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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 6273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6273 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1438/25 RG
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8336/2024, pubblicata il
27/09/2024 (RG n. 5064/2020); responsabilità ex art. 1218 c.c. – autolesioni dell'alunno.
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
, (C.F. ); Parte_2 C.F._2 in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
(C.F. ), Persona_1 C.F._3 difesi dall'Avv. Raffaele Acanfora (C.F. ) C.F._4 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTI
E
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore; P.IVA_1
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DEL I CIRCOLO DIDATTICO “LUIGI
(CF: , in persona del dirigente scolastico pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore; difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ) P.IVA_3 domicilio digitale: Email_2
APPELLATI
E
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_4 in persona del legale rapp.te p.t, difeso dagli Avv. Maristella EL (C.F.
) e NN PA EL (C.F. ) C.F._5 C.F._6 domicilio digitale: Email_3
Email_4
APPELLATA
§ - LA VICENDA DI CAUSA.
e , nella qualità di cui in epigrafe, Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il
[...]
e la Controparte_1 [...]
di in persona dei legali Controparte_4 CP_2 rappresentanti, chiedendo al giudice di accertare la responsabilità esclusiva degli enti convenuti, con conseguente condanna per il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, in ordine ai fatti così esposti.
In data 21/11/2016, intorno alle ore 12,00 circa, presso la Scuola Materna per l'Infanzia “ (Classe Materna - Sez. Coccinella), facente Persona_2 parte del di la minore Controparte_4 CP_2 [...]
, durante l'orario scolastico e sotto la vigilanza dell'insegnante, è Per_1 caduta rovinosamente a terra, procurandosi lesioni personali corporali come da referti in atti. In particolare, è stato allegato il referto n.° 2016/64144 con
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IV sezione civile diagnosi: “ferita lacero – contusa sopracciglio sinistro che si sutura e si medica” e il certificato medico del 09/01/2018 del dott. con i seguenti Persona_3 postumi “esiti di FLC arcata sopraccigliare sinistra visibile a distanza interlocutoria con disestesia pericicatriziale”.
L'Avvocatura Distrettuale dello Stato, costituitasi nei termini in difesa, sia del , sia del Controparte_1 [...]
ha chiesto, in via preliminare, di ordinare Controparte_4
l'integrazione della domanda per nullità della citazione a norma dell'art. 164,
[. co. 4, c.p.c.; in via gradata, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva del in via ulteriormente gradata di Controparte_5 rigettare la domanda per infondatezza e mancanza di prova;
in via del tutto preliminare, di autorizzare la chiamata in causa della Controparte_3
[...]
Chiamata in causa, si è costituita che ha Controparte_3 chiesto rigettarsi la domanda attorea e, conseguentemente, la domanda di manleva nei suoi confronti;
in via subordinata, accertarsi l'inoperatività dell'assicurazione sottoscritta o, in via ulteriormente gradata, condannare a manlevare il garantito nei limiti della polizza. Controparte_3
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, così ha statuito:
“- Rigetta la domanda attorea perché infondata;
- Compensa le spese di lite tra attore e convenuti;
- Compensa le spese tra il MIUR e la chiamata compagnia assicuratrice;
- Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.”
Avverso questa pronuncia hanno proposto appello e Parte_1
, nella qualità di genitori della minore , che ne Parte_2 Persona_1 hanno argomentato i motivi a sostegno ed hanno chiesto alla Corte di:
“- accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità civile (ex artt. 1218 e/o
2043 e/o 2047 e/o 2048 e/o 2051 c.c.) per la causazione del sinistro de quo delle parti ivi convenute e/o tra esse chi di ragione;
- accertare, dichiarare e riconoscere la responsabilità in via esclusiva, solidale e concorsuale a titolo contrattuale e/o extracontrattuale degli Enti convenuti:
[...]
, in persona del Ministro p.t. e della Controparte_1
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IV sezione civile
Direzione Didattica Statale del I Circolo Didattico “Luigi Leone” di CP_2
(CF: ) - in persona del direttore - dirigente scolastico p.t. nella causazione P.IVA_2 di tutti i danni subiti dall'attore in occasione del sinistro di cui è causa e/o tra essi chi di ragione e per l'effetto:
- condannare gli stessi Enti ivi convenuti come rubricati in epigrafe, in solido tra loro
e/o tra essi chi di ragione e per i medesimi titoli, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 12.437,50 a titolo di risarcimento per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla stessa in occasione del sinistro di cui è causa, come determinata in premessa ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia accertata e quantificata in corso di giudizio, sia a mezzo dell'espletata CTU medica, che con richiamo alla proposta conciliativa del G.I., nonché anche in forza del potere equitativo riconosciuto a questa Corte, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro e sino al soddisfo ed al danno per svalutazione monetaria;
- condannare infine, le parti convenute, in solido tra loro e/o tra esse chi di ragione, al pagamento, delle spese e compensi professionali del doppio grado giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Il e il Controparte_6 Controparte_4 di anno resistito all'impugnazione, concludendo come segue:
[...] CP_2
- “Rigettare l'appello in quanto improponibile, inammissibile, improcedibile e infondato;
per l'effetto, confermare la sentenza di prime cure nella parte in cui rigetta la domanda formulata dal ricorrente, odierna parte appellante;
- Per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversa pretesa – stante
l'intervenuta chiamata in garanzia della compagnia assicurativa
[...] in persona del legale rappresentante p.t., - in accoglimento della Controparte_3 domanda di manleva tempestivamente formulata in prime cure, espressamente riproposta nella presente sede, condannare in proprio la soc. Controparte_3
e comunque condannare la stessa a garantire, manlevare e tenere indenne
[...]
l'Amm.ne da ogni conseguenza sfavorevole della presente lite, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di lite e di eventuale CTU;
- In via istruttoria, rigettare le istanze istruttore formulate da parte appellante in quanto patentemente inammissibili e, in ogni caso, irrilevanti;
- Con vittoria di spese, onorari e competenze di lite, di cui si rimarca la fondamentale funzione deflattiva”.
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Infine, ha resistito all'impugnazione, Controparte_3 concludendo come segue:
“Rigettare l'appello proposto dagli appellanti contro la sentenza del Tribunale di Napoli
n. 8336/2024 in quanto inammissibile e, comunque, infondata, con conferma integrale del provvedimento impugnato;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 18/11/2025, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ.
§ - LA RESPONSABILITA' PER LE AUTOLESIONI DELL'ALUNNA.
I motivi di appello meritano di essere valutati unitariamente, in quanto gli appellanti, seppur sotto aspetti diversi, hanno criticato la sentenza del
Tribunale di Napoli nella parte in cui ha ritenuto non provato il nesso di causalità e, dunque, la responsabilità ex art. 1218 c.c. del
[...]
in ordine ai fatti contestati, rigettando, così, la domanda di Controparte_1 risarcimento del danno avanzata da e , in Parte_1 Parte_2 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore, . Persona_1
In particolare, gli appellanti hanno proposto gravame avverso la sentenza di rigetto del Tribunale di Napoli, dolendosi, in via preliminare, dell'erronea valutazione delle risultanze probatorie. Infatti, hanno specificato che, all'udienza del 14/04/2022 era escussa la teste , docente della Tes_1 classe frequentata dalla minore e presente al momento del Persona_1 fatto. La teste, hanno chiarito gli appellanti, ha ammesso di essere stata in servizio con la collega il giorno del sinistro e di ricordare la Tes_2 dinamica del fatto, corrispondente alla ricostruzione attorea. Per gli appellanti, la testimonianza ha confermato la responsabilità degli enti convenuti, avendo escluso che a terra vi fossero sostanze scivolose ed essendo fatto notorio che vi è sempre una causa che genera la scivolata.
Inoltre, gli appellanti hanno contestato la sentenza nella parte in cui non ha aderito alla conclusioni del CTU, secondo il quale “le lesioni e gli esiti accertati sono compatibili con la sequenza dei fatti, così come descritto e certificati in documentazione”.
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Infine, nell'impugnare la sentenza, e Parte_1 Parte_2 hanno stigmatizzato l'ulteriore circostanza che, con ordinanza del 13/03/2023, il giudice ha formulato proposta conciliativa, invitando le controparti convenute alla corresponsione in solido della somma di € 6.913,21, ammonendole che, in caso di fallimento dell'accordo, il loro comportamento processuale sarebbe stato valutato ex artt. 91 e 96 co. 3 cod. proc. civ.
Tutti i motivi devono essere disattesi e l'appello non merita accoglimento.
Tanto la CTU quanto la testimonianza resa dalla docente Tes_1 confermano soltanto la plausibilità e l'attendibilità della ricostruzione dei fatti, così come resa dagli attori, ma alcun elemento forniscono in ordine al nesso di causalità materiale tra l'inadempimento dell'ente scolastico e il danno.
Sulla dinamica del fatto, infatti, e sulle circostanze in cui il sinistro si è verificato, non vi sono incertezze né contestazioni. Entrambe le docenti, Tes_1
e , hanno affermato di essere state presenti al momento
[...] Tes_2 della caduta, verificatasi nel momento in cui la minore, alzandosi dalla sedia, ha battuto il sopracciglio sul bordo del banco. Il fatto è avvenuto nella fase di preparazione dei bambini per le attività preliminari al pranzo, fuori da attività pericolose e in assenza di materiali scivolosi od altri ostacoli.
Chiarita la dinamica, questa Corte ritiene di precisare su chi grava, e in che termini, l'onere probatorio ex art. 1218 c.c., al fine di chiarire su chi incombono le conseguenze negative della mancata prova.
La giurisprudenza ha affrontato il tema della qualificazione giuridica della responsabilità del docente e dell'istituto scolastico, nel caso in cui, sotto la sorveglianza e durante l'orario scolastico, l'alunno provochi un danno a sé stesso. Nella dicotomia tra responsabilità aquiliana presunta ex art. 2048 c.c. e responsabilità da inadempimento ex art.1218 c.c., la giurisprudenza, ormai consolidata e risalente nel tempo, ha specificato che non può ritenersi fatto illecito la condotta dell'allievo che procuri danno, non già ad un terzo, ma a sé stesso, dovendo questa ipotesi restare fuori dall'ambito applicativo dell'art. 2048 comma 2 cod. civ. Quest'ultima, infatti, delinea la diversa ipotesi di responsabilità per fatto altrui, in quanto il precettore risponde verso il terzo danneggiato per il fatto illecito compiuto dall'allievo, per non averlo impedito
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IV sezione civile in ragione di una presunzione di culpa in vigilando (Cass. Sez. Unite n.
9346/2002). Nel caso di danno arrecato dall'allievo a sé stesso, dunque, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante va ricondotta, non già nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con relativo onere per il danneggiato di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ., bensì nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ.
Con riferimento all'onere probatorio da assolvere, deve, però, specificarsi che non può ritenersi sufficiente, per il danneggiato, allegare l'inadempimento, occorrendo altresì la prova che il danno sia legato da nesso di derivazione causale al comportamento inadempiente. Quindi, colui che si assume danneggiato ha l'onere, preliminarmente, di individuare la condotta inadempiente e, successivamente, di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra tale condotta e l'evento-danno del quale chiede il risarcimento (Cass. n.
8849/2021). La previsione normativa di cui all'art. 1218 cod. civ. esonera il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore medesimo ed il danno di cui si chiede il risarcimento. Invero, l'art. 1218 cod. civ. fa gravare sul debitore l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001). Tale criterio non appare predicabile con riguardo al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragione d'essere l'inversione dell'onere della prova, prevista dall'art. 1218 c.c., e non può che valere il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c., che onera l'attore della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa (Cass. n. 8849/2021).
La Corte di legittimità ha predicato che il creditore che agisce per il risarcimento del danno, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento ferma restando la necessità di provare il danno-conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica (Cass. n. 3689/2025; Cass. n. 12760/2024).
Gli odierni appellanti – come già detto – non hanno neanche allegato quale mai sia stata la condotta inadempiente del personale scolastico, in ragione
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IV sezione civile della quale la piccola cadde e, conseguentemente, non hanno fornito Per_1 alcuna prova in ordine al nesso di causalità tra tale inadempimento e il danno. I genitori della minore, , si sono limitati ad affermare Persona_1 esclusivamente che l'infortunio occorso alla figlia sia avvenuto in orario scolastico, alla presenza delle due docenti, e e che, Tes_1 Tes_2 per ciò solo, ne debba rispondere l'amministrazione scolastica.
La dinamica dell'incidente è stata confermata dalle testimonianze e dalla
CTU. In particolare, le docenti hanno asseverato che la caduta della minore è avvenuta in loro presenza, in aula, durante le operazioni preliminari al pranzo, in assenza di insidie occulte, sostanze viscide o altri ostacoli, senza contatti accidentali con altri alunni ed al di fuori dello svolgimento di attività ex se pericolose.
Va ribadito che non è stata fornita alla conoscenza di questa Corte alcuna circostanza idonea a delineare i confini del comportamento inadempiente, in termini di imprudenza, intempestività dell'intervento o mancata sorveglianza, del personale dell'ente scolastico convenuto. Al contrario, questa Corte ritiene di condividere la conclusione del Tribunale in ordine al raggiungimento della prova dell'adempimento ex art. 1218 cod. civ. È evidente, infatti, che il fatto sia avvenuto in condizioni oggettive che non imponevano alcun dovere di sorveglianza rafforzato, in assenza di elementi di pericolosità od ostacoli.
Inoltre, sul piano soggettivo, la già acquisita capacità della minore (di quattro anni) di badare a sé stessa, nell'ambito di operazioni quotidiane e non eccezionali, ha proporzionalmente attenuato il dovere di vigilanza individuale e continuo (Cass. n. 15190/2023).
La sentenza del Tribunale di Napoli oggetto del presente gravame, per tali motivi, deve essere confermata.
§ - SPESE DEL GIUDIZIO
La rinnovata soccombenza di e ne Parte_1 Parte_2 comporta la condanna al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore della controversia desunto dalla somma domandata (“… € 12.437,50 …
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ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia accertata e quantificata in corso di causa dall'adito Giudice, …”) (art. 5 comma 1 d.cit.).
Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 cod. civ., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione
(Cass. n. 10984/2021)
In definitiva, la causa va ritenuta di valore indeterminato/bile, come tale compresa tra € 26.000,00 ed € 260.000,00 (art. 5 comma 6 d.m. cit.) e, pertanto, possono trovare applicazione i relativi parametri di cui alla tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello, riferiti allo scaglione predetto.
Va escluso, per questo giudizio di appello, il compenso per la “fase istruttoria e/o di trattazione”, non essendo stata compiuta alcuna attività tra la prima udienza e quella di precisazione delle conclusioni (Cass. n. 25664/2025).
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di Pt_1
e di versare un ulteriore importo, a titolo di
[...] Parte_2 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 8336/2024, pubblicata il
27/09/2024 (RG n. 5064/2020), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto e;
Parte_1 Parte_2
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2) condanna e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 del giudizio di secondo grado, che liquida:
- in favore del in Controparte_1
€ 3.800,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al
15%;
- in favore dell' , in € 3.800,00 per onorario, oltre Controparte_3
i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di e , per il Parte_1 Parte_2 versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 25.11.2025.
IL PRESIDENTE EST.
(firma apposta in modalità digitale)
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