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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/05/2024, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 933/2023
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel.
Avv. Andrea Onesti Consigliere Aus. all'udienza del 20 marzo 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Monza (est. Antenore) n. 109/2023 promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Luca Di Nisio, presso il cui studio in Pescara, via Messina n. 7, è elettivamente domiciliato,
- APPELLANTE -
contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Ernesto Migliavacca e Daniela Meles, presso il cui studio in Vimercate, piazza Santo Stefano n. 6, è elettivamente domiciliata,
CP_
rappresentato e difeso dagli avv.ti Clara Tommaselli e Roberto Maio, con i quali è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'ente, in Milano, via
Savarè n. 1,
- APPELLATI -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI Appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto riformare la sentenza impugnata n. 109/2023 del 16.03.2023 pronunciata dal Tribunale di Monza -
Sez. Lavoro, in persona della Dott.ssa Emilia Antenore, all'esito del giudizio di I° grado rubricato con R. G. n. 1788/2021, mai notificata e, per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate nel ricorso ex art. 414 c.p.c. di I° grado, così come qui di seguito trascritte includendovi la minima emendatio indicata nel gravame: “Accogliere il ricorso e per l'effetto:
A) nel merito e previa corretta qualificazione e/o riqualificazione giuridica della scrittura privata del 12.09.2008 sottoscritta tra il Sig. e la Parte_1 Controparte_1
(doc. 2 fascicolo di parte ricorrente di primo grado), accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, il diritto del ricorrente ad essere sottoposto alla legislazione previdenziale italiana e pertanto il diritto di quest'ultimo a percepire il versamento dei contributi previdenziali per il periodo di lavoro dallo stesso prestato dal settembre 2008 ad agosto 2019 compreso, presso la ( OR G_
, con sede a Davie (Florida - USA), quale società di proprietà e controllo di
[...]
in forza del contratto di lavoro del 12.09.2008 dallo stesso sottoscritto Controparte_1 con quest'ultima impresa Italiana, la quale ha omesso il versamento nelle casse dell' delle predette prestazioni previdenziali;
Controparte_3
B) e, per l'effetto, condannare essa a versare in favore del Sig. Controparte_1 Parte_1
[...
, ovvero all' i contributi previdenziali Controparte_4 dovuti per legge e relativi al periodo di lavoro dallo stesso svolto presso la
[...]
, con sede a Davie (Florida-USA), quale società di proprietà e OR controllo di essa eventualmente non ancora caduti in prescrizione e Controparte_1 condannare altresì la predetta società alla costituzione di una rendita vitalizia pari alla pensione che spetterebbe al lavoratore se fossero stati versati i contributi invece prescritti;
C) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle succitate domande condannare essa resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2116 c.c., e dunque al pagamento in favore di quest'ultimo, della somma pari ad euro 124.571,61=
(centoventiquattromilacinquecentosettantuno //61), o in quella somma maggiore o minore risultante dall'esito del giudizio, dovuta per il danno pensionistico subito dal ricorrente a seguito dell'omesso versamento dei contributi da parte della datrice di CP_ lavoro resistente presso l'istituto previdenziale italiano ( ;
D) ed infine, condannare la medesima impresa resistente al risarcimento del danno subito da esso ricorrente e pertanto al pagamento in favore di quest'ultimo della somma pari ad euro 112.598,76= (centododicimilacinquecentonovantotto//76), quale danno per l'illegittima sottoposizione da parte del datore di lavoro al regime previdenziale e contributivo statunitense, per mancato accantonamento del TFR dovuto
pag. 2/13 dal datore di lavoro al proprio dipendente a seguito della cessazione del rapporto intercorso e calcolata, come per legge, sugli importi degli stipendi annui percepiti dal ricorrente durante l'intercorso suddetto rapporto di lavoro.
In via istruttoria ed in caso di contestazione sul quantum, si chiede sin da ora che
l'adita Corte Voglia nominare un consulente tecnico d'ufficio ai fini dell'accertamento e della quantificazione del danno previdenziale subito dal ricorrente per le motivazioni sopra indicate nonché ai fini dell'accertamento e della quantificazione del correlativo danno da mancato accantonamento del TFR.
Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado del giudizio, ivi compreso il rimborso del contributo unificato e della marca da bollo”.
Appellata “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così Controparte_1 giudicare:
In via preliminare: previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello interposto da controparte ai sensi degli artt.
347, II comma e 345 c.p.c., nonché dei documenti da 5 a 8 prodotti con il ricorso in appello, per tutti i motivi esposti nel presente atto.
Nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto, integrale o parziale, dell'eccezione preliminare sopra svolta, fatto salvo il gravame, rigettare nel merito
l'appello interposto dal Signor per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per Pt_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 109/2023 emessa dal Tribunale di Monza, sez. lavoro, Dott.ssa Antenore, n. 1788/2021 R.G.. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”.
CP_ Appellato “PIACCIA ALLA CORTE D'APPELLO ogni contraria istanza disattesa, pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle domande attoree relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento e previa individuazione del soggetto obbligato, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato.
Con vittoria di spese e compensi di difesa del secondo grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 16 marzo 2023 il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 1788/2021 R.G. CP_ promossa da contro e nei confronti dell' ha respinto le Parte_1 Controparte_1 domande del ricorrente e condannato quest'ultimo a rifondere alla società convenuta le spese di lite, compensando le spese tra le altre parti.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierno appellante ha esposto:
pag. 3/13 - di essere stato assunto in data 1 settembre 2005 con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso con qualifica di Controparte_1 impiegato di 6ª categoria ed assegnazione alle sedi dell'impresa site nella cerchia urbana di Pescara;
- che il rapporto di lavoro si era protratto sino al 30 settembre 2007;
- che successivamente, con altrettanto contratto di lavoro a tempo indeterminato del 12 settembre 2008 sottoscritto a Concorezzo (MB) con era stato assegnato, con funzione di Controparte_1
“Modernization e Safety Project Manager”, presso G_
, con sede a FO DA (Florida - USA), società
[...] interamente di proprietà e controllo di Controparte_1
- che il rapporto di lavoro era cessato in data 31 agosto 2019 per dimissioni, rassegnate con lettera del 14 giugno 2019; CP_
- che, sorprendentemente, nell'estratto previdenziale datato 15 febbraio 2019 risultava presente soltanto contribuzione versata dall'1 giugno 1987 al 30 settembre 2007 e riferibile al primo dei rapporti di lavoro intercorsi con con totale esclusione di Controparte_1 qualsivoglia versamento previdenziale nel sistema pensionistico italiano riconducibile al secondo rapporto, svolto presso G_
;
[...]
- che di fatto lo aveva sottoposto, unilateralmente e senza Controparte_1 il suo consenso, esclusivamente alla contribuzione previdenziale americana, come emergeva dall'estratto contributivo statunitense denominato dell'8 settembre Organizzazione_2
2021;
- che da ciò era derivato un grave danno economico e pensionistico;
ciò esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) nel merito, accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, il diritto del ricorrente ad essere sottoposto alla legislazione previdenziale italiana e pertanto il diritto di quest'ultimo a percepire il versamento dei contributi previdenziali per il periodo di lavoro dallo stesso prestato dal settembre 2008 ad agosto 2019 compreso, presso la OR
, con sede a FO DA (Florida - USA), quale
[...] società di proprietà e controllo di in forza di contratto di lavoro del Controparte_1
12.09.2008 dallo stesso sottoscritto con quest'ultima impresa Italiana, la quale ha CP_ omesso il versamento nelle casse dell'Ente previdenziale IA ( delle predette prestazioni previdenziali;
B) e, per l'effetto, condannare essa a versare Controparte_1 in favore del Sig. , ovvero all' i Parte_1 Controparte_4 contributi previdenziali dovuti per legge e relativi al periodo di lavoro dallo stesso svolto presso la , con sede a FO DA (Florida- OR
USA), quale società di proprietà e controllo di essa eventualmente non Controparte_1 ancora caduti in prescrizione e condannare altresì la predetta società alla costituzione di una rendita vitalizia pari alla pensione che spetterebbe al lavoratore se fossero stati
pag. 4/13 versati i contributi invece prescritti;
C) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle succitate domande condannare essa resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2116 c.c., e dunque al pagamento in favore di quest'ultimo, della somma pari ad euro 124.571,61=
(centoventiquattromilacinquecentosettantuno//61), o in quella somma maggiore o minore risultante dall'esito del giudizio, dovuta per il danno pensionistico subito dal ricorrente a seguito dell'omesso versamento dei contributi da parte della datrice di CP_ lavoro resistente presso l'istituto previdenziale italiano ( ; D) ed infine, condannare la medesima impresa resistente al risarcimento del danno subito da esso ricorrente e pertanto al pagamento in favore di quest'ultimo della somma pari ad euro 112.598,76=
(centododicimilacinquecentonovantotto//76), quale danno per l'illegittima sottoposizione da parte del datore di lavoro al regime previdenziale e contributivo statunitense, per mancato accantonamento del TFR dovuto dal datore di lavoro al proprio dipendente a seguito della cessazione del rapporto intercorso e calcolata, come per legge, sugli importi degli stipendi annui percepiti dal ricorrente durante l'intercorso suddetto rapporto di lavoro. E) Con vittoria di spese e compensi di giudizio”. Costituendosi ritualmente nel primo grado di giudizio, ha Controparte_1 eccepito preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il rapporto di lavoro oggetto di causa si era instaurato in capo alla società statunitense
(che non era parte in causa), sicché le pretese azionate OR avrebbero dovuto essere rivolte a quest'ultima. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle pretese avversarie, delle quali ha chiesto il rigetto. CP_ L' si è rimesso alla decisione del giudice.
Il Tribunale ha dichiarato infondato il ricorso, rilevando in primo luogo che non rispondeva al vero l'affermazione del ricorrente secondo cui da settembre 2008 ad agosto 2019 la sua datrice di lavoro era stata infatti, risultava Controparte_1 documentalmente che le parti avevano sottoscritto in Italia il 12 settembre 2008 una scrittura privata che configurava una lettera di intenti, con la quale Controparte_1 confermava ad che sarebbe stato assunto dalla società statunitense Parte_1 [...]
con la funzione di “Modernization e Safety Manager”; OR Org_3 inoltre, dai moduli W-2 prodotti in atti (documenti ufficiali utilizzati negli Stati Uniti per segnalare quanto un datore di lavoro paga al dipendente) risultava che datore di lavoro del ricorrente dal 2008 al 2019 era stata la società OR
[...
.
Ha poi osservato che, anche a voler ritenere che il ricorrente abbia inteso chiamare in causa quale società controllante Controparte_1 OR
[...
e che l'art. 7, comma 3, dell'Accordo Italia – USA in materia di sicurezza sociale (concluso a Washington il 23 maggio 1973 e reso esecutivo in Italia con legge 24 febbraio 1975 n. 86) affidi alla legislazione italiana, ai soli fini della tutela previdenziale, anche il lavoro svolto alle dipendenze di un'impresa straniera purché controllata da pag. 5/13 un'impresa italiana, così individuando tra i titolari passivi dell'obbligazione contributiva anche la società controllante, la domanda attorea sarebbe comunque infondata, dal momento che il ricorrente non aveva dedotto, né provato, di avere esercitato l'opzione prevista dall'art. 7, comma 4, lett. b), dell'Accordo anzidetto.
Da ultimo, il giudice di prime cure ha respinto anche la domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno derivante dal mancato percepimento del TFR, innanzitutto per difetto di titolarità passiva in capo a ed inoltre Controparte_1 perché l'obbligo di corresponsione del trattamento di fine rapporto esula dall'Accordo
citato, applicabile solo al regime previdenziale e contributivo. Org_4
Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi a due motivi. Parte_1
Con il primo motivo denuncia erronea qualificazione della scrittura privata del 12 settembre 2008 e difetto di motivazione sul punto da parte del giudice di prime cure.
Impugna il capo della sentenza che ha qualificato come lettera di intenti la scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 12 settembre 2008 ed ha escluso la titolarità passiva dell'obbligazione in capo a Controparte_1
Ad avviso di parte appellante la scrittura privata in questione costituisce un vero e proprio contratto, con effetti obbligatori per entrambe le parti.
Nell'ottica del gravame, il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere la piena titolarità passiva della società convenuta in forza della qualificazione giuridica della scrittura privata del 12 settembre 2008 come contratto di lavoro a tempo indeterminato con distacco all'estero, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 30 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 del 2003; oppure, alternativamente, inquadrando la fattispecie come contratto di somministrazione di lavoro irregolare o come simulazione di contratto di appalto endoaziendale;
oppure, ancora, sulla base del principio di solidarietà ex art. 1294 c.c. tra società controllante e società controllata.
Con il secondo motivo critica la pronuncia per errata interpretazione ed applicazione dell'art. 7, comma 4, lett. b), legge 24 febbraio 1975 n. 86, laddove ha statuito che non aveva dedotto, né provato, di aver esercitato l'opzione Parte_1 prevista dalla norma citata.
Deduce che sarebbe stato onere della società informare i dipendenti di una normativa previdenziale complessa come quella dettata dalla legge 24 febbraio 1975 n. 86, che prevede un diritto di opzione per i cittadini italiani che prestino attività lavorativa negli Stati Uniti per conto di un'impresa italiana o di un'impresa straniera controllata da una italiana.
Lamenta, in conclusione, che la società non solo aveva omesso di riconoscergli il diritto soggettivo alla sottoposizione al sistema contributivo previdenziale italiano, sancito espressamente dall'art. 7, comma 3, legge 24 febbraio 1975 n. 86, ma lo aveva, altresì, sottoposto alla propria scelta unilaterale di applicazione del diritto pag. 6/13 previdenziale americano, così negando il diritto di opzione riservato dalla legge al lavoratore.
Sulla base dei motivi esposti l'appellante ha chiesto l'integrale Parte_1 riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Entrambe le parti appellate si sono costituite ritualmente in giudizio, depositando memoria. ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_1 artt. 437, comma 2, e 345 c.p.c., per radicale modifica della causa petendi, in quanto fondato su elementi del tutto diversi rispetto a quelli posti a fondamento della domanda svolta nel ricorso introduttivo. Nel primo grado di giudizio, infatti, Parte_1 aveva chiesto l'applicazione della normativa previdenziale italiana, invocando l'art. 7, comma 3, legge 24 febbraio 1975 n. 86, che prevede quale unico presupposto di operatività l'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una società americana controllata da una società italiana, senza tuttavia evocare in giudizio l'unica società che aveva la titolarità passiva rispetto alla domanda formulata, ossia la datrice di lavoro americana . Per rimediare a tale carenza – OR deduce la società appellata – l'appellante aveva radicalmente mutato in sede di gravame la causa petendi, introducendo innumerevoli temi di indagine, sia fattuali che giuridici, che non erano stati oggetto del primo processo.
Ha eccepito, altresì, l'inammissibilità dei nuovi documenti prodotti da controparte in grado di appello (docc. 5, 6, 7 e 8 del fascicolo di secondo grado), in violazione delle decadenze processuali previste nel rito nel lavoro.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello avversario in Controparte_1 quanto infondato, con conferma della sentenza di prime cure. CP_ L' ha concluso chiedendo alla Corte di pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle domande di parte appellante relative all'invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento e previa individuazione del soggetto obbligato, la retribuzione imponibile, nonché l'effettivo periodo interessato.
All'udienza del 20 marzo 2024, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per modifica della causa petendi della domanda ex art. 437, comma 2, c.p.c..
Come evidenziato dalla stessa società appellata, nel ricorso introduttivo del giudizio ha chiesto l'applicazione della normativa previdenziale italiana in Parte_1 forza dell'art. 7, comma 3, legge 24 febbraio 1975 n. 86 sulla base del presupposto previsto dalla norma, rappresentato dall'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una società statunitense (nel caso di specie Organizzazione_5
) controllata da una società italiana ( .
[...] Controparte_1
Questi sono i fatti costitutivi (causa petendi) della domanda azionata.
pag. 7/13 In sede di gravame l'appellante ha formulato alcune ipotesi qualificatorie di tali fatti (richiamando in particolare, alternativamente, le figure del distacco, della somministrazione di lavoro irregolare, della simulazione di appalto endoaziendale) che non erano state prospettate nel giudizio di primo grado.
I fatti costitutivi della domanda, come sopra enucleati, sono tuttavia rimasti immutati. La diversa qualificazione giuridica dei fatti costitutivi della domanda, operata dalla parte, non determina una modifica della causa petendi, né integra, pertanto, violazione del precetto dell'art. 437, comma 2, c.p.c., che vieta la proposizione di domande nuove nel giudizio di appello.
A ciò fa da corollario il principio secondo cui il giudice del gravame non è vincolato alla ricostruzione o alla qualificazione giuridica dei fatti prospettata dalle parti.
Come statuito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice” (cfr.
Cass., 11 gennaio 2019 n. 513; Cass., 12 marzo 2024 n. 6533).
La Suprema Corte ha altresì precisato che “l'effetto devolutivo dell'appello, correlato ai motivi di gravame, preclude al giudice di estendere la cognizione a punti non ricompresi neanche implicitamente nell'ambito di quei motivi, mentre non viola il principio tantum devolutum quantum appellatum il giudice che fondi la decisione su ragioni, pur non specificamente dedotte dall'appellante ma direttamente connesse con quelle espressamente dedotte. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare
l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione (Cassazione civile, 12 maggio 2020, n.8773; Cass. 16 gennaio 2002, n. 397; Cass. 23 luglio 2002, n. 10734; Cass. 10 febbraio 2006, n. 2973; Cass. 13 aprile 2018, n. 9202)” (così Cass., 12 novembre 2021 n. 34015).
pag. 8/13 Tanto premesso, nel merito l'appello proposto da è parzialmente Parte_1 fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Nel procedere all'esame del primo motivo di gravame va ribadito che
[...] rivendica il diritto all'applicazione della legislazione previdenziale italiana per il Pt_1 periodo di lavoro prestato negli Stati Uniti presso , OR società statunitense controllata dall'italiana in forza dell'art. 7, comma Controparte_1
3, legge 24 febbraio 1975 n. 86, che ha ratificato e dato esecuzione all'accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale, concluso a Washington il 23 maggio 1973.
Il citato art. 7 legge 24 febbraio 1975 n. 86 dispone, per quanto qui di interesse, ciò che segue: “
1. Salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo, le persone alle quali si applica il presente accordo, che svolgono la loro attività sul territorio di uno Stato contraente, sono soggette alla legislazione di tale Stato.
2. Il lavoro svolto in Italia da un cittadino degli Stati Uniti che sia coperto dalla legislazione degli Stati Uniti, rimane coperto da tale legislazione.
3. Il lavoro svolto negli Stati Uniti da un cittadino italiano alle dipendenze di un datore di lavoro italiano o di una impresa controllata da una impresa italiana, sarà coperto dalla legislazione italiana.
[…]”.
E' pacifico ed incontestato tra le parti che ha prestato attività Parte_1 lavorativa negli Stati Uniti alle dipendenze di , con sede OR in Florida (USA), da ottobre 2008 ad agosto 2019. E' altresì pacifico e documentalmente provato che detiene (e Controparte_1 deteneva all'epoca dei fatti) il 100% del capitale di (cfr. OR visura ordinaria CCIAA e prospetto partecipazioni di rispettivamente Controparte_1 allegati sub docc. 1 e 1 bis società appellata).
Il giudice di prime cure ha ritenuto priva di titolarità passiva Controparte_1 rispetto alla domanda svolta da in quanto il rapporto di lavoro si è Parte_1 instaurato con la società statunitense , che non è parte Organizzazione_5 del giudizio.
La statuizione, ad avviso del Collegio, non è condivisibile, poiché non considera che la titolarità passiva dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 7, comma 3, legge 24 febbraio 1975 n. 86, grava sul datore di lavoro italiano o sull'impresa italiana controllante l'impresa straniera datrice di lavoro, a seconda che il lavoro sia stato prestato negli Stati Uniti da un cittadino italiano alle dipendenze di un datore di lavoro italiano o (come nel caso di specie) alle dipendenze di un'impresa controllata da una impresa italiana. Il soggetto obbligato, in questa seconda ipotesi, va individuato nell'impresa italiana controllante, senz'altro soggetta alla legislazione italiana, ossia, nel caso di specie, Controparte_1
pag. 9/13 Tali conclusioni sono avvalorate dal dictum della Corte di Cassazione che, in fattispecie analoga alla presente, ha riconosciuto quale parte del rapporto previdenziale ai sensi dell'art 7, comma 3, legge 24 febbraio 1975 n. 86, la società italiana proprietaria di tutte le azioni della società statunitense datrice di lavoro di un cittadino italiano che rivendicava l'applicazione della legislazione previdenziale italiana per il periodo di lavoro svolto negli Stati Uniti (cfr. Cass., 24 novembre 1997 n. 11753). In accoglimento del primo motivo di gravame, deve essere dunque riformato il capo della sentenza di primo grado che ha dichiarato il difetto di titolarità passiva di
Controparte_1
In qualità di controllante di , è OR Controparte_1 tenuta ad assicurare ad (quale cittadino italiano occupato negli Stati Uniti Parte_1 alle dipendenze della società controllata) la tutela previdenziale secondo la legislazione italiana, in forza dell'art 7, comma 3, legge 24 febbraio 1975 n. 86.
Merita accoglimento anche il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante impugna il capo di sentenza che ha statuito che, quand'anche si ritenesse CP_1 titolare passiva dell'obbligazione contributiva, la domanda di
[...] Parte_1 andrebbe comunque respinta, non avendo quest'ultimo dedotto, né provato, di avere esercitato l'opzione prevista dall'art. 7, comma 4, lett. b), legge 24 febbraio 1975 n. 86.
L'art. 7, comma 4, cit. così recita: “Qualora periodi di lavoro siano soggetti alla legislazione di ambedue gli Stati, si applicano le seguenti disposizioni:
a) il cittadino di uno degli Stati il quale, per lo stesso periodo di lavoro, sarebbe soggetto alla legislazione di ambedue gli Stati, resta soggetto per tale periodo alla legislazione dello Stato di cui è cittadino ed è esente dalla legislazione dello Stato di cui non è cittadino;
b) il cittadino italiano o colui che possiede la cittadinanza di ambedue gli Stati, il quale, per lo stesso periodo di lavoro, sarebbe soggetto alla legislazione di ambedue gli Stati, opterà per tale periodo per la legislazione di uno degli Stati ed è esente dalla legislazione dell'altro Stato;
c) la persona, che non è cittadino di nessuno dei due Stati e per lo stesso periodo di lavoro è soggetta alla legislazione di ambedue gli Stati è soggetta, per tale periodo, alla legislazione dello Stato nel quale il lavoro viene svolto ed è esente dalla legislazione dell'altro Stato”. Ritiene il Collegio che l'art. 7, comma 4, lett. b), legge 24 febbraio 1975 n. 86 non sia applicabile al caso concreto, che non integra alcuna delle fattispecie astratte contemplate dalla norma.
L'odierno appellante (cittadino italiano) non era assoggettabile “per lo stesso periodo di lavoro […] alla legislazione di ambedue gli Stati”: in quanto dipendente di società statunitense controllata da una società italiana, egli era soggetto alla sola legislazione italiana in forza dell'art. 7, comma 3, legge 24 febbraio 1975 n. 86 precedentemente esaminato.
pag. 10/13 In ordine all'interpretazione del comma 3 e del comma 4, lett. b), dell'art. 7 legge 24 febbraio 1975 n. 86 e ai rapporti tra le due disposizioni giova richiamare il seguente arresto della Suprema Corte: “22. Mentre i primi tre commi dell'articolo 7 regolano la legislazione applicabile, in generale, alle persone «che svolgono la loro attività sul territorio di uno Stato contraente», il quarto comma si riferisce al caso in cui
«periodi di lavoro» siano soggetti alla legislazione di ambedue gli Stati. 23. Il riferimento a «periodi di lavoro» evoca una possibile evenienza dello svolgimento del rapporto di lavoro;
in altri termini, un periodo che si inserisce nel suo svolgimento e nel quale risultano applicabili entrambe le legislazioni previdenziali (nel caso di spostamenti del lavoratore da un Paese all'altro, per trasferimento o distacco) con la copertura delle prestazioni ad opera di un doppio regime previdenziale, della legge che già regolava il rapporto e della legge che, per il principio generale enunciato nella comma primo, dovrebbe contingentemente regolarlo.
24. Il che significa che le disposizioni delle lett. a) e b) del comma 4 dell'articolo
7 disciplinano la scelta della legislazione applicabile in tali «periodi di lavoro» e non incidono sulla legislazione previdenziale che trova applicazione al rapporto in virtù della disciplina generale dettata dalle prime tre disposizioni del medesimo articolo” (cfr.
Cass., 26 maggio 2022 n. 17108).
Alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità ritiene il
Collegio che ad in quanto cittadino italiano che ha prestato attività Parte_1 lavorativa negli Stati Uniti alle dipendenze di un'impresa statunitense controllata da un'impresa italiana, si applichi la garanzia previdenziale approntata dall'ordinamento italiano in forza dell'art. 7, comma 3, legge 24 febbraio 1975 n. 86, senza che sulla legislazione applicabile incida il disposto del comma 4 dello stesso art. 7 che, con previsione non avente portata generale, stabilisce che l'interessato opti per la legislazione applicabile nella sola specifica ipotesi in cui uno stesso periodo di lavoro sia soggetto alla legislazione di entrambi gli Stati, come nel caso di spostamenti del lavoratore da un Paese all'altro, per trasferimento o distacco.
Peraltro, anche ad ipotizzare che la posizione dell'appellante fosse sussumibile nella previsione dell'art. l'art. 7, comma 4, lett. b), cit., il mancato esercizio dell'opzione a favore della legislazione dello Stato italiano avrebbe come effetto di escluderne l'esenzione dalla legislazione degli Stati Uniti (con assoggettamento, dunque, alla legislazione di ambedue gli Stati), ma non di escludere l'applicazione della legislazione italiana, sancita dall'art. 7, comma 3, cit..
La sentenza di primo grado va, dunque, riformata laddove ha ritenuto infondata la pretesa di di essere assoggettato alla legislazione previdenziale Parte_1 italiana, per non avere il medesimo dedotto e provato di avere esercitato l'opzione prevista dall'art. 7, comma 4, lett. b), legge 24 febbraio 1975 n. 86.
Né a diverse conclusioni conducono le deduzioni di secondo Controparte_1 cui, in sede di trattativa per la definizione delle condizioni contrattuali dell'assunzione pag. 11/13 alle dipendenze di , l'appellante avrebbe comunicato al OR direttore risorse umane di la propria preferenza per l'applicazione della Controparte_1 legislazione previdenziale americana.
Tali circostanze, ove anche provate, non varrebbero, infatti, a dimostrare che abbia esercitato l'opzione per il sistema previdenziale statunitense, Parte_1 considerato che, alla stregua del consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, l'esercizio di tale opzione comporta una particolare procedura formale, prevista dall'art. 7, comma 5, legge 24 febbraio 1975 n. 86 (a mente del quale “le esenzioni previste dal presente articolo divengono effettive quando
l'istituzione dello Stato, nel quale i periodi di lavoro sono coperti secondo quanto stabilito dal paragrafo 4, certifica all'istituzione dell'altro Stato che tali periodi di lavoro sono coperti dalla propria legislazione”), che nella presente fattispecie non risulta essere stata attivata ed in assenza della quale nessuna opzione può intendersi esercitata (cfr. in tal senso Cass., 30 agosto 2010 n. 18842).
La necessaria attivazione della predetta procedura formale, d'altra parte, non
è surrogabile da un comportamento concludente (cfr. Cass., 21 gennaio 2013 n. 1302), il che esclude la decisività, anche sotto tale profilo, delle circostanze dedotte da
Controparte_1
In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte ed in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il diritto di all'applicazione della Parte_1 legislazione previdenziale italiana per il periodo di lavoro prestato negli Stati Uniti presso , quale società controllata da OR Controparte_1 CP_ La società appellata va, pertanto, condannata al versamento all' dei contributi non prescritti e alla costituzione di rendita vitalizia in relazione al periodo coperto da prescrizione.
Deve essere, invece, respinta la domanda di accertamento e liquidazione del danno pensionistico, non essendo configurabile alcun danno pensionistico in capo ad in quanto, come sopra evidenziato, il rapporto di lavoro alle dipendenze di Parte_1
è coperto dalla contribuzione che è Organizzazione_5 Controparte_1 CP_ tenuta a versare all' nei limiti della prescrizione quinquennale e, per i periodi in cui la contribuzione risulta prescritta, la società è tenuta a costituire in favore dell'appellante la rendita vitalizia ex art. 13 legge 12 agosto 1962 n. 1338. La sentenza di primo grado merita, dunque, di essere confermata sul punto.
Deve essere, altresì, confermato il capo di sentenza (rispetto al quale l'appellante non ha, invero, neppure articolato puntuali censure) che ha respinto la domanda di condanna di al risarcimento del danno derivante Controparte_1 dall'omesso versamento del TFR da parte di . OR
Ciò per l'assorbente ragione, enunciata anche dal giudice di prime cure, che l'art. 7 legge 24 febbraio 1975 n. 86 disciplina la sola tutela previdenziale e non pag. 12/13 consente di estendere la legislazione italiana ad ambiti diversi, né ad istituti - quali il trattamento di fine rapporto - aventi natura retributiva e non previdenziale.
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello merita parziale accoglimento e la sentenza di primo grado deve essere riformata nei limiti sopra precisati, con conferma delle restanti statuizioni di merito. Tenuto conto della peculiarità della fattispecie e della complessità delle questioni giuridiche sottese alla presente decisione, si ravvisano le condizioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado ex art. 92, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza n. 109/2023 del Tribunale di Monza, accerta il diritto di all'applicazione della legislazione previdenziale italiana per Parte_1 il periodo di lavoro prestato presso , quale società OR controllata da e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 Controparte_1 CP_ versamento dei contributi non prescritti all' e alla costituzioni di rendita vitalizia in relazione al periodo coperto da prescrizione;
- conferma le restanti statuizioni di merito;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado. Milano, 20 marzo 2024
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Giovanni Picciau
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 933/2023
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel.
