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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 06/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 259/2023, avente per oggetto “divorzio contenzioso –
cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa
DA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. ROSSELLA PINNA Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato
Ricorrente;
CONTRO
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. LIDIA Controparte_1 C.F._2
MARONGIU presso il cui studio è elettivamente domiciliata
Resistente;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. Verbale di udienza del 6.11.2024.
pagina 1 di 10
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.01.2023 il IG. ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale la IG.ra per ottenere la cessazione degli effetti civili Controparte_1
del matrimonio contratto in Sorso in data 25.04.1992, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune
di SORSO per l'Anno 1992 – Numero 7 – Parte II - Serie A.
A tal proposito, il ricorrente ha allegato:
(a) di essersi separato dalla moglie, dalla quale ha avuto due figli, (nata il [...]) e R_
(nato il [...]) entrambi maggiori d'età, in forza di decreto emesso da Tribunale di Sassari Per_2
n.412/2013 del 15.01.2013, depositato il 16.01.2013, che ha omologato la separazione consensuale prevista dalle parti con le seguenti condizioni:
“1) I coniugi, nel mutuo rispetto, vivranno separati. 2) Il minore figlio è affidato Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, la quale vivrà unitamente
anche all'altra figlia , maggiorenne, in Sorso Via Rosa dei Venti 40. 3) Il IG. verserà a R_ Pt_1
titolo di mantenimento la somma omnicomprensiva di € 700,00 mensili di cui € 500,00 a favore dei figli
ed € 200,00 a favore della coniuge a mezzo bonifico sul c/c che la IG.ra comunicherà al IG. CP_1
fino a maggio del 2014. A partire dal mese di maggio 2014 il mantenimento è concordato in € Pt_1
800,00, di cui € 600,00 a favore dei figli ed € 200,00 a favore del coniuge, da corrispondersi con le
stesse modalità di cui sopra. Il IG. contribuirà altresì alla metà delle spese straordinarie Pt_1
nell'interesse dei figli. 4) Il IG. potrà vedere e tenere con sé il minore figlio tutte le volte Pt_1 Per_2
che vorrà compatibilmente con impegni scolastici. 5) Il patrimonio immobiliare è così ripartito: a)
Immobile sito in Sorso Via Rosa dei Venti 40 è assegnato alla IG.ra e costituisce abitazione CP_1
familiare, presso la quale il nucleo si trasferirà dall'attuale abitazione di Via Unità d'Italia, 51 nel
corso del mese di aprile 2013, tempo utile al rilascio della documentazione amministrativa da parte del
pagina 2 di 10 Comune di Sorso, attestante l'abitabilità dell'immobile, a cura del IG. b) Immobile sito in Sorso Pt_1
Vicolo Meloni n.3, comprendente due unità è assegnato al IG. ; c) Immobile sito in Porto Parte_1
Torres Via Parini 3 verrà messo in vendita a cura del IG. il quale si impegna a versare in favore Pt_1
della IG.ra la somma di € 15.000,00 al momento dell'incasso del corrispettivo della vendita con CP_1
le modalità indicate dalla stessa , nel contempo il IG. si impegna a versare in favore dei CP_1 Pt_1
figli la somma di € 3.000,00 presso un c/c o libretto di deposito;
d) Ogni altro aspetto inerente il
patrimonio immobiliare si intende regolato e definito tra le parti;
6) La divisione dei beni mobili sarà
oggetto di equa ripartizione;
7) I beni mobili registrati rimarranno di proprietà dei rispettivi intestatari;
8) Le parti si autorizzano rispettivamente ai fini del rilascio dei documenti validi ai fini dell'espatrio; 9)
Le parti si impegnano a trasferire la proprietà delle unità immobiliari sub 5-a) e sub 5-b) in favore dei
figli”;
(b) che dalla separazione la situazione di fatto è sensibilmente mutata, posto che egli oggi vive insieme alla figlia (a sua volta separata e madre di una bambina) e provvede quindi alle necessità di R_
entrambe, ed inoltre il figlio , al quale corrisponde direttamente il mantenimento pari ad € Per_2
300,00, si è trasferito, in un appartamento condotto in locazione, a Cagliari per frequentare l'Università;
(c) che la moglie svolge attività lavorativa stagionale presso un albergo di Stintino, percependo anche l'indennità di disoccupazione nei mesi invernali, ed inoltre lavora in nero come colf ed assistente per anziani;
(d) che dalla data della separazione, la loro convivenza non è più ripresa ed è cessata ogni forma di comunione materiale ed affettiva con la coniuge.
Sulla base di tali premesse, ed essendo nel corso del processo mutata ulteriormente la situazione di fatto quanto al figlio (che infatti ha lasciato la città di Cagliari per ritrasferirsi dalla madre nella casa Per_2
familiare sita in Sorso, in via Rosa dei Venti n.40), ha chiesto: la pronuncia sullo status, la conferma delle condizioni della separazione con riferimento alla sola obbligazione del mantenimento a suo carico pagina 3 di 10 a favore del figlio pari ad € 300,00 (con conseguente revoca del mantenimento a favore della Per_2
figlia e della moglie) da versarsi direttamente sulla carta PostePay intestata al figlio, la regolamentazione in altra sede della sorte degli immobili in comproprietà siti in Sorso (immobile sito in via Rosa dei Venti n.40, attualmente adibito a casa familiare, ed immobile sito in vicolo Meloni n.3).
All'udienza presidenziale del 20.03.2023, non essendo costituita né comparsa la resistente, il Presidente
del Tribunale ha adottato i provvedimenti temporanei di conferma degli accordi omologati in separazione.
Radicatosi il contradditorio dinanzi al Giudice relatore, si è costituita ritualmente la resistente, la quale ha aderito alla domanda principale sullo status ed alla revoca del mantenimento a favore della figlia ma ha contestato le ulteriori richieste del ricorrente, deducendo: R_
(a) l'insufficienza ed inadeguatezza del contributo al mantenimento posto a favore del figlio , Per_2
dell'importo di € 300,00 stabilito in sede di separazione, rispetto alle accresciute eIGenze connesse all'età (22 anni) ed agli studi (universitari);
(b) l'omesso versamento delle spese straordinarie a favore del figlio da parte del ricorrente nella misura di sua spettanza (50%);
(c) di non disporre di mezzi economici adeguati, posta l'eIGuità del reddito da lavoro stagionale nel settore alberghiero, evidenziando la ridotta capacità lavorativa con l'avanzare dell'età (60 anni) e quindi la diminuzione di chances lavorative;
(d) di aver accudito la famiglia durante il matrimonio (durato circa 21 anni) contribuendo altresì alla formazione del patrimonio sia familiare che individuale del coniuge;
(e) la non corrispondenza tra lo stato economico riferito dal marito rispetto alla sua reale condizione,
evidenziando che fosse inverosimile passare da un reddito di € 44.942,00 dichiarato nel 2020 a quello di
€ 25.145,00 nel 2021, data l'attività imprenditoriale svolta.
pagina 4 di 10 La resistente ha, quindi, concluso chiedendo la condanna del marito al versamento del contributo al mantenimento a favore del figlio da rideterminarsi nella misura di € 400,00 (richiesta elevata ad €
500,00 all'udienza del 6.11.2024 di precisazione delle conclusioni), con rivalutazione ISTAT, oltre alla metà delle spese straordinarie, l'assegnazione della casa familiare sita in Sorso in via Rosa dei Venti
n.40, ove continuare ad abitare unitamente al figlio , il riconoscimento del proprio diritto Per_2
all'assegno divorzile dell'importo di € 200,00 da porre a carico del marito.
All'udienza del 21.06.2023, fallito il tentativo di conciliazione e sentite le parti presenti, il Giudice
relatore ha disposto l'aumento ad € 400,00 dell'importo relativo al mantenimento del figlio, per le sue eIGenze abitative, essendo egli studente universitario fuori sede, da porsi a carico del padre, ma solo perdurando tale necessità (venuta meno nel corso del processo, essendo il ragazzo tornato a vivere stabilmente con la madre); assegnati i termini di cui all'art. 183 cpc, e formulata con ordinanza del
6.02.2024 una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc (dal seguente tenore: conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie ed al figlio;
contributo al mantenimento per il figlio pari ad € 300,00;
assegno divorzile pari ad € 100,00 per la moglie), che è stata accettata parzialmente da entrambe le parti,
e pertanto, la causa, all'udienza del 6.11.2024, è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
***
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970 apparendo manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi;
deve pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in SORSO in data 25.04.1992.
Fermo quanto disposto in ordine allo status dei coniugi, posto che il diritto del figlio al Per_2
contributo al mantenimento non è stato messo in discussione dal padre (soggetto onerato – considerato pagina 5 di 10 che il ragazzo vive con la madre), ma anzi egli stesso ha confermato la necessità di continuare a contribuire al suo mantenimento, la controversia come innanzi proposta fra le parti appare essere prettamente incentrata sulla quantificazione di detto assegno e sulla domanda formulata dalla IG.ra di riconoscimento dell'assegno divorzile. CP_1
Quanto al primo tema, il Collegio reputa equo e congruo quantificare l'ammontare del contributo a favore del figlio maggiorenne, ma non ancora economicamente autonomo, confermando l'importo di €
300,00 mensili determinato dal Giudice relatore nel corso del processo, così determinato tenendo in considerazione i seguenti fattori: 1) la capacità economica del soggetto onerato, come risultante dai documenti allegati, e la sua effettiva possibilità di sostenere tale costo, possibilità desunta dal fatto che nell'ambito della separazione (v. anche verbale di udienza del 12.06.2024 in cui il padre dichiara:
“avrei continuato a versare 400 euro al figlio per farlo stare a Cagliari”), lo stesso si era impegnato a reggere una spesa mensile superiore per gli studi universitari fuori sede del figlio, evidentemente consapevole di poter sostenere detta cifra;
2) il rifiuto non giustificato del figlio di svolgere dei Per_2
lavoretti col padre (come proposti da quest'ultimo) che gli consentirebbero di arrotondare le sue entrate, segno evidente che le considera soddisfacente l'importo del mantenimento come già percepito;
3) il valore economico dell'assegnazione della casa familiare alla madre con la quale il ragazzo abita.
Le spese straordinarie relative al mantenimento del figlio verranno assunte in pari misura da entrambi i genitori, secondo il protocollo CNF.
In punto di domanda di assegno divorzile, giova richiamare sinteticamente quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, facendo particolare riferimento alle pronunce più
recenti che hanno rivisto l'orientamento maggioritario più risalente sulla questione.
Secondo l'orientamento tradizionale, infatti, l'ex coniuge economicamente più debole aveva diritto alla percezione di un assegno divorzile che gli consentisse di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Corte Cass. S.U., sent. n. 11490-11492/1990).
pagina 6 di 10 Tale consolidato orientamento, tutto incentrato sul c.d. criterio del tenore di vita, è stato tuttavia superato a partire dalla sentenza n. 11504/2017 (c.d. sentenza Grilli); in detta pronuncia, la Suprema
Corte, valorizzando il principio dell'auto-responsabilità economica dei coniugi, ha infatti chiarito che,
ai fini della concessione dell'assegno divorzile, presupposto essenziale sia l'accertamento da parte del giudice dell'assenza in capo al richiedente di mezzi economici adeguati e dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive.
Lo scopo dell'assegno divorzile non consiste più nel mantenere invariato in capo al richiedente il medesimo tenore di vita dallo stesso goduto durante il matrimonio, ma solo quello di garantire l'autosufficienza economica all'ex coniuge.
Tale orientamento, che ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto al precedente, è stato tuttavia parzialmente rivisto con una successiva pronuncia a Sezioni Unite (Cass. S.U., sentenza n.
18287/2018): se, infatti, con la predetta sentenza del 2017 all'assegno divorzile era stata riconosciuta natura giuridica esclusivamente assistenziale, rigidamente connessa alla non autosufficienza economica del richiedente, con la successiva sentenza n. 18287/2018, Cass. S.U. civ., invece, i giudici di legittimità hanno precisato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione ulteriore,
ossia quella perequativa/compensativa; quest'ultima funzione trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà che è posto alla base del diritto e che trova a sua volta il proprio fondamento direttamente nella Costituzione.
Partendo da tale premessa, la S.C., illustrando l'iter logico che il giudice deve seguire ai fini della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento - da non ritenersi due momenti di valutazione fra loro distinti- ha chiarito che tale accertamento deve prendere le mosse dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai fini di verificare la sussistenza e l'entità di uno squilibrio fra le stesse e formulare un giudizio sull'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente.
pagina 7 di 10 Tale valutazione deve essere però effettuata non solo in relazione all'accertamento della mancanza od insufficienza oggettiva di questi ultimi, ma alla luce di tutti gli indicatori di cui all'art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, “al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-
patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti […], in relazione alla durata,[...], oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale,
anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.” (Cass.
S.U. sentenza n. 18287/2018).
Si tratta quindi di un criterio di valutazione composito, che comporta una valutazione comparativa della situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce di tutti gli altri indici indicati all'art. 5 comma
6 della legge 898/1970 e che valorizza la funzione non solo assistenziale dell'assegno ma anche quella perequativa-compensativa, in ossequio al principio di solidarietà.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
Ciò in base, in primo luogo, alla valutazione comparativa dalle situazioni reddituali-patrimoniali dei coniugi, sia con riferimento alla vita matrimoniale che all'attualità.
Ebbene, sulla base dell'analisi delle deduzioni delle parti risulta accertato che la IG.ra - CP_1
durante il matrimonio - si sia occupata del ménage familiare e della cura ed educazione dei figli, che dunque ella abbia contribuito in tal modo all'accrescimento del patrimonio della famiglia e di quello personale di entrambi (gli immobili sono infatti cointestati ad entrambi i coniugi), ma risulta anche che,
come da lei stessa dichiarato (v. verbale udienza del 21.06.2024 “Ho sempre lavorato come stagionale,
sia durante la vita matrimoniale sia in fase di separazione”) abbia svolto attività lavorativa, senza quindi sacrificare le proprie aspettative lavorative.
pagina 8 di 10 Risulta provata la sperequazione della attuale situazione reddituale e patrimoniale delle parti,
desumibile dalla comparazione tra le loro dalla documentazione acquisita agli atti (il IG. ha Pt_1
dichiarato per l'anno 2020 redditi per € 38.717,00, per l'anno 2021 redditi per € 18.920,00); la IG.ra ha documentato redditi da lavoro dipendente a tempo determinato per € 5.073,59. CP_1
Tutto ciò premesso, considerati anche i seguenti fattori: (a) l'età della IGnora (60 anni) seppur la stessa sia dotata di capacità lavorativa;
(b) il mancato livello di formazione professionale specifica della medesima, spendibile nel mondo del lavoro per la ricerca di mansioni adatte alla sua età; (c) la durata del matrimonio (21 anni circa) e l'aver avuto due figli;
il Collegio, tenuto conto anche di quanto statuito in tema di assegno di mantenimento per il figlio, reputa equo e congruo determinare in €
200,00 quanto dovuto mensilmente dal IG. in favore della IG.ra a titolo di assegno Pt_1 CP_1
divorzile, somma annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT.
Le spese di lite vengono compensate in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 27.01.2023
dal IG. nei confronti della IG.ra , ogni diversa istanza ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai IGg.ri Pt_1
e in Sorso in data 25.04.1992 trascritto nei registri dello Stato Civile del
[...] Controparte_1
Comune di Sorso per l'Anno 1992 – Numero 7 – Parte II - Serie A;
2) determina in € 300,00 l'importo del contributo mensile dovuto dal IG. per il Parte_1
mantenimento del figlio , da corrispondere direttamente al figlio mediante versamento sulla Per_2
Post-Pay a lui intestata entro il giorno 5 di ogni mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo CNF;
pagina 9 di 10 3) determina in € 200,00 l'importo dell'assegno divorzile dovuto dal IG. alla IG.ra Parte_1
da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e successivo adeguamento Controparte_1
automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
9) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sorso di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
10) compensa le spese di lite in ragione della natura della causa.
Così deciso in Sassari il 6 febbraio 2025 nella Camera di ConIGlio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 259/2023, avente per oggetto “divorzio contenzioso –
cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa
DA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. ROSSELLA PINNA Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato
Ricorrente;
CONTRO
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. LIDIA Controparte_1 C.F._2
MARONGIU presso il cui studio è elettivamente domiciliata
Resistente;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. Verbale di udienza del 6.11.2024.
pagina 1 di 10
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.01.2023 il IG. ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale la IG.ra per ottenere la cessazione degli effetti civili Controparte_1
del matrimonio contratto in Sorso in data 25.04.1992, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune
di SORSO per l'Anno 1992 – Numero 7 – Parte II - Serie A.
A tal proposito, il ricorrente ha allegato:
(a) di essersi separato dalla moglie, dalla quale ha avuto due figli, (nata il [...]) e R_
(nato il [...]) entrambi maggiori d'età, in forza di decreto emesso da Tribunale di Sassari Per_2
n.412/2013 del 15.01.2013, depositato il 16.01.2013, che ha omologato la separazione consensuale prevista dalle parti con le seguenti condizioni:
“1) I coniugi, nel mutuo rispetto, vivranno separati. 2) Il minore figlio è affidato Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, la quale vivrà unitamente
anche all'altra figlia , maggiorenne, in Sorso Via Rosa dei Venti 40. 3) Il IG. verserà a R_ Pt_1
titolo di mantenimento la somma omnicomprensiva di € 700,00 mensili di cui € 500,00 a favore dei figli
ed € 200,00 a favore della coniuge a mezzo bonifico sul c/c che la IG.ra comunicherà al IG. CP_1
fino a maggio del 2014. A partire dal mese di maggio 2014 il mantenimento è concordato in € Pt_1
800,00, di cui € 600,00 a favore dei figli ed € 200,00 a favore del coniuge, da corrispondersi con le
stesse modalità di cui sopra. Il IG. contribuirà altresì alla metà delle spese straordinarie Pt_1
nell'interesse dei figli. 4) Il IG. potrà vedere e tenere con sé il minore figlio tutte le volte Pt_1 Per_2
che vorrà compatibilmente con impegni scolastici. 5) Il patrimonio immobiliare è così ripartito: a)
Immobile sito in Sorso Via Rosa dei Venti 40 è assegnato alla IG.ra e costituisce abitazione CP_1
familiare, presso la quale il nucleo si trasferirà dall'attuale abitazione di Via Unità d'Italia, 51 nel
corso del mese di aprile 2013, tempo utile al rilascio della documentazione amministrativa da parte del
pagina 2 di 10 Comune di Sorso, attestante l'abitabilità dell'immobile, a cura del IG. b) Immobile sito in Sorso Pt_1
Vicolo Meloni n.3, comprendente due unità è assegnato al IG. ; c) Immobile sito in Porto Parte_1
Torres Via Parini 3 verrà messo in vendita a cura del IG. il quale si impegna a versare in favore Pt_1
della IG.ra la somma di € 15.000,00 al momento dell'incasso del corrispettivo della vendita con CP_1
le modalità indicate dalla stessa , nel contempo il IG. si impegna a versare in favore dei CP_1 Pt_1
figli la somma di € 3.000,00 presso un c/c o libretto di deposito;
d) Ogni altro aspetto inerente il
patrimonio immobiliare si intende regolato e definito tra le parti;
6) La divisione dei beni mobili sarà
oggetto di equa ripartizione;
7) I beni mobili registrati rimarranno di proprietà dei rispettivi intestatari;
8) Le parti si autorizzano rispettivamente ai fini del rilascio dei documenti validi ai fini dell'espatrio; 9)
Le parti si impegnano a trasferire la proprietà delle unità immobiliari sub 5-a) e sub 5-b) in favore dei
figli”;
(b) che dalla separazione la situazione di fatto è sensibilmente mutata, posto che egli oggi vive insieme alla figlia (a sua volta separata e madre di una bambina) e provvede quindi alle necessità di R_
entrambe, ed inoltre il figlio , al quale corrisponde direttamente il mantenimento pari ad € Per_2
300,00, si è trasferito, in un appartamento condotto in locazione, a Cagliari per frequentare l'Università;
(c) che la moglie svolge attività lavorativa stagionale presso un albergo di Stintino, percependo anche l'indennità di disoccupazione nei mesi invernali, ed inoltre lavora in nero come colf ed assistente per anziani;
(d) che dalla data della separazione, la loro convivenza non è più ripresa ed è cessata ogni forma di comunione materiale ed affettiva con la coniuge.
Sulla base di tali premesse, ed essendo nel corso del processo mutata ulteriormente la situazione di fatto quanto al figlio (che infatti ha lasciato la città di Cagliari per ritrasferirsi dalla madre nella casa Per_2
familiare sita in Sorso, in via Rosa dei Venti n.40), ha chiesto: la pronuncia sullo status, la conferma delle condizioni della separazione con riferimento alla sola obbligazione del mantenimento a suo carico pagina 3 di 10 a favore del figlio pari ad € 300,00 (con conseguente revoca del mantenimento a favore della Per_2
figlia e della moglie) da versarsi direttamente sulla carta PostePay intestata al figlio, la regolamentazione in altra sede della sorte degli immobili in comproprietà siti in Sorso (immobile sito in via Rosa dei Venti n.40, attualmente adibito a casa familiare, ed immobile sito in vicolo Meloni n.3).
All'udienza presidenziale del 20.03.2023, non essendo costituita né comparsa la resistente, il Presidente
del Tribunale ha adottato i provvedimenti temporanei di conferma degli accordi omologati in separazione.
Radicatosi il contradditorio dinanzi al Giudice relatore, si è costituita ritualmente la resistente, la quale ha aderito alla domanda principale sullo status ed alla revoca del mantenimento a favore della figlia ma ha contestato le ulteriori richieste del ricorrente, deducendo: R_
(a) l'insufficienza ed inadeguatezza del contributo al mantenimento posto a favore del figlio , Per_2
dell'importo di € 300,00 stabilito in sede di separazione, rispetto alle accresciute eIGenze connesse all'età (22 anni) ed agli studi (universitari);
(b) l'omesso versamento delle spese straordinarie a favore del figlio da parte del ricorrente nella misura di sua spettanza (50%);
(c) di non disporre di mezzi economici adeguati, posta l'eIGuità del reddito da lavoro stagionale nel settore alberghiero, evidenziando la ridotta capacità lavorativa con l'avanzare dell'età (60 anni) e quindi la diminuzione di chances lavorative;
(d) di aver accudito la famiglia durante il matrimonio (durato circa 21 anni) contribuendo altresì alla formazione del patrimonio sia familiare che individuale del coniuge;
(e) la non corrispondenza tra lo stato economico riferito dal marito rispetto alla sua reale condizione,
evidenziando che fosse inverosimile passare da un reddito di € 44.942,00 dichiarato nel 2020 a quello di
€ 25.145,00 nel 2021, data l'attività imprenditoriale svolta.
pagina 4 di 10 La resistente ha, quindi, concluso chiedendo la condanna del marito al versamento del contributo al mantenimento a favore del figlio da rideterminarsi nella misura di € 400,00 (richiesta elevata ad €
500,00 all'udienza del 6.11.2024 di precisazione delle conclusioni), con rivalutazione ISTAT, oltre alla metà delle spese straordinarie, l'assegnazione della casa familiare sita in Sorso in via Rosa dei Venti
n.40, ove continuare ad abitare unitamente al figlio , il riconoscimento del proprio diritto Per_2
all'assegno divorzile dell'importo di € 200,00 da porre a carico del marito.
All'udienza del 21.06.2023, fallito il tentativo di conciliazione e sentite le parti presenti, il Giudice
relatore ha disposto l'aumento ad € 400,00 dell'importo relativo al mantenimento del figlio, per le sue eIGenze abitative, essendo egli studente universitario fuori sede, da porsi a carico del padre, ma solo perdurando tale necessità (venuta meno nel corso del processo, essendo il ragazzo tornato a vivere stabilmente con la madre); assegnati i termini di cui all'art. 183 cpc, e formulata con ordinanza del
6.02.2024 una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc (dal seguente tenore: conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie ed al figlio;
contributo al mantenimento per il figlio pari ad € 300,00;
assegno divorzile pari ad € 100,00 per la moglie), che è stata accettata parzialmente da entrambe le parti,
e pertanto, la causa, all'udienza del 6.11.2024, è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
***
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970 apparendo manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi;
deve pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in SORSO in data 25.04.1992.
