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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/12/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Sapone Natalino Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 549.2019 R.G.A.C., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.09.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
c.f. , in persona del Sindaco legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Rosanna Cristarella (c.f.
) ed elettivamente domiciliato in via Michele C.F._1 Parte_1
Barillaro, già Via S.Anna II Tronco, Palazzo Ce.dir. presso l'Avvocatura Civica, PEC
Email_1
-Appellante-
CONTRO
, c.f. , nato a [...] [...] Controparte_1 C.F._2 Parte_1 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
SC IM ( ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._3 sito in via Bruno Buozzi n. 4, PEC Parte_1
Email_2
- Appellato -
OGGETTO
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 764/2019, pubblicata in data
21/05/2019, resa nel procedimento RG n. 2401/2012.
CONCLUSIONI
1 Per l'udienza del 09.09.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano come di seguito riportato.
- Parte appellante così concludeva: “insiste nell'accoglimento del presente gravame con riforma integrale della sentenza n. 764/2019 pubblicata in data 21/05/2019 all'esito del contenzioso civile RG 240/2012 iscritto presso il Tribunale civile di Reggio Calabria, chiede, in subordine, la riforma della summenzionata decisione in ordine al quantum risarcitorio statuito all'esito del giudizio di primo grado, con condanna alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
- Parte appellata così concludeva: “impugna e contesta tutto quanto ex adverso ritenuto, eccepito e dedotto poiché totalmente infondato in fatto e diritto e nel riportarsi al contenuto della propria comparsa di costituzione e risposta insiste nell'integrale accoglimento delle richieste e conclusioni ivi formulate. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi, ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in maniera sintetica in relazione allo svolgimento del processo di primo grado in conformità all'art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 16 bis comma IX- octies d. l. 179/2012, richiamandosi gli atti di causa per quanto in essi più ampiamente contenuto.
Si premette che in atti del primo grado l'appellato viene indicato come Controparte_2
, mentre il nome è indicato in atto di costituzione e scritti difensivi del
[...] Controparte_1 presente grado di lite.
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
, rappresentando: di essere proprietario di un'unità immobiliare Parte_1 con destinazione abitativa, avente un locale seminterrato che era stato interessato da considerevoli infiltrazioni di acqua, provenienti dalla parete confinante con la limitrofa via pubblica (Via Zaleuco); - di aver più volte rappresentato il problema all'Ente convenuto, senza ottenere alcun fattivo riscontro per un lungo periodo, nel corso del quale sono stati cagionati notevoli danni all'immobile, alle suppellettili ivi allocate ed all'impianto elettrico;
- che il
è intervenuto tardivamente nel ripristinare il manto stradale e nel Parte_1 riparare l'impianto fognario e quello idrico (con nuovi, da ripetuti interventi nel corso dell'anno 2006); - che nel corso dell'anno 2008 la situazione rappresentata, già seria, si è ulteriormente aggravata, tanto da costringerlo a dotarsi di pedane in legno al fine di preservare gli oggetti ancora rimasti integri;
nel 2010 si sono verificati una serie di allagamenti che hanno determinato interventi di riparazione (1'11, il 16, il 20 ed il 22 giugno).
2 Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti domande: "1) accertare е dichiarare la tenutezza della convenuta Amministrazione Comunale di Reggio Calabria al risarcimento dei danni per cui è causa;
2) conseguentemente condannarla al pagamento in favore dell'istante della somma di € 52.000,00 per le causali di cui in premessa descritte, o a quella maggiore o minore occorrenda e che sarà ritenuta più equa dal Tribunale adito, con interessi di legge e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;
3) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze ed onorari del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi ex art. 93 c.p.c.".
Con comparsa depositata all'udienza del 05.12.2012, si è costituito in giudizio il
[...]
, contestando integralmente la ricostruzione dei fatti operata dall'attore Parte_1 nell'atto introduttivo e chiedendo l'integrale rigetto delle domande o, in via subordinata, la riduzione delle pretese risarcitorie avanzate dal Sig. . CP_1
La causa è stata istruita, oltre che attraverso produzione documentale, a mezzo di prova testimoniale e di Consulenza Tecnica d'Ufficio.>>
Con la sentenza oggetto della presente impugnazione il Tribunale così statuiva: “1) Accerta e dichiara la responsabilità, nei limiti di cui in narrativa, del in Parte_1 ordine alle infiltrazioni subite dall'immobile del Sig. ; 2) Per l'effetto, Controparte_2 condanna il , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento in favore dell'attore della somma pari ad € 14.000,00, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi compensativi a far data dall'illecito (giugno 2010) sulla somma liquidata alla c.d. "attualità", devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma CP_ così ottenuta dal passaggio in giudicato sino al soddisfo;
3) Condanna, infine, l' convenuto al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate in € 470,00 per spese vive e, previa compensazione in ragione del 30%, in € 3.384,50 per compensi, ai sensi del D.M. 55/2014
(scaglione di valore da € 5.201 a € 26.000, valori medi) oltre spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge. Dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario.”
Avverso l'indicata sentenza proponeva gravame il eccependone Parte_1
l'erroneità per i motivi dedotti in atto di appello, che si richiamano.
