Articolo 3 della Legge 16 aprile 1974, n. 124
Articolo 2Articolo 4
Versione
21 maggio 1974
Art. 3.
I trattamenti di quiescenza previsti dalla presente legge, sia per le pensioni dirette che per quelle di riversibilita', sono erogati dalla Corte costituzionale a carico del proprio bilancio.
L'indennita' di buonuscita di cui all'articolo 48 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 , e successive modificazioni, e' a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.
Entrata in vigore il 21 maggio 1974