Fermo quanto disposto in ordine allo status dei coniugi, posto che il diritto del figlio al Per_2
contributo al mantenimento non è stato messo in discussione dal padre (soggetto onerato – considerato pagina 5 di 10 che il ragazzo vive con la madre), ma anzi egli stesso ha confermato la necessità di continuare a contribuire al suo mantenimento, la controversia come innanzi proposta fra le parti appare essere prettamente incentrata sulla quantificazione di detto assegno e sulla domanda formulata dalla IG.ra di riconoscimento dell'assegno divorzile. CP_1
Quanto al primo tema, il Collegio reputa equo e congruo quantificare l'ammontare del contributo a favore del figlio maggiorenne, ma non ancora economicamente autonomo, confermando l'importo di €
300,00 mensili determinato dal Giudice relatore nel corso del processo, così determinato tenendo in considerazione i seguenti fattori: 1) la capacità economica del soggetto onerato, come risultante dai documenti allegati, e la sua effettiva possibilità di sostenere tale costo, possibilità desunta dal fatto che nell'ambito della separazione (v. anche verbale di udienza del 12.06.2024 in cui il padre dichiara:
“avrei continuato a versare 400 euro al figlio per farlo stare a Cagliari”), lo stesso si era impegnato a reggere una spesa mensile superiore per gli studi universitari fuori sede del figlio, evidentemente consapevole di poter sostenere detta cifra;
2) il rifiuto non giustificato del figlio di svolgere dei Per_2
lavoretti col padre (come proposti da quest'ultimo) che gli consentirebbero di arrotondare le sue entrate, segno evidente che le considera soddisfacente l'importo del mantenimento come già percepito;
3) il valore economico dell'assegnazione della casa familiare alla madre con la quale il ragazzo abita.
Le spese straordinarie relative al mantenimento del figlio verranno assunte in pari misura da entrambi i genitori, secondo il protocollo CNF.
In punto di domanda di assegno divorzile, giova richiamare sinteticamente quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, facendo particolare riferimento alle pronunce più
recenti che hanno rivisto l'orientamento maggioritario più risalente sulla questione.
Secondo l'orientamento tradizionale, infatti, l'ex coniuge economicamente più debole aveva diritto alla percezione di un assegno divorzile che gli consentisse di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Corte Cass. S.U., sent. n. 11490-11492/1990).
pagina 6 di 10 Tale consolidato orientamento, tutto incentrato sul c.d. criterio del tenore di vita, è stato tuttavia superato a partire dalla sentenza n. 11504/2017 (c.d. sentenza Grilli); in detta pronuncia, la Suprema
Corte, valorizzando il principio dell'auto-responsabilità economica dei coniugi, ha infatti chiarito che,
ai fini della concessione dell'assegno divorzile, presupposto essenziale sia l'accertamento da parte del giudice dell'assenza in capo al richiedente di mezzi economici adeguati e dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive.
Lo scopo dell'assegno divorzile non consiste più nel mantenere invariato in capo al richiedente il medesimo tenore di vita dallo stesso goduto durante il matrimonio, ma solo quello di garantire l'autosufficienza economica all'ex coniuge.
Tale orientamento, che ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto al precedente, è stato tuttavia parzialmente rivisto con una successiva pronuncia a Sezioni Unite (Cass. S.U., sentenza n.
18287/2018): se, infatti, con la predetta sentenza del 2017 all'assegno divorzile era stata riconosciuta natura giuridica esclusivamente assistenziale, rigidamente connessa alla non autosufficienza economica del richiedente, con la successiva sentenza n. 18287/2018, Cass. S.U. civ., invece, i giudici di legittimità hanno precisato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione ulteriore,
ossia quella perequativa/compensativa; quest'ultima funzione trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà che è posto alla base del diritto e che trova a sua volta il proprio fondamento direttamente nella Costituzione.