Avv. Andrea Onesti Consigliere Aus. all'udienza del 20 marzo 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Monza (est. Antenore) n. 109/2023 promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Luca Di Nisio, presso il cui studio in Pescara, via Messina n. 7, è elettivamente domiciliato,
- APPELLANTE -
contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Ernesto Migliavacca e Daniela Meles, presso il cui studio in Vimercate, piazza Santo Stefano n. 6, è elettivamente domiciliata,
CP_
rappresentato e difeso dagli avv.ti Clara Tommaselli e Roberto Maio, con i quali è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'ente, in Milano, via
Savarè n. 1,
- APPELLATI -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI Appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto riformare la sentenza impugnata n. 109/2023 del 16.03.2023 pronunciata dal Tribunale di Monza -
Sez. Lavoro, in persona della Dott.ssa Emilia Antenore, all'esito del giudizio di I° grado rubricato con R. G. n. 1788/2021, mai notificata e, per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate nel ricorso ex art. 414 c.p.c. di I° grado, così come qui di seguito trascritte includendovi la minima emendatio indicata nel gravame: “Accogliere il ricorso e per l'effetto:
A) nel merito e previa corretta qualificazione e/o riqualificazione giuridica della scrittura privata del 12.09.2008 sottoscritta tra il Sig. e la Parte_1 Controparte_1
(doc. 2 fascicolo di parte ricorrente di primo grado), accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, il diritto del ricorrente ad essere sottoposto alla legislazione previdenziale italiana e pertanto il diritto di quest'ultimo a percepire il versamento dei contributi previdenziali per il periodo di lavoro dallo stesso prestato dal settembre 2008 ad agosto 2019 compreso, presso la ( OR G_
, con sede a Davie (Florida - USA), quale società di proprietà e controllo di
[...]
in forza del contratto di lavoro del 12.09.2008 dallo stesso sottoscritto Controparte_1 con quest'ultima impresa Italiana, la quale ha omesso il versamento nelle casse dell' delle predette prestazioni previdenziali;
Controparte_3
B) e, per l'effetto, condannare essa a versare in favore del Sig. Controparte_1 Parte_1
[...
, ovvero all' i contributi previdenziali Controparte_4 dovuti per legge e relativi al periodo di lavoro dallo stesso svolto presso la
[...]
, con sede a Davie (Florida-USA), quale società di proprietà e OR controllo di essa eventualmente non ancora caduti in prescrizione e Controparte_1 condannare altresì la predetta società alla costituzione di una rendita vitalizia pari alla pensione che spetterebbe al lavoratore se fossero stati versati i contributi invece prescritti;
C) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle succitate domande condannare essa resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2116 c.c., e dunque al pagamento in favore di quest'ultimo, della somma pari ad euro 124.571,61=
(centoventiquattromilacinquecentosettantuno //61), o in quella somma maggiore o minore risultante dall'esito del giudizio, dovuta per il danno pensionistico subito dal ricorrente a seguito dell'omesso versamento dei contributi da parte della datrice di CP_ lavoro resistente presso l'istituto previdenziale italiano ( ;
D) ed infine, condannare la medesima impresa resistente al risarcimento del danno subito da esso ricorrente e pertanto al pagamento in favore di quest'ultimo della somma pari ad euro 112.598,76= (centododicimilacinquecentonovantotto//76), quale danno per l'illegittima sottoposizione da parte del datore di lavoro al regime previdenziale e contributivo statunitense, per mancato accantonamento del TFR dovuto
pag. 2/13 dal datore di lavoro al proprio dipendente a seguito della cessazione del rapporto intercorso e calcolata, come per legge, sugli importi degli stipendi annui percepiti dal ricorrente durante l'intercorso suddetto rapporto di lavoro.
In via istruttoria ed in caso di contestazione sul quantum, si chiede sin da ora che
l'adita Corte Voglia nominare un consulente tecnico d'ufficio ai fini dell'accertamento e della quantificazione del danno previdenziale subito dal ricorrente per le motivazioni sopra indicate nonché ai fini dell'accertamento e della quantificazione del correlativo danno da mancato accantonamento del TFR.
Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado del giudizio, ivi compreso il rimborso del contributo unificato e della marca da bollo”.
Appellata “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così Controparte_1 giudicare:
In via preliminare: previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello interposto da controparte ai sensi degli artt.
347, II comma e 345 c.p.c., nonché dei documenti da 5 a 8 prodotti con il ricorso in appello, per tutti i motivi esposti nel presente atto.
Nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto, integrale o parziale, dell'eccezione preliminare sopra svolta, fatto salvo il gravame, rigettare nel merito
l'appello interposto dal Signor per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per Pt_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 109/2023 emessa dal Tribunale di Monza, sez. lavoro, Dott.ssa Antenore, n. 1788/2021 R.G.. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”.
CP_ Appellato “PIACCIA ALLA CORTE D'APPELLO ogni contraria istanza disattesa, pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle domande attoree relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento e previa individuazione del soggetto obbligato, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato.
Con vittoria di spese e compensi di difesa del secondo grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 16 marzo 2023 il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 1788/2021 R.G. CP_ promossa da contro e nei confronti dell' ha respinto le Parte_1 Controparte_1 domande del ricorrente e condannato quest'ultimo a rifondere alla società convenuta le spese di lite, compensando le spese tra le altre parti.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierno appellante ha esposto:
pag. 3/13 - di essere stato assunto in data 1 settembre 2005 con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso con qualifica di Controparte_1 impiegato di 6ª categoria ed assegnazione alle sedi dell'impresa site nella cerchia urbana di Pescara;
- che il rapporto di lavoro si era protratto sino al 30 settembre 2007;
- che successivamente, con altrettanto contratto di lavoro a tempo indeterminato del 12 settembre 2008 sottoscritto a Concorezzo (MB) con era stato assegnato, con funzione di Controparte_1
“Modernization e Safety Project Manager”, presso G_
, con sede a FO DA (Florida - USA), società
[...] interamente di proprietà e controllo di Controparte_1
- che il rapporto di lavoro era cessato in data 31 agosto 2019 per dimissioni, rassegnate con lettera del 14 giugno 2019; CP_
- che, sorprendentemente, nell'estratto previdenziale datato 15 febbraio 2019 risultava presente soltanto contribuzione versata dall'1 giugno 1987 al 30 settembre 2007 e riferibile al primo dei rapporti di lavoro intercorsi con con totale esclusione di Controparte_1 qualsivoglia versamento previdenziale nel sistema pensionistico italiano riconducibile al secondo rapporto, svolto presso G_
;
[...]
- che di fatto lo aveva sottoposto, unilateralmente e senza Controparte_1 il suo consenso, esclusivamente alla contribuzione previdenziale americana, come emergeva dall'estratto contributivo statunitense denominato dell'8 settembre Organizzazione_2
2021;
- che da ciò era derivato un grave danno economico e pensionistico;
ciò esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) nel merito, accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, il diritto del ricorrente ad essere sottoposto alla legislazione previdenziale italiana e pertanto il diritto di quest'ultimo a percepire il versamento dei contributi previdenziali per il periodo di lavoro dallo stesso prestato dal settembre 2008 ad agosto 2019 compreso, presso la OR
, con sede a FO DA (Florida - USA), quale
[...] società di proprietà e controllo di in forza di contratto di lavoro del Controparte_1
12.09.2008 dallo stesso sottoscritto con quest'ultima impresa Italiana, la quale ha CP_ omesso il versamento nelle casse dell'Ente previdenziale IA ( delle predette prestazioni previdenziali;
B) e, per l'effetto, condannare essa a versare Controparte_1 in favore del Sig. , ovvero all' i Parte_1 Controparte_4 contributi previdenziali dovuti per legge e relativi al periodo di lavoro dallo stesso svolto presso la , con sede a FO DA (Florida- OR
USA), quale società di proprietà e controllo di essa eventualmente non Controparte_1 ancora caduti in prescrizione e condannare altresì la predetta società alla costituzione di una rendita vitalizia pari alla pensione che spetterebbe al lavoratore se fossero stati
pag. 4/13 versati i contributi invece prescritti;
C) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle succitate domande condannare essa resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2116 c.c., e dunque al pagamento in favore di quest'ultimo, della somma pari ad euro 124.571,61=
(centoventiquattromilacinquecentosettantuno//61), o in quella somma maggiore o minore risultante dall'esito del giudizio, dovuta per il danno pensionistico subito dal ricorrente a seguito dell'omesso versamento dei contributi da parte della datrice di CP_ lavoro resistente presso l'istituto previdenziale italiano ( ; D) ed infine, condannare la medesima impresa resistente al risarcimento del danno subito da esso ricorrente e pertanto al pagamento in favore di quest'ultimo della somma pari ad euro 112.598,76=
(centododicimilacinquecentonovantotto//76), quale danno per l'illegittima sottoposizione da parte del datore di lavoro al regime previdenziale e contributivo statunitense, per mancato accantonamento del TFR dovuto dal datore di lavoro al proprio dipendente a seguito della cessazione del rapporto intercorso e calcolata, come per legge, sugli importi degli stipendi annui percepiti dal ricorrente durante l'intercorso suddetto rapporto di lavoro. E) Con vittoria di spese e compensi di giudizio”. Costituendosi ritualmente nel primo grado di giudizio, ha Controparte_1 eccepito preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il rapporto di lavoro oggetto di causa si era instaurato in capo alla società statunitense
(che non era parte in causa), sicché le pretese azionate OR avrebbero dovuto essere rivolte a quest'ultima. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle pretese avversarie, delle quali ha chiesto il rigetto. CP_ L' si è rimesso alla decisione del giudice.
Il Tribunale ha dichiarato infondato il ricorso, rilevando in primo luogo che non rispondeva al vero l'affermazione del ricorrente secondo cui da settembre 2008 ad agosto 2019 la sua datrice di lavoro era stata infatti, risultava Controparte_1 documentalmente che le parti avevano sottoscritto in Italia il 12 settembre 2008 una scrittura privata che configurava una lettera di intenti, con la quale Controparte_1 confermava ad che sarebbe stato assunto dalla società statunitense Parte_1 [...]
con la funzione di “Modernization e Safety Manager”; OR Org_3 inoltre, dai moduli W-2 prodotti in atti (documenti ufficiali utilizzati negli Stati Uniti per segnalare quanto un datore di lavoro paga al dipendente) risultava che datore di lavoro del ricorrente dal 2008 al 2019 era stata la società OR
[...
.
Ha poi osservato che, anche a voler ritenere che il ricorrente abbia inteso chiamare in causa quale società controllante Controparte_1 OR
[...
e che l'art. 7, comma 3, dell'Accordo Italia – USA in materia di sicurezza sociale (concluso a Washington il 23 maggio 1973 e reso esecutivo in Italia con legge 24 febbraio 1975 n. 86) affidi alla legislazione italiana, ai soli fini della tutela previdenziale, anche il lavoro svolto alle dipendenze di un'impresa straniera purché controllata da pag. 5/13 un'impresa italiana, così individuando tra i titolari passivi dell'obbligazione contributiva anche la società controllante, la domanda attorea sarebbe comunque infondata, dal momento che il ricorrente non aveva dedotto, né provato, di avere esercitato l'opzione prevista dall'art. 7, comma 4, lett. b), dell'Accordo anzidetto.
Da ultimo, il giudice di prime cure ha respinto anche la domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno derivante dal mancato percepimento del TFR, innanzitutto per difetto di titolarità passiva in capo a ed inoltre Controparte_1 perché l'obbligo di corresponsione del trattamento di fine rapporto esula dall'Accordo
citato, applicabile solo al regime previdenziale e contributivo. Org_4
Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi a due motivi. Parte_1
Con il primo motivo denuncia erronea qualificazione della scrittura privata del 12 settembre 2008 e difetto di motivazione sul punto da parte del giudice di prime cure.
Impugna il capo della sentenza che ha qualificato come lettera di intenti la scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 12 settembre 2008 ed ha escluso la titolarità passiva dell'obbligazione in capo a Controparte_1
Ad avviso di parte appellante la scrittura privata in questione costituisce un vero e proprio contratto, con effetti obbligatori per entrambe le parti.
Nell'ottica del gravame, il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere la piena titolarità passiva della società convenuta in forza della qualificazione giuridica della scrittura privata del 12 settembre 2008 come contratto di lavoro a tempo indeterminato con distacco all'estero, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 30 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 del 2003; oppure, alternativamente, inquadrando la fattispecie come contratto di somministrazione di lavoro irregolare o come simulazione di contratto di appalto endoaziendale;
oppure, ancora, sulla base del principio di solidarietà ex art. 1294 c.c. tra società controllante e società controllata.
Con il secondo motivo critica la pronuncia per errata interpretazione ed applicazione dell'art. 7, comma 4, lett. b), legge 24 febbraio 1975 n. 86, laddove ha statuito che non aveva dedotto, né provato, di aver esercitato l'opzione Parte_1 prevista dalla norma citata.
Deduce che sarebbe stato onere della società informare i dipendenti di una normativa previdenziale complessa come quella dettata dalla legge 24 febbraio 1975 n. 86, che prevede un diritto di opzione per i cittadini italiani che prestino attività lavorativa negli Stati Uniti per conto di un'impresa italiana o di un'impresa straniera controllata da una italiana.
Lamenta, in conclusione, che la società non solo aveva omesso di riconoscergli il diritto soggettivo alla sottoposizione al sistema contributivo previdenziale italiano, sancito espressamente dall'art. 7, comma 3, legge 24 febbraio 1975 n. 86, ma lo aveva, altresì, sottoposto alla propria scelta unilaterale di applicazione del diritto pag. 6/13 previdenziale americano, così negando il diritto di opzione riservato dalla legge al lavoratore.
Sulla base dei motivi esposti l'appellante ha chiesto l'integrale Parte_1 riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Entrambe le parti appellate si sono costituite ritualmente in giudizio, depositando memoria. ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_1 artt. 437, comma 2, e 345 c.p.c., per radicale modifica della causa petendi, in quanto fondato su elementi del tutto diversi rispetto a quelli posti a fondamento della domanda svolta nel ricorso introduttivo. Nel primo grado di giudizio, infatti, Parte_1 aveva chiesto l'applicazione della normativa previdenziale italiana, invocando l'art. 7, comma 3, legge 24 febbraio 1975 n. 86, che prevede quale unico presupposto di operatività l'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una società americana controllata da una società italiana, senza tuttavia evocare in giudizio l'unica società che aveva la titolarità passiva rispetto alla domanda formulata, ossia la datrice di lavoro americana . Per rimediare a tale carenza – OR deduce la società appellata – l'appellante aveva radicalmente mutato in sede di gravame la causa petendi, introducendo innumerevoli temi di indagine, sia fattuali che giuridici, che non erano stati oggetto del primo processo.
Ha eccepito, altresì, l'inammissibilità dei nuovi documenti prodotti da controparte in grado di appello (docc. 5, 6, 7 e 8 del fascicolo di secondo grado), in violazione delle decadenze processuali previste nel rito nel lavoro.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello avversario in Controparte_1 quanto infondato, con conferma della sentenza di prime cure. CP_ L' ha concluso chiedendo alla Corte di pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle domande di parte appellante relative all'invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento e previa individuazione del soggetto obbligato, la retribuzione imponibile, nonché l'effettivo periodo interessato.
All'udienza del 20 marzo 2024, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per modifica della causa petendi della domanda ex art. 437, comma 2, c.p.c..
Come evidenziato dalla stessa società appellata, nel ricorso introduttivo del giudizio ha chiesto l'applicazione della normativa previdenziale italiana in Parte_1 forza dell'art. 7, comma 3, legge 24 febbraio 1975 n. 86 sulla base del presupposto previsto dalla norma, rappresentato dall'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una società statunitense (nel caso di specie Organizzazione_5
) controllata da una società italiana ( .
[...] Controparte_1
Questi sono i fatti costitutivi (causa petendi) della domanda azionata.
pag. 7/13 In sede di gravame l'appellante ha formulato alcune ipotesi qualificatorie di tali fatti (richiamando in particolare, alternativamente, le figure del distacco, della somministrazione di lavoro irregolare, della simulazione di appalto endoaziendale) che non erano state prospettate nel giudizio di primo grado.
I fatti costitutivi della domanda, come sopra enucleati, sono tuttavia rimasti immutati. La diversa qualificazione giuridica dei fatti costitutivi della domanda, operata dalla parte, non determina una modifica della causa petendi, né integra, pertanto, violazione del precetto dell'art. 437, comma 2, c.p.c., che vieta la proposizione di domande nuove nel giudizio di appello.
A ciò fa da corollario il principio secondo cui il giudice del gravame non è vincolato alla ricostruzione o alla qualificazione giuridica dei fatti prospettata dalle parti.
Come statuito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice” (cfr.
Cass., 11 gennaio 2019 n. 513; Cass., 12 marzo 2024 n. 6533).
La Suprema Corte ha altresì precisato che “l'effetto devolutivo dell'appello, correlato ai motivi di gravame, preclude al giudice di estendere la cognizione a punti non ricompresi neanche implicitamente nell'ambito di quei motivi, mentre non viola il principio tantum devolutum quantum appellatum il giudice che fondi la decisione su ragioni, pur non specificamente dedotte dall'appellante ma direttamente connesse con quelle espressamente dedotte. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare
l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione (Cassazione civile, 12 maggio 2020, n.8773; Cass. 16 gennaio 2002, n. 397; Cass. 23 luglio 2002, n. 10734; Cass. 10 febbraio 2006, n. 2973; Cass. 13 aprile 2018, n. 9202)” (così Cass., 12 novembre 2021 n. 34015).
pag. 8/13 Tanto premesso, nel merito l'appello proposto da è parzialmente Parte_1 fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Nel procedere all'esame del primo motivo di gravame va ribadito che
[...] rivendica il diritto all'applicazione della legislazione previdenziale italiana per il Pt_1 periodo di lavoro prestato negli Stati Uniti presso , OR società statunitense controllata dall'italiana in forza dell'art. 7, comma Controparte_1
3, legge 24 febbraio 1975 n. 86, che ha ratificato e dato esecuzione all'accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale, concluso a Washington il 23 maggio 1973.
Il citato art. 7 legge 24 febbraio 1975 n. 86 dispone, per quanto qui di interesse, ciò che segue: “
1. Salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo, le persone alle quali si applica il presente accordo, che svolgono la loro attività sul territorio di uno Stato contraente, sono soggette alla legislazione di tale Stato.
2. Il lavoro svolto in Italia da un cittadino degli Stati Uniti che sia coperto dalla legislazione degli Stati Uniti, rimane coperto da tale legislazione.
3. Il lavoro svolto negli Stati Uniti da un cittadino italiano alle dipendenze di un datore di lavoro italiano o di una impresa controllata da una impresa italiana, sarà coperto dalla legislazione italiana.
[…]”.
E' pacifico ed incontestato tra le parti che ha prestato attività Parte_1 lavorativa negli Stati Uniti alle dipendenze di , con sede OR in Florida (USA), da ottobre 2008 ad agosto 2019. E' altresì pacifico e documentalmente provato che detiene (e Controparte_1 deteneva all'epoca dei fatti) il 100% del capitale di (cfr. OR visura ordinaria CCIAA e prospetto partecipazioni di rispettivamente Controparte_1 allegati sub docc. 1 e 1 bis società appellata).
Il giudice di prime cure ha ritenuto priva di titolarità passiva Controparte_1 rispetto alla domanda svolta da in quanto il rapporto di lavoro si è Parte_1 instaurato con la società statunitense , che non è parte Organizzazione_5 del giudizio.
La statuizione, ad avviso del Collegio, non è condivisibile, poiché non considera che la titolarità passiva dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 7, comma 3, legge 24 febbraio 1975 n. 86, grava sul datore di lavoro italiano o sull'impresa italiana controllante l'impresa straniera datrice di lavoro, a seconda che il lavoro sia stato prestato negli Stati Uniti da un cittadino italiano alle dipendenze di un datore di lavoro italiano o (come nel caso di specie) alle dipendenze di un'impresa controllata da una impresa italiana. Il soggetto obbligato, in questa seconda ipotesi, va individuato nell'impresa italiana controllante, senz'altro soggetta alla legislazione italiana, ossia, nel caso di specie, Controparte_1
pag. 9/13 Tali conclusioni sono avvalorate dal dictum della Corte di Cassazione che, in fattispecie analoga alla presente, ha riconosciuto quale parte del rapporto previdenziale ai sensi dell'art 7, comma 3, legge 24 febbraio 1975 n. 86, la società italiana proprietaria di tutte le azioni della società statunitense datrice di lavoro di un cittadino italiano che rivendicava l'applicazione della legislazione previdenziale italiana per il periodo di lavoro svolto negli Stati Uniti (cfr. Cass., 24 novembre 1997 n. 11753). In accoglimento del primo motivo di gravame, deve essere dunque riformato il capo della sentenza di primo grado che ha dichiarato il difetto di titolarità passiva di
Controparte_1
In qualità di controllante di , è OR Controparte_1 tenuta ad assicurare ad (quale cittadino italiano occupato negli Stati Uniti Parte_1 alle dipendenze della società controllata) la tutela previdenziale secondo la legislazione italiana, in forza dell'art 7, comma 3, legge 24 febbraio 1975 n. 86.
Merita accoglimento anche il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante impugna il capo di sentenza che ha statuito che, quand'anche si ritenesse CP_1 titolare passiva dell'obbligazione contributiva, la domanda di
[...] Parte_1 andrebbe comunque respinta, non avendo quest'ultimo dedotto, né provato, di avere esercitato l'opzione prevista dall'art. 7, comma 4, lett. b), legge 24 febbraio 1975 n. 86.
L'art. 7, comma 4, cit. così recita: “Qualora periodi di lavoro siano soggetti alla legislazione di ambedue gli Stati, si applicano le seguenti disposizioni:
a) il cittadino di uno degli Stati il quale, per lo stesso periodo di lavoro, sarebbe soggetto alla legislazione di ambedue gli Stati, resta soggetto per tale periodo alla legislazione dello Stato di cui è cittadino ed è esente dalla legislazione dello Stato di cui non è cittadino;
b) il cittadino italiano o colui che possiede la cittadinanza di ambedue gli Stati, il quale, per lo stesso periodo di lavoro, sarebbe soggetto alla legislazione di ambedue gli Stati, opterà per tale periodo per la legislazione di uno degli Stati ed è esente dalla legislazione dell'altro Stato;
c) la persona, che non è cittadino di nessuno dei due Stati e per lo stesso periodo di lavoro è soggetta alla legislazione di ambedue gli Stati è soggetta, per tale periodo, alla legislazione dello Stato nel quale il lavoro viene svolto ed è esente dalla legislazione dell'altro Stato”. Ritiene il Collegio che l'art. 7, comma 4, lett. b), legge 24 febbraio 1975 n. 86 non sia applicabile al caso concreto, che non integra alcuna delle fattispecie astratte contemplate dalla norma.
