750FF segnalando che lo stesso si trovava ricoverato presso l'officina autorizzata Mercedes Bellachioma.
3. Prima delle comunicazioni di cui ai capitoli che precedono i due mezzi ivi citati venivano utilizzati per oltre un anno dall essendo stati consegnati tra agosto e settembre 2021. Controparte_4
4. La ha ricoverato i due mezzi di cui ai capitoli 1) e 2) che precedono presso Controparte_4
officine dalla medesima prescelte ed ha fatto effettuare interventi di riparazione senza inviare alcuna contestazione o comunicazione alla fino alla due pec menzionate ai capitoli 1) e Controparte_1
2).
6. La disponeva e dispone di officina per la riparazione dei mezzi quali quelli CP_1 CP_1
venduti all . Controparte_4 Sentita in sede di interrogatorio formale in data 06.02.2025, la dott.ssa , legale Parte_1
rappresentante dell'opposta, così rispondeva:
“cap. 3) è vero abbiamo utilizzato i mezzi in questione dall'acquisto, ma nel corso dell'anno si sono verificate diverse anomalie, prima delle pec di cui al capitolo, anomalie di sensori al motore, guasti di vario genere e dunque ci siamo interfacciati con la sia con il reparto commerciale che con i CP_1
vari referenti;
faccio presente che da avevamo acquistato 10 mezzi e dunque c'era una CP_1
interlocuzione diretta e costante”.
Già si è valorizzata la dichiarazione della legale rappresentante a proposito del termine annuale di prescrizione.
Il teste sentito alla medesima udienza, sui capitoli dell'opponente così rispondeva: Testimone_2
“cap. 1) è vero, preciso però che il mezzo era stato già oggetto di riparazione;
nel senso che la Pec è
arrivata a fatti già compiuti quando i giorni di fermo tecnico erano stati già quantificati e la riparazione era già conclusa;
posso dire che attraverso la pec sono venuto a conoscenza per la prima volta del problema;
preciso che rivestendo il ruolo di responsabile sono il referente diretto e unico per le problematiche post vendita.
cap. 2) sì è vero cap.3) sì è vero cap. 4) sì è vero, le comunicazioni pec sono avvenute a posteriori.
cap. 6) sì è vero abbiamo una officina autorizzata Mercedes.
ADR avv. Festa: non posso sapere dove fossero avvenuti i guasti dei mezzi perché non sono stato coinvolto”.
La teste sentita alla medesima udienza, sui capitoli dell'opponente ha reso le Testimone_3
seguenti dichiarazioni:
“cap. 1) assolutamente no, noi abbiamo chiamato nel momento in cui il mezzo è rimasto in CP_1 strada, da quanto ricordo era accaduto circa 15 giorni prima della pec, e poi formalizzammo la pec perché il si non rispondeva;
ci furono interlocuzioni continue, continui discorsi telefonici fra CP_1
il sig. me, altri operatori, e tutte le persone che ruotavano intorno a CP_1 Testimone_1
queste informazioni;
posso riferire che le criticità sui mezzi sono emerse da subito (accensione spie,
ecc.) e la situazione era già ben nota al OL con cui avevamo un rapporto di scambio continuo,
pertanto non pensammo di fare subito una contestazione formalizzata per iscritto.
ADR avv. Pinza: io personalmente ho parlato sempre e solo con il sig. posso dire che CP_1
ha parlato con il sig. che era il nostro unico referente. Non so se altri Testimone_1 CP_1
dipendenti della nostra società avessero avuto interlocuzioni con personale della CP_6 CP_1
cap.2) no, non è vero. Abbiamo chiamato immediatamente, anche in questo caso io e Tes_1
abbiamo parlato immediatamente e direttamente con Io chiamavo dalla azienda al cellulare CP_1
di ma ricordo anche di incontri di persona tra e io personalmente ho CP_1 Tes_1 CP_1
parlato al telefono dal fisso della azienda al cellulare di Posso dire che quando si ruppe il CP_1
secondo camion, visti i precedenti, la contestazione l'abbiamo formalizzata subito dopo tre giorni.
cap. 3) venivano utilizzati ma con vari stop per via di criticità: avevano problemi sin da quando sono stati consegnati, li abbiamo adoperati ma ogni tanto presentavano criticità di cui abbiamo parlato a
Preciso che i tagliandi li abbiamo fatti da e prima del fermo non ci furono Controparte_7 CP_1
interventi esterni sui mezzi.