Partendo da tale premessa, la S.C., illustrando l'iter logico che il giudice deve seguire ai fini della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento - da non ritenersi due momenti di valutazione fra loro distinti- ha chiarito che tale accertamento deve prendere le mosse dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai fini di verificare la sussistenza e l'entità di uno squilibrio fra le stesse e formulare un giudizio sull'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente.
pagina 7 di 10 Tale valutazione deve essere però effettuata non solo in relazione all'accertamento della mancanza od insufficienza oggettiva di questi ultimi, ma alla luce di tutti gli indicatori di cui all'art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, “al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-
patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti […], in relazione alla durata,[...], oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale,
anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.” (Cass.
S.U. sentenza n. 18287/2018).
Si tratta quindi di un criterio di valutazione composito, che comporta una valutazione comparativa della situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce di tutti gli altri indici indicati all'art. 5 comma
6 della legge 898/1970 e che valorizza la funzione non solo assistenziale dell'assegno ma anche quella perequativa-compensativa, in ossequio al principio di solidarietà.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
Ciò in base, in primo luogo, alla valutazione comparativa dalle situazioni reddituali-patrimoniali dei coniugi, sia con riferimento alla vita matrimoniale che all'attualità.
Ebbene, sulla base dell'analisi delle deduzioni delle parti risulta accertato che la IG.ra - CP_1
durante il matrimonio - si sia occupata del ménage familiare e della cura ed educazione dei figli, che dunque ella abbia contribuito in tal modo all'accrescimento del patrimonio della famiglia e di quello personale di entrambi (gli immobili sono infatti cointestati ad entrambi i coniugi), ma risulta anche che,
come da lei stessa dichiarato (v. verbale udienza del 21.06.2024 “Ho sempre lavorato come stagionale,
sia durante la vita matrimoniale sia in fase di separazione”) abbia svolto attività lavorativa, senza quindi sacrificare le proprie aspettative lavorative.
pagina 8 di 10 Risulta provata la sperequazione della attuale situazione reddituale e patrimoniale delle parti,
desumibile dalla comparazione tra le loro dalla documentazione acquisita agli atti (il IG. ha Pt_1
dichiarato per l'anno 2020 redditi per € 38.717,00, per l'anno 2021 redditi per € 18.920,00); la IG.ra ha documentato redditi da lavoro dipendente a tempo determinato per € 5.073,59. CP_1
Tutto ciò premesso, considerati anche i seguenti fattori: (a) l'età della IGnora (60 anni) seppur la stessa sia dotata di capacità lavorativa;
(b) il mancato livello di formazione professionale specifica della medesima, spendibile nel mondo del lavoro per la ricerca di mansioni adatte alla sua età; (c) la durata del matrimonio (21 anni circa) e l'aver avuto due figli;
il Collegio, tenuto conto anche di quanto statuito in tema di assegno di mantenimento per il figlio, reputa equo e congruo determinare in €
200,00 quanto dovuto mensilmente dal IG. in favore della IG.ra a titolo di assegno Pt_1 CP_1
divorzile, somma annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT.
Le spese di lite vengono compensate in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 27.01.2023
dal IG. nei confronti della IG.ra , ogni diversa istanza ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai IGg.ri Pt_1
e in Sorso in data 25.04.1992 trascritto nei registri dello Stato Civile del
[...] Controparte_1
Comune di Sorso per l'Anno 1992 – Numero 7 – Parte II - Serie A;
2) determina in € 300,00 l'importo del contributo mensile dovuto dal IG. per il Parte_1
mantenimento del figlio , da corrispondere direttamente al figlio mediante versamento sulla Per_2
Post-Pay a lui intestata entro il giorno 5 di ogni mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo CNF;
pagina 9 di 10 3) determina in € 200,00 l'importo dell'assegno divorzile dovuto dal IG. alla IG.ra Parte_1
da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e successivo adeguamento Controparte_1
automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
9) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sorso di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
10) compensa le spese di lite in ragione della natura della causa.
Così deciso in Sassari il 6 febbraio 2025 nella Camera di ConIGlio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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