Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/05/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
Pronunciata nella causa recante N.R.G. 10162 /2023
Promossa da
, come rappresentato/a e difesa/o in atti Parte_1
Contro
come rappresentato/a e difeso/a in atti;
CP_1
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 16.11.2023, il Sig. adiva il Giudice del Lavoro al fine Parte_1 del riconoscimento della malattia professionale inutilmente denunciata in sede amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata. CP_1
La controversia veniva istruita mediante prova testimoniale e nomina di CTU
All'odierna udienza le parti discutevano la causa e veniva pronunciata la seguente sentenza.
*************
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'espletata prova testimoniale ha permesso di confermare le mansioni svolte dal ricorrente come descritte nell'atto introduttivo.
Dall'elaborato peritale è emerso che il ricorrente è affetto da “ernie del disco del rachide lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti”. Tale patologia viene giudicata dal CTU come eziologicamente connessa all'attività lavorativa svolta dal Sig. ed “è stata valutata Pt_1 invalidante nella misura del 7% (sette per cento) […] a far data dalla denunzia”.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Conseguentemente, deve dichiararsi il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale per malattia professionale nella misura del 7% a partire dalla domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e dichiara il diritto della stessa all'indennizzo in capitale per malattia professionale nella misura complessiva del 7 % con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- Per l'effetto, condanna l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato e CP_1 maturando, con rivalutazione e interessi legali come per legge;
- Condanna altresì l' alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida CP_1 complessivamente in € 1.300,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Così è deciso.
Taranto, 26.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone