Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 4506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4506 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 6.06.2025, svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10052/2024
tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Fevola Giancarlo ed elett.te Parte_1 dom.to in Bacoli (NA) in Via G. de Rosa n. 97, giusta procura in atti;
ricorrente e l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura giusta procura in atti;
CP_1
resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 26.04.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio l' per sentir dichiarare, Controparte_1 previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti, il proprio diritto alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare in favore dei propri nipoti per l'anno 2021 con condanna a corrispondere le somme dovute per l'anzidetto periodo nei limiti dell'importo pari ad € 5.000,00 ,oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con vittoria di spese di lite.
Chiedeva, pertanto, all'intestato Tribunale:
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la prestazione a titolo di trattamento di famiglia ( assegno nipoti a carico ) per l'anno 2021 e per l'effetto;
n. 21, -Partita Iva: e/o l' P.IVA_1 Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante p.t. dom.to per la carica in Pozzuoli
[...]
(NA) alla Via Campana n. 233, al pagamento in favore del ricorrente dell'assegno maturato per nipoti a carico per tutto l'anno 2021 da contenersi nei limiti di 5.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A., da liquidarsi con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatari.
Si costituiva l' che, in via preliminare, chiedeva di accertare la nullità nonché CP_1
l'inammissibilità del ricorso e di rigettare la domanda in quanto improponibile e, comunque, improcedibile ed inammissibile per consumata decadenza e prescrizione;
nel merito chiedeva di respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva incardinata dinanzi all'attuale giudicante e poi decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente. In via preliminare va respinta l' eccezione di nullità del ricorso posto che, dal tenore complessivo dello stesso, si ricava sia il petitum che la causa petendi dell' azione tanto che l' si è adeguatamente difeso. CP_1
La domanda giudiziale è procedibile avendo l' istante documentato l' avvenuta presentazione in sede amministrativa della domanda rivolta ad ottenere il trattamento di famiglia invocato e non essendosi l' pronunciato sulla stessa perfezionandosi il CP_1 cd “silenzio rifiuto”.
Nel merito, il ricorso deve essere tuttavia respinto.
In premessa occorre osservare che l'assegno per il nucleo familiare è disciplinato dall'art.2 del D.L. del 13 marzo 1988 n.69, convertito nella L. 13.5.1988 n.153, che al
1° comma così dispone: “per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e i pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art 5, D.L. 29 gennaio 1983, n 17, convertito, con modificazione, dalla l 25 marzo 1983, n 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalla disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare”. Il secondo comma dello citato articolo prevede che la corresponsione della prestazione in oggetto in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare secondo la tabella allegata al decreto;
che i livelli di reddito sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile.
Il comma 6°, secondo periodo, che rileva in particolare nel presente giudizio, dispone che del nucleo familiare ..." "... possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti, ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Osserva il giudicante che la richiamata normativa dettata dal D.L. 13 marzo 1988, n.69, art. 2, comma 6, convertito con modificazioni, nella L. 13 maggio 1988, n. 153 - come sottolineato dalla Corte costituzionale (sentenza n.516 del 1995) - ha radicalmente innovato l'istituto degli assegni familiari, trasformandolo in assegno per il nucleo familiare, attribuito secondo un criterio selettivo fondato sulla limitatezza del reddito della famiglia in correlazione al numero delle persone facenti parte del nucleo familiare, ma soltanto con riguardo alla categoria dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in servizio o in quiescenza, ed a quella dei lavoratori assistiti contro la tubercolosi.
In tal modo è stato portato a compimento il progressivo disegno del legislatore - iniziato con il D.L. 2 marzo 1974, n. 30 (convertito nella L. 16 aprile 1974, n. 114) e proseguito col D.L. 29 gennaio 1983, n. 17 (convertito nella legge 25 marzo 1983, 79)
- di diversificare i trattamenti del "carico di famiglia" gravante sui pensionati, a seconda che i soggetti beneficiati fossero titolari di pensioni amministrate dalla gestione pensioni dei lavoratori dipendenti ovvero dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, attribuendo soltanto ai primi - in luogo delle maggiorazioni della pensione precedentemente percepite, e mantenute per i soli pensionati ex lavoratori autonomi
- gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.
Tale evoluzione del quadro normativo ha inciso sulla struttura e sulle modalità di erogazione dei trattamenti medesimi, in ragione della specificità della prestazione previdenziale dell'assegno per il nucleo familiare, non più costituente elemento integrante della pensione e quindi dotata di una propria autonoma individualità, stanti le peculiari forme contribuzione e i diversi enti erogatori (Corte Cost., sentenza n.458 del 1989).
Tale individualità, ha sottolineato il Giudice delle leggi, rende incompatibili tra loro, a causa delle rispettive molteplici differenti caratteristiche, i regimi previdenziali rispettivamente goduti dalle due categorie di pensionati già lavoratori dipendenti e di pensionati già lavoratori autonomi (vedi, Corte cost. sentenze n.54 del 1987 e n.31 del
1986, nonché sentenza n. 516 del 1995 cit.).
Orbene, la sentenza della Corte Costituzionale n.180 del 1999 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.38 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 118, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui non includeva tra i soggetti ivi elencati anche "i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti".
La norma censurata, nell'elencare i componenti della famiglia dell'assicurato cui è possibile estendere - entro certi limiti e condizioni - i trattamenti previdenziali, nel testo originario non includeva, tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità, i nipoti, pur se minori e viventi a carico degli ascendenti, a meno che fossero stati formalmente affidati a questi ultimi dagli organi competenti.
Su questo punto è intervenuta la Corte costituzionale con la citata sentenza n.180 del
1999, rilevando il contrasto della suddetta previsione legislativa con l'art.3 Cost., nella parte in cui, mentre includeva fra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i minori non parenti formalmente affidati al titolare della pensione principale, escludeva irragionevolmente dal beneficio dell'ultrattività pensionistica i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati (per i quali il legislatore non richiede tale formale affidamento).
Tale sentenza è stata oggetto di molteplici circolari esplicative dell' (circolari n. CP_1
195/1999, n. 213/2000 e n. 132/2007).
In particolare, con la circolare 4 novembre 1999, n.195 l' ha chiarito che, pur CP_1 essendo la anzidetta pronuncia della Corte Costituzionale intervenuta relativamente ad un giudizio proposto per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, tuttavia "essa interessa anche la materia dei trattamenti di famiglia, stante il riferimento che al D.P.R. 26 aprile 1957, n.818, art.38, fanno sia il D.P.R. 30 maggio
1955, n.797, art. 3, u.c., che la normativa in materia di assegni familiari, sia, ancor più esplicitamente, il D.L. 13 marzo 1988, n.69, art. 2, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 153, in materia di assegno per il nucleo familiare".
Pertanto, l' ha precisato che, ai fini dell'erogazione dei trattamenti di famiglia, i CP_1 nipoti in linea retta, minori e viventi a carico dell'ascendente, sono equiparati ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati, aggiungendo che la vivenza a carico si considera dimostrata quando l'ascendente assicurato provveda abitualmente al mantenimento del minore. Tale mantenimento è presunto in caso di convivenza;
in caso di non convivenza può essere provato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In entrambi i casi, comunque, è necessario verificare la condizione di non autosufficienza economica del nipote.
In altre parole, è stato sottolineato che la sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 1999 ha subordinato la disposta estensione dei beneficiari alla sussistenza, anche nel caso del nipote di età inferiore ai diciotto anni, del requisito della vivenza a carico dell'assicurato, desumibile da: a) lo stato di bisogno del beneficiario determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi che derivano dall'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari;
b) il mantenimento del beneficiario da parte del dante causa quale può desumersi dall'effettivo comportamento di quest'ultimo nei confronti dell'avente diritto.
Ne consegue che, nella presente fattispecie, l'accoglimento della domanda presuppone la prova del requisito della vivenza a carico dell'assicurato dei nipoti conviventi ovvero la prova che l'ascendente assicurato provveda abitualmente al mantenimento dei minori. Tale mantenimento, come si è visto, è presunto in caso di convivenza (nella specie esclusa dal certificato di stato di famiglia allegato al ricorso) mentre in caso contrario va accertata con particolare rigore la condizione di non autosufficienza economica dei nipoti.
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato di essere titolare di pensione di vecchiaia n. 001/5106/10128959 e dalla scheda anagrafica prodotta risulta che egli convive con la figlia ma non con i nipoti e che, Controparte_2 Pt_1 Per_1 tuttavia, dalle dichiarazioni dei redditi prodotte sono posti fiscalmente a carico del nonno.
Il ricorrente ha altresì allegato di provvedere al mantenimento dei nipoti essendo i genitori privi di reddito e ha allegato a fondamento della pretesa le dichiarazioni sostitutive di certificazione che aveva già comunicato all' all' atto della CP_1 presentazione della domanda amministrativa del 9.11.2023 8 c.f.r. produz. di parte ricorrente) L' ha contestato la sussistenza dei presupposti per la concessione del trattamento CP_1 di famiglia invocato deducendo, in particolare, che non era stata fornita la prova dello stato di effettiva disoccupazione dei genitori dei minori.
La difesa dell' è condivisa dal Tribunale. CP_1
Sul punto è sufficiente osservare che secondo Cass. 5 settembre 2003 n. 12999, la dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dall'art. 24 l. 13 aprile 1977 n. 114 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. b, d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, poi sostituito dall'art. 46, comma 1, lett. o, d.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, è idonea a comprovare detta situazione, fino a contraria risultanza, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c. Si è peraltro ammesso che, laddove manchi una contestazione da parte dell'amministrazione in ordine all'ammontare del reddito, la prova del requisito reddituale non è richiesta, in quanto il requisito non contestato non è compreso nel novero dei fatti costitutivi della pretesa che la parte deve dimostrare, cosicché il giudice può ritenerlo sussistente a prescindere da una eventuale autocertificazione.
Nella fattispecie all' attenzione del Tribunale dove, per quanto sopra osservato, non sussistendo la convivenza dei nipoti con il nonno, l' accertamento dello stato di non autosufficienza economica dei minori va condotto con particolare rigore, l' istante, sul quale incombeva il relativo onere probatorio, dinanzi alla precisa contestazione del convenuto, non ha prodotto alcun certificato di disoccupazione dei genitori né dichiarazioni reddituali degli stessi da cui desumere l' effettiva ricorrenza del requisito in questione.
La domanda proposta con il ricorso non può dunque essere accolta.
Le spese di lite, tuttavia, considerata la diversa qualità delle parti e la complessità delle questioni affrontate, vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, il 6.6.2025
IL GDL Dott.ssa Clara Ruggiero