TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/06/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 3 giugno 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
quale coniuge superstite di Parte_1 Persona_1
rappr. e dif. dall'avv. Massimiliano Del Vecchio
- Ricorrente – contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Papalato
- Convenuto -
OGGETTO: “RENDITA AI SUPERSTITI E ASSEGNO UNA TANTUM EX DPR 1124/65”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23 giugno 2023 la parte ricorrente, nella spiegata qualità di coniuge superstite del defunto indicato in epigrafe, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla costituzione, inutilmente richiesta in sede amministrativa, della rendita ai superstiti ex art. 85, co. 1, num. 1), DPR 1124/65, nonché dell'assegno una tantum previsto dal comma 3 del medesimo articolo 85 e, conseguentemente, condannare l' al CP_1 pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Espetata la prova testimoniale nonché la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
1
decisione).
**************************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
L'art. 85 del DPR n° 1124/65 stabilisce che in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale aventi come conseguenza il decesso del lavoratore spetti a favore dei superstiti sia una rendita commisurata all'ammontare della retribuzione sia un assegno c.d. “una tantum” per le spese funerarie: ovviamente presupposto fondamentale per riconoscere la spettanza delle sopra indicate prestazioni è la sussistenza di un infortunio o di una malattia aventi natura professionale, ossia l'esistenza di un nesso eziologico tra il decesso e l'attività lavorativa svolta dal soggetto assicurato ed in particolare, nel caso di specie, tra la patologia contratta e le sostanze tossiche cui il lavoratore
è stato nel tempo esposto.
Orbene, se la prova della natura professionale della malattia è agevole per quel che concerne le c.d. malattie tabellate, ossia quelle patologie per le quali il legislatore ha previsto specificamente una eziologia professionale in presenza dello svolgimento di determinate attività o dell'esposizione a talune sostanze, sicché il lavoratore o i suoi eredi possono contare su una presunzione legale di esposizione a rischio che rende molto più semplice la prova del nesso causale, molto più complesso
è dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico per le malattie non tabellate, come nel caso di specie.
Ha affermato la SUPREMA CORTE che “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità” (CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 21 GIUGNO 2006 N. 14308). Il discrimen, pertanto, ormai pacificamente indicato dalla costante giurisprudenza di legittimità, per ritenere sussistente o meno l'esposizione al rischio come causa della malattia non tabellata, è dato dalla sussistenza di una elevata probabilità e non di una mera possibilità di collegamento causalmente efficiente tra patologia ed esposizione a sostanze morbigene (ex plurimis, si vedano
CASS. CIV. 12909/00; CASS. CIV. 10004/01; CASS. CIV. 5352/02; CASS. CIV. 15448/03; CASS. CIV.
4293/03; IV. 9634/04; CASS. CIV. 11628/04; CASS. CIV. 4520/06). CP_2
In particolare ha statuito la SUPREMA CORTE che “nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, quale appunto il tumore, il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso
2
ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico” (CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 20 MAGGIO 2004, N. 9634). Ed ancora, di recente, che "in tema di infortunio e malattia professionale, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio" (CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 26 GIUGNO 2009, N. 15080; in termini si veda anche CASS. LAV. 13 LUGLIO 2011 N° 15400).
Chiarito dunque il quadro normativo e giurisprudenziale nel quale occorre collocare il caso di specie, è necessario valutare se possa dirsi sussistente un nesso eziologico tra la patologia che ha determinato la morte del lavoratore e le mansioni cui è stato adibito nel corso della sua attività lavorativa, facendo applicazione dei principi sopra enunciati e che questo Giudice ritiene di dover pienamente condividere.
Orbene, il nominato c.t.u. ha reso le seguenti conclusioni medico-legali:
“Sulla base della storia clinica del paziente, della documentazione medica esaminata, e dei dati epidemiologici innanzi citati, considerata la lunga esposizione professionale del signor PE
CP che ha lavorato presso lo stabilimento industriale dell' di Taranto per circa 20 anni
[...]
senza che venissero peraltro utilizzati i corretti presidi di sicurezza, in considerazione della patologia di cui è stato affetto ( carcinoma occulto con metastasi linfonodali) è possibile considerare un nesso concausale tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa svolta dal periziato”.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché
CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da
3
quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Quanto al nesso eziologico tra patologia ed attività lavorativa svolta dal de cuius, eventuali dubbi possono comunque essere agevolmente superati alla stregua degli esiti della espletata prova testimoniale: in particolare, i testi escussi hanno concordemente ed attendibilmente confermato che il predetto si occupava di mansioni che lo esponevano a sostanze tossiche.
Opina dunque questo giudice che siano state comprovate dalla parte ricorrente sia le mansioni svolte in concreto dal predetto, sia l'effettiva esposizione lavorativa ai fattori di rischio indicati nel ricorso, cioè le circostanze sul presupposto delle quali l'ausiliario medico-legale ha concluso qualificando il decesso del lavoratore come causalmente correlato ad esse e quindi determinato da malattia professionale.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio, patologie contratte e decesso, “secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica”, essendo compatibile con tale conclusione anche una valutazione in termini non di certezza ma di "presunzione di rischio", ossia di elevata probabilità (sic CASS. LAV. 17
GENNAIO 2005 N° 753).
Peraltro è fondamentale anche richiamare un altro importantissimo principio in tema di malattia professionale, ossia quello di equivalenza delle cause fissato dall'art. 41 del codice penale, ma pacificamente applicabile anche al di là degli ambiti penalistici (ex plurimis CASS. 29 MAGGIO 2004
N. 10448; 4 MAGGIO 2004 N. 8457; 22 OTTOBRE 2003 N. 15789; 22 AGOSTO 2003 N. 123777), secondo cui la presenza di cause simultanee o sopravvenute non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento, che è invece escluso quando le cause sopravvenute siano state da sole sufficienti a determinare l'evento.
Su tale ultimo punto, nella specifica materia che ci occupa in questa sede, è da segnalare anche
2008 N° 14770, secondo cui “nella materia degli infortuni sul lavoro e delle Parte_2
malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge. (Nella specie, la S.C., affermando il principio su esteso, ha cassato la sentenza impugnata che aveva attribuito al tabagismo efficacia causale della rilevata broncopneumopatia cronica, senza approfondire se la noxa professionale riconosciuta dal CTU, pur marginale, avesse avuto un ruolo concausale, anche se ridotto)”.
4
In senso conforme, anche CASS. LAV. 17 GIUGNO 2011 N° 13361 ha ribadito che: “Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (cfr. anche CASS. LAV. 26 OTTOBRE 2012 N° 18472).
Pertanto anche la eventuale ipotizzabilità di altre concause della patologia riscontrata al lavoratore non esclude comunque la sussistenza di un nesso eziologico con l'esposizione a sostanze nocive.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, deve conseguentemente ritenersi provata con elevata probabilità la natura professionale della patologia che ha determinato la morte del predetto, sicché deve riconoscersi nei limiti e nelle misure di legge, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 85 comma 1, n. 1) e n. 2) DPR n° 1124/65 (ossia fino ad eventuale nuovo matrimonio del coniuge), il diritto della coniuge superstite alla rendita, nonché all'assegno funerario "una tantum" di cui al comma 3 del medesimo articolo, con decorrenza dal giorno successivo alla data del decesso
(cfr. art. 105, comma 2, T.U.), ossia dal 26 giugno 2021, oltre accessori come per legge.
L' deve dunque essere condannato al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi CP_1
nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91, dal dovuto al soddisfo.
Le spese sostenute da parte ricorrente, come anche le spese di C.T.U, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a pagare, in favore della ricorrente, in qualità CP_1
di coniuge superstite del defunto , nei limiti e nelle misure di legge, la rendita di Persona_1
cui all'art. 85, co. 1, num. 1), DPR 1124/65, con decorrenza dal 26 giugno 2021, nonché l'assegno
“una tantum” di cui al co. 3 del predetto articolo, oltre rivalutazione e interessi nei limiti di legge;
2. condanna l' convenuto al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e competenze CP_1
del giudizio, che liquida in complessivi €.4.700,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, antistatario;
3. pone le spese di C.T.U. in via definitiva a carico dell' . CP_1
5
Taranto, 3 giugno 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Giulia VIESTI
6
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 3 giugno 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
quale coniuge superstite di Parte_1 Persona_1
rappr. e dif. dall'avv. Massimiliano Del Vecchio
- Ricorrente – contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Papalato
- Convenuto -
OGGETTO: “RENDITA AI SUPERSTITI E ASSEGNO UNA TANTUM EX DPR 1124/65”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23 giugno 2023 la parte ricorrente, nella spiegata qualità di coniuge superstite del defunto indicato in epigrafe, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla costituzione, inutilmente richiesta in sede amministrativa, della rendita ai superstiti ex art. 85, co. 1, num. 1), DPR 1124/65, nonché dell'assegno una tantum previsto dal comma 3 del medesimo articolo 85 e, conseguentemente, condannare l' al CP_1 pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Espetata la prova testimoniale nonché la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
1
decisione).
**************************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
L'art. 85 del DPR n° 1124/65 stabilisce che in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale aventi come conseguenza il decesso del lavoratore spetti a favore dei superstiti sia una rendita commisurata all'ammontare della retribuzione sia un assegno c.d. “una tantum” per le spese funerarie: ovviamente presupposto fondamentale per riconoscere la spettanza delle sopra indicate prestazioni è la sussistenza di un infortunio o di una malattia aventi natura professionale, ossia l'esistenza di un nesso eziologico tra il decesso e l'attività lavorativa svolta dal soggetto assicurato ed in particolare, nel caso di specie, tra la patologia contratta e le sostanze tossiche cui il lavoratore
è stato nel tempo esposto.
Orbene, se la prova della natura professionale della malattia è agevole per quel che concerne le c.d. malattie tabellate, ossia quelle patologie per le quali il legislatore ha previsto specificamente una eziologia professionale in presenza dello svolgimento di determinate attività o dell'esposizione a talune sostanze, sicché il lavoratore o i suoi eredi possono contare su una presunzione legale di esposizione a rischio che rende molto più semplice la prova del nesso causale, molto più complesso
è dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico per le malattie non tabellate, come nel caso di specie.
Ha affermato la SUPREMA CORTE che “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità” (CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 21 GIUGNO 2006 N. 14308). Il discrimen, pertanto, ormai pacificamente indicato dalla costante giurisprudenza di legittimità, per ritenere sussistente o meno l'esposizione al rischio come causa della malattia non tabellata, è dato dalla sussistenza di una elevata probabilità e non di una mera possibilità di collegamento causalmente efficiente tra patologia ed esposizione a sostanze morbigene (ex plurimis, si vedano
CASS. CIV. 12909/00; CASS. CIV. 10004/01; CASS. CIV. 5352/02; CASS. CIV. 15448/03; CASS. CIV.
4293/03; IV. 9634/04; CASS. CIV. 11628/04; CASS. CIV. 4520/06). CP_2
In particolare ha statuito la SUPREMA CORTE che “nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, quale appunto il tumore, il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso
2
ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico” (CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 20 MAGGIO 2004, N. 9634). Ed ancora, di recente, che "in tema di infortunio e malattia professionale, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio" (CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 26 GIUGNO 2009, N. 15080; in termini si veda anche CASS. LAV. 13 LUGLIO 2011 N° 15400).
Chiarito dunque il quadro normativo e giurisprudenziale nel quale occorre collocare il caso di specie, è necessario valutare se possa dirsi sussistente un nesso eziologico tra la patologia che ha determinato la morte del lavoratore e le mansioni cui è stato adibito nel corso della sua attività lavorativa, facendo applicazione dei principi sopra enunciati e che questo Giudice ritiene di dover pienamente condividere.
Orbene, il nominato c.t.u. ha reso le seguenti conclusioni medico-legali:
“Sulla base della storia clinica del paziente, della documentazione medica esaminata, e dei dati epidemiologici innanzi citati, considerata la lunga esposizione professionale del signor PE
CP che ha lavorato presso lo stabilimento industriale dell' di Taranto per circa 20 anni
[...]
senza che venissero peraltro utilizzati i corretti presidi di sicurezza, in considerazione della patologia di cui è stato affetto ( carcinoma occulto con metastasi linfonodali) è possibile considerare un nesso concausale tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa svolta dal periziato”.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché
CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da
3
quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Quanto al nesso eziologico tra patologia ed attività lavorativa svolta dal de cuius, eventuali dubbi possono comunque essere agevolmente superati alla stregua degli esiti della espletata prova testimoniale: in particolare, i testi escussi hanno concordemente ed attendibilmente confermato che il predetto si occupava di mansioni che lo esponevano a sostanze tossiche.