Con il primo motivo lamentava la <ERRONEITÀ E ILLOGICA MOTIVAZIONE
DELL'APPELLATA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI a pag. 8 IL GIUDICE ravvisa la responsabilità ex art 2051 с.c. dell'amministrazione e afferma: - non si concorda, invece, sulle considerazioni riguardanti l'asserita legittimità del fatto che "le condotte fognarie vengono
3 costruite per lavorare in condizioni di normalità e risultano insufficienti, essendo del tipo misto,
a smaltire anche le acque meteoriche in caso di precipitazioni di tipo temporalesco". Non può evidenziarsi, difatti, che da qualche tempo a questa parte le precipitazioni meteoriche molto intense tendano ad avere una cadenza sempre più frequente ...pertanto non è possibile affermare che non si debba tenere conto quando si procede alla progettazione di qualsivoglia opera idraulica o fognaria. Questo appena detto vale ad escludere che gli eventi atmosferici
(tranne che in determinate, specifiche ipotesi di gravità, insussistenti nella fattispecie) possano essere invocate quali caso fortuito, inteso come fattore interruttivo del legame causale tra res in custodia ed evento dannoso->>, asserendo non sussistere alcuna responsabilità ex art. 2051
c.c. e non ritenendo essere stata <provata alcuna responsabilità dell'amministrazione comunale, né dai fatti addotti e comunque non provati da parte attrice, nè è ravvisabile una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all' . CP_3
Con il secondo motivo si censura la pronuncia di primo grado per <ERRONEITA' E ILLOGICA
MOTIVAZIONE DELL'APPELLATA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE HA
RITENUTO DI DOVER DECIDERE IL QUANTUM>> impugnando <la parte di sentenza a pag. 10 in cui il giudice prime cure statuisce: "Passando alla quantificazione dei danni, ad Per_ avviso del decidente l'elaborato peritale dell'ing. non è pienamente condivisibile, in quanto alcune appaiono eccessivamente generiche e sottostimate (con particolare riguardo ma non esclusivo, riferimento di suppellettili ed al mobilio danneggiato ed alla revisione dei tratti dell'impianto elettrico e alle prese di corrente). Tenuto conto delle allegazioni delle parti, delle valutazioni del delle nozioni di comune esperienza e di tutti gli elementi emersi dal giudizio, il danno può essere equitativamente determinato - ex art. 1226 с.c. - іn complessivi € 20.000/00, somma che essere decurtata del 30% in ragione del concorso di colpa, come esplicitato al punto precedente”>> rilevando che <La valutazione e liquidazione del danno in € 20.000
(ventimila euro) fatta dal Giudice in via equitativa è manifestamente infondata in fatto e in diritto, non motivata, e quindi arbitraria e discrezionale>> e censurando il ricorso al criterio equitativo in mancanza di alcun supporto.
Concludeva chiedendo: <nel merito accogliere il gravame proposto, e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado n. 764/2019, e dichiarare, per tutti i motivi esposti, che non è provata, e comunque non è ravvisabile una responsabilità del nella Parte_1 fattispecie dedotta nel giudizio. - In via subordinata, qualora l'adita Corte ritenesse sussistere comunque una responsabilità in capo al accogliere il gravame in Parte_1 ordine al quantum illegittimamente e immotivatamente statuito dal giudice di primo grado secondo equità, riportandolo alla cifra di € 6.800, stabilita dal Ctu, da decurtare ex art. 1227
4 c.c. del 50%. Con riserva di deposito di atti, deduzioni e richieste istruttorie. Con vittoria di spese e competenze del giudizio di primo grado e del presente giudizio>>.
Si costituiva parte appellata per resistere al gravame e chiederne il rigetto, con conferma della statuizione gravata chiedendo volersi: <
1. Rigettare la domanda dell'appellante poiché manifestamente infondata in fatto e diritto, per i motivi in narrativa esposti;
2. confermare
l'impugnata Sentenza in ogni sua statuizione;
3. con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi, ex art. 93 cpc, in favore del sottoscritto procuratore>>.
A seguito di differimenti d'ufficio, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni con decreto depositato il 11.10.2023 e disposta la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed assegnazione di termini, all'udienza del 09.09.2024 le parti depositavano note di trattazione e precisavano come prima indicato.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato, nei limiti che seguono.
Nel primo motivo di appello si censura il riconoscimento della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al ritenendo non essere stata fornita la dimostrazione da parte dell'attore della Pt_1 sussistenza delle condizioni per l'applicazione della norma invocata e del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno. Eccepisce, inoltre, l'appellante la mancata valorizzazione del caso fortuito e l'erroneità e illogicità della motivazione nella parte in cui il giudice di prime cure ha ravvisato la responsabilità del ex art. 2051 c.c. discostandosi dalle risultanze Pt_1 della CTU, asserendo che in essa si era accertato la realizzazione a regola d'arte delle condotte comunali e individuato le cause prevalenti dei danni nelle anomalie degli impianti privati del e nella mancata manutenzione delle "bocche di lupo". CP_1
Il motivo va rigettato.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, ha natura oggettiva e trova il suo fondamento non in un comportamento o in una attività del custode, ma in una relazione, appunto di custodia, intercorrente tra il gestore e la cosa dalla quale è derivato il danno, nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che su di essa esercita l'effettivo potere, e la giurisprudenza è costante nell'applicare tale regime di responsabilità da cose in custodia anche agli enti pubblici proprietari di strade, impianti e servizi, inclusi gli impianti fognari ed idrici che rientrano nella sfera di controllo e custodia dell'ente pubblico che ne risponde, salvo il caso fortuito.
