Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 27 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 903/2019 R.G. vertente fra
'rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Raucci Parte 1 C.F. Codice Fiscale 1 ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, alla via SS Annunziata n. 20, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
Controparte 1 (C.F. e P.IVA P.IVA 1 in persona del curatore pro tempore
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 27.3.2019 e ritualmente notificato, Parte 1 adiva il giudice del lavoro ed esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa con la funzione di dirigente della società in bonis Controparte 1 a partire 18.01.2016 sino al retribuzione globale di € 5.076,92 mensili sotto le01.09.2016, e di aver percepito una direttive dell'Amministratore ing. CP 2 premesso di essersi occupato della
Tanto premesso ritenendo illegittimo il comportamento di parte datoriale, adiva il giudice del lavoro per accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso il rapporto di lavoro subordinato e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento della somma complessivo di € 26.899,12 per differenze retributive ed indennitarie spettanti per tutto il periodo lavorativo intercorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e alle spese di lite da durarsi in favore del difensore costituito. Si costituiva la Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In corso di causa la stessa veniva prima ammessa a concordato preventivo e in seguito dichiarata fallita con sentenza n. 36/2021 del Tribunale di Potenza con nomina del curatore che, riassunta la causa per iniziativa del ricorrente, non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
Dopo alcuni rinvii tecnici per l'instaurarsi delle procedure concorsuali, la causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e consulenza tecnica contabile e all'odierna udienza, questo giudice, sulle note di parte ricorrente, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, domanda l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della con le funzioni dirigenziali demandategli Controparte_1 dall'Amministratore - ing. CP_2
In particolare, il ricorrente si è occupato della direzione commerciale, del coordinamento operativo, dei mercati esteri, della negoziazione e gestione stragiudiziale del contenzioso, nonché di ogni ulteriore attività direttiva concordata con l'amministratore della società datoriale, con inquadramento non corrispondente a quello effettivo del CCNL Dirigenti di aziende produttrice di beni e servizi con decorrenza 01.01.2015 31.12.2018, acquisendo quindi il diritto al trattamento economico
-
corrispondente al rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, domanda la condanna di parte datoriale al pagamento dell'importo lordo di euro 26.899,12 a titolo di differenze retributive indicate dettagliatamente nei conteggi allegati al ricorso.
Il dato documentale acquisito nonché la prova testimoniale consentono di ritenere provata la pretesa azionata dal ricorrente. Il teste Tes 1 in particolare, ha confermato il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, il periodo, '
le mansioni svolte in concreto, lo svolgimento del lavoro ordinario e il trasferimento improvviso presso la sede di Potenza;
come dedotti in ricorso (si veda, al riguardo la deposizione rese dalla [...]
Tes 2 in corso di causa.
Provato l'an, in relazione al quantum si osserva che, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art 416 c.p.c., anche nell'ipotesi in cui lo stesso contesti, in radice, la sussistenza del credito e tale onere è previsto in funzione della tendenziale celerità del processo del lavoro, che tende a consentire all'attore di conseguire rapidamente una pronuncia riguardo al bene reclamato (cfr. ex plurimis Cass. 18378/2009).
Ed ancora, la Suprema Corte ha condivisibilmente sostenuto che la contestazione dei conteggi deve essere effettuata nella memoria difensiva ed assume rilievo solo quando non sia generica ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la incongruità o, in radice, la non rispondenza al vero dei conteggi, circostanze che devono in ogni caso essere sostenute da adeguato supporto probatorio (cfr. Cass. n. 85/2003).
Nell'odierna controversia la parte convenuta ha contestato genericamente in relazione ai conteggi in atti, sicchè comunque si è ritenuto opportuno nominare ctu contabile per accertare le somme percepite e quelle eventuale da percepire in base alle mansioni effettivamente svolte, e la prova testimoniale e documentale acquisita ha suffragato le allegazioni attoree.
Il ctu d-ssa Per 1 ha concluso per un importo complessivamente dovuto dalla soc.
[...]
Parte 1 al netto delle somme già erogate, ammontante a Parte 2 al dott.
,
complessivi € 24.618,02 invece della somma di € 26.899,12 richiesta dal ricorrente.
Stante quanto sopra, pertanto, la società resistente va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma lorda complessiva di € 24.618,02 a titolo differenze sulla retribuzione ordinaria, indennità sostitutiva di ferie, demansionamento e a titolo di TFR, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dovuto al saldo come per legge. Sul punto si rileva che, in forza del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive vanno effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali. ( cfr. Cass. Sez. L. n. 18584/2008, n.
3375/2011).
In ordine agli accessori sui crediti riconosciuti, va rimarcato che, a seguito dell'intervento della
Corte Costituzionale con la pronuncia 2 novembre 2000 n. 459, per i crediti derivanti da rapporti di lavoro privati opera nuovamente il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. Per quanto concerne le relative modalità di calcolo, vale qui richiamare l'orientamento espresso dalle Sezioni
Unite civili (sent. n. 38 del 29 Gennaio 2001), secondo cui gli interessi legali non devono essere calcolati sull'intero capitale rivalutato, ma la rivalutazione va compiuta con cadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore;
la base di calcolo degli interessi risulta così gradualmente incrementata per effetto della rivalutazione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, DM 37 del 2018 e DM 147022 in base all'oggetto, al valore e alle fasi di causa.
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 con ricorso depositato in data 27.3.2019, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il Controparte_3 Controparte 1
[…] in persona del curatore legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva lorda di 24.618.02 a titolo di differenze retributive,
TFR, indennità sostitutiva ferie, demansionamento oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dovuto al saldo come per legge
2) condanna la Controparte_4
,in persona del curatore e legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.886,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Potenza lì 27 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla