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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2025, n. 12262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12262 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 5.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 938 /2023 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. MAGNANI GIANLUCA
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. GRANATA MARIA FRANCESCA
RESISTENTE
E contro
Controparte_2
RESISTENTE contumace
OGGETTO: pagamento del TFS
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.1.2023, la ricorrente, entrata in ruolo nella scuola statale nel 1983 come docente di scuola primaria, collocata fuori ruolo con decreto ministeriale n.
2686 del 20.2.1987 e, dal settembre 1987, comandata presso la seconda cattedra di
Pedagogia del corso di laurea in Pedagogia dell'Università degli Studi La Sapienza di Roma,
Facoltà di Magistero, ove ha prestato servizio sino al settembre 2018, quando è stata collocata in pensione, ha dedotto che malgrado le reiterate richieste, non aveva mai percepito il TFS.
1 Ha pertanto chiesto la condanna degli enti convenuti, in solido o pro quota, al pagamento del TFS spettante, quantificato in € 89.455,63, giusti conteggi allegati al ricorso.
Malgrado la rituale notifica del ricorso e del decreto di comparizione il non CP_2
si è costituito.
Si è invece costituito l' che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione CP_1
passiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda, non avendo l'amministrazione mai trasmesso i modelli PL 1 e PL 2 contenenti i dati sulla scorta dei quali computare il TFS.
Nelle more del giudizio, l' ha provveduto alla liquidazione del TFS in relazione CP_1
al servizio prestato sino al 31/08/2009, data di raggiungimento dei requisiti pensionistici, accreditando, in data 22/05/2023, la somma di € 33.668,29. Ha pertanto chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La ricorrente ha contestato tale richiesta e, preso atto dell'avvenuta parziale liquidazione del TFS, ha ribadito la domanda principale del ricorso, sul presupposto di aver prestato effettivo servizio sino al settembre 2018.
E' documentato in atti: che la ricorrente è entrata in ruolo nella scuola statale nel 1983 tramite superamento di concorso magistrale;
ella è stata giudicata nel settembre 1986 permanentemente non idonea all'insegnamento, ma idonea allo svolgimento di altri compiti parascolastici;
è stata pertanto collocata fuori ruolo e, su sua disponibilità, è stata utilizzata presso la cattedra di Pedagogia dell' Controparte_3
a decorrere dal settembre 1987;
[...]
con nota del 9.10.2018, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio- Ufficio VI- ATP
Rom, preso atto che la ricorrente avrebbe dovuto cessare dal servizio per raggiunti limiti d'età nel settembre 2009 e che tuttavia non risultava cessata a tale data nè vi era alcuna istanza di trattenimento in servizio, comunicava alla Ragioneria Territoriale dello Stato e all' competente per territorio la chiusura della partita stipendiale della ricorrente per CP_1 collocamento a riposo con decorrenza dal 1.09.2009; con nota del 15.01.2019, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria
Territoriale di Roma comunicava alla ricorrente la richiesta di recupero della somma
2 complessiva netta di € 195.236,83 a titolo di restituzione degli assegni stipendiali riscossi per il periodo settembre 2009/agosto 2018; avverso tale provvedimento la ricorreva in giudizio e con sentenza definitiva n. Pt_1
6890/2021 il Tribunale di Roma, accertato che la ricorrente “dal settembre 2009 (mese in cui avrebbe dovuto essere collocata a riposo per raggiunti limiti di età) a settembre 2018
(mese di effettiva cessazione del rapporto di collaborazione con l' Parte_2
ha prestato servizio in via continuativa nell'ambito dell'incarico assegnatole
[...] dall'ex Provveditorato sin dal 1987, senza alcuna obiezione da parte del Ministero”; e che nel contempo “alla stessa ricorrente è stata conferita la pensione di vecchiaia in qualità di dipendente cessata dal 1° settembre 2009, ma con decorrenza dal settembre 2018 (vedasi decreto di pensionamento)”; accertato altresì che “la ha continuato a prestare servizio Pt_1 alle dipendenze del quale insegnante universitaria, anche dopo il raggiungimento e CP_4
la maturazione della pensione”; in accoglimento del ricorso “dichiara(va) irripetibili gli assegni stipendiali percepiti da in relazione al servizio fuori ruolo (in Parte_1
regime di comando) svolto presso l' da settembre 2009 a Parte_2
settembre 2018 e, per l'effetto, disapplica(va) il provvedimento Controparte_5
prot. n. 7334 del 15.01.2019, con il quale è stato disposto il recupero
[...]
credito erariale costituitosi su partita di spesa fissa n. 05690318 per l'importo complessivo netto di € 195.236,83 nonché ogni altro atto ad esso preordinato”.
In tale contesto, accertata giudizialmente la permanenza in servizio della ricorrente sino al settembre 2018, deve dichiararsi il diritto della ricorrente a percepire il TFS in relazione all'intero rapporto di lavoro cessato nel settembre 2018, anche ai sensi dell'art. 2126 c.c..
Circa il quantum, ammessa ed espletata CTU contabile, si osserva che il nominato
CTU Dott. ha quantificato l'ammontare del TFS in relazione al periodo di Persona_1 lavoro dal 14.12.1983 al 9.10.2018, nell'importo lordo di € 64.972,18, tenendo conto, sulla scorta di quanto indicato dall'ufficio, per il periodo 14.12.1983/31.8.2009, delle risultanze del modello PL1 trasmesso nelle more del giudizio dell'amministrazione scolastica e depositato in atti dall' con le note del 2.10.2023 e, per il periodo successivo, delle CP_1
risultanze dell'estratto conto contributivo.
3 Da tale importo deve essere detratto l'importo lordo di € 40.094,26 (corrispondente alla somma netta di € 33.668,29) che l ha corrisposto alla ricorrente in data 22.5.2023. CP_1
L'espletata CTU, visti anche i chiarimenti resi dal Dott. all'udienza del Per_1
29.10.2025, risulta correttamente elaborata sulla scorta dei dati contabili risultanti in atti e della normativa vigente;
sicchè deve senz'altro condividersi, tenuto anche conto dell'assenza di rilievi critici delle parti.
Va evidenziato che il nominato CTU, all'esito di tale accertamento, ha decurtato l'ulteriore importo di € 8.469,12, indicato dall' quale “recupero” nell'ambito del CP_1
prospetto di liquidazione di liquidazione, prodotto in sede di operazioni peritali.
Tuttavia, assegnato termine all' per chiarire il titolo di tale “recupero”, l'ente CP_1
nulla ha dedotto. Sicchè in assenza di allegazione e prova di un asserito indebito da recuperare, e non essendosi formato sul punto alcun contraddittorio, non può decurtarsi dalla somma sopra indicata alcun ulteriore importo.
Ne segue la condanna dell' a corrispondere alla ricorrente il residuo importo CP_1
lordo di € 24.877,92, oltre interessi dal 9.10.2018 al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono pertanto a carico solidale degli enti convenuti. Dette spese si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione sino ad € 260.000,00) e delle tariffe forensi in vigore, ridotte del 50% attesa l'assenza di questioni giuridiche di rilievo.
Del pari si pongono a carico solidale dei convenuti le spese di CTU liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Dichiara il diritto della ricorrente a percepire il TFS in relazione all'intero periodo di lavoro prestato alle dipendenze del convenuto, dal 14.12.1983 al 9.10.2018; CP_2
dato atto che in data 22.5.2023 l' ha corrisposto alla ricorrente il minor l'importo CP_1 di € 33.668,29 (corrispondente al lordo di € 40.094,26) a titolo di TFS;
condanna l' a corrispondere alla ricorrente il residuo importo lordo di € CP_1
24.877,92, oltre interessi dal 9.10.2018 al saldo effettivo;
condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in € 6.700,00 oltre rimorso spese al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.;
4 pone definitivamente a carico solidale degli enti convenuti le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Si comunichi
Roma 28.11.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 5.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 938 /2023 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. MAGNANI GIANLUCA
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. GRANATA MARIA FRANCESCA
RESISTENTE
E contro
Controparte_2
RESISTENTE contumace
OGGETTO: pagamento del TFS
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.1.2023, la ricorrente, entrata in ruolo nella scuola statale nel 1983 come docente di scuola primaria, collocata fuori ruolo con decreto ministeriale n.