5 La sussistenza del rapporto di custodia in capo all'appellante nel caso di specie è incontestata, avendone la disponibilità giuridica e materiale con il conseguente potere di intervento su di essi.
Quale gestore delle rete idrico-fognaria, quindi, il era tenuto per legge ad eseguire i Pt_1 lavori di manutenzione ordinaria e riparazione straordinaria degli impianti ed intervenire a seguito delle segnalazioni dell'appellato, onde assicurarne il perfetto funzionamento, nonché ad adottare i criteri di precauzione in funzione di prevenzione dei danni che da essi potevano prevedibilmente derivare, era tenuto al generico dovere di vigilanza e controllo ed al rispetto di precise regole tecniche finalizzate allo scopo di garantire la sicurezza degli utenti e tali da imporre il controllo tecnico dell'efficienza dei beni, per cui in capo al detto gestore è configurabile anche in relazione al danno subito dal privato una responsabilità secondo il criterio di imputazione stabilito dall'art. 2051 c.c. e non ex art. 2043 c.c., come riconosciuto in sentenza impugnata.
Ciò posto, in relazione all'onere probatorio è pacifico che spetta prioritariamente al danneggiato provare sia le lesioni patite sia la loro riconducibilità causale alla cosa e del ricorrere di un nesso eziologico e, quindi, dimostrare che la res in sé ha svolto un ruolo autonomo nella causazione del danno lamentato in virtù di un'anomalia originaria o sopravvenuta nella sua struttura o nel suo funzionamento oppure per effetto della sua intrinseca pericolosità, essendo posto in capo al custode l'onere di dare prova dell'interruzione del nesso causale per effetto dell'intervento di un caso fortuito, di consistenza meramente obiettiva.
In siffatte ipotesi la sequenza probatoria è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria.
La Cassazione a Sez. Unite n. 20943/2022, ha infatti definitivamente chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”, per cui solo una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita e l'evento dannoso il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ottemperando al diverso onere posto a suo carico.
6 Per quanto attiene l'oggetto del giudizio, si precisa che la prova del detto nesso eziologico non può essere generica, ma deve attenere alla dimostrazione dell'accadimento specifico, della successione dei fatti e dell'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, hanno determinato lo sviluppo dell'evento, dovendosi dimostrare che l'evento dannoso e la cosa custodita si sono collocate in un medesimo contesto di tempo e di luogo, che la res custodita ha avuto per propria caratteristica una pericolosità, che l'evento è stato concretamente e direttamente provocato dalla cosa stessa e non da altri fattori causali, assumendo rilevanza il dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa (es. Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 12663 del 9 maggio 2024).
Quanto indicato è preliminare ad ogni differente onere sia sul an che sul quantum sia in relazione al contrario onere probatorio posto in capo al custode il quale può andare indenne da responsabilità solo ove provi il caso fortuito, da considerarsi anche nella condotta autonoma del danneggiato.
La Suprema Corte ha, infatti, precisato che solo a seguito della acquisita prova a carico del danneggiato, il custode dovrà procedersi a valutare che: “a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”; b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
d) se il caso fortuito
è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: d') valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d'') valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”; d''') escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; d'''') considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile”, chiarendo che “Ogni ulteriore questione posta dal mezzo in esame circa la prevedibilità o l'evitabilità della condotta del danneggiato costituisce ovviamente un posterius sul piano logico, perché afferente al tema del caso fortuito, che è necessario indagare solo se il danneggiato abbia assolto il proprio onere della prova” (ved. Cass. Sez. 3 ord. N.
24059 del 28-08-2025).
Si fa, infatti, presente che sul nesso causale tra res custodita ed evento dannoso può incidere il fatto del danneggiato, che può consistere in un fattore causale concorrente o esclusivo nella
7 produzione dell'evento, con conseguente riduzione o esclusione della responsabilità del custode, a seconda del grado di concorso, in applicazione dell'art. 1227 comma 1 codice civile, tanto da essere suscettibile di assumere rilevanza assorbente nel prodursi dell'evento dannoso rispetto a cui la relazione con la cosa degraderebbe a mera occasione, dovendosi anche considerare che tanto meno la res è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. (Cass. 1/02/2018,
n. 2477; Cass. 19/03/2018, n. 6703).
Ebbene, premesso quanto indicato, in primo motivo di gravame si censura che l'appellato, in base ai criteri di ripartizione fissati dall'art. 2697 c.c., non abbia adeguatamente assolto all'onere posto a suo carico, non essendo stato dimostrato il nesso causale tra i beni di cui il era custode ed i danni lamentati. Pt_1
Al riguardo, dalla CTU svolta nel corso del giudizio di primo grado si evince che è confermato che il locale oggetto di causa è seminterrato, con muro “perimetrale parallelo al marciapiede di via Zaleuco, e prende aria e luce dalle cosiddette “bocche di lupo” munite di grate (foto n°
5 – 6 – 8 – 9 – 32 – 33 – 39 e 40) poste a livello del marciapiede lato monte di via Zaleuco. Le
(foto n° 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 e 21) mostrano le finestre del piano seminterrato che affacciano sulle “bocche di lupo”…Il seminterrato è costituito da ampie stanze di superficie complessiva di circa 100 mq., aventi pareti e soffitti intonacate con intonaco del tipo civile e pavimentate con mattonelle di graniglia”.
Risulta, invece, smentito l'assunto di parte attrice in primo grado secondo cui i danni sarebbero derivati anche da infiltrazioni di origine fognaria o idrica, attesa la indicata efficienza degli impianti come evidenziata in perizia e sentenza di primo grado e come non oggetto di appello.
In merito, in perizia si è ritenuto che “gli inconvenienti verificatesi nel seminterrato del fabbricato non sono da imputare alla fogna comunale, come riportato nella nota del CP_1 legale di parte attrice del 02/01/2013 “costruita senza alcuna pendenza e posizionata quasi al limite del manto stradale subendo così le sollecitazioni del transito delle autovetture”, bensì alla concomitanza di eventi, i più eclatanti dei quali verificatesi nel 2010 il cui nesso eziologico
è spiegato al capo seguente”.
Residuano, pertanto, le ulteriori cause indicate dal CTU.
8 In particolare, lo stesso ha osservato che la pendenza delle strade “in seguito a piogge ed acquazzoni ha potuto dare luogo a dilavamento e trascinamento di materiale vario verso le caditoie stradali che, poste al disotto dei marciapiedi, convogliano poi le acque meteoriche entro le fogne comunali”, per cui il materiale presente sulle strade “in seguito ad eventi meteorici di forte intensità, finisce nelle caditoie stradali e quindi entro le condotte e pozzetti fognari comunali, che privi di manutenzione, vengono ostruiti. Si determina così il riflusso di acque piovane e nere che, non trovando più sfogo verso il collettore principale comunale, invadono i piani bassi (cantine) dei fabbricati”. Ha, quindi, precisato che “presumibilmente è questo il fenomeno che si è verificato all' interno del seminterrato del fabbricato . CP_1
Cioè la copiosa massa d' acqua riversatasi nel collettore comunale, posto a notevole profondità
(circa 2,00 m.), per i motivi già detti, lo ha trovato ostruito, e gradualmente è risalita entro i pozzetti fognari comunali, anch' essi profondi (circa 2,00 m.), e da qui, non trovando più il necessario sfogo ha cominciato a riempire la condotta privata del fabbricato posta a CP_1 quota meno profonda.”
Sulla base di quanto sopra ha concluso che, per quanto di pertinenza del “all'epoca, Pt_1 considerato che la condotta fognaria comunale su via Zaleuco è stata costruita a regola d'arte
e con la dovuta pendenza, la mancata pulizia dei tratti convergenti e dei pozzetti fognari, all' insorgere di precipitazioni o di acque eccezionali, ha determinato gli inconvenienti lamentati dal ricorrente.”
Asserendo che il sistema fognario in caso di forti precipitazioni e mancata pulizia non era in grado di smaltire le acque meteoriche, provocando un riflusso, il CTU ha dedotto che l'allagamento di un locale seminterrato per come descritto rientra pienamente nella
"conseguenza normale" della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dagli impianti di pertinenza comunale in esame.
A seguito di osservazioni dei CTP, il consulente ha chiarito che “il collettore comunale, data la sua buona realizzazione e distanza dall' immobile non può causare sversamenti o infiltrazioni verso il seminterrato ” e che “Lo studio degli atti d' ufficio e le verifiche effettuate CP_1 durante i sopralluoghi rafforzano l' ipotesi che la mancata pulizia dei pozzetti e delle condotte fognarie pubbliche abbia potuto dare luogo, in seguito ad eventi meteorici eccezionali che hanno provocato intoppi nelle condotte, al riflusso delle acque reflue dai pozzetti e dalla tubazione comunale verso quella privata che dotata di giunto imperfetto, sigillato CP_1 con cemento e quindi permeabile (foto n° 29 e 30) ha causato sversamenti di acque miste fognarie (fot n° 13 del ctp) sul pavimento del seminterrato ”. CP_1
9 Quanto indicato non inficia la prova del nesso di causalità, che non si fonda su un criterio di certezza assoluta ma di "preponderanza dell'evidenza" o del "più probabile che non", anche dimostrabile a mezzo prove presuntive, in tal senso essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia prodotto come "conseguenza normale" ed in termini di alta probabilità per come descritto dal consulente.
Avendo, infatti, quest'ultimo descritto un meccanismo tecnico e non mere deduzioni congetturali ed ipotetiche, ciò costituisce una presunzione grave, precisa e concordante, dovendosi sul punto non accogliere la difesa di parte appellante.
