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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 4786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4786 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XIV Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico dr.ssa Maria Balletti,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 26872 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Posillipo n. 203, nello studio dell'Avv.
Carminantonio del Plato, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello;
indirizzo di P.E.C.: Email_1
- APPELLANTE –
CONTRO
(c.f. ); Controparte_1 CodiceFiscale_1
- APPELLATO CONTUMACE –
NONCHE'
(c.f. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t.; P.IVA_2
- APPELLATO CONTUMACE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4651/2022 del Giudice di Pace di Barra, depositata in data 22.08.2022; in materia di opposizione a estratto ruolo esattoriale.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Nel primo grado di giudizio, svolto dinanzi al Giudice di Pace di Barra, Controparte_1
citava l e l'ente ,
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_2 impugnando l'estratto di ruolo n. 2016/8991, dal quale aveva appreso che gli sarebbe stata notificata la cartella esattoriale n. 097 2016 0137987300 000 relativa al mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S (anno 2013) dell'importo complessivo di euro
785,78; al riguardo, deduceva la mancata notifica della cartella e dei suoi atti prodromici, nonché
– in ogni caso – l'estinzione del credito consacrato nel ruolo sopra indicato in ragione del decorso del termine di prescrizione quinquennale a far data dalle presunte infrazioni. Ritenuta
l'ammissibilità dell'azione, chiedeva l'accertamento del dedotto fatto estintivo con conseguente annullamento della cartella e vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
Instaurato il giudizio recante R.G. n. 3753/2021 si costituiva l' Controparte_3
(d'ora in poi anche , la quale depositava documentazione attestante la
[...] CP_5 notificazione della cartella opposta, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire in conseguenza della prova della notificazione della cartella e della mancanza di atti di riscossione, nonché l'infondatezza della pretesa di prescrizione del credito. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
Nella contumacia della , il Giudice di pace di Barra, con la sentenza in Controparte_2 oggetto, accoglieva integralmente la domanda e, per l'effetto, dichiarava estinto per prescrizione il credito di cui alla impugnata cartella, condannando il concessionario per la riscossione al pagamento delle spese di lite. Avverso detta sentenza, proponeva appello l' con atto di citazione notificato, a mezzo CP_5
PEC, in data 11.11.2022, censurando la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui:
1) aveva omesso di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della convenuta
, atteso che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio sarebbe dovuta Controparte_2 avvenire all'indirizzo PEC dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , quale suo CP_2 domicilio ex lege, e non già all'indirizzo di PEC “ riferibile Email_2 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli competente per la sola Prefettura di Napoli;
pertanto, chiedeva dichiararsi l'improcedibilità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio;
2) aveva ritenuto prescritta la pretesa creditoria di cui al ruolo esattoriale impugnato omettendo di considerare che fra la data di notifica della cartella n. 097 2016 0137987300 000, avvenuta in data 19.10.2017, e l'iscrizione al ruolo generale della causa presso l'ufficio del G.d.P. di Barra non era maturato il termine di prescrizione quinquennale.
Restavano contumaci, pur essendo stati regolarmente evocati in giudizio, Controparte_1
e la .
[...] Controparte_2
L'appellante evidenziava, altresì, in corso di causa, l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire in capo all'opponente, anche in forza di quanto espressamente stabilito dal nuovo art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 e di quanto successivamente chiarito dalla sentenza a Sez. Un. della Corte di Cassazione n.
26283/2022.
Acquisito il fascicolo di primo grado ed assegnato a questo Giudice – subentrato alla Dr.ssa
Martano in virtù dello scardinamento disposto con Decreto presidenziale n. 37/2025 - il presente giudizio, la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 16.04.2025, tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 ter, co. 3, cpc, senza la concessione dei termini per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia di e Controparte_1 dell . Controparte_6 § 2. L'appello è fondato e merita accoglimento sotto il profilo della inammissibilità dell'azione, esperita dal sig. , per le ragioni che seguono. CP_1
Il presente giudizio ha origine nell'impugnazione di un estratto di ruolo e sulla questione dell'ammissibilità di un'azione siffatta, segnatamente della sussistenza dell'interesse ad agire mediante impugnazione del mero estratto di ruolo, si impone la delibazione in via preliminare rispetto ad ogni ulteriore questione in quanto potenzialmente assorbente.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale – assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 (cd. Decreto Fiscale), convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del DPR n. 602/1973.
La norma in esame è così formulata: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Di recente, è intervenuto nuovamente il legislatore sul tema, con il d.lgs. n. 110/2024, che con l'art. 12 co. 1, ha introdotto una modifica all'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, sostituendo il 4-bis ed integrando la casistica dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, ritenuta ammissibile anche laddove il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo di crediti a suo carico possa derivargli un pregiudizio nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 1, oppure in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati, e ancora nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472. Orbene, ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione (che ha introdotto tale previsione) la disposizione in esame è in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al DPR n.
602/1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti da verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del codice della strada).
Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.lgs. n. 46/1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.lgs. n. 285/1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al C.d.S.), atteso che la riscossione di tali somme è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme dettate per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il D.P.R. n. 602/1973).
Ciò posto, la disposizione succitata dell'art. 12 comma 4 bis DPR n. 602/1973 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore.
Invero, le Sezioni Unite della Cassazione (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass. Sez.
Un. 6 settembre 2022, n. 26283). Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo
(v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11). Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta comporta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata innanzi al primo giudice: invero,
l'originario opponente, assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato - né tantomeno allegato (neppure nel presente grado di giudizio) – il pregiudizio derivatogli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal sopra citato art. 12, co.
4-bis D.P.R. n. 602 del 1973.
Conclusivamente va dichiarata inammissibile la domanda avverso la cartella di pagamento n. 097 2016 0137987300 000 (ruolo n. 2016/8991) mancando l'interesse ad agire.
L'accertamento della carenza di tale condizione dell'azione determina l'accoglimento dell'appello ed esime dall'esame delle ulteriori questioni sollevate.
Stante la novità dell'intervento normativo (applicazione del d.l. n. 146/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cpc, le spese di entrambi i gradi di giudizio, riformandosi, anche in parte qua, la gravata sentenza del primo Giudice.
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P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza del Giudice di pace di Barra n. 4651/22 del 22.08.2022 Controparte_3 nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. n. 3753/2021, così provvede, nella contumacia di e dell , in persona del Prefetto p.t.: Controparte_1 Controparte_6
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, dichiara inammissibile l'opposizione svolta in primo grado da;
Controparte_1
2) compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il giorno 17 aprile 2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Balletti