Opina dunque questo giudice che siano state comprovate dalla parte ricorrente sia le mansioni svolte in concreto dal predetto, sia l'effettiva esposizione lavorativa ai fattori di rischio indicati nel ricorso, cioè le circostanze sul presupposto delle quali l'ausiliario medico-legale ha concluso qualificando il decesso del lavoratore come causalmente correlato ad esse e quindi determinato da malattia professionale.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio, patologie contratte e decesso, “secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica”, essendo compatibile con tale conclusione anche una valutazione in termini non di certezza ma di "presunzione di rischio", ossia di elevata probabilità (sic CASS. LAV. 17
GENNAIO 2005 N° 753).
Peraltro è fondamentale anche richiamare un altro importantissimo principio in tema di malattia professionale, ossia quello di equivalenza delle cause fissato dall'art. 41 del codice penale, ma pacificamente applicabile anche al di là degli ambiti penalistici (ex plurimis CASS. 29 MAGGIO 2004
N. 10448; 4 MAGGIO 2004 N. 8457; 22 OTTOBRE 2003 N. 15789; 22 AGOSTO 2003 N. 123777), secondo cui la presenza di cause simultanee o sopravvenute non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento, che è invece escluso quando le cause sopravvenute siano state da sole sufficienti a determinare l'evento.
Su tale ultimo punto, nella specifica materia che ci occupa in questa sede, è da segnalare anche
2008 N° 14770, secondo cui “nella materia degli infortuni sul lavoro e delle Parte_2
malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge. (Nella specie, la S.C., affermando il principio su esteso, ha cassato la sentenza impugnata che aveva attribuito al tabagismo efficacia causale della rilevata broncopneumopatia cronica, senza approfondire se la noxa professionale riconosciuta dal CTU, pur marginale, avesse avuto un ruolo concausale, anche se ridotto)”.
4
In senso conforme, anche CASS. LAV. 17 GIUGNO 2011 N° 13361 ha ribadito che: “Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (cfr. anche CASS. LAV. 26 OTTOBRE 2012 N° 18472).
Pertanto anche la eventuale ipotizzabilità di altre concause della patologia riscontrata al lavoratore non esclude comunque la sussistenza di un nesso eziologico con l'esposizione a sostanze nocive.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, deve conseguentemente ritenersi provata con elevata probabilità la natura professionale della patologia che ha determinato la morte del predetto, sicché deve riconoscersi nei limiti e nelle misure di legge, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 85 comma 1, n. 1) e n. 2) DPR n° 1124/65 (ossia fino ad eventuale nuovo matrimonio del coniuge), il diritto della coniuge superstite alla rendita, nonché all'assegno funerario "una tantum" di cui al comma 3 del medesimo articolo, con decorrenza dal giorno successivo alla data del decesso
(cfr. art. 105, comma 2, T.U.), ossia dal 26 giugno 2021, oltre accessori come per legge.
L' deve dunque essere condannato al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi CP_1
nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91, dal dovuto al soddisfo.
Le spese sostenute da parte ricorrente, come anche le spese di C.T.U, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a pagare, in favore della ricorrente, in qualità CP_1
di coniuge superstite del defunto , nei limiti e nelle misure di legge, la rendita di Persona_1
cui all'art. 85, co. 1, num. 1), DPR 1124/65, con decorrenza dal 26 giugno 2021, nonché l'assegno
“una tantum” di cui al co. 3 del predetto articolo, oltre rivalutazione e interessi nei limiti di legge;
2. condanna l' convenuto al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e competenze CP_1
del giudizio, che liquida in complessivi €.4.700,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, antistatario;
3. pone le spese di C.T.U. in via definitiva a carico dell' . CP_1
5
Taranto, 3 giugno 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Giulia VIESTI
6