Il CTU, però, ha evidenziato alcune circostanze concorrenti addebitabili all'appellato, indicate quali ulteriori cause dell'evento, ossia: - “Detta tubazione privata è così entrata in pressione e trovando dei punti critici di allaccio, tipo quello mal realizzato individuato nelle (foto 29 e 30), ha cominciato a perdere dalla giunzione, consentendo alle acque miste fognarie di riversarsi all' interno del seminterrato allagandolo” - “dagli atti d'ufficio risulta che nel suo fabbricato siano stati realizzati degli allacci idrici irregolari messi a norma successivamente. Inoltre, dai sopralluoghi effettuati, al piano seminterrato, è risultato, come già accennato, un innesto con restringimento mal realizzato della tubazione fognaria (colore arancione) dell'attore, staffata al muro, nel cui tratto terminale (innesto verso la fogna comunale) risultano sui muri vecchi segni di perdite pregresse (foto n° 27 – 28 - 29 e 30)”; - “probabili perdite idriche degli allacci, all' epoca irregolari, del suo fabbricato, all' innesto fognario mal realizzato nel seminterrato ed alla scarsa efficienza di drenaggio delle acque meteoriche o delle succitate perdite delle tubazioni del fabbricato che si sono riversate all' interno e sul fondo delle bocche di lupo”; -
“le pareti ed il fondo delle “bocche di lupo”, sono a servizio ed a diretto contatto dei cantinati
o seminterrati dai quali si accede all' area libera delle bocche che và ispezionata e curata dal privato che ne usufruisce”.
Ha, pertanto, concluso che “In definitiva, il nesso eziologico tra danni lamentati e cause che li hanno prodotti, è da imputare da una parte alla mancata pulizia che il avrebbe dovuto Pt_1 effettuare alle condotte ed ai pozzetti fognari che si saranno intasati, causando il riflusso di acque miste fognarie all' interno dei locali del rag. . Dall' altra alle probabili perdite CP_1 idriche degli allacci, all' epoca irregolari, del suo fabbricato, all'innesto fognario mal realizzato nel seminterrato ed alla scarsa efficienza di drenaggio delle acque meteoriche o delle succitate perdite delle tubazioni del fabbricato che si sono riversate all'interno e sul fondo delle
“bocche di lupo”, espressamente configurando una concausa tra le condotte delle parti.
A seguito delle osservazioni delle parti, il CTU ha ulteriormente ribadito che “Gli allacci di acqua potabile, all' epoca irregolari, di natura privata, posti superficialmente, (realizzati in
10 pvc e con materiali scadenti), in seguito a loro rotture, hanno consentito all' acqua in pressione, vista l' immediata vicinanza al seminterrato , d' immettersi nel locale” e “Si ribadisce CP_1 dunque che nel nostro caso, la scarsa efficienza del drenaggio del fondo delle “bocche di lupo”, in occasione di eventi meteorici eccezionali e di perdite idriche riversatesi al suo interno, ha dato anche luogo al fenomeno di risalita di acqua per capillarità lungo le pareti interne del seminterrato in prossimità degl' infissi in legno danneggiando questi e le murature. Danni questi non imputabili al . Pt_1
In elaborato, quindi, risultano sufficientemente accertati gli elementi di concorso, viene indicata l'efficienza causale di ciascuna condotta e non si accerta che una delle condotte ha assunto un ruolo prevalente e assorbente, anzi si precisa l'incidenza di entrambe le condotte negligenti.
Si ribadisce, infatti, che i danni accertati derivano da una concausa tra le condotte delle parti.
Mancano anche differenti prove specifiche che indichino un esclusivo apporto causale della condotta dell'appellato.
Inoltre, il sul quale gravava il relativo onere, non ha dato prova della incidenza Pt_1 assorbente della responsabilità del , considerato che anche la condotta del danneggiato CP_1 può integrare il "caso fortuito" atto a liberare il custode da responsabilità.
Nel caso in esame, pertanto, non è stato dimostrato che la condotta del proprietario dell'immobile sia stata idonea ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia (la rete fognaria comunale) e l'evento dannoso, o che abbia assunto efficacia causale autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile, ponendosi come unica causa del danno, anche secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Si configura, quindi, un'ipotesi di concorso di cause, correttamente inquadrata dal Tribunale nell'ambito dell'art. 1227, comma 1, c.c., che impone una riduzione del risarcimento in ragione dell'incidenza causale della condotta colposa del danneggiato.
In considerazione di quanto sopra, deve essere rigettato il motivo di gravame secondo cui la responsabilità doveva essere imputata interamente in capo al andandone esente l'ente CP_1 comunale, con non accoglimento della relativa domanda di esclusione della responsabilità e rigetto della richiesta risarcitoria avversaria.
La Corte ritiene, invece, fondato il secondo motivo di appello, nel quale si censura la pronuncia nella determinazione del quantum, eccependo l'immotivato ricorso al criterio equitativo,
l'erronea e immotivata liquidazione equitativa del danno, l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha determinato in € 20.000,00 discostandosi in modo significativo dalla stima Per_ del CTU ing. (€ 6.800,00).
11 L'appellante, in specie, chiedeva volersi “In via subordinata, qualora l'adita Corte ritenesse sussistere comunque una responsabilità in capo al accogliere il Parte_1 gravame in ordine al quantum illegittimamente e immotivatamente statuito dal giudice di primo grado secondo equità, riportandolo alla cifra di € 6.800, stabilita dal Ctu, da decurtare ex art.
1227 c.c. del 50%.”
In ordine alla suindicata pari graduazione della responsabilità, come già dedotto relativamente al rigetto della domanda di accertamento della esclusiva responsabilità del e alla CP_1 presenza dell'incidenza, quali concause, della condotta di entrambe le parti, il CTU non ha indicato specificatamente la misura percentuale dell'incidenza causale delle rispettive condotte, riferendosi sempre a “concause”, accertando da un lato l'incidenza della condotta del Pt_1 nella mancata pulizia delle condotte ed ai pozzetti fognari che si sarebbero intasati, causando il riflusso di acque miste fognarie all'interno dei locali del e dando origine al reflusso, CP_1
e dall'altro plurime negligenze a carico del danneggiato che hanno agevolato la determinazione del danno.
In mancanza di specifica prova, il giudice di prime cure ha attribuito un ruolo primario alla condotta dell'ente, ritenendo più probabile che detta condotta abbia maggiormente inciso nella determinazione del danno poiché senza l'omessa manutenzione della rete pubblica il riflusso non si sarebbe verificato, giustificando con il criterio del “più probabile che non” e basandosi sulla valutazione complessiva dei fatti una responsabilità dell'amministrazione nella misura del
70%.
Il giudizio è condivisibile considerato che il in qualità di custode della rete fognaria Pt_1 pubblica ai sensi dell'art. 2051 c.c., aveva un obbligo primario di manutenzione e controllo per garantirne il corretto funzionamento, che sono intervenuti più episodi dedotti come debitamente segnalati, che le condotte del privato hanno aggravato e agevolato il danno o reso l'immobile più vulnerabile, inserendosi come elemento concorrente, ma non è stato dimostrato che ne siano state la causa originaria. Un diverso riconoscimento di pari responsabilità non risulta, quindi, debitamente dedotto e provato dal custode.
Fondata è, invece, la censura sulla quantificazione equitativa operata dal giudice di primo grado.
In merio si precisa che in atto introduttivo il chiedeva il “risarcimento dei danni CP_1 subiti, pari a euro 52.000, oltre interessi e rivalutazione per come specificati analiticamente nella CTP redatta dall'arch. datata 15.06.2011”, “di cui - € 42.000,00 per ciò Persona_2 che riguarda le opere edili ivi compresi gli oneri per la progettazione e direzione dei lavori;
-
€ 3.000,00 per ciò che riguarda le opere elettriche ivi compresi gli oneri per la progettazione e direzione di lavori;
- € 7.000,00 a titolo di risarcimento del valore delle suppellettili
12 danneggiate", ma non veniva effettuata all'uopo alcuna produzione documentale di preventivi o fatture.
In perizia di parte si producevano le foto in atti e si dava atto: - che trattavasi di unità
“perfettamente” arredata e abitabile;
- che “stilare un computo preciso ed attendibile dei lavori di ripristino da attivare diventa operazione difficoltosa e certamente non esaustiva in quanto mancano precisi riferimenti circa gli effettivi danni subiti dalle strutture di fondazione, dai vespai, dalle strutture in elevazione (pilastri), dagli elementi di finitura (pavimentazioni, intonaci e tinteggiature), dagli impianti elettrici”; - mancava un elenco specifico dei beni presumibilmente danneggiati e del loro valore;
- mancava un elenco analitico degli interventi di riparazione causalmente derivabili dagli eventi indicati.
In CTU esperita in primo grado, invece, si è rilevato che “Dalla perizia del ctp risultano dati e cifre generiche dei danni che ad avviso dell' arch. ha subito il ricorrente, ma solo Persona_2 alcuni di essi come già detto, sono attribuibili a corresponsabilità del Per quanto Pt_1 riguarda il mobilio, dalle foto prodotte, risulta la conferma che trattasi di mobili non di pregio, probabilmente in disuso, accantonati, come si suole fare in soffitte o cantine. I danni alle strutture in c.a. in elevazione ed in fondazione, ai vespai, ai massetti ed alle armature in ferro sono prevalentemente da ascrivere a quanto già sopra indicato ed alla carenza manutentiva in cui è tenuto lo stabile nonchè al degrado generalizzato dovuto alla vetustà dell' immobile come risulta dalle (foto n° 2 e 3). I danni invece che possono essere riconosciuti all' attore per corresponsabilità del sono i seguenti:
1. Pulizia e revisione della parte di Pt_1 pavimentazione allagata (circa il 35% del totale), come risulta dalla documentazione fotografica in atti e da quella effettuata dallo scrivente.
2. Stonacatura e reintonacatura della parte bassa degl' intonaci lungo la perimetrazione inerente la quota parte di pavimento allagato.
3. Fornitura e posa in opera dei tratti di battiscopa danneggiati.
4. Revisione dei tratti
d' impianto elettrico relativi alle prese di corrente poste poco al disopra del pavimento ed in corrispondenza della zona che è stata oggetto di allagamenti.
5. Quota parte della pitturazione inerente le zone danneggiate”, nonché si precisava che “l'altezza dell' acqua riversatasi nel seminterrato era limitata alla zona del pavimento e non raggiungeva sicuramente i CP_1
20 cm. è dimostrata dall' esame delle (foto n° 1 – 2 – 3 - 4 – 5 – 6 – 7 – 11 – 13 – 14 e 15) allegate alla perizia stragiudiziale del ctp”.
Inoltre, si è chiarito che le cadute di acqua “sono stati limitati a pochi centimetri per cui è assolutamente improbabile che le acque miste fognarie abbiano causato danni alle strutture in
c.a., al pavimento, al massetto, al battiscopa, a tutto l' impianto elettrico, agli infissi ecc. del seminterrato per l' importo notevolmente esoso esposto dal ctp. Le (foto n° 2 e 3) mostrano lo
13 scarso e carente stato di conservazione e manutenzione generale in cui si trova tutto il fabbricato che si ripercuote ovviamente anche al piano seminterrato”. CP_1
A seguito di osservazioni il CTU ha così determinato i danni : - 1) Danni agli apparecchi stereo ed elettrici ed al mobilio non di pregio, € 1.200,00; 2) Pulizia e revisione della parte di pavimentazione allagata, € 1.500,00 3) Stonacatura e reintonacatura della parte bassa degli intonaci lungo la perimetrazione inerente la quota parte di pavimento allagato € 2.000,00 4)
Fornitura e posa in opera dei tratti di battiscopa danneggiati € 400,00 5) Revisione dei tratti dell'impianto elettrico relativi alle prese di corrente poste poco al disopra del pavimento ed in corrispondenza della zona che è stata oggetto di allagamenti € 600,00; 6) Quota parte della pitturazione inerente le zone danneggiate € 1.100,00; totale € 6.800,00.
La analiticità delle valutazioni rende condivisibile quanto in perizia, con conseguente erroneità della diversa pronuncia sul quantum.
Infatti, il giudice può agire quale peritus peritorum disattendendo le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ma ha l'obbligo di fornire specifica e adeguata motivazione, deve esternare il percorso logico-giuridico effettuato per pervenire alla diversa determinazione, indicare i dati specifici valorizzati, gli elementi probatori, i criteri di valutazione.
Ciò manca nel caso di specie, essendosi il Tribunale limitato a statuire che “Passando alla Per_ quantificazione dei danni, ad avviso del decidente l'elaborato peritale dell'ing. non è pienamente condivisibile, in quanto alcune voci appaiono eccessivamente generiche e sottostimate (con particolare riguardo ma non esclusivo, riferimento di suppellettili ed al mobilio danneggiato ed alla revisione dei tratti dell'impianto elettrico e alle prese di corrente).
Tenuto conto delle allegazioni delle parti, delle valutazioni del CTU, delle nozioni di comune esperienza e di tutti gli elementi emersi dal giudizio, il danno può essere equitativamente determinato - ex art. 1226 c.c. - in complessivi € 20.000/00, somma che dovrà essere decurtata del 30% in ragione del concorso di colpa, come esplicitato al punto precedente”.
È evidente la omessa motivazione dei criteri di stima utilizzati al fine della determinazione del quantum, n vi è motivazione in merito alla rilevata sottostima o al perché la presunta genericità nella indicazione, a fronte di una CTU percipiente che è risultata quale unica prova, debba tradursi in un vantaggio per l'attore in primo grado.
Non si comprende, altresì, quali siano stati i danni ritenuti risarcibili e le circostanze per le quali alcune voci di danno sarebbero state “sottostimate”, non è stata fornita indicazione delle ragioni del processo logico sul quale è stata fondata la valutazione del giudicante, ed anche il richiamo a non meglio precisate "nozioni di comune esperienza" risulta carente e non idoneo a superare
14 le conclusioni tecniche in perizia, rese a seguito di plurimi sopralluoghi e documentazione fotografica.
Questo giudice non condivide la motivazione neanche nella parte in cui non si è ritenuto di aderire alle conclusioni del CTU, che al contrario ha dato indicazione del perché ha ritenuto di discostarsi dalla domanda risarcitoria.
Ad esempio, il CTU ha chiarito che l'immobile non era abitabile e che non era stato provato che trattavasi di mobili di valore, e non di beni accatastati in magazzino, e che la struttura era già di per se danneggiata per uno “scarso e carente stato di conservazione e manutenzione generale”, come supportato dalle foto in atti, precisando anche il limite di pochi centimetri della infiltrazione di acqua tale da non giustificare i danni lamentati.
Solo nei limiti della valutazione del consulente d'ufficio, quindi, può riconoscersi una derivazione causale.
Poiché è onere del danneggiato che agisce dimostrare il danno conseguenza, sia nella forma di danno emergente che di lucro cessante, ed anche quale danno non patrimoniale, nell'an e nel quantum, nonché il nesso materiale “costitutivo” tra la condotta ed il danno evento, l'attore in primo grado non ha assolto alla prova integrale dello stesso danno per quanto di ulteriore.
La CTP, infatti, non ha alcun autonomo valore probatorio, trattandosi di mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, e, per come prima rilevato, mancava di analiticità e specificità in relazione ai danni ed alla loro derivazione causale, senza rigore metodologico e sostanziale, tanto da contenere una espressa riserva di diverso accertamento, oltre a non essere stata corroborata da ulteriori elementi a sostegno.
Neanche l'escussione del CTP quale teste e dell'ulteriore teste hanno Testimone_1 apportato elementi decisivi in merito.
Ne deriva che il diverso danno accertato in sentenza impugnata non risulta dimostrato né nella sua esistenza ontologica né nella sua entità materiale come riconducibile alla condotta del per cui è causa, ed in relazione allo stesso non è emersa da alcun Parte_1 elemento, neanche indiziario, una difficoltà alla sua diversa dimostrazione e quantificazione.
Risulta, pertanto, errato il ricorso al potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. nelle modalità in pronuncia di primo grado, poiché detto potere non è arbitrario ma consente una “equità giudiziale correttiva o integrativa”, che non ricomprende anche l'accertamento del danno della cui liquidazione si tratta, ma presuppone già assolto onere della parte di dimostrarne la sussistenza e a entità materiale senza che possa considerarsi un esonero della stessa dall'onere probatorio o che possa sopperire al difetto di allegazione e prova di un danno, oltre che una impossibile o difficoltosa
15 determinazione del danno, considerato che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione ove ciò non dipenda dall'inerzia della parte gravata.
Sono mancati, quindi, nel caso de quo elementi oggettivi di carattere lesivo, diversi da quelli indicati dal CTU, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia risultata certa,
e che si siano tradotti in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, idoneo a supportare il potere di liquidazione in via equitativa.
L'assenza degli indicati elementi non consente, pertanto, né di verificare la impossibilità o l'apprezzabile difficoltà di provarne il preciso ammontare, né di ritenere il pregiudizio economico nella superiore misura equitativamente determinato come certo nella sua esistenza.
Quanto dedotto è confermato da pacifica giurisprudenza, ed a conferma si richiama, a mero titolo esemplificativo, anche la pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione civile Ordinanza
18 marzo 2022 n. 8941, secondo cui “La valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass. 19/12/2011, n. 27447), cioè che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata (Cass.
04/04/2017, n. 8662). Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (Cass. 04/08/2017, n. 19447). Non solo: al danneggiato si chiede di provare i parametri per una liquidazione equitativa e le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili all'illecito, rendendo il danno di difficile o impossibile quantificazione”.
Da ciò emerge il vizio della pronuncia equitativa oggetto di gravame e l'erroneità nella quantificazione del risarcimento nella somma di € 14.000,00 come in sentenza impugnata.
Sulla base delle indicate considerazioni deve, quindi, concludersi per l'accoglimento del motivo di appello e la riforma della sentenza impugnata in ordine al quantum debeatur.
Conseguentemente la liquidazione del danno subito dal deve essere ricondotta alla CP_1 somma di € 6.800,00, come analiticamente determinata dal CTU in primo grado, che si condivide e richiama essendo chiara e circostanziata.
Su detto importo deve essere applicata la riduzione del 30% per il concorso di colpa del danneggiato.
L'importo dovuto dal a titolo di risarcimento danni viene, quindi, Parte_1 rideterminato in € 4.760,00.
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte condanna, pertanto, il Parte_1
, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., alla corresponsione in favore di
[...]
16 a titolo di risarcimento danni per cui è causa, della somma di € Controparte_1
4.760,00 oltre interessi compensativi sulla somma devalutata a far data dall'illecito (giugno
2010) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT fino alla presente sentenza, e oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo.
All'accoglimento del secondo motivo di impugnazione ed al rigetto del primo motivo, con riforma della sentenza impugnata e rideterminazione del danno, consegue una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (vedi tra le al tre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890; Cassazione civile sez. II 03/09/2021, n. 23877).
In relazione alle spese e competenze di lite di entrambi i gradi, in applicazione dei principi di causalità e di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., va pronunciata la condanna del
[...]
alla rifusione delle stesse in favore della parte appellata, Parte_1 Controparte_1
.
[...]
La liquidazione viene effettuata in applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n.
147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, ed il valore della domanda è individuato nel decisum del presente grado di lite, pari ad € 4.760,00, indi nello scaglione compreso tra € 1.101,00 e € 5.2001, nella misura corrispondente ai minimi tariffari, la cui applicazione si ritiene equa considerate la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e la pronuncia con ricorso ai criteri equitativi ed alla CTU per come prima indicato.
Le competenze si liquidano, quindi, in € 1.278,00 per il primo grado ed € 1.458,00 per il presente giudizio, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché oltre al rimborso delle spese non imponibili del primo grado, determinate in € 470,00.
Con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., avv.to SC
IM che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in persona del Sindaco legale Parte_1 rappresentante pro tempore, contro , avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Reggio Calabria n. 764/2019, pubblicata in data 21/05/2019, resa nel procedimento
RG n. 2401/2012, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1-in accoglimento del motivo di appello subordinato, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma restando la declaratoria di responsabilità concorrente come dichiarata in
17 pronuncia impugnata, ridetermina la somma dovuta dal a titolo di Parte_1 risarcimento del danno in € 4.760,00, e condanna lo stesso in Parte_1 persona del Sindaco legale rappresentante p.t., alla corresponsione in favore di Controparte_1
della detta somma di € 4.760,00 oltre interessi compensativi sulla somma devalutata
[...]
a far data dall'illecito (giugno 2010) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT fino alla presente sentenza, e oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
- rigetta gli ulteriori motivi di appello con conferma nel resto della sentenza impugnata;
- condanna il in persona del suo legale rappresentante p.t., a Parte_1 rifondere in favore del sig. le spese e competenze di entrambi i gradi Controparte_1 di lite, che si liquidano in € 1.278,00 per il primo grado ed € 1.458,00 per il presente giudizio, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché oltre al rimborso delle spese non imponibili del primo grado, determinate in € 470,00 con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., avv.to SC IM.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 03.11.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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