cap. 4) no non è vero. Personalmente non so dove si trovano le officine Mercedes autorizzate, quindi fu chiesto a da me e dove ricoverare i mezzi, e lui ci rispose di Controparte_7 Testimone_1
portare i mezzi nella officina autorizzata più vicina a dove era avvenuto il fermo;
per il primo mezzo zona Caserta nel secondo caso Bellachioma officine Mercedes, tanto che le stesse officine sollecitavano per avere i pezzi da sostituire: infine io e chiamavano le officine e loro ci Tes_1
dicevano che stavano sollecitando per avere i pezzi di ricambio.
cap. 6) sì che io sappia sì” il teste sentito alla medesima udienza, ha reso le seguenti dichiarazioni: Testimone_1
“cap. 1) no non è vero, perchè del fatto la fu informata anche prima telefonicamente, io ne CP_1
parlai infatti con al telefono e poi tramite messaggio what's app;
gli chiesi di Parte_2
intervenire per velocizzare perché erano trascorsi già un paio di giorni e temevamo il dilungarsi. La
pec fu fatta per rafforzare le nostre richieste, già svolte precedentemente.
Cap. 2) no, non è vero, perché c'erano state costanti comunicazioni telefoniche, le pec sono successive solo per rafforzare la necessità di intervento. Anche in relazione a questo secondo mezzo parlai telefonicamente co prima della pec. Parte_2
Cap. 3) sì è vero i mezzi sono stati utilizzati ma hanno manifestato anomalie con spie ecc. sin da subito, i mezzi hanno lavorato e viaggiato ma sin da subito sino emersi problemi di componentistica elettronica tanto che ne parlai con che mi disse che con questi mezzi prodotti Parte_2
durante il periodo del covid non eravamo gli unici ad avere avuto problemi di questo tipo, a noi capitò anche su un altro mezzo oltre ai due in oggetto-
Cap. 4) assolutamente no, non abbiamo scelto autonomamente ma abbiamo chiamato un servizio di rete di Mercedes che ci consigliò di recarci presso le officine autorizzate più vicine;
le comunicazioni sono avvenute non solo con le pec ma in primis verbalmente telefonicamente, fra me e
[...]
. Pt_2
Cap. 6) sì è vero;
in più occasioni lo abbiamo utilizzato quando abbiamo tagliandato i mezzi”.
Sul versante dei capitoli di prova orale dell'opposta, sono stati ammessi i seguenti capitoli:
“2) E' vero che in occasione dell'incontro tenuto nei locali della nel Controparte_2
dicembre 2022 la si impegnava ad attivarsi per sortire il coinvolgimento, suo Controparte_1
tramite, della casa madre ed il pagamento del fermo tecnico per i mezzi GG976FF e GG750FF?
3) E' vero che successivamente all'incontro, telefonicamente il venditore ha proposto il rimborso del costo del traino e in luogo del pagamento del fermo tecnico uno sconto commerciale sul futuro acquisto di altri 5 mezzi?
4) E' vero che il venditore durante il periodo del fermo ha fornito rassicurazioni circa la fornitura di 2
mezzi sostituitivi mai di fatto forniti?”
Sentito in sede di interrogatorio formale alla udienza sopra citata, il sig. ha risposto Controparte_7
come segue:
“cap. 2) mi recai presso gli uffici della a metà dicembre del 2022 per gli auguri di Natale CP_6
come di consueto e mi resi disponibile a fronte di acquisti futuri a parlare con la casa madre
Mercedes per cercare di ottenere sconti dedicati per i futuri acquisti di mezzi;
quanto al resto, cioè il pagamento del fermo tecnico, non è vero.
cap. 3) non è vero.
cap. 4) no, non è vero”.
Il teste a prova contraria sui capitoli dell'opposta ha reso le seguenti dichiarazioni: Testimone_2
“cap. 3) non ne sono a conoscenza cap. 4) non ne sono a conoscenza.
ADR avv. Pinza: considerando il mio ruolo in azienda, normalmente sarei dovuto essere a conoscenza delle proposte di cui ai capitoli precedenti, in particolare i mezzi sostitutivi ma in questo caso nulla so”.
La teste sentita alla medesima udienza, sui capitoli dell'opposta ha dichiarato Testimone_3
quanto segue:
“cap. 2) sì è vero, lo ha detto ma non l'hai mai fatto, non si è mai adoperato in questo senso;
preciso che ero presente all'incontro nonostante fossi solo socia e che fu il sig. in persona ad CP_1
assumere questo impegno che non fu però assolto.
cap. 3) sì è vero, voleva venderci altri camion paventando un possibile sconto, ma per noi era impossibile acquistare altri mezzi senza avere prima risolto i problemi precedenti;
preciso che non è
stata una telefonata ma sono venuti presso la nostra sede a Pescara di persona il sig. con un CP_1
signore della Mercedes di cui non ricordo il nome e hanno detto che si sarebbero impegnati a risolvere i problema di questi due mezzi difettosi – tanto che Mercedes ha pagato la riparazione nelle officine – noi in questa occasione abbiamo chiesto al sig. di sostenerci sui costi di fermo dei CP_1
mezzi e sul traino visto che non ci hanno potuto fornire mezzi alternativi, per problemi dovuti al fatto che i mezzi erano difettosi e che i tempi di riparazione erano stati lunghi. Preciso che a questo incontro eravamo io da quanto ricordo. Pt_1 Testimone_1
cap. 4) assolutamente no, nel primo mezzo lo abbiamo chiesto e lui mi ha detto che Controparte_7
non ne aveva disponibili, per il secondo mezzo idem solo due giorni prima che il mezzo uscisse dalla officina lui disse che avevano recuperato un mezzo al che risposi che ormai non aveva più senso.
Preciso che ho il numero di cellulare del sig . CP_1
Il teste sentito alla medesima udienza, sui capitoli dell'opposta così ha risposto: Testimone_1
“cap. 2) sì è vero, io ero presente a questo incontro, ma tutto questo mi fu confermato anche telefonicamente;
all'incontro da quanto ricordo erano presenti anche per la Controparte_8
e per la era presente e non ricordo se era presente anche
[...] CP_1 Controparte_7 [...]
che era mio interlocutore sul territorio, ma penso di sì perché di solito il sig. veniva Pt_2 CP_1
con lui;
nulla so riferire se fosse dipendente o libero professionista rispetto alla Parte_2
; telefonicamente ho interloquito con e con interlocuzioni CP_1 Pt_2 Controparte_7
telefoniche comprensive di un messaggio what's app con il sig con il quale chiedevo Parte_2
di intervenire presso l'officina dove era ricoverato il mezzo, officina autorizzata Mercedes, perché i tempi non erano brevi. Da lì poi scaturì una mail per rafforzare la nostra richiesta di intervento;
si trattava di una pec proveniente dal nostro indirizzo pec aziendale non ricordo nello specifico scritta da chi, era un atto formale che seguiva a comunicazione verbale fra me e la parte commerciale della cio ed il sig CP_1 Parte_3 CP_1 cap. 3) non ricordo esattamente i tempi, ricordo però la telefonata d nella quale egli Controparte_7
proponeva uno sconto commerciale su acquisti di nuovi mezzi;
io ho risposto dicendo che per arrivare ad acquisto successivo avremmo dovuto chiudere le pendenze precedenti ed avere prova della affidabilità del marchio. Questa interlocuzione è avvenuta telefonicamente fra e Controparte_7
me personalmente. Non ricordo nello specifico del rimborso del costo del traino.
cap. 4) no, non è vero;
io chiesi dopo il fermo con di fornirci dei mezzi sostitutivi Parte_2
per non dare disservizi ai nostri clienti per le consegne;
questo non fu fatto, e il sig. rispose Pt_2
che non aveva disponibilità; solo nell'ultimo periodo quando i mezzi erano prossimi alla consegna ricordo che emerse una disponibilità da parte d ma non ricordo da parte di chi, ricordo che CP_1
ormai era inutile”.
Dalla lettura degli esiti testimoniali di cui sopra, può osservarsi quanto segue:
1) la circostanza che la denuncia scritta, a mezzo Pec, fosse stata preceduta da una o più denunce informali avvenute verbalmente non risulta tempestivamente dedotta da nel CP_2
ricorso monitorio e neppure nella comparsa di costituzione e risposta in questa sede, ove all'eccezione di decadenza/prescrizione formulata dall'opponente è stato contrapposto –
invero - il riconoscimento del vizio da parte della venditrice;
2) in ogni caso, le dichiarazioni di e (sulla cui capacità/attendibilità si tornerà in Tes_4 Tes_1
ogni caso sub punto 6) e punto 7)) sono troppo generiche per dimostrare la tempestività della denuncia, seppure verbale, dei vizi;
3) ulteriori anomalie, guasti, ecc. riferiti dai testi e diversi da quelli oggetto della domanda monitoria non assumono rilievo in questa sede in quanto non rientranti nel thema decidendum e probandum della pretesa azionata in sede monitoria;
4) la denuncia, scritta e dimostrata, delle anomalie rilevanti è avvenuta, come già evidenziato,
dopo che le riparazioni erano state già effettuate e non già allo scopo di richiedere l'intervento della venditrice per eliminare i vizi, ma di richiedere all'opponente il risarcimento dei danni;
5) pare acclarato che ebbe ad assumere il generico impegno ad adoperarsi con Controparte_7
Mercedes per l'ottenimento di sconti per eventuali futuri acquisti;
detto impegno, tuttavia, non costituisce l'oggetto della pretesa azionata in sede monitoria;
6) pare che possano sollevarsi dei dubbi circa la capacità a testimoniare (o quanto meno l'attendibilità) dei testi di parte opposta e;
quest'ultima, Testimone_1 Testimone_3
in particolare, si è così qualificata: “professione imprenditrice, sono socia della L Trasport
Logistica, non sono amministratore, non sono dipendente, mi occupo della gestione del traffico della azienda, ufficio spedizioni;
sono la mamma della dott.ssa Parte_1
legale rappresentante della società convenuta”; nella giurisprudenza di legittimità, si ammette che i soci non illimitatamente responsabili siano ammessi a testimoniare, purchè non abbiano l'amministrazione di fatto della società (cfr., Cass. Civ., sez. 2, ordinanza n. 32229 del
21.11.2013); la Cassazione, sul punto, ha evidenziato che “coloro che si siano ingeriti nella gestione sociale, in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società, possono essere considerati amministratori di fatto, a meno che non risulti che abbiano compiuto atti gestori solo occasionali...” (Cass. Civ., sez. 3, ordinanza n. 7864 del 22.03.2024); nel caso di specie, la teste, non dipendente né formalmente amministratrice di tuttavia CP_2
afferma di occuparsi della gestione del traffico della azienda, ufficio spedizioni, così
affermando, di fatto, di compiere atti di tipo gestorio, senza formale investitura;
nel corso della audizione della teste, quest'ultima ha dato atto di essersi interfacciata con il sig. legale CP_1
rappresentante dell'opponente, senza che fosse chiara la veste formale di cui era investita,
essendo formalmente solo socia;
7) per quanto concerne il teste egli si è così qualificato: “sono cognato della Testimone_1
dott.ssa legale rappresentante della società convenuta, che è sorella di mia Pt_1 Parte_1
moglie; sono dipendente e socio al 15% della L Transport S.p.A. ma non della
[...]
che tuttavia è soggetta a direzione e coordinamento della L Transport S.p.A.”; Controparte_2
non si comprende, dunque, avendo il teste dichiarato di non avere alcun ruolo formale presso (attuale opposta), per quale ragione egli fosse presente all'incontro in Controparte_2
questione e a quale titolo si fosse interfacciato con il sig. e con Persona_1 [...]
della società opponente;
anche in questo caso, può inferirsi il compimento di atti CP_7
riconducibili alla gestione della società opposta, ma senza investitura formale, con possibile venire in essere di una situazione riconducibile ad una amministrazione di fatto;
8) a fronte delle contestazioni di ed a fronte delle considerazioni di cui sopra, non CP_1
sembra raggiunta, da parte opposta a ciò onerata, la prova della conclusione, seppure verbale,
di un accordo fra l'opponente e l'opposta, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti ovvero di procuratori in grado di impegnarsi in nome e per conto delle rispettive società, che riguardassero: i) la presa d'atto ed il riconoscimento della presenza di specifici e dettagliati e specificati vizi, riconosciuti e condivisi da ambo le parti, e ii) l'assunzione da parte opponente dell'obbligo di farsi carico delle spese e dei danni da fermo tecnico, oggetto della fatturazione posta a fondamento del ricorso monitorio.
Conclusivamente, la prova del credito azionato in sede monitoria non si ritiene adeguatamente fornita, sì che, assorbita ogni questione relativamente al quantum, nonché alla richiesta di chiamata in causa del terzo, in accoglimento dell'opposizione interposta da il decreto ingiuntivo deve CP_1
essere revocato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex dm
55 del 2014, parametri medi per tutte le fasi e minimi per fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione interposta da e per l'effetto Controparte_1
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 386 del 2023 emesso dal Tribunale di Forlì in data
27.3.2023 RG 842 del 2023; 3) Condanna a rimborsare a le spese di lite del Controparte_2 Controparte_1
presente giudizio, che si liquidano in € 6164,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e
15 % per spese generali ed euro 295,46 per anticipazioni.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Forlì, 17 novembre 2025
Il Giudice
dott. Valentina Vecchietti