L'odierno appellante (cittadino italiano) non era assoggettabile “per lo stesso periodo di lavoro […] alla legislazione di ambedue gli Stati”: in quanto dipendente di società statunitense controllata da una società italiana, egli era soggetto alla sola legislazione italiana in forza dell'art. 7, comma 3, legge 24 febbraio 1975 n. 86 precedentemente esaminato.
pag. 10/13 In ordine all'interpretazione del comma 3 e del comma 4, lett. b), dell'art. 7 legge 24 febbraio 1975 n. 86 e ai rapporti tra le due disposizioni giova richiamare il seguente arresto della Suprema Corte: “22. Mentre i primi tre commi dell'articolo 7 regolano la legislazione applicabile, in generale, alle persone «che svolgono la loro attività sul territorio di uno Stato contraente», il quarto comma si riferisce al caso in cui
«periodi di lavoro» siano soggetti alla legislazione di ambedue gli Stati. 23. Il riferimento a «periodi di lavoro» evoca una possibile evenienza dello svolgimento del rapporto di lavoro;
in altri termini, un periodo che si inserisce nel suo svolgimento e nel quale risultano applicabili entrambe le legislazioni previdenziali (nel caso di spostamenti del lavoratore da un Paese all'altro, per trasferimento o distacco) con la copertura delle prestazioni ad opera di un doppio regime previdenziale, della legge che già regolava il rapporto e della legge che, per il principio generale enunciato nella comma primo, dovrebbe contingentemente regolarlo.
24. Il che significa che le disposizioni delle lett. a) e b) del comma 4 dell'articolo
7 disciplinano la scelta della legislazione applicabile in tali «periodi di lavoro» e non incidono sulla legislazione previdenziale che trova applicazione al rapporto in virtù della disciplina generale dettata dalle prime tre disposizioni del medesimo articolo” (cfr.
Cass., 26 maggio 2022 n. 17108).
Alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità ritiene il
Collegio che ad in quanto cittadino italiano che ha prestato attività Parte_1 lavorativa negli Stati Uniti alle dipendenze di un'impresa statunitense controllata da un'impresa italiana, si applichi la garanzia previdenziale approntata dall'ordinamento italiano in forza dell'art. 7, comma 3, legge 24 febbraio 1975 n. 86, senza che sulla legislazione applicabile incida il disposto del comma 4 dello stesso art. 7 che, con previsione non avente portata generale, stabilisce che l'interessato opti per la legislazione applicabile nella sola specifica ipotesi in cui uno stesso periodo di lavoro sia soggetto alla legislazione di entrambi gli Stati, come nel caso di spostamenti del lavoratore da un Paese all'altro, per trasferimento o distacco.
Peraltro, anche ad ipotizzare che la posizione dell'appellante fosse sussumibile nella previsione dell'art. l'art. 7, comma 4, lett. b), cit., il mancato esercizio dell'opzione a favore della legislazione dello Stato italiano avrebbe come effetto di escluderne l'esenzione dalla legislazione degli Stati Uniti (con assoggettamento, dunque, alla legislazione di ambedue gli Stati), ma non di escludere l'applicazione della legislazione italiana, sancita dall'art. 7, comma 3, cit..
La sentenza di primo grado va, dunque, riformata laddove ha ritenuto infondata la pretesa di di essere assoggettato alla legislazione previdenziale Parte_1 italiana, per non avere il medesimo dedotto e provato di avere esercitato l'opzione prevista dall'art. 7, comma 4, lett. b), legge 24 febbraio 1975 n. 86.
Né a diverse conclusioni conducono le deduzioni di secondo Controparte_1 cui, in sede di trattativa per la definizione delle condizioni contrattuali dell'assunzione pag. 11/13 alle dipendenze di , l'appellante avrebbe comunicato al OR direttore risorse umane di la propria preferenza per l'applicazione della Controparte_1 legislazione previdenziale americana.
Tali circostanze, ove anche provate, non varrebbero, infatti, a dimostrare che abbia esercitato l'opzione per il sistema previdenziale statunitense, Parte_1 considerato che, alla stregua del consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, l'esercizio di tale opzione comporta una particolare procedura formale, prevista dall'art. 7, comma 5, legge 24 febbraio 1975 n. 86 (a mente del quale “le esenzioni previste dal presente articolo divengono effettive quando
l'istituzione dello Stato, nel quale i periodi di lavoro sono coperti secondo quanto stabilito dal paragrafo 4, certifica all'istituzione dell'altro Stato che tali periodi di lavoro sono coperti dalla propria legislazione”), che nella presente fattispecie non risulta essere stata attivata ed in assenza della quale nessuna opzione può intendersi esercitata (cfr. in tal senso Cass., 30 agosto 2010 n. 18842).
La necessaria attivazione della predetta procedura formale, d'altra parte, non
è surrogabile da un comportamento concludente (cfr. Cass., 21 gennaio 2013 n. 1302), il che esclude la decisività, anche sotto tale profilo, delle circostanze dedotte da
Controparte_1
In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte ed in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il diritto di all'applicazione della Parte_1 legislazione previdenziale italiana per il periodo di lavoro prestato negli Stati Uniti presso , quale società controllata da OR Controparte_1 CP_ La società appellata va, pertanto, condannata al versamento all' dei contributi non prescritti e alla costituzione di rendita vitalizia in relazione al periodo coperto da prescrizione.
Deve essere, invece, respinta la domanda di accertamento e liquidazione del danno pensionistico, non essendo configurabile alcun danno pensionistico in capo ad in quanto, come sopra evidenziato, il rapporto di lavoro alle dipendenze di Parte_1
è coperto dalla contribuzione che è Organizzazione_5 Controparte_1 CP_ tenuta a versare all' nei limiti della prescrizione quinquennale e, per i periodi in cui la contribuzione risulta prescritta, la società è tenuta a costituire in favore dell'appellante la rendita vitalizia ex art. 13 legge 12 agosto 1962 n. 1338. La sentenza di primo grado merita, dunque, di essere confermata sul punto.
Deve essere, altresì, confermato il capo di sentenza (rispetto al quale l'appellante non ha, invero, neppure articolato puntuali censure) che ha respinto la domanda di condanna di al risarcimento del danno derivante Controparte_1 dall'omesso versamento del TFR da parte di . OR
Ciò per l'assorbente ragione, enunciata anche dal giudice di prime cure, che l'art. 7 legge 24 febbraio 1975 n. 86 disciplina la sola tutela previdenziale e non pag. 12/13 consente di estendere la legislazione italiana ad ambiti diversi, né ad istituti - quali il trattamento di fine rapporto - aventi natura retributiva e non previdenziale.
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello merita parziale accoglimento e la sentenza di primo grado deve essere riformata nei limiti sopra precisati, con conferma delle restanti statuizioni di merito. Tenuto conto della peculiarità della fattispecie e della complessità delle questioni giuridiche sottese alla presente decisione, si ravvisano le condizioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado ex art. 92, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza n. 109/2023 del Tribunale di Monza, accerta il diritto di all'applicazione della legislazione previdenziale italiana per Parte_1 il periodo di lavoro prestato presso , quale società OR controllata da e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 Controparte_1 CP_ versamento dei contributi non prescritti all' e alla costituzioni di rendita vitalizia in relazione al periodo coperto da prescrizione;
- conferma le restanti statuizioni di merito;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado. Milano, 20 marzo 2024
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Giovanni Picciau
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