2686 del 20.2.1987 e, dal settembre 1987, comandata presso la seconda cattedra di
Pedagogia del corso di laurea in Pedagogia dell'Università degli Studi La Sapienza di Roma,
Facoltà di Magistero, ove ha prestato servizio sino al settembre 2018, quando è stata collocata in pensione, ha dedotto che malgrado le reiterate richieste, non aveva mai percepito il TFS.
1 Ha pertanto chiesto la condanna degli enti convenuti, in solido o pro quota, al pagamento del TFS spettante, quantificato in € 89.455,63, giusti conteggi allegati al ricorso.
Malgrado la rituale notifica del ricorso e del decreto di comparizione il non CP_2
si è costituito.
Si è invece costituito l' che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione CP_1
passiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda, non avendo l'amministrazione mai trasmesso i modelli PL 1 e PL 2 contenenti i dati sulla scorta dei quali computare il TFS.
Nelle more del giudizio, l' ha provveduto alla liquidazione del TFS in relazione CP_1
al servizio prestato sino al 31/08/2009, data di raggiungimento dei requisiti pensionistici, accreditando, in data 22/05/2023, la somma di € 33.668,29. Ha pertanto chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La ricorrente ha contestato tale richiesta e, preso atto dell'avvenuta parziale liquidazione del TFS, ha ribadito la domanda principale del ricorso, sul presupposto di aver prestato effettivo servizio sino al settembre 2018.
E' documentato in atti: che la ricorrente è entrata in ruolo nella scuola statale nel 1983 tramite superamento di concorso magistrale;
ella è stata giudicata nel settembre 1986 permanentemente non idonea all'insegnamento, ma idonea allo svolgimento di altri compiti parascolastici;
è stata pertanto collocata fuori ruolo e, su sua disponibilità, è stata utilizzata presso la cattedra di Pedagogia dell' Controparte_3
a decorrere dal settembre 1987;
[...]
con nota del 9.10.2018, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio- Ufficio VI- ATP
Rom, preso atto che la ricorrente avrebbe dovuto cessare dal servizio per raggiunti limiti d'età nel settembre 2009 e che tuttavia non risultava cessata a tale data nè vi era alcuna istanza di trattenimento in servizio, comunicava alla Ragioneria Territoriale dello Stato e all' competente per territorio la chiusura della partita stipendiale della ricorrente per CP_1 collocamento a riposo con decorrenza dal 1.09.2009; con nota del 15.01.2019, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria
Territoriale di Roma comunicava alla ricorrente la richiesta di recupero della somma
2 complessiva netta di € 195.236,83 a titolo di restituzione degli assegni stipendiali riscossi per il periodo settembre 2009/agosto 2018; avverso tale provvedimento la ricorreva in giudizio e con sentenza definitiva n. Pt_1
6890/2021 il Tribunale di Roma, accertato che la ricorrente “dal settembre 2009 (mese in cui avrebbe dovuto essere collocata a riposo per raggiunti limiti di età) a settembre 2018
(mese di effettiva cessazione del rapporto di collaborazione con l' Parte_2
ha prestato servizio in via continuativa nell'ambito dell'incarico assegnatole
[...] dall'ex Provveditorato sin dal 1987, senza alcuna obiezione da parte del Ministero”; e che nel contempo “alla stessa ricorrente è stata conferita la pensione di vecchiaia in qualità di dipendente cessata dal 1° settembre 2009, ma con decorrenza dal settembre 2018 (vedasi decreto di pensionamento)”; accertato altresì che “la ha continuato a prestare servizio Pt_1 alle dipendenze del quale insegnante universitaria, anche dopo il raggiungimento e CP_4
la maturazione della pensione”; in accoglimento del ricorso “dichiara(va) irripetibili gli assegni stipendiali percepiti da in relazione al servizio fuori ruolo (in Parte_1
regime di comando) svolto presso l' da settembre 2009 a Parte_2
settembre 2018 e, per l'effetto, disapplica(va) il provvedimento Controparte_5
prot. n. 7334 del 15.01.2019, con il quale è stato disposto il recupero
[...]
credito erariale costituitosi su partita di spesa fissa n. 05690318 per l'importo complessivo netto di € 195.236,83 nonché ogni altro atto ad esso preordinato”.
In tale contesto, accertata giudizialmente la permanenza in servizio della ricorrente sino al settembre 2018, deve dichiararsi il diritto della ricorrente a percepire il TFS in relazione all'intero rapporto di lavoro cessato nel settembre 2018, anche ai sensi dell'art. 2126 c.c..
Circa il quantum, ammessa ed espletata CTU contabile, si osserva che il nominato
CTU Dott. ha quantificato l'ammontare del TFS in relazione al periodo di Persona_1 lavoro dal 14.12.1983 al 9.10.2018, nell'importo lordo di € 64.972,18, tenendo conto, sulla scorta di quanto indicato dall'ufficio, per il periodo 14.12.1983/31.8.2009, delle risultanze del modello PL1 trasmesso nelle more del giudizio dell'amministrazione scolastica e depositato in atti dall' con le note del 2.10.2023 e, per il periodo successivo, delle CP_1
risultanze dell'estratto conto contributivo.
3 Da tale importo deve essere detratto l'importo lordo di € 40.094,26 (corrispondente alla somma netta di € 33.668,29) che l ha corrisposto alla ricorrente in data 22.5.2023. CP_1
L'espletata CTU, visti anche i chiarimenti resi dal Dott. all'udienza del Per_1
29.10.2025, risulta correttamente elaborata sulla scorta dei dati contabili risultanti in atti e della normativa vigente;
sicchè deve senz'altro condividersi, tenuto anche conto dell'assenza di rilievi critici delle parti.
Va evidenziato che il nominato CTU, all'esito di tale accertamento, ha decurtato l'ulteriore importo di € 8.469,12, indicato dall' quale “recupero” nell'ambito del CP_1
prospetto di liquidazione di liquidazione, prodotto in sede di operazioni peritali.
Tuttavia, assegnato termine all' per chiarire il titolo di tale “recupero”, l'ente CP_1
nulla ha dedotto. Sicchè in assenza di allegazione e prova di un asserito indebito da recuperare, e non essendosi formato sul punto alcun contraddittorio, non può decurtarsi dalla somma sopra indicata alcun ulteriore importo.
Ne segue la condanna dell' a corrispondere alla ricorrente il residuo importo CP_1
lordo di € 24.877,92, oltre interessi dal 9.10.2018 al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono pertanto a carico solidale degli enti convenuti. Dette spese si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione sino ad € 260.000,00) e delle tariffe forensi in vigore, ridotte del 50% attesa l'assenza di questioni giuridiche di rilievo.
Del pari si pongono a carico solidale dei convenuti le spese di CTU liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Dichiara il diritto della ricorrente a percepire il TFS in relazione all'intero periodo di lavoro prestato alle dipendenze del convenuto, dal 14.12.1983 al 9.10.2018; CP_2
dato atto che in data 22.5.2023 l' ha corrisposto alla ricorrente il minor l'importo CP_1 di € 33.668,29 (corrispondente al lordo di € 40.094,26) a titolo di TFS;
condanna l' a corrispondere alla ricorrente il residuo importo lordo di € CP_1
24.877,92, oltre interessi dal 9.10.2018 al saldo effettivo;
condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in € 6.700,00 oltre rimorso spese al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.;
4 pone definitivamente a carico solidale degli enti convenuti le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Si comunichi
Roma 28.11.2025
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